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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona del giudice unico, Federica Porcelli, a seguito del 3.2.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8829/2023
TRA
, elettivamente domiciliato in Catania, via Tagliamento, n. 42, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Laura Cucuzza, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
in Controparte_1 persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.
Concetto Origlio, giusta procura generale alle liti in Notar S. L. Arcoleo di Palermo del
19.1.2023, rep. n. 2536, depositata nella Cancelleria della Corte d'Appello.
Resistente
Oggetto: infortunio, aggravamento menomazione integrità psico-fisica.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il giorno 10.8.2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di avere subito in data 20.10.2011
un infortunio durante il percorso casa-lavoro, ha dedotto che l' le aveva riconosciuto CP_1 una menomazione all'integrità psico-fisica pari al 14%, aumentata al 15 % dietro domanda di aggravamento, e che, a seguito dell'ulteriore aggravarsi della patologia, essa in data
1 18.10.2021 aveva nuovamente presentato domanda di aggravamento, respinta dall' CP_1
che aveva confermato il giudizio di invalidità del 15%.
La ricorrente ha addotto di avere presentato opposizione e che l' con comunicazione CP_1
del 30.4.2022 aveva ritenuto di non dover modificare la valutazione effettuata.
L'istante, argomentato in ordine all'aggravamento dei postumi, ha rassegnato le seguenti conclusioni «
1. Accertare e dichiarare che il grado di menomazione dell'integrità psico- fisica della IG.ra , sulla scorta dell'infortunio occorsogli, è pari al 20% Parte_1
(venti per cento) rispetto alla totale, ovvero al diverso grado di menomazione (comunque superiore al 15%) che verrà determinato in corso di causa anche a seguito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
2. Conseguentemente condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., alla pronta corresponsione in
[...]
favore della ricorrente della corrispondente rendita e/o indennizzo in capitale, per le menomazioni permanenti lamentate, da valutare conformemente alla legge, ovvero nella misura che sarà determinata in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU, oltre
rivalutazione monetaria e interessi di legge.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di esserne anticipatario».
Con memoria depositata il 22.12.2023, si è costituito l' eccependo l'improponibilità CP_1
della domanda di aggravamento per decorso del termine di dieci anni, argomentando in ordine all'infondatezza della domanda attorea per carenza di prova tecnica in ordine all'esistenza dell'asserito aggravamento e rassegnando le seguenti conclusioni «Voglia
l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
Spese e compensi del giudizio come per legge (art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 D.L. n. 269/2003, conv. con modifiche in L. n. 326/2003; art. 113 T.U. D.P.R
n. 1124/1965)».
Svoltasi l'udienza di discussione, è stata disposta CTU medico legale e la causa è stata rinviata per esame delle risultanze della consulenza tecnica e, successivamente, per la decisione all'udienza del 3.2.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa,
2 matura per la decisione, è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è l'aggravamento dei postumi patiti dalla ricorrente in relazione all'infortunio occorso in data 25.10.2011, rispetto al quale l' ha riconosciuto CP_1 una menomazione all'integrità psico-fisica nella misura dapprima del 14 % e successivamente del 15%.
L'istante ha dedotto un aggravamento dei postumi del trauma distorsivo al piede e alla caviglia sinistra e dell'infrazione del margine infero-anteriore tibia conseguente al richiamato infortunio del 25.10.2011, trasmettendo all' domanda di aggravamento in CP_1
data 18.10.2021, rigettata con comunicazione del 21.1.2022 e del 30.4.2022.
L' dal canto suo, ha evidenziato l'infondatezza della pretesa attorea e la congruità CP_1
della percentuale riconosciuta dall . CP_1
Da tanto si evince l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità avanzata dall' CP_1
tenuto conto della circostanza che la domanda di aggravamento è stata da parte ricorrente presentata in via amministrativa il 18.10.2021, prima del decorso del termine di dieci anni.
3. Nel caso che ci occupa occorre, dunque, unicamente verificare se la percentuale di invalidità riconosciuta dall' nella misura del 15 % sia ancora attuale o sia mutata in CP_1
ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
4. Sul punto è stata disposta consulenza tecnico medico legale, avente ad oggetto il seguente quesito « Accerti il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sottoposta a visita la perizianda ed esperito ogni opportuno accertamento, l'esistenza di un eventuale aggravamento delle condizioni della ricorrente derivanti dall'infortunio del 25.10.2011 di cui alla pratica n. 511214551, la data di insorgenza del predetto aggravamento, il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica patita da parte ricorrente in conseguenza del
detto aggravamento» (v. ordinanza del 17.6.2024).
Il CTU nominato, dott. , specialista in medicina legale e delle Persona_1
assicurazioni, ha con ragionamento immune da vizi logici, coerente con la documentazione in atti, che pertanto si ritiene di condividere, accertato che la ricorrente è affetta da «esiti di
pregresso trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra con infrazione tibiale e successiva osteocondrite dissecante dell'astragalo».
L'ausiliare ha osservato che alla luce di quanto accertato con la consulenza tecnica medico legale che , nata a [...] il [...] ed affetta da esiti di pregresso Parte_1
trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra con infrazione tibiale e successiva
3 osteocondrite dissecante dell'astragalo omolaterale presenta un aggravamento dei postumi conseguenti all'infortunio sul lavoro subito in data 25/10/2011 e che l'attuale grado di menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto è valutabile in misura del
18% (diciotto per cento) a decorrere dall'agosto 2021».
Le conclusioni del CTU non sono state contestate dalle parti, che hanno omesso di trasmettere le relative osservazioni nel termine di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c.
5. La relazione di consulenza tecnica, dal canto suo, risulta motivata, esaustivamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esito della valutazione del complessivo materiale probatorio in atti e dell'esame obiettivo. Detta relazione non è quindi suscettibile di censure, in quanto esauriente e coerente.
Pertanto, non ritiene il Tribunale di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né di avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. n.
5277/2006; Cass n. 23413 /2011).
6. Deve quindi essere dichiarato che per effetto dell'infortunio di cui alla Parte_1
pratica n. 511214551 e per effetto del suddetto aggravamento presenta a partire dal mese di agosto 2021 una menomazione dell'integrità psicofisica pari alla misura del 18%.
L' va, quindi, condannato ad adeguare l'indennizzo in misura corrispondente CP_1 all'accertato aggravamento della menomazione patita dall'istante.
7. Le spese di consulenza si pongono a carico dell' e sono liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1
liquidata in dispositivo alla luce dei criteri del d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
247/2022, in ragione dei minimi, vista la qualità delle parti, e tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara che la menomazione all'integrità psico-fisica riconosciuta a Pt_1
con pratica n. 511214551 ha subito un aggravamento;
[...]
- dichiara che per effetto dell'aggravamento dei postumi presenta a Parte_1 partire dal mese di agosto 2021 un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari alla misura del 18%;
4 - per l'effetto, condanna l' ad adeguare l'indennizzo in capitale, già CP_1 riconosciuto al ricorrente, in misura corrispondente all'aggravamento della menomazione all'integrità psico-fisica;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che vengono liquidate CP_1
nella complessiva somma di euro 2.695,50, oltre Iva e cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, e distratte in favore del difensore di parte ricorrente;
- le spese di consulenza tecnica sono poste a carico dell' e sono liquidate come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
Così deciso in Catania, il 3.2.2025.
La giudice
Federica Porcelli
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