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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 222 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da
, nata a [...] il [...], domiciliata Parte_1
digitalmente all'indirizzo di posta elettronica certificata oppure Email_1
rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'avv. Email_2
Andrea Dal Poggetto e dall'avv. Silvia Cecchi in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado
appellante
contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, elettivamente domiciliato Controparte_1
in Cagliari presso lo studio dell'avv. Raffaella Atzori, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ammesso al patrocinio a spese dello Stato
in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 14.10.2024
appellato
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza, Nel merito, accogliere l'appello proposto dall'attrice e, per l'effetto, disporre che Controparte_1
contribuisca al mantenimento del figlio minore pagando all'attrice la somma Persona_1
che sarà ritenuta di giustizia, somma comunque non inferiore ad euro 350,00 mensili, in tesi dalla domanda ed in ipotesi da settembre 2021, oltre al 50% delle spese straordinarie in relazione alle quali si fa riferimento al protocollo del CNF 2017.
In via istruttoria si richiede che siano ammesse le indagini a mezzo della polizia tributaria volte ad accertare la vera situazione patrimoniale di , al fine di quantificare il contributo al Controparte_1
mantenimento dovuto in favore del figlio.
Nell'interesse dell'appellato: l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, voglia:
- In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Cagliari n. 3066/2023;
- Nel merito, rigettare l'appello avverso la sentenza n. 3066/2023 poiché infondato in fatto e in diritto;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 02.11.2018 convenne in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Cagliari, , chiedendo fosse accertato e dichiarato che questi è Controparte_1
il padre del minore , nato a [...] il [...], e, per Persona_2
l'effetto, che fosse attribuito al bambino il cognome paterno in aggiunta a quello materno;
chiese,
altresì, che venisse disposto in capo al convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 350,00, nonché il versamento in favore dell'attrice di una somma di denaro, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di rimborso in ragione del mancato contributo al mantenimento del figlio dalla nascita fino alla declaratoria di paternità.
costituitosi, pur riconoscendo di avere avuto una relazione sentimentale con Controparte_1
l'attrice, dichiarò di non avere certezza dell'allegata paternità e ne chiese, preliminarmente,
l'accertamento, subordinando le ulteriori domande all'esito dell'esame genetico. In particolare,
chiese fin da subito il rigetto delle domande attoree qualora l'accertamento di compatibilità genetica avesse dato esito negativo, mentre, in caso di esito positivo dell'esame, insistette affinché non venisse attribuito al minore il proprio cognome;
in ogni caso, chiese che il contributo di mantenimento venisse parametrato sia al costo della vita nel Paese di residenza del bambino,
tenendo conto altresì delle agevolazioni economiche previste dal sistema statale cubano, sia alla propria situazione reddituale. Domandò, infine, il rigetto della domanda con cui l'attrice aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del minore dalla nascita sino alla declaratoria di paternità, qualora non provate, ovvero la determinazione dell'importo in via equitativa, sulla base dei medesimi parametri indicati per la quantificazione dell'assegno mensile.
Istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.
3066/2023 il Tribunale di Cagliari dichiarò raggiunta la prova della compatibilità genetica tra il
DNA del e quello del minore e attribuì a quest'ultimo anche il cognome paterno, in aggiunta a CP_1
quello materno, ritenendo tale scelta maggiormente confacente all'interesse del minore. Per
l'effetto, dispose il pagamento di un assegno mensile omnicomprensivo di euro 50,00, quale contributo del padre al mantenimento del minore, ritenendo tale somma congrua rispetto sia alle informazioni fornite dalle parti circa la situazione reddituale di ciascuna, sia all'incontroversa sussistenza di aiuti da parte dello Stato cubano per l'acquisto di generi alimentari, spese sanitarie e scolastiche, nonché rispetto allo stipendio medio dei lavoratori a Cuba, così come risultante da ricerche svolte sul web. Quanto al carattere omnicomprensivo del contributo, il Tribunale giustificò
tale scelta affermando che si trattava della modalità maggiormente rispondente all'interesse del figlio, considerata la carenza di un diretto coinvolgimento paterno e la distanza geografica tra le parti, elementi che avrebbero potuto rendere oltremodo gravoso il recupero, di volta in volta, delle somme dovute dal per le spese straordinarie. CP_1
Infine, sulla richiesta di liquidazione in via equitativa di un contributo per il mancato mantenimento del figlio dalla nascita, il Tribunale riconobbe il diritto dell'attrice ad ottenere, in via di regresso, il rimborso di una quota delle spese fino a quel momento da lei sostenute in via esclusiva per il minore, equitativamente determinato in euro 40 per 121 mensilità. Ai fini della quantificazione del contributo, il primo giudice, rilevata la mancanza di prova circa gli esborsi concretamente sostenuti dall'attrice per il mantenimento del minore, tenne conto di una serie di elementi, tra cui il costo della vita e il salario medio dei lavoratori nella città cubana in cui risiedeva il minore, nonché
l'incontroversa sussistenza di aiuti da parte dello Stato sia per l'acquisto di beni di prima necessità, sia per l'istruzione e la sanità, queste ultime entrambe gratuite.
Avverso tale decisione ha proposto appello , cui ha resistito Parte_1 CP_1
.
[...]
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale, nel condannare il convenuto al versamento di un contributo per il mantenimento del figlio, aveva ritenuto congruo a tal fine, in relazione al costo della vita a Cuba, l'importo di 50,00
euro mensili.
In particolare, l'appellante ha affermato che il primo giudice, nel determinare l'importo dovuto mensilmente dal convenuto, aveva omesso di valutare la documentazione prodotta nel corso del giudizio, comprovante il trasferimento del minore in Spagna fin dal 2021; dunque, il contributo spettante al minore per il periodo successivo al trasferimento avrebbe dovuto essere parametrato al costo della vita in Europa, ove, peraltro, il minore frequenta una scuola privata, poiché privo di permesso di soggiorno.
A sostegno delle proprie pretese, ha dapprima dedotto di aver tempestivamente esposto in giudizio l'avvenuto trasferimento del minore da Cuba alla Spagna, integrante un fatto nuovo, sopravvenuto nel corso del procedimento di primo grado;
ad ogni modo, trattandosi di una causa avente ad oggetto la determinazione del contributo per il mantenimento di un minore, non poteva ritenersi operante il sistema delle preclusioni istruttorie, dovendosi, invece, riconoscere il potere del giudice di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, tutti i provvedimenti per la migliore protezione del minore.
Ha, pertanto, richiesto che il maggiore importo, determinato secondo i parametri di cui sopra, sia fatto decorrere dal settembre 2021, momento in cui il minore ha iniziato a frequentare la scuola primaria a Càceres.
Sotto altro profilo, l'appellante ha ribadito l'erroneità della quantificazione dell'assegno di mantenimento, per non avere il giudice svolto approfonditi accertamenti sulla situazione patrimoniale del convenuto;
al riguardo, ha dedotto la omessa pronuncia del Tribunale sulle istanze istruttorie con le quali essa appellante aveva chiesto lo svolgimento di accertamenti sulla effettiva condizione economica del convenuto, stante la dissonanza tra quanto affermato da quest'ultimo e il contenuto delle proprie produzioni, attestanti l'esercizio di attività di import-export da parte del
. Secondo l'appellante, sarebbe alquanto insolito che il giudice avesse rilevato in sentenza la CP_1
poca chiarezza della situazione reddituale del , pur non avendo accolto le istanze istruttorie – CP_1
indagini tramite la polizia tributaria – finalizzate ad accertarla, ed avendo, invece, richiesto alla parte attrice di dimostrare la propria situazione economica, di cui, invece, ella già aveva fornito prova con le memorie istruttorie di primo grado.
Infine, l'appellante ha segnalato la presenza di un errore materiale della sentenza, laddove il giudice, pur avendo disposto l'aggiunta del cognome paterno a quello materno, ne ha poi omesso l'indicazione nella parte dispositiva.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Anzitutto deve ritenersi l'ammissibilità dell'impugnazione, con la quale l'appellante ha chiaramente dedotto l'omessa valutazione da parte del Tribunale della documentazione prodotta, che si era poi riverberata sulla decisione, fondata su una situazione fattuale in realtà mutata nelle more del giudizio;
il tenore delle censure è chiaro, è puntuale, e pertanto risponde ai requisiti richiesti dalla legge, non ritenendosi necessaria anche una formale deduzione relativa alla eventuale disposizione di legge violata.
Ciò posto, si rileva, anzitutto, la fondatezza del profilo di censura riguardante la mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, della documentazione prodotta nel corso del primo grado del giudizio, comprovante l'avvenuto trasferimento del minore in Spagna, pur trattandosi di produzioni ammissibili oltre che rilevanti ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal convenuto. Sul punto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte in tema di affidamento e mantenimento dei figli in caso di separazione e divorzio, deve ritenersi l'operabilità, in dette materie, di una deroga alle regole generali sull'onere della prova, con conseguente attribuzione al giudice di ampi poteri istruttori, che gli consentono di ancorare le sue determinazioni ad una verifica non soltanto delle condizioni patrimoniali delle parti ma anche delle esigenze dei figli, attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio. Ciò, in applicazione del principio che sottrae la tutela degli interessi morali e materiali della prole all'iniziativa e alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. 4381/ 2022). Con la pronuncia richiamata, la
Corte di Cassazione, sulla scorta dei principi sopra menzionati ed esclusa la possibilità di ravvisare la maturazione di alcun effetto preclusivo, ha ritenuto valutabile la documentazione prodotta anche in sede di gravame, a prescindere dalla circostanza che i fatti e i documenti fossero venuti in essere già nel corso del giudizio di primo grado, riconoscendo l'onere, in capo alla corte di appello competente, di valutare se dai documenti prodotti potesse desumersi la sussistenza o meno di condizioni idonee ad avere una diretta ricaduta sull'impegno accuditivo e sull'adeguatezza dell'assegno di mantenimento disposto dal giudice di prime cure.
Dall'applicazione al caso di specie dei predetti principi consegue l'ammissibilità e la rilevanza delle deduzioni formulate dall'attrice dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie e delle produzioni effettuate, attestanti il fatto nuovo verificatosi nelle more del giudizio;
allegazioni e produzioni, poi aggiornate nel presente grado, dalle quali si evince che, quantomeno dall'anno scolastico
2021/2022, il minore si trova in Spagna, con all'evidenza accresciute esigenze di vita.
Dalla documentazione in atti, invero, risulta che il minore è stato iscritto ad una scuola privata in
Caceres (Spagna) dal settembre 2021, iscrizione rinnovata per l'anno successivo;
detta documentazione, sebbene redatta e prodotta in lingua spagnola, è agevolmente comprensibile e può
essere validamente valutata, non essendo necessaria, contrariamente agli assunti dell'appellato, la c.d. apostille; infatti, la apostille, ovvero la legalizzazione, è in sostanza una certificazione dell'autenticità del documento, e si applica solo agli atti e documenti pubblici, cosicché la stessa non è necessaria per i documenti privati, quale nella specie è la certificazione della scuola privata
“Colegio Sagrado Corazon de Jesus” relativo all'iscrizione scolastica del minore.
Ciò posto, se per un verso la situazione fattuale valutata dal Tribunale è diversa, in quanto il minore non vive più a Cuba, ma in Spagna, dove il costo della vita è all'evidenza differente, tale mutamento di vita deve essere comunque coniugato con la situazione reddituale del , che CP_1
certamente non può essere obbligato al pagamento di un contributo di mantenimento del minore figlio oltre le proprie possibilità economiche, e solo in funzione delle scelte di vita della Pt_1
Dalla copiosa documentazione prodotta dal - certificazione unica relativa all'anno 2021 e CP_1
all'anno 2022 – risulta che questi dal 1.6.2020 è stato collocato in pensione e che l'unico reddito percepito è stato il trattamento pensionistico, pari a circa 6.870,00 euro annui;
lo stesso, inoltre ha prodotto documentazione emessa dallo studio e attestante lo stato di inattività Pt_2 Pt_3
(“dormiente e non produttiva di redditi”) della Italtrading Caribe Corp, società di import-export avente sede a Panama, della quale il era presidente. Deve essere, altresì, evidenziata la grave CP_1
situazione debitoria del , come risulta dalla lista delle cartelle/avvisi non pagati, o parzialmente CP_1
pagati, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché al debito verso Banca Intesa per circa €
225.000,00.
Il , a ben vedere, ha prodotto adeguata documentazione attestante la sua situazione economica, CP_1
cosicché non è condivisibile l'ulteriore profilo di censura con cui l'appellante ha lamentato l'erroneità della quantificazione dell'assegno di mantenimento, per avere, il giudice, omesso di svolgere ulteriori accertamenti in merito alla situazione patrimoniale del convenuto;
invero, a fronte della documentazione prodotta, le indagini tramite la Polizia tributaria, sulle quali l'appellante insiste, si rivelano meramente esplorative.
Per contro, nulla si conosce della situazione patrimoniale dell'appellante, che si è limitata a produrre alcuni documenti ormai risalenti nel tempo – 2018 – attestanti il conferimento alla stessa di un incarico per prestazione occasionale da parte della Centrosped s.r.l.; per il resto la Pt_1
non ha dimostrato alcunché sulla sua situazione reddituale, e tanto meno ha fornito le opportune allegazioni in merito al suo trasferimento in Spagna, se in tale Paese svolga attività lavorativa,
neppure è dato sapere se la stessa abbia un permesso di soggiorno.
Pertanto, considerate le produzioni documentali richiamate, l'età del – 72 anni - e, quindi, la CP_1
sua ormai grandemente ridotta capacità lavorativa, e per altro verso le diverse esigenze del minore,
a parziale modifica della sentenza impugnata, si ritiene di rideterminare l'assegno dovuto dal convenuto per il mantenimento del minore nella somma di € 100,00 mensili, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado. A quest'ultimo riguardo, occorre evidenziare che il Tribunale, nel liquidare in via equitativa l'importo dovuto dal a titolo di CP_1 rimborso pro quota delle spese sostenute fino a quel momento dall'attrice, ha considerato il numero di mensilità dalla nascita del bambino fino alla pronuncia della sentenza, e che, sul punto,
l'appellante non ha sollevato eccezioni né svolto censure, cosicché una diversa decorrenza dell'assegno mensile, come qui rideterminato, andrebbe ad incidere, con duplicazione, su un periodo per il quale la ha già avuto la liquidazione di una somma di denaro a titolo di Pt_1
rimborso spese.
Il , è, altresì, tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie, calcolate secondo i CP_1
parametri di cui al protocollo del Consiglio nazionale forense del 19 novembre 2017.
Da ultimo, deve rilevarsi la sussistenza dell'errore materiale lamentato dall'appellante, posto che il
Tribunale, dopo aver in parte motiva ritenuto fondata la domanda dell'attrice di aggiunta del cognome paterno a quello materno, al capo 2) del dispositivo non ha emesso la relativa pronuncia.
L'errore materiale, in caso di appello, può anche essere fatto valere con l'impugnazione, e pertanto deve essere corretto in questa sede.
Anche le spese del presente grado vanno posto a carico del per effetto della soccombenza, e CP_1
vanno liquidate secondo lo scaglione di valore di cause da € 1.101 a € 5.200, individuato secondo il valore della domanda, come determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e per l'effetto, in Parte_1
parziale riforma della sentenza impugnata, determina in € 100,00 mensili l'importo che CP_1
deve versare in favore di a titolo di contributo per il mantenimento
[...] Parte_1
del minore figlio, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie calcolate secondo i parametri di cui al protocollo del
Consiglio Nazionale Forense del 19 novembre 2017;
2. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto al capo 2) del dispositivo della sentenza n.
3066/23 del Tribunale di Cagliari, laddove è scritto ” Persona_2
leggasi , mandando alla Cancelleria per Persona_3
l'annotazione nell'originale della sentenza;
3. Condanna il alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado, che CP_1
liquida in € 1.923,00 per compensi professionali, oltre spese per contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 222 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da
, nata a [...] il [...], domiciliata Parte_1
digitalmente all'indirizzo di posta elettronica certificata oppure Email_1
rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'avv. Email_2
Andrea Dal Poggetto e dall'avv. Silvia Cecchi in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado
appellante
contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, elettivamente domiciliato Controparte_1
in Cagliari presso lo studio dell'avv. Raffaella Atzori, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ammesso al patrocinio a spese dello Stato
in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 14.10.2024
appellato
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza, Nel merito, accogliere l'appello proposto dall'attrice e, per l'effetto, disporre che Controparte_1
contribuisca al mantenimento del figlio minore pagando all'attrice la somma Persona_1
che sarà ritenuta di giustizia, somma comunque non inferiore ad euro 350,00 mensili, in tesi dalla domanda ed in ipotesi da settembre 2021, oltre al 50% delle spese straordinarie in relazione alle quali si fa riferimento al protocollo del CNF 2017.
In via istruttoria si richiede che siano ammesse le indagini a mezzo della polizia tributaria volte ad accertare la vera situazione patrimoniale di , al fine di quantificare il contributo al Controparte_1
mantenimento dovuto in favore del figlio.
Nell'interesse dell'appellato: l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, voglia:
- In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Cagliari n. 3066/2023;
- Nel merito, rigettare l'appello avverso la sentenza n. 3066/2023 poiché infondato in fatto e in diritto;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 02.11.2018 convenne in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Cagliari, , chiedendo fosse accertato e dichiarato che questi è Controparte_1
il padre del minore , nato a [...] il [...], e, per Persona_2
l'effetto, che fosse attribuito al bambino il cognome paterno in aggiunta a quello materno;
chiese,
altresì, che venisse disposto in capo al convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 350,00, nonché il versamento in favore dell'attrice di una somma di denaro, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di rimborso in ragione del mancato contributo al mantenimento del figlio dalla nascita fino alla declaratoria di paternità.
costituitosi, pur riconoscendo di avere avuto una relazione sentimentale con Controparte_1
l'attrice, dichiarò di non avere certezza dell'allegata paternità e ne chiese, preliminarmente,
l'accertamento, subordinando le ulteriori domande all'esito dell'esame genetico. In particolare,
chiese fin da subito il rigetto delle domande attoree qualora l'accertamento di compatibilità genetica avesse dato esito negativo, mentre, in caso di esito positivo dell'esame, insistette affinché non venisse attribuito al minore il proprio cognome;
in ogni caso, chiese che il contributo di mantenimento venisse parametrato sia al costo della vita nel Paese di residenza del bambino,
tenendo conto altresì delle agevolazioni economiche previste dal sistema statale cubano, sia alla propria situazione reddituale. Domandò, infine, il rigetto della domanda con cui l'attrice aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del minore dalla nascita sino alla declaratoria di paternità, qualora non provate, ovvero la determinazione dell'importo in via equitativa, sulla base dei medesimi parametri indicati per la quantificazione dell'assegno mensile.
Istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.
3066/2023 il Tribunale di Cagliari dichiarò raggiunta la prova della compatibilità genetica tra il
DNA del e quello del minore e attribuì a quest'ultimo anche il cognome paterno, in aggiunta a CP_1
quello materno, ritenendo tale scelta maggiormente confacente all'interesse del minore. Per
l'effetto, dispose il pagamento di un assegno mensile omnicomprensivo di euro 50,00, quale contributo del padre al mantenimento del minore, ritenendo tale somma congrua rispetto sia alle informazioni fornite dalle parti circa la situazione reddituale di ciascuna, sia all'incontroversa sussistenza di aiuti da parte dello Stato cubano per l'acquisto di generi alimentari, spese sanitarie e scolastiche, nonché rispetto allo stipendio medio dei lavoratori a Cuba, così come risultante da ricerche svolte sul web. Quanto al carattere omnicomprensivo del contributo, il Tribunale giustificò
tale scelta affermando che si trattava della modalità maggiormente rispondente all'interesse del figlio, considerata la carenza di un diretto coinvolgimento paterno e la distanza geografica tra le parti, elementi che avrebbero potuto rendere oltremodo gravoso il recupero, di volta in volta, delle somme dovute dal per le spese straordinarie. CP_1
Infine, sulla richiesta di liquidazione in via equitativa di un contributo per il mancato mantenimento del figlio dalla nascita, il Tribunale riconobbe il diritto dell'attrice ad ottenere, in via di regresso, il rimborso di una quota delle spese fino a quel momento da lei sostenute in via esclusiva per il minore, equitativamente determinato in euro 40 per 121 mensilità. Ai fini della quantificazione del contributo, il primo giudice, rilevata la mancanza di prova circa gli esborsi concretamente sostenuti dall'attrice per il mantenimento del minore, tenne conto di una serie di elementi, tra cui il costo della vita e il salario medio dei lavoratori nella città cubana in cui risiedeva il minore, nonché
l'incontroversa sussistenza di aiuti da parte dello Stato sia per l'acquisto di beni di prima necessità, sia per l'istruzione e la sanità, queste ultime entrambe gratuite.
Avverso tale decisione ha proposto appello , cui ha resistito Parte_1 CP_1
.
[...]
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale, nel condannare il convenuto al versamento di un contributo per il mantenimento del figlio, aveva ritenuto congruo a tal fine, in relazione al costo della vita a Cuba, l'importo di 50,00
euro mensili.
In particolare, l'appellante ha affermato che il primo giudice, nel determinare l'importo dovuto mensilmente dal convenuto, aveva omesso di valutare la documentazione prodotta nel corso del giudizio, comprovante il trasferimento del minore in Spagna fin dal 2021; dunque, il contributo spettante al minore per il periodo successivo al trasferimento avrebbe dovuto essere parametrato al costo della vita in Europa, ove, peraltro, il minore frequenta una scuola privata, poiché privo di permesso di soggiorno.
A sostegno delle proprie pretese, ha dapprima dedotto di aver tempestivamente esposto in giudizio l'avvenuto trasferimento del minore da Cuba alla Spagna, integrante un fatto nuovo, sopravvenuto nel corso del procedimento di primo grado;
ad ogni modo, trattandosi di una causa avente ad oggetto la determinazione del contributo per il mantenimento di un minore, non poteva ritenersi operante il sistema delle preclusioni istruttorie, dovendosi, invece, riconoscere il potere del giudice di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, tutti i provvedimenti per la migliore protezione del minore.
Ha, pertanto, richiesto che il maggiore importo, determinato secondo i parametri di cui sopra, sia fatto decorrere dal settembre 2021, momento in cui il minore ha iniziato a frequentare la scuola primaria a Càceres.
Sotto altro profilo, l'appellante ha ribadito l'erroneità della quantificazione dell'assegno di mantenimento, per non avere il giudice svolto approfonditi accertamenti sulla situazione patrimoniale del convenuto;
al riguardo, ha dedotto la omessa pronuncia del Tribunale sulle istanze istruttorie con le quali essa appellante aveva chiesto lo svolgimento di accertamenti sulla effettiva condizione economica del convenuto, stante la dissonanza tra quanto affermato da quest'ultimo e il contenuto delle proprie produzioni, attestanti l'esercizio di attività di import-export da parte del
. Secondo l'appellante, sarebbe alquanto insolito che il giudice avesse rilevato in sentenza la CP_1
poca chiarezza della situazione reddituale del , pur non avendo accolto le istanze istruttorie – CP_1
indagini tramite la polizia tributaria – finalizzate ad accertarla, ed avendo, invece, richiesto alla parte attrice di dimostrare la propria situazione economica, di cui, invece, ella già aveva fornito prova con le memorie istruttorie di primo grado.
Infine, l'appellante ha segnalato la presenza di un errore materiale della sentenza, laddove il giudice, pur avendo disposto l'aggiunta del cognome paterno a quello materno, ne ha poi omesso l'indicazione nella parte dispositiva.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Anzitutto deve ritenersi l'ammissibilità dell'impugnazione, con la quale l'appellante ha chiaramente dedotto l'omessa valutazione da parte del Tribunale della documentazione prodotta, che si era poi riverberata sulla decisione, fondata su una situazione fattuale in realtà mutata nelle more del giudizio;
il tenore delle censure è chiaro, è puntuale, e pertanto risponde ai requisiti richiesti dalla legge, non ritenendosi necessaria anche una formale deduzione relativa alla eventuale disposizione di legge violata.
Ciò posto, si rileva, anzitutto, la fondatezza del profilo di censura riguardante la mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, della documentazione prodotta nel corso del primo grado del giudizio, comprovante l'avvenuto trasferimento del minore in Spagna, pur trattandosi di produzioni ammissibili oltre che rilevanti ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal convenuto. Sul punto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte in tema di affidamento e mantenimento dei figli in caso di separazione e divorzio, deve ritenersi l'operabilità, in dette materie, di una deroga alle regole generali sull'onere della prova, con conseguente attribuzione al giudice di ampi poteri istruttori, che gli consentono di ancorare le sue determinazioni ad una verifica non soltanto delle condizioni patrimoniali delle parti ma anche delle esigenze dei figli, attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio. Ciò, in applicazione del principio che sottrae la tutela degli interessi morali e materiali della prole all'iniziativa e alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. 4381/ 2022). Con la pronuncia richiamata, la
Corte di Cassazione, sulla scorta dei principi sopra menzionati ed esclusa la possibilità di ravvisare la maturazione di alcun effetto preclusivo, ha ritenuto valutabile la documentazione prodotta anche in sede di gravame, a prescindere dalla circostanza che i fatti e i documenti fossero venuti in essere già nel corso del giudizio di primo grado, riconoscendo l'onere, in capo alla corte di appello competente, di valutare se dai documenti prodotti potesse desumersi la sussistenza o meno di condizioni idonee ad avere una diretta ricaduta sull'impegno accuditivo e sull'adeguatezza dell'assegno di mantenimento disposto dal giudice di prime cure.
Dall'applicazione al caso di specie dei predetti principi consegue l'ammissibilità e la rilevanza delle deduzioni formulate dall'attrice dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie e delle produzioni effettuate, attestanti il fatto nuovo verificatosi nelle more del giudizio;
allegazioni e produzioni, poi aggiornate nel presente grado, dalle quali si evince che, quantomeno dall'anno scolastico
2021/2022, il minore si trova in Spagna, con all'evidenza accresciute esigenze di vita.
Dalla documentazione in atti, invero, risulta che il minore è stato iscritto ad una scuola privata in
Caceres (Spagna) dal settembre 2021, iscrizione rinnovata per l'anno successivo;
detta documentazione, sebbene redatta e prodotta in lingua spagnola, è agevolmente comprensibile e può
essere validamente valutata, non essendo necessaria, contrariamente agli assunti dell'appellato, la c.d. apostille; infatti, la apostille, ovvero la legalizzazione, è in sostanza una certificazione dell'autenticità del documento, e si applica solo agli atti e documenti pubblici, cosicché la stessa non è necessaria per i documenti privati, quale nella specie è la certificazione della scuola privata
“Colegio Sagrado Corazon de Jesus” relativo all'iscrizione scolastica del minore.
Ciò posto, se per un verso la situazione fattuale valutata dal Tribunale è diversa, in quanto il minore non vive più a Cuba, ma in Spagna, dove il costo della vita è all'evidenza differente, tale mutamento di vita deve essere comunque coniugato con la situazione reddituale del , che CP_1
certamente non può essere obbligato al pagamento di un contributo di mantenimento del minore figlio oltre le proprie possibilità economiche, e solo in funzione delle scelte di vita della Pt_1
Dalla copiosa documentazione prodotta dal - certificazione unica relativa all'anno 2021 e CP_1
all'anno 2022 – risulta che questi dal 1.6.2020 è stato collocato in pensione e che l'unico reddito percepito è stato il trattamento pensionistico, pari a circa 6.870,00 euro annui;
lo stesso, inoltre ha prodotto documentazione emessa dallo studio e attestante lo stato di inattività Pt_2 Pt_3
(“dormiente e non produttiva di redditi”) della Italtrading Caribe Corp, società di import-export avente sede a Panama, della quale il era presidente. Deve essere, altresì, evidenziata la grave CP_1
situazione debitoria del , come risulta dalla lista delle cartelle/avvisi non pagati, o parzialmente CP_1
pagati, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché al debito verso Banca Intesa per circa €
225.000,00.
Il , a ben vedere, ha prodotto adeguata documentazione attestante la sua situazione economica, CP_1
cosicché non è condivisibile l'ulteriore profilo di censura con cui l'appellante ha lamentato l'erroneità della quantificazione dell'assegno di mantenimento, per avere, il giudice, omesso di svolgere ulteriori accertamenti in merito alla situazione patrimoniale del convenuto;
invero, a fronte della documentazione prodotta, le indagini tramite la Polizia tributaria, sulle quali l'appellante insiste, si rivelano meramente esplorative.
Per contro, nulla si conosce della situazione patrimoniale dell'appellante, che si è limitata a produrre alcuni documenti ormai risalenti nel tempo – 2018 – attestanti il conferimento alla stessa di un incarico per prestazione occasionale da parte della Centrosped s.r.l.; per il resto la Pt_1
non ha dimostrato alcunché sulla sua situazione reddituale, e tanto meno ha fornito le opportune allegazioni in merito al suo trasferimento in Spagna, se in tale Paese svolga attività lavorativa,
neppure è dato sapere se la stessa abbia un permesso di soggiorno.
Pertanto, considerate le produzioni documentali richiamate, l'età del – 72 anni - e, quindi, la CP_1
sua ormai grandemente ridotta capacità lavorativa, e per altro verso le diverse esigenze del minore,
a parziale modifica della sentenza impugnata, si ritiene di rideterminare l'assegno dovuto dal convenuto per il mantenimento del minore nella somma di € 100,00 mensili, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado. A quest'ultimo riguardo, occorre evidenziare che il Tribunale, nel liquidare in via equitativa l'importo dovuto dal a titolo di CP_1 rimborso pro quota delle spese sostenute fino a quel momento dall'attrice, ha considerato il numero di mensilità dalla nascita del bambino fino alla pronuncia della sentenza, e che, sul punto,
l'appellante non ha sollevato eccezioni né svolto censure, cosicché una diversa decorrenza dell'assegno mensile, come qui rideterminato, andrebbe ad incidere, con duplicazione, su un periodo per il quale la ha già avuto la liquidazione di una somma di denaro a titolo di Pt_1
rimborso spese.
Il , è, altresì, tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie, calcolate secondo i CP_1
parametri di cui al protocollo del Consiglio nazionale forense del 19 novembre 2017.
Da ultimo, deve rilevarsi la sussistenza dell'errore materiale lamentato dall'appellante, posto che il
Tribunale, dopo aver in parte motiva ritenuto fondata la domanda dell'attrice di aggiunta del cognome paterno a quello materno, al capo 2) del dispositivo non ha emesso la relativa pronuncia.
L'errore materiale, in caso di appello, può anche essere fatto valere con l'impugnazione, e pertanto deve essere corretto in questa sede.
Anche le spese del presente grado vanno posto a carico del per effetto della soccombenza, e CP_1
vanno liquidate secondo lo scaglione di valore di cause da € 1.101 a € 5.200, individuato secondo il valore della domanda, come determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e per l'effetto, in Parte_1
parziale riforma della sentenza impugnata, determina in € 100,00 mensili l'importo che CP_1
deve versare in favore di a titolo di contributo per il mantenimento
[...] Parte_1
del minore figlio, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie calcolate secondo i parametri di cui al protocollo del
Consiglio Nazionale Forense del 19 novembre 2017;
2. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto al capo 2) del dispositivo della sentenza n.
3066/23 del Tribunale di Cagliari, laddove è scritto ” Persona_2
leggasi , mandando alla Cancelleria per Persona_3
l'annotazione nell'originale della sentenza;
3. Condanna il alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado, che CP_1
liquida in € 1.923,00 per compensi professionali, oltre spese per contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu