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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 8 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 3872 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Francesco L. de Cesare;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 21.03.2024 parte ricorrente – vittima di infortunio nel corso dell'attività lavorativa prestata presso il Pronto
Soccorso del P.O. Miulli in qualità di infermiere professionale - ha chiesto che, accertata l'inabilità permanente pari al 8% o ad altra misura come accertata in giudizio, l'INAIL fosse condannata alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale.
Rappresentava che l'INAIL gli aveva negato l'indennizzo.
L'Inail si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è decisa nelle forme della trattazione scritta.
*****
La domanda è fondata nei termini che seguono, basandosi il giudizio di questo giudice sulle valutazioni del CTU, che appaiono adeguate rispetto all'esame della documentazione addotta dal ricorrente e congrue dal punto di vista logico.
Il consulente ha ritenuto quanto segue:
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Premesso che nell'agosto 2015 il ha subito infortunio sul Parte_1 lavoro, a carico del piede destro, in dettaglio, frattura del secondo, terzo e quarto osso metatarsale, per cui è stato riconosciuto un danno biologico del 6%. Il signor in servizio quale infermiere professionale, Parte_1 sempre presso l'ospedale Miulli di Acquaviva, ha subito una frattura della falange distale dell'alluce del piede destro.
In data 26.09.23 come da prospetto INAIL veniva riconosciuta la inabilità temporanea assoluta, per cui veniva indennizzato, mentre non venivano riconosciuti postumi dalla suddetta lesione per cui seguiva ricorso.
In data 11.12.2, come da verbale collegiale su atti, parere discorde del medico del patronato, veniva di nuovo reiterato il diniego in quanto
…i postumi attuali sono indiscriminabili da quelli del precedente…
Sulla base della documentazione clinica ed amministrativa, nonché sulla obbiettività clinica si può affermare che il signor ha Parte_1 subito una frattura della seconda falange del primo dito del piede destro per cui è residuato una menomazione della integrità psico fisica pari al
2%, perfettamente distinguibile dal precedente infortunio che interessava, sì, lo stesso piede, ma strutture diverse.
…..
In data 17.12.2024 mi viene richiesto dall'avvocato Francesco De
Cesare di precisare in maniera analitica il danno precedente relativo alla frattura del secondo, terzo e quarto osso metatarsale, riconosciuto pari al 6%, e di quello attuale stimato nel 2%, con un danno biologico complessivo del 8% (otto per cento)”.
Quanto affermato dal CTU è, quindi, fondato sul diretto esame obiettivo e sull'analisi della documentazione medica, nonché sorretto da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici: si tratta di valutazioni che possono essere senz'altro condivise.
La domanda, pertanto, deve essere accolta con riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura complessiva del 8%, inclusivo del danno biologico del 6% già riconosciuto per precedente sinistro, con conseguente condanna dell'INAIL alla corresponsione dell'indennizzo in sorte capitale, comprensivo di arretrati dalla domanda amministrativa, nonché di interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di legge.
All'accoglimento del ricorso consegue a carico dell'INAIL il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, nonché delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 3872/2024 RG, ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a Parte_2
una menomazione della integrità psico-fisica nella misura
[...] complessiva del 8%;
- di conseguenza condanna l'INAIL alla liquidazione del danno biologico, in considerazione della preesistenza lavorativa, nella misura del 8% in sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 1.300,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u..
Bari, 8 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 8 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 3872 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Francesco L. de Cesare;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 21.03.2024 parte ricorrente – vittima di infortunio nel corso dell'attività lavorativa prestata presso il Pronto
Soccorso del P.O. Miulli in qualità di infermiere professionale - ha chiesto che, accertata l'inabilità permanente pari al 8% o ad altra misura come accertata in giudizio, l'INAIL fosse condannata alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale.
Rappresentava che l'INAIL gli aveva negato l'indennizzo.
L'Inail si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è decisa nelle forme della trattazione scritta.
*****
La domanda è fondata nei termini che seguono, basandosi il giudizio di questo giudice sulle valutazioni del CTU, che appaiono adeguate rispetto all'esame della documentazione addotta dal ricorrente e congrue dal punto di vista logico.
Il consulente ha ritenuto quanto segue:
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Premesso che nell'agosto 2015 il ha subito infortunio sul Parte_1 lavoro, a carico del piede destro, in dettaglio, frattura del secondo, terzo e quarto osso metatarsale, per cui è stato riconosciuto un danno biologico del 6%. Il signor in servizio quale infermiere professionale, Parte_1 sempre presso l'ospedale Miulli di Acquaviva, ha subito una frattura della falange distale dell'alluce del piede destro.
In data 26.09.23 come da prospetto INAIL veniva riconosciuta la inabilità temporanea assoluta, per cui veniva indennizzato, mentre non venivano riconosciuti postumi dalla suddetta lesione per cui seguiva ricorso.
In data 11.12.2, come da verbale collegiale su atti, parere discorde del medico del patronato, veniva di nuovo reiterato il diniego in quanto
…i postumi attuali sono indiscriminabili da quelli del precedente…
Sulla base della documentazione clinica ed amministrativa, nonché sulla obbiettività clinica si può affermare che il signor ha Parte_1 subito una frattura della seconda falange del primo dito del piede destro per cui è residuato una menomazione della integrità psico fisica pari al
2%, perfettamente distinguibile dal precedente infortunio che interessava, sì, lo stesso piede, ma strutture diverse.
…..
In data 17.12.2024 mi viene richiesto dall'avvocato Francesco De
Cesare di precisare in maniera analitica il danno precedente relativo alla frattura del secondo, terzo e quarto osso metatarsale, riconosciuto pari al 6%, e di quello attuale stimato nel 2%, con un danno biologico complessivo del 8% (otto per cento)”.
Quanto affermato dal CTU è, quindi, fondato sul diretto esame obiettivo e sull'analisi della documentazione medica, nonché sorretto da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici: si tratta di valutazioni che possono essere senz'altro condivise.
La domanda, pertanto, deve essere accolta con riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura complessiva del 8%, inclusivo del danno biologico del 6% già riconosciuto per precedente sinistro, con conseguente condanna dell'INAIL alla corresponsione dell'indennizzo in sorte capitale, comprensivo di arretrati dalla domanda amministrativa, nonché di interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di legge.
All'accoglimento del ricorso consegue a carico dell'INAIL il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, nonché delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 3872/2024 RG, ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a Parte_2
una menomazione della integrità psico-fisica nella misura
[...] complessiva del 8%;
- di conseguenza condanna l'INAIL alla liquidazione del danno biologico, in considerazione della preesistenza lavorativa, nella misura del 8% in sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 1.300,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u..
Bari, 8 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile