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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13897/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Signori Magistrati:
dott. Antonio Costanzo Presidente dott.ssa Roberta Vaccaro Giudice
dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice nel procedimento per reclamo cautelare ex art. 669 - terdecies c.p.c. iscritto al numero
13294/2024 R.G., promosso da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BASSI AMEDEO e dell'avv. VAIANO MADDALENA ( VIA FARINI 37 C.F._1
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA TURATI 55 CASERTA presso il difensore avv.
BASSI AMEDEO
RECLAMANTE contro
(C.F. Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. SCHIUMA GIUSEPPE e dell'avv. elettivamente P.IVA_2 domiciliato in PEC: presso il Email_1 difensore avv. SCHIUMA GIUSEPPE
RECLAMATO avente ad oggetto l'ordinanza n. 1817/2024, pronunciata dal giudice dott. Vittorio Serra in data
23.9.2024, nell'ambito del procedimento n. 2024/4823 R.G., con la quale lo stesso ha rigettato il ricorso volto ad ottenere il sequestro conservativo sui beni del
[...]
sino alla concorrenza di € 5.000.000,00; Controparte_3 sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2025 ed all'esito della camera di consiglio in data 5.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso cautelare proposto in pendenza di giudizio arbitrale azionato dallo stesso la Procedura ha chiesto il sequestro conservativo di beni Controparte_1
del (d'ora in avanti, per brevità, il ), nei Controparte_2 CP_2
termini sopra indicati, sul presupposto della sussistenza di ingenti crediti, oggetto del giudizio
Pagina 1 arbitrale, ma asseritamente “ragionevolmente certi”, deducendo la sussistenza del periculum in mora in ragione del progressivo declino della situazione economica e finanziaria della società cooperativa.
Si è costituito nel giudizio cautelare il , contestando l'esistenza dei debiti e comunque CP_2
il pericolo nel ritardo.
Con ordinanza resa in data 23.9.2024, quindi, il giudice chiamato a pronunciarsi in sede cautelare rigettava il ricorso, esaminando singolarmente gli indici individuati dal per CP_1
ritenere sussistente la necessità della tutela cautelare e ritenendo come ciascuno di essi non sia idoneo a consentire di accertare il dedotto periculum.
In particolare, richiamando sin d'ora per chiarezza e semplicità espositiva, seppure in maniera sintetica, il contenuto dell'ordinanza reclamata, il giudice di prime cure riteneva che:
1. La delicatezza della situazione finanziaria del non potesse trarsi dall'esame dei CP_2
bilanci del , in difetto di concrete e specifiche allegazioni e di una analisi della CP_2
documentazione, evidenziando, poi, come secondo quanto espresso dagli amministratori della società affittuaria di ramo di azienda del nella nota integrativa al bilancio CP_2
31.12.2022, dove si legge che << il bilancio di esercizio approvato dalla società CCC al 31
dicembre 2021 presenta un rilevante deficit patrimoniale, ma che << gli Amministratori di
hanno ritenuto non vi siano elementi al momento per considerare non recuperabile il Pt_1
credito iscritto nel presente bilancio nei confronti del CCC>>, i predetti abbiano considerato i loro crediti recuperabili ed abbiano, quindi, escluso che vi sia, al momento, una situazione di pericolo.
2. Quanto al contratto d'affitto di ramo di azienda stipulato da CCC nel 2016, che a parere della
Procedura esporrebbe a rischio i creditori del , si evidenziava che l'affitto non è di per CP_2
sé stesso e necessariamente strumento di distrazione dei beni, essendo al contrario un lecito e non infrequente strumento di gestione e che gli elementi solitamente considerati per verificare la finalità distrattiva dell'affitto (per esempio, tra gli altri: insussistenza di discontinuità soggettiva tra affittante e affittuario;
inadeguatezza patrimoniale e finanziaria dell'affittuaria; assenza di adeguate tutele e garanzie della corretta esecuzione del contratto;
incongruità del canone) non fossero stati allegati, mentre, gli elementi allegati risultavano compatibili con un affitto regolare.
3. Quanto al rifiuto del di aderire ad una proposta transattiva del Collegio arbitrale, il CP_2 primo giudice ne evidenziava l'assenza di valore indiziario.
Pagina 2 4. Quanto al rifiuto di rendere il conto con riferimento ai rapporti gestiti nell'interesse di
[...]
, ammesso che un rifiuto di rendere il conto possa dirsi non giustificato, nel CP_1
provvedimento reclamato si evidenziava come la circostanza sia comunque inidonea a fondare presunzioni sull'insufficienza patrimoniale del , potendo il rendiconto far luce CP_2 sull'esistenza del debito, ma non sulla consistenza del patrimonio che lo garantisce.
5. Quanto alla mancata retrocessione ad del risarcimento danni riconosciuto dal CP_1
Consiglio di Stato nella sentenza 4455/2013 e incassato dal , l'ordinanza di rigetto CP_2
rappresentava come la circostanza attenga all'esistenza del debito e non all'incapacità patrimoniale del debitore, che non si può desumere dal solo fatto dell'inadempimento.
6. Quanto alla esistenza di riserve riscosse, trattenute e non riversate ad , ammesso CP_1
in ipotesi che le riserve non siano state riaccreditate e che tale comportamento sia ingiustificato,
l'ordinanza reclamata evidenziava che anche questa situazione attiene all'esistenza del debito e non all'insufficienza della garanzia.
7. Con riferimento alla iscrizione di un'ipoteca volontaria sull'immobile di Bologna per
9.300.000 euro, iscritta nel 2019 ed alla vendita di un immobile in Milano nel 2023 per il prezzo di circa 800.000 euro, si evidenziava come tali circostanze nulla di per sé stesse dicano sulla complessiva capacità patrimoniale del , trattandosi di situazioni che possono essere CP_2
generate anche da ordinarie e lecite attività di gestione.
In difetto di prova della sussistenza del periculum in mora, superfluo risultava l'esame della probabile esistenza dei crediti oggetto del giudizio arbitrale.
Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo la Procedura Fallimentare, riproponendo in punto di sussistenza del fumus boni iuris le argomentazioni già svolte in sede di ricorso cautelare ed evidenziando, quanto alla sussistenza del periculum, come tutti gli indici già posti all'evidenza del primo giudice fossero suscettibili di nuova e diversa valutazione, ma anche ponendo in evidenza fatti dei quali era venuta a conoscenza dopo la proposizione del reclamo, da considerare rilevanti sia in punto di ragionevole certezza dei diritti di credito sottesi, che in punto di periculum in mora.
In particolare, evidenziando:
- sub 1), una lettura ottimistica del contenuto della nota integrativa al bilancio 2022, attesa la valutazione di “rilevanza” del deficit patrimoniale fatta dagli stessi amministratori dell'affittuaria , anche in relazione all'essere un soggetto collegato a vario Pt_1 Pt_1
titolo al e quanto alla mancata analisi dei bilanci, rappresentando come dalla CP_2
predetta nota integrativa (doc. 32 versato in atti) possa trarsi che il , a fronte CP_2
Pagina 3 della incidenza delle perdite sulla continuità aziendale, ventila espressamente il ricorso all'art. 2545 duodecies c.c. e quindi alla liquidazione;
- sub 2), come gli indici evidenziati per far emergere l'anomalia del contratto d'affitto d'azienda stipulato con non siano stati adeguatamente valutati al fine di trarne la Pt_1
finalità distrattiva e dunque rimarcando in questa sede come si tratti di un di CP_2
nuova costituzione, privo di credenziali, di avviamento, di esperienza, ignoto a tutti, privo di sede ed insediatosi nella sede del;
CP_2
- sub 3), la condotta processuale dilatoria tenuta in sede arbitrale evincibile dal rifiuto della proposta transattiva formulata dal Collegio;
- sub 4), la doverosità della rendicontazione a fronte dell'ordine di esibizione formulato in sede di giudizio arbitrale, indizio evidente della volontà di occultare il compimento di atti lesivi della garanzia patrimoniale del creditore;
- sub 5), il valore di grave inadempimento che deve attribuirsi alla mancata retrocessione al del risarcimento danni riconosciuto dal Consiglio di Stato con la sentenza CP_1
4455/2013 ed incassato dal quale mero mandatario gestore;
CP_2
- sub 6), l'analogo significato da attribuirsi alla mancata retrocessione delle riserve riscosse, rispetto alla quale il non ha fornito alcuna giustificazione, CP_2
limitandosi ad invocare una compensazione post fallimentare vietata dall'art. 56 L.F. e fondata su una insussistente prosecuzione post fallimentare del rapporto consortile;
- sub 7), il significato gravemente pregiudizievole per la garanzia del creditore da attribuire agli atti di disposizione patrimoniale relativi all'ipoteca iscritta sull'immobile di Bologna ed alla vendita dell'immobile di Milano;
Inoltre, quali fatti sopravvenuti, ma rilevanti in punto di periculum in mora, il ha CP_1
rappresentato di avere finanziato la partecipazione del alla società consortile CP_2
Agorà 6, che ha eseguito importanti interventi presso il Centro Direzionale di Napoli e che il credito di per l'acquisto della quota di partecipazione del CP_1 CP_2
ammonterebbe ad euro 736.821,00 e dalla nota integrativa al bilancio già depositata potrebbe evincersi come, a seguito di giudizio arbitrale su una serie di contestazione sorte in sede di esecuzione dei lavori, il sia stato condannato al pagamento in Controparte_4 favore di Agorà dell'importo di € 18.842.175,02, ma avrebbe poi stipulato un accordo transattivo con la società consortile nel 2023. Ulteriore pericolo potrebbe poi derivare, a detta della Procedura, dalla recente convocazione dell'assemblea dei soci del Consorzio
CCC per deliberare il passaggio dal regime di mutualità prevalente a quello della mutualità
Pagina 4 non prevalente, circostanza che implica il compimento di operazioni lucrative o speculative che fino ad oggi non erano consentite.
Con ulteriore nota non autorizzata, depositata in data 10.1.2025, in prossimità della prima udienza fissata dalla giudice relatrice, la Procedura ha rappresentato poi la sussistenza di ulteriori fatti idonei a corroborare la sussistenza dei requisiti per la concessione della misura cautelare invocata ed in particolare ha evidenziato di avere appreso, nell'ambito del giudizio arbitrale pendente, dell'intervenuta corresponsione da parte di Agorà 6 di ingenti somme, tra le quali quelle relative al finanziamento della quota di partecipazione del alla CP_2
società Consortile Agorà 6, corrisposte già tra il 2022 ed il 2023, rispetto alle quali il aveva sempre serbato il silenzio. CP_2
Si è costituito nel reclamo cautelare il chiedendo la conferma dell'ordinanza CP_2
cautelare deducendo, anche nelle ulteriori note autorizzate dalla giudice relatrice a seguito del deposito delle note integrative di parte reclamante, che:
-le pretese avanzate da non rappresentano un credito certo, liquido ed CP_1
esigibile, ma rientrano in un insieme di partite dare/avere intercorse ed intercorrenti fra il
CCC, in qualità di società cooperativa consortile per azioni ed , in qualità di CP_1
socio e consorziato della prima, in coerenza con lo statuto del Consorzio ed i relativi regolamenti applicativi;
-il vincolo consortile sarebbe tuttora cogente e non inficiato (in mancanza di recesso e/o di esclusione) dall'intervenuto fallimento di , in assenza di clausole statutarie che CP_1
prevedano, per tale eventualità, la automatica cessazione di detto vincolo;
Contr
-l'inesistenza di risorse di che gestisca o detenga per conto della prima, CP_1
poiché il ha contratto in proprio tutti gli appalti in forza dei quali ha poi effettuato CP_2 assegnazione di quote lavori (non dell'intero appalto) al socio consorziato , CP_1
sicché, fino alla chiusura del rapporto consortile, gestisce risorse proprie, del tutto avulse da obblighi di distribuzione o retrocessione, se non a seguito delle compensazioni previste dai regolamenti consortili, sicché il rapporto consortile sarebbe cadenzato da tutte le commesse
Contr via via assegnate da ad , presentando un saldo creditorio in favore di CP_1
Contr
per Euro 1.960.810.
Con riferimento, poi, alle nuove circostanze dedotte in sede di reclamo, il ha CP_2
evidenziato come, in relazione alla società consortile Agorà 6, avesse CP_1
semplicemente effettuato un apporto finanziario pari al 28,57 % della quota del CCC,
Contr corrispondente al 47% del capitale nella società di progetto e come non Parte_2
Pagina 5 abbia mai disconosciuto la pretesa ragione di credito avanzata dal per l'importo CP_1 di “circa Euro 700.000,00”, essendosi limitata ad eccepire come tale importo debba essere depurato dello specifico compenso spettante a CCC, come previsto nel relativo contratto di associazione in partecipazione e debba comunque essere portato a deconto del maggior
Contr credito vantato da , non rappresentando ex se un credito liquido ed esigibile di cui
[...]
possa vantarsi. CP_1
In ordine alla trasformazione di CCC in cooperativa non a mutualità prevalente, della quale il ha conoscenza perché convocato all'assemblea in qualità di socio, la reclamata CP_1
ha evidenziato come l'articolo 2545-octies del Codice civile preveda che la cooperativa perde la prevalenza per il mancato raggiungimento, per 2 anni consecutivi, dei parametri gestionali di cui all'articolo 2513 c.c., oltre che per la volontaria soppressione delle clausole statutarie limitative di cui all'articolo 2514 e come, nella specie, il non CP_2
abbia soppresso alcuna delle clausole statutarie previste dall'art. 2514 c.c., ma abbia dovuto, forzatamente, per il progressivo fenomeno di assoggettamento a procedura concorsuale delle cooperative socie, dichiarare la mutualità non prevalente, non potendo infatti dichiarare di svolgere la propria attività prevalentemente a favore dei soci, né potendo ricevere da questi la maggior parte dei beni e servizi necessari per l'attività sociale, che in realtà si svolge precipuamente nella gestione dei contenziosi e delle chiusure degli appalti assegnati alle cooperative socie, come le innumerevoli vicende giudiziarie generate da . CP_1
Così ricostruiti i fatti e le deduzioni delle parti, ritiene il Collegio che il reclamo non possa trovare accoglimento e debba essere confermata l'ordinanza impugnata in questa sede.
Infatti, le argomentazioni spese da parte reclamante anche con riferimento ai fatti dei quali sarebbe venuta a conoscenza in momento successivo alla proposizione del reclamo non appaiono dirimenti ai fini della prova della sussistenza del periculum in mora, che il primo giudice ha già ritenuto non sufficientemente comprovato.
Peraltro, giova rilevare come anche in punto di fumus boni iuris le deduzioni della Procedura
non siano idonee a fondare la tutela cautelare invocata, giacché, senza voler entrare nel merito della principale questione prospettata, relativa alla sussistenza tra le parti di un rapporto di mandato ed alla doverosità o meno della rendicontazione di somme gestite dal in CP_2 favore di , il ricorso cautelare ed il reclamo si fondano sulla dedotta “ragionevole CP_1 esistenza” di crediti in favore di rispetto ai quali pende giudizio arbitrale (nel CP_1
quale il ha eccepito la compensazione) e che anche in questa sede dovrebbero essere CP_2
quantomeno suscettibili di sommaria delibazione sulla base delle deduzioni ed allegazioni della
Pagina 6 reclamante e che, invece, appaiono assolutamente generiche in ragione del continuo rinvio agli atti ed alla documentazione depositati in sede di giudizio arbitrale, risolvendosi in una mera enunciazione della sussistenza di un diritto di credito che sarebbe poi comprovato da quanto dedotto in altra sede. Significativo, ad esempio, che la ragionevole certezza del credito per la liquidazione della quota consortile sia ritenuto “ragionevolmente certo” per essere stata disposta
CTU in sede arbitrale volta proprio alla determinazione della quota, che, dunque, è assolutamente incerta nella sua esatta consistenza.
Quanto al periculum in mora, come già premesso, fondati appaiono i rilievi svolti dal giudice della prima fase cautelare.
Ed invero, quanto al contenuto della nota integrativa al bilancio 2022, in relazione alla
“rilevanza” del deficit patrimoniale del evidenziato dalla amministratori della CP_2
affittuaria , si osserva come siano state versate in atti solo tre pagine della predetta nota Pt_1
ed in maniera incompleta, ma anche come, con riferimento al dedotto “rilevante” deficit patrimoniale, gli amministratori abbiano precisato come il , nelle note di CP_2
commento del bilancio, abbia confermato l'intenzione di avvalersi delle norme di legge che consentono di differire di cinque anni il termine per il ripianamento delle perdite subite nell'esercizio chiuso al 31.12.2020, evitando l'immediata applicazione di quanto previsto dall'art. 2447 c.c. e come, dunque, il deficit sia collegato alla emergenza pandemica, circostanza che appare significativa a fronte della ulteriore valutazione contenuta nella medesima nota integrativa, laddove si riferisce di come gli amministratori abbiano anche ritenuto ancora recuperabili i crediti iscritti nel bilancio nei confronti del . CP_2
Quanto agli indici evidenziati per far emergere l'anomalia della contratto d'affitto d'azienda stipulato con si osserva come le deduzioni relative alla circostanza che si tratti di un Pt_1
di nuova costituzione, privo di credenziali, di avviamento, di esperienza, ignoto a CP_2
tutti, privo di sede ed insediatosi nella sede del siano nuove, mai dedotte in CP_2
sede di ricorso cautelare o davanti al primo giudice, ma soprattutto generiche e del tutto sfornite di supporto anche solo documentale e la cui concreta incidenza sulla sussistenza del periculum in mora appare meramente ipotetica. Il contratto d'affitto, inoltre, genera reddito per oltre un milione di euro annui in favore di CCC, circostanza non contestata e che, allo stato, conferma la genuinità del contratto.
Lo stesso deve dirsi con riferimento alla condotta processuale asseritamente dilatoria tenuta in sede arbitrale evincibile dal rifiuto della proposta transattiva formulata dal Collegio,
osservandosi peraltro come il abbia pure evidenziato di avere positivamente CP_2
Pagina 7 aderito all'invito alla conciliazione del Collegio Arbitrale alla luce dell'incasso in via definitiva
Contr di una riserva in precedenza riconosciuta a favore di dal Tribunale di Torino, con sentenza n. 2914/2021 del 10 giugno 2021, nell'appalto codice AO20050597, ma come in seguito tale decisione sia stata integralmente vanificata dalla successiva sentenza della Corte di Appello di
Torino del 16 giugno 2023, alterando completamente il quadro in cui la proposta conciliativa era stata formulata dal Collegio.
Quanto, poi, alla circostanza che il periculum in mora sarebbe comprovato dal mancato riaccredito delle riserve, premesso che, come osservato dal primo giudice, queste circostanze sono attinenti a profili di eventuale inadempimento della resistente e non sono idonee né a comprovare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali, né una volontà distrattiva, si osserva anche come si tratti di questione attinente, in verità, ancora una volta, alla sussistenza dei crediti ed alla possibilità che tra le parti possa operare la compensazione eccepita da parte resistente ed alla quale parte ricorrente oppone la cessazione del rapporto consortile in ragione dell'intervenuto fallimento e della asserita operatività del disposto di cui all'art. 56 L.F., mentre il richiamando precedente del Tribunale di Bologna e sentenza di altro Collegio CP_2
Contr Arbitrale deduce come il rapporto tra e sia a tutti gli effetti un rapporto CP_5 sociale tuttora esistente, dovendosi pertanto ritenere applicabile l'art. 72 L.F., non intercorrendo tra le parti alcun rapporto contrattuale commutativo rispetto al quale il curatore del
[...]
avrebbe dovuto sciogliersi o dichiarare di subentravi, giacché, se così fosse, si Parte_3
contravverrebbe al principio della tassatività delle ipotesi di recesso dal rapporto sociale.
Infine, quanto alle circostanze dedotte da parte reclamante e la cui conoscenza sarebbe sopravvenuta rispetto alla pronuncia del primo giudice, in particolare quelle relative agli incassi derivati dal progetto Agorà 6 di cui si è detto, si osserva come anche tali circostanze non siano assolutamente idonee a comprovare il periculum in mora, non apparendo sintomatiche di una volontà di sottrarsi all'adempimento, né apparendo atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio.
Il reclamo, pertanto, deve essere rigettato. Nulla sulle spese trattandosi di cautelare proposto in corso di causa: il regolamento delle spese processuali sarà effettuato, all'esito di una valutazione globale della causa, con la sentenza definitiva.
Al rigetto del reclamo consegue il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
Pagina 8 - rigetta il reclamo;
- spese al definitivo;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio in data 5 marzo 2025
Il Presidente La Giudice relatrice dott. Antonio Costanzo dott.ssa Roberta Dioguardi
Pagina 9
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Signori Magistrati:
dott. Antonio Costanzo Presidente dott.ssa Roberta Vaccaro Giudice
dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice nel procedimento per reclamo cautelare ex art. 669 - terdecies c.p.c. iscritto al numero
13294/2024 R.G., promosso da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BASSI AMEDEO e dell'avv. VAIANO MADDALENA ( VIA FARINI 37 C.F._1
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA TURATI 55 CASERTA presso il difensore avv.
BASSI AMEDEO
RECLAMANTE contro
(C.F. Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. SCHIUMA GIUSEPPE e dell'avv. elettivamente P.IVA_2 domiciliato in PEC: presso il Email_1 difensore avv. SCHIUMA GIUSEPPE
RECLAMATO avente ad oggetto l'ordinanza n. 1817/2024, pronunciata dal giudice dott. Vittorio Serra in data
23.9.2024, nell'ambito del procedimento n. 2024/4823 R.G., con la quale lo stesso ha rigettato il ricorso volto ad ottenere il sequestro conservativo sui beni del
[...]
sino alla concorrenza di € 5.000.000,00; Controparte_3 sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.2.2025 ed all'esito della camera di consiglio in data 5.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso cautelare proposto in pendenza di giudizio arbitrale azionato dallo stesso la Procedura ha chiesto il sequestro conservativo di beni Controparte_1
del (d'ora in avanti, per brevità, il ), nei Controparte_2 CP_2
termini sopra indicati, sul presupposto della sussistenza di ingenti crediti, oggetto del giudizio
Pagina 1 arbitrale, ma asseritamente “ragionevolmente certi”, deducendo la sussistenza del periculum in mora in ragione del progressivo declino della situazione economica e finanziaria della società cooperativa.
Si è costituito nel giudizio cautelare il , contestando l'esistenza dei debiti e comunque CP_2
il pericolo nel ritardo.
Con ordinanza resa in data 23.9.2024, quindi, il giudice chiamato a pronunciarsi in sede cautelare rigettava il ricorso, esaminando singolarmente gli indici individuati dal per CP_1
ritenere sussistente la necessità della tutela cautelare e ritenendo come ciascuno di essi non sia idoneo a consentire di accertare il dedotto periculum.
In particolare, richiamando sin d'ora per chiarezza e semplicità espositiva, seppure in maniera sintetica, il contenuto dell'ordinanza reclamata, il giudice di prime cure riteneva che:
1. La delicatezza della situazione finanziaria del non potesse trarsi dall'esame dei CP_2
bilanci del , in difetto di concrete e specifiche allegazioni e di una analisi della CP_2
documentazione, evidenziando, poi, come secondo quanto espresso dagli amministratori della società affittuaria di ramo di azienda del nella nota integrativa al bilancio CP_2
31.12.2022, dove si legge che << il bilancio di esercizio approvato dalla società CCC al 31
dicembre 2021 presenta un rilevante deficit patrimoniale, ma che << gli Amministratori di
hanno ritenuto non vi siano elementi al momento per considerare non recuperabile il Pt_1
credito iscritto nel presente bilancio nei confronti del CCC>>, i predetti abbiano considerato i loro crediti recuperabili ed abbiano, quindi, escluso che vi sia, al momento, una situazione di pericolo.
2. Quanto al contratto d'affitto di ramo di azienda stipulato da CCC nel 2016, che a parere della
Procedura esporrebbe a rischio i creditori del , si evidenziava che l'affitto non è di per CP_2
sé stesso e necessariamente strumento di distrazione dei beni, essendo al contrario un lecito e non infrequente strumento di gestione e che gli elementi solitamente considerati per verificare la finalità distrattiva dell'affitto (per esempio, tra gli altri: insussistenza di discontinuità soggettiva tra affittante e affittuario;
inadeguatezza patrimoniale e finanziaria dell'affittuaria; assenza di adeguate tutele e garanzie della corretta esecuzione del contratto;
incongruità del canone) non fossero stati allegati, mentre, gli elementi allegati risultavano compatibili con un affitto regolare.
3. Quanto al rifiuto del di aderire ad una proposta transattiva del Collegio arbitrale, il CP_2 primo giudice ne evidenziava l'assenza di valore indiziario.
Pagina 2 4. Quanto al rifiuto di rendere il conto con riferimento ai rapporti gestiti nell'interesse di
[...]
, ammesso che un rifiuto di rendere il conto possa dirsi non giustificato, nel CP_1
provvedimento reclamato si evidenziava come la circostanza sia comunque inidonea a fondare presunzioni sull'insufficienza patrimoniale del , potendo il rendiconto far luce CP_2 sull'esistenza del debito, ma non sulla consistenza del patrimonio che lo garantisce.
5. Quanto alla mancata retrocessione ad del risarcimento danni riconosciuto dal CP_1
Consiglio di Stato nella sentenza 4455/2013 e incassato dal , l'ordinanza di rigetto CP_2
rappresentava come la circostanza attenga all'esistenza del debito e non all'incapacità patrimoniale del debitore, che non si può desumere dal solo fatto dell'inadempimento.
6. Quanto alla esistenza di riserve riscosse, trattenute e non riversate ad , ammesso CP_1
in ipotesi che le riserve non siano state riaccreditate e che tale comportamento sia ingiustificato,
l'ordinanza reclamata evidenziava che anche questa situazione attiene all'esistenza del debito e non all'insufficienza della garanzia.
7. Con riferimento alla iscrizione di un'ipoteca volontaria sull'immobile di Bologna per
9.300.000 euro, iscritta nel 2019 ed alla vendita di un immobile in Milano nel 2023 per il prezzo di circa 800.000 euro, si evidenziava come tali circostanze nulla di per sé stesse dicano sulla complessiva capacità patrimoniale del , trattandosi di situazioni che possono essere CP_2
generate anche da ordinarie e lecite attività di gestione.
In difetto di prova della sussistenza del periculum in mora, superfluo risultava l'esame della probabile esistenza dei crediti oggetto del giudizio arbitrale.
Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo la Procedura Fallimentare, riproponendo in punto di sussistenza del fumus boni iuris le argomentazioni già svolte in sede di ricorso cautelare ed evidenziando, quanto alla sussistenza del periculum, come tutti gli indici già posti all'evidenza del primo giudice fossero suscettibili di nuova e diversa valutazione, ma anche ponendo in evidenza fatti dei quali era venuta a conoscenza dopo la proposizione del reclamo, da considerare rilevanti sia in punto di ragionevole certezza dei diritti di credito sottesi, che in punto di periculum in mora.
In particolare, evidenziando:
- sub 1), una lettura ottimistica del contenuto della nota integrativa al bilancio 2022, attesa la valutazione di “rilevanza” del deficit patrimoniale fatta dagli stessi amministratori dell'affittuaria , anche in relazione all'essere un soggetto collegato a vario Pt_1 Pt_1
titolo al e quanto alla mancata analisi dei bilanci, rappresentando come dalla CP_2
predetta nota integrativa (doc. 32 versato in atti) possa trarsi che il , a fronte CP_2
Pagina 3 della incidenza delle perdite sulla continuità aziendale, ventila espressamente il ricorso all'art. 2545 duodecies c.c. e quindi alla liquidazione;
- sub 2), come gli indici evidenziati per far emergere l'anomalia del contratto d'affitto d'azienda stipulato con non siano stati adeguatamente valutati al fine di trarne la Pt_1
finalità distrattiva e dunque rimarcando in questa sede come si tratti di un di CP_2
nuova costituzione, privo di credenziali, di avviamento, di esperienza, ignoto a tutti, privo di sede ed insediatosi nella sede del;
CP_2
- sub 3), la condotta processuale dilatoria tenuta in sede arbitrale evincibile dal rifiuto della proposta transattiva formulata dal Collegio;
- sub 4), la doverosità della rendicontazione a fronte dell'ordine di esibizione formulato in sede di giudizio arbitrale, indizio evidente della volontà di occultare il compimento di atti lesivi della garanzia patrimoniale del creditore;
- sub 5), il valore di grave inadempimento che deve attribuirsi alla mancata retrocessione al del risarcimento danni riconosciuto dal Consiglio di Stato con la sentenza CP_1
4455/2013 ed incassato dal quale mero mandatario gestore;
CP_2
- sub 6), l'analogo significato da attribuirsi alla mancata retrocessione delle riserve riscosse, rispetto alla quale il non ha fornito alcuna giustificazione, CP_2
limitandosi ad invocare una compensazione post fallimentare vietata dall'art. 56 L.F. e fondata su una insussistente prosecuzione post fallimentare del rapporto consortile;
- sub 7), il significato gravemente pregiudizievole per la garanzia del creditore da attribuire agli atti di disposizione patrimoniale relativi all'ipoteca iscritta sull'immobile di Bologna ed alla vendita dell'immobile di Milano;
Inoltre, quali fatti sopravvenuti, ma rilevanti in punto di periculum in mora, il ha CP_1
rappresentato di avere finanziato la partecipazione del alla società consortile CP_2
Agorà 6, che ha eseguito importanti interventi presso il Centro Direzionale di Napoli e che il credito di per l'acquisto della quota di partecipazione del CP_1 CP_2
ammonterebbe ad euro 736.821,00 e dalla nota integrativa al bilancio già depositata potrebbe evincersi come, a seguito di giudizio arbitrale su una serie di contestazione sorte in sede di esecuzione dei lavori, il sia stato condannato al pagamento in Controparte_4 favore di Agorà dell'importo di € 18.842.175,02, ma avrebbe poi stipulato un accordo transattivo con la società consortile nel 2023. Ulteriore pericolo potrebbe poi derivare, a detta della Procedura, dalla recente convocazione dell'assemblea dei soci del Consorzio
CCC per deliberare il passaggio dal regime di mutualità prevalente a quello della mutualità
Pagina 4 non prevalente, circostanza che implica il compimento di operazioni lucrative o speculative che fino ad oggi non erano consentite.
Con ulteriore nota non autorizzata, depositata in data 10.1.2025, in prossimità della prima udienza fissata dalla giudice relatrice, la Procedura ha rappresentato poi la sussistenza di ulteriori fatti idonei a corroborare la sussistenza dei requisiti per la concessione della misura cautelare invocata ed in particolare ha evidenziato di avere appreso, nell'ambito del giudizio arbitrale pendente, dell'intervenuta corresponsione da parte di Agorà 6 di ingenti somme, tra le quali quelle relative al finanziamento della quota di partecipazione del alla CP_2
società Consortile Agorà 6, corrisposte già tra il 2022 ed il 2023, rispetto alle quali il aveva sempre serbato il silenzio. CP_2
Si è costituito nel reclamo cautelare il chiedendo la conferma dell'ordinanza CP_2
cautelare deducendo, anche nelle ulteriori note autorizzate dalla giudice relatrice a seguito del deposito delle note integrative di parte reclamante, che:
-le pretese avanzate da non rappresentano un credito certo, liquido ed CP_1
esigibile, ma rientrano in un insieme di partite dare/avere intercorse ed intercorrenti fra il
CCC, in qualità di società cooperativa consortile per azioni ed , in qualità di CP_1
socio e consorziato della prima, in coerenza con lo statuto del Consorzio ed i relativi regolamenti applicativi;
-il vincolo consortile sarebbe tuttora cogente e non inficiato (in mancanza di recesso e/o di esclusione) dall'intervenuto fallimento di , in assenza di clausole statutarie che CP_1
prevedano, per tale eventualità, la automatica cessazione di detto vincolo;
Contr
-l'inesistenza di risorse di che gestisca o detenga per conto della prima, CP_1
poiché il ha contratto in proprio tutti gli appalti in forza dei quali ha poi effettuato CP_2 assegnazione di quote lavori (non dell'intero appalto) al socio consorziato , CP_1
sicché, fino alla chiusura del rapporto consortile, gestisce risorse proprie, del tutto avulse da obblighi di distribuzione o retrocessione, se non a seguito delle compensazioni previste dai regolamenti consortili, sicché il rapporto consortile sarebbe cadenzato da tutte le commesse
Contr via via assegnate da ad , presentando un saldo creditorio in favore di CP_1
Contr
per Euro 1.960.810.
Con riferimento, poi, alle nuove circostanze dedotte in sede di reclamo, il ha CP_2
evidenziato come, in relazione alla società consortile Agorà 6, avesse CP_1
semplicemente effettuato un apporto finanziario pari al 28,57 % della quota del CCC,
Contr corrispondente al 47% del capitale nella società di progetto e come non Parte_2
Pagina 5 abbia mai disconosciuto la pretesa ragione di credito avanzata dal per l'importo CP_1 di “circa Euro 700.000,00”, essendosi limitata ad eccepire come tale importo debba essere depurato dello specifico compenso spettante a CCC, come previsto nel relativo contratto di associazione in partecipazione e debba comunque essere portato a deconto del maggior
Contr credito vantato da , non rappresentando ex se un credito liquido ed esigibile di cui
[...]
possa vantarsi. CP_1
In ordine alla trasformazione di CCC in cooperativa non a mutualità prevalente, della quale il ha conoscenza perché convocato all'assemblea in qualità di socio, la reclamata CP_1
ha evidenziato come l'articolo 2545-octies del Codice civile preveda che la cooperativa perde la prevalenza per il mancato raggiungimento, per 2 anni consecutivi, dei parametri gestionali di cui all'articolo 2513 c.c., oltre che per la volontaria soppressione delle clausole statutarie limitative di cui all'articolo 2514 e come, nella specie, il non CP_2
abbia soppresso alcuna delle clausole statutarie previste dall'art. 2514 c.c., ma abbia dovuto, forzatamente, per il progressivo fenomeno di assoggettamento a procedura concorsuale delle cooperative socie, dichiarare la mutualità non prevalente, non potendo infatti dichiarare di svolgere la propria attività prevalentemente a favore dei soci, né potendo ricevere da questi la maggior parte dei beni e servizi necessari per l'attività sociale, che in realtà si svolge precipuamente nella gestione dei contenziosi e delle chiusure degli appalti assegnati alle cooperative socie, come le innumerevoli vicende giudiziarie generate da . CP_1
Così ricostruiti i fatti e le deduzioni delle parti, ritiene il Collegio che il reclamo non possa trovare accoglimento e debba essere confermata l'ordinanza impugnata in questa sede.
Infatti, le argomentazioni spese da parte reclamante anche con riferimento ai fatti dei quali sarebbe venuta a conoscenza in momento successivo alla proposizione del reclamo non appaiono dirimenti ai fini della prova della sussistenza del periculum in mora, che il primo giudice ha già ritenuto non sufficientemente comprovato.
Peraltro, giova rilevare come anche in punto di fumus boni iuris le deduzioni della Procedura
non siano idonee a fondare la tutela cautelare invocata, giacché, senza voler entrare nel merito della principale questione prospettata, relativa alla sussistenza tra le parti di un rapporto di mandato ed alla doverosità o meno della rendicontazione di somme gestite dal in CP_2 favore di , il ricorso cautelare ed il reclamo si fondano sulla dedotta “ragionevole CP_1 esistenza” di crediti in favore di rispetto ai quali pende giudizio arbitrale (nel CP_1
quale il ha eccepito la compensazione) e che anche in questa sede dovrebbero essere CP_2
quantomeno suscettibili di sommaria delibazione sulla base delle deduzioni ed allegazioni della
Pagina 6 reclamante e che, invece, appaiono assolutamente generiche in ragione del continuo rinvio agli atti ed alla documentazione depositati in sede di giudizio arbitrale, risolvendosi in una mera enunciazione della sussistenza di un diritto di credito che sarebbe poi comprovato da quanto dedotto in altra sede. Significativo, ad esempio, che la ragionevole certezza del credito per la liquidazione della quota consortile sia ritenuto “ragionevolmente certo” per essere stata disposta
CTU in sede arbitrale volta proprio alla determinazione della quota, che, dunque, è assolutamente incerta nella sua esatta consistenza.
Quanto al periculum in mora, come già premesso, fondati appaiono i rilievi svolti dal giudice della prima fase cautelare.
Ed invero, quanto al contenuto della nota integrativa al bilancio 2022, in relazione alla
“rilevanza” del deficit patrimoniale del evidenziato dalla amministratori della CP_2
affittuaria , si osserva come siano state versate in atti solo tre pagine della predetta nota Pt_1
ed in maniera incompleta, ma anche come, con riferimento al dedotto “rilevante” deficit patrimoniale, gli amministratori abbiano precisato come il , nelle note di CP_2
commento del bilancio, abbia confermato l'intenzione di avvalersi delle norme di legge che consentono di differire di cinque anni il termine per il ripianamento delle perdite subite nell'esercizio chiuso al 31.12.2020, evitando l'immediata applicazione di quanto previsto dall'art. 2447 c.c. e come, dunque, il deficit sia collegato alla emergenza pandemica, circostanza che appare significativa a fronte della ulteriore valutazione contenuta nella medesima nota integrativa, laddove si riferisce di come gli amministratori abbiano anche ritenuto ancora recuperabili i crediti iscritti nel bilancio nei confronti del . CP_2
Quanto agli indici evidenziati per far emergere l'anomalia della contratto d'affitto d'azienda stipulato con si osserva come le deduzioni relative alla circostanza che si tratti di un Pt_1
di nuova costituzione, privo di credenziali, di avviamento, di esperienza, ignoto a CP_2
tutti, privo di sede ed insediatosi nella sede del siano nuove, mai dedotte in CP_2
sede di ricorso cautelare o davanti al primo giudice, ma soprattutto generiche e del tutto sfornite di supporto anche solo documentale e la cui concreta incidenza sulla sussistenza del periculum in mora appare meramente ipotetica. Il contratto d'affitto, inoltre, genera reddito per oltre un milione di euro annui in favore di CCC, circostanza non contestata e che, allo stato, conferma la genuinità del contratto.
Lo stesso deve dirsi con riferimento alla condotta processuale asseritamente dilatoria tenuta in sede arbitrale evincibile dal rifiuto della proposta transattiva formulata dal Collegio,
osservandosi peraltro come il abbia pure evidenziato di avere positivamente CP_2
Pagina 7 aderito all'invito alla conciliazione del Collegio Arbitrale alla luce dell'incasso in via definitiva
Contr di una riserva in precedenza riconosciuta a favore di dal Tribunale di Torino, con sentenza n. 2914/2021 del 10 giugno 2021, nell'appalto codice AO20050597, ma come in seguito tale decisione sia stata integralmente vanificata dalla successiva sentenza della Corte di Appello di
Torino del 16 giugno 2023, alterando completamente il quadro in cui la proposta conciliativa era stata formulata dal Collegio.
Quanto, poi, alla circostanza che il periculum in mora sarebbe comprovato dal mancato riaccredito delle riserve, premesso che, come osservato dal primo giudice, queste circostanze sono attinenti a profili di eventuale inadempimento della resistente e non sono idonee né a comprovare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali, né una volontà distrattiva, si osserva anche come si tratti di questione attinente, in verità, ancora una volta, alla sussistenza dei crediti ed alla possibilità che tra le parti possa operare la compensazione eccepita da parte resistente ed alla quale parte ricorrente oppone la cessazione del rapporto consortile in ragione dell'intervenuto fallimento e della asserita operatività del disposto di cui all'art. 56 L.F., mentre il richiamando precedente del Tribunale di Bologna e sentenza di altro Collegio CP_2
Contr Arbitrale deduce come il rapporto tra e sia a tutti gli effetti un rapporto CP_5 sociale tuttora esistente, dovendosi pertanto ritenere applicabile l'art. 72 L.F., non intercorrendo tra le parti alcun rapporto contrattuale commutativo rispetto al quale il curatore del
[...]
avrebbe dovuto sciogliersi o dichiarare di subentravi, giacché, se così fosse, si Parte_3
contravverrebbe al principio della tassatività delle ipotesi di recesso dal rapporto sociale.
Infine, quanto alle circostanze dedotte da parte reclamante e la cui conoscenza sarebbe sopravvenuta rispetto alla pronuncia del primo giudice, in particolare quelle relative agli incassi derivati dal progetto Agorà 6 di cui si è detto, si osserva come anche tali circostanze non siano assolutamente idonee a comprovare il periculum in mora, non apparendo sintomatiche di una volontà di sottrarsi all'adempimento, né apparendo atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio.
Il reclamo, pertanto, deve essere rigettato. Nulla sulle spese trattandosi di cautelare proposto in corso di causa: il regolamento delle spese processuali sarà effettuato, all'esito di una valutazione globale della causa, con la sentenza definitiva.
Al rigetto del reclamo consegue il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
Pagina 8 - rigetta il reclamo;
- spese al definitivo;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio in data 5 marzo 2025
Il Presidente La Giudice relatrice dott. Antonio Costanzo dott.ssa Roberta Dioguardi
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