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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/06/2024, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. V.G. N. 212 / 2024
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n° 212/2024 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
, nata a [...], il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1 in Olbia (SS), Via Francoforte n. 4 (imprenditore),
E
, nato a [...], il [...] C.F. Parte_2
(pensionato), C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Olbia (SS), Corso Umberto I n. 46, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Rino Seu del Foro di Tempio Pausania, C.F. (tel e fax C.F._3
0789/23306, e-mail: , PEC: che li rappresenta e Email_1 Email_2 difende giusta procura alle liti conferita il 13.03.2024 su documento separato e congiunto al ricorso da considerarsi apposta in calce al presente ai sensi dell'art.83 co.2 cpc.,
NONCHE'
P.M. Sede
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso introduttivo i coniugi indicati innanzi chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Olbia (SS) in data 28.4.1979, come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al nr.55, Parte
2, serie A, Anno 1979; da detta unione, in data 18.5.1984, nasceva Per_1
Sostenevano che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
Le parti in corso di causa insistevano nel chiedere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate;
il Presidente, pertanto, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione. Passando al merito, deve essere omologata la separazione consensuale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tutto ciò premesso,
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cpc;
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A La separazione consensuale di:
, nata a [...], il [...], Parte_1
E
, nato a [...], il [...], Parte_2
in relazione al matrimonio concordatario contratto in Olbia (SS) in data 28.4.1979, come risulta dal
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al nr.55, Parte 2, serie A, Anno 1979, alle seguenti
CONDIZIONI
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• La casa coniugale di Olbia Via Francoforte è assegnata alla Sig.ra
[...] Parte_1
• il figlio è indipendente ed economicamente autosufficiente;
Persona_2
• I coniugi non corrisponderanno, reciprocamente, alcun assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
• I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 10.6.2024
Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n° 212/2024 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
, nata a [...], il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1 in Olbia (SS), Via Francoforte n. 4 (imprenditore),
E
, nato a [...], il [...] C.F. Parte_2
(pensionato), C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Olbia (SS), Corso Umberto I n. 46, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Rino Seu del Foro di Tempio Pausania, C.F. (tel e fax C.F._3
0789/23306, e-mail: , PEC: che li rappresenta e Email_1 Email_2 difende giusta procura alle liti conferita il 13.03.2024 su documento separato e congiunto al ricorso da considerarsi apposta in calce al presente ai sensi dell'art.83 co.2 cpc.,
NONCHE'
P.M. Sede
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso introduttivo i coniugi indicati innanzi chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Olbia (SS) in data 28.4.1979, come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al nr.55, Parte
2, serie A, Anno 1979; da detta unione, in data 18.5.1984, nasceva Per_1
Sostenevano che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
Le parti in corso di causa insistevano nel chiedere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate;
il Presidente, pertanto, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione. Passando al merito, deve essere omologata la separazione consensuale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tutto ciò premesso,
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cpc;
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A La separazione consensuale di:
, nata a [...], il [...], Parte_1
E
, nato a [...], il [...], Parte_2
in relazione al matrimonio concordatario contratto in Olbia (SS) in data 28.4.1979, come risulta dal
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al nr.55, Parte 2, serie A, Anno 1979, alle seguenti
CONDIZIONI
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• La casa coniugale di Olbia Via Francoforte è assegnata alla Sig.ra
[...] Parte_1
• il figlio è indipendente ed economicamente autosufficiente;
Persona_2
• I coniugi non corrisponderanno, reciprocamente, alcun assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
• I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 10.6.2024
Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo