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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2985/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2985/2019
All'udienza del 9 gennaio 2025, alle ore 10:50, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per , l'avv. Simone Andrea Bonomo anche in sostituzione degli avv. Biglieri Parte_1
e Riso.
Per , l'avv. Guglielmo Cherri in sostituzione dell'avv. Colantoni Fernando. Parte_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. .. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Bonomo si riporta alle memorie conclusive depositate, ribadendo che è documentata la sussistenza del vincolo contrattuale, come da atto pubblico di costituzione di servitù prediale e che l'attività di interferenze posta in essere dalla controparte.
L'avv. Cherri si riporta ai propri scritti difensivi, in particolare alla comparsa id costituzione, insiste per l'accoglimento delle eccezioni avanzate in merito alla validità del titolo costitutivo della servitù, e ribadisce che il diritto fatto valere non è provato, non essendo sufficiente la perizia di parte in quanto mero indizio. Insiste quindi per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
L'avv. Bonomo replica che la sussistenza delle interferenze è documentata dai rilievi fotografici depositati che non sono stati specificamente contestati dalla controparte.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 9 Alle ore 15:20, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2985/2019 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Biglieri, dall'avv. Annalisa Riso e dall'avv.
Simone Andrea Bonomo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Latina, Via Cesare Battisti n. 5, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._1
Fernando Colantoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina Piazza B. Buozzi
n. 9, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: servitù.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la adiva l'intestato Tribunale, deducendo Parte_1
che era proprietario di un terreno censito nel catasto del comune di Terracina Parte_3
(LT), foglio 37, mappale 14/ch (ora mappali 43 e 130 del foglio 141), e che per mezzo di scrittura privata autenticata dal notaio dott. in data 8 febbraio 1968 – rep. n. 4509 – e in Persona_2
data 14 febbraio 1968 – rep. n. 4647 – registrata a Latina in data 19 febbraio 1968 al n. 1620,
e (ora Snam RG) costituivano volontariamente sul terreno una Parte_3 Parte_1
pagina 3 di 9 servitù prediale di metanodotto in favore della Società; il contratto costitutivo della Servitù, tra le altre cose, autorizzava ad eseguire lo scavo e l'interramento di una tubazione trasportante Pt_1
idrocarburi, e prevedeva l'obbligo, per tutta la durata di esercizio dell'impianto, di “non costruire nuove opere di qualsiasi genere [omissis] a distanza inferiore a mt undici dall'asse della tubazione”; la servitù veniva trascritta in data 23 febbraio 1968 alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Velletri al Registro Particolare con il n. 1364 e al Registro Generale con il n. 1367 rendendola così opponibile ai terzi.
Quindi, esponeva l'attrice che in data 4 luglio 1973, con atto di donazione a rogito del notaio dott. di Terracina (n. rep. 58185), il Sig. riceveva in Persona_3 Parte_2
donazione dal Sig. la piena proprietà del terreno come gravato dalla servitù Parte_3
anzidetta; successivamente, in palese e consapevole violazione della servitù, parte resistente elevava una tettoia con basamento in calcestruzzo oltre ad alcune baracche in legno e lamiera e depositava del materiale inerte in corrispondenza dell'asse della tubazione del metanodotto e all'interno di tutta l'area asservita;
in data 5 gennaio 2017 Snam RG, rilevata la suddetta violazione, inviava a parte convenuta una diffida intimando l'immediata rimozione delle interferenze illegittimamente elevate in violazione della servitù; la suddetta diffida non veniva riscontrata dal convenuto, motivo per cui Snam RG, al fine di tutelare il proprio diritto di servitù, avviava una procedura di mediazione presso l'Organismo ADR Center di Latina che si concludeva negativamente stante la mancata partecipazione - nonostante la regolare ricezione dell'invito alla procedura – della controparte. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare la violazione da parte del Signor del diritto di servitù Parte_2
costituita in favore di 2) per l'effetto, ordinare la cessazione delle Parte_1
interferenze/impedimenti/turbative come meglio descritte in narrativa;
3) in ogni caso, condannare il resistente all'eliminazione delle interferenze/impedimenti/turbative come meglio descritte in narrativa e al ripristino dei luoghi in conformità con quanto previsto dal contratto costitutivo della menzionata servitù di metanodotto;
4) condannare ex art. 614 bis c.p.c. il Sig. pagamento di una penale di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione Parte_3
dell'emanando provvedimento di condanna di cui al punto 3);5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
pagina 4 di 9 Si costituiva in giudizio , impugnando e contestando tutto quanto ex adverso Parte_2
eccepito e domandato, in quanto infondato in fatto e diritto e, comunque, non provato.
In particolare, assumeva la nullità dell'atto di costituzione di servitù per mancata indicazione del fondo dominante, l'infondatezza delle domande avanzate da parte ricorrente, nonché la mancanza di prova certa, con conseguente istanza di mutamento del rito da sommario ad ordinario.
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Latina, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta: in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata costitutiva della servitù oggetto di causa, autenticata dal notaio dott. in data 8 febbraio 1968 per mancata indicazione del fondo dominante e/o Persona_2
della relativa nota di trascrizione;
nel merito, respingere una e tutte le domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate ovvero per essere il diritto azionato non opponibile all'odierno resi- stente”.
Disposto il mutamento del rito ex artt. 702 bis c.p.c., concessi i termini ex art. 183 c.p.c., rigettata l'istanza di ammissione di CTU, a seguito di numerosi rinvii per l'elevato numero di cause trattenute in decisione, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 9.1.2025.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Tribunale che la domanda spiegata meriti di trovare accoglimento per le ragioni e nei termini di seguito precisati.
La società attrice, invero, ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 1079 c.c., a mente del quale, come noto, il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio la esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative, oltre alla rimessione delle cose in pristino e al risarcimento dei danni.
La c.d. actio confessoria servitutis è quindi accordata dall'ordinamento al titolare della servitù che intenda accertare giudizialmente l'esistenza del suo diritto, chiedendo anche che siano fatti cessare gli eventuali impedimenti o le eventuali turbative all'esercizio della medesima servitù, nei confronti di colui che contesti l'esercizio della suddetta servitù o che, comunque, ne turbi o ne impedisca il medesimo esercizio. Sul versante probatorio, l'attore che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto.
Ciò detto, nel caso di specie dagli atti emerge la sussistenza, sul fondo di proprietà di Parte_2
di una servitù prediale di metanodotto in favore della costituita
[...] Parte_1
pagina 5 di 9 per mezzo di scrittura privata autenticata dal notaio dott. in data 8.2.1968, Persona_2
trascritta in data 23 febbraio 1968 alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Velletri al
Registro Particolare con il n. 1364 e al Registro Generale con il n. 1367, ed in quanto tale opponibile a terzi.
Sebbene la scrittura privata sia stata conclusa tra l'odierna ricorrente e il sig. Parte_3
essa, in virtù del carattere reale dell'istituto, produce effetti anche nei confronti dell'odierno convenuto, che, con atto pubblico di donazione del 4.7.1973 (indicato nella visura storica dell'immobile, allegato al ricorso, doc. 3), acquistava il diritto di proprietà del terreno come gravato dalla servitù di metanodotto.
Come si evince, poi, dagli accertamenti catastali effettuati, l'attuale particella foglio 37, mappale
14/ch (ora mappali 43 e 130 del foglio 141) del Comune di Terracina (LT), risulta in proprietà a
, gravata dal medesimo diritto di servitù. Parte_2
Come noto, infatti, la servitù volontariamente costituita risulta opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente qualora sia stata debitamente trascritta (o, quanto meno, menzionata espressamente nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo e dallo stesso anche implicitamente accettata).
Tanto chiarito, priva di pregio risulta l'eccezione di nullità della scrittura costitutiva della servitù, sollevata da parte convenuta a cagione dell'asserita mancata indicazione del fondo dominante.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, nella servitù di gasdotto - e, in generale, in tutte le servitù funzionali alla distribuzione di servizi a rete, come la telefonia, la distribuzione di acqua potabile, la distribuzione di elettricità - il fondo dominante si identifica con l'impianto di distribuzione (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 18011/2021), nel caso di specie quindi il metanodotto . Controparte_1
Nel contratto costitutivo della servitù oggetto di causa (allegato al ricorso doc.1), poi, si prevedeva l'autorizzazione di ad eseguire lo scavo e l'interramento di una Parte_1
tubazione trasportante idrocarburi, nonché l'obbligo, per tutta la durata di esercizio dell'impianto, di “non costruire nuove opere di qualsiasi genere [omissis] a distanza inferiore a mt undici dall'asse della tubazione” (così art. 7).
Ciò premesso, alla stregua della documentazione versata in atti, la ha dato Parte_1
prova che la controparte ha contravvenuto all'obbligo disposto dell'art. 7 del Contratto di costituzione della servitù (“non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a
pagina 6 di 9 mt undici dall'asse della tubazione”), elevando le interferenze all'interno della fascia di terreno asservita.
In particolare, l'atto di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e le documentazioni allegate, risultano estremamente chiari in ordine alle indicazioni relative alla presenza di: “una tettoia, con basamento in cemento elevata ad una distanza di 8,6 metri dal metanodotto;
una struttura in lamiera, non meglio identificata elevata proprio in corrispondenza del metanodotto;
alcune strutture in lamiera, non meglio identificate elevate ad una distanza di 1,40 metri dall'asse del metanodotto”.
Tale assunto trova conferma alla luce della documentazione planimetrica, satellitare e fotografica prodotta, che consente di rilevare all'interno della fascia di terreno asservita la presenza di diverse costruzioni realizzate in violazione dell'obbligo di cui all'art. 7 del contratto costitutivo di servitù.
È, dunque, indubbio, alla luce della descrizione dei fatti, dei luoghi e dei rilievi fotografici allegati alla perizia di parte, nonché della documentazione prodotta (allegata al ricorso, doc. 6-7), che tutte le opere costruite e/o poste all'interno della fascia asservita debbano essere integralmente rimosse dal convenuto, senza necessità di disporre accertamento peritale, visto che si evince ictu oculi che esse sono poste all'interno della fascia asservita e non alla distanza contrattualmente prevista.
Si tratta, in particolare, di una tettoia con basamento in calcestruzzo, alcune baracche in legno, una lamiera, nonché del materiale inerte in corrispondenza dell'asse della tubazione del metanodotto e all'interno di tutta l'area asservita.
Tali opere, difatti, violano quanto previsto dall'art. 7 del contratto di costituzione della servitù, in cui il Concedente si impegnava a “non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza non inferiore a mt undici dall'asse della tubazione ed a lasciare un terreno agrario una fascia continua coassiale alla tubazione della larghezza di due metri”.
È necessario evidenziare, sul punto, che l'odierna attrice ha prodotto fotografie e planimetrie, comprovanti quanto dedotto, differentemente dalla controparte, la quale si è limitata ad una generica contestazione, senza produrre, di fatto, alcuna documentazione che andasse ad inficiare le argomentazioni avanzate dalla parte attrice.
pagina 7 di 9 Deve, pertanto, accertarsi la violazione da parte del Sig.re delle predette Parte_2
disposizioni e del diritto di servitù di metanodotto vantato da avente ad Parte_1 oggetto “l'obbligo di permettere la costruzione e l'attraversamento del condotto lungo la fascia di terreno identificata” e, per l'effetto, condannarsi il convenuto a ripristinare lo stato dei luoghi. sul fondo identificato con il mappale 14/ch (ora mappali 43 e 130 del foglio 141) del Comune di
Terracina (LT), eliminando le predette opere, come indicate nella perizia di parte allegata al ricorso introduttivo e di cui ai rilievi fotografici alla stessa annessi.
Infine, merita accoglimento la richiesta di parte attrice alla condanna, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., di al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione Parte_2
dell'eventuale provvedimento di condanna. Nel caso in esame, infatti, sussistono i presupposti per l'applicazione della predetta norma, che consente al giudice di fissare, col provvedimento di condanna, su istanza di parte e salva l'ipotesi in cui la misura appaia manifestamente iniqua,
l'ammontare della somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna. La richiesta della misura di coercizione indiretta è qui giustificata dal mancato riscontro del convenuto alle lettere di diffida e messa in mora e dalle esigenze di sicurezza che vanno tutelate rispetto alla servitù in questione. La tipologia delle opere da rimuovere e l'interesse della società attrice a porre in sicurezza il sito consentono di determinare la misura in un importo pari a € 100,00 per ogni settimana di ritardo a decorrere dal 90° giorno successivo alla notifica della presente ordinanza all'impresa resistente.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento delle domande proposte da accertata la violazione da Parte_1
parte di del diritto di servitù di metanodotto vantato da Parte_2 Parte_1
condanna il convenuto a ripristinare lo stato dei luoghi sul terreno censito nel
[...]
catasto del comune di Terracina (LT), foglio 37, mappale 14/ch (ora mappali 43 e 130 del foglio 141), eliminando le opere in violazione della servitù predetta, costituite da tettoia con basamento in cemento, baracche e strutture in lamiera, come indicate nei rilievi planimetrici e fotografici allegati al ricorso introduttivo;
pagina 8 di 9 - dispone, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., che il convenuto sia tenuto al pagamento in favore della società attrice della somma di € 100,00 per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione della condanna di cui alla presente sentenza, a decorrere dal 90° giorno successivo alla notificazione del presente provvedimento;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che Parte_2 liquida in € 48,50 per esborsi e in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 9 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2985/2019
All'udienza del 9 gennaio 2025, alle ore 10:50, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per , l'avv. Simone Andrea Bonomo anche in sostituzione degli avv. Biglieri Parte_1
e Riso.
Per , l'avv. Guglielmo Cherri in sostituzione dell'avv. Colantoni Fernando. Parte_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. .. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Bonomo si riporta alle memorie conclusive depositate, ribadendo che è documentata la sussistenza del vincolo contrattuale, come da atto pubblico di costituzione di servitù prediale e che l'attività di interferenze posta in essere dalla controparte.
L'avv. Cherri si riporta ai propri scritti difensivi, in particolare alla comparsa id costituzione, insiste per l'accoglimento delle eccezioni avanzate in merito alla validità del titolo costitutivo della servitù, e ribadisce che il diritto fatto valere non è provato, non essendo sufficiente la perizia di parte in quanto mero indizio. Insiste quindi per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
L'avv. Bonomo replica che la sussistenza delle interferenze è documentata dai rilievi fotografici depositati che non sono stati specificamente contestati dalla controparte.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 9 Alle ore 15:20, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2985/2019 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Biglieri, dall'avv. Annalisa Riso e dall'avv.
Simone Andrea Bonomo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Latina, Via Cesare Battisti n. 5, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._1
Fernando Colantoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina Piazza B. Buozzi
n. 9, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: servitù.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la adiva l'intestato Tribunale, deducendo Parte_1
che era proprietario di un terreno censito nel catasto del comune di Terracina Parte_3
(LT), foglio 37, mappale 14/ch (ora mappali 43 e 130 del foglio 141), e che per mezzo di scrittura privata autenticata dal notaio dott. in data 8 febbraio 1968 – rep. n. 4509 – e in Persona_2
data 14 febbraio 1968 – rep. n. 4647 – registrata a Latina in data 19 febbraio 1968 al n. 1620,
e (ora Snam RG) costituivano volontariamente sul terreno una Parte_3 Parte_1
pagina 3 di 9 servitù prediale di metanodotto in favore della Società; il contratto costitutivo della Servitù, tra le altre cose, autorizzava ad eseguire lo scavo e l'interramento di una tubazione trasportante Pt_1
idrocarburi, e prevedeva l'obbligo, per tutta la durata di esercizio dell'impianto, di “non costruire nuove opere di qualsiasi genere [omissis] a distanza inferiore a mt undici dall'asse della tubazione”; la servitù veniva trascritta in data 23 febbraio 1968 alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Velletri al Registro Particolare con il n. 1364 e al Registro Generale con il n. 1367 rendendola così opponibile ai terzi.
Quindi, esponeva l'attrice che in data 4 luglio 1973, con atto di donazione a rogito del notaio dott. di Terracina (n. rep. 58185), il Sig. riceveva in Persona_3 Parte_2
donazione dal Sig. la piena proprietà del terreno come gravato dalla servitù Parte_3
anzidetta; successivamente, in palese e consapevole violazione della servitù, parte resistente elevava una tettoia con basamento in calcestruzzo oltre ad alcune baracche in legno e lamiera e depositava del materiale inerte in corrispondenza dell'asse della tubazione del metanodotto e all'interno di tutta l'area asservita;
in data 5 gennaio 2017 Snam RG, rilevata la suddetta violazione, inviava a parte convenuta una diffida intimando l'immediata rimozione delle interferenze illegittimamente elevate in violazione della servitù; la suddetta diffida non veniva riscontrata dal convenuto, motivo per cui Snam RG, al fine di tutelare il proprio diritto di servitù, avviava una procedura di mediazione presso l'Organismo ADR Center di Latina che si concludeva negativamente stante la mancata partecipazione - nonostante la regolare ricezione dell'invito alla procedura – della controparte. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare la violazione da parte del Signor del diritto di servitù Parte_2
costituita in favore di 2) per l'effetto, ordinare la cessazione delle Parte_1
interferenze/impedimenti/turbative come meglio descritte in narrativa;
3) in ogni caso, condannare il resistente all'eliminazione delle interferenze/impedimenti/turbative come meglio descritte in narrativa e al ripristino dei luoghi in conformità con quanto previsto dal contratto costitutivo della menzionata servitù di metanodotto;
4) condannare ex art. 614 bis c.p.c. il Sig. pagamento di una penale di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione Parte_3
dell'emanando provvedimento di condanna di cui al punto 3);5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
pagina 4 di 9 Si costituiva in giudizio , impugnando e contestando tutto quanto ex adverso Parte_2
eccepito e domandato, in quanto infondato in fatto e diritto e, comunque, non provato.
In particolare, assumeva la nullità dell'atto di costituzione di servitù per mancata indicazione del fondo dominante, l'infondatezza delle domande avanzate da parte ricorrente, nonché la mancanza di prova certa, con conseguente istanza di mutamento del rito da sommario ad ordinario.
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Latina, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta: in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata costitutiva della servitù oggetto di causa, autenticata dal notaio dott. in data 8 febbraio 1968 per mancata indicazione del fondo dominante e/o Persona_2
della relativa nota di trascrizione;
nel merito, respingere una e tutte le domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate ovvero per essere il diritto azionato non opponibile all'odierno resi- stente”.
Disposto il mutamento del rito ex artt. 702 bis c.p.c., concessi i termini ex art. 183 c.p.c., rigettata l'istanza di ammissione di CTU, a seguito di numerosi rinvii per l'elevato numero di cause trattenute in decisione, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 9.1.2025.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Tribunale che la domanda spiegata meriti di trovare accoglimento per le ragioni e nei termini di seguito precisati.
La società attrice, invero, ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 1079 c.c., a mente del quale, come noto, il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio la esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative, oltre alla rimessione delle cose in pristino e al risarcimento dei danni.
La c.d. actio confessoria servitutis è quindi accordata dall'ordinamento al titolare della servitù che intenda accertare giudizialmente l'esistenza del suo diritto, chiedendo anche che siano fatti cessare gli eventuali impedimenti o le eventuali turbative all'esercizio della medesima servitù, nei confronti di colui che contesti l'esercizio della suddetta servitù o che, comunque, ne turbi o ne impedisca il medesimo esercizio. Sul versante probatorio, l'attore che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto.
Ciò detto, nel caso di specie dagli atti emerge la sussistenza, sul fondo di proprietà di Parte_2
di una servitù prediale di metanodotto in favore della costituita
[...] Parte_1
pagina 5 di 9 per mezzo di scrittura privata autenticata dal notaio dott. in data 8.2.1968, Persona_2
trascritta in data 23 febbraio 1968 alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Velletri al
Registro Particolare con il n. 1364 e al Registro Generale con il n. 1367, ed in quanto tale opponibile a terzi.
Sebbene la scrittura privata sia stata conclusa tra l'odierna ricorrente e il sig. Parte_3
essa, in virtù del carattere reale dell'istituto, produce effetti anche nei confronti dell'odierno convenuto, che, con atto pubblico di donazione del 4.7.1973 (indicato nella visura storica dell'immobile, allegato al ricorso, doc. 3), acquistava il diritto di proprietà del terreno come gravato dalla servitù di metanodotto.
Come si evince, poi, dagli accertamenti catastali effettuati, l'attuale particella foglio 37, mappale
14/ch (ora mappali 43 e 130 del foglio 141) del Comune di Terracina (LT), risulta in proprietà a
, gravata dal medesimo diritto di servitù. Parte_2
Come noto, infatti, la servitù volontariamente costituita risulta opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente qualora sia stata debitamente trascritta (o, quanto meno, menzionata espressamente nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo e dallo stesso anche implicitamente accettata).
Tanto chiarito, priva di pregio risulta l'eccezione di nullità della scrittura costitutiva della servitù, sollevata da parte convenuta a cagione dell'asserita mancata indicazione del fondo dominante.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, nella servitù di gasdotto - e, in generale, in tutte le servitù funzionali alla distribuzione di servizi a rete, come la telefonia, la distribuzione di acqua potabile, la distribuzione di elettricità - il fondo dominante si identifica con l'impianto di distribuzione (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 18011/2021), nel caso di specie quindi il metanodotto . Controparte_1
Nel contratto costitutivo della servitù oggetto di causa (allegato al ricorso doc.1), poi, si prevedeva l'autorizzazione di ad eseguire lo scavo e l'interramento di una Parte_1
tubazione trasportante idrocarburi, nonché l'obbligo, per tutta la durata di esercizio dell'impianto, di “non costruire nuove opere di qualsiasi genere [omissis] a distanza inferiore a mt undici dall'asse della tubazione” (così art. 7).
Ciò premesso, alla stregua della documentazione versata in atti, la ha dato Parte_1
prova che la controparte ha contravvenuto all'obbligo disposto dell'art. 7 del Contratto di costituzione della servitù (“non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a
pagina 6 di 9 mt undici dall'asse della tubazione”), elevando le interferenze all'interno della fascia di terreno asservita.
In particolare, l'atto di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e le documentazioni allegate, risultano estremamente chiari in ordine alle indicazioni relative alla presenza di: “una tettoia, con basamento in cemento elevata ad una distanza di 8,6 metri dal metanodotto;
una struttura in lamiera, non meglio identificata elevata proprio in corrispondenza del metanodotto;
alcune strutture in lamiera, non meglio identificate elevate ad una distanza di 1,40 metri dall'asse del metanodotto”.
Tale assunto trova conferma alla luce della documentazione planimetrica, satellitare e fotografica prodotta, che consente di rilevare all'interno della fascia di terreno asservita la presenza di diverse costruzioni realizzate in violazione dell'obbligo di cui all'art. 7 del contratto costitutivo di servitù.
È, dunque, indubbio, alla luce della descrizione dei fatti, dei luoghi e dei rilievi fotografici allegati alla perizia di parte, nonché della documentazione prodotta (allegata al ricorso, doc. 6-7), che tutte le opere costruite e/o poste all'interno della fascia asservita debbano essere integralmente rimosse dal convenuto, senza necessità di disporre accertamento peritale, visto che si evince ictu oculi che esse sono poste all'interno della fascia asservita e non alla distanza contrattualmente prevista.
Si tratta, in particolare, di una tettoia con basamento in calcestruzzo, alcune baracche in legno, una lamiera, nonché del materiale inerte in corrispondenza dell'asse della tubazione del metanodotto e all'interno di tutta l'area asservita.
Tali opere, difatti, violano quanto previsto dall'art. 7 del contratto di costituzione della servitù, in cui il Concedente si impegnava a “non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza non inferiore a mt undici dall'asse della tubazione ed a lasciare un terreno agrario una fascia continua coassiale alla tubazione della larghezza di due metri”.
È necessario evidenziare, sul punto, che l'odierna attrice ha prodotto fotografie e planimetrie, comprovanti quanto dedotto, differentemente dalla controparte, la quale si è limitata ad una generica contestazione, senza produrre, di fatto, alcuna documentazione che andasse ad inficiare le argomentazioni avanzate dalla parte attrice.
pagina 7 di 9 Deve, pertanto, accertarsi la violazione da parte del Sig.re delle predette Parte_2
disposizioni e del diritto di servitù di metanodotto vantato da avente ad Parte_1 oggetto “l'obbligo di permettere la costruzione e l'attraversamento del condotto lungo la fascia di terreno identificata” e, per l'effetto, condannarsi il convenuto a ripristinare lo stato dei luoghi. sul fondo identificato con il mappale 14/ch (ora mappali 43 e 130 del foglio 141) del Comune di
Terracina (LT), eliminando le predette opere, come indicate nella perizia di parte allegata al ricorso introduttivo e di cui ai rilievi fotografici alla stessa annessi.
Infine, merita accoglimento la richiesta di parte attrice alla condanna, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., di al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione Parte_2
dell'eventuale provvedimento di condanna. Nel caso in esame, infatti, sussistono i presupposti per l'applicazione della predetta norma, che consente al giudice di fissare, col provvedimento di condanna, su istanza di parte e salva l'ipotesi in cui la misura appaia manifestamente iniqua,
l'ammontare della somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna. La richiesta della misura di coercizione indiretta è qui giustificata dal mancato riscontro del convenuto alle lettere di diffida e messa in mora e dalle esigenze di sicurezza che vanno tutelate rispetto alla servitù in questione. La tipologia delle opere da rimuovere e l'interesse della società attrice a porre in sicurezza il sito consentono di determinare la misura in un importo pari a € 100,00 per ogni settimana di ritardo a decorrere dal 90° giorno successivo alla notifica della presente ordinanza all'impresa resistente.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento delle domande proposte da accertata la violazione da Parte_1
parte di del diritto di servitù di metanodotto vantato da Parte_2 Parte_1
condanna il convenuto a ripristinare lo stato dei luoghi sul terreno censito nel
[...]
catasto del comune di Terracina (LT), foglio 37, mappale 14/ch (ora mappali 43 e 130 del foglio 141), eliminando le opere in violazione della servitù predetta, costituite da tettoia con basamento in cemento, baracche e strutture in lamiera, come indicate nei rilievi planimetrici e fotografici allegati al ricorso introduttivo;
pagina 8 di 9 - dispone, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., che il convenuto sia tenuto al pagamento in favore della società attrice della somma di € 100,00 per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione della condanna di cui alla presente sentenza, a decorrere dal 90° giorno successivo alla notificazione del presente provvedimento;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che Parte_2 liquida in € 48,50 per esborsi e in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 9 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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