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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/11/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
RG 24/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( ) difeso dall'avv. Alfio Chirafisi. Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
Contro
( ) difeso dall'avv. Maria Rita Majmone. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
( difesa dall'avv. Roberto Picciolo. Controparte_2 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danno ex art. 2043 c.c., 2025 .c.c
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice, agisce lamentando i pregiudizi subiti quale proprietario di un immobile sito in
Milazzo, via Tre Monti n. 39, ricadente nel , in conseguenza dell'esecuzione delle Controparte_1 opere di rifacimento della facciata deliberate dal , nonchè per l'impalcatura installata sul CP_1 muro della palazzina, di cui il direttore dei lavori assicurava la conclusione entro un paio di mesi
1 invero protratti per dieci mesi, dal febbraio al novembre 2020, ed in particolare: l'impedimento ad accedere all'immobile; l'occupazione abusiva del proprio posto auto;
il danneggiamento del pavimento del cortile della palazzina B;
l'asportazione di un pezzo metallico che fissava il paletto di chiusura del cancello del cortile;
il danneggiamento e l'insudiciamento della scala d'accesso al bilocale di proprietà con asportazione di una tettoia in “onduline”; il danneggiamento delle aiuole e di un albero;
l'asportazione di un box di legno frammentato in pannelli, sito all'angolo del balcone al piano primo del bilocale;
la disseminazione di materiali di risulta di cantiere;
l'ingombro dell'area privata e condominiale con materiale residuo della pitturazione;
il deterioramento in generale della proprietà privata mantenuta sporca ed ingombra di materiali derivanti dalle lavorazioni;
precisa ancora di non aver potuto vendere l'immobile atteso il deprezzamento del valore commerciale del bene a motivo dell'ammaloramento provocato dagli interventi eseguiti.
Spiega della necessità di esecuzione di diverse opere di risistemazione del box, del balcone e della pavimentazione, nonchè per il ripristino della stabilità dei manufatti compromessi dall'esecuzione delle opere e per la pitturazione del muro del cortile e per lo sgombero dei vari materiali edili e di risulta ivi abbandonati;
deduce inoltre il danno per il deprezzamento dell'immobile svalutatosi in misura del 20% rispetto al valore di mercato;
lamenta ancora il danno per la mancata locazione del locale non suscitando l'abitazione alcun interesse poste le pregiudizievoli condizioni del cantiere sopra spiegate nonché, in ogni caso, il danno per la compressione del diritto di proprietà per il mancato utilizzo del cortile e del parcheggio rimasto inaccessibile per tutta la durata dei lavori.
Deduce la responsabilità del Condominio in particolare per culpa in vigilando e/o in eligendo sull'impresa nonché la responsabilità dell'appaltatore secondo normativa ex art. 2043 c.c. e 2051
c.c..
Conclude chiedendo la condanna del Condominio e della ditta appaltatrice, in solido, secondo rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in euro 50.000,00 salva ogni diversa somma.
Il convenuto, contesta rilevando la genericità e pretestuosità delle doglianze, in CP_1 ogni caso la responsabilità per quanto dedotto unicamente in capo alla società appaltatrice giusta la completa autonomia nell'esecuzione dei lavori commissionati, dovendosi escludere ogni ipotesi di colpa pur anche in eligendo o vigilando, privo il condominio di ogni potestà di intervento o azione nell'esecuzione. Contesta la rappresentazione in fatto da parte attrice, nulla provando la rappresentazione fotografica quanto al contesto temporale, nonchè le generiche deduzioni in ordine ai pretesi danni.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda, con condanna per lite temeraria.
2 La convenuta contesta la domanda declinando ogni responsabilità Controparte_2 addebitatale, evidenziando peraltro come le condizioni dell'intera area, così come mostrata nelle rappresentazioni fotografiche allegate fossero sussistenti già in epoca precedente all'istallazione del cantiere;
contesta che il personale della abbia asportato o danneggiato la pavimentazione CP_2 del cortile della palazzina B, precarie già le condizioni in tempo antecedente all'esecuzione delle opere;
parimenti contesta l'asserito danno provocato al cancello del cortile, nonché l'asportazione della tettoia in onduline e del box di legno, come indicato in citazione;
precisa come a seguito dell'esecuzione delle opere, le aree fossero state sgombrate e ripulite interamente e così rilasciate al;
contesta infine l'asserito danno da deprezzamento dell'immobile. CP_1
Conclude chiedendo il rigetto della domanda.
Nel merito, alla luce del contenuto degli atti e della documentazione prodotta e delle prove testimoniali assunte, si rileva.
Il testo , direttore dei lavori incaricato dal sino ad aprile dell'anno Tes_1 CP_1
2020, precisa che sino a questa data non ebbe a rilevare danni nè altro a carico del pavimento del cortile di proprietà ; il ponteggio venne installato al di sopra della copertura e non nel Pt_1 pavimento del cortile, verificando personalmente le condizioni del sedime per poter reggere il peso della struttura;
riferisce di non aver contezza dell'asportazione di un pezzo metallico per fissare la chiusura del cancello del cortile di proprietà , nulla in grado di riferire circa l'asportazione o Pt_1 meno di una tettoia, né di un box di legno in proprietà all'attore, né dello stato di sporcizia riferibile al fatto dell'impresa ; chiarisce che al momento dell'accesso per l'istallazione del ponteggio CP_2 vi fosse una generica condizione di degrado e di abbandono dell'immobile sia all'esterno che all'interno e che le condizioni della pavimentazione riprodotte nella documentazione fotografica erano sostanzialmente quelle preesistenti alla installazione del ponteggio.
Il teste , dipendente della ditta e occupato al momento Testimone_2 CP_2 dell'esecuzione dei lavori presso il , conferma che al momento dell'allestimento del CP_1 cantiere le condizioni dell'immobile fossero fatiscenti, vertendo in stato di abbandono con alberi e rami rotti e foglie dappertutto;
chiarisce che prima di eseguire i lavori vennero messe delle protezioni anche con teli e non venne provocato alcun danno né alle facciate, né alla pareti, né alla pavimentazione del cortile, escludendo altresì che sia stato danneggiato il cancello del cortile dell'immobile; non ricorda che vi fosse installata una tettoia in onduline o un box, confermando comunque che nulla venne esportato;
chiarisce che l'impresa al termine dei lavori abbia provveduto a sgomberare le aree, a togliere i calcinacci e ripulire interamente;
dichiara inoltre che le fotografie
3 allegate al fascicolo di parte attrice ed esibite rappresentassero le aree prima dell'esecuzione dei lavori mentre la fotografia allegata al n 14, il ponteggio quando venne installato.
Sul piano processuale, deve preliminarmente essere disattesa l'eccepita incapacità dei testi a testimoniare, come spiegata dalla parte attrice solo in fase conclusiva, deducendone il potenziale interesse nella causa che ne avrebbe potuto legittimare la partecipazione nel giudizio, quanto al
, quale direttore dei lavori e al , quale dipendente dell'appaltatore. Come Tes_1 Testimone_2 per ferma giurisprudenza ”l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova” (tra le ultime Cass.
SSUU n. 9456/2023). Pertanto la doglianza mossa solo in sede di precisazione delle conclusioni non potrà in ogni caso essere assunta qualora la parte non abbia tempestivamente formulato la relativa eccezione di nullità. Si osserva, per il resto, come la qualifica di direttore dei lavori del primo e quella di dipendente dell'appaltatore del secondo, possa, al più, rilevare ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste. Attendibilità, nel caso in esame, invero positivamente giudicabile, non essendo emersi, per un verso, contrari dati di tipo obiettivo a screditarne il contenuto e, per altro verso, affiorando una sostanziale corrispondenza delle deposizioni rispetto agli ulteriori riscontri portati in atti, nella specie, la documentazione fotografica coerente con le condizioni dei luoghi nei termini descritti dai testi.
Giova ancora considerare come pur ovviandosi in ipotesi al contenuto delle dette deposizioni, le circostanze circa gli asseriti danni su cui risulta fondata ed articolata la domanda risarcitoria spiegata da parte attrice, resterebbero in ogni caso sfornite di ogni dato di riscontro, in quei doverosi termini di prova come in onere alla parte deducente portare in giudizio, giusta peraltro la rinunzia all'escussione degli ulteriori testi indicati e pur ammessi, come in atti.
Ciò esposto, deve prendersi atto come il compendio probatorio disponibile non consenta di poter asseverare la domanda attorea.
Nessun elemento in concreto permette di ritenere la circostanza del danneggiamento della pavimentazione del cortile dell'immobile e dei danni alla scala d'accesso al locale. La documentazione fotografica in atti che mostra, invero, un diffuso stato di degrado della pavimentazione e della pitturazione delle parti murarie, in nulla abilita a poterlo attribuire al fatto dell'installazione del ponteggio, che pur risulta appoggiato su spesse tavole da cantiere a protezione della pavimentazione o, comunque, al fatto colposo delle lavorazioni da parte della società appaltatrice e non piuttosto ad una condizione preesistente l'appalto.
4 Parimenti il compendio fotografico preclude in sé di poter attribuire al fatto del condomino o dell'impresa l'asserita asportazione di un pezzo metallico a sostegno del paletto di chiusura del cancello del cortile, o l'asportazione della tettoia in “onduline” o del box di legno né, tantomeno, il dedotto danneggiamento delle aiuole e dell'albero o delle parti murarie accedenti il cortile privato;
doglianze così dedotte in domanda, già di incerta individuazione tra le immagini offerte, in ogni caso, pur ove ammesse, rimaste sfornite di ogni riferimento a poterne ritenere la verificazione nel contesto dell'esecuzione dell'appalto e non, piuttosto, collocarle in un momento ben risalente.
Circostanza invero così fermamente sostenuta dalle parti convenute anche sulla scorta della documentazione fotografica allegata al fascicolo del a riprova delle pari condizioni di CP_1 degrado, in particolare della pavimentazione del cortile frammentata e depressa, delle parti murarie diffusamente deteriorate e della vegetazione in stato di abbandono, antecedenti all'installazione del cantiere, come pur ivi riscontrabile.
Resta irrimediabilmente precluso dunque ogni possibile giudizio di imputazione a carico delle parti convenute per quanto è in domanda.
E' da rilevare, ancora, come la presenza, ivi visibile, di materiali vari di cantiere, collocati anche su aree condominiali, sia da giudicarsi temporalmente riferibile al periodo di esecuzione dei lavori, giusta la presenza del ponteggio in loco. Come tale non potrà dunque che ritenersi funzionalmente necessaria all'intervento in appalto e pur anche ivi posta invero con un certo criterio ed ordine. Mentre, per il resto, non sussistono ragioni per ascriversi una responsabilità alle parti convenute per i danni come sopra dedotti né, sotto altro profilo, per il fogliame sparso sul pavimento del cortile o gli altri ingombri e masserizie di vario genere (passeggini, biciclette, pneumatici, imballi di elettrodomestici, indumenti, bombole a gas ecc) evidentemente estranei al cantiere. In ogni caso nessuna prova è emersa a riferirle a fatti colposi o omissivi imputabili come da domanda. Né, per come sopra osservato, causa o ragione in sé di danni alla proprietà attorea.
Le doglianze risarcitorie oggetto di domanda non risultano dunque sostenute dai dovuti riscontri probatori in fatto.
Su dette premesse non troverebbe peraltro giustificazione il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, rimedio che, nel caso in esame, assumerebbe carattere evidentemente esplorativo, appunto perché finalizzato alla ricerca di circostanze di fatto e di prove (in ipotesi circa la piastra di chiusura del cancelletto, la verificazione dell'asportazione della pavimentazione o delle lesioni, le condizioni della scala interna, dell'aiuola, dell'albero ecc), sostituendosi all'onere posto in capo alla parte deducente;
ciò attesa la finalità dell'accertamento peritale diretto esclusivamente a valutare,
5 esaminare e/o determinare le cause in termini tecno-scientifici, di fatti già accertati in giudizio, per trarre conclusioni che è possibile ottenere solo con l'ausilio di cognizioni specialistiche.
In tal senso, nessun contributo potrà essere portato dalla consulenza tecnica di parte in atti che, invero, più che svolgere un'analisi di carattere tecnico-scientifico, si limita a dichiarazioni di fatto (appunto la descrizione dello stato dei luoghi) che avrebbero dovuto essere oggetto di specifica prova, rendendo conclusioni, quanto a cause e determinazione dei danni, assunte in difetto di ogni studio, rilievo o verifica tecnica, senza il dettaglio delle voci, del computo o di ogni altro criterio di calcolo, come tali dunque evidentemente generiche ed in se stesse inattendibili.
La responsabilità delle parti convenute, invocata in domanda sia in termini di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. che per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., anche per culpa in vigilando od in eligendo, in carenza della prova appunto di un danno ingiusto, dunque di un evento pregiudizievole conseguenza di una condotta illecita, non potrà trovare fondamento.
Il criterio di imputazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. fa derivare la conseguente responsabilità oggettiva del soggetto che ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, a titolo di colpa presunta. Ma, in ogni caso, il paradigma risarcitorio pone sul danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni, l'onere di provare previamente l'esistenza del danno ed il nesso di causalità rispetto alla cosa e la custodia altrui sulla stessa, dunque la sussistenza di un rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso;
ciò dimostrato graverà sul custode, al fine di poter declinare l'addebito, l'onere di fornire la prova specifica del c.d. caso fortuito, dunque di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del custode medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Cosi in difetto di prova della produzione di un danno ingiusto collegato eziologicamente alla condotta del custode, ex art. 2051 c.c., o comunque alla violazione del dovere generico di non arrecare danno alla sfera giuridica altrui, ex art. 2043 c.c.,
l'invocata domanda risarcitoria non potrà trovare accesso.
Ciò rilevato, decade l'ulteriore posta risarcitoria invocata a titolo di deprezzamento commerciale del bene. Come rilevato ripetutamente in giurisprudenza in materia di perdita del valore, “il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita di quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso (così tra le altre Cass.
n. 7389/1989; Cass. n. 9740/2002; Cass. n. 22826/2010). Ipotesi non sussumibile nel caso in esame, carente, come si è visto, la prova di pregiudizi all'immobile.
Né per quanto emerso, potrà ritenersi una concreta ed effettiva perdita di valore del bene in conseguenza dell'installazione del cantiere, pur anche per la durata di dieci mesi, come allegato in
6 domanda, quale fatto comunque contingente ed occasionale, inidoneo a produrre in sé un'effettiva perdita patrimoniale al bene.
Dovrà conseguentemente essere disattesa anche la domanda di risarcimento danni per la mancata locazione dell'immobile e comunque da “perdita di chance”. Peraltro parte attrice allega di essersi prodigata inutilmente nel tentativo di affittare l'immobile, non suscitando l'abitazione materiale interesse alla locazione, per la presenza di un cantiere con traffico di maestranze e sporcizia. L'assunto, in sé generico, è rimasto tuttavia privo di ogni dato probatorio in difetto peraltro di deduzioni istruttorie in tal senso, rimasto precluso dunque ogni elemento di riscontro al riguardo, quali presunti promittenti conduttori, il fallimento di trattative ecc.
Parte attrice invoca infine il risarcimento del danno per la compressione del diritto di proprietà per non avere potuto utilizzare il cortile e l'annesso posto auto, rimasto inaccessibile ed impraticabile, perché occupato da materiali di cantiere.
Al riguardo si osserva come la ragione risarcitoria del danno, come dedotta in domanda secondo il regime della tutela aquiliana, conseguente ad un'occupazione illecita diretta a limitare il diritto di proprietà, postulerebbe o la privazione del godimento del proprietario per il fatto di un soggetto appunto privo di un valido titolo giuridico o, comunque, la riduzione delle facoltà di utilizzo del bene perché compromesso a causa del fatto dannoso altrui (sul punto tra le altre Cass. n.
25898/2016; Cass., sez. un., n. 15238/ 2008).
L'ipotesi non ricorre nel caso in esame posto che l'installazione del ponteggio e la collocazione dei relativi materiali da cantiere trova titolo nell'esecuzione delle opere appaltate all'impresa dal condominio. Oltre ciò, si ripete non sono emerse condotte pregiudizievoli in danno alla proprietà per fatto imputabile alle parti convenute, così da potervi ascrivere una qualche responsabilità in termini di occupazione senza titolo, come sopra chiarito in giurisprudenza.
Deve considerarsi come l'eccepita limitazione della proprietà a motivo dell'installazione del ponteggio per l'esecuzione degli interventi condominiali potrebbe assumere rilievo all'interno della previsione di cui all'art. 843 c.c. che impone al proprietario l'obbligo di permettere l'accesso ed il passaggio sul suo fondo qualora necessario alla esecuzione di interventi su parti comuni, riconoscendogli il diritto ad una adeguata indennità nel caso in cui l'accesso gli produca un danno.
Derivando dunque un diritto all'indennizzo dall'esercizio di una attività lecita e consentita e prescindendo da una responsabilità da fatto illecito (Cass. n. 20540/2020). L'ipotesi tuttavia non potrà essere assunta nel presente giudizio, ciò introducendo un tema di indagine, appunto il diritto all'indennizzo da fatto lecito, estraneo alla fattispecie risarcitoria del danno per cui è domanda, intesa ad invocare il principio generale di responsabilità aquiliana ex art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c. , dunque
7 la limitazione del diritto fondata invece su un fatto illecito del e dell'impresa, centrato, CP_1 come si è visto sulla allegata condotta colposa nella gestione del cantiere ed il colposo protrarsi degli interventi stessi.
In conclusione le domande spiegate da parte attrice dovranno dunque essere disattese.
Si respinge infine la richiesta risarcitoria a titolo di lite temeraria spiegata dal CP_1 convenuto. Il precetto di cui all'art. 96 c.p.c. sanziona la condotta della parte processuale che azioni in giudizio una domanda nella coscienza dell'infondatezza della stessa (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave), produttiva di un danno giuridicamente apprezzabile. Deve ritenersi, in ipotesi, il difetto dei presupposti per la condanna, carente comunque ogni profilo di danno, nei termini di rilevo come sopra specificati.
Le spese del giudizio, determinate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, secondo lo scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, si liquidano come da dispositivo in ragione della soccombenza, in misura dei minimi non essendo emerse peculiari questioni di fatto o diritto.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta la domanda spiegata da . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti Parte_1 convenute, liquidate per ciascuna in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 17 novembre 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( ) difeso dall'avv. Alfio Chirafisi. Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
Contro
( ) difeso dall'avv. Maria Rita Majmone. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
( difesa dall'avv. Roberto Picciolo. Controparte_2 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danno ex art. 2043 c.c., 2025 .c.c
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice, agisce lamentando i pregiudizi subiti quale proprietario di un immobile sito in
Milazzo, via Tre Monti n. 39, ricadente nel , in conseguenza dell'esecuzione delle Controparte_1 opere di rifacimento della facciata deliberate dal , nonchè per l'impalcatura installata sul CP_1 muro della palazzina, di cui il direttore dei lavori assicurava la conclusione entro un paio di mesi
1 invero protratti per dieci mesi, dal febbraio al novembre 2020, ed in particolare: l'impedimento ad accedere all'immobile; l'occupazione abusiva del proprio posto auto;
il danneggiamento del pavimento del cortile della palazzina B;
l'asportazione di un pezzo metallico che fissava il paletto di chiusura del cancello del cortile;
il danneggiamento e l'insudiciamento della scala d'accesso al bilocale di proprietà con asportazione di una tettoia in “onduline”; il danneggiamento delle aiuole e di un albero;
l'asportazione di un box di legno frammentato in pannelli, sito all'angolo del balcone al piano primo del bilocale;
la disseminazione di materiali di risulta di cantiere;
l'ingombro dell'area privata e condominiale con materiale residuo della pitturazione;
il deterioramento in generale della proprietà privata mantenuta sporca ed ingombra di materiali derivanti dalle lavorazioni;
precisa ancora di non aver potuto vendere l'immobile atteso il deprezzamento del valore commerciale del bene a motivo dell'ammaloramento provocato dagli interventi eseguiti.
Spiega della necessità di esecuzione di diverse opere di risistemazione del box, del balcone e della pavimentazione, nonchè per il ripristino della stabilità dei manufatti compromessi dall'esecuzione delle opere e per la pitturazione del muro del cortile e per lo sgombero dei vari materiali edili e di risulta ivi abbandonati;
deduce inoltre il danno per il deprezzamento dell'immobile svalutatosi in misura del 20% rispetto al valore di mercato;
lamenta ancora il danno per la mancata locazione del locale non suscitando l'abitazione alcun interesse poste le pregiudizievoli condizioni del cantiere sopra spiegate nonché, in ogni caso, il danno per la compressione del diritto di proprietà per il mancato utilizzo del cortile e del parcheggio rimasto inaccessibile per tutta la durata dei lavori.
Deduce la responsabilità del Condominio in particolare per culpa in vigilando e/o in eligendo sull'impresa nonché la responsabilità dell'appaltatore secondo normativa ex art. 2043 c.c. e 2051
c.c..
Conclude chiedendo la condanna del Condominio e della ditta appaltatrice, in solido, secondo rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in euro 50.000,00 salva ogni diversa somma.
Il convenuto, contesta rilevando la genericità e pretestuosità delle doglianze, in CP_1 ogni caso la responsabilità per quanto dedotto unicamente in capo alla società appaltatrice giusta la completa autonomia nell'esecuzione dei lavori commissionati, dovendosi escludere ogni ipotesi di colpa pur anche in eligendo o vigilando, privo il condominio di ogni potestà di intervento o azione nell'esecuzione. Contesta la rappresentazione in fatto da parte attrice, nulla provando la rappresentazione fotografica quanto al contesto temporale, nonchè le generiche deduzioni in ordine ai pretesi danni.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda, con condanna per lite temeraria.
2 La convenuta contesta la domanda declinando ogni responsabilità Controparte_2 addebitatale, evidenziando peraltro come le condizioni dell'intera area, così come mostrata nelle rappresentazioni fotografiche allegate fossero sussistenti già in epoca precedente all'istallazione del cantiere;
contesta che il personale della abbia asportato o danneggiato la pavimentazione CP_2 del cortile della palazzina B, precarie già le condizioni in tempo antecedente all'esecuzione delle opere;
parimenti contesta l'asserito danno provocato al cancello del cortile, nonché l'asportazione della tettoia in onduline e del box di legno, come indicato in citazione;
precisa come a seguito dell'esecuzione delle opere, le aree fossero state sgombrate e ripulite interamente e così rilasciate al;
contesta infine l'asserito danno da deprezzamento dell'immobile. CP_1
Conclude chiedendo il rigetto della domanda.
Nel merito, alla luce del contenuto degli atti e della documentazione prodotta e delle prove testimoniali assunte, si rileva.
Il testo , direttore dei lavori incaricato dal sino ad aprile dell'anno Tes_1 CP_1
2020, precisa che sino a questa data non ebbe a rilevare danni nè altro a carico del pavimento del cortile di proprietà ; il ponteggio venne installato al di sopra della copertura e non nel Pt_1 pavimento del cortile, verificando personalmente le condizioni del sedime per poter reggere il peso della struttura;
riferisce di non aver contezza dell'asportazione di un pezzo metallico per fissare la chiusura del cancello del cortile di proprietà , nulla in grado di riferire circa l'asportazione o Pt_1 meno di una tettoia, né di un box di legno in proprietà all'attore, né dello stato di sporcizia riferibile al fatto dell'impresa ; chiarisce che al momento dell'accesso per l'istallazione del ponteggio CP_2 vi fosse una generica condizione di degrado e di abbandono dell'immobile sia all'esterno che all'interno e che le condizioni della pavimentazione riprodotte nella documentazione fotografica erano sostanzialmente quelle preesistenti alla installazione del ponteggio.
Il teste , dipendente della ditta e occupato al momento Testimone_2 CP_2 dell'esecuzione dei lavori presso il , conferma che al momento dell'allestimento del CP_1 cantiere le condizioni dell'immobile fossero fatiscenti, vertendo in stato di abbandono con alberi e rami rotti e foglie dappertutto;
chiarisce che prima di eseguire i lavori vennero messe delle protezioni anche con teli e non venne provocato alcun danno né alle facciate, né alla pareti, né alla pavimentazione del cortile, escludendo altresì che sia stato danneggiato il cancello del cortile dell'immobile; non ricorda che vi fosse installata una tettoia in onduline o un box, confermando comunque che nulla venne esportato;
chiarisce che l'impresa al termine dei lavori abbia provveduto a sgomberare le aree, a togliere i calcinacci e ripulire interamente;
dichiara inoltre che le fotografie
3 allegate al fascicolo di parte attrice ed esibite rappresentassero le aree prima dell'esecuzione dei lavori mentre la fotografia allegata al n 14, il ponteggio quando venne installato.
Sul piano processuale, deve preliminarmente essere disattesa l'eccepita incapacità dei testi a testimoniare, come spiegata dalla parte attrice solo in fase conclusiva, deducendone il potenziale interesse nella causa che ne avrebbe potuto legittimare la partecipazione nel giudizio, quanto al
, quale direttore dei lavori e al , quale dipendente dell'appaltatore. Come Tes_1 Testimone_2 per ferma giurisprudenza ”l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova” (tra le ultime Cass.
SSUU n. 9456/2023). Pertanto la doglianza mossa solo in sede di precisazione delle conclusioni non potrà in ogni caso essere assunta qualora la parte non abbia tempestivamente formulato la relativa eccezione di nullità. Si osserva, per il resto, come la qualifica di direttore dei lavori del primo e quella di dipendente dell'appaltatore del secondo, possa, al più, rilevare ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste. Attendibilità, nel caso in esame, invero positivamente giudicabile, non essendo emersi, per un verso, contrari dati di tipo obiettivo a screditarne il contenuto e, per altro verso, affiorando una sostanziale corrispondenza delle deposizioni rispetto agli ulteriori riscontri portati in atti, nella specie, la documentazione fotografica coerente con le condizioni dei luoghi nei termini descritti dai testi.
Giova ancora considerare come pur ovviandosi in ipotesi al contenuto delle dette deposizioni, le circostanze circa gli asseriti danni su cui risulta fondata ed articolata la domanda risarcitoria spiegata da parte attrice, resterebbero in ogni caso sfornite di ogni dato di riscontro, in quei doverosi termini di prova come in onere alla parte deducente portare in giudizio, giusta peraltro la rinunzia all'escussione degli ulteriori testi indicati e pur ammessi, come in atti.
Ciò esposto, deve prendersi atto come il compendio probatorio disponibile non consenta di poter asseverare la domanda attorea.
Nessun elemento in concreto permette di ritenere la circostanza del danneggiamento della pavimentazione del cortile dell'immobile e dei danni alla scala d'accesso al locale. La documentazione fotografica in atti che mostra, invero, un diffuso stato di degrado della pavimentazione e della pitturazione delle parti murarie, in nulla abilita a poterlo attribuire al fatto dell'installazione del ponteggio, che pur risulta appoggiato su spesse tavole da cantiere a protezione della pavimentazione o, comunque, al fatto colposo delle lavorazioni da parte della società appaltatrice e non piuttosto ad una condizione preesistente l'appalto.
4 Parimenti il compendio fotografico preclude in sé di poter attribuire al fatto del condomino o dell'impresa l'asserita asportazione di un pezzo metallico a sostegno del paletto di chiusura del cancello del cortile, o l'asportazione della tettoia in “onduline” o del box di legno né, tantomeno, il dedotto danneggiamento delle aiuole e dell'albero o delle parti murarie accedenti il cortile privato;
doglianze così dedotte in domanda, già di incerta individuazione tra le immagini offerte, in ogni caso, pur ove ammesse, rimaste sfornite di ogni riferimento a poterne ritenere la verificazione nel contesto dell'esecuzione dell'appalto e non, piuttosto, collocarle in un momento ben risalente.
Circostanza invero così fermamente sostenuta dalle parti convenute anche sulla scorta della documentazione fotografica allegata al fascicolo del a riprova delle pari condizioni di CP_1 degrado, in particolare della pavimentazione del cortile frammentata e depressa, delle parti murarie diffusamente deteriorate e della vegetazione in stato di abbandono, antecedenti all'installazione del cantiere, come pur ivi riscontrabile.
Resta irrimediabilmente precluso dunque ogni possibile giudizio di imputazione a carico delle parti convenute per quanto è in domanda.
E' da rilevare, ancora, come la presenza, ivi visibile, di materiali vari di cantiere, collocati anche su aree condominiali, sia da giudicarsi temporalmente riferibile al periodo di esecuzione dei lavori, giusta la presenza del ponteggio in loco. Come tale non potrà dunque che ritenersi funzionalmente necessaria all'intervento in appalto e pur anche ivi posta invero con un certo criterio ed ordine. Mentre, per il resto, non sussistono ragioni per ascriversi una responsabilità alle parti convenute per i danni come sopra dedotti né, sotto altro profilo, per il fogliame sparso sul pavimento del cortile o gli altri ingombri e masserizie di vario genere (passeggini, biciclette, pneumatici, imballi di elettrodomestici, indumenti, bombole a gas ecc) evidentemente estranei al cantiere. In ogni caso nessuna prova è emersa a riferirle a fatti colposi o omissivi imputabili come da domanda. Né, per come sopra osservato, causa o ragione in sé di danni alla proprietà attorea.
Le doglianze risarcitorie oggetto di domanda non risultano dunque sostenute dai dovuti riscontri probatori in fatto.
Su dette premesse non troverebbe peraltro giustificazione il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, rimedio che, nel caso in esame, assumerebbe carattere evidentemente esplorativo, appunto perché finalizzato alla ricerca di circostanze di fatto e di prove (in ipotesi circa la piastra di chiusura del cancelletto, la verificazione dell'asportazione della pavimentazione o delle lesioni, le condizioni della scala interna, dell'aiuola, dell'albero ecc), sostituendosi all'onere posto in capo alla parte deducente;
ciò attesa la finalità dell'accertamento peritale diretto esclusivamente a valutare,
5 esaminare e/o determinare le cause in termini tecno-scientifici, di fatti già accertati in giudizio, per trarre conclusioni che è possibile ottenere solo con l'ausilio di cognizioni specialistiche.
In tal senso, nessun contributo potrà essere portato dalla consulenza tecnica di parte in atti che, invero, più che svolgere un'analisi di carattere tecnico-scientifico, si limita a dichiarazioni di fatto (appunto la descrizione dello stato dei luoghi) che avrebbero dovuto essere oggetto di specifica prova, rendendo conclusioni, quanto a cause e determinazione dei danni, assunte in difetto di ogni studio, rilievo o verifica tecnica, senza il dettaglio delle voci, del computo o di ogni altro criterio di calcolo, come tali dunque evidentemente generiche ed in se stesse inattendibili.
La responsabilità delle parti convenute, invocata in domanda sia in termini di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. che per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., anche per culpa in vigilando od in eligendo, in carenza della prova appunto di un danno ingiusto, dunque di un evento pregiudizievole conseguenza di una condotta illecita, non potrà trovare fondamento.
Il criterio di imputazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. fa derivare la conseguente responsabilità oggettiva del soggetto che ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, a titolo di colpa presunta. Ma, in ogni caso, il paradigma risarcitorio pone sul danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni, l'onere di provare previamente l'esistenza del danno ed il nesso di causalità rispetto alla cosa e la custodia altrui sulla stessa, dunque la sussistenza di un rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso;
ciò dimostrato graverà sul custode, al fine di poter declinare l'addebito, l'onere di fornire la prova specifica del c.d. caso fortuito, dunque di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del custode medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Cosi in difetto di prova della produzione di un danno ingiusto collegato eziologicamente alla condotta del custode, ex art. 2051 c.c., o comunque alla violazione del dovere generico di non arrecare danno alla sfera giuridica altrui, ex art. 2043 c.c.,
l'invocata domanda risarcitoria non potrà trovare accesso.
Ciò rilevato, decade l'ulteriore posta risarcitoria invocata a titolo di deprezzamento commerciale del bene. Come rilevato ripetutamente in giurisprudenza in materia di perdita del valore, “il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita di quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso (così tra le altre Cass.
n. 7389/1989; Cass. n. 9740/2002; Cass. n. 22826/2010). Ipotesi non sussumibile nel caso in esame, carente, come si è visto, la prova di pregiudizi all'immobile.
Né per quanto emerso, potrà ritenersi una concreta ed effettiva perdita di valore del bene in conseguenza dell'installazione del cantiere, pur anche per la durata di dieci mesi, come allegato in
6 domanda, quale fatto comunque contingente ed occasionale, inidoneo a produrre in sé un'effettiva perdita patrimoniale al bene.
Dovrà conseguentemente essere disattesa anche la domanda di risarcimento danni per la mancata locazione dell'immobile e comunque da “perdita di chance”. Peraltro parte attrice allega di essersi prodigata inutilmente nel tentativo di affittare l'immobile, non suscitando l'abitazione materiale interesse alla locazione, per la presenza di un cantiere con traffico di maestranze e sporcizia. L'assunto, in sé generico, è rimasto tuttavia privo di ogni dato probatorio in difetto peraltro di deduzioni istruttorie in tal senso, rimasto precluso dunque ogni elemento di riscontro al riguardo, quali presunti promittenti conduttori, il fallimento di trattative ecc.
Parte attrice invoca infine il risarcimento del danno per la compressione del diritto di proprietà per non avere potuto utilizzare il cortile e l'annesso posto auto, rimasto inaccessibile ed impraticabile, perché occupato da materiali di cantiere.
Al riguardo si osserva come la ragione risarcitoria del danno, come dedotta in domanda secondo il regime della tutela aquiliana, conseguente ad un'occupazione illecita diretta a limitare il diritto di proprietà, postulerebbe o la privazione del godimento del proprietario per il fatto di un soggetto appunto privo di un valido titolo giuridico o, comunque, la riduzione delle facoltà di utilizzo del bene perché compromesso a causa del fatto dannoso altrui (sul punto tra le altre Cass. n.
25898/2016; Cass., sez. un., n. 15238/ 2008).
L'ipotesi non ricorre nel caso in esame posto che l'installazione del ponteggio e la collocazione dei relativi materiali da cantiere trova titolo nell'esecuzione delle opere appaltate all'impresa dal condominio. Oltre ciò, si ripete non sono emerse condotte pregiudizievoli in danno alla proprietà per fatto imputabile alle parti convenute, così da potervi ascrivere una qualche responsabilità in termini di occupazione senza titolo, come sopra chiarito in giurisprudenza.
Deve considerarsi come l'eccepita limitazione della proprietà a motivo dell'installazione del ponteggio per l'esecuzione degli interventi condominiali potrebbe assumere rilievo all'interno della previsione di cui all'art. 843 c.c. che impone al proprietario l'obbligo di permettere l'accesso ed il passaggio sul suo fondo qualora necessario alla esecuzione di interventi su parti comuni, riconoscendogli il diritto ad una adeguata indennità nel caso in cui l'accesso gli produca un danno.
Derivando dunque un diritto all'indennizzo dall'esercizio di una attività lecita e consentita e prescindendo da una responsabilità da fatto illecito (Cass. n. 20540/2020). L'ipotesi tuttavia non potrà essere assunta nel presente giudizio, ciò introducendo un tema di indagine, appunto il diritto all'indennizzo da fatto lecito, estraneo alla fattispecie risarcitoria del danno per cui è domanda, intesa ad invocare il principio generale di responsabilità aquiliana ex art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c. , dunque
7 la limitazione del diritto fondata invece su un fatto illecito del e dell'impresa, centrato, CP_1 come si è visto sulla allegata condotta colposa nella gestione del cantiere ed il colposo protrarsi degli interventi stessi.
In conclusione le domande spiegate da parte attrice dovranno dunque essere disattese.
Si respinge infine la richiesta risarcitoria a titolo di lite temeraria spiegata dal CP_1 convenuto. Il precetto di cui all'art. 96 c.p.c. sanziona la condotta della parte processuale che azioni in giudizio una domanda nella coscienza dell'infondatezza della stessa (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave), produttiva di un danno giuridicamente apprezzabile. Deve ritenersi, in ipotesi, il difetto dei presupposti per la condanna, carente comunque ogni profilo di danno, nei termini di rilevo come sopra specificati.
Le spese del giudizio, determinate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, secondo lo scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, si liquidano come da dispositivo in ragione della soccombenza, in misura dei minimi non essendo emerse peculiari questioni di fatto o diritto.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta la domanda spiegata da . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti Parte_1 convenute, liquidate per ciascuna in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 17 novembre 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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