Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5318/2024 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
BUCCI VITTORIO;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
BUCCI VITTORIO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:“1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA.
I coniugi vivranno separati secondo la loro volontà, nel reciproco rispetto sia materiale che morale e con facoltà, per ciascuno, di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno.
2. CASA CONIUGALE.
La già casa coniugale sita in IM (AN), in Via Mameli n. 55, di proprietà del sig. Pt_2
resta nella disponibilità della sig.ra che continuerà ad abitarci
[...] Parte_1
unitamente alle figlie e Per_1 Per_2
Il sig. si farà espressamente carico in via integrale del pagamento delle Parte_2
utenze domestiche di acqua, luce e gas della casa coniugale assegnata alla sig.ra Pt_1
Il sig. , su espresso accordo con la sig.ra si è già trasferito altrove, Parte_2 Pt_1 presso l'abitazione della propria famiglia di origine, sita ad IM alla via Giuseppe Giusti
n. 5 ove vi ha già trasferito la propria residenza/ove vi trasferirà la propria residenza.
- 1 -
3. AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE.
La figlia maggiorenne non è economicamente autosufficiente poiché frequenta Per_1
l'università e pertanto, pur continuando a vivere con la mamma presso l'abitazione familiare, in ragione della maggiore età i coniugi danno atto che le modalità di visita sono libere in relazione agli impegni ed ai desideri della predetta.
La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori secondo la disciplina prevista Per_2
dal c.d affido condiviso, con collocazione prevalente presso la sig.ra , ove Parte_1
avrà la residenza anagrafica.
I coniugi si impegnano, inoltre, a mantenere una serena comunicazione tra loro e a garantire un rapporto continuativo della figlia minore con ciascuno di essi, così da favorire l'effettiva attuazione del principio di bigenitorialità.
4. MODALITA' DI VISITA della figlia minore.
Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi, che tengano conto del preminente interesse della figlia e delle esigenze lavorative dei ricorrenti, il padre “genitore non collocatario” potrà vedere e tenere con sè la figlia previo avviso alla sig.ra Per_2
due giorni a settimana, dalle ore 19,30 circa alle ore 22,30 circa, prelevandola Pt_1 dall'abitazione materna e riaccompagnandola presso l'abitazione materna e, a settimane alterne, durante il fine settimana, l'intera giornata del sabato e della domenica.
In considerazione dell'attività sportiva svolta dalla figlia la cui squadra sportiva di Per_2
calcio partecipa a campionati e tornei che prevedono partite sia in casa che in trasferta, le parti sin d'ora concordano come i fine settimana alterni saranno distribuiti in funzione delle partite di campionato o dei tornei;
ovvero la figlia trascorrerà il fine settimana con Per_2
il padre in corrispondenze delle partite in trasferta, occupandosi il padre di accompagnare la figlia all'evento sportivo, e con la madre in corrispondenze delle partite in casa, occupandosi la madre di accompagnare la figlia alle partite.
In ogni caso sempre compatibilmente con le esigenze e la volontà della minore.
Durante i periodi di festività natalizie e pasquali la minore rimarrà con il padre o Per_2
con la madre, sulla base di accordi presi di volta in volta da entrambi i genitori;
in ogni caso trascorrerà, ad anni alterni, con il padre o con la madre, il giorno della Vigilia o il Per_2
giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano o di Capodanno ed il giorno di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo.
Nei giorni festivi diversi da quelli fin qui considerati, la minore resterà con i genitori a cadenza alternata.
- 2 - Anche in questi casi, sempre compatibilmente con le esigenze e la volontà della minore.
Il padre avrà il diritto di comunicare telefonicamente con la figlia tutte le volte che vorrà.
I genitori possono concordare tra loro, nell'interesse esclusivo della figlia, ulteriori e/o differenti periodi in cui la minore potrà stare con il padre o con la madre, da determinare volta per volta secondo la disponibilità dei periodi di ferie e degli impegni lavorativi dei predetti e, soprattutto, sempre nel rispetto e nella tutela dell'interesse e delle esigenze della minore stessa e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima.
In ogni caso, tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno adottate congiuntamente da entrambi i coniugi, i quali si impegnano a consultarsi preventivamente in merito alle decisioni più importanti su ogni esigenza materiale e morale della figlia medesima, nonché sull'avviamento agli studi.
Ciascun coniuge, comunque, assumerà le decisioni inerenti gli ordinari atti della vita quotidiana della figlia minore nel tempo in cui la avrà con sé.
5. MANTENIMENTO DELLE FIGLIE.
Il sig. si impegna e si obbliga, a far data della sottoscrizione del presente Parte_2
ricorso, a corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo, entro e non oltre Parte_1
il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario sull'IBAN relativo al conto corrente della sig.ra Parte_1
- per il mantenimento della figlia maggiorenne , non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, la somma mensile di € 200,00, finché non diverrà autonoma ed economicamente autosufficiente, nonché - per il mantenimento della figlia minore Per_2 la somma mensile di € 200,00; indicando sin d'ora che le somme di cui sopra dovranno essere adeguate annualmente secondo gli indici ufficiali Istat, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
I coniugi concordemente pattuiscono che ciascuno beneficerà dell'assegno unico universale di sua spettanza o di qualsivoglia erogazione differentemente denominata che dovesse sostituire o integrare tale contributo.
6. SPESE STRAORDINARIE.
Tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse e per le esigenze delle figlie e Per_1
previamente concordate, salvo ragioni di necessità ed urgenza, e salvo se imposte Per_2
da norme di legge o regolamenti, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
- 3 - 50% ciascuno, previa esibizione della relativa ricevuta di pagamento da parte del genitore che l'ha anticipata e che, quindi, avrà diritto al rimborso per la quota di ½.
Devono intendersi per spese straordinarie tutte quelle ricomprese nel protocollo in uso dal
Tribunale di Ancona, specificamente:
SPESE MEDICHE - si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
SPESE SCOLASTICHE - si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- 4 - - tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantíficata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
- 5 - SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente tinte disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste dí diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
I ricorrenti pattuiscono che il genitore che anticiperà la spesa dovrà esibire e consegnare la relativa documentazione entro un mese dall'esborso all'altro genitore il quale, entro il mese successivo, dovrà provvedere al rimborso del 50% della spesa.
Con particolare riferimento alla figlia maggiorenne le parti concordano Per_1
espressamente come le spese universitarie della stessa e le spese per la vettura Toyota tg. CS
474 RE a Lei in uso saranno interamente a carico del sig. Pt_2
7. MANTENIMENTO DEL CONIUGE.
- 6 - I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni contributo al mantenimento personale, essendo ciascuno, indipendente economicamente.
8. CONSENSO ALL'ESPATRIO.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
9. ACCORDI PATRIMONIALI.
Ciascun coniuge si farà interamente carico di ogni prestito, obbligazione, mutuo, finanziamento dallo stesso personalmente contratto durante il matrimonio e non ancora estinto, impegnandosi affinchè eventuali debiti e/o inadempimenti non gravino anche sull'altro coniuge.
I coniugi pattuiscono che le somme depositate nel conto corrente bancario e/o postale intestato alla sig.ra rimarranno nella sua esclusiva proprietà e Parte_1
disponibilità e, pertanto, il sig. non potrà rivendicare alcunchè in ordine a Parte_2
detti importi.
Inoltre, pattuiscono che le somme depositate nel conto corrente bancario e/o postale intestato al sig. rimarranno nella sua esclusiva proprietà e disponibilità e, Parte_2
pertanto, la sig.ra non potrà rivendicare alcunchè in ordine a detti importi. Parte_1
I ricorrenti dichiarano, altresì, salvo quanto previsto nella condizione n. 5, di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo e/o ragione.
Gli effetti ed oggetti personali sono stati assegnati secondo appartenenza”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2
sposati a IM (AN) il 28/06/2003, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
- 7 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie , maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente e minorenne. Per_2
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a IM (AN) il 28/06/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di IM (AN) al n. 36, parte 2, serie A dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IM (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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