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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 159/2021 R.G., vertente tra
nato il [...] a [...] Parte_1 [...]
, e nato il [...] C.F._1 Parte_2 [...] tti ( ella qualità di eredi del C.F._2 Pt_3
a San Fratello il 29 giugno 1934
[...] CodiceFiscale_3 il 03/05/2018, elettivamente domi Campidoglio 26 presso lo studio dell'avvocato DE RI del Foro di Patti che li rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto d'appello
APPELLANTI
e (già c.f. in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 enta trat usione per incorporazione con atto del 15.11.2019 in Notaio di Modena, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Vitarelli ed domiciliata presso il suo studio in Messina nella Cesare Battisti 229 per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
e
RI DE nato il [...] a [...] c.f.
[...]
C.F._4 APPELLATO CONTUMACE
********************
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 433/2020 (n. 100718/2009 R.G.) del Tribunale di Patti del 26.02.2021 non notificata, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.03.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa con la concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusive.
Il procuratore della parte appellante ha così concluso:
“… Lʼavv. DE RI, per gli appellanti, richiama le conclusioni precisate con le note di trattazione scritta dell'udienza del 06/11/2023, nelle quali insiste, e chiede che la causa sia discussa oralmente dinanzi al Collegio, oppure che sia decisa in una successiva udienza, con trattazione orale ai sensi dell'art. 352 u.c. cod. proc. civ. In subordine voglia la Corte assumere la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. …”.
Il procuratore della parte appellata ha così concluso:
“ … precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto, eccepito e chiesto in atti e verbali CP_1 del gi r l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale. Ove la causa venga assunta in decisione, chiede che vengano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., come applicabile ratione temporis …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 27.02.2021 e Parte_1 [...]
in proprio e nella qualità di eredi del S Parte_2 Parte_3
o davanti a questa Corte, nei confronti di di Controparte_2
e di RI DE la sentenza indicata in oggetto Controparte_1 e accogliendo parzialmente la domanda ha così disposto:
“Accoglie le domande attoree in parte qua e per l'effetto:
1. Dichiara risolti i due contratti di deposito di cui ai libretti in atti per colpa grave della convenuta banca convenuta;
2. Condanna la banca convenuta a restituire in favore degli attori le seguenti somme: • Euro 33.185,66 a (relativamente al libretto deposito a risparmio sul conto 100035 Parte_2 54); • Euro 9.000,00 a e in qualità di creditori in solido Parte_3 Parte_1 Parte_2 (relativamente al libretto di 54 li secondo le regole dell' art. 1284 c.c. (per entrambi i libretti sopra riportati) a decorrere dalla nota ricevuta dalla banca in data 17 Marzo 2009 e fino al CP soddisfo;
3. Rigetta le alte domande;
4. Condanna la convenuta a rimborsare le seguenti somme Controparte_2 a titolo di spese processuali: • agli attori, in qualità di creditori in solido, la somma di Euro 2.074, 84 (pari alla metà di Euro 4.149, 68 di cui Euro 522,68 per spese vive ed Euro 3.627,00 per compensi); • al terzo chiamato DE RI la somma di Euro 3.627,00 per compensi); oltre rimborso spese generali 15%, Iva e c.p.a. come per legge( per entrambe le voci creditorie sopra riportate).
5. Pone in modo definitivo le spese di consulenza tecnica a carico della banca 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.”
La parte appellante ha impugnato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse accolto il gravame, e quindi accolta la domanda di restituzione, oltre alle somme riconosciute dal Tribunale, anche della somma di € 11.000,00 pur sottratta agli attori, con gli interessi dalla
2 data di richiesta stragiudiziale. Ha chiesto altresì che fosse riconosciuto il diritto degli attori a conseguire il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 C.C. e anche dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2049 C.C. condannando la convenuta per i predetti titoli, al pagamento CP_2 di € 5.000,00 o di quella diversa somma che sarà più correttamente individuata, oltre interessi e rivalutazione monetaria e la condanna alle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata l'11.06.2021 si è costituita la capogruppo dell'omonimo gruppo bancario Controparte_1 nella quale s razione (convenuta nel Controparte_2 giudizio di primo grado), la quale ha c mmissibilità e l'infondatezza dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, ha chiesto la riforma della condanna della convenuta al pagamento della CP_2 somma di € 33.000,00 quale saldo del di deposito al risparmio n. 267/550/0100035 54, in subordine limitarne la misura della nella somma di € 20.165,86, quale saldo facciale del libretto di risparmio n. 267/550/0100035 54, ovvero in quell'altra somma risultante a seguito dei movimenti di prelievo documentati. Ha, altresì, chiesto la riforma della condanna della al pagamento della CP_2 somma di € 20.000,00 quale saldo del libretto di sito a risparmio n. 267/550/0502100 54, dichiarando che le operazioni di prelievo per il complessivo importo di € 19.500,00, erano state effettuate in virtù di valide disposizioni impartite dal sig. e conseguentemente che il saldo Parte_2 del rapporto di deposito al 550/0502100 54 era pari ad € 485,38 e che il saldo contabile del rapporto n. 267/550/0100035 54 all'11 agosto 2009 era di € 270,72. La convenuta, in via subordinata nell'ipotesi di accoglimento anche CP_2 par lle avverse domande, ha chiesto riconoscersi il suo diritto ad essere tenuta indenne dal sig. RI DE delle somme che fosse condannata a restituire e/o a pagare a titolo di danno con emissione della conseguente statuizione di condanna nei confronti di quest'ultimo, con riforma della sentenza impugnata in punto di spese di lite e con vittoria di quelle del gravame.
La Corte, con ordinanza del 2.07.2021, preso atto dell'intervenuto smarrimento del fascicolo di primo grado comunicata dal Tribunale di Patti, autorizzava le parti alla ricostruzione del fascicolo di primo grado e dei fascicoli di parte fissando l'udienza del 14.02.2022 per interloquire sui fascicoli ricostruiti. All'udienza del 18.03.2024 la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva la costituzione della in luogo Controparte_1 della convenuta nel giudizio effetto Controparte_2 della fusione per incorporazione di quest'ultima nella Controparte_1
Sempre in via preliminare si dichiara la contumacia dell'appellato RI DE, il quale seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio.
SULL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELL'ATTO D'APPELLO.
Sempre in via preliminare, la Corte rileva che non sussistono i presupposti per l'inammissibilità dell'appello. Invero, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”. (Cass. Civ. Sezione Terza Ord. N.10916 del 05/05/2017). Al riguardo, è sufficiente, osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. Civ., sez. lav., 05/02/2015, n. 2143). Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra
4 la circostanza che la stessa appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa. 1
Si procederà dunque nell'ordine all'esame di merito dei motivi d'appello esposti in seno all'atto introduttivo e poi quelli posti a fondamento dell'appello incidentale.
1. SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA RESTITUZIONE DI € 11.000,00 ESPUNTA DAL SALDO DEL LIBRETTO N. 502100.
Con il primo motivo dell'appello principale i Sig.ri e Parte_1 Parte_2 si dolgono che il Giudice di prime cure abbia esclus el di € 11.000,00 sulla base della verificazione effettuata dal c.t.u. alle firme apposte sulle distinte del 2 e dell'11.02.2009, dolendosi che la distinta relativa al prelevamento della suddetta somma non era mai stata prodotta in originale dalla Banca e che quindi la verifica della firma apposta non era attendibile e degna di fede. Ciò in considerazione che quella distinta faceva parte della serie di prelevamenti che in soli tre giorni aveva quasi interamente prosciugato il libretto di deposito. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'ordinanza dell'11.12.2009 con la quale era stata ordinata l'esibizione della lettera di contestazione del 12.3.2009 inviata al RI la cui esistenza era contenuta nella lettera di contestazione della con prot. 650/2009 dell'8.04.2009 ove la accusava il suo CP_2 CP_2 dipen anasseri DE di comportamenti illec la difformità tra il saldo dei libretti e quello delle risultanze della e l'apposizione di firme CP_2
5 sul libretto di deposito palesemente difformi da quelle registrate alla sua apertura. Rilevava altresì che comunque l'operazione di prelevamento della suddetta somma non era opponibile ai titolari del libretto perché non annotata e trascritta sullo stesso.
Il motivo d'appello è infondato.
Il C.T.U. in seno alla sua relazione ha espressamente rilevato che la firma apposta al prelevamento della somma di € 11.000,00 è espressamente riferibile al Sig. e che quindi il prelevamento è a lui direttamente Parte_2 attribui Peraltro, la verifica è stata effettuata, come rilevato dal C.T.U., con l'originale della firma pur se riprodotta nella “copia carbone” relativa alla richiesta di prelevamento. Anche a volere considerare la firma contenuta nella richiesta di prelevamento una mera “copia” dell'originale, il C.T.U. ne ha verificato la sua conformità poiché trascritta sullo stesso originale della richiesta di prelevamento.
“Ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., le riproduzioni fotografiche formano piena prova delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità alle cose;
tuttavia, poiché il disconoscimento della riproduzione non pone nel nulla l'esibizione della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformità all'originale, una volta che tale conformità sia verificata, la fotocopia riacquista "ex tunc" il valore di piena prova riconosciutogli dall'art. 2719 cod. civ.. (Nella specie la procura ai difensori in primo grado era stata prodotta fotocopia e, messa in dubbio la conformità della copia esibita, il giudice non provvide alla verificazione;
rinnovato il disconoscimento in appello, il giudice provvide alla verifica ordinando l'esibizione dell'originale. Sulla base del principio sopra esposto, la S.C. ha ritenuto che l'esito positivo della verifica conferisse efficacia probatoria ex tunc alla copia della procura esibita in primo grado, con esclusione di ogni decadenza).” Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 12299 del 21/08/2003 - Rv. 566117 - 01)
Va tenuto altresì conto che nel corso delle operazioni peritali la parte appellante non ha disconosciuto l'originale della copia carbone prodotta come non conforme alla prima copia (dalla quale per ricalco è stata trascritta) sottoscritta dal richiedente . Parte_2
Riguardo l'eccezione che comunque l'operazione di prelevamento della suddetta somma non era opponibile ai titolari del libretto perché non annotata e trascritta sullo stesso, osserva la Corte che la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 1835, secondo comma, cod. civ. si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che, da ciò, derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate.
6 Ne consegue che è sempre ammessa la dimostrazione che un'operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita (così Cass. Civ. Sez. III, n. 13643 del 16.06.2014).
2. SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.
Con il secondo motivo di gravame si duole la parte appellante della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori. Invero gli stessi hanno allegato di avere subito danni per la indisponibilità delle somme dalla data della loro richiesta stragiudiziale di pagamento e che tali danni poiché ben superiori agli interessi legali riconosciuti costituiscono il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. Assumono infatti che in conseguenza di quanto a loro occorso sono seguiti un patema d'animo, ansia e una sofferenza per effetto del fatto illecito commesso dal RI e da loro subìto. Tali fatti sono costitutivi del loro preteso diritto e non sarebbero stati contestati dalla e hanno trovato conferma nelle deposizioni Controparte_2 dei testi escussi all'udienza del 29.02.2012. Tes_1 Tes_2 Tes_3
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure il diritto al risarcimento del danno deve essere correlato con la prova effettiva in giudizio del pregiudizio economico del danno subìto; non è sufficiente la presunzione secondo i criteri probabilistici dell'id quod plerunque accidit della responsabilità civile del danno subito ma si esige la prova concreta e fattuale del danno. Le prove orali assunte dalle testimonianze escusse nel giudizio di primo grado appaino inidonee per poter ritenere sussistente la prova del danno in giudizio poiché generiche e comunque “de relato”. Occorre invece la prova specifica del danno ulteriore subìto dagli appellanti principali e solo la quantificazione del danno può essere richiesta, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 2056 c.c. Invero, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità:
«L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno» (Cass. Civ. Sez. 2 Sentenza n. 4310 del 22/02/2018 -Rv. 647811 - 01)
7 «L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare» (Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011 - Rv. 619916 - 01)
«L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza» (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10607 del
30/04/2010 - Rv. 612765 - 01).
SULL'APPELLO INCIDENTALE
1. Con il primo motivo la si duole che il Giudice di prime cure con il CP_2 provvedimento impugna ia erroneamente applicato le norme in materia di onere probatorio in relazione all'art 1835 c.c. e che nel caso in esame non potevano applicarsi poiché il libretto era visibilmente contraffatto e quindi tale da fare ritenere la buona fede degli appellanti.
In sostanza, le annotazioni contenute sul libretto 100035 45 recante il 24.06.2005 quale data di apertura e le annotazioni risultanti alla banca (poiché non erano coincidenti con le risultanze di quelli precedenti relative allo stesso deposito) lasciavano fondatamente ritenere che lo stesso era stato contraffatto poiché presentava uno spazio sbarrato con un salto di diverse righe in bianco e con annotazioni apposte con la macchina da scrivere.
In conseguenza secondo la società appellante incidentale non può riconoscersi ai depositanti la tutela privilegiata riconosciuta dall'art. 1835 c.c. sia sotto il profilo formale che sostanziale, rilevando che essa è fondata sull'apparenza e quindi sul legittimo affidamento posto dal cliente sull'impiegato di banca. Nel caso in esame la mala fede del depositante avrebbe fatto venir meno la tutela dell'affidamento.
Assume la che a fronte del deposito delle contabili di versamento CP_2 pur avendo disconosciuto la sottoscrizione apposta alla Parte_2 contabile di € 20.000,00 del 2.02.2009, ha riconosciuto che l'operazione era stata compiuta nel suo interesse avendo consegnato la provvista al cassiere. In particolare, assume la che il RI non avrebbe ricevuto i CP_2 depositi con le modalità us ormali all'interno dei locali della ma CP_2
8 all'esterno della stessa e quindi con modalità tali da non ingenerare nei depositanti alcun affidamento. Inoltre, allega che ogni anno venivano inviati gli estratti conto dei libretti e pertanto il depositante avrebbe potuto riscontrare le anomalie sul libretto e quindi denunziarle alla CP_2 In conseguenza, non gli appellanti fornito la prova del loro credito attraverso la produzione del libretto perché contraffatto la era CP_2 obbligata al versamento del saldo attivo risultante dalle propri ure, senza interessi avendone fatto offerta di pagamento prima dell'avvio del giudizio.
§
Il motivo d'appello incidentale è infondato e non può trovare accoglimento in quanto dalla prova orale assunta nel corso del giudizio di primo grado non è emersa la circostanza che i Sig.ri versassero e/o prelevassero le somme Pt_2 al di fuori dei locali della stessa, generare un comportamento colposo a carico degli stessi e quindi idoneo a far venir meno il principio dell'affidamento. Anche riguardo alla spedizione e ricevimento con posta ordinaria degli estratti conto, circostanza tale da fare presupporre la conoscenza in capo agli attori della difformità tra il saldo annotato nei loro libretti e quello risultante dalle evidenze di banca, non è stata acquisita prova dell'avvenuto ricevimento del plico postale per poter ritenersi adeguatamente riscontrata la superiore circostanza. Fra i testi assunti sul punto, , dopo aver premesso di Testimone_4 essere anch'egli cliente della filiale di Sant'Agata di Militello della Banca, così riferiva: “A me qualche volta l'estratto conto arrivava ma si trattava di eventi rari. Per gli altri clienti (della Banca) non posso riferire”. Anche il teste riferiva per sentito dire dal padre, titolare di altro Testimone_5 libretto di deposito presso la stessa agenzia della di aver ricevuto un CP_2 estratto conto di circa dieci-quindici pagine ma “ ssere a conoscenza della circostanza per quanto riguarda altre persone.” Il teste Sig. direttore della Filiale di Sant'Agata di Militello Testimone_6 della Banca rilevava che tale documentazione veniva recapitata direttamente dalla sede centrale di Bologna e, ove non recapitata, veniva restituita alla filiale di appartenenza. Riguardo la posizione dei Sig.ri inoltre, nessun plico Pt_2 postale era stato restituito alla filiale perché non re .
La Corte ritiene assai generiche le circostanze sopra riferite e quindi inidonee al raggiungimento della prova riguardo il comportamento asseritamente in mala fede degli appellanti in relazione al rapporto contrattuale in oggetto.
9 Del resto, è noto che (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del 15/10/2015 - Rv. 637475 - 01) 2:
«La responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un nesso di "occasionalità necessaria" tra l'illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo».
Il motivo d'appello non può pertanto trovare accoglimento.
2. Con il secondo motivo d'appello incidentale la si doleva della violazione CP_2 dell'art. 1228 c.c. e della violazione dell'onere probatorio.
Aveva chiesto di essere tenuta indenne dal dipendente RI DE, qualora fosse stata condannata a pagare somme di danaro in favore degli attori, per fatto del proprio dipendente ma che la domanda era stata rigettata poiché la stessa non aveva fornito la prova che la sottrazione illecita della provvista contenuta nei libretti fosse stata posta in opera proprio dal medesimo.
Sul punto assume la che il chiamato in garanzia RI DE CP_2 aveva ammesso in s costituzione nel giudizio di primo grado di aver prelevato egli stesso delle somme apponendo delle firme apocrife nelle distinte di prelevamento e che, pertanto, dovevano darsi per ammesse le circostanze allo stesso deferite con l'interrogatorio formale nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. relativamente al fatto che lo stesso aveva eseguito sul libretto n. 267 550 502100 i prelevamenti di: € 11.000,00 l'11.2.2009; € 1.500,00 il 12.02.2009;
€ 7.000,00 il 13.02.2009; e che, inoltre, lo stesso era depositario materiale del libretto ed era autorizzato dai titolari del conto, dati i rapporti di amicizia, ad eseguire le operazioni di prelievo e versamento per loro conto.
Il motivo d'appello è infondato.
10
Dall'esame degli atti, così come sono stati ricostruiti dalle parti costituite, si ricava come non sia stata allegata la comparsa di costituzione del chiamato in garanzia RI DE, il cui onere era a carico della che ha CP_2 ritenuto di doversene avvalere in giudizio. È in atti la sentenza penale (prodotta dalla e come tale utilizzabile) n. CP_2
679/2018 del 28.06.2018 emessa nei con del nominato dipendente, passata in giudicato, nella quale l'imputato in sede di dichiarazioni spontanee ha ammesso di essersi “impossessato di somme ingenti …. prelevandole dai conti correnti e libretti di deposito dei clienti”, individuati tra gli altri nei Sig.ri e Parte_1
. Parte_3 e, tuttavia, è meramente generica in quanto non specifica quando e di quali somme costui si sarebbe appropriato dai depositi dei Sig.ri
Pt_2 to la sentenza penale non può fare stato nel presente procedimento, che ha per oggetto anche l'accertamento e quantificazione delle somme distratte anche riguardo alla riferibilità degli ammanchi ai rapporti di deposito dedotti in giudizio. Peraltro, in mancanza di altri elementi di prova, anche indiziari, che avvalorino la riferita detenzione e custodia del libretto bancario degli appellanti da parte del RI, la sua mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale non può da sé costituire sufficiente riscontro di ciò per l'implicita ammissione delle circostanze a lui deferite da tanto arguibile.
«In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova» (Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018 Rv. 648227 - 01)
È pertanto carente la prova in giudizio sull'attribuibilità al RI delle eccepite falsificazioni per accogliere la domanda di manleva proposta dalla con l'appello incidentale. CP_2
Il motivo d'appello non può, pertanto, trovare accoglimento e la sentenza di primo grado deve trovare integrale conferma.
RIGUARDO LE SPESE PROCESSUALI DEL GIUDIZIO.
Le parti, entrambe, hanno impugnato la sentenza anche in ordine alle spese del giudizio ritenendo reciprocamente che tali spese dovevano essere poste a carico della controparte perché soccombente.
11 Tenuto conto dell'integrale rigetto dei motivi d'appello sia principale che incidentale non si ravvisa alcuna ragione per riformare la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado. La reciproca soccombenza in questo grado di giudizio, invece, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali del giudizio d'appello tra le parti. Nulla si dispone sulle spese riguardo RI DE, data la sua mancata costituzione in giudizio.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 sia in proprio che quali eredi di n Parte_3 notificato 27.02.2021 nei confronti (già Controparte_1 [...]
in persona del suo le te CP_2 RI DE, avverso la sentenza N. 433/2020 R. Sent. emessa dal Tribunale di Patti il 26.02.2021 nel giudizio iscritto al n. 100718/2009 R.G. così statuisce:
1. dichiara la contumacia di RI DE;
2. rigetta l'appello principale e quello incidentale;
3. conferma la sentenza impugnata;
4. compensa interamente le spese del presente giudizio tra CP_1
(già e e;
[...] Controparte_2 Parte_1 Parte_2
5. ulle i c as rché contumace;
12 6. dà atto che le entrambe le parti costituite in quanto soccombenti ut supra, sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 23.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la
S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche l'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio)”. (Cass. Civ.
Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
2 “La responsabilità indiretta del committente di cui all'art 2049 cod. civ. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un nesso di "occasionalità necessaria" tra l'illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo. (Nella specie, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha ravvisato la responsabilità indiretta della per la condotta CP_2 illecita del suo funzionario, consistita nel prelevare indebitamente somme di denaro da conti correnti di terzi estranei e accreditandole sul conto corrente di clienti per i quali lo stesso funzionario aveva gestito una fruttuosa operazione finanziaria rientrante nelle attività proprie di quell'istituto di credito e nell'ambito delle mansioni affidategli).” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6632 del 12/03/2008).