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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 02/10/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- Dott. Pasquale CRISTIANO presidente
- dott. Michele VIDETTA consigliere
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera est.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta l'udienza a trattazione scritta della causa;
che sono state depositate note di trattazione scritta;
che la presente udienza è stata fissata ex artt 281 terdecies e 275 bis cpc; esaminati gli atti del fascicolo;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 378/2023 del ruolo generale e vertente tra
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5
[...]
(Avv.ti Francesco Calculli e Antonio Palazzo)
Ricorrenti
e
in persona del presidente p.t. Controparte_1
(Avv. Emanuela Luglio)
Resistente
pagina 1 di 20 Nonché
Controparte_2
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nella qualità di proprietari pro quota, nonché la società agricola semplice
[...]
“ ” nella qualità di affittuaria dei terreni censiti al foglio di mappa 41, Parte_5
part. 1364 (ex 78), 1361 (ex 802) e l360 (ex 1155), ubicati nel Comune di Senise, oggetto di espropriazione con decreto rep. n. 30843 dell'11 maggio 2023 della
Provincia di hanno proposto opposizione alla stima della indennità CP_1 determinata, a titolo provvisorio, in complessivi euro 31.977,60.
I hanno dedotto la errata valutazione del valore del terreno espropriato non avendo la
Provincia di proceduto alla determinazione della indennità di esproprio nella CP_1 misura prevista dalla legge e secondo i criteri dettati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità considerato che il valore di mercato del terreno “…non può in alcun modo prescindere dalla capacità produttiva dello stesso, la quale, in ragione del contratto di fitto, stipulato in data 11.5.2016 e registrato presso l' Parte_6
in data 26.5.2016 al n. 288 Serie 3T corrisponde ad € 1.000 annui, somma
[...]
che va moltiplicata per la durata del fitto pari ad € 20.000 e moltiplicata per 4, tenuto conto della produttività del terreno, e ciò in ragione del fatto che lo stesso è destinato in parte a produrre in linea di massima cifre non inferiore ad € 35.000 annue, tenuto conto anche dell'omessa produttività delle serre”.
In particolare i ricorrenti hanno chiesto che venisse liquidata in loro favore una indennità di esproprio pari a complessivi euro 107.000,00 di cui :
a) € 80.000 a titolo di valore commerciale del terreno calcolato € 8.000 (valore medio di produzione annuale) * 10 anni;
b) € 27.000 relativo al valore di mercato delle due serre insistenti sul terreno espropriato e realizzate a proprie spese,.
pagina 2 di 20 Quanto alla società affittuaria, i ricorrenti hanno reclamato il diritto di quest'ultima ad ottenere l'indennizzo tenuto conto del fatto che la predetta è una società agricola semplice, regolarmente iscritta presso la camera di commercio industria e artigianato della Basilicata al nr. di REA PZ-146562 che ha ad oggetto, come attività prevalente, la coltivazione di alberi da frutto.
In particolare, secondo i ricorrenti alla società spetta, oltre alla ripetizione delle spese di investimento ed al mancato guadagno, anche la VAM (indennità aggiuntiva di espropriazione relativa al valore agricolo medio) corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata sul terreno oggetto di espropri secondo i criteri previsti dall'art. 42, comma 1, del DPR 327/2001, applicabile ratione temporis alla fattispecie de quo, laddove è stabilito che “Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima dalla data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità”.
Parte ricorrente evidenzia che, al momento della notifica del decreto di esproprio, erano sussistenti in capo al fittavolo tutti i requisiti richiesti dalla legge per ottenere la cd. indennità aggiuntiva e cioè:
- un regolare contratto di affitto di almeno un anno, stipulato nel caso di specie dall'11.5.2016;
- la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, come può evincersi dalla dichiarazione dei redditi dalla quale risulta che l'unico reddito in capo alla società è quello che rinviene dall'attività agricola (all.12 – dichiarazioni dei redditi anni 2021 e
2022).
Inoltre, i ricorrenti hanno dedotto che il terreno è destinato alla coltivazione di piante di alto fusto, nella specie di fico, la cui produzione nel primo anno è stata pari ad €
24.960,00, pertanto la stessa non può che essere quantificata, quantomeno nella misura del doppio alla data di notifica del decreto del valore commerciale dei frutti pendenti.
In conclusione, secondo i ricorrenti, spetta alla società :
pagina 3 di 20 a) € 104.040,10 per trasformazione del terreno detenuto in fitto, canone di locazione, spese di coltivazione, potatura, irrigazione, oneri consortili, etc, così come quantificati dal Ctp, Dott. nella sua relazione;
Per_1
Co b) € 24.960,00 per la vendita dei frutti effettuati in favore della . VI. ; Pt_5
c) € 49.920,00 a titolo di VAM;
d) € 14.000 per l'impossibilità a coltivare le verdure nella serra.
Per un totale complessivo di € 192.920,10.
I ricorrenti hanno concluso chiedendo la condanna della 1) al Controparte_1
pagamento in favore dei proprietari dei fondi espropriati, previa rideterminazione dell'indennità di esproprio, della somma di € 107.000,00 (al lordo della somma proposta da parte della di pari ad € 31.242,00) e/o anche a quella CP_1 CP_1 maggiore e/o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa all'esito di eventuale espletanda consulenza tecnica d'ufficio; 2) al pagamento dell'indennità in favore della “ ” nella misura pari ad € 192.920,00 e/o a quella maggiore e/o Parte_5 minore.
La Provincia di ha chiesto di dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o CP_1 titolarità del rapporto della società e, in ogni caso, rigettare tutte le domande Parte_5
dei ricorrenti.
I ricorrenti hanno chiesto l'ammissione della prova testimoniale e l'espletamento della ctu.
Quanto alla prova testimoniale di cui è stata chiesta l'ammissione da parte dei ricorrenti, si ritiene che la stessa in parte superflua e nella restante parte inammissibile relativamente alle circostanze di contenuto valutativo ( e), f), g)).
E' stato disposto l'espletamento della ctu all'esito della quale i ricorrenti ne hanno chiesto la rinnovazione.
La richiesta di rinnovazione della perizia deve essere respinta per i motivi che saranno esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di che, Controparte_2
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
pagina 4 di 20 Nel merito l'opposizione proposta dal ricorrente è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In primo luogo occorre rilevare che non sono in contestazione nè l'individuazione delle particelle oggetto di esproprio, né l'estensione né la destinazione agricola delle stesse in considerazione della natura e della loro concreta utilizzazione alla data in cui è intervenuta l'espropriazione (11/05/2023).
Dall'elaborato peritale redatto dal CTU, le cui argomentazioni e conclusioni risultano condivisibili, in quanto prive di vizi logico giuridici, anche tenuto conto della risposta fornita alle osservazioni formulate dalle parti, è emerso quanto segue.
Il terreno oggetto di causa è ubicato in agro del Comune di Senise, alla Contrada
"Rotalupo", accessibile dalla SP42 di Castronuovo e dalla SC Sant'Antonio, in zona extraurbana caratterizzata dalla presenza di terreni agricoli, in prossimità del Torrente
Serrapotamo.
Trattasi di un terreno avente una consistenza complessiva catastale di 3.904 mq e censito come segue al catasto terreni del comune di Senise:
1) fg. 41 p.lla 1360 (ex p.lla 1155/parte) are 00 ca 57 Qualità ULIVETO Classe 1
2)fg. 41 p.lla 1361 (ex p.lla 802/parte) are 32 ca 14 Qualità SEMIN IRRIG Classe1
3)fg. 41 p.lla 1364 (ex p.lla 78/parte) are 06 ca 33 Qualità SEMIN IRRIG Classe 1 attualmente in ditta alla PROVINCIA DI POTENZA per effetto del Decreto di
Esproprio rep. n. 30843 dell'11 maggio 2023 registrato in in data 9 giugno CP_1
2023 al n. 68.
Il fondo in questione faceva parte della maggior consistenza della proprietà dei sigg.ri per una superficie complessiva (superficie catastale) di metri quadrati Parte_7
13.521 (fg. 41 p.lla 78, 802 e 1155) ed era, prima dell'esproprio, oggetto di un contratto di locazione registrato presso l'Ufficio Provinciale di dell' CP_1 [...]
al n. 288 serie 3T del 26/05/2016, tra i proprietari e la società “ Parte_6 [...]
” con sede in Senise alla C.da Vigna della Vena, Pt_5 Parte_8
con decorrenza dal 11/05/2016 per la durata di venti anni.
All'epoca del verbale di immissione in possesso, con riferimento ai terreni coltivati dalla Soc. “ è emerso che: Parte_5
pagina 5 di 20 -la particella 1364, oggetto di esproprio, derivata dalla p.lla 78, risultava impiantata con un ficheto;
-la particella 1361, oggetto di esproprio, derivata dalla p.lla 802, risultava prevalentemente impiantata con un ficheto di più recente impianto (come facilmente desumibile da una confronto delle ortofoto 2013/2014/2017/2020), ed in parte occupato da una serra composta da una struttura metallica ad arco su due moduli delle dimensioni di ml 40 x 18 (720 mq) e relativa copertura in film plastico;
-la particella 1360, oggetto di esproprio, derivata dalla p.lla 1155, era rappresentata dalla strada di accesso ai terreni.
L'esproprio, pertanto, ha privato la società dell'accesso diretto dalla Parte_5
viabilità principale su c.da Rotalupo e, in sede di sopralluogo, si è rilevato che i terreni condotti a ficheto sono accessibili esclusivamente da una viabilità ricavata all'interno dell'alveo del Torrente Serrapotamo.
La superficie oggetto di esproprio è complessivamente pari a mq 3.904, facente parte dell'azienda agricola condotta dalla Società “ ”. L'estensione Parte_5
dell'azienda agricola, pur in assenza di regolari titoli per la detenzione dei terreni di demanio idrico (competenza gestoria Regione Basilicata) è complessivamente pari a mq 19.110, di cui mq 13.521 regolarmente condotti in locazione per effetto di contratto con i sigg.ri e mq 5.589 condotti senza titolo. L'esproprio intervenuto Parte_7
ha quindi privato la società del 20% circa della superficie coltivata.
A tale riguardo i ricorrenti hanno osservato che “con l'esproprio effettuato, le superfici residuali risultano ormai non coltivabili, sia per una divisione dell'appezzamento in microappezzamenti (che rende difficoltosa qualsiasi pratica agricola), sia per una mancanza totale di via d'accesso ai fondi)”.
L'osservazione dei ricorrenti non può essere condivisa poiché il CTU:
-ha tenuto conto di un dato oggettivo e di un mero calcolo matematico (il 20% della superficie coltivata ante esproprio, avente un'estensione di mq 19.110, è pari a 3.822 mq, assimilabile alla superficie espropriata di 3.904 mq); pertanto, la porzione oggetto di esproprio, di mq 3.904, rappresenta una parte (circa il 20%) dell'effettiva estensione su cui poteva contare, ante esproprio, l'azienda agricola della società “ ”; Parte_5
pagina 6 di 20 - ha altresì dato atto di avere tenuto in debito conto sia la scarsa accessibilità del fondo residuo che la parcellizzazione dello stesso come risulta al paragrafo “3.5.1.2 della relazione tecnica “Valore della parte residua ad esproprio avvenuto” laddove è stato precisato che “occorre applicare dei coefficienti di ragguaglio adeguati al fine di apprezzare la diminuzione di valore della parte residua del fondo che, per effetto della realizzazione dell'opera pubblica, ha subito una riduzione in termini di accessibilità nonché una variazione della conformazione del lotto”.
Ulteriore rilievo dei ricorrenti è quello secondo il quale “con l'esproprio occorso il punto di approvvigionamento dell'acqua risulta essere presente esclusivamente nella particella “1363” e assente completamente nella particella “1362”; per tale motivo la percentuale di superficie ormai non coltivata si aggira intorno al 100%”.
A tale riguardo il Ctu ha evidenziato che in sede di sopralluogo all'inizio delle operazioni peritali del 23/04/2024 è emerso che sulle particelle residuali post esproprio insiste, a tutt'oggi, il ficheto e, pertanto, non è condivisibile quanto asserito dal CTP circa la percentuale di superficie ormai non coltivata pari al 100%.
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto che il CTU non ha tenuto conto che la residuale particella 1362 non è più servita da alcuna condotta di irrigazione mutando così
l'appezzamento di fatto da terreno irriguo agricolo a terreno seminativo asciutto.
Il ctu dopo avere esaminato la predetta osservazione formulata dai ricorrenti è pervenuto alle seguenti conclusioni che appaiono senz'altro corrette e, pertanto, condivisibili.
In particolare, il perito ha precisato che l'intera valutazione trasmessa in bozza era stata condotta considerando il bene quale “ficheto non irriguo” non essendo emersa, in sede di inizio delle operazioni peritali, la presenza del sistema di irrigazione e che tale circostanza è stata evidenziata in occasione delle osservazioni presentate dal CTP di parte ricorrente.
Il ctu, tuttavia, recependo le suddette osservazioni e analizzata la documentazione fotografica in atti, ha dato atto che il bene ante esproprio sarà considerato prevalentemente quale “ficheto irriguo”; che la mancata presenza di pagina 7 di 20 approvvigionamento idrico per la p.lla 1362 è circostanza di cui se ne terrà conto nell'ambito della determinazione di un opportuno coefficiente di ragguaglio di coltura.
Tuttavia, visto il perdurare della presenza del ficheto alla data del sopralluogo di inizio delle operazioni peritali (23/04/2024), il ctu ha correttamente ritenuto di condividere solo parzialmente quanto asserito dal CTP di parte ricorrente (secondo cui “con le procedure di espropriazione la superficie residuale della particella 1362 non è più servita da condotta di irrigazione, rendendo l'appezzamento un semplice seminativo asciutto”) ritenendo che nella determinazione del valore della parte residua ad esproprio fosse più corretto, anziché considerare il fondo alla stregua di un seminativo asciutto, valutarlo come “frutteto non irriguo”.
Pertanto, i terreni residuali post esproprio sono da considerarsi in parte coltivabili a ficheto irriguo (p.lla 1363, 1365), in parte a ficheto non irriguo (p.lla 1362), in parte a pascolo arborato (p.lla 1359) con gli evidenti limiti in termini di accessibilità, parcellizzazione e approvvigionamento idrico di cui si terrà in debito conto nell'ambito della valutazione estimale dell'area residua.
Per la determinazione valore venale fondi il ctu ha preso atto delle caratteristiche intrinseche proprie del bene e di quelle estrinseche riferibili al contesto prevalente della zona, ed ha proceduto all'individuazione del “più probabile valore venale di mercato” dei terreni da determinarsi alla data dell'espropriazione dell'11 maggio 2023.
Per quanto riguarda la scelta dei criteri di stima , occorre premettere che si tratta di determinare il valore venale in comune commercio del terreno in esame, cioè quel valore di mercato che in una libera contrattazione tra una pluralità di operatori economici, avrebbe la maggior probabilità di segnare il punto di incontro tra domanda e offerta. Nel caso in esame, in considerazione delle caratteristiche del bene, il perito ha ritenuto che il criterio più idoneo sia quello comparativo che si fonda sull'analisi delle caratteristiche del bene in esame e di quelle di beni analoghi di valore di mercato noto. Effettuate le relative indagini, sono stati individuati, quali campioni estimativi di riferimento, terreni ubicati in zona agricola oggetto di recenti atti pubblici come da atti di compravendita allegati alla relazione tecnica.
pagina 8 di 20 I ricorrenti hanno contestato il valore venale di mercato dei terreni oggetto di causa determinato con il metodo sintetico comparativo sostenendo che “i dati di comparazione riferiti ad atti di compravendita di terreni limitrofi a quelli oggetto di causa non sono comparabili rispetto al terreno” per le differenti colture applicate sui fondi presi a riferimento.
Il ctu ha dato atto che i beni oggetto di comparazione non risultano identici a quello oggetto di valutazione, per cui è stato necessario adeguare le risultanze tratte dal mercato con opportuni coefficienti di ragguaglio e/o comparazione, anche denominati
“punti di merito”, che tengono conto delle caratteristiche oggettive dei beni presi a raffronto (ubicazione, accessibilità, vicinanza alle infrastrutture viarie, morfologia del terreno, esposizione, coltura, etc). Tali coefficienti di ragguaglio risultano superiori all'unità nel caso in cui il bene oggetto di stima sia migliore di quello preso per comparazione, inferiore all'unità nel caso opposto.
Tuttavia, come rilevato dal ctu, neanche i ricorrenti e il loro consulente hanno prodotto ulteriori atti di compravendita relativi a terreni compravenduti con tipologia colturale affine al bene in esame, circostanza questa significativa dell'assenza di un mercato immobiliare attivo nel Comune di Senise per la tipologia "frutteto/frutteto irriguo.
Con riguardo alla differente coltura presente sui terreni, il CTU ha precisato che, al fine di tener conto della differenza di stato d'uso del suolo, ha utilizzato, nell'ambito dei coefficienti di ragguaglio, il coefficiente di coltura per omogeneizzare le diverse colture applicate sui fondi oggetto di trasferimento a quella applicata sul fondo oggetto di valutazione.
In merito alle osservazioni del CTP di parte ricorrente circa l'effettiva coltura applicata sui terreni presi a riferimento rispetto a quelli indicati nella bozza di relazione tecnica, il ctu ha evidenziato che la coltura è stata considerata all'epoca del trasferimento del bene, così come indicata negli atti pubblici oggetto di trasferimento, qualora presente e che ad ogni modo, prendendo atto di quanto indicato dal CTP di parte ricorrente, ha applicato alcune rettifiche rispetto alle colture considerate.
Per i terreni di riferimento n.1, in assenza di coltura indicata nell'atto del trasferimento, trattandosi di “relitti acque esenti da estimo”, si assumerà quale coltura quella indicata pagina 9 di 20 dal CTP di parte ricorrente (seminativo irriguo); per il riferimento n. 3, trattandosi di appezzamento di terreno con coltura mista (seminativo e pascolo), si assumerà quella indicata dal CTP di parte ricorrente (seminativo asciutto); per il riferimento 5 si prenderà a riferimento la coltura indicata in atti (uliveto).
Quanto all'assunto dei ricorrenti e del CTP secondo il quale, in alternativa ai comparabili acquisiti dal ctu, dovrebbero applicarsi i dati del valore agricolo medio
(Fonte regione Basilicata) relativi agli anno 2022/2023, non si può non rilevare che il criterio invocato del cd. VAM è stato dichiarato incostituzionale ( Corte costituzionale n. 181 del 2011) e rimane utilizzabile solo per calcolare un'indennità aggiuntiva destinata al proprietario che coltiva il terreno o è un coltivatore diretto, un imprenditore agricolo a titolo principale o un affittuario, per tale motivo è stato chiesto al ctu di procedere alla stima sulla scorta del valore venale dei terreni espropriati, previa individuazione di atti di trasferimento di beni similari
Ai parametri presi a riferimento è stato applicato dal ctu un coefficiente di aggiornamento temporale dei valori di mercato che ha tenuto conto della variazione dei prezzi dei terreni agricoli.
Tenuto conto dei coefficienti di ragguaglio ( Coefficiente di coltura;
Coefficiente di ubicazione e Coefficiente delle caratteristiche intrinseche), è stato determinato un valore di mercato unitario che rappresenta il valore di mercato del bene allo stato precedente l'esproprio. Dall'analisi dei valori ottenuti ragguagliando i parametri presi a riferimento si ricava un valore di mercato unitario pari a 3.81 €/mq.
Il valore venale dei fondi oggetto di esproprio, avente una superficie complessiva di
3904 mq, è pari ad € 14.874,24 ed in c.t. € 14.875,00.
Con riferimento al metodo analitico, il più noto è quello per “capitalizzazione dei redditi”, che consiste nell'applicare il metodo “sintetico-comparativo” utilizzando parametri di locazione rilevati dal mercato immobiliare locale, al fine di ricavare i redditi ordinari futuri, quali si prevede possano essere ricavati dal bene oggetto di stima in un libero mercato locativo.
Utilizzando un saggio di capitalizzazione medio del 2 %, si ricava un valore di mercato unitario per il fondo rustico oggetto di contratto al rif. 1 pari a 3.70 €/mq che,
pagina 10 di 20 moltiplicato per la superficie oggetto di esproprio, determina un valore di mercato totale pari ad € 14.436,80 ed in c.t. € 14.437,00, in linea con il valore di mercato determinato in precedenza.
Sul punto si dà atto nella relazione tecnica che i CTP condividono le risultanze.
Con riferimento alla richiesta di determinare l'indennità di espropriazione, trattandosi di area agricola o, comunque, di area che non possa essere qualificata come edificabile,
l'indennità verrà calcolata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati: Indennità = valore agricolo + valore manufatti edilizi legittimi.
In merito alla determinazione del valore agricolo, il ctu ha sostenuto che non è possibile determinare l'indennizzo con il criterio del valore di mercato stimando il valore delle sole aree espropriate, così come determinate in precedenza, e ciò anche in relazione alle difficoltà oggettive non esistendo un mercato di aree residuali, che non siano autonomamente ed economicamente utilizzabili.
E' stato necessario, pertanto, impostare la stima ricorrendo al criterio del Valore complementare. Trattasi, quindi, di valore differenziale ottenuto da due valori di mercato (valore dell'intero e valore del residuo) ed in esso si viene così ad incorporare sia il valore di mercato della parte espropriata sia il deprezzamento della parte residuata fine di determinare tale valore si rimanda al paragrafo 3.4, con cui è stato calcolato il valore di mercato unitario pari a 3,81 €/mq (euro tre/81 Il valore venale di mercato dell'intero bene allo stato precedente l'esproprio, avente una superficie complessiva di
13.521 mq, è pari ad € 51.515,01 ed in c.t. 51.515,00).
Quanto al valore venale di mercato della parte residuale post esproprio, avente una superficie complessiva di 9.617 mq, è pari ad € 25.196,54.
A seguito della determinazione del valore dell'intero bene allo stato precedente l'esproprio e del valore della parte residua ad esproprio avvenuto, il ctu ha determinato per differenza il valore agricolo del bene oggetto di esproprio.
Valore agricolo = valore intero bene – valore parte residua
Valore agricolo = € 51.380,00 - € 25.200,00 = € 26.315,00
pagina 11 di 20 Il valore agricolo del bene oggetto di esproprio è pari ad € 26.315,00
Sulla particella 1361, all'epoca dell'emissione del decreto di espropriazione, insisteva una serra composta da una struttura metallica ad arco su due moduli delle dimensioni di ml 40 x 18 (720 mq) e relativa copertura in film plastico.
Con nota prot. n. 1948 dell'08/04/2024, il comune di Senise ha comunicato al ctu che nessun titolo edilizio o autorizzazione sono stati rilasciati per la realizzazione di una serra destinata alla produzione di prodotti agricoli sul terreno sito alla c.da Fengasi, censito in catasto al Foglio n. 41 Particelle nn. 1361, 1362, 1364 (ex p.lle nn. 802 e 78).
Il Ctu, pertanto, ha determinato l'indennità di espropriazione corrispondente al solo valore agricolo senza considerare il valore dei manufatti edilizi perché realizzati “sine titulo”.
I ricorrenti hanno contestato la conclusione cui è pervenuto il ctu deducendo :
-che la serra è stata ritenuta ingiustificatamente non oggetto di valutazione perché priva del necessario permesso a costruire e/o delle necessarie autorizzazioni, senza considerare che le serre, come quelle in questione, insistenti su aree destinate ad uso agricolo, volte a conseguire esclusivamente finalità di natura agricola, che siano formate da materiale facilmente amovibili e non abbiano dimensioni tali da incidere negativamente sull'ambiente circostante, devono essere annoverati nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 40 del DPR 327/2011;
-che, anche secondo il ctu, nel caso di specie si tratta di serre stagionali costituenti attività di edilizia libera che richiederebbero soltanto la comunicazione di inizio lavori all'amministrazione comunale;
- che l'assenza della predetta comunicazione non implica che i manufatti possano ritenersi realizzati “sine titulo”;
-che, pertanto, l'indennizzo spetta anche in assenza di comunicazione di inizio lavori trattandosi di tunnel ovvero di serra stagionale effettivamente utilizzata e funzionale all'attività agricola.
L'assunto dei ricorrenti non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 «sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: […] e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura,
pagina 12 di 20 funzionali allo svolgimento dell'attività agricola». Il comma 1, lettera e-bis) include nell'attività edilizia libera «le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale».
Come stabilito dal consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa e di legittimità il carattere precario del manufatto deve essere riconosciuto in ragione del c.d. criterio funzionale, secondo cui un'opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili (Cons. St., Sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 8).
Alla luce di tali principi deve ritenersi, pertanto, che la natura precaria di un manufatto deriva non soltanto dalla circostanza che per caratteristiche costruttive esso sia smontabile e/o non permanentemente infisso al suolo, bensì soprattutto dalla sua concreta destinazione.
Ne consegue che la “serra” intanto possa rientrare nella attività edilizia libera in quanto, oltre all'assenza di opere in muratura, sia connotata dalla “stagionalità” nel senso che ciò che rileva non è solo l'attitudine della serra ad essere periodicamente rimossa e reinstallata, ma soprattutto la sua effettiva e periodica rimozione,: solo in questo modo, infatti, la serra non costituisce una alterazione stabile, permanente del territorio (come tale abbisognevole di titolo edilizio), ma un intervento temporalmente definito, ancorché destinato a ripresentarsi nel tempo (v. Consiglio di Stato 18.05.2023
n. 4934), caratteristica che nel caso di specie sembra difettare non essendo stata fornita alcuna prova sulla stagionalità da parte dei ricorrenti sui quali gravava il relativo onere
.
In altri termini, la mancata effettiva rimozione periodica della serra farebbe assumere all'opera un carattere permanente, con la conseguente necessità di un titolo edilizio dovuta alla non riconducibilità dell'opera all'ambito dell'edilizia libera.
pagina 13 di 20 La “stagionalità” di una struttura richiede che la stessa venga ciclicamente installata e poi rimossa al termine della stagione ossia che in una certa stagione dell'anno, e ogni anno, venga costruita e poi regolarmente smontata, ma di tali indispensabili circostanze di fatto non vi è prova.
A fronte della contestazione dell'amministrazione era onere dei ricorrenti provare l'avvenuta rimozione periodica della serra realizzata in regime di edilizia libera, a conferma dell'effettiva stagionalità dell'opera.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno sempre affermato che la serra è rimuovibile ed insiste sul fondo da un decennio, evidenziandone in tal modo la continuità dell'esistenza e tale caratteristica mal si concilia con un uso temporaneo del manufatto.
Alla luce delle precedenti considerazioni, deve, pertanto, concludersi che il valore della serra non è dovuto.
L'indennità di espropriazione, pertanto, è pari al solo valore agricolo senza considerare il valore dei manufatti edilizi e ammonta complessivamente ad € 26.315,00.
Con riferimento ai frutti pendenti , il ctu ha dato atto che dal verbale per l'accertamento dello stato di consistenza e di immissione in possesso del 05.07.2023 è emerso che il numero di piante di ficheto insistenti sulle particelle oggetto di esproprio, erano pari a n. 180. Tale numero di piante verrà utilizzato quale base di calcolo dei frutti pendenti esistenti al momento dell'espropriazione.
Per frutti pendenti, ai fini estimativi, si intendono tutti i prodotti della terra in via di maturazione e tutte le spese anticipate per un ciclo produttivo in corso o successivo.
I prodotti in via di maturazione si computano in base ai prezzi di mercato che si può prevedere siano realizzabili al momento in cui detti prodotti saranno posti sul mercato, al netto delle spese necessarie per rendere tali prodotti commerciabili;
le spese anticipate sono quelle sostenute per rendere possibile la produzione (quali arature, concimazioni, semine, lavori colturali e simili).
Nel caso in esame, essendo l'esproprio intervenuto in prossimità del raccolto, la determinazione dei frutti pendenti in base ai redditi futuri è stato correttamente eseguito dal Ctu il quale:
pagina 14 di 20 -ha stimato il valore della produzione lorda ricavabile, deducendo le spese necessarie per realizzare la prevista produzione;
-ha fatto riferimento al valore medio del numero di frutti presenti sulle piante, pari a n.
155, condividendo sul punto quanto riportato dal tecnico di parte ricorrente, nella relazione tecnica datata 30/06/2023;
-ha considerato il peso medio del singolo frutto (85 g) e il quantitativo in kg dei prodotti in via di maturazione al momento dell'esproprio (Quantitativo =155 * 0,085 kg* 180 = 2.371,50 kg);
-ha applicato il prezzo unitario determinato per l'anno 2023 come indicato dal ctp, nella misura di 2,45 €/kg, così determinando il prezzo dei prodotti in via di maturazione (Prezzo = 2.371,50 kg * 2,45 €/kg) pari ad euro 5.810,175;
-ha considerato le spese necessarie per realizzare la prevista produzione ( costituite dalle spese di raccolta, spese di confezionamento e di trasporto ai mercati ) quantificandole in complessivi euro 1.444,37;
-ha, infine ricavato la stima dei frutti pendenti (Frutti pendenti = Prezzo – Spese =
5.810,175 € - 1.444,37) in euro 4.365,80.
Pertanto, tenuto conto della presenza di frutti pendenti al momento dell'espropriazione, come desumibile dal verbale di immissione in possesso, il valore degli stessi è stato quantificato in complessivi 4.365,80.
Con riferimento al deprezzamento della parte residua del bene oggetto di esproprio, tale valore è stato già ricompreso nell'indennità di espropriazione, come in precedenza determinata, che per definizione riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo.
A tale riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, che la Corte condivide, “va esclusa la risarcibilità del danno alle particelle rese inagibili o inutilizzabili a seguito dell'opera pubblica, poiché trattasi di voce ricompresa nell'indennità di espropriazione, che per definizione riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo”… “qualora il giudice accerti, anche
d'ufficio, che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed oggettivo (tale, cioè, da conferire all'intero
pagina 15 di 20 immobile unità economica e funzionale), e che il distacco di parte di esso influisca oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogni valutazione soggettiva) in modo negativo sulla parte residua - e tale indagine resta nell'ambito della determinazione dell'indennità, venendo in considerazione il pregiudizio di quella porzione residua non
a fini risarcitori, ma come parametro indennitario, e dunque non soggetto a particolare onere di allegazione - deve, per l'effetto, riconoscere al proprietario il diritto ad un'unica indennità, consistente nella differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'occupazione ed il giusto prezzo (potenziale) della parte residua dopo l'occupazione dell'espropriante” (Cass. SSUU n.10502/2012).
Pertanto, l'indennizzo per la svalutazione residua è una somma corrisposta una tantum,
a compensazione della diminuzione del valore del fondo, per effetto dell'esproprio in essere, che per le motivazioni addotte già tiene conto del deprezzamento subito per effetto dell'esproprio.
Il ctu, in risposta ai quesiti, ha proceduto a determinare il valore del deprezzamento come differenza tra l'indennizzo ed il valore venale di mercato del terreno oggetto di esproprio (Deprezzamento = Indennizzo – valore venale di mercato = € 26.315,00 -
14.875,00) pervenendo alla conclusione che il deprezzamento della parte residua del bene oggetto di esproprio è complessivamente pari ad € 11.440,00
Come osservato dal CTP di parte resistente tale deprezzamento non è da intendersi quale ulteriore posta indennitaria da aggiungere all'indennità complessiva di esproprio e danni da frutti pendenti.
Alla luce delle precedenti considerazioni il CTU è pervenuto alla conclusione che l'importo dovuto ai ricorrenti è complessivamente pari ad € 26.294,97 ed in c.t.
26.295,00.
L'importo stimato dal consulente d'ufficio è, pertanto, inferiore all'importo depositato dall' con la conseguenza che l'opposizione alla stima Controparte_4
proposta dai ricorrenti deve essere rigettata.
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte "l'oggetto del giudizio di opposizione alla stima è la congruità e conformità dell'indennità di espropriazione ai criteri di legge;
dal coordinamento di tale principio con quello della
pagina 16 di 20 domanda deriva che l'opposizione proposta dal solo espropriato può condurre a determinare un'indennità maggiore, e non inferiore, rispetto a quella calcolata in sede amministrativa, in difetto di una domanda tempestivamente formulata dall'espropriante; nel caso in cui l'accertamento conduca ad un tale risultato, il giudice deve limitarsi a respingere la domanda, altrimenti incorrendo nel vizio di ultrapetizione, salvo che l'espropriante, convenuto in opposizione, abbia ritualmente proposto a tal fine domanda riconvenzionale “ (Sez. 1, 28/05/2012, n. 8442; Sez. 1,
07/12/2011, n. 26357; Sez.1, 23/06/2008, n. 17022; Sez. 1, 20/05/2005, n. 10688)" (cfr.
Cass. Civ., n. 25381/2019, in motivazione).
Alla medesima conclusione di rigetto si deve pervenire anche con riferimento all'indennità aggiuntiva in favore della società agricola affittuaria del fondo espropriato reclamata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 42 d.p.r. 327/2001 che prevede: “Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.” 2. L'indennità aggiuntiva è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti”.
L'indennità in questione, spettando al soggetto che ponga in essere l'utilizzazione agraria del terreno mediante una prestazione lavorativa esercitata direttamente su di esso, ha la funzione di compensare il sacrificio subito da coloro che traggono i mezzi di sussistenza dalla coltivazione del fondo e sono quindi pregiudicati allorché lo sfruttamento del fondo risulti precluso dalla sua espropriazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità deve essere privilegiata l'interpretazione della disposizione in disamina che ne circoscriva il raggio di azione alle sole figure da essa menzionate(Cass., Sez. I, 11/09/2015, n. 17972; Cass.,
Sez. I, 16/02/2001, n. 2270; Cass., Sez. I, 17/12/1986, n. 7610).
Una lettura restrittiva della norma si spiega in funzione del fatto che il procedimento espropriativo comporta l'impiego di risorse pubbliche, sicché se risulta certo plausibile che il sacrificio imposto per effetto del procedimento a chi coltivi direttamente il fondo pagina 17 di 20 e tragga da esso le fonti del proprio sostentamento sia debitamente compensato per mezzo della speciale indennità prevista dall'art. 42 TUE, del pari, nell'ottica di un bilanciamento dei valori in gioco, non sarebbe giustificabile che il legislatore non si desse pure cura di prevedere che l'accesso al beneficio avvenga solo nei casi da esso strettamente previsti, diversamente dandosi luogo ad un onere che, applicandosi ad una categoria di soggetti non riconducibile alla figura dell'espropriato, dilaterebbe, nel suo carattere sostanzialmente incondizionato, in quanto vincolato al solo presupposto della coltivazione diretta del fondo, oltre misura l'impegno finanziario richiesto (Cassazione civile sez. I - 19/09/2024, n. 25203)
In applicazione dei suddetti principi, si ritiene che il diritto alla indennità aggiuntiva in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo condiziona la concreta erogazione del beneficio all'utilizzazione diretta agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell'istante avvenga con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia.
Pertanto, è escluso dal novero dei soggetti aventi diritto a tale beneficio l'imprenditore agricolo, il quale esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata (
Cassazione civile, sez. I , 24/02/2015 , n. 3706).
Orbene, la società non rientra nella categoria dei Parte_9
beneficiari dell'indennizzo previsto dall'art 42 co, 1 del DPR 327/2001.
Dalla documentazione prodotta in atti dalla resistente è, infatti, emerso che la qualifica personale di coltivatore diretto riguarda soltanto la socia Persona_2
detentrice di 1/3 delle quote societarie e non tutti i soci;
che la società ha utilizzato, per lo svolgimento delle attività collegate al proprio oggetto sociale, anche dipendenti nel numero medio di 4 nell'arco dell'intera annata agraria e fino a 7 in alcuni periodi dell'anno ( v. visura camerale in atti) sicchè si può sostenere che la società eserciti la coltivazione e la produzione agricola professionalmente mediante coordinamento dei fattori della produzione, non svolgendo i singoli soci attività di diretta utilizzazione agraria del terreno.
pagina 18 di 20 Le caratteristiche appena delineate riguardanti l'affittuaria si pongono in contrasto con la previsione legislative e la ratio dell'indennità aggiuntiva che, come detto, trova il suo fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 ss. cost. assicurano alla posizione del lavoratore, garantendo tra l'altro che la sua retribuzione sia in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (C. cost. 2 luglio 1972 n.
155).
L'elemento qualificante della coltivazione diretta del fondo ( qualità che è onere del privato dimostrare) va ravvisata, ai sensi degli artt. 2083, 2135, 2751bis cc, in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con
"prevalenza" del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, dovendosi individuare il requisito della "prevalenza" in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza-lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia a prescindere dall'apporto di mezzi meccanici (Cass. 6002-99) e distinguendosi in tal modo dalla figura dell'imprenditore agricolo, di colui che esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale su quello lavoro e con impegno prevalente di mano d'opera subordinata (Cass. n. 8577/1998; n.
17714/2002).
Nel caso di specie non è stata fornita la prova adeguata della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art 42 TUE in capo all'affittuaria per ottenere il beneficio economico richiesto con la conseguenza che la relativa domanda deve essere respinta.
L'esame di tutte le altre questioni risulta assorbito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, nel rapporto tra i ricorrenti e la
, e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri Controparte_1
minimi di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa.
Pone a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, le spese della Ctu separatamente liquidate.
Nulla per le spese nei confronti della parte contumace.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di Controparte_2
pagina 19 di 20 Rigetta il ricorso;
Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali in favore della in persona del presidente p.t., che liquida in euro 7160,00 Controparte_1
per onorario, oltre spese generali, Cpa e iva come per legge.
Pone a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, le spese della Ctu separatamente liquidate.
Nulla per le spese nei confronti della parte contumace.
Potenza, camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Lucia GESUMMARIA dott. Pasquale CRISTIANO
pagina 20 di 20
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- Dott. Pasquale CRISTIANO presidente
- dott. Michele VIDETTA consigliere
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera est.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta l'udienza a trattazione scritta della causa;
che sono state depositate note di trattazione scritta;
che la presente udienza è stata fissata ex artt 281 terdecies e 275 bis cpc; esaminati gli atti del fascicolo;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 378/2023 del ruolo generale e vertente tra
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5
[...]
(Avv.ti Francesco Calculli e Antonio Palazzo)
Ricorrenti
e
in persona del presidente p.t. Controparte_1
(Avv. Emanuela Luglio)
Resistente
pagina 1 di 20 Nonché
Controparte_2
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nella qualità di proprietari pro quota, nonché la società agricola semplice
[...]
“ ” nella qualità di affittuaria dei terreni censiti al foglio di mappa 41, Parte_5
part. 1364 (ex 78), 1361 (ex 802) e l360 (ex 1155), ubicati nel Comune di Senise, oggetto di espropriazione con decreto rep. n. 30843 dell'11 maggio 2023 della
Provincia di hanno proposto opposizione alla stima della indennità CP_1 determinata, a titolo provvisorio, in complessivi euro 31.977,60.
I hanno dedotto la errata valutazione del valore del terreno espropriato non avendo la
Provincia di proceduto alla determinazione della indennità di esproprio nella CP_1 misura prevista dalla legge e secondo i criteri dettati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità considerato che il valore di mercato del terreno “…non può in alcun modo prescindere dalla capacità produttiva dello stesso, la quale, in ragione del contratto di fitto, stipulato in data 11.5.2016 e registrato presso l' Parte_6
in data 26.5.2016 al n. 288 Serie 3T corrisponde ad € 1.000 annui, somma
[...]
che va moltiplicata per la durata del fitto pari ad € 20.000 e moltiplicata per 4, tenuto conto della produttività del terreno, e ciò in ragione del fatto che lo stesso è destinato in parte a produrre in linea di massima cifre non inferiore ad € 35.000 annue, tenuto conto anche dell'omessa produttività delle serre”.
In particolare i ricorrenti hanno chiesto che venisse liquidata in loro favore una indennità di esproprio pari a complessivi euro 107.000,00 di cui :
a) € 80.000 a titolo di valore commerciale del terreno calcolato € 8.000 (valore medio di produzione annuale) * 10 anni;
b) € 27.000 relativo al valore di mercato delle due serre insistenti sul terreno espropriato e realizzate a proprie spese,.
pagina 2 di 20 Quanto alla società affittuaria, i ricorrenti hanno reclamato il diritto di quest'ultima ad ottenere l'indennizzo tenuto conto del fatto che la predetta è una società agricola semplice, regolarmente iscritta presso la camera di commercio industria e artigianato della Basilicata al nr. di REA PZ-146562 che ha ad oggetto, come attività prevalente, la coltivazione di alberi da frutto.
In particolare, secondo i ricorrenti alla società spetta, oltre alla ripetizione delle spese di investimento ed al mancato guadagno, anche la VAM (indennità aggiuntiva di espropriazione relativa al valore agricolo medio) corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata sul terreno oggetto di espropri secondo i criteri previsti dall'art. 42, comma 1, del DPR 327/2001, applicabile ratione temporis alla fattispecie de quo, laddove è stabilito che “Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima dalla data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità”.
Parte ricorrente evidenzia che, al momento della notifica del decreto di esproprio, erano sussistenti in capo al fittavolo tutti i requisiti richiesti dalla legge per ottenere la cd. indennità aggiuntiva e cioè:
- un regolare contratto di affitto di almeno un anno, stipulato nel caso di specie dall'11.5.2016;
- la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, come può evincersi dalla dichiarazione dei redditi dalla quale risulta che l'unico reddito in capo alla società è quello che rinviene dall'attività agricola (all.12 – dichiarazioni dei redditi anni 2021 e
2022).
Inoltre, i ricorrenti hanno dedotto che il terreno è destinato alla coltivazione di piante di alto fusto, nella specie di fico, la cui produzione nel primo anno è stata pari ad €
24.960,00, pertanto la stessa non può che essere quantificata, quantomeno nella misura del doppio alla data di notifica del decreto del valore commerciale dei frutti pendenti.
In conclusione, secondo i ricorrenti, spetta alla società :
pagina 3 di 20 a) € 104.040,10 per trasformazione del terreno detenuto in fitto, canone di locazione, spese di coltivazione, potatura, irrigazione, oneri consortili, etc, così come quantificati dal Ctp, Dott. nella sua relazione;
Per_1
Co b) € 24.960,00 per la vendita dei frutti effettuati in favore della . VI. ; Pt_5
c) € 49.920,00 a titolo di VAM;
d) € 14.000 per l'impossibilità a coltivare le verdure nella serra.
Per un totale complessivo di € 192.920,10.
I ricorrenti hanno concluso chiedendo la condanna della 1) al Controparte_1
pagamento in favore dei proprietari dei fondi espropriati, previa rideterminazione dell'indennità di esproprio, della somma di € 107.000,00 (al lordo della somma proposta da parte della di pari ad € 31.242,00) e/o anche a quella CP_1 CP_1 maggiore e/o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa all'esito di eventuale espletanda consulenza tecnica d'ufficio; 2) al pagamento dell'indennità in favore della “ ” nella misura pari ad € 192.920,00 e/o a quella maggiore e/o Parte_5 minore.
La Provincia di ha chiesto di dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o CP_1 titolarità del rapporto della società e, in ogni caso, rigettare tutte le domande Parte_5
dei ricorrenti.
I ricorrenti hanno chiesto l'ammissione della prova testimoniale e l'espletamento della ctu.
Quanto alla prova testimoniale di cui è stata chiesta l'ammissione da parte dei ricorrenti, si ritiene che la stessa in parte superflua e nella restante parte inammissibile relativamente alle circostanze di contenuto valutativo ( e), f), g)).
E' stato disposto l'espletamento della ctu all'esito della quale i ricorrenti ne hanno chiesto la rinnovazione.
La richiesta di rinnovazione della perizia deve essere respinta per i motivi che saranno esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di che, Controparte_2
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
pagina 4 di 20 Nel merito l'opposizione proposta dal ricorrente è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In primo luogo occorre rilevare che non sono in contestazione nè l'individuazione delle particelle oggetto di esproprio, né l'estensione né la destinazione agricola delle stesse in considerazione della natura e della loro concreta utilizzazione alla data in cui è intervenuta l'espropriazione (11/05/2023).
Dall'elaborato peritale redatto dal CTU, le cui argomentazioni e conclusioni risultano condivisibili, in quanto prive di vizi logico giuridici, anche tenuto conto della risposta fornita alle osservazioni formulate dalle parti, è emerso quanto segue.
Il terreno oggetto di causa è ubicato in agro del Comune di Senise, alla Contrada
"Rotalupo", accessibile dalla SP42 di Castronuovo e dalla SC Sant'Antonio, in zona extraurbana caratterizzata dalla presenza di terreni agricoli, in prossimità del Torrente
Serrapotamo.
Trattasi di un terreno avente una consistenza complessiva catastale di 3.904 mq e censito come segue al catasto terreni del comune di Senise:
1) fg. 41 p.lla 1360 (ex p.lla 1155/parte) are 00 ca 57 Qualità ULIVETO Classe 1
2)fg. 41 p.lla 1361 (ex p.lla 802/parte) are 32 ca 14 Qualità SEMIN IRRIG Classe1
3)fg. 41 p.lla 1364 (ex p.lla 78/parte) are 06 ca 33 Qualità SEMIN IRRIG Classe 1 attualmente in ditta alla PROVINCIA DI POTENZA per effetto del Decreto di
Esproprio rep. n. 30843 dell'11 maggio 2023 registrato in in data 9 giugno CP_1
2023 al n. 68.
Il fondo in questione faceva parte della maggior consistenza della proprietà dei sigg.ri per una superficie complessiva (superficie catastale) di metri quadrati Parte_7
13.521 (fg. 41 p.lla 78, 802 e 1155) ed era, prima dell'esproprio, oggetto di un contratto di locazione registrato presso l'Ufficio Provinciale di dell' CP_1 [...]
al n. 288 serie 3T del 26/05/2016, tra i proprietari e la società “ Parte_6 [...]
” con sede in Senise alla C.da Vigna della Vena, Pt_5 Parte_8
con decorrenza dal 11/05/2016 per la durata di venti anni.
All'epoca del verbale di immissione in possesso, con riferimento ai terreni coltivati dalla Soc. “ è emerso che: Parte_5
pagina 5 di 20 -la particella 1364, oggetto di esproprio, derivata dalla p.lla 78, risultava impiantata con un ficheto;
-la particella 1361, oggetto di esproprio, derivata dalla p.lla 802, risultava prevalentemente impiantata con un ficheto di più recente impianto (come facilmente desumibile da una confronto delle ortofoto 2013/2014/2017/2020), ed in parte occupato da una serra composta da una struttura metallica ad arco su due moduli delle dimensioni di ml 40 x 18 (720 mq) e relativa copertura in film plastico;
-la particella 1360, oggetto di esproprio, derivata dalla p.lla 1155, era rappresentata dalla strada di accesso ai terreni.
L'esproprio, pertanto, ha privato la società dell'accesso diretto dalla Parte_5
viabilità principale su c.da Rotalupo e, in sede di sopralluogo, si è rilevato che i terreni condotti a ficheto sono accessibili esclusivamente da una viabilità ricavata all'interno dell'alveo del Torrente Serrapotamo.
La superficie oggetto di esproprio è complessivamente pari a mq 3.904, facente parte dell'azienda agricola condotta dalla Società “ ”. L'estensione Parte_5
dell'azienda agricola, pur in assenza di regolari titoli per la detenzione dei terreni di demanio idrico (competenza gestoria Regione Basilicata) è complessivamente pari a mq 19.110, di cui mq 13.521 regolarmente condotti in locazione per effetto di contratto con i sigg.ri e mq 5.589 condotti senza titolo. L'esproprio intervenuto Parte_7
ha quindi privato la società del 20% circa della superficie coltivata.
A tale riguardo i ricorrenti hanno osservato che “con l'esproprio effettuato, le superfici residuali risultano ormai non coltivabili, sia per una divisione dell'appezzamento in microappezzamenti (che rende difficoltosa qualsiasi pratica agricola), sia per una mancanza totale di via d'accesso ai fondi)”.
L'osservazione dei ricorrenti non può essere condivisa poiché il CTU:
-ha tenuto conto di un dato oggettivo e di un mero calcolo matematico (il 20% della superficie coltivata ante esproprio, avente un'estensione di mq 19.110, è pari a 3.822 mq, assimilabile alla superficie espropriata di 3.904 mq); pertanto, la porzione oggetto di esproprio, di mq 3.904, rappresenta una parte (circa il 20%) dell'effettiva estensione su cui poteva contare, ante esproprio, l'azienda agricola della società “ ”; Parte_5
pagina 6 di 20 - ha altresì dato atto di avere tenuto in debito conto sia la scarsa accessibilità del fondo residuo che la parcellizzazione dello stesso come risulta al paragrafo “3.5.1.2 della relazione tecnica “Valore della parte residua ad esproprio avvenuto” laddove è stato precisato che “occorre applicare dei coefficienti di ragguaglio adeguati al fine di apprezzare la diminuzione di valore della parte residua del fondo che, per effetto della realizzazione dell'opera pubblica, ha subito una riduzione in termini di accessibilità nonché una variazione della conformazione del lotto”.
Ulteriore rilievo dei ricorrenti è quello secondo il quale “con l'esproprio occorso il punto di approvvigionamento dell'acqua risulta essere presente esclusivamente nella particella “1363” e assente completamente nella particella “1362”; per tale motivo la percentuale di superficie ormai non coltivata si aggira intorno al 100%”.
A tale riguardo il Ctu ha evidenziato che in sede di sopralluogo all'inizio delle operazioni peritali del 23/04/2024 è emerso che sulle particelle residuali post esproprio insiste, a tutt'oggi, il ficheto e, pertanto, non è condivisibile quanto asserito dal CTP circa la percentuale di superficie ormai non coltivata pari al 100%.
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto che il CTU non ha tenuto conto che la residuale particella 1362 non è più servita da alcuna condotta di irrigazione mutando così
l'appezzamento di fatto da terreno irriguo agricolo a terreno seminativo asciutto.
Il ctu dopo avere esaminato la predetta osservazione formulata dai ricorrenti è pervenuto alle seguenti conclusioni che appaiono senz'altro corrette e, pertanto, condivisibili.
In particolare, il perito ha precisato che l'intera valutazione trasmessa in bozza era stata condotta considerando il bene quale “ficheto non irriguo” non essendo emersa, in sede di inizio delle operazioni peritali, la presenza del sistema di irrigazione e che tale circostanza è stata evidenziata in occasione delle osservazioni presentate dal CTP di parte ricorrente.
Il ctu, tuttavia, recependo le suddette osservazioni e analizzata la documentazione fotografica in atti, ha dato atto che il bene ante esproprio sarà considerato prevalentemente quale “ficheto irriguo”; che la mancata presenza di pagina 7 di 20 approvvigionamento idrico per la p.lla 1362 è circostanza di cui se ne terrà conto nell'ambito della determinazione di un opportuno coefficiente di ragguaglio di coltura.
Tuttavia, visto il perdurare della presenza del ficheto alla data del sopralluogo di inizio delle operazioni peritali (23/04/2024), il ctu ha correttamente ritenuto di condividere solo parzialmente quanto asserito dal CTP di parte ricorrente (secondo cui “con le procedure di espropriazione la superficie residuale della particella 1362 non è più servita da condotta di irrigazione, rendendo l'appezzamento un semplice seminativo asciutto”) ritenendo che nella determinazione del valore della parte residua ad esproprio fosse più corretto, anziché considerare il fondo alla stregua di un seminativo asciutto, valutarlo come “frutteto non irriguo”.
Pertanto, i terreni residuali post esproprio sono da considerarsi in parte coltivabili a ficheto irriguo (p.lla 1363, 1365), in parte a ficheto non irriguo (p.lla 1362), in parte a pascolo arborato (p.lla 1359) con gli evidenti limiti in termini di accessibilità, parcellizzazione e approvvigionamento idrico di cui si terrà in debito conto nell'ambito della valutazione estimale dell'area residua.
Per la determinazione valore venale fondi il ctu ha preso atto delle caratteristiche intrinseche proprie del bene e di quelle estrinseche riferibili al contesto prevalente della zona, ed ha proceduto all'individuazione del “più probabile valore venale di mercato” dei terreni da determinarsi alla data dell'espropriazione dell'11 maggio 2023.
Per quanto riguarda la scelta dei criteri di stima , occorre premettere che si tratta di determinare il valore venale in comune commercio del terreno in esame, cioè quel valore di mercato che in una libera contrattazione tra una pluralità di operatori economici, avrebbe la maggior probabilità di segnare il punto di incontro tra domanda e offerta. Nel caso in esame, in considerazione delle caratteristiche del bene, il perito ha ritenuto che il criterio più idoneo sia quello comparativo che si fonda sull'analisi delle caratteristiche del bene in esame e di quelle di beni analoghi di valore di mercato noto. Effettuate le relative indagini, sono stati individuati, quali campioni estimativi di riferimento, terreni ubicati in zona agricola oggetto di recenti atti pubblici come da atti di compravendita allegati alla relazione tecnica.
pagina 8 di 20 I ricorrenti hanno contestato il valore venale di mercato dei terreni oggetto di causa determinato con il metodo sintetico comparativo sostenendo che “i dati di comparazione riferiti ad atti di compravendita di terreni limitrofi a quelli oggetto di causa non sono comparabili rispetto al terreno” per le differenti colture applicate sui fondi presi a riferimento.
Il ctu ha dato atto che i beni oggetto di comparazione non risultano identici a quello oggetto di valutazione, per cui è stato necessario adeguare le risultanze tratte dal mercato con opportuni coefficienti di ragguaglio e/o comparazione, anche denominati
“punti di merito”, che tengono conto delle caratteristiche oggettive dei beni presi a raffronto (ubicazione, accessibilità, vicinanza alle infrastrutture viarie, morfologia del terreno, esposizione, coltura, etc). Tali coefficienti di ragguaglio risultano superiori all'unità nel caso in cui il bene oggetto di stima sia migliore di quello preso per comparazione, inferiore all'unità nel caso opposto.
Tuttavia, come rilevato dal ctu, neanche i ricorrenti e il loro consulente hanno prodotto ulteriori atti di compravendita relativi a terreni compravenduti con tipologia colturale affine al bene in esame, circostanza questa significativa dell'assenza di un mercato immobiliare attivo nel Comune di Senise per la tipologia "frutteto/frutteto irriguo.
Con riguardo alla differente coltura presente sui terreni, il CTU ha precisato che, al fine di tener conto della differenza di stato d'uso del suolo, ha utilizzato, nell'ambito dei coefficienti di ragguaglio, il coefficiente di coltura per omogeneizzare le diverse colture applicate sui fondi oggetto di trasferimento a quella applicata sul fondo oggetto di valutazione.
In merito alle osservazioni del CTP di parte ricorrente circa l'effettiva coltura applicata sui terreni presi a riferimento rispetto a quelli indicati nella bozza di relazione tecnica, il ctu ha evidenziato che la coltura è stata considerata all'epoca del trasferimento del bene, così come indicata negli atti pubblici oggetto di trasferimento, qualora presente e che ad ogni modo, prendendo atto di quanto indicato dal CTP di parte ricorrente, ha applicato alcune rettifiche rispetto alle colture considerate.
Per i terreni di riferimento n.1, in assenza di coltura indicata nell'atto del trasferimento, trattandosi di “relitti acque esenti da estimo”, si assumerà quale coltura quella indicata pagina 9 di 20 dal CTP di parte ricorrente (seminativo irriguo); per il riferimento n. 3, trattandosi di appezzamento di terreno con coltura mista (seminativo e pascolo), si assumerà quella indicata dal CTP di parte ricorrente (seminativo asciutto); per il riferimento 5 si prenderà a riferimento la coltura indicata in atti (uliveto).
Quanto all'assunto dei ricorrenti e del CTP secondo il quale, in alternativa ai comparabili acquisiti dal ctu, dovrebbero applicarsi i dati del valore agricolo medio
(Fonte regione Basilicata) relativi agli anno 2022/2023, non si può non rilevare che il criterio invocato del cd. VAM è stato dichiarato incostituzionale ( Corte costituzionale n. 181 del 2011) e rimane utilizzabile solo per calcolare un'indennità aggiuntiva destinata al proprietario che coltiva il terreno o è un coltivatore diretto, un imprenditore agricolo a titolo principale o un affittuario, per tale motivo è stato chiesto al ctu di procedere alla stima sulla scorta del valore venale dei terreni espropriati, previa individuazione di atti di trasferimento di beni similari
Ai parametri presi a riferimento è stato applicato dal ctu un coefficiente di aggiornamento temporale dei valori di mercato che ha tenuto conto della variazione dei prezzi dei terreni agricoli.
Tenuto conto dei coefficienti di ragguaglio ( Coefficiente di coltura;
Coefficiente di ubicazione e Coefficiente delle caratteristiche intrinseche), è stato determinato un valore di mercato unitario che rappresenta il valore di mercato del bene allo stato precedente l'esproprio. Dall'analisi dei valori ottenuti ragguagliando i parametri presi a riferimento si ricava un valore di mercato unitario pari a 3.81 €/mq.
Il valore venale dei fondi oggetto di esproprio, avente una superficie complessiva di
3904 mq, è pari ad € 14.874,24 ed in c.t. € 14.875,00.
Con riferimento al metodo analitico, il più noto è quello per “capitalizzazione dei redditi”, che consiste nell'applicare il metodo “sintetico-comparativo” utilizzando parametri di locazione rilevati dal mercato immobiliare locale, al fine di ricavare i redditi ordinari futuri, quali si prevede possano essere ricavati dal bene oggetto di stima in un libero mercato locativo.
Utilizzando un saggio di capitalizzazione medio del 2 %, si ricava un valore di mercato unitario per il fondo rustico oggetto di contratto al rif. 1 pari a 3.70 €/mq che,
pagina 10 di 20 moltiplicato per la superficie oggetto di esproprio, determina un valore di mercato totale pari ad € 14.436,80 ed in c.t. € 14.437,00, in linea con il valore di mercato determinato in precedenza.
Sul punto si dà atto nella relazione tecnica che i CTP condividono le risultanze.
Con riferimento alla richiesta di determinare l'indennità di espropriazione, trattandosi di area agricola o, comunque, di area che non possa essere qualificata come edificabile,
l'indennità verrà calcolata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati: Indennità = valore agricolo + valore manufatti edilizi legittimi.
In merito alla determinazione del valore agricolo, il ctu ha sostenuto che non è possibile determinare l'indennizzo con il criterio del valore di mercato stimando il valore delle sole aree espropriate, così come determinate in precedenza, e ciò anche in relazione alle difficoltà oggettive non esistendo un mercato di aree residuali, che non siano autonomamente ed economicamente utilizzabili.
E' stato necessario, pertanto, impostare la stima ricorrendo al criterio del Valore complementare. Trattasi, quindi, di valore differenziale ottenuto da due valori di mercato (valore dell'intero e valore del residuo) ed in esso si viene così ad incorporare sia il valore di mercato della parte espropriata sia il deprezzamento della parte residuata fine di determinare tale valore si rimanda al paragrafo 3.4, con cui è stato calcolato il valore di mercato unitario pari a 3,81 €/mq (euro tre/81 Il valore venale di mercato dell'intero bene allo stato precedente l'esproprio, avente una superficie complessiva di
13.521 mq, è pari ad € 51.515,01 ed in c.t. 51.515,00).
Quanto al valore venale di mercato della parte residuale post esproprio, avente una superficie complessiva di 9.617 mq, è pari ad € 25.196,54.
A seguito della determinazione del valore dell'intero bene allo stato precedente l'esproprio e del valore della parte residua ad esproprio avvenuto, il ctu ha determinato per differenza il valore agricolo del bene oggetto di esproprio.
Valore agricolo = valore intero bene – valore parte residua
Valore agricolo = € 51.380,00 - € 25.200,00 = € 26.315,00
pagina 11 di 20 Il valore agricolo del bene oggetto di esproprio è pari ad € 26.315,00
Sulla particella 1361, all'epoca dell'emissione del decreto di espropriazione, insisteva una serra composta da una struttura metallica ad arco su due moduli delle dimensioni di ml 40 x 18 (720 mq) e relativa copertura in film plastico.
Con nota prot. n. 1948 dell'08/04/2024, il comune di Senise ha comunicato al ctu che nessun titolo edilizio o autorizzazione sono stati rilasciati per la realizzazione di una serra destinata alla produzione di prodotti agricoli sul terreno sito alla c.da Fengasi, censito in catasto al Foglio n. 41 Particelle nn. 1361, 1362, 1364 (ex p.lle nn. 802 e 78).
Il Ctu, pertanto, ha determinato l'indennità di espropriazione corrispondente al solo valore agricolo senza considerare il valore dei manufatti edilizi perché realizzati “sine titulo”.
I ricorrenti hanno contestato la conclusione cui è pervenuto il ctu deducendo :
-che la serra è stata ritenuta ingiustificatamente non oggetto di valutazione perché priva del necessario permesso a costruire e/o delle necessarie autorizzazioni, senza considerare che le serre, come quelle in questione, insistenti su aree destinate ad uso agricolo, volte a conseguire esclusivamente finalità di natura agricola, che siano formate da materiale facilmente amovibili e non abbiano dimensioni tali da incidere negativamente sull'ambiente circostante, devono essere annoverati nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 40 del DPR 327/2011;
-che, anche secondo il ctu, nel caso di specie si tratta di serre stagionali costituenti attività di edilizia libera che richiederebbero soltanto la comunicazione di inizio lavori all'amministrazione comunale;
- che l'assenza della predetta comunicazione non implica che i manufatti possano ritenersi realizzati “sine titulo”;
-che, pertanto, l'indennizzo spetta anche in assenza di comunicazione di inizio lavori trattandosi di tunnel ovvero di serra stagionale effettivamente utilizzata e funzionale all'attività agricola.
L'assunto dei ricorrenti non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 «sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: […] e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura,
pagina 12 di 20 funzionali allo svolgimento dell'attività agricola». Il comma 1, lettera e-bis) include nell'attività edilizia libera «le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale».
Come stabilito dal consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa e di legittimità il carattere precario del manufatto deve essere riconosciuto in ragione del c.d. criterio funzionale, secondo cui un'opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili (Cons. St., Sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 8).
Alla luce di tali principi deve ritenersi, pertanto, che la natura precaria di un manufatto deriva non soltanto dalla circostanza che per caratteristiche costruttive esso sia smontabile e/o non permanentemente infisso al suolo, bensì soprattutto dalla sua concreta destinazione.
Ne consegue che la “serra” intanto possa rientrare nella attività edilizia libera in quanto, oltre all'assenza di opere in muratura, sia connotata dalla “stagionalità” nel senso che ciò che rileva non è solo l'attitudine della serra ad essere periodicamente rimossa e reinstallata, ma soprattutto la sua effettiva e periodica rimozione,: solo in questo modo, infatti, la serra non costituisce una alterazione stabile, permanente del territorio (come tale abbisognevole di titolo edilizio), ma un intervento temporalmente definito, ancorché destinato a ripresentarsi nel tempo (v. Consiglio di Stato 18.05.2023
n. 4934), caratteristica che nel caso di specie sembra difettare non essendo stata fornita alcuna prova sulla stagionalità da parte dei ricorrenti sui quali gravava il relativo onere
.
In altri termini, la mancata effettiva rimozione periodica della serra farebbe assumere all'opera un carattere permanente, con la conseguente necessità di un titolo edilizio dovuta alla non riconducibilità dell'opera all'ambito dell'edilizia libera.
pagina 13 di 20 La “stagionalità” di una struttura richiede che la stessa venga ciclicamente installata e poi rimossa al termine della stagione ossia che in una certa stagione dell'anno, e ogni anno, venga costruita e poi regolarmente smontata, ma di tali indispensabili circostanze di fatto non vi è prova.
A fronte della contestazione dell'amministrazione era onere dei ricorrenti provare l'avvenuta rimozione periodica della serra realizzata in regime di edilizia libera, a conferma dell'effettiva stagionalità dell'opera.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno sempre affermato che la serra è rimuovibile ed insiste sul fondo da un decennio, evidenziandone in tal modo la continuità dell'esistenza e tale caratteristica mal si concilia con un uso temporaneo del manufatto.
Alla luce delle precedenti considerazioni, deve, pertanto, concludersi che il valore della serra non è dovuto.
L'indennità di espropriazione, pertanto, è pari al solo valore agricolo senza considerare il valore dei manufatti edilizi e ammonta complessivamente ad € 26.315,00.
Con riferimento ai frutti pendenti , il ctu ha dato atto che dal verbale per l'accertamento dello stato di consistenza e di immissione in possesso del 05.07.2023 è emerso che il numero di piante di ficheto insistenti sulle particelle oggetto di esproprio, erano pari a n. 180. Tale numero di piante verrà utilizzato quale base di calcolo dei frutti pendenti esistenti al momento dell'espropriazione.
Per frutti pendenti, ai fini estimativi, si intendono tutti i prodotti della terra in via di maturazione e tutte le spese anticipate per un ciclo produttivo in corso o successivo.
I prodotti in via di maturazione si computano in base ai prezzi di mercato che si può prevedere siano realizzabili al momento in cui detti prodotti saranno posti sul mercato, al netto delle spese necessarie per rendere tali prodotti commerciabili;
le spese anticipate sono quelle sostenute per rendere possibile la produzione (quali arature, concimazioni, semine, lavori colturali e simili).
Nel caso in esame, essendo l'esproprio intervenuto in prossimità del raccolto, la determinazione dei frutti pendenti in base ai redditi futuri è stato correttamente eseguito dal Ctu il quale:
pagina 14 di 20 -ha stimato il valore della produzione lorda ricavabile, deducendo le spese necessarie per realizzare la prevista produzione;
-ha fatto riferimento al valore medio del numero di frutti presenti sulle piante, pari a n.
155, condividendo sul punto quanto riportato dal tecnico di parte ricorrente, nella relazione tecnica datata 30/06/2023;
-ha considerato il peso medio del singolo frutto (85 g) e il quantitativo in kg dei prodotti in via di maturazione al momento dell'esproprio (Quantitativo =155 * 0,085 kg* 180 = 2.371,50 kg);
-ha applicato il prezzo unitario determinato per l'anno 2023 come indicato dal ctp, nella misura di 2,45 €/kg, così determinando il prezzo dei prodotti in via di maturazione (Prezzo = 2.371,50 kg * 2,45 €/kg) pari ad euro 5.810,175;
-ha considerato le spese necessarie per realizzare la prevista produzione ( costituite dalle spese di raccolta, spese di confezionamento e di trasporto ai mercati ) quantificandole in complessivi euro 1.444,37;
-ha, infine ricavato la stima dei frutti pendenti (Frutti pendenti = Prezzo – Spese =
5.810,175 € - 1.444,37) in euro 4.365,80.
Pertanto, tenuto conto della presenza di frutti pendenti al momento dell'espropriazione, come desumibile dal verbale di immissione in possesso, il valore degli stessi è stato quantificato in complessivi 4.365,80.
Con riferimento al deprezzamento della parte residua del bene oggetto di esproprio, tale valore è stato già ricompreso nell'indennità di espropriazione, come in precedenza determinata, che per definizione riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo.
A tale riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, che la Corte condivide, “va esclusa la risarcibilità del danno alle particelle rese inagibili o inutilizzabili a seguito dell'opera pubblica, poiché trattasi di voce ricompresa nell'indennità di espropriazione, che per definizione riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo”… “qualora il giudice accerti, anche
d'ufficio, che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed oggettivo (tale, cioè, da conferire all'intero
pagina 15 di 20 immobile unità economica e funzionale), e che il distacco di parte di esso influisca oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogni valutazione soggettiva) in modo negativo sulla parte residua - e tale indagine resta nell'ambito della determinazione dell'indennità, venendo in considerazione il pregiudizio di quella porzione residua non
a fini risarcitori, ma come parametro indennitario, e dunque non soggetto a particolare onere di allegazione - deve, per l'effetto, riconoscere al proprietario il diritto ad un'unica indennità, consistente nella differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'occupazione ed il giusto prezzo (potenziale) della parte residua dopo l'occupazione dell'espropriante” (Cass. SSUU n.10502/2012).
Pertanto, l'indennizzo per la svalutazione residua è una somma corrisposta una tantum,
a compensazione della diminuzione del valore del fondo, per effetto dell'esproprio in essere, che per le motivazioni addotte già tiene conto del deprezzamento subito per effetto dell'esproprio.
Il ctu, in risposta ai quesiti, ha proceduto a determinare il valore del deprezzamento come differenza tra l'indennizzo ed il valore venale di mercato del terreno oggetto di esproprio (Deprezzamento = Indennizzo – valore venale di mercato = € 26.315,00 -
14.875,00) pervenendo alla conclusione che il deprezzamento della parte residua del bene oggetto di esproprio è complessivamente pari ad € 11.440,00
Come osservato dal CTP di parte resistente tale deprezzamento non è da intendersi quale ulteriore posta indennitaria da aggiungere all'indennità complessiva di esproprio e danni da frutti pendenti.
Alla luce delle precedenti considerazioni il CTU è pervenuto alla conclusione che l'importo dovuto ai ricorrenti è complessivamente pari ad € 26.294,97 ed in c.t.
26.295,00.
L'importo stimato dal consulente d'ufficio è, pertanto, inferiore all'importo depositato dall' con la conseguenza che l'opposizione alla stima Controparte_4
proposta dai ricorrenti deve essere rigettata.
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte "l'oggetto del giudizio di opposizione alla stima è la congruità e conformità dell'indennità di espropriazione ai criteri di legge;
dal coordinamento di tale principio con quello della
pagina 16 di 20 domanda deriva che l'opposizione proposta dal solo espropriato può condurre a determinare un'indennità maggiore, e non inferiore, rispetto a quella calcolata in sede amministrativa, in difetto di una domanda tempestivamente formulata dall'espropriante; nel caso in cui l'accertamento conduca ad un tale risultato, il giudice deve limitarsi a respingere la domanda, altrimenti incorrendo nel vizio di ultrapetizione, salvo che l'espropriante, convenuto in opposizione, abbia ritualmente proposto a tal fine domanda riconvenzionale “ (Sez. 1, 28/05/2012, n. 8442; Sez. 1,
07/12/2011, n. 26357; Sez.1, 23/06/2008, n. 17022; Sez. 1, 20/05/2005, n. 10688)" (cfr.
Cass. Civ., n. 25381/2019, in motivazione).
Alla medesima conclusione di rigetto si deve pervenire anche con riferimento all'indennità aggiuntiva in favore della società agricola affittuaria del fondo espropriato reclamata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 42 d.p.r. 327/2001 che prevede: “Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.” 2. L'indennità aggiuntiva è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti”.
L'indennità in questione, spettando al soggetto che ponga in essere l'utilizzazione agraria del terreno mediante una prestazione lavorativa esercitata direttamente su di esso, ha la funzione di compensare il sacrificio subito da coloro che traggono i mezzi di sussistenza dalla coltivazione del fondo e sono quindi pregiudicati allorché lo sfruttamento del fondo risulti precluso dalla sua espropriazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità deve essere privilegiata l'interpretazione della disposizione in disamina che ne circoscriva il raggio di azione alle sole figure da essa menzionate(Cass., Sez. I, 11/09/2015, n. 17972; Cass.,
Sez. I, 16/02/2001, n. 2270; Cass., Sez. I, 17/12/1986, n. 7610).
Una lettura restrittiva della norma si spiega in funzione del fatto che il procedimento espropriativo comporta l'impiego di risorse pubbliche, sicché se risulta certo plausibile che il sacrificio imposto per effetto del procedimento a chi coltivi direttamente il fondo pagina 17 di 20 e tragga da esso le fonti del proprio sostentamento sia debitamente compensato per mezzo della speciale indennità prevista dall'art. 42 TUE, del pari, nell'ottica di un bilanciamento dei valori in gioco, non sarebbe giustificabile che il legislatore non si desse pure cura di prevedere che l'accesso al beneficio avvenga solo nei casi da esso strettamente previsti, diversamente dandosi luogo ad un onere che, applicandosi ad una categoria di soggetti non riconducibile alla figura dell'espropriato, dilaterebbe, nel suo carattere sostanzialmente incondizionato, in quanto vincolato al solo presupposto della coltivazione diretta del fondo, oltre misura l'impegno finanziario richiesto (Cassazione civile sez. I - 19/09/2024, n. 25203)
In applicazione dei suddetti principi, si ritiene che il diritto alla indennità aggiuntiva in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo condiziona la concreta erogazione del beneficio all'utilizzazione diretta agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell'istante avvenga con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia.
Pertanto, è escluso dal novero dei soggetti aventi diritto a tale beneficio l'imprenditore agricolo, il quale esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata (
Cassazione civile, sez. I , 24/02/2015 , n. 3706).
Orbene, la società non rientra nella categoria dei Parte_9
beneficiari dell'indennizzo previsto dall'art 42 co, 1 del DPR 327/2001.
Dalla documentazione prodotta in atti dalla resistente è, infatti, emerso che la qualifica personale di coltivatore diretto riguarda soltanto la socia Persona_2
detentrice di 1/3 delle quote societarie e non tutti i soci;
che la società ha utilizzato, per lo svolgimento delle attività collegate al proprio oggetto sociale, anche dipendenti nel numero medio di 4 nell'arco dell'intera annata agraria e fino a 7 in alcuni periodi dell'anno ( v. visura camerale in atti) sicchè si può sostenere che la società eserciti la coltivazione e la produzione agricola professionalmente mediante coordinamento dei fattori della produzione, non svolgendo i singoli soci attività di diretta utilizzazione agraria del terreno.
pagina 18 di 20 Le caratteristiche appena delineate riguardanti l'affittuaria si pongono in contrasto con la previsione legislative e la ratio dell'indennità aggiuntiva che, come detto, trova il suo fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 ss. cost. assicurano alla posizione del lavoratore, garantendo tra l'altro che la sua retribuzione sia in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (C. cost. 2 luglio 1972 n.
155).
L'elemento qualificante della coltivazione diretta del fondo ( qualità che è onere del privato dimostrare) va ravvisata, ai sensi degli artt. 2083, 2135, 2751bis cc, in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con
"prevalenza" del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, dovendosi individuare il requisito della "prevalenza" in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza-lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia a prescindere dall'apporto di mezzi meccanici (Cass. 6002-99) e distinguendosi in tal modo dalla figura dell'imprenditore agricolo, di colui che esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale su quello lavoro e con impegno prevalente di mano d'opera subordinata (Cass. n. 8577/1998; n.
17714/2002).
Nel caso di specie non è stata fornita la prova adeguata della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art 42 TUE in capo all'affittuaria per ottenere il beneficio economico richiesto con la conseguenza che la relativa domanda deve essere respinta.
L'esame di tutte le altre questioni risulta assorbito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, nel rapporto tra i ricorrenti e la
, e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri Controparte_1
minimi di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa.
Pone a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, le spese della Ctu separatamente liquidate.
Nulla per le spese nei confronti della parte contumace.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di Controparte_2
pagina 19 di 20 Rigetta il ricorso;
Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali in favore della in persona del presidente p.t., che liquida in euro 7160,00 Controparte_1
per onorario, oltre spese generali, Cpa e iva come per legge.
Pone a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, le spese della Ctu separatamente liquidate.
Nulla per le spese nei confronti della parte contumace.
Potenza, camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Lucia GESUMMARIA dott. Pasquale CRISTIANO
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