Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 7185/2024 promossa da assistita dall'avv. GAETANO NUNZIATA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito, ai sensi dell'art. Controparte_1
417 bis comma 1 c.p.c., dalle dott.sse Tecla Riverso, Chiara Coppolino e Elisa Cesaro
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Carta elettronica del docente
1. Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale del lavoro di Parte_1
Torino esponendo di aver lavorato come docente in forza di un contratto a termine nell'a.s. 2023/2024 senza poter fruire della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”) prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Lamentando la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato,
[...]
ha chiesto la condanna del a corrisponderle l'importo Parte_1 CP_1 di € 500,00 nelle forme della carta docenti.
2. Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento. Non è stato invece contestato, in fatto, che parte ricorrente abbia svolto attività di docente a tempo determinato nell'a.s. indicato in ricorso.
3. La domanda risulta fondata e va pertanto accolta per le seguenti ragioni.
4. La “carta elettronica” di cui si discute è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito “al fine di sostenere la formazione continua dei
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5. Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati quindi regolati con DPCM: dapprima quello del 23 settembre 2015 e poi quello del 28 novembre 2016.
6. Nell'ambito di una controversia identica alla presente, promossa da docente a termine che lamentava la mancata erogazione dell'importo annuo di € 500 di cui art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, il Tribunale di Vercelli ha investito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
7. Nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e CP_1 non al personale docente a tempo determinato di tale il be n CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
8. La Corte è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che - “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione” - in base agli elementi forniti dal Tribunale di Vercelli l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1 e ciò in
2 quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti CP_1 professionali a distanza”, valorizzando altresì il fatto che la carta elettronica
“dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio” desumibile dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
9. La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto
“ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. 10. Con la sentenza n. 29961/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. in data 4 ottobre 2023 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)”. 11. La Corte ha fondato tale conclusione sulla considerazione della taratura in misura “annua” e “per anno scolastico” dell'istituto e sulla connessione temporale che essa genera tra il sostegno alla formazione offerto con la Carta Docenti e la
3 didattica annua a cui è chiamato il personale docente di ruolo, rilevando che esse non consentono di escludere dalla sua identica percezione “anche quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” e dunque attribuiscono il diritto ad ottenerla ai docenti con supplenza annua ai sensi dell'art. 4 comma 1 ( scadenza al 31 agosto) o comma 2 (scadenza al 30 giugno).
12. È questo il caso di parte ricorrente che ha dedotto in giudizio rapporti di lavoro a termine con scadenza al 30 giugno.
13. Nella citata sentenza la Corte di Cassazione, richiamando i “principi generalissimi del diritto delle obbligazioni” secondo cui “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale” ha ritenuto che “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo” e che l'inserimento nel sistema scolastico che attribuisce al docente il diritto all'adempimento permane finché questi “resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza” e “ancor più se poi egli transiti in ruolo”.
14. La permanenza nel sistema scolastico attribuisce dunque il diritto all'”adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre a fronte di una fuoriuscita dal sistema scolastico, come in caso di cancellazione dalle graduatorie, “resta solo il diritto al risarcimento”.
15. Nel caso di specie parte ricorrente è attualmente in servizio in forza di un contratto a termine e dunque è tuttora presente nel sistema scolastico e pertanto non vi sono ostacoli all'affermazione del suo diritto a percepire l'importo di € 500 nelle forme della cd. carta elettronica docente in relazione agli a.s. dedotti in giudizio. 16. Non essendovi questioni di quantificazione, né di prescrizione, l'importo complessivo che il convenuto va condannato a rendere disponibile a CP_1
nelle forme di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2016 - o Parte_1 nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è quello richiesto di € 500,00.
17. In conformità a quanto affermato dalla sentenza n. 29961/2023, al valore delle carte docenti perdute si aggiunge quello di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, gli interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo.
18. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza del con la CP_1 richiesta distrazione e la liquidazione avviene in base ai valori minimi in ragione della serialità della causa.
4 19. L'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato nella misura del 15%, in considerazione della concreta utilità delle stesse (no navigabilità, link ai documenti utili e funzionanti ma solo nell'elenco documenti finale).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'a.s. 2023/2024 e, per l'effetto,
- condanna il , in persona del ministro Controparte_1 pro-tempore, a mettere a disposizione di per il Parte_1 tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 500,00, oltre interessi legali;
- condanna altresì il a rimborsare a parte ricorrente le spese di CP_1 causa liquidate in € 258,00, oltre maggiorazione del 10% ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva, Cpa e € 21,50 per contributo unificato, con distrazione. Torino, 6 febbraio 2025 LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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