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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/02/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 716/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine716nell'anno 2022, vertente tra
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Monica Fiorillo.
CP_1
e c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Esposito. Parte_2 CodiceFiscale_1
CP_2 nonchè
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Nunziata Vilardi. Controparte_3 C.F._2
CP_2
e
(c.f. ), in persona del procuratore speciale, dott. rappresentata e Controparte_4 P.IVA_2 CP_5 difesa dall'avv. Fabrizio Errico.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 490/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 14.1.2022, in tema di risarcimento danni da immissioni sonore, di odori e di calore”.
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 14.10.2024 dalla difesa di il 19.10.2024 dalla Parte_2 difesa di , il 25.10.2024 dalla difesa della e il 28.10.2024 dalla difesa della Controparte_3 Parte_1
Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato (a mezzo Parte_1
PEC) il 14.2.2022, e la proponendo appello avverso la sentenza Parte_2 Controparte_3 Controparte_4
n. 490/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 14.1.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_2 Parte_1 deducendo:
Di condurre in locazione, ad uso abitativo, per sé e per il suo nucleo familiare, un appartamento, di proprietà di e , sito in Napoli, in via Settimio Severo Caruso n. 4, al primo piano e sovrastante un Controparte_3 Per_1 supermercato “Crai” (del cui marchio era titolare la conduttrice dei locali commerciali per la relativa Parte_1 vendita al dettaglio di prodotti alimentari), dal quale provenivano continui rumori e vibrazioni dagli impianti di areazione oltre che insopportabili esalazioni maleodoranti e vapori estremamente calorosi;
che tale gravosa situazione, più volte denunciata, aveva provocato un danno (quantificato in euro 20.000,00) per il disagio e lo stressi subìti da lui (dall'attore, si intende) e dal proprio nucleo familiare in virtù del ridotto godimento dell'immobile in locazione e dei conseguenti notevoli inconvenienti alla loro vita di relazione, stante la condizione di inabilità di un intero vano.
L'attore aveva dedotto, ancora, di aver chiesto al Tribunale di Napoli ed ottenuto, con ricorso ex art. 696 c.p.c., un accertamento tecnico preventivo, esponendo che dalla consulenza espletata dal nominato ing. Per_2 era emerso quanto lamentato a proposito dei rumori e delle esalazioni di odori e calori, indicando il ctu
[...] anche i rimedi da adottare per l'eliminazione delle turbative prodotte dagli impianti in violazione delle normative vigenti.
Ragion per cui lamentando che la non avesse provveduto a porre in essere i Parte_2 Parte_1 rimedi dettati dal ctu, in sede di atp, per eliminare la situazione di disagio, aveva chiesto la condanna della società convenuta alla eliminazione definitiva delle turbative e al risarcimento dei danni subìti, quantificati in euro
20.000,00 o in altra somma meglio quantificata a seguito degli accertamenti da effettuarsi, ovvero secondo valutazione in via equitativa, nonché al pagamento delle spese di lite con attribuzione in favore del proprio difensore antistatario.
La si era costituita in giudizio con comparsa depositata il 17.9.2015, contestando l'ammissibilità e Parte_1
pagina 2 di 20 la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attorea, di condannare direttamente la compagnia assicuratrice o di essere garantita da quest'ultima (anche in relazione Controparte_4 alle spese di lite), previa sua chiamata in causa.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 22.2.2016, la aveva eccepito, preliminarmente, Controparte_4
l'inoperatività della polizza a garanzia delle doglianze oggetto di causa, la prescrizione dell'eventuale diritto alla garanzia assicurativa invocato nei suoi confronti dalla convenuta e, nel merito, aveva contestato la fondatezza della domanda attorea.
Era, inoltre, intervenuto volontariamente in giudizio, con comparsa depositata il 10.12.2016, , Controparte_3 quale proprietario dell'immobile locato a precisando che, a causa delle immissioni moleste Parte_2 provenienti dal supermercato, divenute insostenibili nel corso del giudizio, aveva dovuto concedere al conduttore, dal mese di Dicembre 2016, una riduzione del canone di locazione nella misura di euro 400,00 mensili, chiedendo, pertanto, la condanna della società convenuta al risarcimento del danno per il mancato guadagno relativo all'immobile oggetto di locazione dalla data del 4.12.2016, per una somma non inferiore ad euro 20.000,00, ovvero di altra somma ritenuta equa.
All'esito dell'istruttoria espletata il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 490/2022 impugnata in questa sede, ha così statuito: “1) accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento Parte_2 Parte_1 in suo favore dell'importo di € 12.975,00, oltre interessi come in motivazione;
2) accoglie la domanda proposta dall'interventore CP_3
e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in suo favore dell'importo di € 7.200,00, oltre interessi come in
[...] Parte_1 motivazione;
3) rigetta la domanda di garanzia azionata dal convenuto nei confronti di;
4) Parte_1 Controparte_6 condanna il convenuto al rimborso in favore di parte attrice delle spese del procedimento per ATP, liquidate in € 300,00 per Parte_1 esborsi ed € 2.225,00 per compensi professionali del procuratore, nonché le spese del presente giudizio di merito liquidate in € 300,00 per spese vive, € 4.835,00 per compensi del procuratore, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
5) condanna il convenuto al rimborso in favore dell'interventore Parte_1 CP_3
delle spese del presente giudizio di merito liquidate in € 3.200,00 per compensi del procuratore, oltre rimborso spese generali al
[...]
15%, CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
6) pone le spese di CTU di entrambi i procedimenti in via definitiva a carico del convenuto soccombente;
7) compensa le spese di lite tra le restanti parti.”. Parte_1
In sintesi, il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini:
a) ritenendo, alla luce della CTU espletata dall'ing. (acquisita agli atti del giudizio di merito) Persona_2 nel procedimento ex art. 696 c.p.c., che i rumori e le vibrazioni provenienti dai locali in uso al supermercato superassero la normale tollerabilità per l'appartamento soprastante condotto da e che, a seguito Parte_2 della CTU espletata nel giudizio di merito dall'ing. , in occasione dell'accesso del mese di giugno Controparte_7
2018 fosse stato accertato che gli interventi eseguiti dalla sebbene in parte diversi da quelli Parte_1 suggeriti in sede di ATP dall'ing. avessero consentito di riportare il livello di rumore e le vibrazioni ad Per_2 una condizione di normale tollerabilità (conclusione in relazione alla quale nessuna parte aveva posto contestazioni); pagina 3 di 20 b) reputando, quindi, che la domanda risarcitoria dovesse essere circoscritta ad un arco temporale decorrente dal mese di Marzo 2013 (data della prima raccomandata spedita alla società , quale primo momento utile Parte_1 circa l'emersione delle molestie) al mese di Maggio 2018 (mese antecedente l'accesso del perito del Tribunale che aveva riscontrato la riconduzione della situazione a normalità);
c) quantificando il danno patito dal – consistito nel non aver potuto fruire di un ambiente della casa Pt_2
(precisamente nel vano nel quale le vibrazioni e i rumori erano maggiormente percepibili per essere sottoposto ai vani tecnici del supermercato ove erano collocati i vani tecnici maggiormente rumorosi, come confermato dal ctu, ing. )- in euro 275,00 mensili (pari ad un terzo circa del canone di locazione corrisposto dal , CP_7 Pt_2 constando l'appartamento di due vani ed accessori), per un totale di euro 12.375,00 (dal mese di Marzo 2013 al mese di Novembre 2016, posto che dal mese di Dicembre 2016 vi era stato un accordo con il locatore per una riduzione del canone);
d) ritenendo che il danno fosse stato patito anche dal locatore ( ) dal mese di Dicembre 2016 - Controparte_3 per avere dovuto accordare al conduttore, da tale mese, una riduzione del canone pattuito a causa delle dette immissioni rumorose - sino al mese di Maggio 2018 (mese anteriore al sopralluogo effettuato dal ctu, ing.
, constatando la riconducibilità a normalità dei rumori e delle vibrazioni), quantificandolo in euro 400,00 CP_7 mensili, per un totale di euro 7.200,00 (il tutto con interessi legali, sia in favore dell'attore che dell'interventore, a far data dalle singole mensilità maturate sino alla pubblicazione della sentenza), ed aggiungendo l'importo di euro
600,00 da corrispondere a (oltre interessi e rivalutazione come meglio indicato in sentenza) Parte_2 necessario per la nuova intonacatura e la ritinteggiatura delle superfici di sottobalcone annerite dalle esalazioni;
e) rigettando la domanda risarcitoria dell'attore con riferimento alle ulteriori voci di danno (disagi/stress), in quanto genericamente dedotte in citazione, nonché la domanda di garanzia proposta dalla nei Parte_1 confronti di per inoperatività della polizza, ai sensi dell'art.
5.4. delle condizioni generali, essendo Controparte_4 esclusi i danni derivanti anche dagli impianti (nel caso di specie quelli costituenti i motori del gruppo refrigerazione, le ventole e gli estrattori posti a servizio del locale commerciale).
****
2. IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO.
La ha censurato la sentenza n.490/2022 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti Parte_1 sei motivi.
1. ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA - OMESSA OD INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER L'ASSERITA
MANCATA O ERRATA VALUTAZIONE DI RISULTANZE PROCESSUALI.
Con il primo motivo ha sostenuto, in particolare, che il giudice di prime cure, nel liquidare i danni lamentati dal
, non avesse erroneamente tenuto conto che, già in sede di ATP, non fosse stato riscontrato un netto Pt_2 superamento dei limiti di normale tollerabilità.
Il che l'avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda attorea (facendo corretta applicazione della norma di pagina 4 di 20 diritto afferente il carico probatorio, ex art. 2697 c.c.), non avendo ricevuto il necessario suffragio probatorio la doglianza del relativa al mancato pieno godimento dell'appartamento condotto in locazione (unitamente al Pt_2 proprio nucleo familiare), a causa delle immissioni di rumori, vibrazioni e calore provenienti dal supermercato posto al piano sottostante.
2. ERRONEA E/O ARBITRARIA QUANTIFICAZIONE EQUITATIVA DEI DANNI PRESUNTI – MOTIVAZIONE ERRONEA, E/O
OMESSA E/O INSUFFICIENTE.
Con il secondo motivo la ha censurato la decisione del Tribunale di Napoli, in ogni caso, anche Parte_1 sotto il profilo della quantificazione dei danni operata in riferimento al risarcimento riconosciuto sia all'attore che all'interventore.
In particolare ha sostenuto, sul punto, che il giudice di prime cure, nel ricondurre l'obbligo risarcitorio all'arco temporale decorrente dal mese di Marzo 2013 al mese di Maggio 2018, (ripartendone le rispettive debenze in favore dell'attore e dell'interventore), non avesse tenuto erroneamente conto dei numerosi interventi – pur ritualmente documentati e riscontrati in sede di CTU - effettuati da essa convenuta, tesi a favorire condizioni ottimali per l'appartamento sovrastante (come da fatture nn. 557/2014 e 226/2013 versate in atti nel fascicolo di primo grado unitamente alla relazione dell'ing. del 09/09/2015, che illustrava tutti gli interventi effettuati già Per_3 prima dell'inizio del contenzioso nonché le fatture nn. 12 del 04/11/2015 e nn. 3 del 10/01/2017 depositate unitamente alle memorie ex art. 183 c.p.c. VI comma, mai oggetto di contestazione).
Ragion per cui, ad avviso dell'appellante, la constatazione, operata dal CTU soltanto in occasione dell'accesso effettuato a Maggio 2018, lungi dall'avere una efficacia ex nunc (ossia da quel momento) avrebbe dovuto avere una efficacia ex tunc (a far data da tali fatture o, quantomeno, dalla data della relazione dell'ing. del Per_3
09/09/2015, che aveva illustrato tutti gli interventi effettuati già prima dell'inizio del contenzioso o, in via di ulteriore subordine, da quella documentata dalle ulteriori e successive fatture in atti, la n. 12 del 04/11/2015 e la n. 3 del
10/01/2017, tutte antecedenti di gran lunga al mese di Maggio 2018).
La inoltre, ha criticato anche la decisione del Tribunale di Napoli di riconoscere il risarcimento Parte_1 all'interventore (ricondotto alla riduzione del canone asseritamente concordata con il conduttore) nonostante la mancanza di prova documentale – così violando l'art. 2697 c.c. - relativa alla dedotta “concordata” riduzione del canone locatizio (ossia di una scrittura privata regolarmente registrata o comunque avente data certa, dei titoli di pagamento o degli estratti conto da cui desumere i minori importi dedotti come versati).
3. ARBITRARIA VALUTAZIONE DEL DANNO SECONDO EQUITA'.
Con il terzo motivo la si è doluta della valutazione del danno, da parte del giudice di prime cure, Parte_1 secondo equità, sostenendo che fosse stata operata arbitrariamente, in assenza di riscontri probatori, posto che dalla consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. non sarebbe emersa l'impossibilità oggettiva di Controparte_7 utilizzare un vano (avendo lo stesso precisato nel proprio elaborato che già in sede di ATP si fosse in una situazione al limite), avendo il ctu finanche omesso di rispondere nel proprio elaborato peritale al precipuo quesito pagina 5 di 20 afferente l'indicazione del più probabile canone locativo riferito all'immobile condotto in locazione dal (da cui Pt_2 poi partire per la quantificazione equitativa degli ipotetici danni).
4. NULLITA' DELLA SENTENZA – OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PRESUNTA SUSSISTENZA DEL DANNO –
VIOLAZIONE EX ART. 111 COST. - VIOLAZIONE ART. 2967.
L'appellante ha criticato la decisione impugnata anche lamentando la totale mancanza di qualsivoglia ragionamento logico-giuridico atto a giustificare il riconoscimento del danno consistente nel mancato godimento di un vano dell'appartamento, senza alcun supporto probatorio, non avendo nessuno dei testi escussi fornito quella prova rigorosa all'uopo occorrente.
5. ERRONEA STATUIZIONE DELLE SPESE – VIOLAZIONE ART. 92 C.P.C. SOCCOMBENZA RECIPROCA.
Con il quinto motivo l'appellante ha criticato anche la regolamentazione delle spese di lite operata dal primo giudice, lamentando, in primo luogo, la mancata compensazione (quantomeno parziale) delle stesse nonostante la c.d. soccombenza reciproca, ex art. 92, co.2, c.p.c. (non essendo state riconosciute le ulteriori voci risarcitorie invocate dall'attore, tra cui il danno alla salute del figlio minore ) e nonostante il comportamento Persona_4 diligente di essa convenuta (che, sin da subito, vista l'inerzia del , aveva effettuato tutti gli accorgimenti CP_8 necessari per risolvere le presunte problematiche) e, in secondo luogo, l'eccessiva quantificazione dei compensi, tenuto conto del valore della domanda, in relazione ai parametri di cui al DM 55/14 (senza alcuna precisazione o motivazione in ordine al valore applicato, nei parametri minimi, medi e massimi).
6. ERRORES IN IUDICANDO – ERRONEO RIGETTO DOMANDA DI GARANZIA – OMESSA PRONUNCIA RICHIESTA DI PAGAMENTO
TUTELA LEGALE.
Con il sesto e ultimo motivo la ha ritenuto che, contrariamente a quanto erroneamente Parte_1 argomentato sul punto specifico dal giudice di primo grado, fosse fondata la domanda di garanzia azionata nei confronti della giusta l'applicazione alla fattispecie in disamina dell'art.
5.1 delle condizioni Controparte_4 generali di polizza, sostenendo che fosse erroneo il richiamo operato in sentenza dal Tribunale di Napoli con riferimento alle fattispecie escludenti la garanzia delineate nell'art.
5.4 lettera b, e lamentando, in aggiunta, il vizio di omessa pronuncia in ordine di richiesta di manleva, da parte della relativamente alla tutela legale CP_4 prevista e disciplinata nelle condizioni generali di polizza.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Annullare e/o riformare la Sentenza inter partes
n. 490/2022, R.G. 30360/14, resa dal Tribunale di Napoli – 8° Sezione Civile – G.U. Dott.ssa Federica D'Auria, pubblicata in data
14/01/2022, per i motivi innanzi esposti con ogni conseguenza di legge;
2) Rigettare le domande proposte in primo grado dal sig.
[...] Controparte_
dall'interventore in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi innanzi esposti, con ogni conseguenza di Pt_2 legge;
3) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario;
4) : CP_9 Controparte_ accogliere la domanda di garanzia così come formulata dalla nonché la condanna della al pagamento Parte_1 delle spese legali in favore dell'Avv. Monica Fiorillo così come previsto in polizza al capitolo “tutela legale”.
Iscritta la causa al numero 716/2022 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
21.7.2022, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Parte_2 pagina 6 di 20 Controparte_ conclusioni: “A) Rigettare l'appello proposto dalla nei confronti del Sig. e , perché Controparte_10 Parte_2 improcedibile, inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato. B) Conseguentemente, confermare le disposizioni contenute nella Sentenza di primo grado n° 490/2022 emessa in data 14/01/2022 dal Tribunale di Napoli - Sezione 8° Civile – G.U.
Dott.ssa D'Auria Federica, e pubblicata in data 14/01/2022. C) Confermare e riconoscere tutte le spese vive di ATP e di CTU anticipate dal sottoscritto procuratore nonché le spese, diritti ed onorari del giudizio di ATP in favore del sottoscritto procuratore per fatto anticipo e con attribuzione, così come disposte nella Sentenza di primo grado. D) Condannarsi parte appellante al pagamento delle spese, spese generali, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore per fatto anticipo e con attribuzione.”.
Con comparsa depositata il 28.7.2022 si è costituito in giudizio , contestando anch'egli la Controparte_3 fondatezza dell'appello proposto dalla e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Rigettarsi l'appello Parte_1 proposto dalla nei confronti del Dott. , perché infondato in fatto ed in diritto;
B) Confermare la Controparte_10 Controparte_3
Sentenza n° 490/2022, emessa dal Tribunale di Napoli – 8° Sezione Civile - G.U. Dott.ssa Federica D'Auria in data 14/01/2022, resa Controparte_1 esecutiva in data 04/03/2022, con attestazione di conformità del 20/05/2022 e notificata in uno all'atto di precetto alla in data 30/06/2022. C) Condannare la al pagamento delle spese, spese generali, diritti ed onorari del doppio
[...] Controparte_10 grado di giudizio in favore del sottoscritto avvocato per fatto anticipo e con attribuzione. D) Condannare la al Controparte_10 Controparte_ pagamento delle spese di CTU anticipate dal Dott. pari ad €. 634,40= come da Fattura n° 12 del 25/06/2018 e Fattura
n° 5 del 14/03/2019 emessa dal CTU Ing. (c.f.r. documenti in atti).”. Persona_5
Si è costituita in giudizio, inoltre, la con comparsa depositata il 29.7.2022, contestando Controparte_4
l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello proposto nei suoi confronti dalla ma condividendo le Parte_1 censure rivolte da quest'ultima alla sentenza impugnata in relazione all'accoglimento delle domande formulate da e da , così concludendo: “1) rigettare, siccome inammissibile ed infondato, il gravame ex Parte_2 Controparte_3 adverso formulato nei confronti della comparente compagnia;
2) conseguentemente, nonché per le altre ragioni esposte in primo grado e qui espressamente ribadite, confermare l'esclusione dell'onere indennitario;
3) in ipotesi di accoglimento dell'appello rivolto ad attore ed interventore e di conseguente rigetto o comunque riduzione delle relative domande, escludere ovvero limitare la domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratrice; 4) condannare chi di ragione, in base alla soccombenza, alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio.”.
Acquisito, in data 21.6.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di primo grado, con ordinanza depositata il 20.9.2022 è stata rinviata la causa, per la precisazione delle conclusioni, al
12.12.2023 e, poi, con decreto del 15.11.2023, al 29.10.2024.
Indi, con decreto presidenziale del 2.10.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 29.10.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 14.10.2024 dalla difesa di il 19.10.2024 dalla Parte_2 difesa di , il 25.10.2024 dalla difesa della e il 28.10.2024 dalla difesa della Controparte_3 Parte_1
, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 29.10.2024 (ritualmente Controparte_4
pagina 7 di 20 comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte (in particolare Parte_1 con riferimento al secondo motivo di gravame).
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Nell'esaminare i singoli motivi di impugnazione secondo l'ordine logico – giuridico delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte, risultano infondati, innanzitutto, il primo, il terzo e il quarto, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Precisato (nel delineare il thema decidendum) che il risarcimento (per equivalente monetario) è stato riconosciuto dal Tribunale di Napoli, in favore dell'attore e dell'interventore - come si evince chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnato- soltanto in relazione alle immissioni sonore (e non anche a quelle di calore e di odori lamentate da in citazione), va detto quanto segue. Parte_2
Correttamente il primo giudice ha tenuto conto, sul punto, della CTU espletata dall'ing. nel Persona_2 procedimento ex art. 696 c.p.c. (consulenza acquisita agli atti del giudizio di merito, ridepositata in appello da e contenuta anche nel fascicolo cartaceo di ufficio del primo grado) nel ritenere che i rumori e le Parte_2 vibrazioni provenienti dai locali in uso al supermercato superassero la normale tollerabilità per l'appartamento soprastante, condotto da Parte_2
Infatti l'ing. veva accertato, operate le necessarie misurazioni: Per_2
a) “... picchi sono dovuti al rumore prodotto dal passaggio del carrello utilizzato per il trasporto di alcune merci dal locale vendita al locale retrostante, sottoposto rispetto al primo di circa mezzo metro, e quindi collegato tramite una rampa metallica realizzata con sostegni metallici direttamente collocati sul pavimento e da una lamiera superiore striata. Benché questi ultimi siano rumori sicuramente di breve durata e circoscritti all'orario di apertura dell'esercizio, i livelli sonori estrapolati dalle misure hanno superato in due circostanze su tre il valore di 50 dB. Ciò
è dovuto principalmente all'assenza di elementi in grado di assorbine le vibrazioni trasmesse al pavimento nonché all'assenza anche superiormente di un tappetino per ridurre anche superiormente le vibrazioni indotte dal carrello”;
b) “Circa il locale tecnico in risposta al mandato si riporta quanto sopra evidenziato dall'acustico…: “... trasmissione del rumore soprattutto per via solida, come è del caso degli impianti in oggetto. ... Inoltre durante le misure condotte con sorgente “OFF” non è stato possibile disattivare completamente tutti gli organi rotanti causa di rumore (ventole del locale tecnico) poiché il gestore del supermercato ha ritenuto di non poter compromettere la qualità di conservazione degli alimenti, alterando la temperatura degli stessi per un tempo di circa 15-20 minuti. E' molto probabile, quindi, che se tutte le ventole fossero state disattivate durante le misure con sorgente “OFF” i valori differenziali riscontrati sarebbero stati ancora più alti.”
pagina 8 di 20 Il ctu, dunque, in base agli accertamenti effettuati, aveva ritenuto:
a) che il problema della rampa fosse risolvibile “con semplici accorgimenti ovvero inserendo tra i sostegni della rampa ed il pavimento, elementi in grado di assorbire le vibrazioni indotte dai passaggi attenuando così la trasmissione (gomma, neoprene, etc) oltre a disporre superiormente un tappetino, anche in tessuto, per ridurre anche superiormente le vibrazioni indotte dal carrello.”;
b) opportuni, in ordine al locale tecnico, “interventi più impegnativi, ovvero occorrerebbe agire sugli elementi impiantistici causa di rumore, avendo cura di impiegare nelle giunzioni “MACCHINARI - ELEMENTI ARCHITETTONICI a cui sono fissati (pavimento, muri) o eventualmente sospesi (soffitto)”, l'utilizzo di smorzatori di vibrazioni (che necessitano di specifica progettazione in fase esecutiva circa la localizzazione ed il dimensionamento con finale verifica) - per poi ridurre il rumore trasmesso per via solida all'edificio ed in particolare all'appartamento ricorrente sovrastante quale RICETTORE).”.
Nel giudizio di merito, poi, il ctu nominato, ing. (cfr. la relativa consulenza, ridepositata in Controparte_7 questa sede dall'appellante ed esaminabile, comunque, dal fascicolo telematico di primo grado), dopo avere rilevato, dalla sovrapposizione delle planimetrie catastali, che i vani posti direttamente sopra il supermercato, in particolare sopra i vani tecnici ove erano posti i macchinari asserviti ai gruppi frigo, fossero la camera da letto e la cucina dell'immobile condotto in locazione dal , nel fornire la propria valutazione in merito agli interventi di Pt_2 adeguamento effettivamente realizzati dalla convenuta rispetto a quelli indicati nelle conclusioni del Parte_1 precedente ATP, ossia se gli interventi realizzati potessero, per entità e tipologìa, ritenersi utili al miglioramento delle condizioni di vivibilità dell'immobile attoreo in termini di rumore e vibrazioni (per ciò che rileva in questa sede, si ribadisce) oltre che di temperatura ed esalazioni di fumo attualmente percepibili, aveva innanzitutto precisato di condividere “dopo una attenta lettura della perizia del precedente consulente, ing. , “l'approccio da Per_2 questi utilizzato e la tipologia di indagini effettuate per il rilevamento dei valori di rumore, esalazioni, temperatura e vibrazioni oggetto di doglianza degli istanti”, ritenendo opportuno “partire dal fatto che alla data in cui venivano rassegnate le conclusioni della ATP le doglianze attoree risultavano dimostrate attendibili e provate oggettivamente da evidenze strumentali riscontrate durante gli accessi.”.
In particolare l'ing. aveva ritenuto che, già in fase di atp, fossero stati riscontrati “valori di rumore al CP_11 limite dei valori previsti dalla vigente normativa e pertanto tali da necessitare sicuramente di alcuni interventi mirati
a garantire un maggiore isolamento acustico dei soffitti del locale commerciale condotto dalla per Parte_1 eliminare il disagio che di fatto comportavano ai ricorrenti (conduttori dell'immobile soprastante) le circostanze rilevate con l'ausilio di idonea strumentazione.”, concludendo nel senso che “le indagini strumentali di rilevamento dei livelli di rumore e temperatura condotti in sede di ATP hanno di fatto evidenziato valori appena superiori a quelli indicati come limite tollerabile dalla normativa vigente per cui - pur arrecando un disagio al ricorrente - tale disagio era dato dal lieve superamento dei valori normalmente tollerabili”.
E, poi, nel rilevare che “la aveva comunque realizzato alcuni interventi di “adeguamento che hanno Parte_1 agito nella direzione di una riduzione complessiva di calore e rumore che oggi viene generato dalle pagina 9 di 20 apparecchiature che operano nel locale tecnico (con particolare riferimento agli effetti conseguenti percepibili negli ambienti interni del sovrastante appartamento attoreo)”, ha ritenuto che “attualmente i valori di calore e rumore - rilevabili strumentalmente nella stessa stanza dell'immobile del ricorrente e con le medesime condizioni di misurazione al contorno - risultino senza dubbio al di sotto dei limiti normativi.”.
In definitiva, ad avviso dell'ing. , “la convenuta pur non avendo realizzato gli interventi CP_11 Parte_1 indicatigli dal precedente consulente tecnico in sede di ATP, ing. ha comunque posto in Persona_2 essere misure di “adeguamento” il cui effetto finale è stato quello di ridurre in modo apprezzabile - sufficiente a portarli entro i valori limite normativi - i livelli di rumore ed emissione di calore prodotti dalle apparecchiature collocate nel locale tecnico, facendo rientrare in definitiva in una condizione di normale tollerabilità i parametri microclimatici che caratterizzano l'attuale stato dei luoghi di causa nell'arco della giornata.”.
Dunque, già in base a tali valutazioni tecniche, non contestate dall'appellante, risultava che i rumori provenienti dal superamento gestito dalla società/convenuta appellante superassero la soglia di tollerabilità prevista dalla normativa vigente, come correttamente rilevato dal primo giudice.
Del resto, la sussistenza delle vibrazioni e dei rumori molesti nell'appartamento condotto in locazione dall'attore, provenienti dal sottostante supermercato, era stato confermato non solo da quanto riferito dalla teste _1
, compagna e convivente di (e madre anche di ), che aveva riferito
[...] Parte_2 Persona_6 dell'inutilizzabilità della cameretta del figlio ( ) dell'attore a causa di ciò, ma anche dalla Persona_6 dichiarazione del teste , portiere dello stabile in questione, che aveva riferito della sussistenza Testimone_2 di tali rumori sia di giorno che anche di notte (testi escussi, entrambi, all'udienza del 13.6.2019; cfr. il relativo verbale telematico, contenuto nel fascicolo telematico del primo grado).
In definitiva, l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili, come accertato dal ctu in sede di Atp, lasciava ragionevolmente presumere una lesione del diritto del BO al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione sulla base di nozioni di comune esperienza.
E ciò risultava suffragato anche dalle testimonianze sopra menzionate.
Ragion per cui, alla luce di tali elementi probatori, correttamente il primo giudice – previo accertamento del superamento della normale tollerabilità delle immissioni rumorose provenienti dal supermercato gestito dalla convenuta ai danni dell'immobile condotto in locazione dal (quindi l'illiceità del fatto generatore del danno Pt_2 arrecato a quest'ultimo) - è addivenuto al riconoscimento del risarcimento del danno (non patrimoniale) in favore dell'attore (sia pure da ridurre in relazione al periodo delle immissioni e non essendo conseguentemente risarcibile, invece, quello lamentato dal , alla luce delle considerazioni svolte esaminando il secondo CP_3 motivo di gravame), rappresentato dalla minore fruibilità dell'immobile (e, dunque, dalla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno dell'abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane), in via equitativa, indicando quale parametro di riferimento, ai fini di tale valutazione (ex pagina 10 di 20 artt. 1226 e 2056 c.c.), si ribadisce - non avendo l'attore potuto fruire di un ambiente della casa (precisamente nel vano nel quale le vibrazioni e i rumori erano maggiormente percepibili per essere sottoposto ai vani tecnici del supermercato ove erano collocati i vani tecnici maggiormente rumorosi, come confermato dal ctu, ing. )- CP_7
l'importo mensile di euro 275,00 (pari ad un terzo circa del canone di locazione corrisposto dal , constando Pt_2
l'appartamento di due vani ed accessori), per un totale di euro 12.375,00 (dal mese di Marzo 2013 al mese di
Novembre 2016, posto che dal mese di Dicembre 2016 vi era stato un accordo con il locatore per una riduzione del canone).
Né tale liquidazione si rivela arbitraria, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante (avendo il giudice di prime cure, si ripete, congruamente indicato il criterio di riferimento, dato da una percentuale del canone di locazione rapportato alla minore godibilità di una parte dell'appartamento in questione).
Vanno richiamati, invero, i principi applicabili al caso di specie.
Precisato che non è stato più contestato, in appello, dalla (come, invece, aveva fatto in primo Parte_1 grado), il profilo della legittimazione del conduttore dell'immobile locato, , ai sensi dell'art. 844 c.c. Persona_7
(legittimazione in ogni caso sussistente mediante un'interpretazione estensiva della detta norma sulla base del disposto dell'art. 1585 , comma 2, c.c.; cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/12/2023, n. 33966; Sez. II, 22/12/1995, n.
13069), va detto, quanto alle immissioni rumorose accertate (si ribadisce) dal ctu, in sede di Atp (eccedenti “in due circostanze su tre il valore di 50 dB.”), che l'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio; viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità ex art. 844
c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c.. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 14/11/2024, n. 29393).
In materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz'altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino - ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26/02/2024, n. 5074).
In altri termini l'art. 844 c.c., comma 2, nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la pagina 11 di 20 priorità di un determinato uso, deve essere letto, tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita;
sicchè, in siffatta evenienza, va escluso qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso (cfr. Cass. civ., 31/08/2018, n. 21504).
Inoltre, mentre è senz'altro illecito – si ribadisce- il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c. (cfr. Cass. civ., 31/08/2018, n. 21504 cit.).
Inoltre il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti.
La prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 01/02/2017, n. 2611), senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 13/07/2023, n. 20096), potendo l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11930).
E, quanto alla liquidazione equitativa del detto danno:
a) Al fine evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi (come è avvenuto nel caso di specie), almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum", ovvero che esso spieghi le ragioni del processo logico sul quale essa è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato;
b) tuttavia, ciò non esige - con specifico riferimento alla liquidazione equitativa del danno ex artt.
844 e 2059 c.c., l'adozione di criteri predeterminati, quali il ricorso ad una percentuale dell'invalidità temporanea o al valore reddituale dell'immobile, giacchè la liquidazione del danno ex art. 2056 c.c., è essenzialmente da parametrare alle circostanze del singolo caso;
c) piuttosto va assicurato - in caso di immissioni intollerabili - "un consistente risarcimento"; ciò anche in conformità alle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo; essa, infatti, ha sanzionato più volte gli stati aderenti alla convenzione, i quali - in presenza di livelli di rumore significantemente pagina 12 di 20 superiori a quello massimo consentito dalla legge - non avevano adottato misure idonee a garantire una tutela effettiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare;
d) affinchè la quantificazione del danno in via equitativa non risulti arbitraria, è sufficiente l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata, sicchè la corretta applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., mira, in definitiva, a scongiurare solo la c.d. "equità cerebrina", ovvero ad assicurare un "modello di valutazione equitativa" a mente del quale "il giudice non può farsi guidare da concezioni personali o da mere intuizioni, col rischio di sconfinare nell'arbitrio", avendo, invece, "il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall'ordinamento vigente, comportandosi come avrebbe fatto il legislatore se avesse potuto prevedere il caso" (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11930 cit. e i riferimenti giurisprudenziali di riferimento;
cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/05/2018, n. 10861, che ha ritenuto congrua la motivazione della
Corte di merito sull'impossibilità di poter liquidare il danno da immissioni intollerabili sulla base di criteri che non fossero quelli equitativi, reputando idoneamente evidenziati i parametri di riferimento per provvedere, in concreto, alla liquidazione equitativa del danno stesso, ponendo, in particolare, riferimento, alla valorizzazione della durata del periodo delle immissioni e del presumibile valore locativo degli immobili in cui abitavano e svolgevano la loro vita quotidiana i danneggiati).
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Risulta fondato, invece, nei limiti di seguito esposti, il secondo motivo di gravame, avendo il primo giudice erroneamente considerato, ai fini del risarcimento, l'intero arco temporale decorrente dal mese di Marzo 2013
(ossia dalla data della prima raccomandata spedita alla società , quale primo momento utile circa Parte_1
l'emersione delle molestie) al mese di Maggio 2018 (mese precedente rispetto all'accesso del perito del Tribunale che aveva riscontrato la riconduzione della situazione a normalità), quantificando, in particolare, il danno patito dal tenendo conto del periodo decorrente dal mese di Marzo 2013 sino al mese di Novembre 2016, e quello Pt_2 riconosciuto al considerando l'arco temporale con decorrenza dal mese di Dicembre 2016 sino al mese CP_3 di Maggio 2018.
Ed infatti, come correttamente sostenuto dall'appellante, essendo il danno ricollegabile alle immissioni di rumori intollerabili, una volta cessata tale intollerabilità non sarebbe stato riconoscibile alcun risarcimento.
Ragion per cui il primo giudice ha errato nel considerare, quale momento al quale ricollegare la cessazione delle immissioni moleste, il mese di Maggio 2018 (quale mese precedente, si ribadisce, rispetto all'accesso del perito del Tribunale che aveva riscontrato la riconduzione della situazione a normalità), anziché la verosimile data di cessazione di tali immissioni desumibile dalla documentazione versata in atti dalla stessa Parte_1
In altri termini il Tribunale di Napoli non ha erroneamente considerato, come sostenuto dall'appellante, quanto descritto e documentato (mediante le fatture allegate) dal proprio consulente, ing. , nella Persona_8 relazione del 9.9.2015 (depositata dalla convenuta, in sede di costituzione, il 17.9.2015, e poi ridepositata pagina 13 di 20 telematicamente, il 24.2.2022, in questo grado).
In particolare l'ing. aveva rilevato, nell'ambito di tale relazione, che la aveva effettuato, al Per_3 Parte_1 fine di risolvere il problema delle immissioni rumorose, i seguenti interventi: “le tubazioni sono state sospese a soffitto mediante catene, tra le tubazioni e le staffe è stato inserito uno strato di gomma, tutto il locale è stato rivestito di materiale fonoassorbente.”.
E il ctu, ing. , nominato nel giudizio di merito, aveva accertato, nell'ambito degli accessi sui Controparte_7 luoghi, che la detta società aveva, effettivamente, rivestito la pavimentazione della rampa di collegamento del magazzino col deposito con un tappetino di gomma nonché ulteriori interventi volti alla riduzione del rumore (e della emissione di calore) che si generavano nel locale tecnico.
In particolare: a) erano “stati sostituiti i vecchi banchi di conservazione dei surgelati - che erano gestiti da motori situati nel locale tecnico - con nuovi banchi surgelati che dispongono di motore a bordo eliminando in tal modo dal locale tecnico n.2 condensatori dei motori che gestivano la catena del freddo dei vecchi banchi surgelati sostituiti e riducendo di conseguenza l'aria calda di espulsione (dagli stessi condensatori) ed il rumore che afferivano a queste stesse macchine oggi rimosse.”; b) “è stato apposto uno strato di materiale isolante (c.d. materassino di isolamento acustico e termico) in corrispondenza del soffitto del locale tecnico, soffitto che rappresenta
l'intradosso del solaio di interpiano tra l'immobile del ricorrente ed il locale commerciale condotto dalla convenuta.”.
Quindi è ragionevole ritenere che le immissioni rumorose moleste, in quanto eccedenti la soglia di normale tollerabilità, fossero ragionevolmente cessate quantomeno dal 9.9.2015 (data della relazione peritale dell'ing.
) anziché (come invece ritenuto dal Tribunale di Napoli) dal mese di Maggio 2018. Per_3
Risulta condivisibile, in altri termini, sul punto, quanto sostenuto dall'appellante circa la non correttezza di ancorare la cessazione delle immissioni rumorose all'accesso del ctu (nominato nel giudizio di merito) nonostante la presenza di elementi da cui trarre l'eliminazione o, comunque, la riduzione delle stesse (nell'ambito della normale tollerabilità), in epoca anteriore.
Alla luce quanto appena detto, ed in riforma parziale della sentenza impugnata, quindi:
A) Deve essere ridotto ad euro 8.850,00 (euro 275,00 per ciascun mese dal mese di Marzo 2013 sino al mese di
Agosto 2015, cui va aggiunto l'importo di euro 600,00 riconosciuto dal primo giudice e non oggetto di specifico motivo di gravame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.), il risarcimento accordato dal Tribunale di Napoli a ciò tenendo conto del minor periodo (rispetto a quello preso in considerazione dal primo giudice) Parte_2 di durata delle immissioni rumorose moleste.
Trattandosi, inoltre, di un credito risarcitorio (e, dunque, di debito c.d. di valore), a vanno inoltre Parte_3 riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data (29.3.2013) dell'evento dannoso (ricondotto dal primo giudice all'insorgenza delle immissioni moleste e,
pagina 14 di 20 pertanto, alla prima raccomandata spedita alla in tale data), ma non sulla somma valutata Parte_1 all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che la circostanza che di tale rivalutazione il primo giudice non avesse tenuto conto (in relazione all'importo risarcitorio di euro 12.375,00), non impedisce a questa Corte, nel rideterminare (riducendolo) il risarcimento del danno spettante a di considerarla. Parte_2
Ed invero, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente (cfr. Cass. civ., Sez. III,
14/06/2023, n. 17004; Sez. III, 18/07/2011, n. 15709; Sez. Unite, 05/04/2007, n. 8520).
B) Sempre rapportando la cessazione (o, comunque, la riduzione nei limiti della normale tollerabilità) delle dette immissioni al 9.9.2015 anziché al mese di Maggio 2018, la domanda risarcitoria formulata da , Controparte_3 intervenuto in primo grado, va rigettata, avendo il primo giudice considerato erroneamente, ai fini della relativa decorrenza, il mese di Dicembre 2016, essendo la riduzione del canone - che le parti del contratto di locazione hanno concordemente dedotto essere avvenuta da tale momento – successiva alla già avvenuta cessazione delle molestie rumorose intollerabili (ed assorbendo tale circostanza ogni ulteriore valutazione anche riferita all'effettiva prova dell'accordo di riduzione del canone intervenuto tra il conduttore e il locatore).
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Il quinto motivo, concernente la ripartizione delle spese di lite del primo grado, resta assorbito dalla nuova regolamentazione delle stesse che questa Corte è chiamata a compiere – nel rapporto processuale tra l'appellante, e - in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, Parte_2 Controparte_3 in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del
13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
pagina 15 di 20 E, in base all'esito complessivo della lite, deve corrispondere, in base al principio della Controparte_3 soccombenza, ex art. 91 c.p.c., le spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., della Controparte_10
In base allo stesso principio quest'ultima deve invece corrispondere, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., di (comunque vittorioso, sebbene per un importo ridotto rispetto a Parte_2 quello riconosciuto, a titolo risarcitorio, dal primo giudice), le spese del doppio grado di giudizio.
La Corte rileva, inoltre, quanto agli importi liquidati dal primo giudice in favore del difensore antistatario di
[...] che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non era giustificata, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., Pt_2
l'invocata compensazione delle spese di lite, posta l'assoluta prevalenza – tenuto conto, complessivamente, delle doglianze contenute in citazione- della domanda risarcitoria proposta dall'attore con riferimento al ridotto godimento dell'immobile in locazione e dei conseguenti notevoli inconvenienti alla vita di relazione, rispetto ad altre voci di danno.
Ed invero, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., anche nella lettura datane dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(con la sentenza n. 32061/2022), la compensazione delle spese di lite è sempre possibile, ma non necessaria ed obbligata, né nel caso in cui vi sia parziale accoglimento della domanda articolata in unico capo, né nel caso della pluralità domande o di unica domanda articolata in più capi.
In tali ipotesi, quindi, sarà possibile la compensazione totale o parziale delle spese, ma anche la condanna della parte (prevalentemente) soccombente (come nel caso di specie) al pagamento integrale delle stesse, purché sulla base di adeguata motivazione che tenga conto dell'oggetto effettivo del giudizio, dell'attività svolta e di ogni altra circostanza rilevante ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essendo inibita al giudice esclusivamente la condanna della parte integralmente vittoriosa al pagamento delle suddette spese (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 03/09/2024,
n. 23641).
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Ciò posto, i compensi professionali spettanti ai difensori antistatari della e di Controparte_10 Parte_2
(dovuti, rispettivamente, da alla prima, e dalla stessa al secondo), vengono Controparte_3 Controparte_10 liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, nella stessa misura liquidata dal primo giudice e ritenuta congrua da questa Corte (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
02/03/2012, n. 3302) per ciò che concerne i compensi (dovuti al dalla del procedimento per Pt_2 Parte_1
ATP, nonché – per i due gradi di giudizio- in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse delle parti vittoriose stata ultimata dopo il 23.10.2022,
pagina 16 di 20 ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) con riferimento ai giudizi ordinari innanzi al Tribunale
(tab. n.2) per il primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, tenuto conto dello scaglione da
€.5.200,01 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
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In base al principio della soccombenza le spese delle ctu espletate sia nel procedimento per ATP che nel giudizio di merito di primo grado (spese da regolare in questa sede in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste interamente e definitivamente a carico della come aveva fatto il primo giudice, essendo tali consulenze, peraltro, state necessarie Parte_1 per verificare la sussistenza e, poi, la cessazione, delle immissioni rumorose moleste provenienti dal supermercato gestito dalla detta società convenuta/appellante.
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In conseguenza dell'accoglimento parziale dell'appello proposto dalla e Controparte_12 CP_3
(e i rispettivi difensori antistatari) vanno condannati, inoltre, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., alla restituzione
[...] degli eventuali importi corrisposti dalla società appellante (come richiesto da quest'ultima nell'ambito della comparsa conclusionale depositata il 27.12.2024; e ciò è ammissibile;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/10/2020, n.
23972) in esecuzione della sentenza impugnata.
Con la precisazione che, per quanto riguarda (per il quale il risarcimento accordato dal primo Parte_2 giudice non è stato negato ma solo ridotto in questa sede) e del suo difensore antistatario, tale restituzione è limitata, logicamente, soltanto alle somme versate in suo favore dalla società convenuta/appellante che risultino eventualmente eccedenti rispetto a quanto dovuto in base alla riforma parziale della sentenza impugnata.
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Quanto, infine, al sesto e ultimo motivo di gravame proposto dalla in relazione al rigetto, da parte Parte_1 del Tribunale di Napoli, della domanda di garanzia da essa proposta nei confronti della va detto Controparte_4 che, come correttamente evidenziato da quest'ultima, l'appello è inammissibile, sul punto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., essendosi l'appellante limitato a richiamare l'applicazione alla fattispecie dell'art.
5.1 delle condizioni generali di polizza sostenendo che fosse erroneo il richiamo operato in sentenza con riferimento alle fattispecie escludenti la garanzia delineate nell'art.
5.4 lettera b, senza, tuttavia, spiegare le ragioni per le quali pagina 17 di 20 l'art.
5.1 sarebbe prevalso sulle ipotesi di esclusione dell'art.
5.4. e senza fornire argomentazioni idonee, quindi, a confutare e contrastare le ragioni addotte, al riguardo, dal primo giudice.
A tal proposito non è superfluo precisare che se è vero, da un lato, che, ai fini della specificità dei motivi d'appello, è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), è tuttavia necessario che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/07/2024, n.
18220).
Quanto, poi, al lamentato vizio di omessa pronuncia in ordine di richiesta di manleva, nei confronti della relativamente alla tutela legale prevista e disciplinata nelle condizioni generali di polizza, l'appello CP_4 proposto dalla è infondato. Parte_1
La Corte rileva, infatti, sul punto, che, come evidenziato dalla detta compagnia assicuratrice appellata, il riconoscimento della copertura assicurativa riguardante le spese di resistenza era subordinato, ai sensi dell'art.
7.6. delle Condizioni di assicurazione (depositate telematicamente dalla in primo grado, come evincibile CP_4 dal relativo fascicolo telematico, e ridepositate in grado di appello in allegato alla comparsa di risposta), a quella relativa alla responsabilità civile.
Ragion per cui, esclusa l'operatività di quest'ultima, di conseguenza non poteva trovare accoglimento neanche la prima.
****
Le spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della seguono il principio della Controparte_4 soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti alla detta compagnia assicuratrice (vittoriosa rispetto al gravame proposto anche nei suoi confronti dalla vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto Parte_1 conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (cioè a quelli pagina 18 di 20 medi ridotti del 50%, trattandosi soltanto del motivo concernente la domanda di garanzia), per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della compagnia assicuratrice vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad
€.26.000,00, in base al valore della controversia.
E non è superfluo precisare che, in assenza di rituale appello incidentale della sulla Controparte_4 regolamentazione delle spese di lite (compensandole) operata dal primo giudice in relazione al rapporto di garanzia, non può essere nuovamente esaminata tale regolamentazione (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III,
29/10/2019, n. 27606; Sez. VI - 3, Ord., 24/01/2017, n. 1775; Sez. III, 20/08/2009, n. 18533; Sez. V, 03/12/2008,
n. 28696).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – 4^ sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 716/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 490/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, pubblicata il 14.1.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
a) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta da in primo grado, nei Parte_2 confronti della e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la in persona del legale Parte_1 Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di del complessivo importo di euro 8.850,00 (anziché Parte_2 del maggiore importo di euro 12.975,00 riconosciuto nella detta sentenza del Tribunale di Napoli), oltre interessi al tasso legale sul detto importo di euro 8.850,00, devalutato al 29.3.2013 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
b) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da , in primo grado, nei confronti della Controparte_3
Parte_1
2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 favore dell'avv. Manuela Esposito, difensore dichiaratosi antistatario di delle spese del Parte_2 procedimento per ATP (n. 27445/13 RG/Trib. Napoli) e di quelle del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.525,00 per il procedimento per ATP (di cui euro 300,00 per esborsi ed euro 2.225,00 per compensi professionali), in euro 5.377,00 per il primo grado (di cui euro 300,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi professionali) ed in euro 5.809,00 per il secondo (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso pagina 19 di 20 forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Monica Fiorillo, difensore Controparte_3 dichiaratosi antistatario della delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente Parte_1 in euro 5.077,00 per il primo grado (per compensi professionali) ed in euro 6.191,5 per il secondo (di cui euro
382,00 per esborsi ed euro 5.809,00 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Pone le spese delle ctu espletate sia nel procedimento per ATP (n. 27445/13 RG/Trib. Napoli) che nel giudizio di merito di primo grado, interamente e definitivamente a carico della in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t.
5. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 favore della delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro Controparte_4
2.904,5 (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
6. Dispone la restituzione, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi Parte_1 dell'art. 336 c.p.c.:
a) A carico di e del proprio difensore antistatario, avv. Manuela Esposito, di quanto Parte_2 eventualmente versato in loro favore dalla in esecuzione della sentenza n. 490/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, pubblicata il 14.1.2022, in eccedenza rispetto a quanto comunque dovuto dalla stessa sia a titolo risarcitorio che a titolo di spese legali;
Parte_1
b) a carico di e del proprio difensore antistatario, avv. Nunziata Vilardi, di quanto Controparte_3 eventualmente versato in loro favore dalla in esecuzione della sentenza n. 490/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, pubblicata il 14.1.2022, sia a titolo risarcitorio che a titolo di spese legali.
Napoli, 18.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere estensore
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine716nell'anno 2022, vertente tra
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Monica Fiorillo.
CP_1
e c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Esposito. Parte_2 CodiceFiscale_1
CP_2 nonchè
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Nunziata Vilardi. Controparte_3 C.F._2
CP_2
e
(c.f. ), in persona del procuratore speciale, dott. rappresentata e Controparte_4 P.IVA_2 CP_5 difesa dall'avv. Fabrizio Errico.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 490/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 14.1.2022, in tema di risarcimento danni da immissioni sonore, di odori e di calore”.
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 14.10.2024 dalla difesa di il 19.10.2024 dalla Parte_2 difesa di , il 25.10.2024 dalla difesa della e il 28.10.2024 dalla difesa della Controparte_3 Parte_1
Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato (a mezzo Parte_1
PEC) il 14.2.2022, e la proponendo appello avverso la sentenza Parte_2 Controparte_3 Controparte_4
n. 490/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 14.1.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_2 Parte_1 deducendo:
Di condurre in locazione, ad uso abitativo, per sé e per il suo nucleo familiare, un appartamento, di proprietà di e , sito in Napoli, in via Settimio Severo Caruso n. 4, al primo piano e sovrastante un Controparte_3 Per_1 supermercato “Crai” (del cui marchio era titolare la conduttrice dei locali commerciali per la relativa Parte_1 vendita al dettaglio di prodotti alimentari), dal quale provenivano continui rumori e vibrazioni dagli impianti di areazione oltre che insopportabili esalazioni maleodoranti e vapori estremamente calorosi;
che tale gravosa situazione, più volte denunciata, aveva provocato un danno (quantificato in euro 20.000,00) per il disagio e lo stressi subìti da lui (dall'attore, si intende) e dal proprio nucleo familiare in virtù del ridotto godimento dell'immobile in locazione e dei conseguenti notevoli inconvenienti alla loro vita di relazione, stante la condizione di inabilità di un intero vano.
L'attore aveva dedotto, ancora, di aver chiesto al Tribunale di Napoli ed ottenuto, con ricorso ex art. 696 c.p.c., un accertamento tecnico preventivo, esponendo che dalla consulenza espletata dal nominato ing. Per_2 era emerso quanto lamentato a proposito dei rumori e delle esalazioni di odori e calori, indicando il ctu
[...] anche i rimedi da adottare per l'eliminazione delle turbative prodotte dagli impianti in violazione delle normative vigenti.
Ragion per cui lamentando che la non avesse provveduto a porre in essere i Parte_2 Parte_1 rimedi dettati dal ctu, in sede di atp, per eliminare la situazione di disagio, aveva chiesto la condanna della società convenuta alla eliminazione definitiva delle turbative e al risarcimento dei danni subìti, quantificati in euro
20.000,00 o in altra somma meglio quantificata a seguito degli accertamenti da effettuarsi, ovvero secondo valutazione in via equitativa, nonché al pagamento delle spese di lite con attribuzione in favore del proprio difensore antistatario.
La si era costituita in giudizio con comparsa depositata il 17.9.2015, contestando l'ammissibilità e Parte_1
pagina 2 di 20 la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attorea, di condannare direttamente la compagnia assicuratrice o di essere garantita da quest'ultima (anche in relazione Controparte_4 alle spese di lite), previa sua chiamata in causa.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 22.2.2016, la aveva eccepito, preliminarmente, Controparte_4
l'inoperatività della polizza a garanzia delle doglianze oggetto di causa, la prescrizione dell'eventuale diritto alla garanzia assicurativa invocato nei suoi confronti dalla convenuta e, nel merito, aveva contestato la fondatezza della domanda attorea.
Era, inoltre, intervenuto volontariamente in giudizio, con comparsa depositata il 10.12.2016, , Controparte_3 quale proprietario dell'immobile locato a precisando che, a causa delle immissioni moleste Parte_2 provenienti dal supermercato, divenute insostenibili nel corso del giudizio, aveva dovuto concedere al conduttore, dal mese di Dicembre 2016, una riduzione del canone di locazione nella misura di euro 400,00 mensili, chiedendo, pertanto, la condanna della società convenuta al risarcimento del danno per il mancato guadagno relativo all'immobile oggetto di locazione dalla data del 4.12.2016, per una somma non inferiore ad euro 20.000,00, ovvero di altra somma ritenuta equa.
All'esito dell'istruttoria espletata il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 490/2022 impugnata in questa sede, ha così statuito: “1) accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento Parte_2 Parte_1 in suo favore dell'importo di € 12.975,00, oltre interessi come in motivazione;
2) accoglie la domanda proposta dall'interventore CP_3
e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in suo favore dell'importo di € 7.200,00, oltre interessi come in
[...] Parte_1 motivazione;
3) rigetta la domanda di garanzia azionata dal convenuto nei confronti di;
4) Parte_1 Controparte_6 condanna il convenuto al rimborso in favore di parte attrice delle spese del procedimento per ATP, liquidate in € 300,00 per Parte_1 esborsi ed € 2.225,00 per compensi professionali del procuratore, nonché le spese del presente giudizio di merito liquidate in € 300,00 per spese vive, € 4.835,00 per compensi del procuratore, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
5) condanna il convenuto al rimborso in favore dell'interventore Parte_1 CP_3
delle spese del presente giudizio di merito liquidate in € 3.200,00 per compensi del procuratore, oltre rimborso spese generali al
[...]
15%, CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
6) pone le spese di CTU di entrambi i procedimenti in via definitiva a carico del convenuto soccombente;
7) compensa le spese di lite tra le restanti parti.”. Parte_1
In sintesi, il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini:
a) ritenendo, alla luce della CTU espletata dall'ing. (acquisita agli atti del giudizio di merito) Persona_2 nel procedimento ex art. 696 c.p.c., che i rumori e le vibrazioni provenienti dai locali in uso al supermercato superassero la normale tollerabilità per l'appartamento soprastante condotto da e che, a seguito Parte_2 della CTU espletata nel giudizio di merito dall'ing. , in occasione dell'accesso del mese di giugno Controparte_7
2018 fosse stato accertato che gli interventi eseguiti dalla sebbene in parte diversi da quelli Parte_1 suggeriti in sede di ATP dall'ing. avessero consentito di riportare il livello di rumore e le vibrazioni ad Per_2 una condizione di normale tollerabilità (conclusione in relazione alla quale nessuna parte aveva posto contestazioni); pagina 3 di 20 b) reputando, quindi, che la domanda risarcitoria dovesse essere circoscritta ad un arco temporale decorrente dal mese di Marzo 2013 (data della prima raccomandata spedita alla società , quale primo momento utile Parte_1 circa l'emersione delle molestie) al mese di Maggio 2018 (mese antecedente l'accesso del perito del Tribunale che aveva riscontrato la riconduzione della situazione a normalità);
c) quantificando il danno patito dal – consistito nel non aver potuto fruire di un ambiente della casa Pt_2
(precisamente nel vano nel quale le vibrazioni e i rumori erano maggiormente percepibili per essere sottoposto ai vani tecnici del supermercato ove erano collocati i vani tecnici maggiormente rumorosi, come confermato dal ctu, ing. )- in euro 275,00 mensili (pari ad un terzo circa del canone di locazione corrisposto dal , CP_7 Pt_2 constando l'appartamento di due vani ed accessori), per un totale di euro 12.375,00 (dal mese di Marzo 2013 al mese di Novembre 2016, posto che dal mese di Dicembre 2016 vi era stato un accordo con il locatore per una riduzione del canone);
d) ritenendo che il danno fosse stato patito anche dal locatore ( ) dal mese di Dicembre 2016 - Controparte_3 per avere dovuto accordare al conduttore, da tale mese, una riduzione del canone pattuito a causa delle dette immissioni rumorose - sino al mese di Maggio 2018 (mese anteriore al sopralluogo effettuato dal ctu, ing.
, constatando la riconducibilità a normalità dei rumori e delle vibrazioni), quantificandolo in euro 400,00 CP_7 mensili, per un totale di euro 7.200,00 (il tutto con interessi legali, sia in favore dell'attore che dell'interventore, a far data dalle singole mensilità maturate sino alla pubblicazione della sentenza), ed aggiungendo l'importo di euro
600,00 da corrispondere a (oltre interessi e rivalutazione come meglio indicato in sentenza) Parte_2 necessario per la nuova intonacatura e la ritinteggiatura delle superfici di sottobalcone annerite dalle esalazioni;
e) rigettando la domanda risarcitoria dell'attore con riferimento alle ulteriori voci di danno (disagi/stress), in quanto genericamente dedotte in citazione, nonché la domanda di garanzia proposta dalla nei Parte_1 confronti di per inoperatività della polizza, ai sensi dell'art.
5.4. delle condizioni generali, essendo Controparte_4 esclusi i danni derivanti anche dagli impianti (nel caso di specie quelli costituenti i motori del gruppo refrigerazione, le ventole e gli estrattori posti a servizio del locale commerciale).
****
2. IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO.
La ha censurato la sentenza n.490/2022 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti Parte_1 sei motivi.
1. ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA - OMESSA OD INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER L'ASSERITA
MANCATA O ERRATA VALUTAZIONE DI RISULTANZE PROCESSUALI.
Con il primo motivo ha sostenuto, in particolare, che il giudice di prime cure, nel liquidare i danni lamentati dal
, non avesse erroneamente tenuto conto che, già in sede di ATP, non fosse stato riscontrato un netto Pt_2 superamento dei limiti di normale tollerabilità.
Il che l'avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda attorea (facendo corretta applicazione della norma di pagina 4 di 20 diritto afferente il carico probatorio, ex art. 2697 c.c.), non avendo ricevuto il necessario suffragio probatorio la doglianza del relativa al mancato pieno godimento dell'appartamento condotto in locazione (unitamente al Pt_2 proprio nucleo familiare), a causa delle immissioni di rumori, vibrazioni e calore provenienti dal supermercato posto al piano sottostante.
2. ERRONEA E/O ARBITRARIA QUANTIFICAZIONE EQUITATIVA DEI DANNI PRESUNTI – MOTIVAZIONE ERRONEA, E/O
OMESSA E/O INSUFFICIENTE.
Con il secondo motivo la ha censurato la decisione del Tribunale di Napoli, in ogni caso, anche Parte_1 sotto il profilo della quantificazione dei danni operata in riferimento al risarcimento riconosciuto sia all'attore che all'interventore.
In particolare ha sostenuto, sul punto, che il giudice di prime cure, nel ricondurre l'obbligo risarcitorio all'arco temporale decorrente dal mese di Marzo 2013 al mese di Maggio 2018, (ripartendone le rispettive debenze in favore dell'attore e dell'interventore), non avesse tenuto erroneamente conto dei numerosi interventi – pur ritualmente documentati e riscontrati in sede di CTU - effettuati da essa convenuta, tesi a favorire condizioni ottimali per l'appartamento sovrastante (come da fatture nn. 557/2014 e 226/2013 versate in atti nel fascicolo di primo grado unitamente alla relazione dell'ing. del 09/09/2015, che illustrava tutti gli interventi effettuati già Per_3 prima dell'inizio del contenzioso nonché le fatture nn. 12 del 04/11/2015 e nn. 3 del 10/01/2017 depositate unitamente alle memorie ex art. 183 c.p.c. VI comma, mai oggetto di contestazione).
Ragion per cui, ad avviso dell'appellante, la constatazione, operata dal CTU soltanto in occasione dell'accesso effettuato a Maggio 2018, lungi dall'avere una efficacia ex nunc (ossia da quel momento) avrebbe dovuto avere una efficacia ex tunc (a far data da tali fatture o, quantomeno, dalla data della relazione dell'ing. del Per_3
09/09/2015, che aveva illustrato tutti gli interventi effettuati già prima dell'inizio del contenzioso o, in via di ulteriore subordine, da quella documentata dalle ulteriori e successive fatture in atti, la n. 12 del 04/11/2015 e la n. 3 del
10/01/2017, tutte antecedenti di gran lunga al mese di Maggio 2018).
La inoltre, ha criticato anche la decisione del Tribunale di Napoli di riconoscere il risarcimento Parte_1 all'interventore (ricondotto alla riduzione del canone asseritamente concordata con il conduttore) nonostante la mancanza di prova documentale – così violando l'art. 2697 c.c. - relativa alla dedotta “concordata” riduzione del canone locatizio (ossia di una scrittura privata regolarmente registrata o comunque avente data certa, dei titoli di pagamento o degli estratti conto da cui desumere i minori importi dedotti come versati).
3. ARBITRARIA VALUTAZIONE DEL DANNO SECONDO EQUITA'.
Con il terzo motivo la si è doluta della valutazione del danno, da parte del giudice di prime cure, Parte_1 secondo equità, sostenendo che fosse stata operata arbitrariamente, in assenza di riscontri probatori, posto che dalla consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. non sarebbe emersa l'impossibilità oggettiva di Controparte_7 utilizzare un vano (avendo lo stesso precisato nel proprio elaborato che già in sede di ATP si fosse in una situazione al limite), avendo il ctu finanche omesso di rispondere nel proprio elaborato peritale al precipuo quesito pagina 5 di 20 afferente l'indicazione del più probabile canone locativo riferito all'immobile condotto in locazione dal (da cui Pt_2 poi partire per la quantificazione equitativa degli ipotetici danni).
4. NULLITA' DELLA SENTENZA – OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PRESUNTA SUSSISTENZA DEL DANNO –
VIOLAZIONE EX ART. 111 COST. - VIOLAZIONE ART. 2967.
L'appellante ha criticato la decisione impugnata anche lamentando la totale mancanza di qualsivoglia ragionamento logico-giuridico atto a giustificare il riconoscimento del danno consistente nel mancato godimento di un vano dell'appartamento, senza alcun supporto probatorio, non avendo nessuno dei testi escussi fornito quella prova rigorosa all'uopo occorrente.
5. ERRONEA STATUIZIONE DELLE SPESE – VIOLAZIONE ART. 92 C.P.C. SOCCOMBENZA RECIPROCA.
Con il quinto motivo l'appellante ha criticato anche la regolamentazione delle spese di lite operata dal primo giudice, lamentando, in primo luogo, la mancata compensazione (quantomeno parziale) delle stesse nonostante la c.d. soccombenza reciproca, ex art. 92, co.2, c.p.c. (non essendo state riconosciute le ulteriori voci risarcitorie invocate dall'attore, tra cui il danno alla salute del figlio minore ) e nonostante il comportamento Persona_4 diligente di essa convenuta (che, sin da subito, vista l'inerzia del , aveva effettuato tutti gli accorgimenti CP_8 necessari per risolvere le presunte problematiche) e, in secondo luogo, l'eccessiva quantificazione dei compensi, tenuto conto del valore della domanda, in relazione ai parametri di cui al DM 55/14 (senza alcuna precisazione o motivazione in ordine al valore applicato, nei parametri minimi, medi e massimi).
6. ERRORES IN IUDICANDO – ERRONEO RIGETTO DOMANDA DI GARANZIA – OMESSA PRONUNCIA RICHIESTA DI PAGAMENTO
TUTELA LEGALE.
Con il sesto e ultimo motivo la ha ritenuto che, contrariamente a quanto erroneamente Parte_1 argomentato sul punto specifico dal giudice di primo grado, fosse fondata la domanda di garanzia azionata nei confronti della giusta l'applicazione alla fattispecie in disamina dell'art.
5.1 delle condizioni Controparte_4 generali di polizza, sostenendo che fosse erroneo il richiamo operato in sentenza dal Tribunale di Napoli con riferimento alle fattispecie escludenti la garanzia delineate nell'art.
5.4 lettera b, e lamentando, in aggiunta, il vizio di omessa pronuncia in ordine di richiesta di manleva, da parte della relativamente alla tutela legale CP_4 prevista e disciplinata nelle condizioni generali di polizza.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Annullare e/o riformare la Sentenza inter partes
n. 490/2022, R.G. 30360/14, resa dal Tribunale di Napoli – 8° Sezione Civile – G.U. Dott.ssa Federica D'Auria, pubblicata in data
14/01/2022, per i motivi innanzi esposti con ogni conseguenza di legge;
2) Rigettare le domande proposte in primo grado dal sig.
[...] Controparte_
dall'interventore in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi innanzi esposti, con ogni conseguenza di Pt_2 legge;
3) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario;
4) : CP_9 Controparte_ accogliere la domanda di garanzia così come formulata dalla nonché la condanna della al pagamento Parte_1 delle spese legali in favore dell'Avv. Monica Fiorillo così come previsto in polizza al capitolo “tutela legale”.
Iscritta la causa al numero 716/2022 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
21.7.2022, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Parte_2 pagina 6 di 20 Controparte_ conclusioni: “A) Rigettare l'appello proposto dalla nei confronti del Sig. e , perché Controparte_10 Parte_2 improcedibile, inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato. B) Conseguentemente, confermare le disposizioni contenute nella Sentenza di primo grado n° 490/2022 emessa in data 14/01/2022 dal Tribunale di Napoli - Sezione 8° Civile – G.U.
Dott.ssa D'Auria Federica, e pubblicata in data 14/01/2022. C) Confermare e riconoscere tutte le spese vive di ATP e di CTU anticipate dal sottoscritto procuratore nonché le spese, diritti ed onorari del giudizio di ATP in favore del sottoscritto procuratore per fatto anticipo e con attribuzione, così come disposte nella Sentenza di primo grado. D) Condannarsi parte appellante al pagamento delle spese, spese generali, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore per fatto anticipo e con attribuzione.”.
Con comparsa depositata il 28.7.2022 si è costituito in giudizio , contestando anch'egli la Controparte_3 fondatezza dell'appello proposto dalla e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Rigettarsi l'appello Parte_1 proposto dalla nei confronti del Dott. , perché infondato in fatto ed in diritto;
B) Confermare la Controparte_10 Controparte_3
Sentenza n° 490/2022, emessa dal Tribunale di Napoli – 8° Sezione Civile - G.U. Dott.ssa Federica D'Auria in data 14/01/2022, resa Controparte_1 esecutiva in data 04/03/2022, con attestazione di conformità del 20/05/2022 e notificata in uno all'atto di precetto alla in data 30/06/2022. C) Condannare la al pagamento delle spese, spese generali, diritti ed onorari del doppio
[...] Controparte_10 grado di giudizio in favore del sottoscritto avvocato per fatto anticipo e con attribuzione. D) Condannare la al Controparte_10 Controparte_ pagamento delle spese di CTU anticipate dal Dott. pari ad €. 634,40= come da Fattura n° 12 del 25/06/2018 e Fattura
n° 5 del 14/03/2019 emessa dal CTU Ing. (c.f.r. documenti in atti).”. Persona_5
Si è costituita in giudizio, inoltre, la con comparsa depositata il 29.7.2022, contestando Controparte_4
l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello proposto nei suoi confronti dalla ma condividendo le Parte_1 censure rivolte da quest'ultima alla sentenza impugnata in relazione all'accoglimento delle domande formulate da e da , così concludendo: “1) rigettare, siccome inammissibile ed infondato, il gravame ex Parte_2 Controparte_3 adverso formulato nei confronti della comparente compagnia;
2) conseguentemente, nonché per le altre ragioni esposte in primo grado e qui espressamente ribadite, confermare l'esclusione dell'onere indennitario;
3) in ipotesi di accoglimento dell'appello rivolto ad attore ed interventore e di conseguente rigetto o comunque riduzione delle relative domande, escludere ovvero limitare la domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratrice; 4) condannare chi di ragione, in base alla soccombenza, alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio.”.
Acquisito, in data 21.6.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di primo grado, con ordinanza depositata il 20.9.2022 è stata rinviata la causa, per la precisazione delle conclusioni, al
12.12.2023 e, poi, con decreto del 15.11.2023, al 29.10.2024.
Indi, con decreto presidenziale del 2.10.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 29.10.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 14.10.2024 dalla difesa di il 19.10.2024 dalla Parte_2 difesa di , il 25.10.2024 dalla difesa della e il 28.10.2024 dalla difesa della Controparte_3 Parte_1
, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 29.10.2024 (ritualmente Controparte_4
pagina 7 di 20 comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte (in particolare Parte_1 con riferimento al secondo motivo di gravame).
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Nell'esaminare i singoli motivi di impugnazione secondo l'ordine logico – giuridico delle questioni sottoposte al vaglio di questa Corte, risultano infondati, innanzitutto, il primo, il terzo e il quarto, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Precisato (nel delineare il thema decidendum) che il risarcimento (per equivalente monetario) è stato riconosciuto dal Tribunale di Napoli, in favore dell'attore e dell'interventore - come si evince chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnato- soltanto in relazione alle immissioni sonore (e non anche a quelle di calore e di odori lamentate da in citazione), va detto quanto segue. Parte_2
Correttamente il primo giudice ha tenuto conto, sul punto, della CTU espletata dall'ing. nel Persona_2 procedimento ex art. 696 c.p.c. (consulenza acquisita agli atti del giudizio di merito, ridepositata in appello da e contenuta anche nel fascicolo cartaceo di ufficio del primo grado) nel ritenere che i rumori e le Parte_2 vibrazioni provenienti dai locali in uso al supermercato superassero la normale tollerabilità per l'appartamento soprastante, condotto da Parte_2
Infatti l'ing. veva accertato, operate le necessarie misurazioni: Per_2
a) “... picchi sono dovuti al rumore prodotto dal passaggio del carrello utilizzato per il trasporto di alcune merci dal locale vendita al locale retrostante, sottoposto rispetto al primo di circa mezzo metro, e quindi collegato tramite una rampa metallica realizzata con sostegni metallici direttamente collocati sul pavimento e da una lamiera superiore striata. Benché questi ultimi siano rumori sicuramente di breve durata e circoscritti all'orario di apertura dell'esercizio, i livelli sonori estrapolati dalle misure hanno superato in due circostanze su tre il valore di 50 dB. Ciò
è dovuto principalmente all'assenza di elementi in grado di assorbine le vibrazioni trasmesse al pavimento nonché all'assenza anche superiormente di un tappetino per ridurre anche superiormente le vibrazioni indotte dal carrello”;
b) “Circa il locale tecnico in risposta al mandato si riporta quanto sopra evidenziato dall'acustico…: “... trasmissione del rumore soprattutto per via solida, come è del caso degli impianti in oggetto. ... Inoltre durante le misure condotte con sorgente “OFF” non è stato possibile disattivare completamente tutti gli organi rotanti causa di rumore (ventole del locale tecnico) poiché il gestore del supermercato ha ritenuto di non poter compromettere la qualità di conservazione degli alimenti, alterando la temperatura degli stessi per un tempo di circa 15-20 minuti. E' molto probabile, quindi, che se tutte le ventole fossero state disattivate durante le misure con sorgente “OFF” i valori differenziali riscontrati sarebbero stati ancora più alti.”
pagina 8 di 20 Il ctu, dunque, in base agli accertamenti effettuati, aveva ritenuto:
a) che il problema della rampa fosse risolvibile “con semplici accorgimenti ovvero inserendo tra i sostegni della rampa ed il pavimento, elementi in grado di assorbire le vibrazioni indotte dai passaggi attenuando così la trasmissione (gomma, neoprene, etc) oltre a disporre superiormente un tappetino, anche in tessuto, per ridurre anche superiormente le vibrazioni indotte dal carrello.”;
b) opportuni, in ordine al locale tecnico, “interventi più impegnativi, ovvero occorrerebbe agire sugli elementi impiantistici causa di rumore, avendo cura di impiegare nelle giunzioni “MACCHINARI - ELEMENTI ARCHITETTONICI a cui sono fissati (pavimento, muri) o eventualmente sospesi (soffitto)”, l'utilizzo di smorzatori di vibrazioni (che necessitano di specifica progettazione in fase esecutiva circa la localizzazione ed il dimensionamento con finale verifica) - per poi ridurre il rumore trasmesso per via solida all'edificio ed in particolare all'appartamento ricorrente sovrastante quale RICETTORE).”.
Nel giudizio di merito, poi, il ctu nominato, ing. (cfr. la relativa consulenza, ridepositata in Controparte_7 questa sede dall'appellante ed esaminabile, comunque, dal fascicolo telematico di primo grado), dopo avere rilevato, dalla sovrapposizione delle planimetrie catastali, che i vani posti direttamente sopra il supermercato, in particolare sopra i vani tecnici ove erano posti i macchinari asserviti ai gruppi frigo, fossero la camera da letto e la cucina dell'immobile condotto in locazione dal , nel fornire la propria valutazione in merito agli interventi di Pt_2 adeguamento effettivamente realizzati dalla convenuta rispetto a quelli indicati nelle conclusioni del Parte_1 precedente ATP, ossia se gli interventi realizzati potessero, per entità e tipologìa, ritenersi utili al miglioramento delle condizioni di vivibilità dell'immobile attoreo in termini di rumore e vibrazioni (per ciò che rileva in questa sede, si ribadisce) oltre che di temperatura ed esalazioni di fumo attualmente percepibili, aveva innanzitutto precisato di condividere “dopo una attenta lettura della perizia del precedente consulente, ing. , “l'approccio da Per_2 questi utilizzato e la tipologia di indagini effettuate per il rilevamento dei valori di rumore, esalazioni, temperatura e vibrazioni oggetto di doglianza degli istanti”, ritenendo opportuno “partire dal fatto che alla data in cui venivano rassegnate le conclusioni della ATP le doglianze attoree risultavano dimostrate attendibili e provate oggettivamente da evidenze strumentali riscontrate durante gli accessi.”.
In particolare l'ing. aveva ritenuto che, già in fase di atp, fossero stati riscontrati “valori di rumore al CP_11 limite dei valori previsti dalla vigente normativa e pertanto tali da necessitare sicuramente di alcuni interventi mirati
a garantire un maggiore isolamento acustico dei soffitti del locale commerciale condotto dalla per Parte_1 eliminare il disagio che di fatto comportavano ai ricorrenti (conduttori dell'immobile soprastante) le circostanze rilevate con l'ausilio di idonea strumentazione.”, concludendo nel senso che “le indagini strumentali di rilevamento dei livelli di rumore e temperatura condotti in sede di ATP hanno di fatto evidenziato valori appena superiori a quelli indicati come limite tollerabile dalla normativa vigente per cui - pur arrecando un disagio al ricorrente - tale disagio era dato dal lieve superamento dei valori normalmente tollerabili”.
E, poi, nel rilevare che “la aveva comunque realizzato alcuni interventi di “adeguamento che hanno Parte_1 agito nella direzione di una riduzione complessiva di calore e rumore che oggi viene generato dalle pagina 9 di 20 apparecchiature che operano nel locale tecnico (con particolare riferimento agli effetti conseguenti percepibili negli ambienti interni del sovrastante appartamento attoreo)”, ha ritenuto che “attualmente i valori di calore e rumore - rilevabili strumentalmente nella stessa stanza dell'immobile del ricorrente e con le medesime condizioni di misurazione al contorno - risultino senza dubbio al di sotto dei limiti normativi.”.
In definitiva, ad avviso dell'ing. , “la convenuta pur non avendo realizzato gli interventi CP_11 Parte_1 indicatigli dal precedente consulente tecnico in sede di ATP, ing. ha comunque posto in Persona_2 essere misure di “adeguamento” il cui effetto finale è stato quello di ridurre in modo apprezzabile - sufficiente a portarli entro i valori limite normativi - i livelli di rumore ed emissione di calore prodotti dalle apparecchiature collocate nel locale tecnico, facendo rientrare in definitiva in una condizione di normale tollerabilità i parametri microclimatici che caratterizzano l'attuale stato dei luoghi di causa nell'arco della giornata.”.
Dunque, già in base a tali valutazioni tecniche, non contestate dall'appellante, risultava che i rumori provenienti dal superamento gestito dalla società/convenuta appellante superassero la soglia di tollerabilità prevista dalla normativa vigente, come correttamente rilevato dal primo giudice.
Del resto, la sussistenza delle vibrazioni e dei rumori molesti nell'appartamento condotto in locazione dall'attore, provenienti dal sottostante supermercato, era stato confermato non solo da quanto riferito dalla teste _1
, compagna e convivente di (e madre anche di ), che aveva riferito
[...] Parte_2 Persona_6 dell'inutilizzabilità della cameretta del figlio ( ) dell'attore a causa di ciò, ma anche dalla Persona_6 dichiarazione del teste , portiere dello stabile in questione, che aveva riferito della sussistenza Testimone_2 di tali rumori sia di giorno che anche di notte (testi escussi, entrambi, all'udienza del 13.6.2019; cfr. il relativo verbale telematico, contenuto nel fascicolo telematico del primo grado).
In definitiva, l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili, come accertato dal ctu in sede di Atp, lasciava ragionevolmente presumere una lesione del diritto del BO al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione sulla base di nozioni di comune esperienza.
E ciò risultava suffragato anche dalle testimonianze sopra menzionate.
Ragion per cui, alla luce di tali elementi probatori, correttamente il primo giudice – previo accertamento del superamento della normale tollerabilità delle immissioni rumorose provenienti dal supermercato gestito dalla convenuta ai danni dell'immobile condotto in locazione dal (quindi l'illiceità del fatto generatore del danno Pt_2 arrecato a quest'ultimo) - è addivenuto al riconoscimento del risarcimento del danno (non patrimoniale) in favore dell'attore (sia pure da ridurre in relazione al periodo delle immissioni e non essendo conseguentemente risarcibile, invece, quello lamentato dal , alla luce delle considerazioni svolte esaminando il secondo CP_3 motivo di gravame), rappresentato dalla minore fruibilità dell'immobile (e, dunque, dalla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno dell'abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane), in via equitativa, indicando quale parametro di riferimento, ai fini di tale valutazione (ex pagina 10 di 20 artt. 1226 e 2056 c.c.), si ribadisce - non avendo l'attore potuto fruire di un ambiente della casa (precisamente nel vano nel quale le vibrazioni e i rumori erano maggiormente percepibili per essere sottoposto ai vani tecnici del supermercato ove erano collocati i vani tecnici maggiormente rumorosi, come confermato dal ctu, ing. )- CP_7
l'importo mensile di euro 275,00 (pari ad un terzo circa del canone di locazione corrisposto dal , constando Pt_2
l'appartamento di due vani ed accessori), per un totale di euro 12.375,00 (dal mese di Marzo 2013 al mese di
Novembre 2016, posto che dal mese di Dicembre 2016 vi era stato un accordo con il locatore per una riduzione del canone).
Né tale liquidazione si rivela arbitraria, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante (avendo il giudice di prime cure, si ripete, congruamente indicato il criterio di riferimento, dato da una percentuale del canone di locazione rapportato alla minore godibilità di una parte dell'appartamento in questione).
Vanno richiamati, invero, i principi applicabili al caso di specie.
Precisato che non è stato più contestato, in appello, dalla (come, invece, aveva fatto in primo Parte_1 grado), il profilo della legittimazione del conduttore dell'immobile locato, , ai sensi dell'art. 844 c.c. Persona_7
(legittimazione in ogni caso sussistente mediante un'interpretazione estensiva della detta norma sulla base del disposto dell'art. 1585 , comma 2, c.c.; cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 05/12/2023, n. 33966; Sez. II, 22/12/1995, n.
13069), va detto, quanto alle immissioni rumorose accertate (si ribadisce) dal ctu, in sede di Atp (eccedenti “in due circostanze su tre il valore di 50 dB.”), che l'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio; viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità ex art. 844
c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c.. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 14/11/2024, n. 29393).
In materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz'altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino - ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26/02/2024, n. 5074).
In altri termini l'art. 844 c.c., comma 2, nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la pagina 11 di 20 priorità di un determinato uso, deve essere letto, tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita;
sicchè, in siffatta evenienza, va escluso qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso (cfr. Cass. civ., 31/08/2018, n. 21504).
Inoltre, mentre è senz'altro illecito – si ribadisce- il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c. (cfr. Cass. civ., 31/08/2018, n. 21504 cit.).
Inoltre il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti.
La prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 01/02/2017, n. 2611), senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 13/07/2023, n. 20096), potendo l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11930).
E, quanto alla liquidazione equitativa del detto danno:
a) Al fine evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi (come è avvenuto nel caso di specie), almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum", ovvero che esso spieghi le ragioni del processo logico sul quale essa è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato;
b) tuttavia, ciò non esige - con specifico riferimento alla liquidazione equitativa del danno ex artt.
844 e 2059 c.c., l'adozione di criteri predeterminati, quali il ricorso ad una percentuale dell'invalidità temporanea o al valore reddituale dell'immobile, giacchè la liquidazione del danno ex art. 2056 c.c., è essenzialmente da parametrare alle circostanze del singolo caso;
c) piuttosto va assicurato - in caso di immissioni intollerabili - "un consistente risarcimento"; ciò anche in conformità alle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo; essa, infatti, ha sanzionato più volte gli stati aderenti alla convenzione, i quali - in presenza di livelli di rumore significantemente pagina 12 di 20 superiori a quello massimo consentito dalla legge - non avevano adottato misure idonee a garantire una tutela effettiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare;
d) affinchè la quantificazione del danno in via equitativa non risulti arbitraria, è sufficiente l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata, sicchè la corretta applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., mira, in definitiva, a scongiurare solo la c.d. "equità cerebrina", ovvero ad assicurare un "modello di valutazione equitativa" a mente del quale "il giudice non può farsi guidare da concezioni personali o da mere intuizioni, col rischio di sconfinare nell'arbitrio", avendo, invece, "il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall'ordinamento vigente, comportandosi come avrebbe fatto il legislatore se avesse potuto prevedere il caso" (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11930 cit. e i riferimenti giurisprudenziali di riferimento;
cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/05/2018, n. 10861, che ha ritenuto congrua la motivazione della
Corte di merito sull'impossibilità di poter liquidare il danno da immissioni intollerabili sulla base di criteri che non fossero quelli equitativi, reputando idoneamente evidenziati i parametri di riferimento per provvedere, in concreto, alla liquidazione equitativa del danno stesso, ponendo, in particolare, riferimento, alla valorizzazione della durata del periodo delle immissioni e del presumibile valore locativo degli immobili in cui abitavano e svolgevano la loro vita quotidiana i danneggiati).
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Risulta fondato, invece, nei limiti di seguito esposti, il secondo motivo di gravame, avendo il primo giudice erroneamente considerato, ai fini del risarcimento, l'intero arco temporale decorrente dal mese di Marzo 2013
(ossia dalla data della prima raccomandata spedita alla società , quale primo momento utile circa Parte_1
l'emersione delle molestie) al mese di Maggio 2018 (mese precedente rispetto all'accesso del perito del Tribunale che aveva riscontrato la riconduzione della situazione a normalità), quantificando, in particolare, il danno patito dal tenendo conto del periodo decorrente dal mese di Marzo 2013 sino al mese di Novembre 2016, e quello Pt_2 riconosciuto al considerando l'arco temporale con decorrenza dal mese di Dicembre 2016 sino al mese CP_3 di Maggio 2018.
Ed infatti, come correttamente sostenuto dall'appellante, essendo il danno ricollegabile alle immissioni di rumori intollerabili, una volta cessata tale intollerabilità non sarebbe stato riconoscibile alcun risarcimento.
Ragion per cui il primo giudice ha errato nel considerare, quale momento al quale ricollegare la cessazione delle immissioni moleste, il mese di Maggio 2018 (quale mese precedente, si ribadisce, rispetto all'accesso del perito del Tribunale che aveva riscontrato la riconduzione della situazione a normalità), anziché la verosimile data di cessazione di tali immissioni desumibile dalla documentazione versata in atti dalla stessa Parte_1
In altri termini il Tribunale di Napoli non ha erroneamente considerato, come sostenuto dall'appellante, quanto descritto e documentato (mediante le fatture allegate) dal proprio consulente, ing. , nella Persona_8 relazione del 9.9.2015 (depositata dalla convenuta, in sede di costituzione, il 17.9.2015, e poi ridepositata pagina 13 di 20 telematicamente, il 24.2.2022, in questo grado).
In particolare l'ing. aveva rilevato, nell'ambito di tale relazione, che la aveva effettuato, al Per_3 Parte_1 fine di risolvere il problema delle immissioni rumorose, i seguenti interventi: “le tubazioni sono state sospese a soffitto mediante catene, tra le tubazioni e le staffe è stato inserito uno strato di gomma, tutto il locale è stato rivestito di materiale fonoassorbente.”.
E il ctu, ing. , nominato nel giudizio di merito, aveva accertato, nell'ambito degli accessi sui Controparte_7 luoghi, che la detta società aveva, effettivamente, rivestito la pavimentazione della rampa di collegamento del magazzino col deposito con un tappetino di gomma nonché ulteriori interventi volti alla riduzione del rumore (e della emissione di calore) che si generavano nel locale tecnico.
In particolare: a) erano “stati sostituiti i vecchi banchi di conservazione dei surgelati - che erano gestiti da motori situati nel locale tecnico - con nuovi banchi surgelati che dispongono di motore a bordo eliminando in tal modo dal locale tecnico n.2 condensatori dei motori che gestivano la catena del freddo dei vecchi banchi surgelati sostituiti e riducendo di conseguenza l'aria calda di espulsione (dagli stessi condensatori) ed il rumore che afferivano a queste stesse macchine oggi rimosse.”; b) “è stato apposto uno strato di materiale isolante (c.d. materassino di isolamento acustico e termico) in corrispondenza del soffitto del locale tecnico, soffitto che rappresenta
l'intradosso del solaio di interpiano tra l'immobile del ricorrente ed il locale commerciale condotto dalla convenuta.”.
Quindi è ragionevole ritenere che le immissioni rumorose moleste, in quanto eccedenti la soglia di normale tollerabilità, fossero ragionevolmente cessate quantomeno dal 9.9.2015 (data della relazione peritale dell'ing.
) anziché (come invece ritenuto dal Tribunale di Napoli) dal mese di Maggio 2018. Per_3
Risulta condivisibile, in altri termini, sul punto, quanto sostenuto dall'appellante circa la non correttezza di ancorare la cessazione delle immissioni rumorose all'accesso del ctu (nominato nel giudizio di merito) nonostante la presenza di elementi da cui trarre l'eliminazione o, comunque, la riduzione delle stesse (nell'ambito della normale tollerabilità), in epoca anteriore.
Alla luce quanto appena detto, ed in riforma parziale della sentenza impugnata, quindi:
A) Deve essere ridotto ad euro 8.850,00 (euro 275,00 per ciascun mese dal mese di Marzo 2013 sino al mese di
Agosto 2015, cui va aggiunto l'importo di euro 600,00 riconosciuto dal primo giudice e non oggetto di specifico motivo di gravame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.), il risarcimento accordato dal Tribunale di Napoli a ciò tenendo conto del minor periodo (rispetto a quello preso in considerazione dal primo giudice) Parte_2 di durata delle immissioni rumorose moleste.
Trattandosi, inoltre, di un credito risarcitorio (e, dunque, di debito c.d. di valore), a vanno inoltre Parte_3 riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data (29.3.2013) dell'evento dannoso (ricondotto dal primo giudice all'insorgenza delle immissioni moleste e,
pagina 14 di 20 pertanto, alla prima raccomandata spedita alla in tale data), ma non sulla somma valutata Parte_1 all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che la circostanza che di tale rivalutazione il primo giudice non avesse tenuto conto (in relazione all'importo risarcitorio di euro 12.375,00), non impedisce a questa Corte, nel rideterminare (riducendolo) il risarcimento del danno spettante a di considerarla. Parte_2
Ed invero, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente (cfr. Cass. civ., Sez. III,
14/06/2023, n. 17004; Sez. III, 18/07/2011, n. 15709; Sez. Unite, 05/04/2007, n. 8520).
B) Sempre rapportando la cessazione (o, comunque, la riduzione nei limiti della normale tollerabilità) delle dette immissioni al 9.9.2015 anziché al mese di Maggio 2018, la domanda risarcitoria formulata da , Controparte_3 intervenuto in primo grado, va rigettata, avendo il primo giudice considerato erroneamente, ai fini della relativa decorrenza, il mese di Dicembre 2016, essendo la riduzione del canone - che le parti del contratto di locazione hanno concordemente dedotto essere avvenuta da tale momento – successiva alla già avvenuta cessazione delle molestie rumorose intollerabili (ed assorbendo tale circostanza ogni ulteriore valutazione anche riferita all'effettiva prova dell'accordo di riduzione del canone intervenuto tra il conduttore e il locatore).
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Il quinto motivo, concernente la ripartizione delle spese di lite del primo grado, resta assorbito dalla nuova regolamentazione delle stesse che questa Corte è chiamata a compiere – nel rapporto processuale tra l'appellante, e - in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, Parte_2 Controparte_3 in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del
13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
pagina 15 di 20 E, in base all'esito complessivo della lite, deve corrispondere, in base al principio della Controparte_3 soccombenza, ex art. 91 c.p.c., le spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., della Controparte_10
In base allo stesso principio quest'ultima deve invece corrispondere, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., di (comunque vittorioso, sebbene per un importo ridotto rispetto a Parte_2 quello riconosciuto, a titolo risarcitorio, dal primo giudice), le spese del doppio grado di giudizio.
La Corte rileva, inoltre, quanto agli importi liquidati dal primo giudice in favore del difensore antistatario di
[...] che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non era giustificata, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., Pt_2
l'invocata compensazione delle spese di lite, posta l'assoluta prevalenza – tenuto conto, complessivamente, delle doglianze contenute in citazione- della domanda risarcitoria proposta dall'attore con riferimento al ridotto godimento dell'immobile in locazione e dei conseguenti notevoli inconvenienti alla vita di relazione, rispetto ad altre voci di danno.
Ed invero, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., anche nella lettura datane dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(con la sentenza n. 32061/2022), la compensazione delle spese di lite è sempre possibile, ma non necessaria ed obbligata, né nel caso in cui vi sia parziale accoglimento della domanda articolata in unico capo, né nel caso della pluralità domande o di unica domanda articolata in più capi.
In tali ipotesi, quindi, sarà possibile la compensazione totale o parziale delle spese, ma anche la condanna della parte (prevalentemente) soccombente (come nel caso di specie) al pagamento integrale delle stesse, purché sulla base di adeguata motivazione che tenga conto dell'oggetto effettivo del giudizio, dell'attività svolta e di ogni altra circostanza rilevante ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essendo inibita al giudice esclusivamente la condanna della parte integralmente vittoriosa al pagamento delle suddette spese (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 03/09/2024,
n. 23641).
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Ciò posto, i compensi professionali spettanti ai difensori antistatari della e di Controparte_10 Parte_2
(dovuti, rispettivamente, da alla prima, e dalla stessa al secondo), vengono Controparte_3 Controparte_10 liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, nella stessa misura liquidata dal primo giudice e ritenuta congrua da questa Corte (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
02/03/2012, n. 3302) per ciò che concerne i compensi (dovuti al dalla del procedimento per Pt_2 Parte_1
ATP, nonché – per i due gradi di giudizio- in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse delle parti vittoriose stata ultimata dopo il 23.10.2022,
pagina 16 di 20 ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) con riferimento ai giudizi ordinari innanzi al Tribunale
(tab. n.2) per il primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, tenuto conto dello scaglione da
€.5.200,01 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
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In base al principio della soccombenza le spese delle ctu espletate sia nel procedimento per ATP che nel giudizio di merito di primo grado (spese da regolare in questa sede in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste interamente e definitivamente a carico della come aveva fatto il primo giudice, essendo tali consulenze, peraltro, state necessarie Parte_1 per verificare la sussistenza e, poi, la cessazione, delle immissioni rumorose moleste provenienti dal supermercato gestito dalla detta società convenuta/appellante.
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In conseguenza dell'accoglimento parziale dell'appello proposto dalla e Controparte_12 CP_3
(e i rispettivi difensori antistatari) vanno condannati, inoltre, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., alla restituzione
[...] degli eventuali importi corrisposti dalla società appellante (come richiesto da quest'ultima nell'ambito della comparsa conclusionale depositata il 27.12.2024; e ciò è ammissibile;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/10/2020, n.
23972) in esecuzione della sentenza impugnata.
Con la precisazione che, per quanto riguarda (per il quale il risarcimento accordato dal primo Parte_2 giudice non è stato negato ma solo ridotto in questa sede) e del suo difensore antistatario, tale restituzione è limitata, logicamente, soltanto alle somme versate in suo favore dalla società convenuta/appellante che risultino eventualmente eccedenti rispetto a quanto dovuto in base alla riforma parziale della sentenza impugnata.
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Quanto, infine, al sesto e ultimo motivo di gravame proposto dalla in relazione al rigetto, da parte Parte_1 del Tribunale di Napoli, della domanda di garanzia da essa proposta nei confronti della va detto Controparte_4 che, come correttamente evidenziato da quest'ultima, l'appello è inammissibile, sul punto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., essendosi l'appellante limitato a richiamare l'applicazione alla fattispecie dell'art.
5.1 delle condizioni generali di polizza sostenendo che fosse erroneo il richiamo operato in sentenza con riferimento alle fattispecie escludenti la garanzia delineate nell'art.
5.4 lettera b, senza, tuttavia, spiegare le ragioni per le quali pagina 17 di 20 l'art.
5.1 sarebbe prevalso sulle ipotesi di esclusione dell'art.
5.4. e senza fornire argomentazioni idonee, quindi, a confutare e contrastare le ragioni addotte, al riguardo, dal primo giudice.
A tal proposito non è superfluo precisare che se è vero, da un lato, che, ai fini della specificità dei motivi d'appello, è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), è tuttavia necessario che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/07/2024, n.
18220).
Quanto, poi, al lamentato vizio di omessa pronuncia in ordine di richiesta di manleva, nei confronti della relativamente alla tutela legale prevista e disciplinata nelle condizioni generali di polizza, l'appello CP_4 proposto dalla è infondato. Parte_1
La Corte rileva, infatti, sul punto, che, come evidenziato dalla detta compagnia assicuratrice appellata, il riconoscimento della copertura assicurativa riguardante le spese di resistenza era subordinato, ai sensi dell'art.
7.6. delle Condizioni di assicurazione (depositate telematicamente dalla in primo grado, come evincibile CP_4 dal relativo fascicolo telematico, e ridepositate in grado di appello in allegato alla comparsa di risposta), a quella relativa alla responsabilità civile.
Ragion per cui, esclusa l'operatività di quest'ultima, di conseguenza non poteva trovare accoglimento neanche la prima.
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Le spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della seguono il principio della Controparte_4 soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti alla detta compagnia assicuratrice (vittoriosa rispetto al gravame proposto anche nei suoi confronti dalla vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto Parte_1 conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (cioè a quelli pagina 18 di 20 medi ridotti del 50%, trattandosi soltanto del motivo concernente la domanda di garanzia), per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della compagnia assicuratrice vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad
€.26.000,00, in base al valore della controversia.
E non è superfluo precisare che, in assenza di rituale appello incidentale della sulla Controparte_4 regolamentazione delle spese di lite (compensandole) operata dal primo giudice in relazione al rapporto di garanzia, non può essere nuovamente esaminata tale regolamentazione (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III,
29/10/2019, n. 27606; Sez. VI - 3, Ord., 24/01/2017, n. 1775; Sez. III, 20/08/2009, n. 18533; Sez. V, 03/12/2008,
n. 28696).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – 4^ sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 716/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 490/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, pubblicata il 14.1.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
a) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta da in primo grado, nei Parte_2 confronti della e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la in persona del legale Parte_1 Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di del complessivo importo di euro 8.850,00 (anziché Parte_2 del maggiore importo di euro 12.975,00 riconosciuto nella detta sentenza del Tribunale di Napoli), oltre interessi al tasso legale sul detto importo di euro 8.850,00, devalutato al 29.3.2013 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
b) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da , in primo grado, nei confronti della Controparte_3
Parte_1
2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 favore dell'avv. Manuela Esposito, difensore dichiaratosi antistatario di delle spese del Parte_2 procedimento per ATP (n. 27445/13 RG/Trib. Napoli) e di quelle del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.525,00 per il procedimento per ATP (di cui euro 300,00 per esborsi ed euro 2.225,00 per compensi professionali), in euro 5.377,00 per il primo grado (di cui euro 300,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi professionali) ed in euro 5.809,00 per il secondo (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso pagina 19 di 20 forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Monica Fiorillo, difensore Controparte_3 dichiaratosi antistatario della delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente Parte_1 in euro 5.077,00 per il primo grado (per compensi professionali) ed in euro 6.191,5 per il secondo (di cui euro
382,00 per esborsi ed euro 5.809,00 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Pone le spese delle ctu espletate sia nel procedimento per ATP (n. 27445/13 RG/Trib. Napoli) che nel giudizio di merito di primo grado, interamente e definitivamente a carico della in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t.
5. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 favore della delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro Controparte_4
2.904,5 (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
6. Dispone la restituzione, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi Parte_1 dell'art. 336 c.p.c.:
a) A carico di e del proprio difensore antistatario, avv. Manuela Esposito, di quanto Parte_2 eventualmente versato in loro favore dalla in esecuzione della sentenza n. 490/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, pubblicata il 14.1.2022, in eccedenza rispetto a quanto comunque dovuto dalla stessa sia a titolo risarcitorio che a titolo di spese legali;
Parte_1
b) a carico di e del proprio difensore antistatario, avv. Nunziata Vilardi, di quanto Controparte_3 eventualmente versato in loro favore dalla in esecuzione della sentenza n. 490/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, pubblicata il 14.1.2022, sia a titolo risarcitorio che a titolo di spese legali.
Napoli, 18.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere estensore
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 20 di 20