Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00543/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2025, proposto da
Brugnoli S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ponza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Mignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CA MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Diaco, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via dei Mille 40;
GU RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Ciccotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lucrezio Caro, 62;
per l'annullamento e declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Ponza sull’atto di significazione e diffida notificato il 25.7.2024, con cui, nel significare che con la mancata produzione degli atti originali richiesti e previsti dalla nota comunale prot. 2854 del 12.5.2008 il procedimento di autorizzazione alla regolarizzazione urbanistica della destinazione d’uso della porzione immobiliare avanzata dal signor MO CA, dante causa del signor RO GU, non è stato definito e concluso, è stato chiesto al Comune di Ponza, in riferimento alla nota comunale prot. 2854 del 12.5.2008 e alla domanda evasa con la stessa, di far produrre da parte del signor RO GU gli originali degli atti indicati nella nota anzidetta, nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Ponza di chiedere, in riferimento alla nota comunale prot. 2854 del 12.5.2008 e alla domanda evasa con la stessa, la produzione da parte del signor RO GU degli originali degli atti indicati nella nota anzidetta, e di concludere il relativo procedimento amministrativo edilizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ponza e di CA MO e di GU RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con rituale ricorso ex art. 117 cpa la Brugnoli srl Unipersonale ha esposto in fatto che:
-aveva acquistato in data 11.06.2008 dal dottor MO CA il compendio Immobiliare in Ponza, Via Nuova n. 16, ad uso albergo denominato “Hotel La Baia”, costituito da un fabbricato esistente da cielo a terra, fatta eccezione dell’ultimo piano, rimasto in proprietà del venditore;
-con istanza del 30.4.2007 MO CA aveva chiesto al Comune di Ponza, con specifico riferimento all’ ultimo piano dell’edificio destinato a locali servizi dell’albergo, “l’autorizzazione alla regolarizzazione urbanistica della destinazione d’uso di una porzione immobiliare di un fabbricato in Ponza Via Nuova n. 16”;
-in data 12.5.2008 il Comune, con provvedimento prot. 2854, aveva autorizzato al MO CA “la regolarizzazione urbanistica della destinazione d’uso di una porzione immobiliare di un fabbricato sito in questo Comune, fg. 21, mappali 258 sub. 18 in Via Nuova”;
-tale autorizzazione veniva rilasciata sulla base di documenti e atti prodotti dal MO in fotocopia ed aveva, pertanto, carattere di provvisorietà essendo in attesa l’amministrazione comunale degli originali, come espressamente riportato nello stesso provvedimento prot. 2854 laddove si prevede “Vista la documentazione e gli atti prodotti dall’ interessato, in fotocopia, in attesa degli originali”;
-come è emerso da accesso agli atti, gli originali non sono mai stati presentati e ciò- ad avviso del ricorrente- ha comportato il mantenimento di una autorizzazione (titolo edilizio) fondata su delle mere fotocopie.
-la società ricorrente, in considerazione dei seri pregiudizi arrecati all’attività alberghiera espletata nel medesimo stabile a seguito del mutamento di destinazione assentito con l’autorizzazione di cui alla nota prot. 2854 del 12.5.2008, rilasciata in favore del signor MO per l’immobile ora di proprietà del signor RO, e consistenti nel subire il transito continuo nella struttura alberghiera di persone (anche estranee) dimoranti e ospiti dell’appartamento in parola, aveva già con precedente atto stragiudiziale notificato il 17.3.2021 diffidato il Comune di Ponza a chiedere al signor RO GU, attuale proprietario, la produzione degli originali degli atti indicati nella predetta nota 2854 del 12.5.2008;
1.1. Stante la perdurante inerzia del Comune, anche a seguito della diffida del 2.5.7.2024, ha agito in giudizio chiedendo accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato con accertamento dell’obbligo “…del Comune di Ponza di chiedere, in riferimento alla nota comunale prot. 2854 del 12.5.2008 e alla domanda evasa con la stessa, la produzione da parte del signor RO GU degli originali degli atti indicati nella nota anzidetta, e di concludere il relativo procedimento amministrativo edilizio” .
2. Si è costituito il Comune di Ponza eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto la nota 2854 del 12.5.2008 è stata annullata in autotutela con atto n.10015/2018. Ha poi evidenziato che l’autorizzazione al cambio di destinazione di cui al provvedimento prot. n.2854 del 12/05/2008, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non aveva alcuna valenza provvisoria e non risulta essere stata condizionata in alcun modo all’acquisizione dei documenti in originale, rispetto a quelli prodotti in fotocopia in funzione dei quali l’Ente si era determinato.
3. Si è costituito il controinteressato GU RO, attuale proprietario dell’immobile, eccependo la nullità della notifica poiché effettuata a in forma cartacea anziché a mezzo PEC e l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Su tale aspetto ha evidenziato che il provvedimento del 2008 di cui si discute è stato impugnato dalla società oggi ricorrente innanzi a questo TAR ed è stato definito con sentenza, che rilevava il difetto di interesse ad agire della Brugnoli srl sulla scorta del rilievo che il provvedimento di frazionamento non legittimava urbanisticamente solo l’immobile all’ultimo piano ma anche quello dei piani sottostanti dall’attico, di proprietà dalla ricorrente. Inoltre, ha precisato che l’annullamento in autotutela della più volte menzionata nota del 2008 è stato annullato con sentenza di questo Tar n. 167/2019, confermata in integrum dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3788/2020.
Ha poi dedotto che sussiste un inadempimento da parte del Comune in quanto: la corretta qualificazione dell’istanza porta a ritenere che la stessa sia tesa a qualificare il provvedimento come “provvisorio” ovvero ad annullarlo; sennonché all’annullamento osta il giudicato sul punto e neanche sussiste il carattere di provvisorietà del provvedimento, già impugnato con esito negativo. Ha concluso chiedendo la condanna aggravata sulle spese ex art. 96 cpc.
4. Si è costituito altresì CA MO eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto la legittimità della nota prot. n. 2854 del 2008 è stata accertata con pronunce passate in giudicato risultando inammissibile l’azione oggi proposta dalla Brugnoli.
5. La causa è stata assunta in decisione all’udienza camerale del 28 maggio 2025.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene il Collegio che non sussista un obbligo di provvedere il cui inadempimento è censurabile nelle forme di cui all’art. 117 cpa.
In primo luogo, l’amministrazione ha chiaramente mostrato di ritenere la nota n. 2854 del 2008, che parte ricorrente sostiene avere valore meramente provvisorio, priva di tale carattere, come emerge dal fatto che nel lungo tempo trascorso dalla sua adozione non ha mai sollecitato la produzione dei documenti originali all’istante e, anzi, ha ritenuto di adottare un provvedimento caducatorio di secondo grado, ossia la nota 100015/2018. Tale annullamento in autotutela è stato ritenuto illegittimo con sentenza n. 167/2019 di questo Tar confermata in appello con la pronuncia n. 3788/2020.
L’annullamento in autotutela ha quale presupposto logico giuridico che il procedimento “di primo grado” si sia concluso con un provvedimento definitivo, su cui si innesta un provvedimento di secondo grado sottoposto alla cognizione del Tribunale e ritenuto illegittimo. Il giudicato formatosi per effetto di tale pronuncia, resa anche nei confronti dell’odierna ricorrente, copre pertanto anche la questione della definitività dell’atto di primo grado annullato che, sebbene non espressamente dedotta, costituisce il presupposto logico giuridico dell’azione amministrativa concretizzatasi nell’atto gravato.
In secondo luogo, tale annullamento in autotutela è intervenuto per superamento dei termini termine di diciotto mesi per l’esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21 novies L. 241/90 come modificato dalla L. n. 124 del 2015.
In terzo luogo, è appena il caso di rilevare che la stessa nota n. 2854 del 2008 è da tempo divenuta inoppugnabile, essendosi il relativo giudizio concluso con una sentenza definitiva n. 4602/2012 che ha statuito la irricevibilità per tardività della relativa impugnazione (cfr. doc. 1 del contro interessato).
Emerge pertanto che né l’odierno ricorrente può contestare il contenuto della predetta nota né l’Amministrazione può tornare su detto atto, la cui definitività è indubbia, essendosi esaurito il potere di annullamento in autotutela (in disparte eventuali sopravvenienze) per superamento del termine. Ne consegue, pertanto, che essendo la vicenda amministrativa sottesa alla nota 2854 del 2008 ormai conclusa, il privato con la propria istanza non può sollecitare né fondare l’esercizio di un potere in relazione alla stessa. Per concludere, non sussiste un obbligo di provvedere sull’istanza neanche nelle forme semplificate di cui all’art. 2 l. 241/1990.
7. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO