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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11903 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15514/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 15514/24 promosso con ricorso depositato in data 11.7.2024 da:
(C.F. ), cittadino statunitense, nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(USA) il 27/08/1977, residente a 6017 W 75th St, Los Angeles, CA 90045 (USA), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Salvatore Aprigliano, C.F.
, del Foro di Milano ed ivi elettivamente domiciliato in Milano alla Via Fabio C.F._2
Filzi n. 41 come da procura in atti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOT dott.ssa Adele Granata, all'esito dell'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 702 bis cpc il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea retta dalla sig.ra cittadina italiana alla Persona_1 nascita, nata a [...] l'[...] (Doc.2). era figlia di e Per_1 Controparte_3 CP_4
. La sig.ra è poi emigrata negli Stati Uniti (ove era nota anche con le generalità di
[...] Persona_1 e in data 24/01/1932, ha contratto matrimonio a NE RK TY (USA) con il sig. Per_2 Persona_3
(Doc. 3).
Dalla loro unione è nata, in data 01/05/1939, a NE RK TY (USA), la sig.ra , che ha Parte_2 acquisito alla nascita la cittadinanza USA, in virtù del jus soli ivi vigente (Doc. 004). In data 15/11/1958 ha poi contratto matrimonio a NE RK TY (USA) con il sig. (Doc. 005), acquisendo Controparte_5 così il cognome del coniuge. La sig.ra recentemente ha rettificato il proprio nome in Parte_2 [...]
(cert. di nascita n.4). Dall'unione tra (oggi appunto rettificato in Persona_4 Parte_3 [...]
e è poi nato, in data 27/08/1977, a NE RK TY (USA), il sig. Persona_4 Controparte_5 [...] che ha acquisito alla nascita la cittadinanza USA, in virtù del jus soli ivi vigente, odierno attore Parte_1
(Doc. 6). Sebbene avesse mantenuto la cittadinanza italiana per il tramite della madre Persona_4
la trasmissione dello status civitatis in via amministrativa è preclusa all'odierno attore, dato Persona_1 che la sig.ra figlia della sig.ra nacque prima del 1948 in vigenza Persona_4 Persona_1 della normativa discriminatoria di cui all'art 1 L. 555/1912, la quale stabiliva che fosse cittadino italiano unicamente il figlio di padre cittadino, impedendo di fatto la trasmissione della cittadinanza per via materna ai figli di donne cittadine nati prima del 1948. Dall'albero genealogico di cui in atti viene confermata la discendenza come narrata in ricorso e confermata dai certificati apostillati.
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo risulta essere nato a [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. L'art. 4 del Codice Civile del 1865 non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, disponendo che la cittadinanza iure sanguinis potesse trasmettersi soltanto per discendenza paterna;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 1, comma 1, n. 1, della L. n. 555/1912. L'art. 14 del Codice Civile del 1865 disponeva che “la donna cittadina che si marita ad uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. Rimanendo vedova, recupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiari in ambidue i casi davanti all'ufficiale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 10, comma 3, della L n. 555/1912. L'articolo 17 della L. n. 555/1912 ha abrogato gli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del 1865. I medesimi principi oggetto delle norme abrogate sono stati positivizzati nella L. n. 555/1912 e poi abrogati dalla Corte Costituzionale nel
1975 e nel 1983. Il principio regolatore della trasmissione iure sanguinis del diritto di cittadinanza esclusivamente per via paterna previsto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 che è stato trasposto nell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 poi oggetto di declaratoria di incostituzionalità con sentenza n. 30 del 1983 deve ritenersi, come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, censurato e non più applicabile (Tribunale di Roma, Sez. I, sent. N. 8603/2012). Del pari, l'art. 14 del Codice
Civile del 1865, che prevedeva la perdita, indipendentemente dalla sua volontà, della cittadinanza della donna italiana in seguito a matrimonio con cittadino straniero, è stato trasposto nell'art. 10, comma 3, L. 555/1912, a sua volta dichiarato incostituzionale con sentenza n. 87 del 1975. La Corte
Costituzionale ha ritenuto che le norme citate violassero i principi di cui agli artt. 3 e 29 della
Costituzione realizzando una forte disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità. Infatti, in linea con le argomentazioni offerte dalla
Consulta – con riferimento alla censura dell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 (il cui contenuto è stato trasposto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865) – l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia, in particolare “non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” (Corte Cost., sent. N. 30 del 1983). Che le censure effettuate dalla Corte
Costituzionale con riferimento agli artt. 1, comma 1, n. 1) e 10, comma 3 della L n. 555/1912 si estendano agli artt. 4 e 14 del codice civile del 1865 è chiarito dallo Corte stessa secondo cui il suo
“sindacato […] può e deve essere esercitato tutte le volte che di “efficacia” (citato art. 136 del L. 11 marzo 1953, n. 87 Cost.) ed “applicazione” (art. 30 L. 11 marzo 1953, n. 87) della legge possa parlarsi, indipendentemente dall'avvenuta abrogazione della medesima, la quale “efficace” ed
“applicabile” resta, pur sempre, entro i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo” (Corte Cost. n. 4 del 1959; n. 49 del 1970; n. 24 del 1975; n. 255 del 1982). La
Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466/2009, ha statuito che la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948 “in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.” La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 4467/2009 afferma che “in applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione dello “status” di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Nel quadro normativo vigente l'art. 1, comma 1, lett. A) della L. n.
91/1992 dispone espressamente che “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”; non è più prevista la perdita della cittadinanza italiana per la donna che contrae matrimonio con il cittadino straniero ed è riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.
Partendo dal presupposto che la cittadinanza è una condizione personale che rende una persona membro di un popolo di un certo Paese, lo stato di cittadino non può essere che permanente ed avere effetti perduranti nel tempo. Tali effetti si manifestano in particolare nell'esercizio dei diritti conseguenti a detto status, potendo quest'ultimo perdersi solo per rinuncia volontaria. Lo stato di cittadino effetto della condizione di figlio costituisce pertanto, a differenza di quanto enunciato in passato, una qualità essenziale della persona con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato. è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite che, in un caso analogo a quello degli odierni attori, ha sancito che: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis,
e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. SSUU Sentenza n. 25317 del 24.08.2022 e
Cass. SSUU Sentenza n. 25318 del 24.08.2022). Risulta ampiamente confermato dalla citata sentenza n. 4466/2009 della Cassazione Civile S.U., la quale in un caso simile a quello in questione relativo al riconoscimento della cittadinanza alla nipote di cittadina italiana che aveva perso lo status civitatis in applicazione degli artt. 1 e 10 L 555/1912, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria dal 1^ gennaio 1948, al figlio dì donna cittadina, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria.
Tali considerazioni conducono, senza dubbio alcuno, a rilevare il diritto dell'odierno ricorrente, ad ottenere lo status di cittadino italiano. Pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente deve essere dichiarato che è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del Controparte_1 dei provvedimenti conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Napoli, in data 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Granata
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 15514/24 promosso con ricorso depositato in data 11.7.2024 da:
(C.F. ), cittadino statunitense, nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(USA) il 27/08/1977, residente a 6017 W 75th St, Los Angeles, CA 90045 (USA), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Salvatore Aprigliano, C.F.
, del Foro di Milano ed ivi elettivamente domiciliato in Milano alla Via Fabio C.F._2
Filzi n. 41 come da procura in atti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOT dott.ssa Adele Granata, all'esito dell'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 702 bis cpc il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea retta dalla sig.ra cittadina italiana alla Persona_1 nascita, nata a [...] l'[...] (Doc.2). era figlia di e Per_1 Controparte_3 CP_4
. La sig.ra è poi emigrata negli Stati Uniti (ove era nota anche con le generalità di
[...] Persona_1 e in data 24/01/1932, ha contratto matrimonio a NE RK TY (USA) con il sig. Per_2 Persona_3
(Doc. 3).
Dalla loro unione è nata, in data 01/05/1939, a NE RK TY (USA), la sig.ra , che ha Parte_2 acquisito alla nascita la cittadinanza USA, in virtù del jus soli ivi vigente (Doc. 004). In data 15/11/1958 ha poi contratto matrimonio a NE RK TY (USA) con il sig. (Doc. 005), acquisendo Controparte_5 così il cognome del coniuge. La sig.ra recentemente ha rettificato il proprio nome in Parte_2 [...]
(cert. di nascita n.4). Dall'unione tra (oggi appunto rettificato in Persona_4 Parte_3 [...]
e è poi nato, in data 27/08/1977, a NE RK TY (USA), il sig. Persona_4 Controparte_5 [...] che ha acquisito alla nascita la cittadinanza USA, in virtù del jus soli ivi vigente, odierno attore Parte_1
(Doc. 6). Sebbene avesse mantenuto la cittadinanza italiana per il tramite della madre Persona_4
la trasmissione dello status civitatis in via amministrativa è preclusa all'odierno attore, dato Persona_1 che la sig.ra figlia della sig.ra nacque prima del 1948 in vigenza Persona_4 Persona_1 della normativa discriminatoria di cui all'art 1 L. 555/1912, la quale stabiliva che fosse cittadino italiano unicamente il figlio di padre cittadino, impedendo di fatto la trasmissione della cittadinanza per via materna ai figli di donne cittadine nati prima del 1948. Dall'albero genealogico di cui in atti viene confermata la discendenza come narrata in ricorso e confermata dai certificati apostillati.
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo risulta essere nato a [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. L'art. 4 del Codice Civile del 1865 non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, disponendo che la cittadinanza iure sanguinis potesse trasmettersi soltanto per discendenza paterna;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 1, comma 1, n. 1, della L. n. 555/1912. L'art. 14 del Codice Civile del 1865 disponeva che “la donna cittadina che si marita ad uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. Rimanendo vedova, recupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiari in ambidue i casi davanti all'ufficiale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 10, comma 3, della L n. 555/1912. L'articolo 17 della L. n. 555/1912 ha abrogato gli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del 1865. I medesimi principi oggetto delle norme abrogate sono stati positivizzati nella L. n. 555/1912 e poi abrogati dalla Corte Costituzionale nel
1975 e nel 1983. Il principio regolatore della trasmissione iure sanguinis del diritto di cittadinanza esclusivamente per via paterna previsto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 che è stato trasposto nell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 poi oggetto di declaratoria di incostituzionalità con sentenza n. 30 del 1983 deve ritenersi, come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, censurato e non più applicabile (Tribunale di Roma, Sez. I, sent. N. 8603/2012). Del pari, l'art. 14 del Codice
Civile del 1865, che prevedeva la perdita, indipendentemente dalla sua volontà, della cittadinanza della donna italiana in seguito a matrimonio con cittadino straniero, è stato trasposto nell'art. 10, comma 3, L. 555/1912, a sua volta dichiarato incostituzionale con sentenza n. 87 del 1975. La Corte
Costituzionale ha ritenuto che le norme citate violassero i principi di cui agli artt. 3 e 29 della
Costituzione realizzando una forte disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità. Infatti, in linea con le argomentazioni offerte dalla
Consulta – con riferimento alla censura dell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 (il cui contenuto è stato trasposto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865) – l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia, in particolare “non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” (Corte Cost., sent. N. 30 del 1983). Che le censure effettuate dalla Corte
Costituzionale con riferimento agli artt. 1, comma 1, n. 1) e 10, comma 3 della L n. 555/1912 si estendano agli artt. 4 e 14 del codice civile del 1865 è chiarito dallo Corte stessa secondo cui il suo
“sindacato […] può e deve essere esercitato tutte le volte che di “efficacia” (citato art. 136 del L. 11 marzo 1953, n. 87 Cost.) ed “applicazione” (art. 30 L. 11 marzo 1953, n. 87) della legge possa parlarsi, indipendentemente dall'avvenuta abrogazione della medesima, la quale “efficace” ed
“applicabile” resta, pur sempre, entro i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo” (Corte Cost. n. 4 del 1959; n. 49 del 1970; n. 24 del 1975; n. 255 del 1982). La
Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466/2009, ha statuito che la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948 “in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.” La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 4467/2009 afferma che “in applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione dello “status” di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Nel quadro normativo vigente l'art. 1, comma 1, lett. A) della L. n.
91/1992 dispone espressamente che “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”; non è più prevista la perdita della cittadinanza italiana per la donna che contrae matrimonio con il cittadino straniero ed è riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.
Partendo dal presupposto che la cittadinanza è una condizione personale che rende una persona membro di un popolo di un certo Paese, lo stato di cittadino non può essere che permanente ed avere effetti perduranti nel tempo. Tali effetti si manifestano in particolare nell'esercizio dei diritti conseguenti a detto status, potendo quest'ultimo perdersi solo per rinuncia volontaria. Lo stato di cittadino effetto della condizione di figlio costituisce pertanto, a differenza di quanto enunciato in passato, una qualità essenziale della persona con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato. è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite che, in un caso analogo a quello degli odierni attori, ha sancito che: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis,
e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. SSUU Sentenza n. 25317 del 24.08.2022 e
Cass. SSUU Sentenza n. 25318 del 24.08.2022). Risulta ampiamente confermato dalla citata sentenza n. 4466/2009 della Cassazione Civile S.U., la quale in un caso simile a quello in questione relativo al riconoscimento della cittadinanza alla nipote di cittadina italiana che aveva perso lo status civitatis in applicazione degli artt. 1 e 10 L 555/1912, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria dal 1^ gennaio 1948, al figlio dì donna cittadina, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria.
Tali considerazioni conducono, senza dubbio alcuno, a rilevare il diritto dell'odierno ricorrente, ad ottenere lo status di cittadino italiano. Pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente deve essere dichiarato che è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del Controparte_1 dei provvedimenti conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Napoli, in data 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Granata