Articolo 6 della Legge 28 marzo 2002, n. 44
Articolo 5Articolo 7
Versione
30 marzo 2002
Art. 6. 1. L' articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Elettorato attivo e passivo). - 1. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , e successive modificazioni.
2. Non sono eleggibili:
a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946 , e successive modificazioni;
b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' nella qualifica;
c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare piu' grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare;
d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;
e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni". Nota all'art. 6:
- Si riporta per opportuna conoscenza il testo degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura):
"Art. 30 (Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare). - All'inizio o nel corso del procedimento, il Tribunale disciplinare, su richiesta del Ministro o del pubblico ministero presso il tribunale stesso, puo', sentito l'incolpato, disporne la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio.
Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figli minorenni, puo' essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.
In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai precedenti commi possono essere adottati con decreto del Ministro, il quale pero' deve richiedere contemporaneamente il giudizio disciplinare.
Il Tribunale disciplinare puo', anche d'ufficio, revocare la sospensione, o concedere l'assegno alimentare negato o modificare la misura di quello concesso.
Contro i provvedimenti emanati dal Consiglio giudiziario, ai sensi dei precedenti commi, e' ammesso ricorso alla Corte disciplinare, da parte dell'incolpato o del pubblico ministero presso il tribunale disciplinare entro cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del Ministro entro venti giorni dalla comunicazione stessa.
Il ricorso non ha effetto sospensivo ed e' presentato a norma dell'art. 37.".
"Art. 31 (Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale). - Il magistrato sottoposto a procedimento penale e' sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori ruolo organico della magistratura dal giorno in cui e' stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.
Qualora l'arresto sia avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorita' giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in istato di detenzione a norma dell' art. 246 del codice di procedura penale .
Il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo puo', con provvedimento del Ministro della giustizia, essere provvisoriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.
Il Ministro della giustizia puo' concedere al magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.
In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e assegni non parcepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sia altrimenti disposto".
Entrata in vigore il 30 marzo 2002
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