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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Raffaele Del Porto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9482/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ricorrente, con l'avv. Gaetano Parisi nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente, con l'avv. Fabio Chiarini
e nei confronti di
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
resistente, con l'avv. Marco Bettini
Letti gli atti e documenti di causa, sciogliendo la riserva assunta ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
4.6.2025, osserva quanto segue.
1. Con decreto in data 12.6.2024 il giudice del Tribunale di Brescia ha revocato il provvedimento autorizzativo di sequestro giudiziario in danno di (sequestro eseguito, fra l'altro, sulle Controparte_3
pagina 1 di 5 quote delle società Bordogna s.r.l. e Pro B. s.r.l.); con successivo decreto in data 24.6.2024 lo stesso giudice ha liquidato il compenso in favore del custode delle quote, dott. odierno Controparte_1 resistente, nella misura di € 14.500,00= per onorari, oltre accessori di legge.
ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso con Parte_1 ricorso depositato in data 24/26.7.2024, col quale ha chiesto “la liquidazione degli onorari, in base ai parametri di cui all'art. 2 d.m. n. 80/2009 e, ove l'importo risulti inferiore alla somma di Euro
9.200,00 già versata, ordinarsi al convenuto la restituzione della parte eccedente”.
CP_ Si è costituito in giudizio il che ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del ricorso per tardività; nel merito, ha invocato la declaratoria di improponibilità del ricorso per acquiescenza e/o transazione e contestato, in ogni caso, la fondatezza dello stesso.
A seguito di ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., si è anche costituito in giudizio che si è, in sostanza, rimesso a giustizia. Controparte_2
2. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività del relativo deposito.
Parte opponente ha difatti documentato di aver tentato un primo deposito del ricorso in data 24.7.2024, deposito che è stato rifiutato dalla cancelleria perché effettuato (come d'altronde previsto – erroneamente – dal sistema informatico) nel ruolo di volontaria giurisdizione (come attestato dalla cancelleria, alla quale sono state richieste informazioni ex art. 213 c.p.c.).
Trova pertanto applicazione il principio di recente enunciato da Cass. 1369/2023 (richiamata dallo
CP_ stesso , secondo cui “in tema di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU, il deposito telematico del ricorso si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia iscritto nel registro di volontaria giurisdizione anziché nel registro contenzioso civile, senza che perciò rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto”).
Il ricorso risulta perciò tempestivo, perché depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
pagina 2 di 5 3. Analogamente va disattesa l'eccezione di '“improponibilità del ricorso per acquiescenza e/o transazione”, atteso che, per giurisprudenza costante, l'adempimento spontaneo da parte dell'obbligato di quanto dovuto in forza di un titolo giudiziale comunque esecutivo non è idoneo ad integrare – da solo – il presupposto dell'acquiescenza (fra le altre, Cass. 1551/2006, da cui è tratta la massima, secondo cui “l'acquiescenza del soccombente, che costituisce ostacolo alla proposizione dell'impugnazione ex art. 329 cod. proc. civ., ove non risulti da un'accettazione espressa della pronuncia giudiziale o da una formale rinuncia a sottoporla a gravame, può desumersi soltanto da atti
o fatti univoci, del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione nell'ipotesi prevista. Ne consegue che non dà luogo ad acquiescenza l'adempimento da parte del soccombente, effettuato a seguito di una richiesta di pagamento proveniente dal legale della parte vincitrice, sia pur redatta in termini amichevoli per ragioni di colleganza professionale, dopo una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, in quanto tale comunicazione è l'annunzio che la parte vincitrice intende ottenere immediatamente il pagamento, procedendo in sede esecutiva mediante precetto in mancanza di un pagamento spontaneo, e pertanto il pagamento eseguito è volto ad evitare l'esecuzione forzata”.
Quanto poi alla pretesa transazione, resta escluso che la stessa possa ritenersi perfezionata mediante lo
CP_ CP_ scambio di mere e-mail (doc. n. 5 del intervenuto fra il e il legale della da Parte_1
ritenersi sprovvisto di idonea procura al riguardo.
CP_
4. In punto di fatto, è del tutto pacifico in causa che il ha provveduto alla custodia delle quote del
5% del capitale sociale di Bordogna s.r.l. e del 50% di Pro B. s.r.l. per il periodo che va dal provvedimento di nomina (22.7.2022) a quello di revoca del sequestro (12.6.2024) e perciò per circa due anni.
L'attività prestata è stata di natura “esclusivamente conservativa”, come affermato dal decreto di liquidazione, rimasto sul punto privo di specifica censura.
5. In punto di diritto, il provvedimento di liquidazione ha applicato “i parametri di cui all'art. 29 DM
2.9.2010”, utilizzando perciò – erroneamente – la ormai abrogata tariffa dei compensi spettanti ai dottori commercialisti;
altrettanto errato deve poi ritenersi il criterio proposto dalla odierna opponente, là dove ritiene che l'unico “criterio di liquidazione praticabile è quello dettato per i beni immobili dall'art. 2 del d.m. n. 80/2009”, trascurando, tuttavia, la diversa natura dei beni oggetto della custodia pagina 3 di 5 per cui è causa (partecipazioni sociali e non beni immobili).
In tale contesto, va rilevato come anche il più recente d.m. (giustizia) 20 luglio 2012, n. 140 non contempli uno specifico compenso per la custodia di partecipazioni sociali, prevedendo l'art. 19 del decreto citato il solo compenso per la “amministrazione e custodia di aziende”.
Come ribadito, anche di recente, dalla corte di legittimità, che ha affrontato un caso di analogo vuoto normativo, “in tema di liquidazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro preventivo penale, qualora l'incarico sia cessato successivamente all'abolizione dell'art. 2 octies della l. n. 575 del 1965 (per effetto dell'art. 120 del d. lgs. n. 159 del 2011) e prima della entrata in vigore della tariffa professionale approvata, in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 14 del
2010, con il d.P.R. n. 177 del 2015, non è più applicabile l'abrogata tariffa professionale dei dottori commercialisti di cui al d.m. n. 169 del 2010, neppure quale parametro di riferimento, essendo necessario procedere, in presenza di un vuoto normativo, ad una valutazione equitativa, che tenga conto dell'attività svolta, della natura pubblicistica dell'incarico e dell'indole indennitaria del compenso” (Cass. 20975/2024).
CP_ Il compenso spettante al dott. per l'attività prestata quale custode delle quote sequestrate va perciò liquidato con criterio equitativo, utilizzando quale parametro base quello fornito dall'art. 19 d.m.
140/2012, operando tuttavia le opportune riduzioni, tenuto conto de:
a) la natura dei beni sequestrati, come detto, quote di s.r.l. (e non aziende), peraltro di minima consistenza (5%), quanto a Bordogna s.r.l.;
b) la natura dell'attività prestata, definita dal giudice del sequestro “esclusivamente conservativa”, che non ha comportato particolare impegno da parte del custode (si tenga presente, quanto a Pro B. s.r.l., che la società non ha nemmeno approvato i bilanci nel biennio in cui è stata esercitata la custodia).
Elementi tutti che, nel totale difetto di elementi di segno contrario, impongono la conferma del provvedimento impugnato, che ha riconosciuto al custode un compenso di € 14.500,00=, oltre accessori
(€ 310,00= circa al mese per ciascuna delle quote oggetto di custodia), a fronte di un compenso CP_ liquidabile ex art. 19 d.m. 140/2012 decisamente più consistente (come da conteggio elaborato dal su richiesta di questo giudice).
6. Il ricorso va perciò respinto, con compensazione integrale delle spese del procedimento, in considerazione:
pagina 4 di 5 a) della natura dello stesso, che non richiede la necessaria rappresentanza tecnica;
b) delle ragioni della decisione, che, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dal resistente, hanno comportato una parziale modifica della motivazione del provvedimento impugnato.
CP_ Restano assorbite le istanze istruttorie del
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta il ricorso e compensa per intero fra le parti le spese di lite.
Brescia 5.6.2025.
Il p. del.
dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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