Sentenza 22 marzo 2017
Massime • 1
L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria che procede, mentre per quelli già formati, da acquisire nel processo, l'obbligatorietà della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, a condizione che la parte richiedente indichi le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto, nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del ribunale del riesame che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di persona informata sui fatti in lingua spagnola, acquisite tramite rogatoria e trasfuse nell'informativa redatta dalla polizia giudiziaria italiana, non avendo l'imputato evidenziato alcun pregiudizio derivante dalla mancata traduzione dalla lingua spagnola, peraltro, conosciuta dallo stesso).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2017, n. 18957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18957 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2017 |
Testo completo
19957-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza in camera di consiglio del 22/03/2017 Sentenza n. 674 Reg. gen. n. 002610/2017 Composta da: Antonio Prestipino Presidente Consigliere relatore Adriano Iasillo Alberto Pazzi Consigliere Giuseppe Coscioni Consigliere Vincenzo Tutinelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da JE CH SE (n. il 04/08/1969) assistito e difeso dall'Avvocato Massimo Munno che ha solo autenticato la firma del ricorrente-avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, in data 15/12/2016. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano Iasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Osserva: Con ordinanza del 16/07/2016, il G.I.P. del Tribunale di Torino emise la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di BA CH EN, indagato per i reati di associazione a delinquere, di possesso e fabbricazione di due documenti di identificazione falsi in concorso con altri soggetti, di due episodi di furti aggravati di autovettura in concorso con altri soggetti, di ricettazione di un libretto di circolazione falso, di autoriciclaggio di un'autovettura e per riciclaggio in concorso con altri soggetti. Avverso il provvedimento di cui sopra l'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Torino, con ordinanza del 15/12/2016, la respinse. Ricorre per cassazione l'indagato deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali poiché sono state prese in considerazione, per ritenere sussistenti i gravi indizi di reato, le sommarie informazioni di MA UN AR non trasmesse dall'Autorità spagnola e menzionate nell'annotazione della Polizia spagnola, poi riportata nell'annotazione della Polizia italiana. Mancata traduzione asseverata dallo spagnolo all'italiano di tali dichiarazioni e mancata traduzione dall'italiano allo spagnolo dell'annotazione della Polizia Italiana;
2) carenza motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di reato;
3) carenza motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari;
4) carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana poiché tutti i reati contestati all'indagato sono stati commessi interamente in Spagna. Il ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza. motivi della decisione 1. E' opportuno affrontare, in primo luogo, il quarto motivo di ricorso con il quale si sostiene la carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana. 1,2. Questo motivo di ricorso è del tutto generico perché l'indagato non tiene assolutamente conto di quanto è stato correttamente esposto dal Tribunale sul punto. Invero il Giudice di merito a pagina 5 dell'impugnata ordinanza rileva che le condotte dello BA seppur realizzate in Spagna "accedono tutte quante a delitti a concorso necessario (quello per l'art. 416 c.p.) o eventuale (quello per i rimanenti reati) parte delle cui condotte costitutive sono state realizzate, (dai complici) in Italia"; dunque trova piena applicazione l'art. 6 del cod. penale. Norma, questa, che rivela come il legislatore abbia voluto estendere al massimo l'efficacia e l'applicazione della legge penale italiana. Il secondo comma dell'art. 6 del c.p. stabilisce, infatti, che "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione". In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato che sono punibili, secondo la legge italiana, come se commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta sia avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o 2 il cui evento si sia ivi verificato, ancorché si tratti di frammento di condotta privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo (Sez. 4, Sentenza n. 44837 del 11/10/2012 Ud. - dep. 15/11/2012 - Rv. 254968). Inoltre, per il principio della territorialità, previsto dall'art. 6, secondo comma, cod. pen., deve ritenersi commesso in Italia il reato la cui condotta sia stata posta in essere, anche in minima parte nello Stato, seppure priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo;
ne consegue che sussiste la giurisdizione italiana nell'ipotesi di ricettazione di merce contraffatta, il cui contratto si sia concluso via internet tramite l'invio dell'ordine di acquisto dal territorio italiano ad un venditore situato all'estero (Sez. 2, Sentenza n. 48017 del 13/10/2016 Ud. - dep. 14/11/2016 - Rv. 268432). 1,3. Orbene nel caso di cui ci occupiamo l'indagato, attraverso l'utilizzo di falsi documenti italiani, si spacciava per il proprietario di autovetture delle quali chiedeva e otteneva i duplicati delle chiavi;
chiavi, poi, consegnate ai complici che successivamente le usavano per compiere in Italia i furti delle predette autovetture oggetto, successivamente, del riciclaggio contestato. E', quindi, evidente che nel caso di specie trovi piena applicazione quanto disposto dall'art. 6 del cod. penale. Anche il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente 2. infondato. 2,1. Invero, il Tribunale ha ben evidenziato perché sono utilizzabili le dichiarazioni della persona informata sui fatti MA NU AR;
dichiarazioni assunte dalla Polizia Giudiziaria Spagnola la cui annotazione è stata, poi, acquisita tramite rogatoria e trasfusa completamente nell'informativa redatta dalla Polizia Giudiziaria italiana. Si deve ricordare, in proposito, che sono utilizzabili per l'adozione di misure cautelari le dichiarazioni spontanee di persone informate sui fatti annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell'informativa di reato, ancorchè non oggetto di verbalizzazione (Sez. 1, Sentenza n. 33819 del 20/06/2014 Cc. - dep. 30/07/2014 - Rv. 261093; Sez. 2, Sentenza n. 47580 del 23/09/2016 Ud. dep. 10/11/2016 Rv. 268509). Inoltre, il Tribunale ha ben - evidenziato che per quanto riguarda la traduzione di tali dichiarazioni dallo spagnolo in Italiano l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria che procede, mentre per quelli già formati, che vengono acquisiti al processo, si applica la disciplina dettata dagli artt. 143, comma secondo, e 242, comma primo, cod. proc. pen., con la conseguenza che la loro traduzione è obbligatoria solo se l'utilizzazione di essi possa pregiudicare i diritti di difesa dell'imputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata commutazione linguistica (Sez. 5, Sentenza n. 32352 del 07/03/2014 Ud. dep. 22/07/2014 - - 3 Rv. 261936). Il BA non ha evidenziato alcun pregiudizio per la mancata traduzione dallo spagnole delle dichiarazioni di cui sopra;
lingua spagnola, tra l'altro, ben conosciuta dal ricorrente (si veda, in proposito, pagina 4 dell'impugnata ordinanza). Infine è assolutamente generica l'osservazione contenuta a pagina 7 del ricorso nella quale si afferma che "l'annotazione conclusiva della Polizia stradale di Torino ove si richiama quella della Guardia Civil non sia atto probatorio trasmesso in lingua spagnola per consentire all'indagato di difendersi". Infatti se con tale frase l'indagato si volesse dolere del fatto che l'informativa conclusiva della Polizia Giudiziaria Italiana non è stata tradotta in spagnolo, si dovrebbe, allora, sottolineare l'evidente contraddizione: da un lato il ricorrente si lamenta dell'omessa traduzione in italiano di quanto redatto in spagnolo e dall'altro si lamenta della mancata traduzione in spagnolo di quanto redatto in italiano. Inoltre si deve rilevare che mai l'indagato ha dichiarato di non conoscere la lingua italiana, né dagli atti emerge tale circostanza. Si deve, in proposito ricordare, che il diritto accordato all'imputato, che non sia in grado di comprendere la lingua italiana, di essere assistito gratuitamente da un interprete e che obbliga alla traduzione degli atti processuali, non nasce automaticamente dalla condizione di non cittadinanza dell'imputato, ma dall'oggettiva constatazione dell'impossibilità o difficoltà di comprendere la lingua italiana, impossibilità che deve essere dichiarata e dimostrata (Sez. 2, Sentenza n. 40660 del 09/10/2012 Cc. - dep. 17/10/2012 - Rv. 253841). 2,2. Si deve, comunque, osservare che ciò che è stato dichiarato dalla teste MA NU AR è stato ammesso dallo stesso imputato nel corso del suo interrogatorio. Infatti, lo BA ha confermato di aver accompagnato il complice AB (il complice che lo aveva incaricato di richiedere il duplicato delle chiavi da rubare e gli aveva fornito anche i documenti carte di identità e libretti di - circolazione italiani falsi;
si veda pagina 2 dell'impugnato provvedimento) presso la ditta di spedizioni per prenotare il container nel quale sono state rinvenute, poi, due auto di provenienza furtiva oggetto di riciclaggio (si veda pagina 4 dell'impugnato provvedimento). Il Tribunale a pagina e 5 dell'ordinanza spiega in modo incensurabile perché non crede alle giustificazioni dello BA (questi dichiarava che, per quanto gli risultava, tramite container si sarebbe dovuto spedire materiale elettrico e altro, ma non auto rubate;
si veda pagina 2 dell'impugnato provvedimento).
3. Anche il resto del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 591 lettera c) in relazione all'art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di 4 impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti il Tribunale dopo aver richiamato il provvedimento genetico ed effettuato - un'accurata analisi delle fonti di prova ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni dalle quali desume i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato per i reati di cui sopra (si vedano le pagine da 3 a 5 dell'impugnata ordinanza).
4. Inoltre il Tribunale ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni dalle quali desume la sussistenza delle esigenze cautelari. 4,1. Si deve, infatti, osservare che il Tribunale del riesame ha esattamente valutato, per quanto riguarda il pericolo di cui all'articolo 274 lettera C del c.p.p., sia la modalità di esecuzione dei fatti, sia la personalità dell'indagato che, seppur incensurato, appare portatore di una pericolosità sociale elevata (si vedano le pagine 5 e 6 dell'impugnato provvedimento). Si deve ricordare a tal proposito che ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (ad esempio il fatto che al momento dell'esecuzione dell'arresto sia stata rinvenuta, nell'appartamento del ricorrente, un'ulteriore carta di identità belga contraffatta;
Sez. 2, Sentenza n. 4820 del 23/10/2012 Cc. dep. 30/01/2013 - Rv. 255679). E' opportuno, infine, - richiamare il principio giuridico, più volte ribadito da questa Corte e condiviso dal Collegio, che in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., tra i quali sono ricompresi le modalità e la gravità del fatto, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, bensì devono essere valutate come - congruamente è stato operato nel caso di specie - situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato. (Sez. 4, Sentenza n. 34271 del 03/07/2007 Cc. - dep. 10/09/2007 Rv. 237240; Sez. 2, Sentenza n. 49453 del 08/10/2013 Cc. - dep. 09/12/2013 - Rv. 257974). Inoltre, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 del 2015, ai fini della valutazione della attualità del pericolo di reiterazione di reati non è sufficiente fare riferimento al tempo trascorso dal fatto contestato dovendosi altresì valutare le peculiarità dell'intera vicenda cautelare (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto persistente il pericolo di recidiva in considerazione delle gravi e numerose fattispecie criminose contestate a fronte 5 dell'assenza di elementi idonei a mutare il quadro cautelare;
Sez. 4, Sentenza n. 5700 del 02/02/2016 Cc. - dep. 11/02/2016 - Rv. 265949). 4,2. A proposito di tutto quanto sopra esposto sembra opportuno richiama- re una parte della motivazione delle Sezioni Unite di questa Corte dalla quale si evince la correttezza della decisione dei Giudici di merito (in linea anche con quanto deciso, più volte, da questa Corte dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 274 lett. c) c.p.p. ex legge 16 aprile 2015 n. 47). Questi, infatti, per giungere alla decisione, oggi impugnata, hanno valutato gli stessi elementi che le Sezioni Unite ritengono utilizzabili al fine di accertare la sussistenza dell'esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura applicata. Infatti, si afferma nella sentenza n. n. 20769 del 2016: "... Il Tribunale dell'appello cautelare .... ha fornito adegua- ta motivazione anche in ordine alla persistente sussistenza delle esigenze caute- lari poste a fondamento della misura della custodia in carcere, soffermandosi, in particolare, sull'affermato pericolo di recidiva;
e ciò anche con specifico riguardo all'apprezzamento dell'attualità del rischio cautelare, come ora imposto dalle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015 ... Si tratta di valutazione in fatto incensurabile in questa sede e corretta giuridicamente, ove si consideri che l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve es- sere non solo concreto, ma anche attuale. Si tratta di attributi distinti, legati l'u- no (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla pre- senza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personali- tà dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valu- tata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (di recente, Sez. 3, n. 15924 del 18/12/2015, dep. 2016, Gattuso, non mass.). Nel ricorso, d'altra parte, non sono stati dedotti elementi idonei a disarticolare questo percorso logico, che non siano già stati oggetto di attenta valutazione" (Sez. U, Sentenza n. 20769 del 28/04/2016 Cc. dep. 19/05/2016 - Rv. - 266651).
5. A fronte di tutto quanto sopra esposto, come si è già detto, il ricorrente contrappone, quindi, solo generiche contestazioni. In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 rv 230634).- C O6 6. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di 1.500,00 euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 6,1. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle - disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, il 22/03/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Prestipino Adriano Iasillo Achiano Sorillo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 APR. 2017 IL CANCELLIERECancelliere T S Claudia Planelli E T R O C 7