Articolo 13 della Legge 26 gennaio 1942, n. 78
Articolo 12Articolo 14
Versione
17 marzo 1942
Art. 13.

Il titolo di specialista puo' essere assunto soltanto da chi ha conseguito il relativo diploma.
Il titolo stesso spetta a chi sia o sia stato professore di ruolo o libero docente della disciplina che e' oggetto dell'esercizio professionale specializzato, ai primari di reparti ospedalieri della specialita' nominati per regolare concorso, ai coadiutori, ispettori e direttori di reparti della specialita' presso l'Istituto superiore di sanita' pubblica del Ministero dell'interno.
Chi contravvenga alla disposizione di cui al presente articolo incorre nella esclusione dall'albo professionale nel quale e' iscritto, senza pregiudizio delle sanzioni penali stabilite dalla legge.

Entrata in vigore il 17 marzo 1942