Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/04/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 16212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona della d.ssa Ida Ponticelli, ha depositato la seguente sentenza all'esito della trattazione scritta del 28.4.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 16212/2024
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lauro, Parte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti
Ricorrente
E
in persona del suo presidente pro-tempore Controparte_1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
Resistente
OGGETTO: assegno nucleo familiare (ANF) su pensione di reversibilità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.12.2024, l'istante in epigrafe, premesso di essere titolare della pensione cat. SO
n. 003-51002011580, esponeva di aver presentato in data 31/10/2022 domanda amministrativa per il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare ex art. 2 comma 8 della legge n. 153/88.
Deduceva, altresì, che con comunicazione datata 01/09/2023 l'istituto accoglieva la domanda ammnistrativa con decorrenza dall' 01/11/2022 e liquidava l'assegno di vedovanza a decorrere dalla medesima data, non riconoscendo il pagamento dei ratei arretrati nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.
Tanto premesso, assumendo il proprio stato di totale inabilità al lavoro sin dal 2018, avendo compiuto all'epoca già 65 anni ed essendo affetta da patologie tali da determinare l'impossibilità a svolgere un proficuo lavoro, nonché in possesso dei necessari requisiti reddituali, chiedeva la declaratoria del diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF) sulla pensione con decorrenza da ottobre 2018, con condanna CP_ dell' al pagamento degli arretrati, oltre interessi legali sulle singole scadenze e sino al soddisfo e spese di lite con distrazione.
Sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
La domanda è fondata e va, pertanto accolta.
Quanto ai soggetti titolari del diritto deve osservarsi che il beneficio è riconosciuto sia in caso di nuclei familiari composti da più persone che in caso di nucleo composto da una sola persona. L'art. 2 comma 8 l.
153/1988 prevede un'ipotesi particolare di titolarità del diritto alla corresponsione degli Assegni per il
Nucleo Familiare, anche per i nuclei familiari composti da una sola persona, qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi,
a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. In proposito, la Cassazione ha chiarito che l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (Cass. sez. lav.
20.8.1996, n. 7668, in Foro it., 1996, I, 3360).
Quanto al primo requisito, la titolarità di pensione cat. SO risulta dagli atti allegati al ricorso e non è stata oggetto di contestazione.
Parte ricorrente ha, inoltre, versato in atti le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo quinquennio, con ciò CP_ smentendo l'eccezione svolta dall' secondo cui l'istante nulla allega e tantomeno prova circa la sussistenza del requisito reddituale negli anni 2018 e seguenti.
Per quanto concerne il requisito sanitario, considerato che parte ricorrente ha più di 65 anni d'età, questo giudice ritiene di dover dare continuità all'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui ella ha raggiunto un'età per la quale scatta la presunzione iuris et de iure della legge, in base alla quale il soggetto si considera totalmente inabile a qualsiasi attività dì proficuo lavoro, tanto è vero che nessuno a quell'età può essere iscritto nelle liste di collocamento.
Sarebbe, infatti, una contraddizione da parte dell'ordinamento imporre normalmente a tale età l'uscita dal mondo del lavoro e richiedere l'attività lavorativa a coloro che, peraltro, versano in maggiori difficoltà economiche e familiari. A ciò si aggiunga, inoltre, che parte ricorrente ha versato in atti copiosa documentazione medica specialistica, dalla quale risulta come l'istante sia affetta da plurime patologie respiratorie, cardiologiche, visite e deambulatorie, che incidono certamente sulla idoneità a svolgere attività lavorativa.
Tanto premesso, va riconosciuto il diritto dell'istante alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione cat. SO n. 003-51002011580 con decorrenza da ottobre 2018 (cinque anni precedenti alla presentazione della domanda amministrativa) e, per l'effetto, condannato l' al pagamento del predetto CP_1 assegno, oltre interessi legali maturati sui singoli ratei e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , contro Parte_1 Controparte_1
in persona del suo presidente pro-tempore, ogni diversa istanza e deduzione
[...] disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione cat. SO
n. 003-51002011580 con decorrenza da ottobre 2018 e, per l'effetto, condanna l' CP_2 liquidazione e al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali maturati sui singoli ratei e fino al saldo.
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1.800,00 oltre IVA CP_1
e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Aversa, 29.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ida Ponticelli