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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 6010/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. C. L. Tassi
CONTRO
Controparte_1
- Convenuta -
appresentato e difeso dagli Avv. M. Muratori e A. Reggianini
in punto a: mutuo, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 2/120/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente: Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria, istanza, eccezione, conclusione:
-per i motivi già esposti in atti, previa sospensione della provvisoria esecuzione, IN VIA PRINCIPALE
-revocare, il decreto ingiuntivo opposto Tribunale di Modena n. 2067/2024 del 17/10/2024, emesso a conclusione del procedimento di ingiunzione ante causam RG 5015/2024, notificato a Parte_1 in data 23/10/2024, in quanto erroneo, illegittimo, invalido e portante una ingiunzione infondata nel quantum.
-accertare e dichiarare che il debito del signor nei confronti della dott.ssa Parte_1 CP_1 è pari ad € 950.000,00 ed integra prestito infruttifero come indicato da
[...] Controparte_1 nella contabile di bonifico disposta da questa ultima in data 23/2/2016 (doc.3 atto di citazione in Co opposizione a . IN VIA RICONVENZIONALE
-Voglia l'Ecc.mo Tribunale, accertare e dichiarare che gli atti unilaterali sottoscritti da Pt_1
, rispettivamente in data 14/2/2024 (doc.5) ed in data 15/2/2024 (doc.6), sono espressione di
[...] una volontà viziata in quanto esito di una coartazione sul medesimo ad opera di e, Controparte_1 per l'effetto, dichiarare i medesimi invalidi ed inefficaci;
-accertare e dichiarare che la pretesa creditoria della signora nei confronti del Controparte_1 marito è pari alla somma di € 950.000,00, ovvero pari al quantum dalla medesima Parte_1 spontaneamente erogato al marito in data 25/2/2026 (doc 3);
-ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1187 cpc, tenuto conto della situazione economico/patrimoniale e reddituale di;
tenuto conto che il medesimo, allo scopo di Parte_1 non svendere i cespiti di sua proprietà, attesa la peculiarità dei medesimi, ha necessità di un lasso di tempo congruo;
valutato, altresì, il non avere, impellenza di ottenere la restituzione Controparte_1 dei denari erogati al coniuge, tenuto conto della somma di che trattasi, stabilire in anni CINQUE decorrenti dalla pronuncia, il termine entro il quale è tenuto all'adempimento della Parte_1 obbligazione restitutoria a favore della moglie, ovvero stabilire altro termine, congruo rispetto alle circostanza del quadro concreto, in ogni caso, non inferiore ad anni QUATTRO. Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge (IVA; CPA e 15% spese generali)”;
per parte convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Modena, ogni diversa e contraria istanza disattesa, in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
confermare il decreto ingiuntivo n. 2067/2024 (R.G. 5015/2024), emesso dall'intestato Tribunale in data 17/10/2024, condannando l'avv. al pagamento delle Parte_1 somme ivi indicate, oltre agli interessi, a far tempo dalla data di notifica del decreto ingiuntivo stesso o, in subordine, dal deposito della presente comparsa, ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c.. Con vittoria di compensi e spese di lite”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel caso di specie il creditore richiede il pagamento di ingente somma, a titolo di restituzione di un trasferimento di denaro effettuato nei confronti dell'odierno opponente nel 2016; al riguardo, allega che: in data 25.2.2016 effettuava un bonifico in favore del marito di euro 950.000,00 con la seguente causale: “prestito infruttifero per pagamento sentenza” e, all'uopo, contraeva un finanziamento di pari importo, che fu erogato il 23.2.2016, a fronte del quale dava in pegno alla banca finanziatrice (Unicredit) titoli di sua proprietà; la sentenza indicata nella causale era quella emessa dalla Corte d'Appello di Bologna
(n. 1798 dell'8/9/2015 e pubblicata il 29/10/2015 nella causa iscritta al RG n.
1764/2007), che definiva il giudizio di divisione -avente ad oggetto un immobile della famiglia del marito- da tempo pendente tra l'Ing. e gli eredi dell'Avv. Parte_2
CA NE;
2 il prestito elargito all'Avv. era finalizzato a fornire la liquidità necessaria a Pt_1 compiere un'operazione immobiliare destinata a sistemare il predetto contenzioso riguardante lo scioglimento della comunione immobiliare della famiglia del marito;
l'importo richiesto in via monitoria risulta da due dichiarazioni di riconoscimento di debito, rispettivamente datate 14.2.2024 e 15.2.2024 (doc. nn. 3 e 4 fasc. monitorio) per complessivi € 1.045.000,00; con tali dichiarazioni, l'Avv. ha ammesso l'esistenza dell'obbligazione Pt_1 restitutoria nei confronti della Dott.ssa ne ha definito l'ammontare; CP_1 nello specifico, ha dato atto: di aver ricevuto la somma di € 950.000,00; di essere a conoscenza del finanziamento contratto dalla moglie per erogargli il prestito;
di essere a conoscenza del fatto che sino alla data del 15.2.2024 la stessa aveva versato interessi passivi ad Unicredit per complessivi € 95.000,00; di dichiararsi debitore per la “somma pari ad € 1.045.000,00; di impegnarsi a versare l'importo a semplice richiesta.
4. Secondo l'opponente, che peraltro ammette sia di avere ricevuto nel febbraio 2016 la somma erogata di 950.000,00, e di avere sempre inteso restituire la somma, le dichiarazioni di riconoscimento debito sono invalide o comunque inefficaci in quanto: la moglie lo ha costretto al rilascio delle dichiarazioni di riconoscimento debito;
l'opponente si è sempre occupato dei cinque figli della coppia e delle occupazioni domestiche, oltre che del patrimonio di famiglia, sviluppando un forte attaccamento emotivo alla famiglia, alla moglie e ai figli nel 2016 la moglie si è spontaneamente offerta di definire il contenzioso con i parenti per lo scioglimento della comunione, prestando al marito un'ingente somma Pt_1
(€ 2.420.000,00); non è vero che ha ottenuto un finanziamento da Unicredit per far ciò; in realtà ha investito denaro in un prodotto finanziario che ha dato un buon profitto, superiore al finanziamento ottenuto dalla banca;
l'intento era di conservare il compendio immobiliare della famiglia per i Pt_1 cinque figli;
nel febbraio 2016 la moglie ha erogato la somma di € 950.000,00: la causale al momento della dazione era “prestito infruttifero per pagamento sentenza”; la moglie non ha mai formulato pretese restitutorie, tanto meno immediate;
poi, improvvisamente ha cominciato a rivendicare la restituzione;
3 nel Febbraio 2024, conoscendo la debolezza e vulnerabilità del marito, lo ha minacciato di chiedere la separazione personale, da cui si sarebbe astenuta solo in caso di rilascio del riconoscimento di debito;
dopo una lite ha impedito l'ingresso al marito in casa;
al momento della sottoscrizione era sconvolto e privo di lucidità.
5. Nel merito, le risultanze istruttorie sono inequivoche e fanno ritenere provato il fatto costitutivo dedotto da parte attrice sostanziale a fondamento della pretesa.
Come già ritenuto nell'ordinanza in data 29/1/2025 con la quale è stata, tra l'altro, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo opposto: <le motivazioni poste a base della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, attinenti all'esistenza di violenza o minaccia all'atto della redazione dei riconoscimenti di debito non è supportata da alcuna prova scritta;
inoltre, i motivi addotti dall'opponente, non appaiono -allo stato ed a fini di delibazione necessariamente sommaria tipica della presente fase cautelare- fondati né idonei a costituire gravi motivi di sospensione della provvisoria esecuzione, in quanto la minaccia di esercitare un diritto personalissimo come la separazione personale non è di per sé declinabile in termini di vantaggi ingiusti d'ordine patrimoniale e inoltre, in concreto, in questo caso non pare configurabile come ingiusto il vantaggio consistente nell'ottenere la restituzione di somme che lo stesso opponente dichiara espressamente, nell'atto introduttivo e a mezzo del proprio legale, di dovere e volere restituire;
a tacer del fatto che in tutta questa vicenda
l'opponente è stato affiancato -come risulta dai documenti prodotti- fin dal 2016 dal proprio legale>>.
L'istruttoria successiva alla menzionata ordinanza cautelare non ha apportato elementi significativi di diverso segno ed ha, anzi, confermato le valutazioni ivi espresse.
Infatti, la sottoscrizione delle due scritture non è controversa (e riconosciuta anche in atti); parte convenuta contrasta la pretesa attorea fondando le proprie tesi su un vizio della volontà, nella specie la violenza o l'errore; ma la prospettazione dell'opponente di una minaccia per far sottoscrivere i due riconoscimenti di debito è rimasta, prima ancora che sfornita di prova, un'ipotesi giuridicamente inconsistente in quanto, poiché la minaccia di far valere un diritto, di per sé lecita, può causare l'annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti (art. 4 1438 C.c.) e, dunque, quando lo scopo perseguito dal contraente risulta «esorbitante ed iniquo», «abnorme» e «diverso» dal fine normalmente raggiungibile con l'esercizio del diritto, nel caso di specie ciò è escluso in radice dal fatto che l'obbligo restitutorio nel caso di specie è incontestato, e pacificamente ammesso dal debitore, con esclusione della stessa configurabilità di vantaggi ingiusti nel senso rilevante ai fini della norma richiamata.
6. A maggior ragione è inconsistente la prospettazione di un vizio della volontà per errore. Come rilevato nella menzionata ordinanza, l'opponente è egli stesso avvocato
-iscritto all'albo forense sin dal 20.5.2008 ed esercita come mediatore per l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Modena- e, comunque, in tutta la vicenda è stato affiancato fin dal 2016 da un proprio legale di fiducia. Ma non solo: l'allegazione che al momento della sottoscrizione dei riconoscimenti di debito era sconvolto e privo di lucidità si pone in contrasto logico insanabile con la circostanza, documentata dalle produzioni delle parti, dello scambio dello scritto di riconoscimento debito del 14.2.2024 mediante corrispondenza elettronica, con parziale modifica del testo e con un lasso temporale intermedio di due giorni;
dalle produzioni dello stesso opponente, infatti, risulta (doc. nn. 4 e 5 att.) che il testo inviato dalla moglie per e-mail il 12.2.2024 differisce da quello restituito e poi sottoscritto il 14.2.2024; sicché è semplicemente inverosimile che nelle quarantott'ore a disposizione, intercorse tra la prima e la seconda versione,
l'opponente non abbia avuto modo di placare l'agitazione, consultarsi con il proprio legale o chi altri, e in definitiva assumere consapevolmente le proprie determinazioni.
Ne consegue che la tesi dell'invalidità negoziale -a prescindere dalla sua configurazione con riferimento a una dichiarazione unilaterale recettizia- è risultata infondata, sia in relazione alla minaccia di far valere un diritto, sia in relazione all'errore di fatto.
7. Parte attrice ha, quindi, dimostrato il fondamento delle sue domande che pertanto devono essere accolte;
il materiale probatorio introdotto in atti consente la non seriamente contestabile ricostruzione dei rapporti dedotti come effettivamente intercorsi tra le parti, secondo la versione della vicenda fornita da parte attrice;
in particolare, gli elementi di fatto rilevanti attengono ai molteplici elementi di fatto emergenti dalle prove documentali:
5 entrambi i riconoscimenti di debito prodotti (doc. nn 3 e 4 fasc. monitorio, e nn. 5 e 6 att.) sono titolati, in quanto fanno espresso riferimento a un rapporto causale sottostante, relativo alla restituzione di prestito per regolare propri rapporti obbligatori con soggetti terzi;
tale riferimento causale è direttamente collegabile alla somma ricevuta a suo tempo per chiudere il contenzioso sulla divisione immobiliare, documentato dal bonifico del
25.2.2016 (doc. n. 2 fasc. monitorio);
l'ammontare totale corrisponde alla somma del bonifico (€ 950.000,00) e all'importo di € 95.000,00 che è espressamente collegato al versamento, da parte della moglie, degli interessi corrisposti alla banca per il finanziamento richiesto al momento del bonifico;
la circostanza non è in contrasto con la definizione, contenuta nella causale del bonifico, che si tratta di “prestito infruttifero”, in quanto la somma di € 95.000,00 non viene riconosciuta come interessi sulla somma erogata a mutuo, ma come un costo sostenuto dal mutuante peer l'erogazione del mutuo, trattandosi di esborso che al mutuante deve essere rifuso, ricadendo altrimenti a danno del patrimonio del mutuante;
il fatto che la somma in questione sia costituita da interessi passivi sostenuti dal mutuante un costo- non ha a che vedere, e non va confusa, con la diversa Pt_3 nozione di interessi connessi all'onerosità del mutuo, che rimane, invece, gratuito
(“infruttifero”);
l'entità dell'importo non è controvertibile avendo l'opponente effettuato riconoscimento per l'intera somma, ritenendo esatti i costi prospettati dalla moglie mutuante, peraltro sostenute da supporto documentale.
8. Nel caso di promessa titolata -pur non assumendo la dichiarazione natura confessoria- vigono le particolari limitazioni di prova poste dall'articolo 2732 C.c. per la confessione, quando, nel contesto dello stesso documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale (Cass. III, 24/04/2023, n. 10890; Cass. II, 16/10/2020, n.
22588; Cass. II, 05/10/2017, n. 23246; per la giurisprudenza locale -in: www.giurisprudenzamodenese.it- si veda: Trib. Modena, I, 4/1/2016, n. 1; Trib.
Modena -Grandi- 11/3/2021, n. 789; Trib. Modena -Grandi- 20/5/2021, n. 860; Trib.
Modena -Grandi- 25/9/2021, n. 1305; Trib. Modena -Grandi- 1/2/2022, n. 114).
6 Detti presupposti ricorrono nel caso di specie, essendo, come esposto, la promessa espressamente titolata con riferimento ai fatti pertinenti al titolo, ossia alla specifica destinazione della somma prestata;
di conseguenza, nella specie la prova contraria alla quale è onerato il promittente si struttura in relazione all'impossibilità di revocare la confessione non determinata da errore di fatto o da violenza;
in altri termini, nel caso di promessa titolata, l'oggetto di prova è circoscritto all'inesistenza, inefficacia od estinzione del rapporto indicato (Trib. Trento, 1/2/2021, n. 44, in:
Guida al diritto 2021, 28; Trib. Modena, I, 04/01/2016, n. 1, in: Giurisprudenza locale - Modena 2016; Trib. Modena -Pagliani- 20/3/2025, n. 375, in: www.giurisprudenzamodenese.it); le prove dedotte da parte attrice non sono volte a fornire la prova necessaria nel caso in esame, in quanto in sintesi, oltre ad essere - come già espresso nell'ordinanza istruttoria del 15/4/2025- inammissibili -in ordine alla non configurabilità della minaccia di esercitare un diritto nel caso di specie- soprattutto non sono finalizzate a dimostrare l'inesistenza o la estinzione del rapporto sottostante.
9. A fronte, dunque, della prova documentale fornita dall'attore sostanziale, ed allegata già al ricorso per decreto ingiuntivo, del proprio credito, l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio.
Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti alla convenuta opposta.
L'opposizione appare esclusivamente volta a procrastinare il dovuto pagamento e va respinta in quanto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo.
Quanto all'istanza dell'opponente di stabilire un termine di cinque anni decorrente dalla pronuncia, entro il quale procedere alla restituzione, è infondata perché ai sensi dell'art. 1183 C.c. -e non 1187 C.c. come indicato dalla Difesa attorea- la fissazione di un termine per l'adempimento da parte del giudice non è possibile quando si siano verificate le condizioni che, a norma dell'art. 1186 C.c., producono la decadenza dal termine stesso ossia, nel caso in esame, l'insolvenza, da intendersi come difficoltà non temporanea di assolvere alle proprie obbligazioni, che nella specie risulta dallo stesso tenore dell'istanza, attestante la previsione di un'incapacità di adempiere addirittura per un lustro.
7 10. Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità, senza fase istruttoria- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n° 2067 del Parte_1 17/10/2024; conferma il predetto decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida n omplessivi € € 1.527,00 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 9/12/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
8
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 6010/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. C. L. Tassi
CONTRO
Controparte_1
- Convenuta -
appresentato e difeso dagli Avv. M. Muratori e A. Reggianini
in punto a: mutuo, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 2/120/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente: Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria, istanza, eccezione, conclusione:
-per i motivi già esposti in atti, previa sospensione della provvisoria esecuzione, IN VIA PRINCIPALE
-revocare, il decreto ingiuntivo opposto Tribunale di Modena n. 2067/2024 del 17/10/2024, emesso a conclusione del procedimento di ingiunzione ante causam RG 5015/2024, notificato a Parte_1 in data 23/10/2024, in quanto erroneo, illegittimo, invalido e portante una ingiunzione infondata nel quantum.
-accertare e dichiarare che il debito del signor nei confronti della dott.ssa Parte_1 CP_1 è pari ad € 950.000,00 ed integra prestito infruttifero come indicato da
[...] Controparte_1 nella contabile di bonifico disposta da questa ultima in data 23/2/2016 (doc.3 atto di citazione in Co opposizione a . IN VIA RICONVENZIONALE
-Voglia l'Ecc.mo Tribunale, accertare e dichiarare che gli atti unilaterali sottoscritti da Pt_1
, rispettivamente in data 14/2/2024 (doc.5) ed in data 15/2/2024 (doc.6), sono espressione di
[...] una volontà viziata in quanto esito di una coartazione sul medesimo ad opera di e, Controparte_1 per l'effetto, dichiarare i medesimi invalidi ed inefficaci;
-accertare e dichiarare che la pretesa creditoria della signora nei confronti del Controparte_1 marito è pari alla somma di € 950.000,00, ovvero pari al quantum dalla medesima Parte_1 spontaneamente erogato al marito in data 25/2/2026 (doc 3);
-ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1187 cpc, tenuto conto della situazione economico/patrimoniale e reddituale di;
tenuto conto che il medesimo, allo scopo di Parte_1 non svendere i cespiti di sua proprietà, attesa la peculiarità dei medesimi, ha necessità di un lasso di tempo congruo;
valutato, altresì, il non avere, impellenza di ottenere la restituzione Controparte_1 dei denari erogati al coniuge, tenuto conto della somma di che trattasi, stabilire in anni CINQUE decorrenti dalla pronuncia, il termine entro il quale è tenuto all'adempimento della Parte_1 obbligazione restitutoria a favore della moglie, ovvero stabilire altro termine, congruo rispetto alle circostanza del quadro concreto, in ogni caso, non inferiore ad anni QUATTRO. Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge (IVA; CPA e 15% spese generali)”;
per parte convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Modena, ogni diversa e contraria istanza disattesa, in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
confermare il decreto ingiuntivo n. 2067/2024 (R.G. 5015/2024), emesso dall'intestato Tribunale in data 17/10/2024, condannando l'avv. al pagamento delle Parte_1 somme ivi indicate, oltre agli interessi, a far tempo dalla data di notifica del decreto ingiuntivo stesso o, in subordine, dal deposito della presente comparsa, ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c.. Con vittoria di compensi e spese di lite”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel caso di specie il creditore richiede il pagamento di ingente somma, a titolo di restituzione di un trasferimento di denaro effettuato nei confronti dell'odierno opponente nel 2016; al riguardo, allega che: in data 25.2.2016 effettuava un bonifico in favore del marito di euro 950.000,00 con la seguente causale: “prestito infruttifero per pagamento sentenza” e, all'uopo, contraeva un finanziamento di pari importo, che fu erogato il 23.2.2016, a fronte del quale dava in pegno alla banca finanziatrice (Unicredit) titoli di sua proprietà; la sentenza indicata nella causale era quella emessa dalla Corte d'Appello di Bologna
(n. 1798 dell'8/9/2015 e pubblicata il 29/10/2015 nella causa iscritta al RG n.
1764/2007), che definiva il giudizio di divisione -avente ad oggetto un immobile della famiglia del marito- da tempo pendente tra l'Ing. e gli eredi dell'Avv. Parte_2
CA NE;
2 il prestito elargito all'Avv. era finalizzato a fornire la liquidità necessaria a Pt_1 compiere un'operazione immobiliare destinata a sistemare il predetto contenzioso riguardante lo scioglimento della comunione immobiliare della famiglia del marito;
l'importo richiesto in via monitoria risulta da due dichiarazioni di riconoscimento di debito, rispettivamente datate 14.2.2024 e 15.2.2024 (doc. nn. 3 e 4 fasc. monitorio) per complessivi € 1.045.000,00; con tali dichiarazioni, l'Avv. ha ammesso l'esistenza dell'obbligazione Pt_1 restitutoria nei confronti della Dott.ssa ne ha definito l'ammontare; CP_1 nello specifico, ha dato atto: di aver ricevuto la somma di € 950.000,00; di essere a conoscenza del finanziamento contratto dalla moglie per erogargli il prestito;
di essere a conoscenza del fatto che sino alla data del 15.2.2024 la stessa aveva versato interessi passivi ad Unicredit per complessivi € 95.000,00; di dichiararsi debitore per la “somma pari ad € 1.045.000,00; di impegnarsi a versare l'importo a semplice richiesta.
4. Secondo l'opponente, che peraltro ammette sia di avere ricevuto nel febbraio 2016 la somma erogata di 950.000,00, e di avere sempre inteso restituire la somma, le dichiarazioni di riconoscimento debito sono invalide o comunque inefficaci in quanto: la moglie lo ha costretto al rilascio delle dichiarazioni di riconoscimento debito;
l'opponente si è sempre occupato dei cinque figli della coppia e delle occupazioni domestiche, oltre che del patrimonio di famiglia, sviluppando un forte attaccamento emotivo alla famiglia, alla moglie e ai figli nel 2016 la moglie si è spontaneamente offerta di definire il contenzioso con i parenti per lo scioglimento della comunione, prestando al marito un'ingente somma Pt_1
(€ 2.420.000,00); non è vero che ha ottenuto un finanziamento da Unicredit per far ciò; in realtà ha investito denaro in un prodotto finanziario che ha dato un buon profitto, superiore al finanziamento ottenuto dalla banca;
l'intento era di conservare il compendio immobiliare della famiglia per i Pt_1 cinque figli;
nel febbraio 2016 la moglie ha erogato la somma di € 950.000,00: la causale al momento della dazione era “prestito infruttifero per pagamento sentenza”; la moglie non ha mai formulato pretese restitutorie, tanto meno immediate;
poi, improvvisamente ha cominciato a rivendicare la restituzione;
3 nel Febbraio 2024, conoscendo la debolezza e vulnerabilità del marito, lo ha minacciato di chiedere la separazione personale, da cui si sarebbe astenuta solo in caso di rilascio del riconoscimento di debito;
dopo una lite ha impedito l'ingresso al marito in casa;
al momento della sottoscrizione era sconvolto e privo di lucidità.
5. Nel merito, le risultanze istruttorie sono inequivoche e fanno ritenere provato il fatto costitutivo dedotto da parte attrice sostanziale a fondamento della pretesa.
Come già ritenuto nell'ordinanza in data 29/1/2025 con la quale è stata, tra l'altro, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo opposto: <le motivazioni poste a base della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, attinenti all'esistenza di violenza o minaccia all'atto della redazione dei riconoscimenti di debito non è supportata da alcuna prova scritta;
inoltre, i motivi addotti dall'opponente, non appaiono -allo stato ed a fini di delibazione necessariamente sommaria tipica della presente fase cautelare- fondati né idonei a costituire gravi motivi di sospensione della provvisoria esecuzione, in quanto la minaccia di esercitare un diritto personalissimo come la separazione personale non è di per sé declinabile in termini di vantaggi ingiusti d'ordine patrimoniale e inoltre, in concreto, in questo caso non pare configurabile come ingiusto il vantaggio consistente nell'ottenere la restituzione di somme che lo stesso opponente dichiara espressamente, nell'atto introduttivo e a mezzo del proprio legale, di dovere e volere restituire;
a tacer del fatto che in tutta questa vicenda
l'opponente è stato affiancato -come risulta dai documenti prodotti- fin dal 2016 dal proprio legale>>.
L'istruttoria successiva alla menzionata ordinanza cautelare non ha apportato elementi significativi di diverso segno ed ha, anzi, confermato le valutazioni ivi espresse.
Infatti, la sottoscrizione delle due scritture non è controversa (e riconosciuta anche in atti); parte convenuta contrasta la pretesa attorea fondando le proprie tesi su un vizio della volontà, nella specie la violenza o l'errore; ma la prospettazione dell'opponente di una minaccia per far sottoscrivere i due riconoscimenti di debito è rimasta, prima ancora che sfornita di prova, un'ipotesi giuridicamente inconsistente in quanto, poiché la minaccia di far valere un diritto, di per sé lecita, può causare l'annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti (art. 4 1438 C.c.) e, dunque, quando lo scopo perseguito dal contraente risulta «esorbitante ed iniquo», «abnorme» e «diverso» dal fine normalmente raggiungibile con l'esercizio del diritto, nel caso di specie ciò è escluso in radice dal fatto che l'obbligo restitutorio nel caso di specie è incontestato, e pacificamente ammesso dal debitore, con esclusione della stessa configurabilità di vantaggi ingiusti nel senso rilevante ai fini della norma richiamata.
6. A maggior ragione è inconsistente la prospettazione di un vizio della volontà per errore. Come rilevato nella menzionata ordinanza, l'opponente è egli stesso avvocato
-iscritto all'albo forense sin dal 20.5.2008 ed esercita come mediatore per l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Modena- e, comunque, in tutta la vicenda è stato affiancato fin dal 2016 da un proprio legale di fiducia. Ma non solo: l'allegazione che al momento della sottoscrizione dei riconoscimenti di debito era sconvolto e privo di lucidità si pone in contrasto logico insanabile con la circostanza, documentata dalle produzioni delle parti, dello scambio dello scritto di riconoscimento debito del 14.2.2024 mediante corrispondenza elettronica, con parziale modifica del testo e con un lasso temporale intermedio di due giorni;
dalle produzioni dello stesso opponente, infatti, risulta (doc. nn. 4 e 5 att.) che il testo inviato dalla moglie per e-mail il 12.2.2024 differisce da quello restituito e poi sottoscritto il 14.2.2024; sicché è semplicemente inverosimile che nelle quarantott'ore a disposizione, intercorse tra la prima e la seconda versione,
l'opponente non abbia avuto modo di placare l'agitazione, consultarsi con il proprio legale o chi altri, e in definitiva assumere consapevolmente le proprie determinazioni.
Ne consegue che la tesi dell'invalidità negoziale -a prescindere dalla sua configurazione con riferimento a una dichiarazione unilaterale recettizia- è risultata infondata, sia in relazione alla minaccia di far valere un diritto, sia in relazione all'errore di fatto.
7. Parte attrice ha, quindi, dimostrato il fondamento delle sue domande che pertanto devono essere accolte;
il materiale probatorio introdotto in atti consente la non seriamente contestabile ricostruzione dei rapporti dedotti come effettivamente intercorsi tra le parti, secondo la versione della vicenda fornita da parte attrice;
in particolare, gli elementi di fatto rilevanti attengono ai molteplici elementi di fatto emergenti dalle prove documentali:
5 entrambi i riconoscimenti di debito prodotti (doc. nn 3 e 4 fasc. monitorio, e nn. 5 e 6 att.) sono titolati, in quanto fanno espresso riferimento a un rapporto causale sottostante, relativo alla restituzione di prestito per regolare propri rapporti obbligatori con soggetti terzi;
tale riferimento causale è direttamente collegabile alla somma ricevuta a suo tempo per chiudere il contenzioso sulla divisione immobiliare, documentato dal bonifico del
25.2.2016 (doc. n. 2 fasc. monitorio);
l'ammontare totale corrisponde alla somma del bonifico (€ 950.000,00) e all'importo di € 95.000,00 che è espressamente collegato al versamento, da parte della moglie, degli interessi corrisposti alla banca per il finanziamento richiesto al momento del bonifico;
la circostanza non è in contrasto con la definizione, contenuta nella causale del bonifico, che si tratta di “prestito infruttifero”, in quanto la somma di € 95.000,00 non viene riconosciuta come interessi sulla somma erogata a mutuo, ma come un costo sostenuto dal mutuante peer l'erogazione del mutuo, trattandosi di esborso che al mutuante deve essere rifuso, ricadendo altrimenti a danno del patrimonio del mutuante;
il fatto che la somma in questione sia costituita da interessi passivi sostenuti dal mutuante un costo- non ha a che vedere, e non va confusa, con la diversa Pt_3 nozione di interessi connessi all'onerosità del mutuo, che rimane, invece, gratuito
(“infruttifero”);
l'entità dell'importo non è controvertibile avendo l'opponente effettuato riconoscimento per l'intera somma, ritenendo esatti i costi prospettati dalla moglie mutuante, peraltro sostenute da supporto documentale.
8. Nel caso di promessa titolata -pur non assumendo la dichiarazione natura confessoria- vigono le particolari limitazioni di prova poste dall'articolo 2732 C.c. per la confessione, quando, nel contesto dello stesso documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale (Cass. III, 24/04/2023, n. 10890; Cass. II, 16/10/2020, n.
22588; Cass. II, 05/10/2017, n. 23246; per la giurisprudenza locale -in: www.giurisprudenzamodenese.it- si veda: Trib. Modena, I, 4/1/2016, n. 1; Trib.
Modena -Grandi- 11/3/2021, n. 789; Trib. Modena -Grandi- 20/5/2021, n. 860; Trib.
Modena -Grandi- 25/9/2021, n. 1305; Trib. Modena -Grandi- 1/2/2022, n. 114).
6 Detti presupposti ricorrono nel caso di specie, essendo, come esposto, la promessa espressamente titolata con riferimento ai fatti pertinenti al titolo, ossia alla specifica destinazione della somma prestata;
di conseguenza, nella specie la prova contraria alla quale è onerato il promittente si struttura in relazione all'impossibilità di revocare la confessione non determinata da errore di fatto o da violenza;
in altri termini, nel caso di promessa titolata, l'oggetto di prova è circoscritto all'inesistenza, inefficacia od estinzione del rapporto indicato (Trib. Trento, 1/2/2021, n. 44, in:
Guida al diritto 2021, 28; Trib. Modena, I, 04/01/2016, n. 1, in: Giurisprudenza locale - Modena 2016; Trib. Modena -Pagliani- 20/3/2025, n. 375, in: www.giurisprudenzamodenese.it); le prove dedotte da parte attrice non sono volte a fornire la prova necessaria nel caso in esame, in quanto in sintesi, oltre ad essere - come già espresso nell'ordinanza istruttoria del 15/4/2025- inammissibili -in ordine alla non configurabilità della minaccia di esercitare un diritto nel caso di specie- soprattutto non sono finalizzate a dimostrare l'inesistenza o la estinzione del rapporto sottostante.
9. A fronte, dunque, della prova documentale fornita dall'attore sostanziale, ed allegata già al ricorso per decreto ingiuntivo, del proprio credito, l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio.
Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti alla convenuta opposta.
L'opposizione appare esclusivamente volta a procrastinare il dovuto pagamento e va respinta in quanto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo.
Quanto all'istanza dell'opponente di stabilire un termine di cinque anni decorrente dalla pronuncia, entro il quale procedere alla restituzione, è infondata perché ai sensi dell'art. 1183 C.c. -e non 1187 C.c. come indicato dalla Difesa attorea- la fissazione di un termine per l'adempimento da parte del giudice non è possibile quando si siano verificate le condizioni che, a norma dell'art. 1186 C.c., producono la decadenza dal termine stesso ossia, nel caso in esame, l'insolvenza, da intendersi come difficoltà non temporanea di assolvere alle proprie obbligazioni, che nella specie risulta dallo stesso tenore dell'istanza, attestante la previsione di un'incapacità di adempiere addirittura per un lustro.
7 10. Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità, senza fase istruttoria- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n° 2067 del Parte_1 17/10/2024; conferma il predetto decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida n omplessivi € € 1.527,00 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 9/12/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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