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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4696 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 3612/2022, con ordinanza del 7.7.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 03/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, visti gli atti di causa, alle 13.15, orario successivo alla chiusura al pubblico della Cancelleria, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3612/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2367/2022, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data
17.06.2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione in appello, dall'avv. Antonio Cassino (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale rappresentata e difesa, in virtù Controparte_2
di procura alle liti apposta in calce alla costituzione in appello, dall'avv.
FR CH (C.F. ; C.F._3
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
(C.F. ); Controparte_3 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.)
pag. 2/17 Conclusioni: per l'appellante : “In via preliminare Parte_1
disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza del 16 giugno 2022, non notificata, del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, III sezione, Giudice dott.ssa Rita Di Salvo, resa nel procedimento
n. 7840/14; In riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, III sezione, Giudice dott.ssa Rita Di Salvo, del 16 giugno 2022, resa nel giudizio n. 7840/14, accogliere la domanda introduttiva del giudizio di primo grado n. 7840/14 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere e per l'effetto condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni in favore dell'attore, per la causale indicata in narrativa, nella misura da determinarsi in corso di giudizio ovvero da stabilirsi in via equitativa, ivi computata una congrua rivalutazione dell'euro, in base agli indici della intercorsa sua svalutazione e, sul tutto, gli interessi al tasso legale dal giorno del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”;
per l'appellata “A)- Preliminarmente Controparte_1
dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c., per
i motivi poco sopra esposti che qui si intendono per ripetuti e trascritti.
B) Nel merito, previo accertamento della infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello e della correlata domanda, rigettare l'appello, con vittoria di spese di secondo grado. C) accogliere l'appello incidentale proposto dall' e per l'effetto: 1) Confermare la sentenza appellata CP_1
tranne per la parte concernente le spese di giudizio e, contestualmente, condannare l'appellante , al pagamento delle spese di primo Pt_1
pag. 3/17 grado in favore dell quantificate in € 5.057,00 oltre oneri fiscali. CP_1
Vittoria di spese, e competenze del presente giudizio di appello in favore della comparente Compagnia.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 13.08.2014, conveniva, Parte_1
innanzi al Tribunale di S. Maria C. V., , deducendo: “A) Controparte_3
che in data 22 dicembre 2013 l'attore, in compagnia di alcuni amici, si recava presso l'impianto di pattinaggio su ghiaccio allestito dal convenuto in Caserta, piazza Mercato;
B) che l'autorizzazione all'allestimento di detto impianto, aperto al pubblico, veniva rilasciata dal;
C) che sull'impianto di cui ai punti che precedono Controparte_4
viene praticato il pattinaggio su ghiaccio, mediante il pagamento di un biglietto a tariffa oraria, che comprende anche il noleggio da parte dell'organizzatore dei pattini su ghiaccio;
D) che il titolare dell'impianto non chiedeva particolari competenze ai fruitori dello stesso, anche in relazione all'obiettiva facilità di rimanere in equilibrio sui pattini ed alle limitate dimensioni della pista, che non consente di muoversi a velocità sostenuta;
E) e che l'attore nella circostanza di cui al precedente capo A), in orario serale, mentre era intento a pattinare, a causa del fondo sconnesso della pista che presentava avvallamenti e dossi, tali da determinare facile perdita di equilibrio e caduta, cadeva rovinosamente dai pattini, infortunandosi gravemente;
F) che la caduta di cui al punto che precede era stata determinata dal pessimo stato della pista di pattinaggio;
infatti la stessa trattandosi di periodo a ridosso delle
pag. 4/17 festività natalizie, era molto frequentata;
nello stesso tempo non era curata da alcuna manutenzione, né da alcun intervento inteso a rimuovere avvallamenti e dossi;
in effetti le frequentissime solcazioni della pista da parte dei numerosi utenti determinavano la formazione di dislivelli del fondo della pista, i quali dislivelli si solidificavano trattandosi di ghiaccio ed evitavano il normale scivolamento delle lame dei pattini;
G) che a causa della indicata caduta l'attore riportava la frattura scomposta di tibia e perone della gamba destra, per la quale si rendeva necessario l'immediato trasporto in autoambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Caserta;
H) che in detto nosocomio l'attore subiva un delicato intervento chirurgico e rimaneva ivi ricoverato per giorni cinque;
I) che successivamente esso attore doveva affrontare un lungo periodo di terapia riabilitativa, la quale terminava dopo svariati mesi e lasciava evidenti postumi permanenti, consistenti nella limitata capacità motoria dell'attore; L) che il prevenuto, a causa del descritto infortunio, doveva definitivamente interrompere l'attività sportiva agonistica, praticando lo sport del rugby per la società Rugby Clan Santa
Maria Capua Vetere, che milita nel campionato di serie C;
M) che pertanto l'infortunio subito determinava nell'attore oltre a danni permanenti come descritti al precedente punto I) anche un grave e permanente danno esistenziale determinato dal lungo periodo riabilitativo, dal grave handicap deambulatorio, nonché dall'impossibilità di proseguire attività sportiva a livello agonistico, peraltro da parte di un giovane atleta con eccellenti aspettative di affermazione nella disciplina sportiva del rugby;
N) che l'infortunio subito dall'attore è da ricondursi prettamente al pessimo stato di pag. 5/17 manutenzione della pista di pattinaggio del convenuto, alla mancanza della pur minima azione dello stesso tesa a rimuovere avvallamenti e dossi causa di frequenti perdite di equilibrio e cadute (…)”.
Poste tali premesse l'attore chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità del titolare dell'impianto di pattinaggio e condannarsi lo stesso “al risarcimento della somma che meglio sarà indicata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni sia fisici che esistenziali subiti”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , nella Controparte_3
predetta qualità, resistendo alla domanda, sollecitandone il rigetto e chiedendo di chiamare in garanzia la società Controparte_1
al fine di essere manlevato.
[...]
A seguito della chiamata in causa, si costituiva Controparte_1
resistendo alla domanda attorea e chiedendone il rigetto in
[...]
quanto infondata in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'audizione dei testi intimati da entrambe le parti, all'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “rigetta la domanda;
compensa le spese del presente grado di giudizio.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 29.08.2022, nel rispetto del termine lungo di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati.
pag. 6/17 Costituendosi con comparsa depositata il 15.11.2022, tempestivamente rispetto alla prima udienza fissata nell'atto di appello per il 5.12.2022, nel resistere all'avversa Controparte_1
impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto e proponeva appello incidentale al fine di ottenere la riforma del capo di sentenza relativo alle spese di lite.
, sebbene ritualmente citato, ometteva di costituirsi. Controparte_3
All'esito della prima udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4° del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, questa
Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “Dichiarata la inammissibilità della istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata come proposta dall'appellante, trattandosi di una pronuncia di rigetto della domanda con compensazione delle spese processuali, rinvia per precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.12.23, h. 9,30, mandando alla cancellaria perché solleciti la trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado.”.
Quindi, disposta, con provvedimento del 7.7.2025, l'assegnazione del fascicolo alla relazione del Consigliere dott. M Sacchi, in sostituzione del precedente relatore, nonché la sostituzione dell'udienza di precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., scaduto il termine accordato alle parti, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
pag. 7/17 Il Giudice di primo grado, premesso l'inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2051 c.c., riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato, osservando che
“la valutazione complessiva del materiale probatorio, secondo il principio della preponderanza della prova (…) induce a ritenere non sufficientemente raggiunta la dimostrazione della riconducibilità dell'evento dannoso allo sprigionarsi dell'attitudine lesiva del bene in custodia alla parte convenuta, non potendo ritenersi provato che la caduta dell'attore, sia stata effettivamente causata dalla cattiva manutenzione della pista.”.
Al riguardo, il Tribunale, pur dando conto del fatto che i testi escussi avevano permesso di ricostruire la storicità della caduta, osservava che tali prove testimoniali non permettevano di ritenere adeguatamente provato lo stato di dissesto della pista di pattinaggio e, conseguentemente, il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Al riguardo, il Giudice considerava inattendibili i testi indotti dall'attore, i quali avevano riferito di un impianto di pattinaggio caratterizzato da un grave dissesto causa della perdita di equilibrio e della caduta di altri utenti della pista, osservando che, ove tale fosse realmente stata la condizione dell'impianto, l'attore, unitamente ai testi, avrebbe dovuto allontanarsi onde evitare infortuni.
Il Giudice valorizzava, invece, le testimonianze dei testi indotti dalla parte convenuta, da cui emergeva la condizione di regolare manutenzione della pista e l'assenza dei lamentati dissesti, ritenendo pag. 8/17 che, a conforto della relativa attendibilità, militavano le finalità ludiche dell'impianto, il numero elevato di utenti, la presenza tra questi di amatori e bambini, la mancanza di ulteriori denunce di infortunio, circostanze, di per sé, non compatibili con l'asserito stato di difetto di manutenzione e cura dell'impianto.
Quindi, il Giudice riteneva che “emerge, sia dall'esame delle prove testimoniali, sia dalla documentazione prodotta da parte convenuta, come siano state adottate, in via preventiva, tutte le misure disciplinari, organizzative, idonee ad evitare il sorgere della situazione di pericolo favorevole al determinarsi della produzione dell'evento lesivo. Deve, dunque, ritenersi che la caduta sia stata "accidentale", senza alcuna imputabilità a difetti di manutenzione e conservazione della pista. ”.
§ 4.
Con il primo e il secondo motivo d'appello impugnava Parte_1
la sentenza, sostenendo che il primo Giudice aveva erroneamente apprezzato le risultanze delle prove testimoniali.
In particolare, l'appellante opinava che il Giudice non aveva fornito alcuna motivazione, riguardo alla ritenuta maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, oltre ad avere omesso di considerare che la ricostruzione dei fatti da questi fornita risultava incoerente con le mansioni svolte dai medesimi (rispettivamente, di addetta alla cassa ed alla distribuzione dei pattini), in quanto appariva inverosimile che gli stessi, nel momento in cui si verificava il fatto dannoso, potessero prestare attenzione al comportamento del . Pt_1
pag. 9/17 Inoltre, ad avviso dell'appellante, la credibilità dei testi era in radice minata dal rapporto che li legava al gestore della pista di pattinaggio, essendone, rispettivamente, un dipendente e la compagna.
Con il terzo motivo, l'istante si doleva della mancata ammissione della
CTU, avendo il Giudice, in tal modo, operato un'implicita anticipazione del giudizio, con violazione del principio di imparzialità cui doveva esserne improntata la condotta nel corso dell'intero processo.
§ 5.
L'appello è infondato.
Giova premettere che l'appellante non ha censurato la qualificazione della domanda come azione ex art. 2051 c.c., operata dal Tribunale, e che da detto inquadramento discenda, come rilevato dal primo Giudice, che incombeva su l'onere di dimostrare il nesso di Parte_1
causalità tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. ex multis, Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018) e, quindi, di provare che “l'evento era da ascriversi alla responsabilità del convenuto a causa del difetto di manutenzione e conservazione della pista”.
Tuttavia, siffatto onere probatorio, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, non veniva assolto.
Invero, il danneggiato ometteva di produrre qualsivoglia reperto fotografico dal quale potesse trarsi conferma della presenza delle lamentate anomalie, consistite, a detta dello stesso, nella presenza di solchi e dossi che impedivano di pattinare in condizioni di sicurezza.
pag. 10/17 Per converso, dalle foto allegate alla produzione dell'originario convenuto, nelle quali i testi , addetta alla cassa Testimone_1
dell'impianto, e , all'epoca dipendente del convenuto, CP_5
dichiaravano essere ritratta la pista teatro dell'evento, emerge chiaramente l'assenza delle condizioni di alterazione del fondo ghiacciato dinanzi richiamate.
Né, invero, le deduzioni dell'appellante, tese a stigmatizzare l'apprezzamento che il primo Giudice aveva operato delle deposizioni testimoniali, appaiono convincenti.
Premesso, infatti, che i testi dell'attore avevano descritto la pista come caratterizzata, al momento dell'impiego di essa da parte del , Pt_1
dalla presenza di avvallamenti di ghiaccio, creati dal passaggio degli utenti, in uno dei quali inciampava l'attore, e che, invece, i testi indotti dallo avevano fornito una versione esattamente opposta, CP_3
avendo riferito che la pista aveva un fondo regolare e veniva manutenuta ogni 2/3 giri, proprio al fine di evitare che si formassero accumuli di ghiaccio, correttamente il Giudice aveva ritenuto di dovere rinvenire in atti elementi che potessero confortare l'una o l'altra delle riferite descrizioni del luogo.
Ciò posto, appare assolutamente plausibile l'affermazione del
Tribunale a mente della quale il dedotto stato di pericolosità della pista, caratterizzata a detta dei testi dell'attore, da solchi ed avvallamenti, appariva incompatibile con la presenza, sul posto, di un rilevante numero di persone, in specie anche di bambini, e, comunque,
pag. 11/17 era contrastata dal non documentato verificarsi di eventi di analoga natura.
A tali notazioni, deve, poi, aggiungersi quanto in precedenza osservato relativamente alla raffigurazione fotografica dei luoghi allegata alla produzione di primo grado dello , trattandosi di risultanza CP_3
documentale che appare, oggettivamente, dirimente al fine di escludere l'attendibilità della prospettazione difensiva dell'appellante.
Né, per altro verso, giova rimarcare i rapporti che intercorrevano tra il convenuto ed i testi dal medesimo indicati, considerato che CP_5
non risultava legato da vincoli di dipendenza lavorativa con lo
[...]
all'epoca della resa deposizione, avendo riferito di avere CP_3
collaborato con il convenuto, presso la pista di pattinaggio, nel corso della stagione invernale 2013. Quanto a , la dichiarata Testimone_1
relazione sentimentale che lo lega allo , di per sé, in difetto di CP_3
ulteriori elementi, non appare in grado di comprometterne l'attendibilità, avendo, del resto, la stessa fornito una plausibile giustificazione della riferita conoscenza dei fatti, consistente nella mansione (di addetta alla cassa dell'impianto) all'epoca ricoperta.
§ 6.
Da ultimo, riguardo alla mancata ammissione della CTU, la decisione del primo Giudice appare assolutamente corretta, avendo lo stesso ritenuto, all'esito dell'assunzione della prova orale, non integrata la prova del nesso causale.
pag. 12/17 Del resto, ove pure il CTU avesse descritto i postumi e quantificato le lesioni riportate dal , alcuna concreta utilità questi avrebbe Pt_1
potuto trarne ai fini dell'accoglimento della domanda.
§ 7.
Venendo all'esame dell'appello incidentale, teso ad ottenere la riforma del capo di sentenza che aveva ingiustificatamente compensato le spese di lite nel rapporto tre l'attore e l' , lo stesso risulta CP_1
fondato.
Deve premettersi che alla controversia in esame, siccome introdotta in primo grado in data 13.08.2014, si applichi ratione temporis l'art. 92 co.
2 c.p.c., come emendato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma
11.
Detta norma, com'è noto, prevede che, "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Sul punto, si è consolidato l'orientamento (cfr. Cass. civ., 20 aprile
2012, n. 6279; conf. 14411/16) per il quale le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali - o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca - il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord.
13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521). pag. 13/17 Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo di precisare che "l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (Cass. Sez. Un., n. 2572/2012).
Alla stregua di tali premesse, la Cassazione ha quindi ritenuto che la generica formula, “peculiarità della materia del contendere”, non soddisfi l'esigenza di un'idonea motivazione indispensabile per derogare al principio di soccombenza (cfr. ex multis, Cass. civ. n.
11217/16, 22310/17).
Ciò premesso, nella specie, il primo Giudice, nel compensare interamente le spese processuali, tra attore, convenuto e terza chiamata, valorizzava “la natura della presente controversia e l'esito della stessa, connotato dall'avvenuta verificazione di un evento lesivo pur in assenza di prova circa la riconducibilità di quest'ultimo ai pretesi danni”.
Ad avviso della Corte alcuna di tali circostanze è idonea ad integrare i presupposti richiesti dal richiamato art. 92 co. 2 c.p.c., posto che, come visto, il riferimento alla natura della controversia si risolve in una formula generica e che, per converso, il rigetto della domanda, pur al pag. 14/17 cospetto di un fatto dannoso verificatosi ma non imputabile al convenuto, depone chiaramente per la relativa infondatezza.
Ne segue che, in parziale riforma della gravata sentenza, le spese di lite del primo grado, limitatamente al rapporto tra originario attore ed impresa assicurativa terza chiamata in causa, debbano seguire la soccombenza del primo.
Le spese del giudizio di primo grado si liquidano, come in dispositivo, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00 tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, avuto riguardo alla consistente attività istruttoria espletata, attraverso l'escussione di ben cinque testi, fatta eccezione per la fase decisoria, rispetto alla quale si giustifica l'applicazione dei minimi in ragione della ridotta complessità delle questioni controverse.
Le spese processuali del grado di appello seguono, del pari, la soccombenza dell'appellante principale e si liquidano, come in dispositivo, secondo il medesimo scaglione dinanzi indicato, applicando, i compensi medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di decisoria, in ordine alla quale, stante la ridotta attività difensiva svolta, appare equo riconoscere i minimi.
pag. 15/17 Stante il rigetto dell'appello principale deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1
proposto da avverso la sentenza in epigrafe Controparte_1
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al Parte_1
pagamento, in favore di delle spese Controparte_1
processuali del giudizio di primo grado, che liquida in euro
4.227,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
d) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del giudizio di Controparte_1
appello, che liquida in euro 147,00 per esborsi, euro 4.854,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
e) dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
pag. 16/17 a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 17/17
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 3612/2022, con ordinanza del 7.7.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 03/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, visti gli atti di causa, alle 13.15, orario successivo alla chiusura al pubblico della Cancelleria, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3612/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2367/2022, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data
17.06.2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione in appello, dall'avv. Antonio Cassino (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale rappresentata e difesa, in virtù Controparte_2
di procura alle liti apposta in calce alla costituzione in appello, dall'avv.
FR CH (C.F. ; C.F._3
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
(C.F. ); Controparte_3 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.)
pag. 2/17 Conclusioni: per l'appellante : “In via preliminare Parte_1
disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza del 16 giugno 2022, non notificata, del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, III sezione, Giudice dott.ssa Rita Di Salvo, resa nel procedimento
n. 7840/14; In riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, III sezione, Giudice dott.ssa Rita Di Salvo, del 16 giugno 2022, resa nel giudizio n. 7840/14, accogliere la domanda introduttiva del giudizio di primo grado n. 7840/14 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere e per l'effetto condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni in favore dell'attore, per la causale indicata in narrativa, nella misura da determinarsi in corso di giudizio ovvero da stabilirsi in via equitativa, ivi computata una congrua rivalutazione dell'euro, in base agli indici della intercorsa sua svalutazione e, sul tutto, gli interessi al tasso legale dal giorno del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”;
per l'appellata “A)- Preliminarmente Controparte_1
dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c., per
i motivi poco sopra esposti che qui si intendono per ripetuti e trascritti.
B) Nel merito, previo accertamento della infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello e della correlata domanda, rigettare l'appello, con vittoria di spese di secondo grado. C) accogliere l'appello incidentale proposto dall' e per l'effetto: 1) Confermare la sentenza appellata CP_1
tranne per la parte concernente le spese di giudizio e, contestualmente, condannare l'appellante , al pagamento delle spese di primo Pt_1
pag. 3/17 grado in favore dell quantificate in € 5.057,00 oltre oneri fiscali. CP_1
Vittoria di spese, e competenze del presente giudizio di appello in favore della comparente Compagnia.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 13.08.2014, conveniva, Parte_1
innanzi al Tribunale di S. Maria C. V., , deducendo: “A) Controparte_3
che in data 22 dicembre 2013 l'attore, in compagnia di alcuni amici, si recava presso l'impianto di pattinaggio su ghiaccio allestito dal convenuto in Caserta, piazza Mercato;
B) che l'autorizzazione all'allestimento di detto impianto, aperto al pubblico, veniva rilasciata dal;
C) che sull'impianto di cui ai punti che precedono Controparte_4
viene praticato il pattinaggio su ghiaccio, mediante il pagamento di un biglietto a tariffa oraria, che comprende anche il noleggio da parte dell'organizzatore dei pattini su ghiaccio;
D) che il titolare dell'impianto non chiedeva particolari competenze ai fruitori dello stesso, anche in relazione all'obiettiva facilità di rimanere in equilibrio sui pattini ed alle limitate dimensioni della pista, che non consente di muoversi a velocità sostenuta;
E) e che l'attore nella circostanza di cui al precedente capo A), in orario serale, mentre era intento a pattinare, a causa del fondo sconnesso della pista che presentava avvallamenti e dossi, tali da determinare facile perdita di equilibrio e caduta, cadeva rovinosamente dai pattini, infortunandosi gravemente;
F) che la caduta di cui al punto che precede era stata determinata dal pessimo stato della pista di pattinaggio;
infatti la stessa trattandosi di periodo a ridosso delle
pag. 4/17 festività natalizie, era molto frequentata;
nello stesso tempo non era curata da alcuna manutenzione, né da alcun intervento inteso a rimuovere avvallamenti e dossi;
in effetti le frequentissime solcazioni della pista da parte dei numerosi utenti determinavano la formazione di dislivelli del fondo della pista, i quali dislivelli si solidificavano trattandosi di ghiaccio ed evitavano il normale scivolamento delle lame dei pattini;
G) che a causa della indicata caduta l'attore riportava la frattura scomposta di tibia e perone della gamba destra, per la quale si rendeva necessario l'immediato trasporto in autoambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Caserta;
H) che in detto nosocomio l'attore subiva un delicato intervento chirurgico e rimaneva ivi ricoverato per giorni cinque;
I) che successivamente esso attore doveva affrontare un lungo periodo di terapia riabilitativa, la quale terminava dopo svariati mesi e lasciava evidenti postumi permanenti, consistenti nella limitata capacità motoria dell'attore; L) che il prevenuto, a causa del descritto infortunio, doveva definitivamente interrompere l'attività sportiva agonistica, praticando lo sport del rugby per la società Rugby Clan Santa
Maria Capua Vetere, che milita nel campionato di serie C;
M) che pertanto l'infortunio subito determinava nell'attore oltre a danni permanenti come descritti al precedente punto I) anche un grave e permanente danno esistenziale determinato dal lungo periodo riabilitativo, dal grave handicap deambulatorio, nonché dall'impossibilità di proseguire attività sportiva a livello agonistico, peraltro da parte di un giovane atleta con eccellenti aspettative di affermazione nella disciplina sportiva del rugby;
N) che l'infortunio subito dall'attore è da ricondursi prettamente al pessimo stato di pag. 5/17 manutenzione della pista di pattinaggio del convenuto, alla mancanza della pur minima azione dello stesso tesa a rimuovere avvallamenti e dossi causa di frequenti perdite di equilibrio e cadute (…)”.
Poste tali premesse l'attore chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità del titolare dell'impianto di pattinaggio e condannarsi lo stesso “al risarcimento della somma che meglio sarà indicata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni sia fisici che esistenziali subiti”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , nella Controparte_3
predetta qualità, resistendo alla domanda, sollecitandone il rigetto e chiedendo di chiamare in garanzia la società Controparte_1
al fine di essere manlevato.
[...]
A seguito della chiamata in causa, si costituiva Controparte_1
resistendo alla domanda attorea e chiedendone il rigetto in
[...]
quanto infondata in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'audizione dei testi intimati da entrambe le parti, all'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “rigetta la domanda;
compensa le spese del presente grado di giudizio.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 29.08.2022, nel rispetto del termine lungo di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati.
pag. 6/17 Costituendosi con comparsa depositata il 15.11.2022, tempestivamente rispetto alla prima udienza fissata nell'atto di appello per il 5.12.2022, nel resistere all'avversa Controparte_1
impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto e proponeva appello incidentale al fine di ottenere la riforma del capo di sentenza relativo alle spese di lite.
, sebbene ritualmente citato, ometteva di costituirsi. Controparte_3
All'esito della prima udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4° del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, questa
Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, così provvedeva: “Dichiarata la inammissibilità della istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata come proposta dall'appellante, trattandosi di una pronuncia di rigetto della domanda con compensazione delle spese processuali, rinvia per precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.12.23, h. 9,30, mandando alla cancellaria perché solleciti la trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado.”.
Quindi, disposta, con provvedimento del 7.7.2025, l'assegnazione del fascicolo alla relazione del Consigliere dott. M Sacchi, in sostituzione del precedente relatore, nonché la sostituzione dell'udienza di precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., scaduto il termine accordato alle parti, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
pag. 7/17 Il Giudice di primo grado, premesso l'inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2051 c.c., riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato, osservando che
“la valutazione complessiva del materiale probatorio, secondo il principio della preponderanza della prova (…) induce a ritenere non sufficientemente raggiunta la dimostrazione della riconducibilità dell'evento dannoso allo sprigionarsi dell'attitudine lesiva del bene in custodia alla parte convenuta, non potendo ritenersi provato che la caduta dell'attore, sia stata effettivamente causata dalla cattiva manutenzione della pista.”.
Al riguardo, il Tribunale, pur dando conto del fatto che i testi escussi avevano permesso di ricostruire la storicità della caduta, osservava che tali prove testimoniali non permettevano di ritenere adeguatamente provato lo stato di dissesto della pista di pattinaggio e, conseguentemente, il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Al riguardo, il Giudice considerava inattendibili i testi indotti dall'attore, i quali avevano riferito di un impianto di pattinaggio caratterizzato da un grave dissesto causa della perdita di equilibrio e della caduta di altri utenti della pista, osservando che, ove tale fosse realmente stata la condizione dell'impianto, l'attore, unitamente ai testi, avrebbe dovuto allontanarsi onde evitare infortuni.
Il Giudice valorizzava, invece, le testimonianze dei testi indotti dalla parte convenuta, da cui emergeva la condizione di regolare manutenzione della pista e l'assenza dei lamentati dissesti, ritenendo pag. 8/17 che, a conforto della relativa attendibilità, militavano le finalità ludiche dell'impianto, il numero elevato di utenti, la presenza tra questi di amatori e bambini, la mancanza di ulteriori denunce di infortunio, circostanze, di per sé, non compatibili con l'asserito stato di difetto di manutenzione e cura dell'impianto.
Quindi, il Giudice riteneva che “emerge, sia dall'esame delle prove testimoniali, sia dalla documentazione prodotta da parte convenuta, come siano state adottate, in via preventiva, tutte le misure disciplinari, organizzative, idonee ad evitare il sorgere della situazione di pericolo favorevole al determinarsi della produzione dell'evento lesivo. Deve, dunque, ritenersi che la caduta sia stata "accidentale", senza alcuna imputabilità a difetti di manutenzione e conservazione della pista. ”.
§ 4.
Con il primo e il secondo motivo d'appello impugnava Parte_1
la sentenza, sostenendo che il primo Giudice aveva erroneamente apprezzato le risultanze delle prove testimoniali.
In particolare, l'appellante opinava che il Giudice non aveva fornito alcuna motivazione, riguardo alla ritenuta maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, oltre ad avere omesso di considerare che la ricostruzione dei fatti da questi fornita risultava incoerente con le mansioni svolte dai medesimi (rispettivamente, di addetta alla cassa ed alla distribuzione dei pattini), in quanto appariva inverosimile che gli stessi, nel momento in cui si verificava il fatto dannoso, potessero prestare attenzione al comportamento del . Pt_1
pag. 9/17 Inoltre, ad avviso dell'appellante, la credibilità dei testi era in radice minata dal rapporto che li legava al gestore della pista di pattinaggio, essendone, rispettivamente, un dipendente e la compagna.
Con il terzo motivo, l'istante si doleva della mancata ammissione della
CTU, avendo il Giudice, in tal modo, operato un'implicita anticipazione del giudizio, con violazione del principio di imparzialità cui doveva esserne improntata la condotta nel corso dell'intero processo.
§ 5.
L'appello è infondato.
Giova premettere che l'appellante non ha censurato la qualificazione della domanda come azione ex art. 2051 c.c., operata dal Tribunale, e che da detto inquadramento discenda, come rilevato dal primo Giudice, che incombeva su l'onere di dimostrare il nesso di Parte_1
causalità tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. ex multis, Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018) e, quindi, di provare che “l'evento era da ascriversi alla responsabilità del convenuto a causa del difetto di manutenzione e conservazione della pista”.
Tuttavia, siffatto onere probatorio, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, non veniva assolto.
Invero, il danneggiato ometteva di produrre qualsivoglia reperto fotografico dal quale potesse trarsi conferma della presenza delle lamentate anomalie, consistite, a detta dello stesso, nella presenza di solchi e dossi che impedivano di pattinare in condizioni di sicurezza.
pag. 10/17 Per converso, dalle foto allegate alla produzione dell'originario convenuto, nelle quali i testi , addetta alla cassa Testimone_1
dell'impianto, e , all'epoca dipendente del convenuto, CP_5
dichiaravano essere ritratta la pista teatro dell'evento, emerge chiaramente l'assenza delle condizioni di alterazione del fondo ghiacciato dinanzi richiamate.
Né, invero, le deduzioni dell'appellante, tese a stigmatizzare l'apprezzamento che il primo Giudice aveva operato delle deposizioni testimoniali, appaiono convincenti.
Premesso, infatti, che i testi dell'attore avevano descritto la pista come caratterizzata, al momento dell'impiego di essa da parte del , Pt_1
dalla presenza di avvallamenti di ghiaccio, creati dal passaggio degli utenti, in uno dei quali inciampava l'attore, e che, invece, i testi indotti dallo avevano fornito una versione esattamente opposta, CP_3
avendo riferito che la pista aveva un fondo regolare e veniva manutenuta ogni 2/3 giri, proprio al fine di evitare che si formassero accumuli di ghiaccio, correttamente il Giudice aveva ritenuto di dovere rinvenire in atti elementi che potessero confortare l'una o l'altra delle riferite descrizioni del luogo.
Ciò posto, appare assolutamente plausibile l'affermazione del
Tribunale a mente della quale il dedotto stato di pericolosità della pista, caratterizzata a detta dei testi dell'attore, da solchi ed avvallamenti, appariva incompatibile con la presenza, sul posto, di un rilevante numero di persone, in specie anche di bambini, e, comunque,
pag. 11/17 era contrastata dal non documentato verificarsi di eventi di analoga natura.
A tali notazioni, deve, poi, aggiungersi quanto in precedenza osservato relativamente alla raffigurazione fotografica dei luoghi allegata alla produzione di primo grado dello , trattandosi di risultanza CP_3
documentale che appare, oggettivamente, dirimente al fine di escludere l'attendibilità della prospettazione difensiva dell'appellante.
Né, per altro verso, giova rimarcare i rapporti che intercorrevano tra il convenuto ed i testi dal medesimo indicati, considerato che CP_5
non risultava legato da vincoli di dipendenza lavorativa con lo
[...]
all'epoca della resa deposizione, avendo riferito di avere CP_3
collaborato con il convenuto, presso la pista di pattinaggio, nel corso della stagione invernale 2013. Quanto a , la dichiarata Testimone_1
relazione sentimentale che lo lega allo , di per sé, in difetto di CP_3
ulteriori elementi, non appare in grado di comprometterne l'attendibilità, avendo, del resto, la stessa fornito una plausibile giustificazione della riferita conoscenza dei fatti, consistente nella mansione (di addetta alla cassa dell'impianto) all'epoca ricoperta.
§ 6.
Da ultimo, riguardo alla mancata ammissione della CTU, la decisione del primo Giudice appare assolutamente corretta, avendo lo stesso ritenuto, all'esito dell'assunzione della prova orale, non integrata la prova del nesso causale.
pag. 12/17 Del resto, ove pure il CTU avesse descritto i postumi e quantificato le lesioni riportate dal , alcuna concreta utilità questi avrebbe Pt_1
potuto trarne ai fini dell'accoglimento della domanda.
§ 7.
Venendo all'esame dell'appello incidentale, teso ad ottenere la riforma del capo di sentenza che aveva ingiustificatamente compensato le spese di lite nel rapporto tre l'attore e l' , lo stesso risulta CP_1
fondato.
Deve premettersi che alla controversia in esame, siccome introdotta in primo grado in data 13.08.2014, si applichi ratione temporis l'art. 92 co.
2 c.p.c., come emendato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma
11.
Detta norma, com'è noto, prevede che, "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Sul punto, si è consolidato l'orientamento (cfr. Cass. civ., 20 aprile
2012, n. 6279; conf. 14411/16) per il quale le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali - o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca - il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord.
13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521). pag. 13/17 Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo di precisare che "l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (Cass. Sez. Un., n. 2572/2012).
Alla stregua di tali premesse, la Cassazione ha quindi ritenuto che la generica formula, “peculiarità della materia del contendere”, non soddisfi l'esigenza di un'idonea motivazione indispensabile per derogare al principio di soccombenza (cfr. ex multis, Cass. civ. n.
11217/16, 22310/17).
Ciò premesso, nella specie, il primo Giudice, nel compensare interamente le spese processuali, tra attore, convenuto e terza chiamata, valorizzava “la natura della presente controversia e l'esito della stessa, connotato dall'avvenuta verificazione di un evento lesivo pur in assenza di prova circa la riconducibilità di quest'ultimo ai pretesi danni”.
Ad avviso della Corte alcuna di tali circostanze è idonea ad integrare i presupposti richiesti dal richiamato art. 92 co. 2 c.p.c., posto che, come visto, il riferimento alla natura della controversia si risolve in una formula generica e che, per converso, il rigetto della domanda, pur al pag. 14/17 cospetto di un fatto dannoso verificatosi ma non imputabile al convenuto, depone chiaramente per la relativa infondatezza.
Ne segue che, in parziale riforma della gravata sentenza, le spese di lite del primo grado, limitatamente al rapporto tra originario attore ed impresa assicurativa terza chiamata in causa, debbano seguire la soccombenza del primo.
Le spese del giudizio di primo grado si liquidano, come in dispositivo, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00 tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, avuto riguardo alla consistente attività istruttoria espletata, attraverso l'escussione di ben cinque testi, fatta eccezione per la fase decisoria, rispetto alla quale si giustifica l'applicazione dei minimi in ragione della ridotta complessità delle questioni controverse.
Le spese processuali del grado di appello seguono, del pari, la soccombenza dell'appellante principale e si liquidano, come in dispositivo, secondo il medesimo scaglione dinanzi indicato, applicando, i compensi medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di decisoria, in ordine alla quale, stante la ridotta attività difensiva svolta, appare equo riconoscere i minimi.
pag. 15/17 Stante il rigetto dell'appello principale deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1
proposto da avverso la sentenza in epigrafe Controparte_1
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al Parte_1
pagamento, in favore di delle spese Controparte_1
processuali del giudizio di primo grado, che liquida in euro
4.227,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
d) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del giudizio di Controparte_1
appello, che liquida in euro 147,00 per esborsi, euro 4.854,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
e) dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
pag. 16/17 a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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