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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile- Ufficio procedure concorsuali, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Italo Federici, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. R.G. del Procedimento Unitario n. 8/2025, ex art. 67 CCII
promosso da
e (avv. Mario Lazzaro), con l'ausilio dell'Occ dott. Pietro Parte_1 Parte_2
; Per_1
***
letto il ricorso con il quale gli istanti hanno richiesto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti dei propri patrimoni, nonché i documenti allegati;
visto il decreto di apertura emesso in data 27 gennaio 2025, con il quale si è disposto che la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti fossero pubblicati nell'apposita area web del sito del Tribunale di Taranto e che ne fosse data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, assegnando a questi ultimi termine di 20 giorni dalla comunicazione per presentare eventuali osservazioni;
letta la relazione dell'Occ ai sensi dell'art.70, comma 6, CCII;
viste le comunicazioni effettuate ai creditori, depositate nel fascicolo telematico in data 20 marzo
2025;
ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che i ricorrenti risiedono in un Comune della provincia di Taranto;
considerato, inoltre, che nella specie possa ravvisarsi una situazione di sovraindebitamento nei termini di cui all'art. 2, co1, lett c), CCII;
rilevato che gli istanti rivestono la qualità di consumatori e che i debiti risultano dagli stessi contratti per motivi estranei ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
osserva: preliminarmente, va evidenziata l'insussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, non risultando che i debitori siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
Non vi sono, inoltre, elementi utili per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, tenuto conto dei gravi problemi di salute del e del conseguente ridimensionamento delle sue capacità lavorative. Pt_1
D'altronde, l'assenza di spese voluttuarie ed in genere di alcun elemento, che possa indurre a ritenere che i debitori abbiano utilizzato i propri redditi o le somme prese in prestito per scopi diversi dal mantenimento familiare e dal pagamento di debiti, porta ad escludere la mancanza del requisito di cui all'art. 69, comma 1, CCII.
Va precisato, inoltre, che nessuna osservazione è stata presenta dai creditori nel termine assegnato ai sensi dell'art. 70, comma 3, CCII.
Ciò premesso, il piano di ristrutturazione proposto dai ricorrenti risulta giuridicamente ammissibile e fattibile.
Ed invero, appare congruo destinare al fabbisogno del piano la somma di euro circa 1.000,00 mensili con durata di 112 mesi: detta rata mensile risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori
(incrementata dall'apporto finanziario del figlio , il quale, intervenendo in atti, si è Per_2 impegnato “…a mettere a disposizione dei creditori una parte del proprio salario mensile, pari a euro 581,50, condizionatamente all'omologa del piano”) e con il fabbisogno familiare.
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto possa essere omologato.
P.Q.M.
visto l'art. 70 co. 7, CCII;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da (cod. fisc. Parte_1
) e (cod. fisc. , con l'ausilio C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'O.c.c., dott. ; Persona_3
DISPONE che:
- il piano e la presente sentenza siano pubblicati entro quarantotto ore dalla data del deposito nella apposita area del sito web del Tribunale di Taranto, previa epurazione dei dati sensibili e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
- il piano e la sentenza siano comunicati a tutti i creditori a cura dell'O.c.c.;
- l'O.c.c. provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che ai sensi dell'art. 71, comma IV, CCII, “il giudice procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
- l'O.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice per iscritto sullo stato della procedura, provvedendo al deposito di relazione particolareggiata a termini dell'art. 71 co. 1 CCII, nonché, al termine dell'esecuzione del piano, al deposito di relazione finale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 co. 4 CCII;
- depositi immediata informativa per il caso di inadempimento ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 71, co. 5, CCII;
avverte i debitori che
- sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 CCII per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
- ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del P.M. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
Dichiara chiusa la procedura. Si comunichi ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di
Occ.
Così deciso in Taranto il 19 maggio 2025.
Il Giudice
Italo Federici
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile- Ufficio procedure concorsuali, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Italo Federici, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. R.G. del Procedimento Unitario n. 8/2025, ex art. 67 CCII
promosso da
e (avv. Mario Lazzaro), con l'ausilio dell'Occ dott. Pietro Parte_1 Parte_2
; Per_1
***
letto il ricorso con il quale gli istanti hanno richiesto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti dei propri patrimoni, nonché i documenti allegati;
visto il decreto di apertura emesso in data 27 gennaio 2025, con il quale si è disposto che la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti fossero pubblicati nell'apposita area web del sito del Tribunale di Taranto e che ne fosse data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, assegnando a questi ultimi termine di 20 giorni dalla comunicazione per presentare eventuali osservazioni;
letta la relazione dell'Occ ai sensi dell'art.70, comma 6, CCII;
viste le comunicazioni effettuate ai creditori, depositate nel fascicolo telematico in data 20 marzo
2025;
ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che i ricorrenti risiedono in un Comune della provincia di Taranto;
considerato, inoltre, che nella specie possa ravvisarsi una situazione di sovraindebitamento nei termini di cui all'art. 2, co1, lett c), CCII;
rilevato che gli istanti rivestono la qualità di consumatori e che i debiti risultano dagli stessi contratti per motivi estranei ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
osserva: preliminarmente, va evidenziata l'insussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, non risultando che i debitori siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
Non vi sono, inoltre, elementi utili per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, tenuto conto dei gravi problemi di salute del e del conseguente ridimensionamento delle sue capacità lavorative. Pt_1
D'altronde, l'assenza di spese voluttuarie ed in genere di alcun elemento, che possa indurre a ritenere che i debitori abbiano utilizzato i propri redditi o le somme prese in prestito per scopi diversi dal mantenimento familiare e dal pagamento di debiti, porta ad escludere la mancanza del requisito di cui all'art. 69, comma 1, CCII.
Va precisato, inoltre, che nessuna osservazione è stata presenta dai creditori nel termine assegnato ai sensi dell'art. 70, comma 3, CCII.
Ciò premesso, il piano di ristrutturazione proposto dai ricorrenti risulta giuridicamente ammissibile e fattibile.
Ed invero, appare congruo destinare al fabbisogno del piano la somma di euro circa 1.000,00 mensili con durata di 112 mesi: detta rata mensile risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori
(incrementata dall'apporto finanziario del figlio , il quale, intervenendo in atti, si è Per_2 impegnato “…a mettere a disposizione dei creditori una parte del proprio salario mensile, pari a euro 581,50, condizionatamente all'omologa del piano”) e con il fabbisogno familiare.
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto possa essere omologato.
P.Q.M.
visto l'art. 70 co. 7, CCII;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da (cod. fisc. Parte_1
) e (cod. fisc. , con l'ausilio C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'O.c.c., dott. ; Persona_3
DISPONE che:
- il piano e la presente sentenza siano pubblicati entro quarantotto ore dalla data del deposito nella apposita area del sito web del Tribunale di Taranto, previa epurazione dei dati sensibili e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
- il piano e la sentenza siano comunicati a tutti i creditori a cura dell'O.c.c.;
- l'O.c.c. provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che ai sensi dell'art. 71, comma IV, CCII, “il giudice procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
- l'O.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice per iscritto sullo stato della procedura, provvedendo al deposito di relazione particolareggiata a termini dell'art. 71 co. 1 CCII, nonché, al termine dell'esecuzione del piano, al deposito di relazione finale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 co. 4 CCII;
- depositi immediata informativa per il caso di inadempimento ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 71, co. 5, CCII;
avverte i debitori che
- sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 CCII per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
- ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del P.M. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
Dichiara chiusa la procedura. Si comunichi ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di
Occ.
Così deciso in Taranto il 19 maggio 2025.
Il Giudice
Italo Federici