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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5067 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 17721/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 stabilito Alessandro De Muro d'intesa con l'Avv. Michele Loffredo, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via San Domenico n. 75;
-ATTRICE/debitrice esecutata-
CONTRO
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria (c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paoloandrea Monticelli in Napoli, alla Via Francesco Crispi, 62;
-CONVENUTA/creditrice pignorante-
(C.F. Controparte_3
), in persona del l.r.p.t.; P.IVA_3
-CONVENUTA contumace/terza pignorata-
Oggetto: giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. dell'opposizione agli atti esecutivi spiegata avverso l'ordinanza di assegnazione somme resa in data 9 novembre 2022 a definizione del pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G.E. 890/2022 Conclusioni: all'udienza del 27 marzo 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10.08.2023, ha Parte_1 introdotto il merito dell'opposizione agli atti esecutivi spiegata avverso l'ordinanza di assegnazione somme resa dal Tribunale di Napoli in data 9.11.2022 a definizione del pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G.E. 890/2022, promosso ad istanza di nella sua qualità di procuratrice generale di Controparte_2 [...]
L'opponente ha richiesto, segnatamente, l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi e per l'effetto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva recante R.G.E. n. 890/2022 con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
2) dichiarare, di conseguenza, la nullità dell'ordinanza di assegnazione somme, poiché le somme indicate nella suddetta, per i motivi suesposti, non sono dovute e come tali non possono essere assegnate alla , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
3) condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Stabilito Alessandro De Muro, ex art. 93 c.p.c., per fattone anticipo e non aver riscosso gli onorari”.
L'istante ha premesso di aver appreso del pignoramento presso terzi iscritto in suo danno solo in data 24.11.2022 in ragione della trattenuta operata dal terzo pignorato sul proprio stipendio per effetto della notifica dell'ordinanza al medesimo operata, in pari data, ad istanza del creditore assegnatario. Avverso l'ordinanza di assegnazione somme, la parte ha dedotto di aver proposto opposizione agli atti esecutivi innanzi al
G.E. con ricorso depositato in data 15.12.2022 e che il primo giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.02.2023, rigettava i motivi della proposta opposizione con ordinanza del 16.07.2023, ritenendo regolarmente eseguita la notifica dell'atto di precetto e ravvisando la mera nullità della notifica del pignoramento, giudicata sanata dalla proposta opposizione.
A fondamento della proposta opposizione l'istante ha lamentato l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa per l'omessa notifica del pignoramento e del prodromico atto di precetto. In particolare, l'attrice ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di precetto, in quanto avvenuta illegittimamente nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti e pur a fronte della prova della conoscenza del luogo di residenza dell'intimata. La relativa nullità avrebbe inibito alla parte di avere conoscenza della minacciata esecuzione e di porvi rimedio, così propagandosi al successivo atto di pignoramento e inibendo qualunque sanatoria per raggiungimento dello scopo. Analoghe doglianze la stessa parte ha prospettato con
- 2 - riferimento alla notifica dell'atto di pignoramento direttamente eseguita nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti.
Si è costituita la creditrice procedente eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi perché proposta in violazione del termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi formulati, sostenendo la regolarità della notifica dell'atto di precetto e l'avvenuta sanatoria dell'invalidità della notifica dell'atto di pignoramento in ragione della proposta opposizione. Ha pertanto concluso per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione con assegnazione, in subordine, di un termine per la rinnovazione della notifica;
il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il terzo pignorato, benché Controparte_4 ritualmente citato, non si è costituito.
Alla prima udienza del 10 aprile 2024, ritenuto inammissibile l'interrogatorio formale richiesto dall'attrice e ritenuta la natura documentale della controversia, il giudizio stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 marzo 2025, trattata in modalità scritta, allorquando è stato riservato in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di giorni 20 per il deposito delle conclusionali e giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata per le motivazioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia della società
[...]
Controparte_4
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione formulata dalla convenuta di inammissibilità dell'azione intrapresa perché - a suo dire - tardiva.
Non v'è dubbio che le doglianze avanzate vadano ascritte all'opposizione agli atti esecutivi con cui si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, dolendosi parte attrice dell'irregolarità formale dell'esecuzione per l'omessa e/o invalida notifica dell'atto di precetto e del pignoramento.
Ebbene, la decorrenza del termine per la proposizione del rimedio in disamina, depositato nel fascicolo dell'esecuzione in data 15 dicembre 2022, deve essere fatta risalire al 25 novembre 2022, ovvero al giorno successivo alla documentata (comunque incontestata) notifica ad iniziativa della creditrice dell'ordinanza di assegnazione al terzo pignorato, allorquando quest'ultimo poi provvedeva all'inoltro del titolo al procuratore della debitrice (cfr. e-mail depositata dall'attrice).
- 3 - Non si trascura come la convenuta abbia assunto che la presunzione di conoscenza della procedura, quindi dell'atto di pignoramento, debba farsi risalire al momento, ben anteriore, della dichiarazione di quantità resa dal terzo e dalla presupposta trattenuta sullo stipendio. Tuttavia, la prospettazione della parte risulta affidata ad una presunzione semplice, che non trova ulteriore avallo neppure nella dichiarazione di quantità del terzo, poiché resa in termini generici e senza l'espressa indicazione della mensilità a decorrere dalla quale il vincolo è stato apposto.
La presunzione di conoscenza, pertanto, risulta recessiva rispetto alla prova incontestata della notifica dell'ordinanza al terzo e del successivo inoltro il giorno successivo da quest'ultimo all'esecutata.
Non solo, va osservato che i motivi suffraganti la fondatezza dell'opposizione, come si dirà oltre, depongono per la stessa irrilevanza del rispetto del termine di decadenza contemplato nella disposizione di cui all'art. 617 c.p.c. ove venga in rilievo, più correttamente, la categoria dell'inesistenza della notificazione, non già quella della nullità, e l'impossibilità di ritenere sanato il vizio dedotto.
L'azione proposta mediante ricorso depositato in data 15 dicembre 2022 deve pertanto ritenersi ammissibile.
Venendo alla disamina del merito dei motivi esposti, va osservato che intanto risulterebbe tempestiva la doglianza con cui si lamenta l'omessa notifica del precetto, in quanto risulti fondata l'eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica del pignoramento con conseguente illegittimità anche degli atti esecutivi successivi.
Va pertanto scrutinata, primariamente, la validità del procedimento di notifica dell'atto di pignoramento alla debitrice esecutata.
In punto di fatto, giova innanzitutto rilevare che dalla copia dell'avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta dall'ufficiale giudiziario emerge un unico tentativo di consegna alla debitrice presso l'indirizzo di Via Roma Parte_1
Verso Scampia n. 213 – Napoli, con data 6.12.2021, da cui risulta la mancata consegna con la seguente unica dicitura “anzi sconosciuta all'indirizzo indicato come da informazioni assunte in loco”. Non risultano documentati precedenti tentativi di notifica, non risulta allegato alcun certificato di residenza, né vi è menzione e prova dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza, né – infine - v'è menzione del ricorso alla notificazione ex art. 143 c.p.c.
La contestazione della validità del procedimento di notifica non richiede nella specie l'esperimento della querela di falso. La relata di notificazione fa fede, infatti, fino a querela di falso circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non
- 4 - sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (cfr. Cass. n. 20971/2012 e Cass. n. 19012/2017).
Nel caso in esame, però, non è in contestazione ciò che l'ufficiale postale/giudiziario abbia attestato, ma se le indicazioni contenute nella relata di notifica siano sufficienti a comprovare lo svolgimento di tutte le attività richieste ai fini del suo perfezionamento e, quindi, della validità del procedimento di notifica per irreperibilità assoluta.
Ebbene, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, “la notificazione nelle forme di ci all'art. 143 c.p.c. è ammessa solo ove eseguita a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti ma a tal fine è necessario che ricorra propriamente l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento – a cura del soggetto che promuove la notificazione – delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza. È stato, altresì, chiarito che i presupposti legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ., ord. n. 15626/2018).
Di recente è stato ulteriormente affermato il principio per cui “ai fini della notificazione ex articolo 143 cod. proc. civ. l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione. In particolare, il ricorso alle formalità di notificazione dettate dalla citata disposizione per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto, ovvero che quest'ultimo debba comunque preliminarmente e concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine – fra l'altro – di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione” (Cass. civ., ord. n. 35022/2022, nello stesso senso anche Cass. civ., ord. n. 40467 del 2021 che ha ritenuto l'invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di “vane ricerche eseguite sul posto” dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute).
Nella fattispecie è agevole evincere, da un lato, che alcuna ricerca nei termini su esposti sia stata compiuta dal messo notificatore in difetto finanche della richiesta di
- 5 - certificazione anagrafica ed in presenza di una mera formula di stile inidonea a comprovare l'effettiva attività di indagine espletata;
dall'altro, che il procedimento di notifica di cui all'art. 143 c.p.c. è stato erroneamente impiegato in luogo di quello effettivamente dovuto e di cui all'art. 140 c.p.c.
Difatti, ove risulti conosciuto con l'impiego dell'ordinaria diligenza il luogo di residenza, domicilio o abitazione del destinatario della notifica e, ancor più, ove resti accertato che il destinatario non abbia affatto mutato l'indirizzo di residenza trasferendosi in luogo ignoto, non ricorre l'ipotesi di irreperibilità assoluta, ma quella di irreperibilità relativa e la notifica va eseguita, pertanto, nelle forme prescritte per la temporanea assenza del destinatario ex art. 140 c.p.c.
Nel caso specifico, dal certificato di residenza storico depositato da parte attrice emerge non solo che l'indirizzo indicato nell'avviso di ricevimento del pignoramento corrisponde alla residenza della debitrice al momento della notifica, invariata sin dall'aprile 2019, ma risulta altresì che attraverso di esso era possibile evincere l'ulteriore specificazione del piano e dell'interno dell'abitazione.
Ne discende che la notificazione dell'atto di pignoramento nei confronti della debitrice esecutata è stata irritualmente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non sussistendone le condizioni di legge.
Parte convenuta ha obiettato, però, che anche a voler ritenere sussistente l'eccepita invalidità del procedimento notificatorio, la stessa resterebbe sanata dalla proposta opposizione, in difetto di allegazione di un ulteriore concreto pregiudizio e in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
L'eccezione non coglie nel segno tenuto conto che nella fattispecie non può dirsi integrata alcuna attività giuridica di consegna, vertendosi in tema di notifica meramente tentata e, in definitiva, inesistente.
Sul punto soccorre la recente ordinanza n. 32804/2023 della Suprema Corte di Cassazione che, in una fattispecie del tutto analoga, ha osservato: “il tema di fondo del mezzo in esame – (…) – è affatto diverso rispetto a quello inerente alle vicende sottostanti alle pronunce prima evidenziate (ossia, alla mera assenza dell'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., diretta o conseguente alla nullità della notifica, come si dirà subito appresso) e dunque al significato che a detta giurisprudenza può attribuirsi. Infatti, non si tratta nella specie di valutare la mera nullità della notifica dell'atto di pignoramento, tale da comportare l'assenza conseguenziale di uno o più elementi strutturali “interni” all'atto stesso (ossia, secondo quanto previsto dall'art. 543 c.p.c., dell'intimazione al terzo e/o dell'ingiunzione al debitore, non esternate ai rispettivi destinatari a cagione di detta nullità), né tanto meno dell'assenza diretta ed immediata degli stessi elementi (nel caso in cui, cioè, essi – pur a fronte di notifica regolarmente effettuata - siano mancati del tutto, anche
- 6 - graficamente, ipotesi cui si riferisce, specificamente, la citata Cass. n. 2473/2009), ma del mancato perfezionamento della notifica del pignoramento, ossia di una notifica (in tesi) tecnicamente inesistente. Il che, ove si consideri che l'esecuzione forzata ha inizio col pignoramento, ex art. 491 c.p.c., e che quello presso terzi deve essere notificato, ai sensi dell'art. 543 c.p.c., sia al terzo che al debitore, secondo uno schema a formazione progressiva (come anche evidenziato dal Procuratore Generale), pone evidentemente un problema di struttura ancor più preliminare, perché si tratta di stabilire, in ipotesi, se un procedimento esecutivo possa dirsi iniziato ove ne sia mancato (per l'inesistenza o il mancato perfezionamento della notifica) il compimento dell'atto che per legge ne segna l'avvio 3.6 - La risposta a tale quesito non può che essere negativa. Assai di recente, questa Corte ha condivisibilmente affermato che “Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento;
ne consegue che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo implica la perdita di efficacia del pignoramento ancor prima del suo completamento e a tale fattispecie, interrotta 'ante tempus', non può riconoscersi l'effetto di utile inizio dell'esecuzione forzata ai fini dell'art. 481 c.p.c.” (Cass. n. 12195/2023). Se dunque la mera mancata iscrizione a ruolo determina l'impossibilità di completare il perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 543 c.p.c., sì da impedire l'utile inizio dell'azione esecutiva, a maggior ragione tanto deve dirsi nel caso in cui, come nella specie, la notifica nei confronti del debitore esecutato sia del tutto mancata, sia cioè inesistente. 3.7 – Infatti, sul tema della inesistenza della notifica, è noto che questa Corte, con un'importante pronuncia del SS SO (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016), seguita pedissequamente dalla giurisprudenza successiva, ha affermato che
“L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. civ., n. 23216/21”.
Tanto precisato, la Corte ha affermato che non poteva dirsi esistente “la notificazione dell'atto di pignoramento perché “venne tentata dall'ufficiale giudiziario incaricato in data 11.5.2018, ma restituita al mittente con la dicitura “perché sconosciuto all'indirizzo in atti (sulla inesistenza di una simile notifica, si veda già Cass. n. 10671/2006). A nulla dunque
- 7 - rileva, come invece evidenziato nella sentenza impugnata, che l'ufficiale giudiziario tanto abbia certificato nella relata, benché egli si fosse recato – come è sostanzialmente pacifico – presso l'indirizzo di residenza del destinatario (ndr), perché ciò che più importa è che, nella specie (e quali che ne siano le cause), è mancata del tutto la fase di consegna dell'atto, ossia, per usare le stesse parole delle Sezioni Unite, il “raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita)”, sicché “l'atto [è stato] restituito puramente e semplicemente al mittente”.
Nella fattispecie, vieppiù, neppure si evince un tale esito ma risulta solo prova della mancata consegna dell'atto senza alcun ulteriore esito, tra quelli normativamente contemplati, del procedimento di notifica.
La motivazione dell'arresto in disamina ha pertanto chiarito che “In dette condizioni, dunque, l'atto di pignoramento è inesistente non tanto (e non solo) perché è del tutto mancata l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., ossia un elemento strutturale “interno” alla fattispecie di cui all'art. 543 c.p.c., ma perché è del tutto mancata la notifica dell'atto, ossia un elemento di struttura che impedisce ab imis lo stesso perfezionamento della fattispecie, sicché l'azione esecutiva nei confronti del debitore esecutato (ndr) (benché il proprio datore di lavoro avesse iniziato a trattenere il quinto dello stipendio a far data dall'aprile 2018) non è mai tecnicamente iniziata, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., come sostanzialmente e correttamente denunciato dal ricorrente. Pertanto, l'iniziativa dell'esecutato, che ha avanzato istanza di visibilità degli atti del processo, ha sollecitato i poteri officiosi del giudice dell'esecuzione, ed infine ha proposto la stessa opposizione formale avverso l'ordinanza di assegnazione, non può supplire al (e sanare il) deficit strutturale della totale mancanza della notifica dell'atto che, per legge, determina l'impressione del vincolo pignoratizio e che dunque è il primo atto dell'esecuzione (seppure, nel pignoramento presso terzi, con la nota e già evidenziata duplice consistenza e progressione, ai sensi degli artt. 543 e 547 c.p.c.: l'esecuzione inizia con la notifica dell'atto al debitore esecutato, mentre il vincolo si perfeziona con la dichiarazione di quantità del terzo pignorato, previa notifica dell'atto stesso anche nei suoi confronti), perché non può affatto rilevare la conoscenza che dell'azione esecutiva il debitore abbia acquisito aliunde”.
Ne discende che, come innanzi precisato, non rileva l'eccepita presunta antecedente conoscenza di fatto del pignoramento da parte della debitrice esecutata, dovendosi ritenere non solo ammissibile il rimedio azionato, ma anche fondato stante l'accertata inesistenza della previa notificazione alla debitrice esecutata.
Il motivo, di per sé solo atto a sorreggere la declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva opposta, legittima e rende ammissibile - altresì - la proposizione dell'ulteriore doglianza di nullità della notifica del precetto.
- 8 - Anche sul tema giova richiamare quanto affermato dalla citata Cassazione (ord. n. 32804/2023) che, nell'escludere la possibilità di efficacia sanante del vizio ad opera della proposta opposizione, ha richiamato quanto affermato nel suo precedente n.
11290/2020 che in una fattispecie in cui veniva in rilievo la mera nullità della notifica del pignoramento “ha condivisibilmente affermato il principio secondo cui “Il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante
o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione;
diversamente, il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento”.
La stessa Corte già in precedenza (sentenze n. 14209/2014 e n. 13038/2013), aveva affermato il principio di diritto secondo cui: “Il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notifica, ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall'arto 480 c.p.c.”.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 480 c.p.c. l'atto di precetto va notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;
in particolare l'art. 139 c.p.c. prevede che l'atto di precetto debba essere notificato rispettando l'ordine dei luoghi così come indicati dalla stessa legge a pena di nullità.
Nella fattispecie la parte lamenta l'illegittimità della notifica eseguita secondo il rito per l'irreperibilità assoluta in luogo di quello prescritto dall'art. 140 c.p.c. per l'ipotesi di irreperibilità relativa.
Sul punto, in applicazione dei principi già passati in rassegna, risulta eseguito un primo tentativo di notifica ad un indirizzo di residenza non più attuale, Via Saudano n. 19 - Striano (Na). A tale infruttuosa notifica è seguito, previo conseguimento del certificato di residenza, un ulteriore tentativo di notifica in proprio a mezzo posta da parte del procuratore della precettante all'effettivo indirizzo di residenza dell'intimata, Via Roma Verso Scampia n. 213. Rispetto ad esso, tuttavia, risulta prodotto un avviso di spedizione con data illeggibile e la copia della busta contenente l'atto con il destinatario sbarrato e senza alcuna altra dicitura. I tentativi così compiuti non possono dirsi integranti prova dell'avvenuta notifica.
Previa richiesta di ulteriore certificato di residenza, con risultanze analoghe al precedente, si è proceduto pertanto ad una nuova notifica all'indirizzo di residenza, a mezzo di ufficiale giudiziario il cui esito però non risulta chiaramente desumibile
- 9 - dal timbro dal medesimo apposto, solo parzialmente leggibile, che appare deporre per l'omessa consegna perché non rinvenuto all'indirizzo e perché “ignoto altro indirizzo come da informazioni assunte in loco”. A tale esito è seguita la richiesta di notifica nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c.
Allora è evidente che la stessa sia avvenuta in difetto dei relativi presupposti ed anzi in presenza di chiari indici (il certificato di residenza indicava anche l'interno) dell'effettiva conoscenza del luogo di residenza della destinataria dell'atto e della correttezza dell'indirizzo di notifica rispetto al quale non si comprende dalle vaghe indicazioni contenute nella relata, alla stregua di quali ulteriori indagini e ricerche la destinataria dovesse ritenersi assolutamente irreperibile, pur a fronte delle chiare risultanze anagrafiche, piuttosto che temporaneamente assente, senza considerare che neppure risulta provato l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale di Napoli.
In definitiva, la domanda è fondata, cosicché va dichiarata l'illegittimità del pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G.E. 890/2022 del Tribunale di Napoli, con conseguente illegittimità di tutti gli atti consequenziali, inclusa l'ordinanza di assegnazione opposta, e la nullità della notifica del prodromico atto di precetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'attrice ed a carico del solo creditore procedente secondo il principio di causalità, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 5.201- € 26.000) e dell'effettiva attività processuale, nei valori minimi in ragione dell'assenza di questioni complesse;
il tutto, con attribuzione all'avv. Stabilito Alessandro De Muro.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di in persona del l.r.p.t., e per essa quale Controparte_1 mandataria la nonché di Controparte_2 [...]
iscritta al n. 17721/2023 R.G., così provvede: Controparte_4
1. dichiara la contumacia di Controparte_4
[...]
2. accoglie la domanda;
per l'effetto,
3. dichiara l'illegittimità del pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G.E. 890/2022 e di tutti gli atti successivi e consequenziali;
- 10 - 4. condanna la in persona del l.r.p.t., e per essa Controparte_1 quale mandataria, la in persona del l.r.p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Stabilito Alessandro De Muro;
5. nulla per le spese nei rapporti con il terzo pignorato.
Così deciso in Napoli, il 21 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 11 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 17721/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 stabilito Alessandro De Muro d'intesa con l'Avv. Michele Loffredo, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via San Domenico n. 75;
-ATTRICE/debitrice esecutata-
CONTRO
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria (c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paoloandrea Monticelli in Napoli, alla Via Francesco Crispi, 62;
-CONVENUTA/creditrice pignorante-
(C.F. Controparte_3
), in persona del l.r.p.t.; P.IVA_3
-CONVENUTA contumace/terza pignorata-
Oggetto: giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. dell'opposizione agli atti esecutivi spiegata avverso l'ordinanza di assegnazione somme resa in data 9 novembre 2022 a definizione del pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G.E. 890/2022 Conclusioni: all'udienza del 27 marzo 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10.08.2023, ha Parte_1 introdotto il merito dell'opposizione agli atti esecutivi spiegata avverso l'ordinanza di assegnazione somme resa dal Tribunale di Napoli in data 9.11.2022 a definizione del pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G.E. 890/2022, promosso ad istanza di nella sua qualità di procuratrice generale di Controparte_2 [...]
L'opponente ha richiesto, segnatamente, l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi e per l'effetto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva recante R.G.E. n. 890/2022 con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
2) dichiarare, di conseguenza, la nullità dell'ordinanza di assegnazione somme, poiché le somme indicate nella suddetta, per i motivi suesposti, non sono dovute e come tali non possono essere assegnate alla , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
3) condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Stabilito Alessandro De Muro, ex art. 93 c.p.c., per fattone anticipo e non aver riscosso gli onorari”.
L'istante ha premesso di aver appreso del pignoramento presso terzi iscritto in suo danno solo in data 24.11.2022 in ragione della trattenuta operata dal terzo pignorato sul proprio stipendio per effetto della notifica dell'ordinanza al medesimo operata, in pari data, ad istanza del creditore assegnatario. Avverso l'ordinanza di assegnazione somme, la parte ha dedotto di aver proposto opposizione agli atti esecutivi innanzi al
G.E. con ricorso depositato in data 15.12.2022 e che il primo giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.02.2023, rigettava i motivi della proposta opposizione con ordinanza del 16.07.2023, ritenendo regolarmente eseguita la notifica dell'atto di precetto e ravvisando la mera nullità della notifica del pignoramento, giudicata sanata dalla proposta opposizione.
A fondamento della proposta opposizione l'istante ha lamentato l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa per l'omessa notifica del pignoramento e del prodromico atto di precetto. In particolare, l'attrice ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di precetto, in quanto avvenuta illegittimamente nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti e pur a fronte della prova della conoscenza del luogo di residenza dell'intimata. La relativa nullità avrebbe inibito alla parte di avere conoscenza della minacciata esecuzione e di porvi rimedio, così propagandosi al successivo atto di pignoramento e inibendo qualunque sanatoria per raggiungimento dello scopo. Analoghe doglianze la stessa parte ha prospettato con
- 2 - riferimento alla notifica dell'atto di pignoramento direttamente eseguita nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti.
Si è costituita la creditrice procedente eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi perché proposta in violazione del termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi formulati, sostenendo la regolarità della notifica dell'atto di precetto e l'avvenuta sanatoria dell'invalidità della notifica dell'atto di pignoramento in ragione della proposta opposizione. Ha pertanto concluso per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione con assegnazione, in subordine, di un termine per la rinnovazione della notifica;
il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il terzo pignorato, benché Controparte_4 ritualmente citato, non si è costituito.
Alla prima udienza del 10 aprile 2024, ritenuto inammissibile l'interrogatorio formale richiesto dall'attrice e ritenuta la natura documentale della controversia, il giudizio stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 marzo 2025, trattata in modalità scritta, allorquando è stato riservato in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di giorni 20 per il deposito delle conclusionali e giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è fondata per le motivazioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia della società
[...]
Controparte_4
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione formulata dalla convenuta di inammissibilità dell'azione intrapresa perché - a suo dire - tardiva.
Non v'è dubbio che le doglianze avanzate vadano ascritte all'opposizione agli atti esecutivi con cui si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, dolendosi parte attrice dell'irregolarità formale dell'esecuzione per l'omessa e/o invalida notifica dell'atto di precetto e del pignoramento.
Ebbene, la decorrenza del termine per la proposizione del rimedio in disamina, depositato nel fascicolo dell'esecuzione in data 15 dicembre 2022, deve essere fatta risalire al 25 novembre 2022, ovvero al giorno successivo alla documentata (comunque incontestata) notifica ad iniziativa della creditrice dell'ordinanza di assegnazione al terzo pignorato, allorquando quest'ultimo poi provvedeva all'inoltro del titolo al procuratore della debitrice (cfr. e-mail depositata dall'attrice).
- 3 - Non si trascura come la convenuta abbia assunto che la presunzione di conoscenza della procedura, quindi dell'atto di pignoramento, debba farsi risalire al momento, ben anteriore, della dichiarazione di quantità resa dal terzo e dalla presupposta trattenuta sullo stipendio. Tuttavia, la prospettazione della parte risulta affidata ad una presunzione semplice, che non trova ulteriore avallo neppure nella dichiarazione di quantità del terzo, poiché resa in termini generici e senza l'espressa indicazione della mensilità a decorrere dalla quale il vincolo è stato apposto.
La presunzione di conoscenza, pertanto, risulta recessiva rispetto alla prova incontestata della notifica dell'ordinanza al terzo e del successivo inoltro il giorno successivo da quest'ultimo all'esecutata.
Non solo, va osservato che i motivi suffraganti la fondatezza dell'opposizione, come si dirà oltre, depongono per la stessa irrilevanza del rispetto del termine di decadenza contemplato nella disposizione di cui all'art. 617 c.p.c. ove venga in rilievo, più correttamente, la categoria dell'inesistenza della notificazione, non già quella della nullità, e l'impossibilità di ritenere sanato il vizio dedotto.
L'azione proposta mediante ricorso depositato in data 15 dicembre 2022 deve pertanto ritenersi ammissibile.
Venendo alla disamina del merito dei motivi esposti, va osservato che intanto risulterebbe tempestiva la doglianza con cui si lamenta l'omessa notifica del precetto, in quanto risulti fondata l'eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica del pignoramento con conseguente illegittimità anche degli atti esecutivi successivi.
Va pertanto scrutinata, primariamente, la validità del procedimento di notifica dell'atto di pignoramento alla debitrice esecutata.
In punto di fatto, giova innanzitutto rilevare che dalla copia dell'avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta dall'ufficiale giudiziario emerge un unico tentativo di consegna alla debitrice presso l'indirizzo di Via Roma Parte_1
Verso Scampia n. 213 – Napoli, con data 6.12.2021, da cui risulta la mancata consegna con la seguente unica dicitura “anzi sconosciuta all'indirizzo indicato come da informazioni assunte in loco”. Non risultano documentati precedenti tentativi di notifica, non risulta allegato alcun certificato di residenza, né vi è menzione e prova dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza, né – infine - v'è menzione del ricorso alla notificazione ex art. 143 c.p.c.
La contestazione della validità del procedimento di notifica non richiede nella specie l'esperimento della querela di falso. La relata di notificazione fa fede, infatti, fino a querela di falso circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non
- 4 - sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (cfr. Cass. n. 20971/2012 e Cass. n. 19012/2017).
Nel caso in esame, però, non è in contestazione ciò che l'ufficiale postale/giudiziario abbia attestato, ma se le indicazioni contenute nella relata di notifica siano sufficienti a comprovare lo svolgimento di tutte le attività richieste ai fini del suo perfezionamento e, quindi, della validità del procedimento di notifica per irreperibilità assoluta.
Ebbene, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, “la notificazione nelle forme di ci all'art. 143 c.p.c. è ammessa solo ove eseguita a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti ma a tal fine è necessario che ricorra propriamente l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento – a cura del soggetto che promuove la notificazione – delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza. È stato, altresì, chiarito che i presupposti legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ., ord. n. 15626/2018).
Di recente è stato ulteriormente affermato il principio per cui “ai fini della notificazione ex articolo 143 cod. proc. civ. l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione. In particolare, il ricorso alle formalità di notificazione dettate dalla citata disposizione per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto, ovvero che quest'ultimo debba comunque preliminarmente e concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine – fra l'altro – di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione” (Cass. civ., ord. n. 35022/2022, nello stesso senso anche Cass. civ., ord. n. 40467 del 2021 che ha ritenuto l'invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di “vane ricerche eseguite sul posto” dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute).
Nella fattispecie è agevole evincere, da un lato, che alcuna ricerca nei termini su esposti sia stata compiuta dal messo notificatore in difetto finanche della richiesta di
- 5 - certificazione anagrafica ed in presenza di una mera formula di stile inidonea a comprovare l'effettiva attività di indagine espletata;
dall'altro, che il procedimento di notifica di cui all'art. 143 c.p.c. è stato erroneamente impiegato in luogo di quello effettivamente dovuto e di cui all'art. 140 c.p.c.
Difatti, ove risulti conosciuto con l'impiego dell'ordinaria diligenza il luogo di residenza, domicilio o abitazione del destinatario della notifica e, ancor più, ove resti accertato che il destinatario non abbia affatto mutato l'indirizzo di residenza trasferendosi in luogo ignoto, non ricorre l'ipotesi di irreperibilità assoluta, ma quella di irreperibilità relativa e la notifica va eseguita, pertanto, nelle forme prescritte per la temporanea assenza del destinatario ex art. 140 c.p.c.
Nel caso specifico, dal certificato di residenza storico depositato da parte attrice emerge non solo che l'indirizzo indicato nell'avviso di ricevimento del pignoramento corrisponde alla residenza della debitrice al momento della notifica, invariata sin dall'aprile 2019, ma risulta altresì che attraverso di esso era possibile evincere l'ulteriore specificazione del piano e dell'interno dell'abitazione.
Ne discende che la notificazione dell'atto di pignoramento nei confronti della debitrice esecutata è stata irritualmente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non sussistendone le condizioni di legge.
Parte convenuta ha obiettato, però, che anche a voler ritenere sussistente l'eccepita invalidità del procedimento notificatorio, la stessa resterebbe sanata dalla proposta opposizione, in difetto di allegazione di un ulteriore concreto pregiudizio e in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
L'eccezione non coglie nel segno tenuto conto che nella fattispecie non può dirsi integrata alcuna attività giuridica di consegna, vertendosi in tema di notifica meramente tentata e, in definitiva, inesistente.
Sul punto soccorre la recente ordinanza n. 32804/2023 della Suprema Corte di Cassazione che, in una fattispecie del tutto analoga, ha osservato: “il tema di fondo del mezzo in esame – (…) – è affatto diverso rispetto a quello inerente alle vicende sottostanti alle pronunce prima evidenziate (ossia, alla mera assenza dell'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., diretta o conseguente alla nullità della notifica, come si dirà subito appresso) e dunque al significato che a detta giurisprudenza può attribuirsi. Infatti, non si tratta nella specie di valutare la mera nullità della notifica dell'atto di pignoramento, tale da comportare l'assenza conseguenziale di uno o più elementi strutturali “interni” all'atto stesso (ossia, secondo quanto previsto dall'art. 543 c.p.c., dell'intimazione al terzo e/o dell'ingiunzione al debitore, non esternate ai rispettivi destinatari a cagione di detta nullità), né tanto meno dell'assenza diretta ed immediata degli stessi elementi (nel caso in cui, cioè, essi – pur a fronte di notifica regolarmente effettuata - siano mancati del tutto, anche
- 6 - graficamente, ipotesi cui si riferisce, specificamente, la citata Cass. n. 2473/2009), ma del mancato perfezionamento della notifica del pignoramento, ossia di una notifica (in tesi) tecnicamente inesistente. Il che, ove si consideri che l'esecuzione forzata ha inizio col pignoramento, ex art. 491 c.p.c., e che quello presso terzi deve essere notificato, ai sensi dell'art. 543 c.p.c., sia al terzo che al debitore, secondo uno schema a formazione progressiva (come anche evidenziato dal Procuratore Generale), pone evidentemente un problema di struttura ancor più preliminare, perché si tratta di stabilire, in ipotesi, se un procedimento esecutivo possa dirsi iniziato ove ne sia mancato (per l'inesistenza o il mancato perfezionamento della notifica) il compimento dell'atto che per legge ne segna l'avvio 3.6 - La risposta a tale quesito non può che essere negativa. Assai di recente, questa Corte ha condivisibilmente affermato che “Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento;
ne consegue che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo implica la perdita di efficacia del pignoramento ancor prima del suo completamento e a tale fattispecie, interrotta 'ante tempus', non può riconoscersi l'effetto di utile inizio dell'esecuzione forzata ai fini dell'art. 481 c.p.c.” (Cass. n. 12195/2023). Se dunque la mera mancata iscrizione a ruolo determina l'impossibilità di completare il perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 543 c.p.c., sì da impedire l'utile inizio dell'azione esecutiva, a maggior ragione tanto deve dirsi nel caso in cui, come nella specie, la notifica nei confronti del debitore esecutato sia del tutto mancata, sia cioè inesistente. 3.7 – Infatti, sul tema della inesistenza della notifica, è noto che questa Corte, con un'importante pronuncia del SS SO (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016), seguita pedissequamente dalla giurisprudenza successiva, ha affermato che
“L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. civ., n. 23216/21”.
Tanto precisato, la Corte ha affermato che non poteva dirsi esistente “la notificazione dell'atto di pignoramento perché “venne tentata dall'ufficiale giudiziario incaricato in data 11.5.2018, ma restituita al mittente con la dicitura “perché sconosciuto all'indirizzo in atti (sulla inesistenza di una simile notifica, si veda già Cass. n. 10671/2006). A nulla dunque
- 7 - rileva, come invece evidenziato nella sentenza impugnata, che l'ufficiale giudiziario tanto abbia certificato nella relata, benché egli si fosse recato – come è sostanzialmente pacifico – presso l'indirizzo di residenza del destinatario (ndr), perché ciò che più importa è che, nella specie (e quali che ne siano le cause), è mancata del tutto la fase di consegna dell'atto, ossia, per usare le stesse parole delle Sezioni Unite, il “raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita)”, sicché “l'atto [è stato] restituito puramente e semplicemente al mittente”.
Nella fattispecie, vieppiù, neppure si evince un tale esito ma risulta solo prova della mancata consegna dell'atto senza alcun ulteriore esito, tra quelli normativamente contemplati, del procedimento di notifica.
La motivazione dell'arresto in disamina ha pertanto chiarito che “In dette condizioni, dunque, l'atto di pignoramento è inesistente non tanto (e non solo) perché è del tutto mancata l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., ossia un elemento strutturale “interno” alla fattispecie di cui all'art. 543 c.p.c., ma perché è del tutto mancata la notifica dell'atto, ossia un elemento di struttura che impedisce ab imis lo stesso perfezionamento della fattispecie, sicché l'azione esecutiva nei confronti del debitore esecutato (ndr) (benché il proprio datore di lavoro avesse iniziato a trattenere il quinto dello stipendio a far data dall'aprile 2018) non è mai tecnicamente iniziata, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., come sostanzialmente e correttamente denunciato dal ricorrente. Pertanto, l'iniziativa dell'esecutato, che ha avanzato istanza di visibilità degli atti del processo, ha sollecitato i poteri officiosi del giudice dell'esecuzione, ed infine ha proposto la stessa opposizione formale avverso l'ordinanza di assegnazione, non può supplire al (e sanare il) deficit strutturale della totale mancanza della notifica dell'atto che, per legge, determina l'impressione del vincolo pignoratizio e che dunque è il primo atto dell'esecuzione (seppure, nel pignoramento presso terzi, con la nota e già evidenziata duplice consistenza e progressione, ai sensi degli artt. 543 e 547 c.p.c.: l'esecuzione inizia con la notifica dell'atto al debitore esecutato, mentre il vincolo si perfeziona con la dichiarazione di quantità del terzo pignorato, previa notifica dell'atto stesso anche nei suoi confronti), perché non può affatto rilevare la conoscenza che dell'azione esecutiva il debitore abbia acquisito aliunde”.
Ne discende che, come innanzi precisato, non rileva l'eccepita presunta antecedente conoscenza di fatto del pignoramento da parte della debitrice esecutata, dovendosi ritenere non solo ammissibile il rimedio azionato, ma anche fondato stante l'accertata inesistenza della previa notificazione alla debitrice esecutata.
Il motivo, di per sé solo atto a sorreggere la declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva opposta, legittima e rende ammissibile - altresì - la proposizione dell'ulteriore doglianza di nullità della notifica del precetto.
- 8 - Anche sul tema giova richiamare quanto affermato dalla citata Cassazione (ord. n. 32804/2023) che, nell'escludere la possibilità di efficacia sanante del vizio ad opera della proposta opposizione, ha richiamato quanto affermato nel suo precedente n.
11290/2020 che in una fattispecie in cui veniva in rilievo la mera nullità della notifica del pignoramento “ha condivisibilmente affermato il principio secondo cui “Il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante
o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione;
diversamente, il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento”.
La stessa Corte già in precedenza (sentenze n. 14209/2014 e n. 13038/2013), aveva affermato il principio di diritto secondo cui: “Il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notifica, ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall'arto 480 c.p.c.”.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 480 c.p.c. l'atto di precetto va notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;
in particolare l'art. 139 c.p.c. prevede che l'atto di precetto debba essere notificato rispettando l'ordine dei luoghi così come indicati dalla stessa legge a pena di nullità.
Nella fattispecie la parte lamenta l'illegittimità della notifica eseguita secondo il rito per l'irreperibilità assoluta in luogo di quello prescritto dall'art. 140 c.p.c. per l'ipotesi di irreperibilità relativa.
Sul punto, in applicazione dei principi già passati in rassegna, risulta eseguito un primo tentativo di notifica ad un indirizzo di residenza non più attuale, Via Saudano n. 19 - Striano (Na). A tale infruttuosa notifica è seguito, previo conseguimento del certificato di residenza, un ulteriore tentativo di notifica in proprio a mezzo posta da parte del procuratore della precettante all'effettivo indirizzo di residenza dell'intimata, Via Roma Verso Scampia n. 213. Rispetto ad esso, tuttavia, risulta prodotto un avviso di spedizione con data illeggibile e la copia della busta contenente l'atto con il destinatario sbarrato e senza alcuna altra dicitura. I tentativi così compiuti non possono dirsi integranti prova dell'avvenuta notifica.
Previa richiesta di ulteriore certificato di residenza, con risultanze analoghe al precedente, si è proceduto pertanto ad una nuova notifica all'indirizzo di residenza, a mezzo di ufficiale giudiziario il cui esito però non risulta chiaramente desumibile
- 9 - dal timbro dal medesimo apposto, solo parzialmente leggibile, che appare deporre per l'omessa consegna perché non rinvenuto all'indirizzo e perché “ignoto altro indirizzo come da informazioni assunte in loco”. A tale esito è seguita la richiesta di notifica nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c.
Allora è evidente che la stessa sia avvenuta in difetto dei relativi presupposti ed anzi in presenza di chiari indici (il certificato di residenza indicava anche l'interno) dell'effettiva conoscenza del luogo di residenza della destinataria dell'atto e della correttezza dell'indirizzo di notifica rispetto al quale non si comprende dalle vaghe indicazioni contenute nella relata, alla stregua di quali ulteriori indagini e ricerche la destinataria dovesse ritenersi assolutamente irreperibile, pur a fronte delle chiare risultanze anagrafiche, piuttosto che temporaneamente assente, senza considerare che neppure risulta provato l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale di Napoli.
In definitiva, la domanda è fondata, cosicché va dichiarata l'illegittimità del pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G.E. 890/2022 del Tribunale di Napoli, con conseguente illegittimità di tutti gli atti consequenziali, inclusa l'ordinanza di assegnazione opposta, e la nullità della notifica del prodromico atto di precetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'attrice ed a carico del solo creditore procedente secondo il principio di causalità, come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 5.201- € 26.000) e dell'effettiva attività processuale, nei valori minimi in ragione dell'assenza di questioni complesse;
il tutto, con attribuzione all'avv. Stabilito Alessandro De Muro.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di in persona del l.r.p.t., e per essa quale Controparte_1 mandataria la nonché di Controparte_2 [...]
iscritta al n. 17721/2023 R.G., così provvede: Controparte_4
1. dichiara la contumacia di Controparte_4
[...]
2. accoglie la domanda;
per l'effetto,
3. dichiara l'illegittimità del pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G.E. 890/2022 e di tutti gli atti successivi e consequenziali;
- 10 - 4. condanna la in persona del l.r.p.t., e per essa Controparte_1 quale mandataria, la in persona del l.r.p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Stabilito Alessandro De Muro;
5. nulla per le spese nei rapporti con il terzo pignorato.
Così deciso in Napoli, il 21 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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