Articolo 1 della Legge 26 luglio 1956, n. 862
Articolo 2
Versione
25 agosto 1956
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 10.000.000.000 per la concessione di sussidi ai sensi degli articoli 43 e seguenti del testo unico sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , sulla spesa di costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari all'utilizzazione dell'acqua invasata, destinati all'irrigazione di terreni siti prevalentemente in zone collinari.
La somma di cui al precedente comma sara' stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di 1.000.000.000 per ciascun esercizio finanziario dal 1956-57 al 1965-66.
Entrata in vigore il 25 agosto 1956