Articolo 3 della Legge 14 gennaio 1970, n. 94
Articolo 2
Versione
11 aprile 1970
Art. 3.

All'onere derivante dall'accettazione degli emendamenti di cui al precedente articolo 1, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 1345 e 5672 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969 e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi; all'onere relativo al funzionamento della commissione permanente interministeriale, istituita presso il Ministero della marina mercantile, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n.
1067 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1969 e ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Entrata in vigore il 11 aprile 1970