TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/11/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 565 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021 proposta da:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICO LUCCI
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ) C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRO BOSCHI
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
l fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa: accertare e dichiarare:
- che le somme prestate dalla sig.ra mediante bonifici bancari, al sig. in proprio e nella sua qualità, (cfr. Pt_1 CP_1 all. 4 -5) costituiscono ai sensi dell'art. 1813 c.c. un mutuo gratuito e/o un ingiustificato arricchimento ex art. 2041 di parte convenuta;
per l'effetto condannare il sig. in proprio e nella sua qualità, alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1
, della somma di euro 104.600,00 o della maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Parte_1 accertare e dichiarare:
1 - che la sig.ra ha sostenuto la somma di euro 31.896,55 (cfr. all. n. 6 -7) per la ristrutturazione Parte_1 dell'immobile sito in ER (Rm) Via Dante Alighieri n. 15 di proprietà esclusiva del sig. nonché la Controparte_1 somma di euro 1.459,12 per il pagamento della parcella dell'avvocato, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2041 c.c. . condannare il in proprio alla restituzione in favore della sig.ra , della somma di euro Controparte_1 Parte_1
31.896,55 o della maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o in subordine accertato e dichiarato l'aumento di valore dell'immobile di proprietà del convenuto sito in ER Via dante Alighieri n. 15, a seguito dei lavori finanziati dalla
condanni il in proprio ad un equo indennizzo in favore della ex art. 1150 c.c.. CP_2 Pt_2 Pt_1
Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- che in data 20.07.2008 contraeva matrimonio concordatario in Fiano Romano con il sig.
optando per il regime della separazione dei beni e di aver aperto nell'anno Controparte_3
2009 un conto corrente cointestato con il coniuge presso l'istituto Poste Italiane sito in Fara
Sabina in cui versava la somma di euro 79.700,00;
- che in costanza del rapporto di coniugio prestava ingenti somme a mediante Controparte_1 esecuzione di bonifici bancari dal proprio conto personale ovvero dal conto corrente cointestato in favore del convenuto e/o della ditta individuale del medesimo;
il infatti, avendo CP_1 costituito da poco la propria impresa individuale aveva continuamente bisogno di liquidità per investire nell'acquisto di materiale e/o strumenti /attrezzi di lavoro, per tali ragioni erano frequenti ed ingenti i prestiti che la effettuava in favore del con la promessa da Pt_1 CP_1 parte di quest'ultimo di restituire le somme nell'arco di pochi anni;
- che, in particolare, effettuava versamenti dal proprio conto corrente personale Parte_1
Conto Bancoposta N. 000037061686, in favore del sig. e della ditta dello Controparte_1 stesso, per l'importo complessivo di € 63.600,00, nonché dal conto corrente cointestato Conto
Bancoposta N. 99317513 per l'importo di € 41.000,00;
- di avere, inoltre, sostenuto le spese di ristrutturazione ed arredamento dell'immobile sito in
ER (Rm) Via Dante Alighieri n. 15, nella titolarità esclusiva di ed adibito Controparte_1
ad abitazione familiare, quantificate nella somma di € 30.437,43;
- di aver, altresì, effettuato il pagamento dell'importo € 1.459,12, a titolo di spese legali richieste dall'avv. per una controversia in cui era parte l'odierno convenuto;
CP_4
- che nonostante le rassicurazioni di ottenere la restituzione delle somme alcun importo veniva corrisposto dal convenuto, determinando l'attrice a non assecondare ulteriori richieste di elargizione economica e conseguendone, nel tempo, una disgregazione dell'unione familiare, dipoi oggetto di procedimento di separazione giudiziale tra i coniugi pendente innanzi al
Tribunale di Tivoli;
2 - che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte dall'anno 2012 all'anno 2017 in favore del convenuto, quantificate nell'importo complessivo di € 104.600,00 poiché costituenti un mutuo gratuito ex art. 1813 C.C. ovvero un ingiustificato arricchimento ex art. 2041 C.C.; la restituzione ex art. 2041
C.C. di € 31.896,55 pagati per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà esclusiva di CP_1
e di € 1.459,12 pagati per il saldo della parcella dell'avvocato; in subordine, il diritto ad
[...] ottenere un equo indennizzo ex art. 1150 C.C. avendo apportato a proprie spese delle migliorie all'immobile sito in ER (RM), Via Dante Alighieri n. 15.
Si è costituito in giudizio in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta Controparte_1 individuale, al fine di contestare le avverse deduzioni in ordine al titolo e alla debenza delle somme da restituire a e spiegare domanda riconvenzionale, deducendo quanto segue: Parte_1
- di non aver ricevuto prestiti personali e/o finanziamenti da per l'avviamento Parte_1 dell'impresa individuale e per l'acquisto di materiali e attrezzature di lavoro, avendo avviato la propria attività professionale sin dal 2007 e provveduto personalmente a tali acquisti già prima della conoscenza con l'attrice;
- che alcuna spesa di ristrutturazione dell'immobile sito in ER (RM), Via Dante Alighieri n. 15
è stata effettuata dall'attrice in quanto l'abitazione veniva edificata a partire dall'anno 2013 in forza della vigenza di un accordo tra la famiglia e la ditta costruttrice, avendo piuttosto la CP_1 acquistato spontaneamente dei mobili per l'arredamento, poi in gran parte asportati da Pt_1 quest'ultima allorquando si trasferiva in pendenza del giudizio di separazione giudiziale;
- che le erogazioni della parte attrice costituiscono “una forma di contribuzione - proporzionata alle sue condizioni economiche – alle spese della famiglia e non dei prestiti in favore del coniuge” ex art. 143 c.p.c.;
- che risulta infondata la domanda di restituzione delle somme corrisposte dall'attrice a titolo di spese legali, in quanto nel preavviso di parcella ex adverso prodotto risulta indicato un altro destinatario della prestazione del difensore e, pertanto, non sussiste alcuna riconducibilità all'odierno convenuto dell'obbligo di pagamento del corrispettivo al difensore;
- di avere eseguito dei prestiti in favore dell'attrice e di avere dunque diritto ad ottenere la restituzione della complessiva somma di € 52.600,00 oggetto degli stessi;
- di avere altresì diritto al pagamento da parte dell'attrice dell'importo di € 74.803,20, a titolo di ingiustificato arricchimento e di indennità in conseguenza dei lavori eseguiti dal convenuto in favore dell'attrice su immobili di esclusiva proprietà di quest'ultima.
Ha, quindi, concluso come segue:
“Voglia il Tribunale adito rigettare le domande proposte dall'attrice, infondate in fatto ed in diritto.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, Voglia il Tribunale condannare la sig.ra alla Parte_1 restituzione della somma di € 52.600,00, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia, in favore del sig. CP_1
3 in proprio o nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, chiede altresì condannarsi l'attrice al CP_1 pagamento dell'importo di € 74.803,20, ovvero quella diversa somma di giustizia, a titolo di ingiustificato arricchimento o di indennità in conseguenza dei lavori eseguiti dal sig. in favore del medesimo in proprio ovvero di Controparte_1 qualità di titolare della omonima ditta individuale.”.
Con memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., deduceva di essere creditrice di Parte_1 un ulteriore importo di € 15.000,00 per gli esborsi compiuti in favore del convenuto e precisava le proprie conclusioni come segue:
“Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa: accertare e dichiarare:
- che le somme prestate dalla sig.ra mediante bonifici bancari, al sig. in proprio e nella sua qualità, (cfr. Pt_1 CP_1 all. 4 -5) costituiscono ai sensi dell'art. 1813 c.c. un mutuo gratuito e/o un ingiustificato arricchimento ex art. 2041 di parte convenuta;
per l'effetto condannare il sig. in proprio e nella sua qualità, alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1
, della somma di euro 104.600,00 o della maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Parte_1 circa la modifica della domanda oggi proposta accertare e dichiarare che l'ulteriore somma di euro 15.000,00 corrisposta dalla in favore del costituiscono ai sensi dell'art. 1813 c.c. un mutuo gratuito e/o un ingiustificato Pt_1 CP_1 arricchimento ex art. 2041 di parte convenuta;
per l'effetto condannare il sig. in proprio e nella sua qualità, alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1
, della somma di euro 15.000,00 o della maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Parte_1 accertare e dichiarare:
- che la sig.ra ha sostenuto la somma di euro 31.896,55 (cfr. all. n. 6 -7) per l'immobile sito in ER Parte_1
(Rm) Via Dante Alighieri n. 15 di proprietà esclusiva del sig. nonché la somma di euro 1.459,12 per Controparte_1 il pagamento della parcella dell'avvocato, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2041 c.c. . condannare il in Controparte_1 proprio alla restituzione in favore della sig.ra , della somma di euro 31.896,55 o della maggiore o minore Parte_1 che sarà ritenuta di giustizia o in subordine accertato e dichiarato l'aumento di valore dell'immobile di proprietà del convenuto sito in ER Via dante Alighieri n. 15, a seguito dei lavori finanziati dalla condanni il in proprio Pt_1 Pt_2 ad un equo indennizzo in favore della ex art. 1150 c.c.. Pt_1
a seguito della comparsa di costituzione e risposta di controparte si chiede:
- rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dal poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti i spiegati motivi;
CP_1
- accertare e dichiarare che l'allegato n. 2 di controparte risulta essere alterato e/o falso e per l'effetto stralciare il documento in questione dal presente giudizio valutando l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti in ordine ad eventuali ipotesi di reato ravvisabili.
Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
Con memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., precisava le proprie Controparte_1 conclusioni come segue:
4 “Voglia il Tribunale adito rigettare le domande proposte dall'attrice, infondate in fatto ed in diritto.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, Voglia il Tribunale di Rieti condannare la sig.ra alla Parte_1 restituzione della complessiva somma di € 55.500,00 erogata a titolo di mutuo, ovvero di quella diversa somma di giustizia in favore del sig. in proprio o nella qualità di titolare della omonima ditta individuale. Controparte_1
Voglia altresì condannarsi l'attrice al pagamento dell'importo di € 74.803,20, ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di ingiustificato arricchimento, ovvero di indennità per i lavori di ristrutturazione e di manutenzione eseguiti dal sig. e/o a sue spese, in favore del convenuto in proprio o nella qualità di titolare della Controparte_1 omonima ditta individuale.
Con vittoria di spese di giudizio”.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attrice e prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione in data 12.06.2025 all'esito della scadenza (in data 23.05.2025) del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
Le domande di parte attrice volte alla restituzione dell'importo di € 119.600,00 (€ 104.600,00 indicati in citazione + € 15.000,00 richiesti in aggiunta in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) portato da bonifici effettuati in favore della parte convenuta e dell'importo di € 30.437,43 per spese sostenute per la ristrutturazione e l'arredamento dell'immobile di proprietà esclusiva del sito in via Dante CP_1
Alighieri n. 15 devono essere rigettate, per quanto di seguito esposto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel contenzioso post coniugale i coniugi separati o separandi non possono rimettere in discussione tutte le voci di spesa di cui ciascuno si è fatto carico nel periodo di convivenza matrimoniale, rientrando tali spese tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà familiare in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del 21/10/2019,
n. 26777).
Dunque, le spese dei coniugi per i bisogni della famiglia sono un'obbligazione spontanea che si sostiene non in vista di una futura restituzione, ma con l'intento della reciproca assistenza: se una prestazione è dovuta perché prevista come doverosa da una norma giuridica (art. 143 c.c.), è evidente che non è ammessa la ripetibilità, posto che l'art. 2034 c.c. esclude la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali.
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che, poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio (cfr. Cass. 10927/2018).
Nello specifico, in controversie relative a reciproche pretese restitutorie azionate dai coniugi dopo il fallimento dell'unione matrimoniale, si è affermato che “i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 cod. civ., non si esauriscono in quelli minimi al di sotto dei quali verrebbero in gioco la
5 stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale” (Cass. n. 18749/2004).
Tale concetto è stato ribadito dal giudice di legittimità laddove, chiamato a pronunciarsi in materia di assegno divorzile, ha riaffermato che l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, rientra nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale (cfr. Cass. Ordinanza n. 4909 del 16/02/2023).
Tali considerazioni inducono a ritenere infondata la domanda di restituzione formulata da parte attrice con riguardo alla somma di € 119.600,00 che la stessa ha corrisposto con una pluralità di bonifici al convenuto nel corso della vita matrimoniale, atteso che l'attrice non ha assolto l'onere della prova, su di essa gravante, in ordine al fatto che tali esborsi siano stati eseguiti in favore del coniuge a titolo di mutuo, in tal modo superando la presunzione (cfr., sul punto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5385 del 2023, la quale specifica che “in via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza”) che tali attribuzioni patrimoniali siano state eseguite in adempimento dei doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c., tenuto conto delle disponibilità patrimoniali dell'attrice (la quale – costituisce circostanza incontestata tra le parti – nel 2009 aveva ottenuto la liquidazione della propria quota di partecipazione alla società di famiglia per un importo pari a circa € 1.000.000,00).
Sul punto deve peraltro osservarsi che tale presunzione non può dirsi superata dal fatto che tali bonifici sono stati effettuati in favore della “ ” (e dunque del convenuto quale titolare di Parte_3 attività imprenditoriale) atteso che dalle causali dei bonifici (di cui può tenersi conto laddove prevedano la confessione di fatti sfavorevoli alla parte che ha unilateralmente formato tali documenti e li ha prodotti in giudizio) contenenti le erogazioni di somme più elevate emerge come tali pagamenti siano stati effettuati per garantire i fondi per la costruzione della casa di abitazione dei coniugi (in alcune ricevute indicata come “casa”, in altre come “casa propria”, in altre ancora come “casa di abitazione”; nel bonifico di € 14.000,00 del 9.1.2012 è peraltro contenuta l'espressa indicazione del fatto che si tratta della casa di via Dante Alighieri;
deve dunque presumersi che tali espressioni si riferiscano tutte alla casa familiare di via Dante Alighieri, anche in considerazione del fatto che tutti i bonifici contenenti tali indicazioni risultano emessi entro il mese di maggio del 2012, anno in cui, dalle deduzioni della medesima attrice, la famiglia si è trasferita in tale immobile dopo la conclusione della sua costruzione), circostanza che rende
6 evidente come il riferimento al beneficiario dell'esborso quale imprenditore non escluda la natura dell'esborso stesso quale contribuzione alle esigenze familiari.
Non può invece tenersi conto, in mancanza di elementi di prova che consentano di superare la presunzione di destinazione delle relative somme alla contribuzione alla gestione familiare, delle indicazioni “personale” o “prestito personale” inserite quali causali dei bonifici prodotti nelle pagine da
7 a 18 dell'allegato 4 all'atto di citazione, non potendosi attribuire rilievo probatorio a dichiarazioni favorevoli alla medesima parte che ha unilateralmente redatto, e successivamente prodotto in giudizio, i documenti contenenti tali dichiarazioni.
Per quanto riguarda, poi, gli esborsi (per un totale di € 15.000,00) di cui parte attrice ha richiesto la restituzione nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., deve osservarsi come la stessa non abbia neppure specificamente qualificato tali esborsi come prestiti, essendosi limitata a richiederne la restituzione senza indicare il titolo in forza dei quali ha effettuato tali pagamenti;
anche in relazione a tali somme, dunque, non può ritenersi superata la presunzione di destinazione delle stesse alla contribuzione ai bisogni della famiglia in relazione alla disponibilità economica dell'attrice.
Anche in ordine alla domanda di restituzione delle somme (€ 30.437,43) pagate dall'attrice per la ristrutturazione e l'arredamento dell'immobile adibito a casa familiare sino alla separazione dei coniugi, la non ha provato, e per vero neppure dedotto, la sussistenza di un titolo diverso Pt_1 dall'adempimento dei doveri di solidarietà familiare che giustificasse tali esborsi.
La stessa attrice ha infatti riferito che a seguito della ristrutturazione e dell'arredamento dell'immobile, i coniugi hanno continuato ad abitarvi sino alla separazione avvenuta nel 2018.
Dunque, l'assunzione di tali spese da parte del coniuge – proporzionate rispetto alle sue disponibilità economiche – rientra nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale e non può essere isolatamente vagliata ai fini che qui interessano, considerandola prova del contributo dato all'accrescimento del patrimonio dell'altro, dovendosi ritenere che entrambi i coniugi hanno goduto, sino a quando è perdurata la convivenza, delle migliorie apportate nell'immobile.
Peraltro, è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l'azione generale di arricchimento, ex art. 2041 c.c., che presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro, non è invocabile per ottenere il rimborso delle spese sostenute da uno dei coniugi per il miglioramento della casa coniugale, poiché sussiste la causa dello spostamento patrimoniale consistente nell'adempimento di obbligazioni nell'ambito dei rapporti familiari regolate dalla legge (ex plurimis Cass.
Ordinanza n. 4909 del 16/02/2023; Cass Ordinanza n. 15243 del 12/06/2018).
Del pari deve essere rigettata la domanda ex art. 1150, comma 3, c.c., astrattamente ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza, la quale riconosce non il diritto alla restituzione, bensì il diritto all'indennizzo, fondato su una norma inerente il possesso, l'art. 1150 c.c., sul rilievo che la spesa ha incrementato il valore
7 patrimoniale dell'immobile del coniuge esclusivo proprietario, ma ha anche avvantaggiato, nell'uso e nel godimento, tutta la famiglia.
Il coniuge non proprietario, che pure ha usufruito del vantaggio conseguente alla ristrutturazione, ha diritto ad un indennizzo nel momento in cui, in sede di separazione, la comunione spirituale e materiale viene meno e, con essa, anche la situazione legittima del compossesso derivante dal vincolo matrimoniale e dal dovere di convivenza coniugale.
In altri termini, il coniuge non proprietario che abbia investito nella ristrutturazione dell'immobile altrui potrà ottenere un indennizzo in base al disposto di cui all'art. 1150 c.c., laddove dimostri che le spese sostenute abbiano aumentato il valore patrimoniale dell'immobile e che siano state poste in essere, se non esclusivamente, prevalentemente per questo fine, e non, invece, per soddisfare i bisogni della famiglia.
Tale orientamento merita condivisione soprattutto in considerazione della natura di compossessore del coniuge non proprietario (su cui vedi anche Cass. n. 2199/1989).
Nel caso di specie, tuttavia, l'attrice nulla ha provato in merito al fatto che tali spese siano state sostenute prevalentemente per tale finalità, emergendo al contrario che le stesse sono state poste in essere al fine di disporre dell'abitazione in cui la medesima ha convissuto. (cfr., Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sentenza n. 3421/2024 del 23.9.2024).
Deve inoltre essere rigettata la domanda di parte attrice volta alla restituzione da parte del convenuto dell'importo di € 1.459,12 dall'attrice pagato a titolo di compenso per l'avvocato che aveva patrocinato la causa del padre del convenuto, non avendo l'attrice provato nel presente giudizio che il convenuto avesse assunto l'obbligo di restituirle tale importo per conto del padre.
Deve, poi, essere rigettata la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad ottenere il pagamento, da parte dell'attrice, dell'importo di € 74.803,20 a titolo di ingiustificato arricchimento per le lavorazioni che il convenuto ha svolto per la ristrutturazione di un locale commerciale e di un immobile ad uso abitativo di proprietà della sola attrice e per la manutenzione di un terreno della stessa.
Ciò in quanto per potersi accogliere la domanda ex art. 2041 c.c. è necessario che colui che la propone dimostri non solo l'entità del dedotto arricchimento della controparte (in termini, nel caso di specie, di aumento del valore degli immobili), ma altresì l'entità del proprio impoverimento, il quale non coincide con il prezzo di mercato delle lavorazioni eseguite, ma con la diminuzione patrimoniale derivata dall'esecuzione delle lavorazioni poste a fondamento della domanda.
Nel caso di specie, dunque, parte convenuta avrebbe dovuto allegare e provare i costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del materiale (producendo le relative fatture e dimostrandone il pagamento) e per le ore di lavoro degli operai che hanno collaborato con lui all'esecuzione delle lavorazioni (producendo il contratto di lavoro e le buste paga degli stessi, oltre a dimostrare, anche con prove orali, le ore dagli stessi lavorate).
8 Non avendo la parte convenuta fornito tale prova in ordine alla propria diminuzione patrimoniale in dipendenza dell'attività svolta in favore della convenuta, la domanda non può essere accolta, né è possibile rimediare a tale mancato assolvimento dell'onere probatorio mediante l'espletamento di una CTU, la quale, in mancanza degli elementi di prova sopra indicati, risulterebbe meramente esplorativa.
Deve, invece, essere accolta la domanda di restituzione dell'importo di € 30.000,00 corrisposto dal convenuto all'attrice a titolo di mutuo, avendo entrambe le parti prodotto in giudizio documentazione sottoscritta dall'attrice (allegato 2 alla comparsa di costituzione del convenuto e allegato 16 alla seconda memoria di parte attrice) nella quale si dà atto di tale prestito (nel documento è scritto “Euro 30.00,00”, ma risulta incontestato tra le parti che l'importo oggetto del documento sia di Euro 30.000,00) e dell'obbligo restitutorio dell'attrice.
Sul punto deve osservarsi l'irrilevanza della deduzione di parte attrice in ordine al fatto che il documento prodotto da parte convenuta sub allegato 2 alla propria comparsa di costituzione sarebbe materialmente alterato rispetto a quello prodotto dal nel giudizio di divorzio, e da lei prodotto nel presente CP_1 giudizio in copia sub allegato 16 alla propria seconda memoria, non solo in quanto la stessa attrice ha omesso di presentare querela di falso avverso il documento prodotto da parte convenuta nel presente giudizio, ma anche in considerazione del fatto che la medesima dichiarazione, sottoscritta dall'attrice, contenuta nel documento 2 parte convenuta, è comunque contenuta nel documento 16 dalla medesima attrice prodotto in allegato alla propria seconda memoria e di cui non ha contestato l'autenticità. A ciò si aggiunga, peraltro, che la medesima attrice non ha contestato, nel merito, l'esistenza e l'entità di tale prestito.
Dalle superiori considerazioni, e tenuto conto che parte attrice non ha dedotto e provato di avere provveduto alla restituzione dell'importo mutuato, discende l'accoglimento della domanda riconvenzionale sul punto formulata da parte convenuta.
Non può invece accogliersi la domanda relativa al pagamento delle ulteriori somme di € 7.500,00 a titolo di esborso per l'acquisto nel 2018 dell'autovettura intestata alla di € 15.250,00 a titolo di spese Pt_1 legali sostenute dal convenuto in favore dell'attrice e di € 2.750,00 sostenute dal convenuto a titolo di compenso per l'attività svolta da una agenzia immobiliare in favore dell'attrice.
Con riguardo agli ultimi due importi sopra indicati (€ 15.250,00 ed € 2.750,00), né nel documento prodotto sub allegato 2 alla comparsa di costituzione di parte convenuta, né in quello prodotto sub allegato 16 alla seconda memoria di parte attrice, risulta contenuta alcuna dichiarazione sottoscritta dalla nella quale la stessa si riconosca debitrice di tali somme in favore del convenuto (contenendo i Pt_1 due documenti – fatta eccezione per la parte del documento relativa al prestito di € 30.000,00, di cui sopra si è esposto – soltanto annotazioni a mano di importi collegati alle voci “Avvocato”, “Agenzia” e
“Prestito casa ER”, nel primo documento prive di sottoscrizione e nel secondo sottoscritte dal solo
9 e comunque prive di ulteriori indicazioni in ordine al soggetto debitore e al soggetto creditore e CP_1 prive della sottoscrizione dell'attrice, dunque prive di rilievo giuridico).
Ciò premesso, in relazione a tali voci, a fronte della contestazione di parte attrice, contenuta nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., in ordine al fatto che il convenuto non avrebbe mai effettuato tali pagamenti, quest'ultimo non ha prodotto alcuna documentazione comprovante i dedotti esborsi.
In ordine alla prima voce, pari ad € 7.500,00, pur risultando incontestato tra le parti che il convenuto abbia effettuato tale esborso, quest'ultimo non ha dimostrato che lo stesso sia stato effettuato a titolo di prestito e non ai sensi dell'art. 143 c.c.
Infatti, atteso che parte convenuta, entro i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. previsti per le preclusioni assertive, non ha contestato quanto riferito da parte attrice nella prima memoria in ordine al fatto che tale vettura venisse utilizzata per esigenze familiari (in particolare, gli spostamenti del figlio delle parti), risulta dunque operare, per i principi sopra esposti, e in mancanza di prova contraria, la presunzione in ordine al fatto che la contribuzione del convenuto all'acquisto della vettura sia avvenuta nell'ottica della partecipazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, indipendentemente dal fatto che tale bene sia stato intestato esclusivamente alla coniuge.
Dalle superiori considerazioni deriva l'accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto limitatamente all'importo di € 30.000,00, che l'attrice deve dunque essere condannata a corrispondere al convenuto.
Tenuto conto del rigetto delle domande attoree e del limitato accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri medi del D.M.
55/2014 in relazione al valore della domanda riconvenzionale come formulata dal convenuto, devono essere poste a carico di parte attrice nella misura del 25%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, condanna l'attrice a corrispondere al convenuto l'importo di € 30.000,00;
- condanna parte attrice a rifondere al convenuto il 25% delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500,00 (25% di € 14.000,00) per compensi e in € 189,75 (25% di € 759,00) per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge.
Rieti, 24.11.2025
La giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 565 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021 proposta da:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICO LUCCI
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ) C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRO BOSCHI
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
l fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa: accertare e dichiarare:
- che le somme prestate dalla sig.ra mediante bonifici bancari, al sig. in proprio e nella sua qualità, (cfr. Pt_1 CP_1 all. 4 -5) costituiscono ai sensi dell'art. 1813 c.c. un mutuo gratuito e/o un ingiustificato arricchimento ex art. 2041 di parte convenuta;
per l'effetto condannare il sig. in proprio e nella sua qualità, alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1
, della somma di euro 104.600,00 o della maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Parte_1 accertare e dichiarare:
1 - che la sig.ra ha sostenuto la somma di euro 31.896,55 (cfr. all. n. 6 -7) per la ristrutturazione Parte_1 dell'immobile sito in ER (Rm) Via Dante Alighieri n. 15 di proprietà esclusiva del sig. nonché la Controparte_1 somma di euro 1.459,12 per il pagamento della parcella dell'avvocato, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2041 c.c. . condannare il in proprio alla restituzione in favore della sig.ra , della somma di euro Controparte_1 Parte_1
31.896,55 o della maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o in subordine accertato e dichiarato l'aumento di valore dell'immobile di proprietà del convenuto sito in ER Via dante Alighieri n. 15, a seguito dei lavori finanziati dalla
condanni il in proprio ad un equo indennizzo in favore della ex art. 1150 c.c.. CP_2 Pt_2 Pt_1
Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- che in data 20.07.2008 contraeva matrimonio concordatario in Fiano Romano con il sig.
optando per il regime della separazione dei beni e di aver aperto nell'anno Controparte_3
2009 un conto corrente cointestato con il coniuge presso l'istituto Poste Italiane sito in Fara
Sabina in cui versava la somma di euro 79.700,00;
- che in costanza del rapporto di coniugio prestava ingenti somme a mediante Controparte_1 esecuzione di bonifici bancari dal proprio conto personale ovvero dal conto corrente cointestato in favore del convenuto e/o della ditta individuale del medesimo;
il infatti, avendo CP_1 costituito da poco la propria impresa individuale aveva continuamente bisogno di liquidità per investire nell'acquisto di materiale e/o strumenti /attrezzi di lavoro, per tali ragioni erano frequenti ed ingenti i prestiti che la effettuava in favore del con la promessa da Pt_1 CP_1 parte di quest'ultimo di restituire le somme nell'arco di pochi anni;
- che, in particolare, effettuava versamenti dal proprio conto corrente personale Parte_1
Conto Bancoposta N. 000037061686, in favore del sig. e della ditta dello Controparte_1 stesso, per l'importo complessivo di € 63.600,00, nonché dal conto corrente cointestato Conto
Bancoposta N. 99317513 per l'importo di € 41.000,00;
- di avere, inoltre, sostenuto le spese di ristrutturazione ed arredamento dell'immobile sito in
ER (Rm) Via Dante Alighieri n. 15, nella titolarità esclusiva di ed adibito Controparte_1
ad abitazione familiare, quantificate nella somma di € 30.437,43;
- di aver, altresì, effettuato il pagamento dell'importo € 1.459,12, a titolo di spese legali richieste dall'avv. per una controversia in cui era parte l'odierno convenuto;
CP_4
- che nonostante le rassicurazioni di ottenere la restituzione delle somme alcun importo veniva corrisposto dal convenuto, determinando l'attrice a non assecondare ulteriori richieste di elargizione economica e conseguendone, nel tempo, una disgregazione dell'unione familiare, dipoi oggetto di procedimento di separazione giudiziale tra i coniugi pendente innanzi al
Tribunale di Tivoli;
2 - che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte dall'anno 2012 all'anno 2017 in favore del convenuto, quantificate nell'importo complessivo di € 104.600,00 poiché costituenti un mutuo gratuito ex art. 1813 C.C. ovvero un ingiustificato arricchimento ex art. 2041 C.C.; la restituzione ex art. 2041
C.C. di € 31.896,55 pagati per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà esclusiva di CP_1
e di € 1.459,12 pagati per il saldo della parcella dell'avvocato; in subordine, il diritto ad
[...] ottenere un equo indennizzo ex art. 1150 C.C. avendo apportato a proprie spese delle migliorie all'immobile sito in ER (RM), Via Dante Alighieri n. 15.
Si è costituito in giudizio in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta Controparte_1 individuale, al fine di contestare le avverse deduzioni in ordine al titolo e alla debenza delle somme da restituire a e spiegare domanda riconvenzionale, deducendo quanto segue: Parte_1
- di non aver ricevuto prestiti personali e/o finanziamenti da per l'avviamento Parte_1 dell'impresa individuale e per l'acquisto di materiali e attrezzature di lavoro, avendo avviato la propria attività professionale sin dal 2007 e provveduto personalmente a tali acquisti già prima della conoscenza con l'attrice;
- che alcuna spesa di ristrutturazione dell'immobile sito in ER (RM), Via Dante Alighieri n. 15
è stata effettuata dall'attrice in quanto l'abitazione veniva edificata a partire dall'anno 2013 in forza della vigenza di un accordo tra la famiglia e la ditta costruttrice, avendo piuttosto la CP_1 acquistato spontaneamente dei mobili per l'arredamento, poi in gran parte asportati da Pt_1 quest'ultima allorquando si trasferiva in pendenza del giudizio di separazione giudiziale;
- che le erogazioni della parte attrice costituiscono “una forma di contribuzione - proporzionata alle sue condizioni economiche – alle spese della famiglia e non dei prestiti in favore del coniuge” ex art. 143 c.p.c.;
- che risulta infondata la domanda di restituzione delle somme corrisposte dall'attrice a titolo di spese legali, in quanto nel preavviso di parcella ex adverso prodotto risulta indicato un altro destinatario della prestazione del difensore e, pertanto, non sussiste alcuna riconducibilità all'odierno convenuto dell'obbligo di pagamento del corrispettivo al difensore;
- di avere eseguito dei prestiti in favore dell'attrice e di avere dunque diritto ad ottenere la restituzione della complessiva somma di € 52.600,00 oggetto degli stessi;
- di avere altresì diritto al pagamento da parte dell'attrice dell'importo di € 74.803,20, a titolo di ingiustificato arricchimento e di indennità in conseguenza dei lavori eseguiti dal convenuto in favore dell'attrice su immobili di esclusiva proprietà di quest'ultima.
Ha, quindi, concluso come segue:
“Voglia il Tribunale adito rigettare le domande proposte dall'attrice, infondate in fatto ed in diritto.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, Voglia il Tribunale condannare la sig.ra alla Parte_1 restituzione della somma di € 52.600,00, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia, in favore del sig. CP_1
3 in proprio o nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, chiede altresì condannarsi l'attrice al CP_1 pagamento dell'importo di € 74.803,20, ovvero quella diversa somma di giustizia, a titolo di ingiustificato arricchimento o di indennità in conseguenza dei lavori eseguiti dal sig. in favore del medesimo in proprio ovvero di Controparte_1 qualità di titolare della omonima ditta individuale.”.
Con memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., deduceva di essere creditrice di Parte_1 un ulteriore importo di € 15.000,00 per gli esborsi compiuti in favore del convenuto e precisava le proprie conclusioni come segue:
“Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa: accertare e dichiarare:
- che le somme prestate dalla sig.ra mediante bonifici bancari, al sig. in proprio e nella sua qualità, (cfr. Pt_1 CP_1 all. 4 -5) costituiscono ai sensi dell'art. 1813 c.c. un mutuo gratuito e/o un ingiustificato arricchimento ex art. 2041 di parte convenuta;
per l'effetto condannare il sig. in proprio e nella sua qualità, alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1
, della somma di euro 104.600,00 o della maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Parte_1 circa la modifica della domanda oggi proposta accertare e dichiarare che l'ulteriore somma di euro 15.000,00 corrisposta dalla in favore del costituiscono ai sensi dell'art. 1813 c.c. un mutuo gratuito e/o un ingiustificato Pt_1 CP_1 arricchimento ex art. 2041 di parte convenuta;
per l'effetto condannare il sig. in proprio e nella sua qualità, alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1
, della somma di euro 15.000,00 o della maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Parte_1 accertare e dichiarare:
- che la sig.ra ha sostenuto la somma di euro 31.896,55 (cfr. all. n. 6 -7) per l'immobile sito in ER Parte_1
(Rm) Via Dante Alighieri n. 15 di proprietà esclusiva del sig. nonché la somma di euro 1.459,12 per Controparte_1 il pagamento della parcella dell'avvocato, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2041 c.c. . condannare il in Controparte_1 proprio alla restituzione in favore della sig.ra , della somma di euro 31.896,55 o della maggiore o minore Parte_1 che sarà ritenuta di giustizia o in subordine accertato e dichiarato l'aumento di valore dell'immobile di proprietà del convenuto sito in ER Via dante Alighieri n. 15, a seguito dei lavori finanziati dalla condanni il in proprio Pt_1 Pt_2 ad un equo indennizzo in favore della ex art. 1150 c.c.. Pt_1
a seguito della comparsa di costituzione e risposta di controparte si chiede:
- rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dal poiché infondata in fatto ed in diritto per tutti i spiegati motivi;
CP_1
- accertare e dichiarare che l'allegato n. 2 di controparte risulta essere alterato e/o falso e per l'effetto stralciare il documento in questione dal presente giudizio valutando l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti in ordine ad eventuali ipotesi di reato ravvisabili.
Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
Con memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., precisava le proprie Controparte_1 conclusioni come segue:
4 “Voglia il Tribunale adito rigettare le domande proposte dall'attrice, infondate in fatto ed in diritto.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, Voglia il Tribunale di Rieti condannare la sig.ra alla Parte_1 restituzione della complessiva somma di € 55.500,00 erogata a titolo di mutuo, ovvero di quella diversa somma di giustizia in favore del sig. in proprio o nella qualità di titolare della omonima ditta individuale. Controparte_1
Voglia altresì condannarsi l'attrice al pagamento dell'importo di € 74.803,20, ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di ingiustificato arricchimento, ovvero di indennità per i lavori di ristrutturazione e di manutenzione eseguiti dal sig. e/o a sue spese, in favore del convenuto in proprio o nella qualità di titolare della Controparte_1 omonima ditta individuale.
Con vittoria di spese di giudizio”.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attrice e prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione in data 12.06.2025 all'esito della scadenza (in data 23.05.2025) del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
Le domande di parte attrice volte alla restituzione dell'importo di € 119.600,00 (€ 104.600,00 indicati in citazione + € 15.000,00 richiesti in aggiunta in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) portato da bonifici effettuati in favore della parte convenuta e dell'importo di € 30.437,43 per spese sostenute per la ristrutturazione e l'arredamento dell'immobile di proprietà esclusiva del sito in via Dante CP_1
Alighieri n. 15 devono essere rigettate, per quanto di seguito esposto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel contenzioso post coniugale i coniugi separati o separandi non possono rimettere in discussione tutte le voci di spesa di cui ciascuno si è fatto carico nel periodo di convivenza matrimoniale, rientrando tali spese tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà familiare in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del 21/10/2019,
n. 26777).
Dunque, le spese dei coniugi per i bisogni della famiglia sono un'obbligazione spontanea che si sostiene non in vista di una futura restituzione, ma con l'intento della reciproca assistenza: se una prestazione è dovuta perché prevista come doverosa da una norma giuridica (art. 143 c.c.), è evidente che non è ammessa la ripetibilità, posto che l'art. 2034 c.c. esclude la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali.
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che, poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio (cfr. Cass. 10927/2018).
Nello specifico, in controversie relative a reciproche pretese restitutorie azionate dai coniugi dopo il fallimento dell'unione matrimoniale, si è affermato che “i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 cod. civ., non si esauriscono in quelli minimi al di sotto dei quali verrebbero in gioco la
5 stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale” (Cass. n. 18749/2004).
Tale concetto è stato ribadito dal giudice di legittimità laddove, chiamato a pronunciarsi in materia di assegno divorzile, ha riaffermato che l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, rientra nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale (cfr. Cass. Ordinanza n. 4909 del 16/02/2023).
Tali considerazioni inducono a ritenere infondata la domanda di restituzione formulata da parte attrice con riguardo alla somma di € 119.600,00 che la stessa ha corrisposto con una pluralità di bonifici al convenuto nel corso della vita matrimoniale, atteso che l'attrice non ha assolto l'onere della prova, su di essa gravante, in ordine al fatto che tali esborsi siano stati eseguiti in favore del coniuge a titolo di mutuo, in tal modo superando la presunzione (cfr., sul punto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5385 del 2023, la quale specifica che “in via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza”) che tali attribuzioni patrimoniali siano state eseguite in adempimento dei doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c., tenuto conto delle disponibilità patrimoniali dell'attrice (la quale – costituisce circostanza incontestata tra le parti – nel 2009 aveva ottenuto la liquidazione della propria quota di partecipazione alla società di famiglia per un importo pari a circa € 1.000.000,00).
Sul punto deve peraltro osservarsi che tale presunzione non può dirsi superata dal fatto che tali bonifici sono stati effettuati in favore della “ ” (e dunque del convenuto quale titolare di Parte_3 attività imprenditoriale) atteso che dalle causali dei bonifici (di cui può tenersi conto laddove prevedano la confessione di fatti sfavorevoli alla parte che ha unilateralmente formato tali documenti e li ha prodotti in giudizio) contenenti le erogazioni di somme più elevate emerge come tali pagamenti siano stati effettuati per garantire i fondi per la costruzione della casa di abitazione dei coniugi (in alcune ricevute indicata come “casa”, in altre come “casa propria”, in altre ancora come “casa di abitazione”; nel bonifico di € 14.000,00 del 9.1.2012 è peraltro contenuta l'espressa indicazione del fatto che si tratta della casa di via Dante Alighieri;
deve dunque presumersi che tali espressioni si riferiscano tutte alla casa familiare di via Dante Alighieri, anche in considerazione del fatto che tutti i bonifici contenenti tali indicazioni risultano emessi entro il mese di maggio del 2012, anno in cui, dalle deduzioni della medesima attrice, la famiglia si è trasferita in tale immobile dopo la conclusione della sua costruzione), circostanza che rende
6 evidente come il riferimento al beneficiario dell'esborso quale imprenditore non escluda la natura dell'esborso stesso quale contribuzione alle esigenze familiari.
Non può invece tenersi conto, in mancanza di elementi di prova che consentano di superare la presunzione di destinazione delle relative somme alla contribuzione alla gestione familiare, delle indicazioni “personale” o “prestito personale” inserite quali causali dei bonifici prodotti nelle pagine da
7 a 18 dell'allegato 4 all'atto di citazione, non potendosi attribuire rilievo probatorio a dichiarazioni favorevoli alla medesima parte che ha unilateralmente redatto, e successivamente prodotto in giudizio, i documenti contenenti tali dichiarazioni.
Per quanto riguarda, poi, gli esborsi (per un totale di € 15.000,00) di cui parte attrice ha richiesto la restituzione nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., deve osservarsi come la stessa non abbia neppure specificamente qualificato tali esborsi come prestiti, essendosi limitata a richiederne la restituzione senza indicare il titolo in forza dei quali ha effettuato tali pagamenti;
anche in relazione a tali somme, dunque, non può ritenersi superata la presunzione di destinazione delle stesse alla contribuzione ai bisogni della famiglia in relazione alla disponibilità economica dell'attrice.
Anche in ordine alla domanda di restituzione delle somme (€ 30.437,43) pagate dall'attrice per la ristrutturazione e l'arredamento dell'immobile adibito a casa familiare sino alla separazione dei coniugi, la non ha provato, e per vero neppure dedotto, la sussistenza di un titolo diverso Pt_1 dall'adempimento dei doveri di solidarietà familiare che giustificasse tali esborsi.
La stessa attrice ha infatti riferito che a seguito della ristrutturazione e dell'arredamento dell'immobile, i coniugi hanno continuato ad abitarvi sino alla separazione avvenuta nel 2018.
Dunque, l'assunzione di tali spese da parte del coniuge – proporzionate rispetto alle sue disponibilità economiche – rientra nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale e non può essere isolatamente vagliata ai fini che qui interessano, considerandola prova del contributo dato all'accrescimento del patrimonio dell'altro, dovendosi ritenere che entrambi i coniugi hanno goduto, sino a quando è perdurata la convivenza, delle migliorie apportate nell'immobile.
Peraltro, è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l'azione generale di arricchimento, ex art. 2041 c.c., che presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro, non è invocabile per ottenere il rimborso delle spese sostenute da uno dei coniugi per il miglioramento della casa coniugale, poiché sussiste la causa dello spostamento patrimoniale consistente nell'adempimento di obbligazioni nell'ambito dei rapporti familiari regolate dalla legge (ex plurimis Cass.
Ordinanza n. 4909 del 16/02/2023; Cass Ordinanza n. 15243 del 12/06/2018).
Del pari deve essere rigettata la domanda ex art. 1150, comma 3, c.c., astrattamente ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza, la quale riconosce non il diritto alla restituzione, bensì il diritto all'indennizzo, fondato su una norma inerente il possesso, l'art. 1150 c.c., sul rilievo che la spesa ha incrementato il valore
7 patrimoniale dell'immobile del coniuge esclusivo proprietario, ma ha anche avvantaggiato, nell'uso e nel godimento, tutta la famiglia.
Il coniuge non proprietario, che pure ha usufruito del vantaggio conseguente alla ristrutturazione, ha diritto ad un indennizzo nel momento in cui, in sede di separazione, la comunione spirituale e materiale viene meno e, con essa, anche la situazione legittima del compossesso derivante dal vincolo matrimoniale e dal dovere di convivenza coniugale.
In altri termini, il coniuge non proprietario che abbia investito nella ristrutturazione dell'immobile altrui potrà ottenere un indennizzo in base al disposto di cui all'art. 1150 c.c., laddove dimostri che le spese sostenute abbiano aumentato il valore patrimoniale dell'immobile e che siano state poste in essere, se non esclusivamente, prevalentemente per questo fine, e non, invece, per soddisfare i bisogni della famiglia.
Tale orientamento merita condivisione soprattutto in considerazione della natura di compossessore del coniuge non proprietario (su cui vedi anche Cass. n. 2199/1989).
Nel caso di specie, tuttavia, l'attrice nulla ha provato in merito al fatto che tali spese siano state sostenute prevalentemente per tale finalità, emergendo al contrario che le stesse sono state poste in essere al fine di disporre dell'abitazione in cui la medesima ha convissuto. (cfr., Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sentenza n. 3421/2024 del 23.9.2024).
Deve inoltre essere rigettata la domanda di parte attrice volta alla restituzione da parte del convenuto dell'importo di € 1.459,12 dall'attrice pagato a titolo di compenso per l'avvocato che aveva patrocinato la causa del padre del convenuto, non avendo l'attrice provato nel presente giudizio che il convenuto avesse assunto l'obbligo di restituirle tale importo per conto del padre.
Deve, poi, essere rigettata la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad ottenere il pagamento, da parte dell'attrice, dell'importo di € 74.803,20 a titolo di ingiustificato arricchimento per le lavorazioni che il convenuto ha svolto per la ristrutturazione di un locale commerciale e di un immobile ad uso abitativo di proprietà della sola attrice e per la manutenzione di un terreno della stessa.
Ciò in quanto per potersi accogliere la domanda ex art. 2041 c.c. è necessario che colui che la propone dimostri non solo l'entità del dedotto arricchimento della controparte (in termini, nel caso di specie, di aumento del valore degli immobili), ma altresì l'entità del proprio impoverimento, il quale non coincide con il prezzo di mercato delle lavorazioni eseguite, ma con la diminuzione patrimoniale derivata dall'esecuzione delle lavorazioni poste a fondamento della domanda.
Nel caso di specie, dunque, parte convenuta avrebbe dovuto allegare e provare i costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del materiale (producendo le relative fatture e dimostrandone il pagamento) e per le ore di lavoro degli operai che hanno collaborato con lui all'esecuzione delle lavorazioni (producendo il contratto di lavoro e le buste paga degli stessi, oltre a dimostrare, anche con prove orali, le ore dagli stessi lavorate).
8 Non avendo la parte convenuta fornito tale prova in ordine alla propria diminuzione patrimoniale in dipendenza dell'attività svolta in favore della convenuta, la domanda non può essere accolta, né è possibile rimediare a tale mancato assolvimento dell'onere probatorio mediante l'espletamento di una CTU, la quale, in mancanza degli elementi di prova sopra indicati, risulterebbe meramente esplorativa.
Deve, invece, essere accolta la domanda di restituzione dell'importo di € 30.000,00 corrisposto dal convenuto all'attrice a titolo di mutuo, avendo entrambe le parti prodotto in giudizio documentazione sottoscritta dall'attrice (allegato 2 alla comparsa di costituzione del convenuto e allegato 16 alla seconda memoria di parte attrice) nella quale si dà atto di tale prestito (nel documento è scritto “Euro 30.00,00”, ma risulta incontestato tra le parti che l'importo oggetto del documento sia di Euro 30.000,00) e dell'obbligo restitutorio dell'attrice.
Sul punto deve osservarsi l'irrilevanza della deduzione di parte attrice in ordine al fatto che il documento prodotto da parte convenuta sub allegato 2 alla propria comparsa di costituzione sarebbe materialmente alterato rispetto a quello prodotto dal nel giudizio di divorzio, e da lei prodotto nel presente CP_1 giudizio in copia sub allegato 16 alla propria seconda memoria, non solo in quanto la stessa attrice ha omesso di presentare querela di falso avverso il documento prodotto da parte convenuta nel presente giudizio, ma anche in considerazione del fatto che la medesima dichiarazione, sottoscritta dall'attrice, contenuta nel documento 2 parte convenuta, è comunque contenuta nel documento 16 dalla medesima attrice prodotto in allegato alla propria seconda memoria e di cui non ha contestato l'autenticità. A ciò si aggiunga, peraltro, che la medesima attrice non ha contestato, nel merito, l'esistenza e l'entità di tale prestito.
Dalle superiori considerazioni, e tenuto conto che parte attrice non ha dedotto e provato di avere provveduto alla restituzione dell'importo mutuato, discende l'accoglimento della domanda riconvenzionale sul punto formulata da parte convenuta.
Non può invece accogliersi la domanda relativa al pagamento delle ulteriori somme di € 7.500,00 a titolo di esborso per l'acquisto nel 2018 dell'autovettura intestata alla di € 15.250,00 a titolo di spese Pt_1 legali sostenute dal convenuto in favore dell'attrice e di € 2.750,00 sostenute dal convenuto a titolo di compenso per l'attività svolta da una agenzia immobiliare in favore dell'attrice.
Con riguardo agli ultimi due importi sopra indicati (€ 15.250,00 ed € 2.750,00), né nel documento prodotto sub allegato 2 alla comparsa di costituzione di parte convenuta, né in quello prodotto sub allegato 16 alla seconda memoria di parte attrice, risulta contenuta alcuna dichiarazione sottoscritta dalla nella quale la stessa si riconosca debitrice di tali somme in favore del convenuto (contenendo i Pt_1 due documenti – fatta eccezione per la parte del documento relativa al prestito di € 30.000,00, di cui sopra si è esposto – soltanto annotazioni a mano di importi collegati alle voci “Avvocato”, “Agenzia” e
“Prestito casa ER”, nel primo documento prive di sottoscrizione e nel secondo sottoscritte dal solo
9 e comunque prive di ulteriori indicazioni in ordine al soggetto debitore e al soggetto creditore e CP_1 prive della sottoscrizione dell'attrice, dunque prive di rilievo giuridico).
Ciò premesso, in relazione a tali voci, a fronte della contestazione di parte attrice, contenuta nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., in ordine al fatto che il convenuto non avrebbe mai effettuato tali pagamenti, quest'ultimo non ha prodotto alcuna documentazione comprovante i dedotti esborsi.
In ordine alla prima voce, pari ad € 7.500,00, pur risultando incontestato tra le parti che il convenuto abbia effettuato tale esborso, quest'ultimo non ha dimostrato che lo stesso sia stato effettuato a titolo di prestito e non ai sensi dell'art. 143 c.c.
Infatti, atteso che parte convenuta, entro i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. previsti per le preclusioni assertive, non ha contestato quanto riferito da parte attrice nella prima memoria in ordine al fatto che tale vettura venisse utilizzata per esigenze familiari (in particolare, gli spostamenti del figlio delle parti), risulta dunque operare, per i principi sopra esposti, e in mancanza di prova contraria, la presunzione in ordine al fatto che la contribuzione del convenuto all'acquisto della vettura sia avvenuta nell'ottica della partecipazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, indipendentemente dal fatto che tale bene sia stato intestato esclusivamente alla coniuge.
Dalle superiori considerazioni deriva l'accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto limitatamente all'importo di € 30.000,00, che l'attrice deve dunque essere condannata a corrispondere al convenuto.
Tenuto conto del rigetto delle domande attoree e del limitato accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri medi del D.M.
55/2014 in relazione al valore della domanda riconvenzionale come formulata dal convenuto, devono essere poste a carico di parte attrice nella misura del 25%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, condanna l'attrice a corrispondere al convenuto l'importo di € 30.000,00;
- condanna parte attrice a rifondere al convenuto il 25% delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500,00 (25% di € 14.000,00) per compensi e in € 189,75 (25% di € 759,00) per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge.
Rieti, 24.11.2025
La giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
10