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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/10/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2406/2023
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 2406/2023 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Bevacqua;
Parte_1
- ricorrente -
E rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Brogno. - convenuto - Controparte_1
Oggi 16 ottobre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per la ricorrente l'avv. Maria Bevacqua. Per il convenuto è presente l'avv. Elvira Brogno. CP_1
Su richiesta del giudice, i difensori delle parti confermano che ad oggi la situazione dei luoghi è rimasta invariata rispetto al mese di gennaio 2024 a cui risale l'ultimo sopralluogo del c.t.u. Entrambi i difensori si riportano alle rispettive richieste e chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2406/2023 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 ura al o, dall'avv. Maria Bevacqua ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Roberta Lanzino;
- RICORRENTE -
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Elvira Brogno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, al viale delle Medaglie d'Oro, n. 42. - CONVENUTO -
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti Per l'attrice (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data 15/5/2025): “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1 per l'omessa manutenzione della strada comunale, per la ma canalizzazione delle acque, quali assenza di cunette laterali, canali di scolo e/o altri sistemi di raccolta e per l'omessa esecuzione delle opere di contenimento previste nel progetto e poi eliminate, omissioni e mancanze che configurano una situazione astratta di pericolo per la proprietà - per l'effetto condannare il ad eseguire le Parte_1 CP_1 necessarie opere di canali lle acque della sovrastante stra nale e le opere di contenimento a protezione già previste nel progetto e poi non eseguite;
- Con vittoria di spese e onorari oltre iva, cpa e spese generali come per legge”. Per il convenuto (conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta):
“IN VIA PRELIMINARE: - revocare la dichiarazione di contumacia del convenuto rimettendolo in termini ai fini dell'attività difensiva, nello specifico, consentendo al resistente di produrre osservazioni al CTU e di chiedere chiarimenti;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e/o titolarità passiva del per i Controparte_1
Pagina 2 di 9 motivi esposti nella presente memoria, in ogni caso dichiarare inammissibile, nulla, illegittima, infondata ed inefficace la domanda dei ricorrenti. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, - rigettare la domanda proposta contro il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t. in quanto destituita di ogni fondamento i i motivi esposti in narrativa e ad ogni modo non provata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Causa decisa all'udienza del 16 ottobre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti. Fatto e diritto 1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 13/7/2023,
[...] ha premesso di essere proprietaria di una porzione di fabb Parte_1 alla c.da Vignali, riportato in catasto al foglio 42, part. 271 sub CP_1
5 e su levando che sin dal 2010 il predetto immobile versa in una situazione di pericolo dovuto allo scivolamento di terreno dalla sovrastante strada comunale che ha provocato la lesione del manto bituminoso della strada, l'inclinazione di un palo della luce e l'avanzamento di un albero di quercia verso la parte posteriore dell'immobile. Ha dedotto di aver sollecitato più volte il con una serie di diffide, a Controparte_1 rimuovere la situazione ettuare i lavori necessari per risolvere la problematica, ma che l'ente si è limitato ad intervenire provvedendo a tagliare l'albero senza tuttavia asportare la radice e senza mettere in sicurezza l'intero sito con le opportune opere di manutenzione e canalizzazione delle acque. Ha riferito, altresì, di aver conferito incarico al geologo dott. , il quale, all'esito del sopralluogo, ha confermato Persona_1 la mancata canalizzazione delle acque superficiali e di manutenzione della strada comunale denominata via San Leo, individuando la nicchia di distacco interessante la massa franosa e la serie di interventi da porre in essere per eliminare il rischio di frana. Nonostante le numerose richieste di intervento, il è rimasto inerte sì da costringere l'odierna CP_1 attrice a rivolgersi al con ricorso per accertamento tecnico preventivo che è stato iscritto al n. 2397/2016 R.G.A.C., a cui ha fatto seguito la fase di merito, con giudizio iscritto al n. 746/2020 R.G.A.C., ove l'ente è rimasto contumace e conclusosi con sentenza di rigetto n. 639 dell' 1/4/2022 per non aver il tribunale ritenuto provati i danni lamentati dalla ricorrente, benché il nominato c.t.u. avesse evidenziato condotte colpose del consistite, quantomeno, nella mancanza di opere di CP_1 cont e nell'assenza di cunette laterali, canali di scolo e/o altri sistemi di raccolta e smaltimento (lato valle), con conseguente configurarsi
Pagina 3 di 9 di una situazione astratta di pericolo per la proprietà anche a Parte_1 prescindere da un più approfondito accertamento sulle nomeno franoso del 2010. Ha aggiunto, infine, che la situazione di pericolo in cui versa l'immobile si è aggravata tra la fine di marzo e il mese di aprile 2023 allorquando si è verificato un nuovo scivolamento di terreno che ha provocato la caduta verso il basso di un palo telefonico posto al lato della strada in questione, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco in data 29/6/2023 e della Telecom in data 6/7/2023, che riposizionava i pali nella loro originaria posizione. A seguito di questo ulteriore episodio, il si è limitato CP_1 alla bitumazione della strada comunale senza operar tervento per risolvere il problema del deflusso della acque e della protezione della strada, cosicché la lo ha convenuto in giudizio per accertare e dichiarare Parte_1 la sua resp er l'omessa manutenzione della strada sovrastante il proprio fabbricato e per la mancata o inesatta canalizzazione delle acque, con condanna ad eseguire le necessarie opere di deflusso delle acque e di contenimento a protezione del fabbricato già previste nel progetto e poi non eseguite. All'udienza del 15/12/2023 il g.o.p. che ha sostituito la scrivente ha dichiarato la contumacia del non ancora costituito a Controparte_1 quella data, disponendo altre dividuare i lavori che il avrebbe dovuto porre in essere al fine di rimediare alle CP_1 tiche infiltrative lamentate dalla ricorrente, muovendo dalle risultanze della relazione tecnica d'ufficio depositata nel procedimento n. 746/2020 R.G.A.C. definito con sentenza n. 639/2022. La relazione di c.t.u., eseguita dall'ing. , è stata depositata in data Persona_2
15/5/2024. Con comparsa di risposta depositata solamente in data 16/10/2024 si è costituito in giudizio il per chiedere, in via preliminare, la Controparte_1 revoca della dichiarazi e la rimessione in termini onde produrre osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, eccependo, sempre in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per come azionata rispetto alla natura del procedimento che avrebbe richiesto, quale presupposto indefettibile, la non controvertibilità dei fatti e che la domanda fosse fondata su prova documentale o di pronta e facile soluzione. A sostegno della propria difesa, ha evidenziato che la c.t.u. espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 2397/2016 R.G.A.C. aveva, in realtà, escluso una responsabilità dell'ente in quanto, a parere del c.t.u., la strada comunale che si trova a monte del fabbricato e della stessa area in frana non aveva interferito in alcun modo con il fenomeno del dissesto, escludendo, di conseguenza, la presenza di danni a
Pagina 4 di 9 cose e persone;
medesime conclusioni, ha aggiunto, erano state dedotte nella successiva integrazione alla c.t.u. espletata nella fase di merito al n. 746/2020 R.G.A.C., definita poi con sentenza di rigetto della domanda attorea e passata in giudicato. Ha eccepito, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto agire nei confronti del titolare della rete telefonica per la mancata manutenzione dello spazio su cui insiste la linea, da considerarsi autonoma rispetto alla strada comunale ed ha chiesto, infine, nel merito, il rigetto della domanda, poiché nessuna responsabilità poteva essere ascritta all'Ente circa il fenomeno di smottamento accusato dalla ricorrente, apparendo, al contrario, come i danni lamentati potrebbero addirittura derivare da un problema di costruzione del fabbricato e che, dunque, la mancata opera di contenimento ai piedi del versante, ove insiste l'immobile della Parte_1 poteva configurare una concausa allo scivolamento dei terreni causa. Ha evidenziato, inoltre, che allo stato attuale i lamentati danni non risultavano né quantificati né provati. Con note ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 17/10/2024, in sostituzione dell'udienza del 18/10/2024, la ricorrente ha preliminarmente eccepito l'inesistenza della procura alle liti rilasciata al difensore del CP_1 convenuto, la tardività della sua costituzione e ha contestato nel difese spiegate, chiedendo, con le stesse note, il rinvio della causa per la rimessione in decisione tenuto conto degli esiti della c.t.u. espletata in corso di causa, mentre il ha chiesto la revoca della dichiarazione di CP_1 contumacia, la rime i termini per consentire la produzione di osservazioni alla relazione di c.t.u. e, nel merito, il rigetto della domanda attorea. Con provvedimento del 4/11/2024, una volta rilevata la regolarità della costituzione del e la validità della procura conferita dal Controparte_1
Sindaco al dife i rimessione in termini formulata dal convenuto è stata rigettata perché priva di motivazione e la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 16/5/2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte autorizzate con decreto del 30/4/2025, ritualmente comunicato ai difensori delle parti, e con ordinanza del 19/5/2025 è stata rimessa in decisione. Con ordinanza del 2/10/2025 la causa è stata rimessa sul ruolo, stante la necessità del giudicante di ottenere dei chiarimenti in ordine a profili controversi della questione, ed è stata rinviata all'udienza odierna anche per l'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. All'udienza odierna i difensori hanno discusso la causa insistendo ciascuno nelle proprie pretese.
Pagina 5 di 9 2. La domanda della ricorrente è fondata e in quanto tale deve essere accolta. Al riguardo, va innanzitutto premesso che, per come si evince dalle rassegnate conclusioni e diversamente da quanto affermato dal convenuto, la CP_1 domanda proposta dalla ricorrente è finalizzata ad ottenere non il risarcimento per equivalente dei danni subiti dai fenomeni infiltrativi riscontrati nell'immobile di sua proprietà, ma la condanna del al Controparte_1 risarcimento in forma specifica dei danni provocati all'u ua proprietà in termini di aggravamento dei fenomeni infiltrativi soprattutto in occasione di piogge abbondanti, mediante l'esecuzione delle opere necessarie ad evitare lo scivolamento del terreno proveniente dalla strada di proprietà del verso la sua proprietà posta a valle. CP_1
Il paradigma normativo che si attaglia alla fattispecie in esame è quello di cui all'art. 2051 c.c.: grava, pertanto, sul custode l'onere di dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare il danno o la colpa del danneggiato, ovvero l'esistenza di altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (cfr., ex pluribus, cass. n. 26751/2009). Ed infatti la responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. cass. n. 25243/2006). Nel caso di specie, deve ritenersi comprovato, alla luce delle conclusioni riportate nella relazione c.t.u. espletata nel presente giudizio, oltre che degli esiti del processo civile iscritto al n. 746/2020 R.G.A.C., definito da questo tribunale con la sentenza n. 639/2022, che i fenomeni di grave e ripetuto scivolamento di terreno dalla strada comunale verso l'immobile, di cui
[...] ha documentato di essere proprietaria, sono imputabili alla Parte_1 ione della strada comunale. E invero, dalla documentazione in atti e segnatamente dalla sentenza emessa nel giudizio n. 639/2022, incontestatamente passata in giudicato e fondata
Pagina 6 di 9 sulle risultanze della c.t.u. espletata in quella sede, emerge innanzitutto che, almeno fino all'anno 2021, la strada comunale posta a monte della proprietà era priva di cunette laterali, canali di scolo e/o altri sistemi di
Parte_1 raccolta e smaltimento (lato valle) “con conseguente configurarsi di una situazione astratta di pericolo per la proprietà anche a prescindere da un più approfondito
Parte_1 accertamento sulle cause del fenomeno franoso del 2010”. Per come riportato nella relazione di c.t.u. depositata nel presente giudizio e comunque riscontrabile da quella eseguita nel giudizio n. 746/2020 R.G.A.C., “All'atto del sopralluogo del 2021 la strada comunale presentava un tappetino abbastanza usurato e scabro ed una banchina lato valle completamente inerbita. La pendenza trasversale presentava una inclinazione del margine destro, verso valle. Inoltre, l'assenza di cunette e/o altri sistemi di raccolta e smaltimento come previsti in progetto (lato valle), favorivano il ruscellamento sulla scarpata, quindi verso la proprietà L'area interessata dal movimento franoso
Parte_1 misurava circa 13,00 metri di sviluppo e presentava un vistoso abbassamento verso valle con due ceppi di quercia di grosse dimensioni, visibilmente inclinati verso la proprietà
Parte_1
A monte, immediatamente a ridosso del rilevato stradale, i tratti del pendio erano a forte pendenza”. All'atto del sopralluogo eseguito a gennaio 2024 a seguito dell'incarico conferito nel presente giudizio, il c.t.u. nominato non ha evidenziato variazioni del terrapieno all'interfaccia con il fabbricato “con sostanziale invarianza visiva della posizione dei due ceppi di quercia di grosse dimensioni inclinati verso il corpo di fabbrica”. Il tecnico ha, invece, rilevato “la presenza di una nuova armatura per il sostegno delle linee telefoniche (doppio palo ligneo con marchio TIM) di recente installazione, vistosamente inclinata verso il fabbricato, come di seguito mostrato, quasi a voler evidenziare uno scivolamento della coltre del pendio verso valle. Le armature della pubblica illuminazione e le strutture della barriera posta a bordo strada (guardrail), invece, non sembrano siano interessate dal citato movimento”. Ha ulteriormente accertato che “La soprastante viabilità presenta uno strato di finitura di recente realizzazione e l'installazione di una modesta cunetta in calcestruzzo semplice di circa 20 metri di sviluppo lineare con inserito cordolo perimetrale per soli 11 metri”, sottolineando - per quel che rileva nel presente giudizio – che “La funzione della recente cunetta realizzata, con pendenza verso il centro della strada, è quella di contenimento delle acque di deflusso che vengono quindi arginate e contenute sulla sede stradale. La limitata presenza di un ulteriore rialzo a margine cunetta (cordolo prefabbricato per uno sviluppo di 11 metri) favorisce maggiormente il potere contenitivo del sistema realizzato”. Il c.t.u. ha, però, segnalato che “tale intervento (cunetta e cordolo) non si sviluppa su tutto il bordo strada posto a confine con la proprietà ma solo per una parte (20 Parte_1 metri di cunetta e 11 di cordolo su uno sviluppo di circa 37 metri)” e che tale sistema, per quanto tendenzialmente migliorativo della situazione riscontrata nel 2021, non è sufficiente ad arginare i fenomeni di scivolamento del terreno verso la proprietà dovendo la protezione offerta dal sistema “cunetta e Parte_1 cordolo” interessare l'intera porzione di strada a ridosso col confine della
Pagina 7 di 9 proprietà della ricorrente (circa 37 metri), senza soluzione di continuità, oltre a prevedere un prolungamento iniziale e finale di circa due metri per parte. Con tale intervento il ruscellamento delle acque sul pendio verso la proprietà
derivante dall'attuale limitata presenza di regimazione a livello Parte_1 stradale, risulterà notevolmente arginato e contenuto ovvero del tutto eliminato. È appena il caso di precisare che, pur avendo il c.t.u. ribadito che la causa dei fenomeni infiltrativi riscontrati nell'immobile della va ricercata Parte_1 nell'inesistenza di sistemi di impermeabilizzazione o di drenaggio a tergo della parete del fabbricato che fa da contenimento al versante, lo stesso ausiliario ha rimarcato che l'assenza di validi sistemi di regimentazione delle acque che si riversano sulla strada comunale amplifica lo scivolamento del terreno dalla sede stradale verso la proprietà con conseguente aggravamento dei Parte_1 fenomeni infiltrativi. Ne consegue che deve ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di un nesso causale tra l'evento dannoso rappresentato dall'insistente e pericoloso scivolamento del terreno verso la proprietà idoneo ad aggravare i Parte_1 fenomeni infiltrativi ivi riscontrati, ed il bene in custodia. E poiché risulta che le opere, pur poste in essere dal Controparte_1 successivamente al 2021, sono insufficienti al contenimento dei fenomeni di scivolamento, per come plasticamente documentato dalla flessione verso la proprietà dei due pali Telecom installati successivamente al Parte_1 sopralluogo del 2021, il convenuto va condannato ad eseguire a CP_1 propria cura e spese gli interventi analiticamente indicati alla pagina 12 della relazione di c.t.u. depositata dall'ing. in data 15/5/2024. Persona_2
I lavori dovranno essere eseguiti e terminati entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, sì da consentire una rapida e definitiva risoluzione delle problematiche di scivolamento del terreno dalla strada comunale verso la proprietà della ricorrente.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi, di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della presente causa (da ritenersi indeterminabile e compreso nel limite minimo di € 26.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, del menzionato D.M.) per la sola fase decisionale, ma diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria perché svoltesi durante la contumacia della controparte costituitasi solo successivamente. Si distraggono in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'attrice vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato, con la precisazione che la parte soccombente non potrà beneficiare del dimezzamento previsto dall'art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale il giudice civile non è tenuto a quantificare la misura
Pagina 8 di 9 delle spese di lite in misura analoga all'importo liquidato al difensore dell'assistito ammesso al patrocinio (cfr., ex pluribus, cass. n. 777/2021; cass. n. 19/2020; cass. n. 11590/2019; cass. n. 8387/2019; cass. n. 22017/2018). Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del convenuto che dovrà versarle in favore dell'Erario, il quale CP_1 le ha anticipate.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., a
[...]
i lavori indicati alla pagina 12 della relazione di c.t.u. depositata dall'ing.
in data 15/5/2024 e richiamati in parte motiva, entro il Persona_2 termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese relative al presente giudizio che liquida nella Parte_1 somma complessiva di € 3.627,00 (di cui € 237,00 per spese prenotate a debito ed € 3.390,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte attrice vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del che dovrà versarle in favore dell'Erario, Controparte_1 che le ha anticipate.
Cosenza, 16 ottobre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 2406/2023 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Bevacqua;
Parte_1
- ricorrente -
E rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Brogno. - convenuto - Controparte_1
Oggi 16 ottobre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per la ricorrente l'avv. Maria Bevacqua. Per il convenuto è presente l'avv. Elvira Brogno. CP_1
Su richiesta del giudice, i difensori delle parti confermano che ad oggi la situazione dei luoghi è rimasta invariata rispetto al mese di gennaio 2024 a cui risale l'ultimo sopralluogo del c.t.u. Entrambi i difensori si riportano alle rispettive richieste e chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2406/2023 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 ura al o, dall'avv. Maria Bevacqua ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Roberta Lanzino;
- RICORRENTE -
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Elvira Brogno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, al viale delle Medaglie d'Oro, n. 42. - CONVENUTO -
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti Per l'attrice (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data 15/5/2025): “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1 per l'omessa manutenzione della strada comunale, per la ma canalizzazione delle acque, quali assenza di cunette laterali, canali di scolo e/o altri sistemi di raccolta e per l'omessa esecuzione delle opere di contenimento previste nel progetto e poi eliminate, omissioni e mancanze che configurano una situazione astratta di pericolo per la proprietà - per l'effetto condannare il ad eseguire le Parte_1 CP_1 necessarie opere di canali lle acque della sovrastante stra nale e le opere di contenimento a protezione già previste nel progetto e poi non eseguite;
- Con vittoria di spese e onorari oltre iva, cpa e spese generali come per legge”. Per il convenuto (conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta):
“IN VIA PRELIMINARE: - revocare la dichiarazione di contumacia del convenuto rimettendolo in termini ai fini dell'attività difensiva, nello specifico, consentendo al resistente di produrre osservazioni al CTU e di chiedere chiarimenti;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e/o titolarità passiva del per i Controparte_1
Pagina 2 di 9 motivi esposti nella presente memoria, in ogni caso dichiarare inammissibile, nulla, illegittima, infondata ed inefficace la domanda dei ricorrenti. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, - rigettare la domanda proposta contro il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t. in quanto destituita di ogni fondamento i i motivi esposti in narrativa e ad ogni modo non provata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Causa decisa all'udienza del 16 ottobre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti. Fatto e diritto 1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 13/7/2023,
[...] ha premesso di essere proprietaria di una porzione di fabb Parte_1 alla c.da Vignali, riportato in catasto al foglio 42, part. 271 sub CP_1
5 e su levando che sin dal 2010 il predetto immobile versa in una situazione di pericolo dovuto allo scivolamento di terreno dalla sovrastante strada comunale che ha provocato la lesione del manto bituminoso della strada, l'inclinazione di un palo della luce e l'avanzamento di un albero di quercia verso la parte posteriore dell'immobile. Ha dedotto di aver sollecitato più volte il con una serie di diffide, a Controparte_1 rimuovere la situazione ettuare i lavori necessari per risolvere la problematica, ma che l'ente si è limitato ad intervenire provvedendo a tagliare l'albero senza tuttavia asportare la radice e senza mettere in sicurezza l'intero sito con le opportune opere di manutenzione e canalizzazione delle acque. Ha riferito, altresì, di aver conferito incarico al geologo dott. , il quale, all'esito del sopralluogo, ha confermato Persona_1 la mancata canalizzazione delle acque superficiali e di manutenzione della strada comunale denominata via San Leo, individuando la nicchia di distacco interessante la massa franosa e la serie di interventi da porre in essere per eliminare il rischio di frana. Nonostante le numerose richieste di intervento, il è rimasto inerte sì da costringere l'odierna CP_1 attrice a rivolgersi al con ricorso per accertamento tecnico preventivo che è stato iscritto al n. 2397/2016 R.G.A.C., a cui ha fatto seguito la fase di merito, con giudizio iscritto al n. 746/2020 R.G.A.C., ove l'ente è rimasto contumace e conclusosi con sentenza di rigetto n. 639 dell' 1/4/2022 per non aver il tribunale ritenuto provati i danni lamentati dalla ricorrente, benché il nominato c.t.u. avesse evidenziato condotte colpose del consistite, quantomeno, nella mancanza di opere di CP_1 cont e nell'assenza di cunette laterali, canali di scolo e/o altri sistemi di raccolta e smaltimento (lato valle), con conseguente configurarsi
Pagina 3 di 9 di una situazione astratta di pericolo per la proprietà anche a Parte_1 prescindere da un più approfondito accertamento sulle nomeno franoso del 2010. Ha aggiunto, infine, che la situazione di pericolo in cui versa l'immobile si è aggravata tra la fine di marzo e il mese di aprile 2023 allorquando si è verificato un nuovo scivolamento di terreno che ha provocato la caduta verso il basso di un palo telefonico posto al lato della strada in questione, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco in data 29/6/2023 e della Telecom in data 6/7/2023, che riposizionava i pali nella loro originaria posizione. A seguito di questo ulteriore episodio, il si è limitato CP_1 alla bitumazione della strada comunale senza operar tervento per risolvere il problema del deflusso della acque e della protezione della strada, cosicché la lo ha convenuto in giudizio per accertare e dichiarare Parte_1 la sua resp er l'omessa manutenzione della strada sovrastante il proprio fabbricato e per la mancata o inesatta canalizzazione delle acque, con condanna ad eseguire le necessarie opere di deflusso delle acque e di contenimento a protezione del fabbricato già previste nel progetto e poi non eseguite. All'udienza del 15/12/2023 il g.o.p. che ha sostituito la scrivente ha dichiarato la contumacia del non ancora costituito a Controparte_1 quella data, disponendo altre dividuare i lavori che il avrebbe dovuto porre in essere al fine di rimediare alle CP_1 tiche infiltrative lamentate dalla ricorrente, muovendo dalle risultanze della relazione tecnica d'ufficio depositata nel procedimento n. 746/2020 R.G.A.C. definito con sentenza n. 639/2022. La relazione di c.t.u., eseguita dall'ing. , è stata depositata in data Persona_2
15/5/2024. Con comparsa di risposta depositata solamente in data 16/10/2024 si è costituito in giudizio il per chiedere, in via preliminare, la Controparte_1 revoca della dichiarazi e la rimessione in termini onde produrre osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, eccependo, sempre in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per come azionata rispetto alla natura del procedimento che avrebbe richiesto, quale presupposto indefettibile, la non controvertibilità dei fatti e che la domanda fosse fondata su prova documentale o di pronta e facile soluzione. A sostegno della propria difesa, ha evidenziato che la c.t.u. espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 2397/2016 R.G.A.C. aveva, in realtà, escluso una responsabilità dell'ente in quanto, a parere del c.t.u., la strada comunale che si trova a monte del fabbricato e della stessa area in frana non aveva interferito in alcun modo con il fenomeno del dissesto, escludendo, di conseguenza, la presenza di danni a
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medesime conclusioni, ha aggiunto, erano state dedotte nella successiva integrazione alla c.t.u. espletata nella fase di merito al n. 746/2020 R.G.A.C., definita poi con sentenza di rigetto della domanda attorea e passata in giudicato. Ha eccepito, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto agire nei confronti del titolare della rete telefonica per la mancata manutenzione dello spazio su cui insiste la linea, da considerarsi autonoma rispetto alla strada comunale ed ha chiesto, infine, nel merito, il rigetto della domanda, poiché nessuna responsabilità poteva essere ascritta all'Ente circa il fenomeno di smottamento accusato dalla ricorrente, apparendo, al contrario, come i danni lamentati potrebbero addirittura derivare da un problema di costruzione del fabbricato e che, dunque, la mancata opera di contenimento ai piedi del versante, ove insiste l'immobile della Parte_1 poteva configurare una concausa allo scivolamento dei terreni causa. Ha evidenziato, inoltre, che allo stato attuale i lamentati danni non risultavano né quantificati né provati. Con note ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 17/10/2024, in sostituzione dell'udienza del 18/10/2024, la ricorrente ha preliminarmente eccepito l'inesistenza della procura alle liti rilasciata al difensore del CP_1 convenuto, la tardività della sua costituzione e ha contestato nel difese spiegate, chiedendo, con le stesse note, il rinvio della causa per la rimessione in decisione tenuto conto degli esiti della c.t.u. espletata in corso di causa, mentre il ha chiesto la revoca della dichiarazione di CP_1 contumacia, la rime i termini per consentire la produzione di osservazioni alla relazione di c.t.u. e, nel merito, il rigetto della domanda attorea. Con provvedimento del 4/11/2024, una volta rilevata la regolarità della costituzione del e la validità della procura conferita dal Controparte_1
Sindaco al dife i rimessione in termini formulata dal convenuto è stata rigettata perché priva di motivazione e la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 16/5/2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte autorizzate con decreto del 30/4/2025, ritualmente comunicato ai difensori delle parti, e con ordinanza del 19/5/2025 è stata rimessa in decisione. Con ordinanza del 2/10/2025 la causa è stata rimessa sul ruolo, stante la necessità del giudicante di ottenere dei chiarimenti in ordine a profili controversi della questione, ed è stata rinviata all'udienza odierna anche per l'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. All'udienza odierna i difensori hanno discusso la causa insistendo ciascuno nelle proprie pretese.
Pagina 5 di 9 2. La domanda della ricorrente è fondata e in quanto tale deve essere accolta. Al riguardo, va innanzitutto premesso che, per come si evince dalle rassegnate conclusioni e diversamente da quanto affermato dal convenuto, la CP_1 domanda proposta dalla ricorrente è finalizzata ad ottenere non il risarcimento per equivalente dei danni subiti dai fenomeni infiltrativi riscontrati nell'immobile di sua proprietà, ma la condanna del al Controparte_1 risarcimento in forma specifica dei danni provocati all'u ua proprietà in termini di aggravamento dei fenomeni infiltrativi soprattutto in occasione di piogge abbondanti, mediante l'esecuzione delle opere necessarie ad evitare lo scivolamento del terreno proveniente dalla strada di proprietà del verso la sua proprietà posta a valle. CP_1
Il paradigma normativo che si attaglia alla fattispecie in esame è quello di cui all'art. 2051 c.c.: grava, pertanto, sul custode l'onere di dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare il danno o la colpa del danneggiato, ovvero l'esistenza di altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (cfr., ex pluribus, cass. n. 26751/2009). Ed infatti la responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. cass. n. 25243/2006). Nel caso di specie, deve ritenersi comprovato, alla luce delle conclusioni riportate nella relazione c.t.u. espletata nel presente giudizio, oltre che degli esiti del processo civile iscritto al n. 746/2020 R.G.A.C., definito da questo tribunale con la sentenza n. 639/2022, che i fenomeni di grave e ripetuto scivolamento di terreno dalla strada comunale verso l'immobile, di cui
[...] ha documentato di essere proprietaria, sono imputabili alla Parte_1 ione della strada comunale. E invero, dalla documentazione in atti e segnatamente dalla sentenza emessa nel giudizio n. 639/2022, incontestatamente passata in giudicato e fondata
Pagina 6 di 9 sulle risultanze della c.t.u. espletata in quella sede, emerge innanzitutto che, almeno fino all'anno 2021, la strada comunale posta a monte della proprietà era priva di cunette laterali, canali di scolo e/o altri sistemi di
Parte_1 raccolta e smaltimento (lato valle) “con conseguente configurarsi di una situazione astratta di pericolo per la proprietà anche a prescindere da un più approfondito
Parte_1 accertamento sulle cause del fenomeno franoso del 2010”. Per come riportato nella relazione di c.t.u. depositata nel presente giudizio e comunque riscontrabile da quella eseguita nel giudizio n. 746/2020 R.G.A.C., “All'atto del sopralluogo del 2021 la strada comunale presentava un tappetino abbastanza usurato e scabro ed una banchina lato valle completamente inerbita. La pendenza trasversale presentava una inclinazione del margine destro, verso valle. Inoltre, l'assenza di cunette e/o altri sistemi di raccolta e smaltimento come previsti in progetto (lato valle), favorivano il ruscellamento sulla scarpata, quindi verso la proprietà L'area interessata dal movimento franoso
Parte_1 misurava circa 13,00 metri di sviluppo e presentava un vistoso abbassamento verso valle con due ceppi di quercia di grosse dimensioni, visibilmente inclinati verso la proprietà
Parte_1
A monte, immediatamente a ridosso del rilevato stradale, i tratti del pendio erano a forte pendenza”. All'atto del sopralluogo eseguito a gennaio 2024 a seguito dell'incarico conferito nel presente giudizio, il c.t.u. nominato non ha evidenziato variazioni del terrapieno all'interfaccia con il fabbricato “con sostanziale invarianza visiva della posizione dei due ceppi di quercia di grosse dimensioni inclinati verso il corpo di fabbrica”. Il tecnico ha, invece, rilevato “la presenza di una nuova armatura per il sostegno delle linee telefoniche (doppio palo ligneo con marchio TIM) di recente installazione, vistosamente inclinata verso il fabbricato, come di seguito mostrato, quasi a voler evidenziare uno scivolamento della coltre del pendio verso valle. Le armature della pubblica illuminazione e le strutture della barriera posta a bordo strada (guardrail), invece, non sembrano siano interessate dal citato movimento”. Ha ulteriormente accertato che “La soprastante viabilità presenta uno strato di finitura di recente realizzazione e l'installazione di una modesta cunetta in calcestruzzo semplice di circa 20 metri di sviluppo lineare con inserito cordolo perimetrale per soli 11 metri”, sottolineando - per quel che rileva nel presente giudizio – che “La funzione della recente cunetta realizzata, con pendenza verso il centro della strada, è quella di contenimento delle acque di deflusso che vengono quindi arginate e contenute sulla sede stradale. La limitata presenza di un ulteriore rialzo a margine cunetta (cordolo prefabbricato per uno sviluppo di 11 metri) favorisce maggiormente il potere contenitivo del sistema realizzato”. Il c.t.u. ha, però, segnalato che “tale intervento (cunetta e cordolo) non si sviluppa su tutto il bordo strada posto a confine con la proprietà ma solo per una parte (20 Parte_1 metri di cunetta e 11 di cordolo su uno sviluppo di circa 37 metri)” e che tale sistema, per quanto tendenzialmente migliorativo della situazione riscontrata nel 2021, non è sufficiente ad arginare i fenomeni di scivolamento del terreno verso la proprietà dovendo la protezione offerta dal sistema “cunetta e Parte_1 cordolo” interessare l'intera porzione di strada a ridosso col confine della
Pagina 7 di 9 proprietà della ricorrente (circa 37 metri), senza soluzione di continuità, oltre a prevedere un prolungamento iniziale e finale di circa due metri per parte. Con tale intervento il ruscellamento delle acque sul pendio verso la proprietà
derivante dall'attuale limitata presenza di regimazione a livello Parte_1 stradale, risulterà notevolmente arginato e contenuto ovvero del tutto eliminato. È appena il caso di precisare che, pur avendo il c.t.u. ribadito che la causa dei fenomeni infiltrativi riscontrati nell'immobile della va ricercata Parte_1 nell'inesistenza di sistemi di impermeabilizzazione o di drenaggio a tergo della parete del fabbricato che fa da contenimento al versante, lo stesso ausiliario ha rimarcato che l'assenza di validi sistemi di regimentazione delle acque che si riversano sulla strada comunale amplifica lo scivolamento del terreno dalla sede stradale verso la proprietà con conseguente aggravamento dei Parte_1 fenomeni infiltrativi. Ne consegue che deve ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di un nesso causale tra l'evento dannoso rappresentato dall'insistente e pericoloso scivolamento del terreno verso la proprietà idoneo ad aggravare i Parte_1 fenomeni infiltrativi ivi riscontrati, ed il bene in custodia. E poiché risulta che le opere, pur poste in essere dal Controparte_1 successivamente al 2021, sono insufficienti al contenimento dei fenomeni di scivolamento, per come plasticamente documentato dalla flessione verso la proprietà dei due pali Telecom installati successivamente al Parte_1 sopralluogo del 2021, il convenuto va condannato ad eseguire a CP_1 propria cura e spese gli interventi analiticamente indicati alla pagina 12 della relazione di c.t.u. depositata dall'ing. in data 15/5/2024. Persona_2
I lavori dovranno essere eseguiti e terminati entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, sì da consentire una rapida e definitiva risoluzione delle problematiche di scivolamento del terreno dalla strada comunale verso la proprietà della ricorrente.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi, di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della presente causa (da ritenersi indeterminabile e compreso nel limite minimo di € 26.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, del menzionato D.M.) per la sola fase decisionale, ma diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria perché svoltesi durante la contumacia della controparte costituitasi solo successivamente. Si distraggono in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'attrice vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato, con la precisazione che la parte soccombente non potrà beneficiare del dimezzamento previsto dall'art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale il giudice civile non è tenuto a quantificare la misura
Pagina 8 di 9 delle spese di lite in misura analoga all'importo liquidato al difensore dell'assistito ammesso al patrocinio (cfr., ex pluribus, cass. n. 777/2021; cass. n. 19/2020; cass. n. 11590/2019; cass. n. 8387/2019; cass. n. 22017/2018). Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del convenuto che dovrà versarle in favore dell'Erario, il quale CP_1 le ha anticipate.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., a
[...]
i lavori indicati alla pagina 12 della relazione di c.t.u. depositata dall'ing.
in data 15/5/2024 e richiamati in parte motiva, entro il Persona_2 termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese relative al presente giudizio che liquida nella Parte_1 somma complessiva di € 3.627,00 (di cui € 237,00 per spese prenotate a debito ed € 3.390,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte attrice vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del che dovrà versarle in favore dell'Erario, Controparte_1 che le ha anticipate.
Cosenza, 16 ottobre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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