Ordinanza collegiale 28 aprile 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 14/07/2023, n. 11890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11890 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/07/2023
N. 11890/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02620/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2620 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nazario Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio della P.A. in relazione alla richiesta di concessione della cittadinanza italiana presentata il 5 febbraio 2019 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge 5/2/1992 n. 91 (-OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha adito questo Tribunale per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 5 febbraio 2019.
Il 21 aprile 2023, in sede di costituzione dell’Amministrazione resistente, ha comunicato di aver in data 18 aprile 2023 predisposto ed inviato alla firma dei competenti Organi il decreto di concessione della cittadinanza italiana in favore del ricorrente, producendo in giudizio un estratto del decreto collettivo di concessione della cittadinanza recante il solo nominativo dell’istante. Ha inoltre eccepito nella stessa sede l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso assumendo che « il provvedimento è stato adottato prima della scadenza del termine massimo di conclusione fissato alla data del 27.04.2023, nonostante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, che “ha rallentato l’azione di tutte le attività umane, ivi comprese quella della macchina pubblica” (Sez. Prima Ter - n. 317/2022) ».
Il 10 luglio 2023 l’Amministrazione resistente, anche in riscontro all’ordinanza collegiale del 28 aprile 2023, n. 7311, ha depositato il decreto della Presidente della Repubblica di conferimento della cittadinanza italiana in favore dell’istante datato 2 maggio 2023.
Alla camera di consiglio dell’11 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità sollevata dal Ministero dell’interno.
L’eccezione è fondata.
Al fine di una puntuale definizione del presente giudizio appare utile un excursus sull’avvicendamento negli ultimi anni delle diverse norme sulla durata del procedimento, al fine di definire il termine per provvedere applicabile nel caso di specie (sul punto, si rinvia alla giurisprudenza di questa Sezione, ex plurimis , sentenze nn. 733/2022, 2749/2022, 2719/2022).
Il procedimento di cui è causa è stato avviato sotto la vigenza dell’art. 9- ter della legge n. 91/1992, come introdotto dal decreto-legge n. 113/2018, che ha innalzato il termine di definizione dei procedimenti per la concessione della cittadinanza da settecentotrenta giorni – di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 362/1994 di approvazione del “ Regolamento recante disciplina dei procedimenti d'acquisto della cittadinanza italiana ” - a quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda (prevedendo, tra l’altro, l’applicazione del nuovo termine retroattivamente anche ai procedimenti in corso).
La disciplina del termine del procedimento in argomento è stato oggetto di un successivo ulteriore intervento normativo: il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 che, sostituendo l’art. 9- ter della legge n. 91/1992, ha ridotto nuovamente il termine de quo, portandolo a ventiquattro mesi, prorogabili fino al massimo di trentasei mesi. Il legislatore in questo caso ha previsto l’applicazione ex nunc del nuovo termine (art. 4, commi 5-6).
Stabilito che al procedimento relativo al caso che ci occupa si applica il termine di quarantotto mesi, deve, tuttavia, essere precisato che, per la determinazione concreta del termine specifico entro cui l’amministrazione era tenuta ad adottare il provvedimento, bisogna tenere altresì conto degli ulteriori ottantatré giorni relativi al periodo di sospensione dei provvedimenti amministrativi (dal 23 febbraio al 15 maggio 2020) previsto dai decreti d’urgenza adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19 (art. 103, comma 1, decreto-legge n. 18/2020 e art. 37, decreto-legge n. 23/2020).
Dal quadro sopra delineato, si ricava che con riferimento all’istanza di concessione della cittadinanza del 5 febbraio 2019 il termine per provvedere sarebbe stato da individuare nel 29 aprile 2023 ( id est ottantatré giorni dopo il decorso del naturale termine procedimentale di quarantotto mesi).
Il Collegio, rilevato, dunque, che il ricorso, notificato e depositato rispettivamente il 15 febbraio 2023, è stato proposto quando non era ancora spirato il termine riconosciuto all’Amministrazione per la definizione del procedimento, accoglie l’eccezione formulata da parte resistente e dichiara il ricorso inammissibile, prima ancora che improcedibile per cessata materia del contendere in ragione dell’emanazione del decreto di concessione della cittadinanza.
Il Collegio ritiene, in ogni caso, che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, attesa la complessità della questione relativa al termine di conclusione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO