Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00521/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00137/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Discepolo e Alessandra Gambacorta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Discepolo, in Ancona, via Matteotti n. 99;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Ancona, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento datato 4.1.2018 del dirigente dell’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Ancona,
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla percezione del beneficio economico di cui alla L. n. 539/1950 a decorrere dal 24.2.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel ricorso che perviene all’odierna decisione si espone che:
- il sig. -OMISSIS-è stato Collaboratore Tecnico Capo della Polizia di Stato ed è attualmente in quiescenza avendo cessato il servizio in data 23 ottobre 2015, quando era assegnato alla Zona Telecomunicazioni Marche presso la Questura di Ancona;
- in costanza del rapporto di impiego con il Ministero dell’Interno l’odierno ricorrente è stato riconosciuto affetto, tra le altre patologie, da “ernia discale L4/L5 protrusione discale L5/S1 con impegno funzionale e segni clinico-strumentali di sofferenza pluriradicolare”, ritenuta ascrivibile all’8a categoria della Tabella A, come risulta anche dal processo verbale -OMISSIS- datato 5 ottobre 2015 della C.M.O. di Roma;
- in merito a tale patologia il ricorrente, in data 24 febbraio 2014, aveva presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo. Il procedimento si è concluso con l’adozione del decreto n. -OMISSIS- del 7 aprile 2017, con cui il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha riconosciuto, tra le altre, l’anzidetta infermità come dipendente da causa di servizio sulla base del conforme parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 28 febbraio 2017;
- il 6 dicembre 2017 il ricorrente ha presentato pertanto al Ministero dell’Interno domanda di riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 539/1950, ed in particolare dell’incremento vitalizio stipendiale dell’1,25% previsto dalla predetta legge;
- con il provvedimento odiernamente impugnato l’amministrazione ha rigettato l’istanza, sul presupposto che il provvedimento formale in forza del quale è sorto il diritto del sig. -OMISSIS-è stato adottato in data successiva al collocamento in quiescenza dell’interessato (sebbene, evidenzia il ricorrente, esso fosse stato richiesto sin dal 24 febbraio 2014).
2. Ritenendo illegittimo il complessivo operato del Ministero dell’Interno il sig. -OMISSIS-chiede l’annullamento del provvedimento della Questura di Ancona datato 4 gennaio 2018 e l’accertamento del suo diritto a vedersi attribuito il beneficio de quo a far tempo dalla data della domanda, deducendo un unico articolato motivo in diritto, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. 539/50 e degli artt. 3 e 95 Cost. Eccesso di potere nella forma dello sviamento e dell’erroneità manifeste. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Difetto di motivazione” e così declinato:
- il diniego qui avversato è palesemente immotivato ed arbitrario, visto che l’unica ragione addotta al riguardo dall’intimato Ministero risiede nel fatto che il decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità diagnosticata a carico del ricorrente è stato emesso in data successiva al collocamento a riposo del dipendente. E in effetti il Ministero afferma testualmente che “ Alla luce delle novità introdotte dal DPR 461/2001 il Servizio Trattamento Economico del Personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la circolare n. 333-G/A.F.-C.D.I./n. 41-2004 del 25.11.2004 ha comunicato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto che il beneficio della legge 539/50 debba decorrere dal provvedimento formale di cui all’art. 14 co. 1 del citato D.P.R. 461/2001 con cui l’Amministrazione recepisce il parere espresso dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio. Con la stessa circolare viene precisato che il suddetto atto viene emanato dal Servizio Pensione e di Previdenza della Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Tutto ciò premesso atteso che il citato atto è stato emanato con decreto n. -OMISSIS-R del 7.4.2017, data successiva al collocamento in quiescenza, si comunica che non si può procedere ad alcuna attribuzione ”;
- al riguardo giova tuttavia ricordare che la legge 15 luglio 1950, n. 539, ha esteso al personale invalido per servizio il beneficio dell’attribuzione dello scatto stipendiale nella misura del 2,50% per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e ritenute ascrivibili a tabella per le categorie dalla 1^ alla 6^, e nella misura dell’1,25% per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e ritenute ascrivibili alla 7^ e alla 8^ categoria, beneficio già previsto per i militari invalidi di guerra dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e ancor prima dagli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922. Destinatari del beneficio in questione sono pertanto tutti coloro (in servizio o in quiescenza) che durante il servizio hanno ottenuto il riconoscimento di una infermità, ascrivibile ad una delle otto categorie previste dalla legge, per la quale sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio. Per il personale già cessato dal servizio il beneficio in questione può essere utilmente richiesto e ricadere anche sul trattamento di pensione, laddove la relativa istanza venga presentata entro i cinque anni dalla cessazione dal servizio. In merito si deve evidenziare che il Consiglio di Stato – Commissione Speciale per il Pubblico Impiego - Sezione I, nell’Adunanza n. 361 del 6 maggio 1996, nel rispondere ad un quesito sollevato proprio dal Ministero dell'Interno circa la possibilità di attribuire i benefici economici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922 ai pubblici dipendenti mutilati ed invalidi per servizio già collocati a riposo, qualora abbiano in precedenza ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione con ascrivibilità a pensione, ha precisato che “ …è determinante, ai fini della soluzione affermativa del quesito, il fatto che l'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539 definisca mutilati ed invalidi per servizio coloro che abbiano contratto mutilazioni o infermità ascrivibili ad una delle categorie di legge …”, rimarcando come “ …la previsione della mera ascrivibilità, invece dell'ascrizione, è indice certo della sufficienza, ai fini dell'attribuzione dei benefici in parola, dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e della non necessità della già avvenuta concessione dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata …”;
- e che il diritto ai suddetti benefici spetti a prescindere dall’avvenuto riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio da parte dell’amministrazione competente in costanza o meno del rapporto di lavoro del dipendente è oramai pacifico sia nella giurisprudenza amministrativa che in quella contabile (al riguardo è sufficiente richiamare la sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1822/2016, nella quale, con riguardo alla questione di diritto che rileva nel presente giudizio, si chiarisce che “ …La norma in commento potrebbe far pensare che, ai fini del beneficio, sia indispensabile che il decreto con il quale è stata accertata la sussistenza di una invalidità per causa di servizio debba essere emanato in costanza di rapporto di impiego. Ma la preferibile lettura ed interpretazione del quadro normativo sopra delineato depongono per la irrilevanza del tempo necessario per la conclusione del procedimento amministrativo con il quale il militare ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o malattia contratte durante la prestazione del servizio medesimo. Questa interpretazione appare più coerente con esigenze di giustizia sostanziale e, in particolare, con la necessità di evitare che il soggetto interessato possa risentire un pregiudizio correlato al fatto che il decreto ministeriale con cui è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio è successivo alla data del suo collocamento in congedo. Se il legislatore che ha esteso il beneficio in questione anche a coloro che avevano riportato infermità per causa di servizio si è premurato di stabilire, quale unico presupposto di erogazione della provvidenza, la circostanza che l'infermità fosse stata contratta in servizio non c'è alcuna plausibile ragione per esigere che anche il decreto terminativo del procedimento debba essere emanato prima del collocamento in congedo. Se così si opinasse, si perverrebbe ad un risultato ingiusto quale quello di non concedere gli scatti di anzianità a quei militari che, pur avendo contratto in servizio e a causa di servizio una patologia o infermità, si siano visti accertare la dipendenza da causa di servizio in epoca successiva al collocamento in congedo, magari per un ritardo imputabile all'Amministrazione… ”);
- a nulla pertanto rileva per la concessione al dipendente del beneficio de quo il momento in cui interviene il formale provvedimento di riconoscimento da parte dell’amministrazione di appartenenza della dipendenza da causa di servizio dell’infermità. La conclusione a cui è invece pervenuto il Ministero dell’Interno, oltre che manifestamente irragionevole, sarebbe anche palesemente ingiusta nella misura in cui esclude il riconoscimento del beneficio in parola per i casi di patologie invalidanti di cui non è contestata l'insorgenza durante il servizio e delle quali la competente C.M.O. ha già determinato l’ascrivibilità ad una delle categorie previste dalla legge e nei quali l’interessato ha presentato domanda in costanza del rapporto di lavoro. D’altra parte, a voler ragionare diversamente, il riconoscimento del beneficio sarebbe lasciato all’arbitrio dell’amministrazione, la quale potrebbe decidere il momento in cui emanare il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie diagnosticate a carico del dipendente;
- nella specie il ricorrente aveva presentato la domanda circa un anno e mezzo prima di essere collocato a riposo, mentre il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è stato adottato dopo oltre tre anni dalla data di presentazione della domanda, per cui si è in presenza di un ritardo abnorme e in alcun modo giustificabile.
3. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Ancona.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 21 maggio 2025.
4. Il ricorso è fondato e va dunque accolto, ritenendo il Tribunale di condividere le argomentazioni di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 13 del 2024 e del Consiglio di Stato n. 8134/2021, oltre che quelle rassegnate dal T.A.R. Puglia, Sezione II di Lecce, nella richiamata sentenza n. 1822/2016.
4.1. Al riguardo va premesso che all’origine della questione qui controversa si pone indubbiamente il non perfetto coordinamento fra le innovative disposizioni inerenti il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e patologia diagnosticate a carico del dipendente pubblico (D.P.R. n. 461/2001) e le disposizioni di cui il sig. -OMISSIS-chiede l’applicazione in proprio favore.
Infatti nel parere del Dipartimento della Funzione Pubblica a cui si richiama il Ministero dell’Interno nel provvedimento impugnato si sottolinea proprio il fatto che, a seguito della novella del D.P.R. n. 461/2001, il verbale della C.M.O. non assume più alcun rilievo ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, occorrendo al riguardo uno specifico provvedimento dell’amministrazione da adottare dopo che il Comitato di Verifica ha espresso il proprio parere obbligatorio.
Questo è tanto vero che anche nella citata sentenza del T.A.R. Puglia n. 1822/2016 si afferma che l’avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica potrebbe essere condivisibile sulla base di un’interpretazione testuale delle norme che vengono in rilievo (del che si terrà conto in sede di regolazione delle spese del giudizio). Tuttavia lo stesso Tribunale pugliese prosegue evidenziando che l’interpretazione delle norme de quibus deve tenere conto anche di altri principi generali dell’ordinamento, dovendosi in particolare evitare che situazioni identiche vengano trattate in modo diverso sulla base di un mero accidente (ossia la data di adozione del provvedimento con cui l’amministrazione riconosce la dipendenza da causa di servizio della patologia diagnosticata a carico del dipendente).
4.2. Fra l’altro, aggiunge il Collegio, mentre in caso di ingiustificato ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento l’interessato potrebbe pur sempre attivare un giudizio risarcitorio, quid iuris nel caso in cui la patologia o l’infermità insorgano a pochi giorni o settimane dal collocamento a riposo del dipendente? In questi casi, infatti, è oggettivamente impossibile per l’amministrazione concludere il procedimento prima del collocamento a riposo del dipendente, il quale verrebbe dunque ingiustamente penalizzato se l’infermità venisse in seguito riconosciuta dipendente da causa di servizio, perché il beneficio sarebbe irrimediabilmente perduto e l’interessato non potrebbe nemmeno agire contro l’amministrazione per ottenere il risarcimento dei danni, essendo non configurabile la c.d. colpa d’apparato.
Per questo il Collegio – pur sottolineando che nel caso del sig. -OMISSIS-il ritardo nella conclusione del procedimento è palese e non giustificato (il D.P.C.M. n. 214/2012 prevede infatti per il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio il termine di 80 giorni), anche se per ragioni non imputabili al Ministero dell’Interno – non ritiene che in casi del genere si debba distinguere a seconda dell’entità del ritardo nella definizione del procedimento, dovendo valere una regola uniforme.
4.3. Come detto, la sentenza del T.A.R. Puglia più volte citata ha avuto autorevoli conferme sia nella giurisprudenza costituzionale che presso il giudice amministrativo di ultima istanza.
Infatti nella sentenza n. 13 del 2024 la Corte Costituzionale, chiamata a delibare la legittimità costituzionale dell’art. 1801 del D.Lgs. n. 66/2010 (nella parte in cui la norma subordinava l’attribuzione del beneficio in parola al fatto che il riconoscimento dell’infermità avvenisse in costanza di rapporto di impiego), ha avuto modo di rilevare che “ ….l’ulteriore condizione richiesta dall’art. 1801 cod. ordinamento militare, ovvero che il riconoscimento dell’infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego, aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della “compensazione” dell’infermità e – oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l’infermità – può comportare l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che «sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto» stesso (sentenza n. 195 del 2022).
9.– In coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio di ragionevolezza è leso quando vi sia contraddittorietà tra la finalità perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla disposizione censurata (ex multis, sentenza n. 6 del 2019), deve concludersi che l’inciso contenuto nell’art. 1801 cod. ordinamento militare, per cui il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio deve avvenire in costanza di rapporto di impiego, costituisce una disposizione irragionevole rispetto alla ratio della norma, che è quella di attribuire un beneficio economico che compensi il sacrificio derivante dall’attività di servizio, così violando sotto tale profilo l’art. 3 Cost. essendo, invece, sufficiente che l’infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego… ”.
Dal canto suo il Consiglio di Stato nella sentenza n. 8134/2021, dopo aver ricordato che esiste un orientamento più restrittivo, ha condivisibilmente osservato che “ … Il Collegio … ritiene più persuasivo il diverso orientamento secondo cui il tempo che l’amministrazione impiega per concludere il procedimento non può risolversi a danno dell’interessato.
E’ stato, invero affermato che l’amministrazione non può invocare a supporto del provvedimento di diniego dei benefici il tempo impiegato per istruire e decidere la domanda di riconoscimento della causa di servizio: “tempo – tra l’altro – eclatantemente maggiore rispetto ai termini – sia pure non perentori – fissati per la conclusione del relativo procedimento e che, nondimeno, dovrebbe in via del tutto illogica, e in ben evidente contrasto rispetto al principio fondamentale del “buon andamento” dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.; cfr., altresì, l’attuale testo dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241), ritorcersi addirittura a discapito del presentatore della domanda” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2011, n. 1881).
Il principio per cui l’amministrazione non può avvalersi di un ritardo da essa stessa creato per sottrarsi artificiosamente ai propri doveri è stato, peraltro, affermato anche in una fattispecie in cui al militare, in occasione della visita da parte della commissione medica ospedaliera, era stata riscontrata una patologia di gravità tale da determinarne l’immediato collocamento in congedo con decorrenza dal giorno precedente: è stato ivi osservato come la condotta dell’amministrazione, in quel caso consistente nell’artificio della retrodatazione di un giorno del collocamento in quiescenza, non possa legittimarne il sottrarsi al doveroso riconoscimento dei benefici economici per cui è causa (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1502).
In definitiva il Collegio ritiene che la durata dei procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in ragione della quale il provvedimento conclusivo abitualmente giunge a distanza di molti anni dalla domanda dell’interessato, non può risolversi a danno dello stesso.
Né, a elidere tale considerazione, può soccorrere l’obiezione dell’appellante secondo cui il ritardo nella conclusione del procedimento è fonte di responsabilità per l’amministrazione, trattandosi di una conseguenza diversa, ulteriore ed eventuale, che non interferisce con il diritto dell’interessato a vedersi riconoscere il beneficio, in presenza di tutti i presupposti di legge, a far data dalla relativa domanda e non già da quella, successiva di molti anni, di accertamento della infermità… ”.
4.4. A fronte di tali autorevoli arresti giurisprudenziali il Collegio non ritiene di dover aggiungere ulteriori considerazioni.
5. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e ordine al Ministero dell’Interno di adottare il formale provvedimento di riconoscimento in favore del sig. -OMISSIS-del beneficio de quo e gli altri atti eventualmente necessari, nonché di trasmettere tali atti all’ente previdenziale per il seguito di competenza.
Le spese del giudizio, per quanto detto al precedente § 4.1., si possono compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.