Sentenza 10 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 10/10/2023, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/10/2023
N. 01229/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Palumbo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del -OMISSIS- con cui è stata rigettata l'istanza di accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone che la propria sorella, -OMISSIS-, è sottoposta a numerosi procedimenti penali per molestia e stalking nei confronti del medesimo ricorrente.
Per l'udienza del 12.04.2023, nell’ambito del giudizio n. -OMISSIS- in cui il deducente si è costituito parte civile, il Tribunale di Cosenza ha disposto l'esame del c.t.u. sull'effettiva capacità di intendere e volere della controinteressata.
L’esponente è tuttavia giunto a conoscenza che l'imputata ha rinnovato la patente di guida dopo apposita visita psichiatrica, circostanza incompatibile con una presunta incapacità di intendere ovvero di partecipare coscientemente al processo penale, ravvisando quindi la necessità di acquisire gli atti del rinnovo della patente della sig.ra -OMISSIS-, al fine di dimostrare la perfetta capacità intellettiva dell'imputata.
La conseguente istanza di accesso avanzata dal ricorrente all’A.s.p. Cosenza l’-OMISSIS- è stata però respinta per mezzo del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con il laconico assunto che la “ richiesta non può essere accolta ”.
Il ricorrente lamenta pertanto l’illegittimità del diniego avversato per violazione della L. n. 241/1990.
2. L’A.s.p. Cosenza non si è costituita.
3. Alla camera di consiglio del 4 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
Giova premettere che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i propri interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche quando non è ancora stato attivato un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti così acquisiti, ovvero proprio al fine di valutare l’opportunità di una sua instaurazione.
La tutela giurisdizionale del diritto di accesso, dunque, assicura all'interessato trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della pubblica amministrazione, di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica.
L'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge pertanto a bene della vita autonomo, meritevole di tutela, separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema, in vigore sino all'emanazione della L. n. 241/1990, fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 agosto 2020, n. 4930).
Sempre in linea di principio, il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio rigetto formatosi sulla relativa istanza, mira però ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla correttezza o meno delle ragioni addotte dall’amministrazione per giustificare il diniego, nel caso di specie peraltro inesistenti.
In particolare, il giudizio proposto ai sensi dell'art. 116 c.p.a. avverso il diniego di ostensione ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato. Il giudice può, quindi, ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’amministrazione e imponendole un facere , solo se ne sussistono i presupposti, e ciò anche al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione addotta nell'atto amministrativo di diniego dell'accesso, poiché il giudice deve verificare se siano o meno presenti i requisiti prescritti dalla legge per l'accesso, potendolo anche negare per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III- quater , 20 febbraio 2023, n. 2297).
Gli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 individuano poi i presupposti per consentire l’ostensione degli atti: la legittimazione a richiedere l'accesso agli atti amministrativi presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell'istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell'istante; la posizione da tutelare deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso; il rapporto di strumentalità appena descritto deve, poi, risultare dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso.
La richiesta non può, dunque, ridursi al richiamo a mere e generiche esigenze difensive ma deve fornire la prova dell'esistenza di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione stessa e della correlazione funzionale intercorrente tra la cognizione degli atti e la tutela della posizione giuridica del soggetto che esercita il diritto, permettendo di capire la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (T.A.R. Lazio, Roma Sez. III- quater , 1 agosto 2018, n. 8584).
La domanda deve quindi avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, non potendo essere generica e dovendo, per contro, riferirsi a specifici documenti senza necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta.
In relazione, poi, alle previsioni di cui L. n. 241/1990 e al D. Lgs. n. 196/2003, c.d. codice della privacy, l’accesso difensivo relativo a dati supersensibili, come quelli relativi alla salute, è consentito soltanto nell'ipotesi in cui sia strettamente indispensabile per tutelare diritti di pari rango rispetto a quelli dell'interessato, ovvero qualora venga in rilievo un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale.
In particolare, l'art. 24, comma 7, L. n. 241/1990 -laddove prevede la necessità di garantire ai richiedenti l'accesso i documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici- sancisce la tendenziale prevalenza del c.d. accesso difensivo anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza dei controinteressati. Pertanto, il problema del bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti, diritto di accesso e difesa, da un lato, e diritto di riservatezza dei terzi, dall'altro, dev’essere risolto dando la prevalenza al diritto di accesso qualora sia strumentale alla cura o alla difesa degli interessi giuridici.
Tanto chiarito, applicando le richiamate coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, si ravvisano i presupposti per consentire l’ostensione della documentazione richiesta.
Invero, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso che abbia ad oggetto dati supersensibili è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità dell'utilizzazione della documentazione richiesta in uno specifico giudizio, atteso che, nel quadro del bilanciamento tra il diritto alla tutela della riservatezza ed il diritto all'esercizio dell’accesso difensivo, risulta necessario accertare l'effettiva sussistenza o meno del nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate, con la conseguenza che l'onere della prova del suddetto nesso di strumentalità incombe, secondo il consueto criterio di riparto dell'onere della prova, su chi agisce. L’interesse difensivo all'accesso agli atti di gara va, dunque, verificato in concreto.
Nel caso di specie, il ricorrente ha provato sul piano documentale che il giudizio n. -OMISSIS- innanzi al Tribunale di Cosenza involge quale imputata la sorella e che nel medesimo giudizio egli si è costituito parte civile, emergendo pertanto le rappresentate esigenze difensive collegate agli atti per i quali è stata richiesta l’ostensione e la conseguente illegittimità dell’opposto diniego.
5. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego di accesso impugnato e condanna dell’A.s.p. Cosenza a consentire l’ostensione della documentazione richiesta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. -OMISSIS- e ordina all’A.s.p. di Cosenza di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione a cura del ricorrente della presente pronuncia, l’accesso alla documentazione dal medesimo richiesta con l’istanza dell’-OMISSIS-.
Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore dell’esponente, nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.