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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.8018/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti POLLARÀ ROSARIA, SANSONE AGOSTINO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti RAIA GIANFRANCO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: assegno- pensione
All'udienza di discussione del 15/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' ; CP_1
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1
liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 27/05/2024, la ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari previsti per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3, comma 3,
L. 104/92); - premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è stata posta in decisione;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere le invocate prestazioni;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate. CP_1
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, il 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.8018/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti POLLARÀ ROSARIA, SANSONE AGOSTINO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti RAIA GIANFRANCO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: assegno- pensione
All'udienza di discussione del 15/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' ; CP_1
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1
liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 27/05/2024, la ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari previsti per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3, comma 3,
L. 104/92); - premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è stata posta in decisione;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere le invocate prestazioni;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate. CP_1
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, il 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno