Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA composto dai Magistrati
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti PRESIDENTE rel.
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
DOTT.ssa Francesca Cerrone GIUDICE pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6137 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIALE MANZONI 8, CARPI (MO), presso lo studio dell'avv. MINUTOLO FRANCESCA, rappresentata e difesa dall'avv.
MINUTOLO FRANCESCA
RICORRENTE nei confronti di od. Fisc. CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
1
La ricorrente, , ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1
personale dal coniuge CP_1
Ha dedotto che il matrimonio è stato celebrato in Pakistan in data
20.08.2008; che sono nati i figli a Carpi (MO) il Persona_1
28/04/2012, e a Carpi (MO) il 06/11/2014; che il marito ha Persona_2
tentato di sottrarli e portarli in Pakistan senza il suo consenso, come confermato anche dalla famiglia di origine di lui;
che è pendente un procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna avente ad oggetto la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre ai sensi dell'art. 330 c.c.; che con decreto provvisorio del Tribunale per i minorenni del 24.02.2022 i minori sono stati affidati al Servizio Sociale,
incaricato altresì di redigere una relazione sul nucleo familiare dalla quale è
emerso il totale disinteresse economico e morale del padre per i figli e la necessità che gli incontri padre – figli avvengano in forma protetta.
Ha dunque domandato disporsi l'affidamento dei figli minori alla madre in regime super esclusivo, con collocamento presso la stessa;
mantenere le visite tra padre e figli in regime protetto, così come disposto dal Tribunale
per i minorenni di Bologna, con decreto provvisorio immediatamente esecutivo del 24/02/2022; mantenere il divieto di espatrio dei figli minori col padre disposto sempre dal Tribunale per i minorenni;
porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei due figli
2 minori, con il versamento in favore della moglie della somma di €. 600,00
mensile (€. 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
assegnare interamente alla moglie l'assegno unico universale ed anche eventuali bonus;
porre a carico del padre l'obbligo di pagare interamente le spese straordinarie necessarie per i figli minori, nella misura del 100%, per il primo anno decorrente dal giorno dell'udienza presidenziale e, successivamente, porre a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con il versamento della somma di €. 200,00 mensile, per permetterle di provvedere al proprio sostentamento.
All'udienza del 6.03.2024 il convenuto, regolarmente citato, non è
comparso.
Con ordinanza in data 7.03.2024 questo GI, preso atto della vigenza del decreto del Tribunale per i minorenni di Bologna del 24.02.2024, ha, in via di urgenza, disposto che l'affidamento, la collocazione dei minori ed il regime delle visite (attualmente in forma protetta) restassero disciplinati dal decreto del Tribunale per i Minorenni n. 348/2022; a tal fine, ha rinnovato l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di svolgere una indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio – sui genitori, sui minori e sulla relazione tra i genitori e i figli, riferendo ogni elemento ritenuto utile sul nucleo familiare, con particolare riguardo a: 1)
3 regime di affidamento più indicato per la prole;
2) migliore collocazione prevalente dei minori;
3) più adeguato calendario di frequentazioni con il genitore non collocatario;
ha incaricato, altresì, il Servizio di organizzare incontri in forma protetta tra i figli minori e il padre, con facoltà di mutarli in forma semiprotetta dopo adeguato e positivo periodo di osservazione, e di sospenderli in caso contrario;
ha disposto che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma mensile di
€. 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo
adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
ha disposto che l'assegno unico universale sia versato da integralmente in favore della ricorrente;
con decorrenza da CP_2
novembre 2023, ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere CP_1
a favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di €. 150,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno quindici di ogni mese.
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia nel presente procedimento di , cui il ricorso introduttivo e il verbale CP_1
dell'udienza presidenziale venivano debitamente notificati.
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente
4 l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi, sia dal comportamento processuale della parte resistente che rimaneva contumace e non compariva neppure innanzi al Presidente del Tribunale.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva che, a quanto consta, è
tuttora pendente un procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni di
Bologna avente ad oggetto la richiesta di decadenza dalla responsabilità
genitoriale del padre ai sensi dell'art. 330 c.c.
Ciò a seguito della segnalazione ai Carabinieri da parte della sig.ra Pt_2
della volontà del sig. di trasferirsi in Pakistan con i minori. CP_1
Con decreto provvisorio urgente n. 960/2022 il Tribunale per i minorenni di Bologna ha disposto il divieto di espatrio dei minori Persona_1
n.il 28/04/2012, e n. il 06/11/2014, con il padre ed
[...] Persona_2
ha ordinato allo stesso di consegnare alla madre i documenti dei figli;
ha affidato i minori al servizio sociale territorialmente competente;
ha prescritto ai genitori di collaborare col Servizio Sociale e di attenersi alle prescrizioni fornite.
Con il medesimo provvedimento è stato dato incarico ai Servizi Sociali di:
mantenere la collocazione dei minori presso la madre;
- vigilare sullo stato di salute dei minori;
- attuare gli interventi ritenuti opportuni a sostegno dei minori;
- effettuare una valutazione sulle capacità genitoriali;
- individuare un calendario di visite da effettuarsi con il padre in forma protetta;
- effettuare un monitoraggio del nucleo familiare;
- emettere una relazione di
5 aggiornamento.
Anche nell'ambito del presente procedimento è stata acquisita una relazione del Servizio Sociale dalla quale è emerso quanto di seguito riportato: “nel periodo relazionato gli educatori scriventi hanno potuto osservare un buon andamento degli incontri. I bambini riconoscono il signo come figura CP_1
patema, autorevole e affettuosa, il loro rapporto è connotato da scambi di affetto e il clima è tranquillo e sereno. Il ruolo dell'educatore si è connotato come di supporto alla genitorialità e volto a facilitare la comunicazione verbale;
nel tempo, l'educatore è stato sempre più una figura di contorno.
Considerato l'andamento positivo degli incontri, unitamente alla buona evoluzione di questi, l'equipe multidisciplinare, nel mese di dicembre 2024,
ha proposto in un colloquio con i genitori di procedere con lo svincolo graduale degli incontri protetti, con l'obiettivo di renderli semi-protetti nel più breve tempo possibile.
E' stato quindi definito che nel mese di gennaio 2025 l'educatrice scrivente osserverà il nucleo da lontano, dal mese di febbraio 2025 non osserverà il nucleo ma rimarrà nelle immediate vicinanze, allontanandosi sempre di più
dal luogo dell'incontro con il passare dei mesi.
La madre in sede di colloquio ha verbalizzato la paura che il padre rapisca i bambini, mentre quest'ultimo ha espresso il timore che in assenza dell'educatore come testimone, la famiglia materna lo possa accusare di aver riferito frasi non effettivamente dette al bambini.
6 Entrambi però si sono affidati al Servizio e hanno accettato la graduale evoluzione del percorso.
I bambini, avvisati dall'educatrice scrivente, non hanno espresso timori o paure”.
Nondimeno, con riguardo all'affidamento ed alla frequentazione dei minori,
ci si riporta alle disposizioni di cui al decreto provvisorio del Tribunale per i minorenni n. 348/2022 V.G.; ciò in base al disposto dell'art. 38 disp. att.
c.c. nella formulazione applicabile ai procedimenti, quale quello radicatosi innanzi al Tribunale per i Minorenni, instaurati prima della c.d. Riforma
Cartabia.
Quanto alle disposizioni sul mantenimento dei figli, deve tenersi conto che la ricorrente è disoccupata e vive tramite le entrate dell'assegno unico universale, per €. 400,00, nonché grazie all'aiuto dei famigliari.
In ordine alla situazione economica del convenuto sono stati acquisiti maggiori elementi, essendo emerso dall'accesso alle Banche dati della PA
che il sig. percepisce un reddito annuo netto, quale lavoratore CP_1
dipendente a tempo indeterminato (autista) di €. 24500 circa (cfr.
documento C), dichiarazione 730 del 2024).
Avuto dunque riguardo alle condizioni economiche delle parti, quali emerse in corso di causa, tenuto conto dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod.
civ.), va posto a carico del padre un contributo di 300 euro mensili per
7 figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 70% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena
del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
Deve confermarsi, altresì, che l'assegno unico universale sia versato dall' integralmente in favore della ricorrente, atteso che gli oneri di CP_2
cura ed accudimento dei figli ricadono sulla stessa, allo stato, in via esclusiva.
Quanto all'assegno chiesto per sé dalla moglie, la giurisprudenza di legittimità costantemente ha evidenziato che con la separazione non vengono meno gli obblighi patrimoniali fra i coniugi connessi alla solidarietà
familiare e che deve pertanto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore del coniuge che comparativamente versi in una situazione economica deteriore rispetto all'altro, affinché possa così mantenere un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto durante la vita matrimoniale
(Cass. 12196/2017, fra le numerose altre).
Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, alla luce della acclarata disparità reddituale, la moglie ha diritto a un concorso nel mantenimento che va quantificato in €. 150 mensili.
In considerazione dell'esito del giudizio e della mancata partecipazione del sig. che avrebbe consentito una più celere definizione in forma CP_1
consensuale, le spese devono essere poste a carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Dichiara la contumacia di . CP_1
2. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi Pt_1
nata in [...] in data [...], e
[...] CP_1
nato in [...] il giorno 03/02/1981, unitisi in
[...]
matrimonio in Pakistan in data 20/08/2008;
3. Dispone che l'affidamento, la collocazione dei minori ed il regime delle visite (attualmente in forma protetta) siano disciplinati dal decreto del Tribunale per i Minorenni n. 348/2022;
4. Con decorrenza dal presente provvedimento, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma mensile di €. 600,00 (€. 300 per ciascun figlio)
annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese,
oltre al 70% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
5. Dispone che l'assegno unico universale sia versato da CP_2
integralmente in favore della ricorrente Parte_1
6. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a favore CP_1
della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la
9 somma mensile di €. 150,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno quindici di ogni mese;
7. Pone le spese del giudizio a carico del resistente, CP_1
liquidandole in €. 3500 per compenso professionale oltre
[...]
accessori di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 27/03/2025.
Il Presidente estensore
Eleonora Ramacciotti
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