Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 26/2024 R.G.L., vertente TRA
, ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 22/10/2016 n. Parte_1 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società Controparte_1 del , con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonio Talladira, CF , pec , fax C.F._1 Email_1 0699332038, domiciliata in Roma presso il suo studio alla via Buccari 11 appellante CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3 C.F._2 appellata contumace E
(C.F. – P. IVA RO P.IVA_2
), in persona del Presidente e rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_3 domiciliato in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso il difensore che lo rappresenta e difende, come da memoria di costituzione di nuovo difensore, Avv. Angela Maria Laganà,
t. C.F._3 Email_2 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, proponeva Controparte_3 opposizione avverso l'intimazione di pagamento, notificata in data 15 luglio 2022, n. 094 2022 90034926 85 000, in relazione agli avvisi di addebito nn. 394 2015 0002641358 000, di € 25.396,58 notificato il 28.10.2015 e n. 394 2018 0003873250 000, di € 15.008,82 notificato il 19.12.2018, inerenti a contributi previdenziali, gestione coltivatori diretti, inerenti al compreso tra il 2008 ed il 2015. Contestava la pretesa di cui all'intimazione opposta in quanto la sentenza n. 292/2020, emessa dall'intestato Tribunale, a definizione del giudizio n. 348/2016, aveva rigettato la richiesta di restituzione di prestazioni di disoccupazione agricola erogate per gli anni dal 2008 al 2010, richiesti sul presupposto, che in tali anni fosse prevalente l'attività di lavoro autonomo per la quale era stata iscritta d'ufficio alla gestione coltivatori diretti.
La ricorrente, inoltre, eccepiva la prescrizione del credito vantato dall' , ai sensi CP_5 dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni dalla data di notifica delle suddette cartelle, senza, che fosse stato posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione. Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell' e dell' CP_5 [...]
a riscuotere la somma riportata nell'intimazione di pagamento Controparte_6 opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che le cartelle di pagamento sottese. Si costituivano in giudizio i resistenti, deducevano entrambi il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'improcedibilità della domanda e la definitività della cartella di pagamento per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del D.Lgs 46/99. Non essendo proposta l'impugnazione nei 40 giorni successivi alla notifica della cartella, quest'ultima era divenuta titolo irretrattabile. Per tal motivo non era possibile far valere, sotto forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., motivi di merito. Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non era più soggetta ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale e ciò che poteva prescriversi era CP_ soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi. ed . CP_7
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1129/2023, pubblicata il 13.10.2023, il Tribunale di Palmi così statuiva: “1) Dichiara prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n. 394 2015 0002641358 000; 2) Dichiara attuale ed esigibile il credito di cui all' avviso n. 394 2018 0003873250 000; 3) Condanna a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite, che, liquida in €. CP_7 932,50, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”. Infondata era l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, atteso che la ricorrente aveva eccepito questioni inerenti al merito, cioè la prescrizione della pretesa contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui, l'Ente impositore doveva ritenersi legittimato passivo. Quanto al Concessionario della Riscossione, la circostanza che lo stesso avesse preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, determinava a ritenere la tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella era divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 D.Lgs 46/1999, affermava che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevedeva che il contribuente doveva proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comportava l'incontrovertibilità del provvedimento e l'inammissibilità dell'opposizione, consolidando il credito iscritto a ruolo che diveniva non più contestabile neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione. Tuttavia, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto fosse venuto in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, quale la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso doveva essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti. Esaminando il merito della questione, dava atto che la sentenza n, 292/2020 non era CP_ apprezzabile ai fini della decisione, in quanto aveva allegato la sentenza n. 432/2022, che aveva riformata in senso favorevole all' . CP_4
Ciò posto, la ricorrente aveva eccepito l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni, in quanto dalla data di 3
notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse stato posto in essere alcun atto interruttivo. L'avviso n. 394 2015 0002641358 000 era stato notificato il 28.10.2015 ed il n. 394 2018 0003873250 000 era stato notificato il 19.12.2018. Quanto al primo avviso, CP_7 deduceva che il termine prescrizionale era stato interrotto in data 22/01/2020, con intimazione 09420199006478953000 non opposto;
tuttavia, aveva omesso di allegare l'intimazione e ciò non consentiva al Giudice di vagliare se le notifiche fossero riferibili all'atto. Quanto al secondo avviso, l'intimazione opposta era pervenuta nel rispetto del termine di prescrizione, essendo stata ricevuta in data 15.07.2022, per cui doveva ritenersi l'attualità del credito portato dall'avviso di addebito n. 394 2018 0003873250 000, che, risultava pervenuto il 19.12.2018. Le spese di lite compensate nella misura del 50%, in ragione delle motivazioni poste a base della pronuncia, andavano poste a carico del , compensate CP_8 CP_ totalmente, invece, nei confronti di . A seguito di ricorso per correzione di errore materiale, il Tribunale correggeva il dispositivo come appresso: “Il Tribunale dispone che nella sentenza n. 1129/2022, emessa all'esito del processo con numero di ruolo 2104/2022, laddove è scritto ha condannato CP_7 piuttosto che l al pagamento delle spese di lite, questo debba leggersi, condanna CP_5 l al pagamento delle spese di lite, dispone altresì, che il presente provvedimento sia CP_5 annotato sull'originale della suddetta sentenza n. 1129/2022.”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza, così come corretta, veniva gravata dall'appello proposto da . CP_7 In via preliminare sull'interesse ad agire, rilevava l'erroneità della sentenza, come corretta, laddove “incidenter tantum” aveva affermato “… nonostante il giudizio fosse stato promosso nei soli confronti dell' , ha indicato nell'intestazione della sentenza quale CP_5 parte resistente anche l ”. Controparte_9 Il Tribunale, in via incidentale, sembrava aver recepito le affermazioni contenute nel ricorso per correzione di errore materiale e ritenuto che non fosse mai stata evocata CP_7 in giudizio, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato all'odierna appellante, che si era ritualmente costituita e di ciò il Tribunale aveva dato atto e tenuto conto in motivazione. Non si comprendeva l'assunto del contribuente che dopo averle notificato il ricorso, affermava che non sarebbe mai stata evocata in giudizio. CP_7 Pertanto, legittimamente appellava la sentenza la sentenza n. 1129/2023 (R.G. CP_7 2104/2022) resa dal Tribunale di Palmi pubblicata il13.10.2023 e non notificata. Con il primo motivo, chiedeva la riforma della sentenza, dichiarando l'inammissibilità del ricorso come formulato in primo grado per tardività attesa la mancata impugnazione delle cartelle ritualmente notificate. La contestazione sul titolo esecutivo era da configurarsi come una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc (a prescindere dal nomen iuris utilizzato nell'atto) e, pertanto, ai sensi del citato articolo andava fatta nei 20 gg. dalla notifica degli avvisi di addebito. Ciò non era avvenuto. Ancora, in via preliminare, sulla carenza di legittimazione passiva, richiamava che, nella propria memoria di costituzione in primo grado era stato dedotto “…Si eccepisce, la carenza di legittimazione passiva dell'ente rispetto alle eccezioni Controparte_10 riguardanti la notifica degli atti a cura degli enti impositori ed il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo. … “. 4
Era evidente l'errore del Tribunale laddove non aveva colto i limiti dell'eccezione dell'agente della riscossione in relazione alle contestazioni a lei non riferibili e dall'altro aveva ritenuto che le difese nel merito, articolate in via subordinata da , fossero una CP_7 implicita rinunzia alla eccezione preliminare. In via subordinata e nel merito, sulla prescrizione del diritto, osservava che la presunta non riferibilità dell'avi all'avviso di addebito presupposto era circostanza non emersa in giudizio, ma solo in sentenza. Il tribunale, ove avesse ritenuto la circostanza rilevante, avrebbe potuto richiedere all'agente della riscossione non solo la relata della intimazione già versata in atti ma anche il contenuto della busta. Ad ogni buon fine depositava la documentazione unitamente all'atto di appello e ne chiedeva l'acquisizione da parte della Corte. La sentenza era errata anche sotto un altro profilo, non avendo fatto corretta applicazione dell'articolo 68 del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia), che aveva disposto la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Il Tribunale, attesa la piena applicabilità della disciplina alla materia previdenziale, rilevata la tempestività e correttezza delle notifiche dell'AVA, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile ovvero rigettare integralmente la domanda ed in ogni caso non avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione che, a fronte di un AVA notificato il 28.10.2015 e di una intimazione notificata il 15.7.2022, non era maturata. In applicazione dei sopracitati principi, ed in riforma della gravata sentenza, chiedeva dichiarare in via preliminare l'inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività ovvero il difetto di legittimazione passiva della odierna appellante e, in via gradata e nel merito, respingere il ricorso di prime cure confermando la intimazione di pagamento 09720169038522978000 anche in relazione all'AVA 39420150002641358000”. Costituitosi, l dichiarava di riproporre tutte le eccezioni e difese rassegnate in CP_5 primo grado e, pur confidando nell'accoglimento dell'appello, ribadiva che l'opposizione contro le cartelle/avvisi o contro gli atti successivi di esecuzione e/o garanzia, era in funzione recuperatoria ex art. 24 - D.Lgs.46/99, era inammissibile giacché il credito non solo era fondato su dei titoli irretrattabili, ma anche attuale non essendosi verificata prescrizione alcuna in forza dei successi atti posti in essere dall' . Controparte_11
Non si costituiva , della quale, con ordinanza del 28.11.2024, veniva P_ dichiarata la contumacia.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Va in primo luogo esaminata la questione concernente l'interesse e la legittimazione dell' ad impugnare la sentenza, questione che, in verità, sembra esser divenuta CP_7 controversa - posto che il Tribunale ha espressamente rigettato le eccezioni di difetto di legittimazione passiva proposte da entrambi i resistenti – solo a seguito dell'istanza di correzione di errore materiale della sentenza, proposta dal difensore della ricorrente, Avv. Greco, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale, tale definito, asseritamente contenuto in sentenza, nella parte in cui era stata disposta la condanna dell' CP_13
e non dell' , “nonostante la prima non fosse neppure parte in causa”.
[...] CP_5
Nel corpo del ricorso per correzione di errore materiale il difensore della ricorrente ha motivato la richiesta di correzione, affermando: “La sig.ra a mezzo di tale giudizio ha CP_3 chiesto dichiararsi, nei soli confronti dell' , la prescrizione del credito portato in CP_5 5
pagamento in due avvisi di addebito. Il Tribunale, nonostante il giudizio fosse stato promosso nei soli confronti dell' , ha indicato nell'intestazione della sentenza quale CP_5 parte resistente anche l . Inoltre, nelle conclusioni del Controparte_6 provvedimento, in conseguenza dell'accoglimento integrale della domanda proposta, ha condannato quest'ultimo ente, piuttosto che l (si ribadisce, unica parte resistente in CP_5 giudizio), al pagamento delle spese di lite. Senonché, ciò è dovuto probabilmente in ragione di un refuso”. Le premesse in forza delle quali il difensore della ricorrente ha ravvisato un errore materiale (ritenuto dal giudice che, in accoglimento dell'istanza, ha corretto la sentenza, condannando l alla rifusione delle spese di lite) non sono rispondenti allo svolgimento CP_5 del processo, che va ricostruito, proprio al fine di individuare la sussistenza o meno dell'interesse e della legittimazione ad impugnare da parte dell' , che, nel giudizio di CP_7 primo grado, si e regolarmente costituita in giudizio ed ha frapposto motivi di resistenza alle domande della CP_3 Risponde al vero che nel ricorso introduttivo le domande erano state proposte esclusivamente nei confronti dell' , ma è altrettanto vero che nelle note scritte CP_5 depositate il 17.06.2023, in sostituzione dell'udienza del 23.06.2023, successivamente alla costituzione dell' , l'Avv. Greco così aveva affermato: “Preliminarmente deposita mail CP_7 pec di notifica, nei termini di legge, del ricorso introduttivo del giudizio all'ente resistente
nonché all' , alla quale il ricorso è stato notificato per CP_5 Controparte_6 integrare il contraddittorio ed in funzione di litis denuntiatio. Fa presente che le domande proposte, in particolare quella di eccezione di prescrizione del credito, vertono solo nei soli confronti dell' , titolare del credito ed unico soggetto legittimato passivo, in ragione di CP_5 quanto recentemente statuito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la pronuncia 7514/2022, secondo cui “in materia di riscossione di crediti previdenziali la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore”. Il Tribunale, cfr. pagg.4 e 5 della sentenza, ha espressamente esaminato la questione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sia dell' che dell' , affermando CP_5 CP_7 sussistente la legittimazione di entrambi, di talché ove la ricorrente (e ciò deve ritenersi avuto riguardo a quanto dedotto nel ricorso per correzione dell'errore materiae) avesse inteso dissentire da siffatta statuizione ed avesse inteso conseguire una declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' , avrebbe dovuto impugnare il relativo punto della CP_7 decisione, che aveva espressamente statuito sulla questione. Invero, il difetto di legittimazione passiva è sicuramente questione rilevabile anche d'ufficio in qualunque stato e grado del processo (cfr. ex multis Cass. n. 23899 del 2021), ma con il solo limite del giudicato interno (Cass. n. 29505 del 2020). La Suprema Corte (cfr. Cass. 13/09/2013, n. 20978; conf.: nn. 13695/2001, 9952/2003), ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di contenzioso tributario
[...] il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della legittimazione ad agire non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito. Ne consegue che il giudice del gravame può rilevare d'ufficio il difetto di uno dei presupposti della legittimazione ad agire …” .
“La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio”. (Cass. sez. un. 20/03/2019, n. 7925; Cass. civ. sez. trib., 24/02/2021, n. 4945). 6
Nella fattispecie in esame, il giudice si è espressamente pronunciato sulle legittimazione di e e, per conseguire la declaratoria di difetto di legittimazione CP_7 CP_5 passiva di , avrebbe dovuto essere impugnato il relativo punto della decisione. CP_7
Tale impugnazione non vi è stata, sì che sul punto si è formato il giudicato e ben l CP_7 ha interesse ed è legittimata a proporre appello. Va, poi, dato atto, ed anche per questo profilo la segnalazione dell'appellante si rivela corretta, che tale Ente aveva eccepito “la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti la notifica degli atti a cura degli enti impositori ed il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo”. Tale eccezione è limitata all'an della pretesa dell'Ente impositore, ma non ad eventuali fatti estintivi maturatisi successivamente alla formazione del titolo e su ciò, invero, non può ritenersi che l abbia tenuto un comportamento concludente equiparabile a rinuncia CP_7 all'eccezione di difetto di legittimazione passiva come, invece, ritenuto nell'impugnata sentenza.
5. Con il primo motivo, l' ha chiesto la riforma della sentenza e la declaratoria di CP_7 inammissibilità del ricorso per tardività attesa la mancata impugnazione delle cartelle ritualmente notificate, affermando che, non proposta l'opposizione ex art. 24 D. Lgs 46/1999, ogni contestazione sul titolo, l'opposizione (a prescindere dal nomen iuris utilizzato) era opposizione agli atti esecutivi ed avrebbe dovuto essere proposta nei 20 gg. dalla notifica degli avvisi di addebito. La doglianza è infondata. Invero, la Suprema Corte ha puntualizzato che (Cass. 18256/2020) il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24,commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). 7
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). E' stato ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016); Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019). In applicazione di siffatti principi non può condividersi l'assunto dell'appellante a tenore del quale, attesa la mancata impugnazione delle cartelle ritualmente notificate, ogni contestazione sul titolo esecutivo era da configurarsi come una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Come esposto, va qualificata opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. l'opposizione proposta per contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante, in funzione recuperatoria dell'opposizione non potuta proporre ex art. 24, D. Lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi l'omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo oppure di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo. Son proprio questi i principi applicati dal giudice a quo, il quale ha affermato l'irretrattabilità del credito per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 D. Lgs 46/1999, rilevando, altresì, che se nel giudizio di opposizione fosse venuto in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo, quale la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso doveva essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti. 8
6. Quanto al credito recato dall'avviso n. 394 2015 0002641358 000 notificato il 28.10.2015, l'appellante ha osservato che la presunta non riferibilità dell'avi all'avviso di addebito presupposto era circostanza non emersa in giudizio ma solo in sentenza e il Tribunale, ove avesse ritenuto la circostanza rilevante, avrebbe potuto/dovuto richiedere all'agente della riscossione non solo la relata della intimazione già versata in atti, ma anche il contenuto della busta. Ha depositato il documento in appello e ne ha chiesto l'acquisizione La documentazione prodotta dall'appellante va acquisita, posto che, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi, è ammissibile, oltre che nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi, anche nel caso in cui, come quello in esame, la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui. Va, invero, considerato che l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. n. 33393 del 2019). Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti (v. Cass. n. 20055 del 2016; n. 11994 del 2018; n. 28439 del 2019). Il principio è costantemente affermato dal giudice di legittimità: “Nel rito del lavoro la produzione di documenti dopo il deposito degli atti introduttivi è consentita se i documenti sono stati formati o acquisiti dopo i termini preclusivi o se sono necessari per rispondere a nuove difese emerse. Inoltre, il giudice può ordinare d'ufficio l'acquisizione di documenti ritenuti indispensabili per la decisione del caso, al fine di completare l'insieme delle prove necessarie a stabilire la verità di un fatto rilevante per il giudizio”. (Cass. civ. sez. lav., 07/03/2024, n. 6201); “Nel rito del lavoro, il giudice di appello deve vagliare l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante, già contumace in primo grado, ex art. 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioè, all'indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo”. (Cass. civ. sez. lav., 18/07/2024, n.19829). Tale indefettibile correlazione con il tema di indagine è evidente, sì che la documentazione depositata con l'atto di appello va acquisita.
7. Nel merito, va osservato che la ricorrente aveva eccepito l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse stato posto in essere alcun atto interruttivo. Il Tribunale ha dichiarato prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n. 3942015 0002641358 000 notificato il 28.10.2015, rilevando che l aveva dedotto che il termine CP_7 prescrizionale era stato interrotto in data 22/01/2020, con avviso di intimazione 09420199006478953000 non opposto;
tuttavia, aveva omesso di allegare l'intimazione e, ciò non consentiva al Giudice di vagliare se le notifiche fossero riferibili all'atto. Orbene, va confermato, come già affermato dal Tribunale, che l'avviso di addebito 39420150002641358000 è stato notificato dall' con raccomandata A/R spedita il CP_5
23.10.2015 e ricevuta da il 28.10.2015. P_ 9
Dal prospetto riepilogativo depositato dall'appellante è indicato che all'indirizzo di in data 20.02.2020 è stata inviata la raccomandata A/R 57327063778, Controparte_3 relativa al documento 09420199006478953000. L'indicazione di cui al prospetto è confermata dall'atto, che reca, in altro a sinistra il n. 57327063778-1 (cioè, il numero della raccomandata di cui sopra) con cui il messo notificatore comunicava a l'avviso di avvenuta notifica - ai sensi dell'art. 60 Controparte_3 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602 - in data 22/01/2020 dell'atto così identificato: 09420199006478953000, notificato, in busta chiusa e sigillata, presso il domicilio fiscale della destinataria, consegnandolo a mani della sig.ra P_
, qualificatasi familiare, che aveva sottoscritto la relata di notifica.
[...] È depositata in atti la prova dell'avvenuta notifica, ricevuta in data 22.01.2020 a mani di . Tale atto reca, prestampata, l'indicazione del numero identificativo del P_ documento: 09420199006478953000. L' ha, infine, documentato, attraverso il deposito dell'intimazione di pagamento n. CP_7 09420199006478953000, che essa è relativa all'Avviso di Addebito 39420150002641358000. L'incertezza in esito alla quale il Tribunale non ha attribuito efficacia interruttiva all'intimazione di pagamento n. 09420199006478953000, notificata il 22.01.2020, è stata risolta in questo grado di giudizio, essendo stato accertato che l'intimazione di pagamento n. 09420199006478953000, è relativa all'Avviso di Addebito n. 39420150002641358000, notificato dall' il 28.10.2015. CP_5 Nel consegue, che il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 29.10.2015 è stato interrotto dall'intimazione di pagamento notificata il 22.01.2020, si che alla data di proposizione del ricorso, 29.07.2022, il credito recato dall'avviso di addebito n. 394 2015 0002641358 000 non era prescritto. Per conseguenza, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettata la domanda proposta da di declaratoria di prescrizione Controparte_3 del credito recato dall'avviso di addebito n. 394 2015 0002641358 000 e dall'intimazione di pagamento n. 09420199006478953000. La riforma della sentenza pronunciata in questo grado di giudizio determina, quale esito finale della lite, l'integrale soccombenza di , posto che il Tribunale Controparte_3 aveva già rigettato l'opposizione con cui era stata eccepita la prescrizione del credito di cui all' avviso n. 394 2018 0003873250 000, dichiarandolo attuale ed esigibile. L'integrale soccombenza della ricorrente impone che il giudice di appello debba procedere, anche d'ufficio alla consequenziale regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito)”. (Cass. civ. sez. III - 12/04/2018, n. 9064). Pertanto, va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di primo Controparte_3 grado in favore dell' e dell' liquidate – valore € 40.405,40, applicando minimi CP_5 CP_7 10
stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite -, per ciascuna parte resistente, in complessivi € 2.540,00, oltre accessori come per legge. Sempre in applicazione del principio della soccombenza va Controparte_3 condannata alla rifusione, in favore dell'appellante e dell'appellato , delle spese CP_7 CP_5 di questo grado di giudizio, liquidate per ciascuna parte - valore € 25.396,58 (è questo l'importo dell'unico credito oggetto di gravame), applicando i minimi -, in € 2.906,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del Controparte_6 legale rappresentante p.t., nei confronti di e di Controparte_3 RO
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.
[...]
1119/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 13.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata, rigetta la domanda, proposta da , di declaratoria di prescrizione del credito recato Controparte_3 dall'avviso di addebito n. 394 2015 0002641358 000 e dall'intimazione di pagamento n. 09420199006478953000.
2. Condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in Controparte_3 favore dell' e dell liquidate, per ciascuna parte resistente, in complessivi CP_5 CP_7
€ 2.540,00, oltre accessori come per legge. 3. Condanna alla rifusione, in favore di Controparte_3 Controparte_6
e di delle spese di questo
[...] RO grado di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in € 2.906,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti