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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3943 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori ConIGliere dott. Gabriele Sordi ConIGliere rel. riunita in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 50055 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra nata a [...] il [...] e residente in [...]
Scrivia n. 21, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria C.F._1
Antonietta Cestra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale dello
Statuto n. 24; appellante e
c.f. , nata a [...], il [...] ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro
Mariani presso il quale è elettivamente domiciliata in Priverno (LT) in via G. Matteotti
n° 147; appellata e
(c.f.: – P. Iva Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, anche P.IVA_2
disgiuntamente dagli Avv.ti Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni, giusta procura generale alle liti conferita ai predetti Avvocati con procura Notaio del Persona_1
22.03.2024, repertorio n 37875, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare
Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura dell'Istituto; appellato
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2780/2023 del Tribunale di Latina pubblicata il 28/12/2023.
Conclusioni
Legge Claudia: - IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa ed esposti nel corpo del presente atto, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, attribuire alla SI.ra , vedova superstite, la quota del 50%, ovvero quella Parte_1
maggiore ritenuta di giustizia, della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto
(SI. ) dovuta in favore della stessa dall'ente previdenziale erogatore Persona_2
CP_ ( .
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
rigettare l'appello proposto dalla SI.ra per le Controparte_1 Parte_1
motivazioni in fatto e diritto sopra meglio descritte;
per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 2780/2023 emessa Tribunale di
Latina Presidente Pier Luigi De Cinti a conclusione del procedimento iscritto al numero di RG 2397/2022; in ogni caso Condannare la SI.ra al risarcimento del danno ai sensi Parte_1 dell'art 96 c.p.c. anche con ricorso al metodo equitativo;
Condannare la SI.ra
[...]
, al pagamento delle spese legali oltre oneri e accessori come per legge, in Pt_1 favore dell'avv. Alessandro Mariani antistatari secondo il vigente tariffario forense aumentato del 30% percento ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M. Decreto 55/2014 il quale recita testualmente: ”Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità̀ telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee a agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto per aver utilizzato i collegamenti ipertestuali degli allegati.
: l' come già esposto, quanto al ricorso in appello per cui oggi si discute, si CP_2 CP_2
rimette a giustizia.
_ _ _
La IG.ra ex coniuge del defunto IG. e titolare di Controparte_1 Persona_2
assegno divorzile pari ad euro 350,oo, si è rivolta al Tribunale di Latina chiedendo che
2 le fosse attribuita la quota spettantele per legge della pensione di reversibilità del coniuge divorziato, deceduto il 6.8.2021, erogata dall' per l'ammontare stimato nei due CP_2
terzi del suo totale.
Si è costituita in giudizio la seconda moglie del IG. , la IG.ra Per_2 Parte_1 per chiedere, in via preliminare, l'inammissibilità dell'avverso ricorso non avendo la controparte proposto il ricorso amministrativo innanzi al Comitato Provinciale ex art 46 della L n. 88/89 e, nel merito, il rigetto dell'istanza avanzata dalla in quanto CP_1
infondata, in subordine il riconoscimento in suo favore della maggior quota dell'emolumento pensionistico. CP_ L' affermato il diritto della ricorrente a percepire quota del trattamento di reversibilità, si rimetteva al Giudice per la relativa quantificazione.
Con sentenza n. 2780 resa il 28.12.2023 il Tribunale ha determinato la quota del trattamento di reversibilità spettante a nella misura del 60% Controparte_1
dichiarando compensate fra le parti le spese di lite.
Con ricorso depositato l'11.1.2024 ha interposto appello la IG.ra lamentando: Pt_1
l'iniquità della valutazione operata in tal modo dal primo giudicante il quale si era limitato ad un calcolo aritmetico della durata dei due matrimoni senza aver tenuto nella dovuta considerazione la durata dei due rapporti di convivenza di esse contendenti con il de cuius, la sua comunione materiale e spirituale con la prima moglie essendosi interrotta dal 2001, epoca nella quale era iniziata la loro convivenza;
che il Tribunale aveva omesso di valutare le concrete condizioni economiche di esse parti in causa, la invalida civile, essendo titolare di pensione per euro 862,99 mensili ed avendo CP_1 ricevuto dal coniuge tot lire 1.900.000 tra la fine dell'anno 2000 e l'inizio dell'anno 2001
e, nel marzo 2013, euro 7.200,oo a titolo di quota suo t.f.r. dell'ex coniuge.
Concludeva, dunque, nei termini sopra riportati.
Costituitasi in giudizio, la IG.ra chiedeva il rigetto dell'impugnazione, CP_1
evidenziando che, contrariamente agli assunti dell'appellante, il Tribunale aveva espressamente e correttamente vagliato tutti i criteri valutativi enunciati dalla ricorrente, la quale, per altro, aveva omesso di specificare le proprie fonti di reddito.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2
chiedeva che, in caso di accoglimento delle pretese della parte appellante, i maggiori importi decorressero dalla data della pronuncia e che, in tal caso, la soccombente fosse condannata a restituire ad esso Istituto le eccedenze corrispostele
3 Costituitosi in giudizio, l' riferiva di aver dato esecuzione alle statuizioni adottate CP_2
dal Tribunale di Latina, riservandosi di agire nei confronti della IG.ra Legge per il recupero dei maggiori importi in precedenza corrispostile.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c. ha disposto la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 19.6.2025 con il deposito di ulteriori note cui ha autorizzato le rispettive difese;
il Collegio ha poi deciso nella camera di conIGlio.
* * *
La ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere compiuta "tenendo conto della durata del rapporto" matrimoniale di ciascun coniuge come recita l' art 9, comma 3°, della L. n. 898 del 1970 nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13. Come noto, tuttavia, tale criterio, sulla base degli elementi interpretativi individuati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 419 del
1999, deve ritenersi non costituire l'unico ed esclusivo parametro al quale conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, esso potendo e dovendo essere corretto da altri criteri, da individuare nell'ambito della L. n. 398 del 1970, art. 5 (Cass. n. 1057/02), tenuto conto del carattere solidaristico proprio della pensione di reversibilità ed in relazione alle particolarità del caso concreto (Cass. n. 15164/03).
Deve quindi tenersi anche conto delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi
(Cass. n. 5060/06), dell'assegno goduto dal coniuge divorziato (Cass. n. 23379/04;
n. 8554/04; n. 2471/03), dei periodi di convivenza prematrimoniale (Cass. n. 4867/06;
n. 28478/05) e di ogni altro elemento desumibile della L. n. 898 del 1970, art. 5, ivi compreso il contributo dato da ciascun coniuge, durante i rispettivi matrimoni, alla famiglia (nel nostro caso dal primo matrimonio essendo nata una figlia nell'anno 1985). Non tutti tali elementi, peraltro, debbono necessariamente essere valutati in uguale misura, rientrando nella valutazione del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Cass. n. 6272/04).
La stessa Corte di legittimità ha avuto occasione di chiarire che, in applicazione del sopraindicato principio, debba esser valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale, e che a tale elemento si deve attribuire non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico (Cass. n. 5268/2020; n. 8263/2020).
4 Nel caso che ci occupa si osserva che il primo matrimonio del IG. con la IG.ra Per_2 durò 31 anni, dalla data di sua celebrazione nell'anno 1977 alla pronuncia del CP_1 divorzio nell'anno 2008 – durante il quale la coppia ebbe una figlia al cui accudimento partecipò, dunque, anche, se non prevalentemente, la moglie - ed il secondo con la IG.ra durò dieci anni, dal 2001 al 2021, con una convivenza prematrimoniale di altri Pt_1
dieci anni, per un totale, dunque, di venti anni, comunque inferiore alla durata del primo matrimonio.
Alcuna valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche delle parti – con riferimento anche al peso del contributo economico loro fornito dal de cuius – può esser effettuata a correzione del suddetto criterio temporale in quanto la IG.ra Legge, sia in primo sia in secondo grado, ha totalmente omesso di illustrare la propria condizione reddituale e, più in generale, economica, anche a fronte delle sollecitazioni a farlo rivoltele dalla controparte.
Pertanto, la ripartizione fra le due donne del trattamento di reversibilità decisa dal
Tribunale – tenuto conto altresì del fatto che, rivalutato ad oggi, l'assegno divorzile ammonterebbe ad euro 463,oo e che il 60% di tale reversibilità ammonta ad euro 865, tuttavia al lordo della tassazione – non può dirsi sperequata.
Segue, al rigetto dell'appello la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del difensore della resistente dichiaratosene anticipatario, per come si liquidano in dispositivo nel rispetto del d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m. n. 147/22, stimatosi il valore della controversia ai sensi dell'art 13 co. 1° c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2780/2023 del Parte_1
Tribunale di Latina pubblicata il 28/12/2023;
- condanna la stessa IG.ra a rimborsare all' Avv Alessandro Mariani, Pt_1
dichiaratosene anticipatario per la IG.ra le spese di lite che liquida in CP_1
euro 1.600,oo per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare a Legge Claudia la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso il 19.6.2025.
Il ConIGliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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