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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 588/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– NA Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola RI Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DI BENEDETTO NICOLA ( , C.F._2
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DI BENEDETTO NICOLA ( , C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
DI BENEDETTO NICOLA ( , C.F._2 appellanti
e
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. FANTINI ALESSANDRO ( e C.F._4 dell'avv. ROSINI PAOLO ( , C.F._5 appellata Conclusioni: per e quest'ultima in proprio e Parte_1 Parte_2 quale legale rappresentante di di «Voglia Controparte_1 CP_1
l'Ecc.ma Corte adita così provvedere:
a) accogliere il presente appello e riformare e/o annullare la sentenza impugnata e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo o inefficace l'opposto D.I n. 1461/2019 del 16/12/2019, emesso nei confronti degli appellanti dal Tribunale di Siena, notificato il 07/01/2020;
b) in subordine, accogliendo le eccezioni formulate dagli appellanti, di cui sopra, riformare la sentenza impugnata e/o adottare ogni provvedimento per rimettere le parti innanzi al Giudice di primo grado, competente territorialmente;
c) in ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario»; per «l'Ecc.ma Corte di Controparte_2
Appello di Firenze, disattesa ogni avversa richiesta eccezione e deduzione,
Voglia in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai Sigg. e per violazione dell'art. 342 Parte_1 Parte_2
c.p.c.; nel merito, rigettare l'interposto appello e per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Siena, oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese e compensi di lite».
Rilevato
unitamente a quest'ultima sia in Parte_1 Parte_2 proprio che quale legale rappresentante della di Controparte_1 [...]
(nel prosieguo ), hanno impugnato la sentenza n. CP_1 Controparte_1
79 del 2021 del Tribunale di Siena, con cui è stata rigettata l'opposizione da pag. 2/14 essi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1461 del 2019, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in solido di euro 310.746,32, oltre interessi come da domanda e spese, da parte di Controparte_3
(oggi incorporata
[...] Controparte_4
Contr da e nel prosieguo , quale Controparte_2 importo dovuto a titolo di canoni e spese insolute alla data del 6 novembre
2019, oltre interessi di mora, relativi al contratto di locazione finanziaria n. Contr 1140377 del 22 febbraio 2006, stipulato tra quale concedente, e
[...]
quale utilizzatrice dell'immobile individuato nel contratto, CP_1 gravemente danneggiato a causa di un incendio, a seguito del quale le parti scioglievano concordemente il vincolo negoziale.
A garanzia delle obbligazioni assunte dall'utilizzatrice nei confronti della concedente, si erano costituiti garanti solidali e Parte_2
entrambi fino alla concorrenza di euro 356.742,32 (docc. Parte_1
3-4 procedimento monitorio).
Contr In seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo, si è costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza dei motivi di opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, rigettate tutte le eccezioni preliminari circa: 1) la nullità dell'istanza di mediazione per indicazione erronea del nominativo del difensore;
2) la nullità della procura;
3) l'incompetenza territoriale;
4)
l'intervenuta prescrizione nei confronti di 5) la richiesta Parte_1 di chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, ha confermato il decreto ingiuntivo, condannando gli odierni appellanti alla refusione delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza.
Hanno interposto appello il e la quest'ultima sia in Pt_1 Pt_2 proprio che quale legale rappresentante di affidato ai Controparte_1 seguenti motivi di censura:
pag. 3/14 1. con il primo assumono la violazione del diritto di difesa, la carenza di motivazione della sentenza impugnata e la sua manifesta ingiustizia;
2. con il secondo insistono sull'incompetenza territoriale dell'adito
Tribunale di Siena;
3. con il terzo insiste sull'intervenuta prescrizione;
Parte_1
4. con il quarto sostengono l'erroneo rifiuto dell'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione;
5. con il quinto lamentano l'infondatezza della domanda di pagamento, assumendo la mancata dimostrazione dell'ammontare del credito.
Contr Si è costituita in giudizio protestando l'inammissibilità dell'appello e, comunque, la sua infondatezza.
Il processo è stato interrotto, per essere poi riassunto.
All'esito dell'udienza del 10 settembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 12 settembre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di generale inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.
Salvo ciò che si dirà in prosieguo, a proposito di singoli motivi di doglianza, l'atto d'appello ha consentito di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
2. Tanto premesso, l'impugnazione non può essere accolta.
pag. 4/14 Con il primo motivo, gli odierni appellanti lamentano la violazione del diritto di difesa, la carenza di motivazione della sentenza impugnata e la sua manifesta ingiustizia. Sostengono a tal proposito che, «visto il mancato Contr espletamento dell'obbligatorio tentativo di mediazione», quando vi ha provveduto, su istanza del giudice di prime cure, ha formulato «una domanda di mediazione per un giudizio assolutamente inesistente». Da un lato lamentano che l'«Ordine degli Avvocati di , anziché essere CP_2 imparziale e super partes, correggeva l'errore del Collega del Foro di CP_2
[ovvero l'indicazione erronea del nominativo del difensore] e […] modificava la domanda di parte appellata» notificando al difensore, correttamente identificato, la data stabilita per l'espletamento del tentativo di mediazione.
Dall'altro, asseriscono di aver eccepito «la nullità della domanda di mediazione (e l'abuso compiuto)», non comparendo «per non sanare (qualora fosse possibile) la nullità della domanda di mediazione»; lamentano, dunque, che il Tribunale abbia confuso tra «nullità della domanda di mediazione e nullità della notifica della medesima». In conclusione, gli odierni appellanti domandano di riformare e annullare la sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa.
Il motivo è infondato.
Occorre anzitutto rilevare che l'art. 8 del d.lgs. 28 del 2010 disciplina il procedimento di mediazione, stabilendo che «[…] La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione».
Inoltre, risulta chiaramente dalle cartoline relative agli avvisi di Contr ricevimento allegate da alle note scritte per l'udienza del 20 gennaio
2021 (doc. 2), nonché dal verbale di mediazione (doc. 1), la regolarità della comunicazione dell'avvio del procedimento di mediazione alle parti invitate.
pag. 5/14 Tanto rilevato, occorre ricordare che la Corte di legittimità, con riferimento al contratto di leasing, ha stabilito che, «[i]n tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n.
28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del
1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto» (Cass., n.
15200 del 2018, in massima).
Ciononostante, il giudice di prime cure ha richiesto l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione all'udienza del 30 settembre 2020, Contr rispondendo all'eccezione d'improcedibilità sollevata da e ritenendo di dover applicare il principio espresso dalla Corte regolatrice in base al quale
«Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.» (Cass., sez. un., n. 19596 del
2020, in massima).
Tanto preliminarmente precisato, ritiene il Collegio che l'erronea menzione, nella domanda di mediazione, del nominativo del difensore non la renda nulla – o, tantomeno, inesistente – considerato che essa indicava correttamente le parti del giudizio nell'ambito del quale il tentativo era stato disposto e l'oggetto dello stesso, per cui non poteva dirsi sussistere alcuna pag. 6/14 incertezza tale da pregiudicare l'identificazione del contenzioso di riferimento e l'ambito soggettivo da esso interessato, l'inesatta indicazione del difensore potendo essere facilmente percepita dai destinatari e assurgendo, così, a mero errore materiale. Dunque, la domanda era perfettamente idonea a raggiungere i fini ai quali tendeva, non ostacolando la possibilità di partecipazione alla procedura da parte degli opponenti e di svolgere ivi le proprie considerazioni difensive.
D'altra parte, dal già menzionato verbale di mediazione risulta chiaramente non solo che la domanda di mediazione è stata correttamente notificata alle parti, ma anche che il difensore degli odierni appellanti ne era a conoscenza, avendo inviato una pec per lamentare che nella stessa istanza fosse indicato un nominativo non corretto. Invece, come si legge chiaramente nell'atto di appello, il difensore non si è appositamente costituito «per non sanare (qualora fosse possibile) la domanda di mediazione».
La censura va quindi respinta.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione e quest'ultima Pt_1 Pt_2 anche nella indicata qualità, insistono nell'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena sul presupposto che gli stessi «vivono ed operano in un piccolo paese della provincia di Caserta, Cancello ed Arnone
(CE), hanno modeste possibilità economiche, peraltro vanificate da un destino avverso, come l'incendio che ha devastato la loro proprietà, oggetto del leasing per cui è causa». Assumono, dunque, gli odierni appellanti che debba trovare applicazione la disciplina consumeristica (ex art. 33, comma secondo, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005) e che, pertanto, la competenza territoriale spetti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a tutela della parte contraente più debole oppure «in via meramente subordinata potrebbe individuarsi la competenza territoriale del Tribunale
pag. 7/14 di Napoli, essendo stato stipulato il contratto di locazione finanziaria […] nella città di Napoli».
Il motivo è infondato.
A sostegno della reiezione il Tribunale ha escluso l'applicabilità della disciplina consumeristica ai garanti, ritenendo che non ve ne fossero i presupposti, in quanto entrambi soci di . Controparte_1
Giova preliminarmente rammentare quanto affermato dalla Corte regolatrice con riferimento alla fideiussione, ma con considerazioni estendibili anche alla garanzia di specie, ossia che, «[i]n tema di contratti stipulati dal “consumatore”, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15
) – all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché Per_1 all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore» (Cass. n. 1666 del 2020, in massima;
analogamente, Cass., sez. un., n. 5868 del 2023, in motivazione).
La qualità dei contraenti e emerge chiaramente dalla Pt_1 Pt_2 visura camerale allegata al fascicolo monitorio (doc. 1, pp. 4-5): al tempo della sottoscrizione dei contratti di garanzia gli unici titolari delle quote di erano la quale socia accomandataria e, quindi Controparte_1 Pt_2 amministratore, e il socio accomandante al 50%. Pt_1
Va quindi escluso, alla stregua del principio giurisprudenziale richiamato, che essi avessero agito in qualità di consumatori.
Pertanto, ai fini dell'individuazione del giudice competente, va fatto riferimento all'art. 8 del contratto di locazione finanziaria, che prevede: «È salva in ogni caso la facoltà per la Concedente di adire l'Autorità Giudiziaria pag. 8/14 Ordinaria per il pagamento dei propri crediti pecuniari derivanti dal presente contratto. Per quest'ultima ipotesi la Concedente potrà scegliere alternativamente il Foro di , quello del capoluogo della provincia ove CP_2 ha sede la filiale della Concedente che ha curato la stipula del presente contratto, ovvero quello di residenza o domicilio dell'utilizzatore».
Sussisteva, pertanto, la competenza del Tribunale di Siena e il motivo d'impugnazione con cui essa viene nuovamente contestata va respinto.
4. Con il terzo motivo d'appello il solo eccepisce l'intervenuta Pt_1 prescrizione quinquennale del preteso credito di controparte ex artt. 2948,
2947 e 2949 c.c. In proposito, il assume che «solo ora, dopo quasi Pt_1 dieci anni, l'opposto preteso creditore richiede […] una somma, peraltro, rilevantissima».
La censura è priva di pregio.
Il giudice di prime cure, a sostegno del rigetto dell'eccezione di prescrizione, ha rilevato che tra gli allegati del fascicolo monitorio vi fossero
«richieste, anche agli odierni opponenti [e dunque ai garanti] reiterate nel tempo (2013-2017-2019) idonee a valere quali costituzioni in mora
(contenendo richiesta di adempimento e riserva di azione) e quindi idonee a interrompere la prescrizione».
Il mancato accoglimento del motivo va fondato su plurime e distinte rationes decidendi.
Preme in primo luogo rilevare come gli odierni appellanti non si siano minimante confrontati con la motivazione addotta dal giudice di prime cure, avendo invece la Corte di legittimità precisato che l'impugnazione deve affiancare «alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice» (Cass. sez. un., n. 36481 del
2022, in massima); mancanza che rende inammissibile il motivo di gravame per difetto di specificità, ex art. 342 c.p.c.
pag. 9/14 Ad ogni buon conto, quale ulteriore ratio decidendi, è decisivo, ai fini del rigetto della censura, considerare che, secondo la Corte regolatrice, «[l]a prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, nn. 3 e 4, cod. civ., concernente, tra le altre ipotesi, il corrispettivo delle locazioni, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono;
detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. Ne consegue, pertanto, che, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di “leasing”, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali
e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità» (Cass., n.
2086 del 2008, in massima).
Non solo, dunque, il termine prescrizionale a cui fare riferimento è quello decennale, ma è altresì agevole rilevare come le prime due richieste di Contr pagamento avanzate da siano tempestive anche facendo riferimento al quinquennio.
Si aggiunga, infine, che il ha sottoscritto un contratto Pt_1 autonomo di garanzia – come accertato dal giudice di prime cure, senza che al riguardo sia stata mossa censura – rinunciando, quindi, a opporre al pag. 10/14 creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo l'exceptio doli.
Infatti, come evidenziato dalla Corte di cassazione, «[i]l contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo» (Cass. n.
19693 del 2022, in massima).
Tanto emerge al punto 3 del contratto di garanzia sottoscritto dal
(doc. 4, fascicolo monitorio), che prevede: «[g]li effetti dell'eventuale Pt_1 decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto si intendono automaticamente estesi anche al fideiussore. Il fideiussore rinuncia, in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c., ad opporre le eccezioni spettanti al debitore».
Conseguentemente, alla stregua delle ragioni che precedono, il terzo motivo va disatteso.
5. Con il quarto, gli appellanti lamentano la mancata chiamata in causa della compagnia assicurativa, Controparte_6
In particolare, si interrogano sul perché, essendo
[...]
«il capannone […] oggetto di polizza […] stipulata contestualmente al contratto di leasing de quo […] che garantiva le parti del presente giudizio contro i danni, anche per il rischio incendio, del bene detenuto in locazione finanziaria […] due Società appartenenti al medesimo Gruppo Finanziario
non abbiano trovato una soluzione per la Controparte_2 definizione del danno di cui trattasi», chiedendo dunque la riforma della sentenza impugnata.
pag. 11/14 Il motivo è infondato.
A sostegno del rigetto, il giudice di prime cure aveva addotto che «[non appariva] utile la chiamata in causa della Compagnia di assicurazioni atteso che la presente controversia ha ad oggetto il pagamento dei canoni insoluti mentre la polizza coprirebbe, se ancora operativa, il rischio incendio», aggiungendo altresì che la polizza «avrebbe potuto essere azionata al di fuori e a prescindere dal presente giudizio».
Occorre ricordare che, secondo la Corte di legittimità, «[l]a chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità […]» (Cass., n. 22419 del 2008, in massima;
Cass. n. 19974 del 2023, in massima).
Di qui l'infondatezza del quarto motivo di censura.
6. Con il quinto gli odierni appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere infondata la domanda di pagamento. Assumono che «controparte non ha dimostrato l'ammontare del suo credito, sebbene nell'atto di opposizione se ne fosse rilevata l'infondatezza» e che «[i]l
Tribunale […] avendo fretta di decidere», a causa della pandemia, non si è
«curato delle garanzie processuali poste a difesa degli opponenti e delle parti contraenti più deboli».
Il motivo è infondato.
Emerge chiaramente dal fascicolo monitorio che il credito è dimostrato alla stregua della documentazione in atti. L'odierna appellata ha, infatti, prodotto, oltre ai contratti di garanzia, quello di leasing, in base al quale ricostruire il piano di ammortamento, e gli estratti conto, certificati ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.), in tal modo assolvendo all'onere probatorio su di essa incombente. pag. 12/14 La censura va quindi respinta.
7. In conclusione, quanto sopra conduce alla reiezione dell'appello, con conseguente conferma della sentenza gravata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento
(euro 260.001,00 – euro 520.000,00), con esclusione della fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente svoltasi.
9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 quest'ultima sia in proprio che quale legale rappresentante di
[...] di avverso la sentenza n. 79 del 2021 del Controparte_1 CP_1
Tribunale di Siena, che per l'effetto conferma;
2. condanna e quest'ultima sia in Parte_1 Parte_2 proprio che quale legale rappresentante di di Controparte_1
a rifondere a le CP_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in euro 7.120,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo pag. 13/14 unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 14 dicembre 2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola RI Condemi NA Primavera
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– NA Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola RI Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DI BENEDETTO NICOLA ( , C.F._2
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DI BENEDETTO NICOLA ( , C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
DI BENEDETTO NICOLA ( , C.F._2 appellanti
e
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. FANTINI ALESSANDRO ( e C.F._4 dell'avv. ROSINI PAOLO ( , C.F._5 appellata Conclusioni: per e quest'ultima in proprio e Parte_1 Parte_2 quale legale rappresentante di di «Voglia Controparte_1 CP_1
l'Ecc.ma Corte adita così provvedere:
a) accogliere il presente appello e riformare e/o annullare la sentenza impugnata e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo o inefficace l'opposto D.I n. 1461/2019 del 16/12/2019, emesso nei confronti degli appellanti dal Tribunale di Siena, notificato il 07/01/2020;
b) in subordine, accogliendo le eccezioni formulate dagli appellanti, di cui sopra, riformare la sentenza impugnata e/o adottare ogni provvedimento per rimettere le parti innanzi al Giudice di primo grado, competente territorialmente;
c) in ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario»; per «l'Ecc.ma Corte di Controparte_2
Appello di Firenze, disattesa ogni avversa richiesta eccezione e deduzione,
Voglia in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai Sigg. e per violazione dell'art. 342 Parte_1 Parte_2
c.p.c.; nel merito, rigettare l'interposto appello e per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Siena, oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese e compensi di lite».
Rilevato
unitamente a quest'ultima sia in Parte_1 Parte_2 proprio che quale legale rappresentante della di Controparte_1 [...]
(nel prosieguo ), hanno impugnato la sentenza n. CP_1 Controparte_1
79 del 2021 del Tribunale di Siena, con cui è stata rigettata l'opposizione da pag. 2/14 essi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1461 del 2019, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in solido di euro 310.746,32, oltre interessi come da domanda e spese, da parte di Controparte_3
(oggi incorporata
[...] Controparte_4
Contr da e nel prosieguo , quale Controparte_2 importo dovuto a titolo di canoni e spese insolute alla data del 6 novembre
2019, oltre interessi di mora, relativi al contratto di locazione finanziaria n. Contr 1140377 del 22 febbraio 2006, stipulato tra quale concedente, e
[...]
quale utilizzatrice dell'immobile individuato nel contratto, CP_1 gravemente danneggiato a causa di un incendio, a seguito del quale le parti scioglievano concordemente il vincolo negoziale.
A garanzia delle obbligazioni assunte dall'utilizzatrice nei confronti della concedente, si erano costituiti garanti solidali e Parte_2
entrambi fino alla concorrenza di euro 356.742,32 (docc. Parte_1
3-4 procedimento monitorio).
Contr In seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo, si è costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza dei motivi di opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, rigettate tutte le eccezioni preliminari circa: 1) la nullità dell'istanza di mediazione per indicazione erronea del nominativo del difensore;
2) la nullità della procura;
3) l'incompetenza territoriale;
4)
l'intervenuta prescrizione nei confronti di 5) la richiesta Parte_1 di chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, ha confermato il decreto ingiuntivo, condannando gli odierni appellanti alla refusione delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza.
Hanno interposto appello il e la quest'ultima sia in Pt_1 Pt_2 proprio che quale legale rappresentante di affidato ai Controparte_1 seguenti motivi di censura:
pag. 3/14 1. con il primo assumono la violazione del diritto di difesa, la carenza di motivazione della sentenza impugnata e la sua manifesta ingiustizia;
2. con il secondo insistono sull'incompetenza territoriale dell'adito
Tribunale di Siena;
3. con il terzo insiste sull'intervenuta prescrizione;
Parte_1
4. con il quarto sostengono l'erroneo rifiuto dell'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione;
5. con il quinto lamentano l'infondatezza della domanda di pagamento, assumendo la mancata dimostrazione dell'ammontare del credito.
Contr Si è costituita in giudizio protestando l'inammissibilità dell'appello e, comunque, la sua infondatezza.
Il processo è stato interrotto, per essere poi riassunto.
All'esito dell'udienza del 10 settembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 12 settembre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di generale inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.
Salvo ciò che si dirà in prosieguo, a proposito di singoli motivi di doglianza, l'atto d'appello ha consentito di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
2. Tanto premesso, l'impugnazione non può essere accolta.
pag. 4/14 Con il primo motivo, gli odierni appellanti lamentano la violazione del diritto di difesa, la carenza di motivazione della sentenza impugnata e la sua manifesta ingiustizia. Sostengono a tal proposito che, «visto il mancato Contr espletamento dell'obbligatorio tentativo di mediazione», quando vi ha provveduto, su istanza del giudice di prime cure, ha formulato «una domanda di mediazione per un giudizio assolutamente inesistente». Da un lato lamentano che l'«Ordine degli Avvocati di , anziché essere CP_2 imparziale e super partes, correggeva l'errore del Collega del Foro di CP_2
[ovvero l'indicazione erronea del nominativo del difensore] e […] modificava la domanda di parte appellata» notificando al difensore, correttamente identificato, la data stabilita per l'espletamento del tentativo di mediazione.
Dall'altro, asseriscono di aver eccepito «la nullità della domanda di mediazione (e l'abuso compiuto)», non comparendo «per non sanare (qualora fosse possibile) la nullità della domanda di mediazione»; lamentano, dunque, che il Tribunale abbia confuso tra «nullità della domanda di mediazione e nullità della notifica della medesima». In conclusione, gli odierni appellanti domandano di riformare e annullare la sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa.
Il motivo è infondato.
Occorre anzitutto rilevare che l'art. 8 del d.lgs. 28 del 2010 disciplina il procedimento di mediazione, stabilendo che «[…] La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione».
Inoltre, risulta chiaramente dalle cartoline relative agli avvisi di Contr ricevimento allegate da alle note scritte per l'udienza del 20 gennaio
2021 (doc. 2), nonché dal verbale di mediazione (doc. 1), la regolarità della comunicazione dell'avvio del procedimento di mediazione alle parti invitate.
pag. 5/14 Tanto rilevato, occorre ricordare che la Corte di legittimità, con riferimento al contratto di leasing, ha stabilito che, «[i]n tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n.
28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del
1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto» (Cass., n.
15200 del 2018, in massima).
Ciononostante, il giudice di prime cure ha richiesto l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione all'udienza del 30 settembre 2020, Contr rispondendo all'eccezione d'improcedibilità sollevata da e ritenendo di dover applicare il principio espresso dalla Corte regolatrice in base al quale
«Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.» (Cass., sez. un., n. 19596 del
2020, in massima).
Tanto preliminarmente precisato, ritiene il Collegio che l'erronea menzione, nella domanda di mediazione, del nominativo del difensore non la renda nulla – o, tantomeno, inesistente – considerato che essa indicava correttamente le parti del giudizio nell'ambito del quale il tentativo era stato disposto e l'oggetto dello stesso, per cui non poteva dirsi sussistere alcuna pag. 6/14 incertezza tale da pregiudicare l'identificazione del contenzioso di riferimento e l'ambito soggettivo da esso interessato, l'inesatta indicazione del difensore potendo essere facilmente percepita dai destinatari e assurgendo, così, a mero errore materiale. Dunque, la domanda era perfettamente idonea a raggiungere i fini ai quali tendeva, non ostacolando la possibilità di partecipazione alla procedura da parte degli opponenti e di svolgere ivi le proprie considerazioni difensive.
D'altra parte, dal già menzionato verbale di mediazione risulta chiaramente non solo che la domanda di mediazione è stata correttamente notificata alle parti, ma anche che il difensore degli odierni appellanti ne era a conoscenza, avendo inviato una pec per lamentare che nella stessa istanza fosse indicato un nominativo non corretto. Invece, come si legge chiaramente nell'atto di appello, il difensore non si è appositamente costituito «per non sanare (qualora fosse possibile) la domanda di mediazione».
La censura va quindi respinta.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione e quest'ultima Pt_1 Pt_2 anche nella indicata qualità, insistono nell'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena sul presupposto che gli stessi «vivono ed operano in un piccolo paese della provincia di Caserta, Cancello ed Arnone
(CE), hanno modeste possibilità economiche, peraltro vanificate da un destino avverso, come l'incendio che ha devastato la loro proprietà, oggetto del leasing per cui è causa». Assumono, dunque, gli odierni appellanti che debba trovare applicazione la disciplina consumeristica (ex art. 33, comma secondo, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005) e che, pertanto, la competenza territoriale spetti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a tutela della parte contraente più debole oppure «in via meramente subordinata potrebbe individuarsi la competenza territoriale del Tribunale
pag. 7/14 di Napoli, essendo stato stipulato il contratto di locazione finanziaria […] nella città di Napoli».
Il motivo è infondato.
A sostegno della reiezione il Tribunale ha escluso l'applicabilità della disciplina consumeristica ai garanti, ritenendo che non ve ne fossero i presupposti, in quanto entrambi soci di . Controparte_1
Giova preliminarmente rammentare quanto affermato dalla Corte regolatrice con riferimento alla fideiussione, ma con considerazioni estendibili anche alla garanzia di specie, ossia che, «[i]n tema di contratti stipulati dal “consumatore”, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15
) – all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché Per_1 all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore» (Cass. n. 1666 del 2020, in massima;
analogamente, Cass., sez. un., n. 5868 del 2023, in motivazione).
La qualità dei contraenti e emerge chiaramente dalla Pt_1 Pt_2 visura camerale allegata al fascicolo monitorio (doc. 1, pp. 4-5): al tempo della sottoscrizione dei contratti di garanzia gli unici titolari delle quote di erano la quale socia accomandataria e, quindi Controparte_1 Pt_2 amministratore, e il socio accomandante al 50%. Pt_1
Va quindi escluso, alla stregua del principio giurisprudenziale richiamato, che essi avessero agito in qualità di consumatori.
Pertanto, ai fini dell'individuazione del giudice competente, va fatto riferimento all'art. 8 del contratto di locazione finanziaria, che prevede: «È salva in ogni caso la facoltà per la Concedente di adire l'Autorità Giudiziaria pag. 8/14 Ordinaria per il pagamento dei propri crediti pecuniari derivanti dal presente contratto. Per quest'ultima ipotesi la Concedente potrà scegliere alternativamente il Foro di , quello del capoluogo della provincia ove CP_2 ha sede la filiale della Concedente che ha curato la stipula del presente contratto, ovvero quello di residenza o domicilio dell'utilizzatore».
Sussisteva, pertanto, la competenza del Tribunale di Siena e il motivo d'impugnazione con cui essa viene nuovamente contestata va respinto.
4. Con il terzo motivo d'appello il solo eccepisce l'intervenuta Pt_1 prescrizione quinquennale del preteso credito di controparte ex artt. 2948,
2947 e 2949 c.c. In proposito, il assume che «solo ora, dopo quasi Pt_1 dieci anni, l'opposto preteso creditore richiede […] una somma, peraltro, rilevantissima».
La censura è priva di pregio.
Il giudice di prime cure, a sostegno del rigetto dell'eccezione di prescrizione, ha rilevato che tra gli allegati del fascicolo monitorio vi fossero
«richieste, anche agli odierni opponenti [e dunque ai garanti] reiterate nel tempo (2013-2017-2019) idonee a valere quali costituzioni in mora
(contenendo richiesta di adempimento e riserva di azione) e quindi idonee a interrompere la prescrizione».
Il mancato accoglimento del motivo va fondato su plurime e distinte rationes decidendi.
Preme in primo luogo rilevare come gli odierni appellanti non si siano minimante confrontati con la motivazione addotta dal giudice di prime cure, avendo invece la Corte di legittimità precisato che l'impugnazione deve affiancare «alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice» (Cass. sez. un., n. 36481 del
2022, in massima); mancanza che rende inammissibile il motivo di gravame per difetto di specificità, ex art. 342 c.p.c.
pag. 9/14 Ad ogni buon conto, quale ulteriore ratio decidendi, è decisivo, ai fini del rigetto della censura, considerare che, secondo la Corte regolatrice, «[l]a prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, nn. 3 e 4, cod. civ., concernente, tra le altre ipotesi, il corrispettivo delle locazioni, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono;
detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. Ne consegue, pertanto, che, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di “leasing”, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali
e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità» (Cass., n.
2086 del 2008, in massima).
Non solo, dunque, il termine prescrizionale a cui fare riferimento è quello decennale, ma è altresì agevole rilevare come le prime due richieste di Contr pagamento avanzate da siano tempestive anche facendo riferimento al quinquennio.
Si aggiunga, infine, che il ha sottoscritto un contratto Pt_1 autonomo di garanzia – come accertato dal giudice di prime cure, senza che al riguardo sia stata mossa censura – rinunciando, quindi, a opporre al pag. 10/14 creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo l'exceptio doli.
Infatti, come evidenziato dalla Corte di cassazione, «[i]l contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo» (Cass. n.
19693 del 2022, in massima).
Tanto emerge al punto 3 del contratto di garanzia sottoscritto dal
(doc. 4, fascicolo monitorio), che prevede: «[g]li effetti dell'eventuale Pt_1 decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto si intendono automaticamente estesi anche al fideiussore. Il fideiussore rinuncia, in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c., ad opporre le eccezioni spettanti al debitore».
Conseguentemente, alla stregua delle ragioni che precedono, il terzo motivo va disatteso.
5. Con il quarto, gli appellanti lamentano la mancata chiamata in causa della compagnia assicurativa, Controparte_6
In particolare, si interrogano sul perché, essendo
[...]
«il capannone […] oggetto di polizza […] stipulata contestualmente al contratto di leasing de quo […] che garantiva le parti del presente giudizio contro i danni, anche per il rischio incendio, del bene detenuto in locazione finanziaria […] due Società appartenenti al medesimo Gruppo Finanziario
non abbiano trovato una soluzione per la Controparte_2 definizione del danno di cui trattasi», chiedendo dunque la riforma della sentenza impugnata.
pag. 11/14 Il motivo è infondato.
A sostegno del rigetto, il giudice di prime cure aveva addotto che «[non appariva] utile la chiamata in causa della Compagnia di assicurazioni atteso che la presente controversia ha ad oggetto il pagamento dei canoni insoluti mentre la polizza coprirebbe, se ancora operativa, il rischio incendio», aggiungendo altresì che la polizza «avrebbe potuto essere azionata al di fuori e a prescindere dal presente giudizio».
Occorre ricordare che, secondo la Corte di legittimità, «[l]a chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità […]» (Cass., n. 22419 del 2008, in massima;
Cass. n. 19974 del 2023, in massima).
Di qui l'infondatezza del quarto motivo di censura.
6. Con il quinto gli odierni appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere infondata la domanda di pagamento. Assumono che «controparte non ha dimostrato l'ammontare del suo credito, sebbene nell'atto di opposizione se ne fosse rilevata l'infondatezza» e che «[i]l
Tribunale […] avendo fretta di decidere», a causa della pandemia, non si è
«curato delle garanzie processuali poste a difesa degli opponenti e delle parti contraenti più deboli».
Il motivo è infondato.
Emerge chiaramente dal fascicolo monitorio che il credito è dimostrato alla stregua della documentazione in atti. L'odierna appellata ha, infatti, prodotto, oltre ai contratti di garanzia, quello di leasing, in base al quale ricostruire il piano di ammortamento, e gli estratti conto, certificati ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.), in tal modo assolvendo all'onere probatorio su di essa incombente. pag. 12/14 La censura va quindi respinta.
7. In conclusione, quanto sopra conduce alla reiezione dell'appello, con conseguente conferma della sentenza gravata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento
(euro 260.001,00 – euro 520.000,00), con esclusione della fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente svoltasi.
9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 quest'ultima sia in proprio che quale legale rappresentante di
[...] di avverso la sentenza n. 79 del 2021 del Controparte_1 CP_1
Tribunale di Siena, che per l'effetto conferma;
2. condanna e quest'ultima sia in Parte_1 Parte_2 proprio che quale legale rappresentante di di Controparte_1
a rifondere a le CP_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in euro 7.120,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo pag. 13/14 unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 14 dicembre 2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola RI Condemi NA Primavera
pag. 14/14