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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7328 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino - Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel/est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1920 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza del 13.5.2025 con il termine di gg. 30 per il deposito di note conclusive, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1 Alessia Schisano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in TS del 13.5.2025, il procuratore della ricorrente ha concluso chiedendo assegnarsi la causa in decisione. Il Gi ha riservato la causa al Collegio con il termine di gg.30. Il PM ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con affido esclusivo del minore e visite paterne, ove il padre manifestasse interesse, in spazio neutro, con l'assistenza ed il supporto dei SS, previo svolgimento di percorso di sostegno alla genitorialità. Ha chiesto determinarsi a carico del padre, quale contributo al mantenimento del minore, la somma di € 1.200,00 mensili.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 25.1.2020, la sign.ra – premesso che dal matrimonio del Parte_1 1°.
6.1998 con il sign. sono nati ) e 9.11.2011) – esponeva: Controparte_2 Persona_1 Per_2 (…) L'unione matrimoniale, nata sotto i migliori auspici, ben presto è divenuta per la ricorrente fonte di profonda delusione, amarezza e frustrazioni a fronte dell'inqualificabile ed antigiuridico comportamento assunto dal resistente nei confronti sia della prole che di essa ricorrente. L'unione coniugale ha iniziato progressivamente a sfaldarsi quando, nel Giugno del 2006, il resistente, all'epoca dipendente presso la con sede anche ad Arco Felice, ha accettato di lavorare presso le ulteriori sedi sociali CP_3 ubicate sia in Italia che all'estero. La ricorrente - sebbene non previamente interpellata dal coniuge che ha sempre assunto da solo ogni decisione concernente la sua persona a discapito dell'indirizzo della vita familiare – ha ugualmente ritenuto di doversi trasferire a Lodi in uno con il figlio – Per_1 rinunciando così alle proprie aspirazioni ed ambizioni personali e professionali. Nonostante, però, i sacrifici e gli sforzi della deducente controparte – estremamente dedito al suo lavoro – ha continuato a disinteressarsi del suo nucleo familiare, conducendo una vita autonoma, trascorrendo lunghi periodi di tempo fuori casa - anche 20 giorni consecutivi – dovendo lavorare anche presso Comuni e località distanti da Alessandria come “posa cavi” in trasferta, ossia trasfertista. Durante il suddetto periodo, il figlio (che all'epoca aveva 6 anni) ha iniziato a manifestare degli Per_1 evidenti segnali di disagio non riuscendosi ad integrare nel nuovo ambiente socio – scolastico (all'epoca il minore frequentava la classe prima elementare), sicché la ricorrente ha deciso di rientrare a Napoli al termine dell'anno scolastico (Giugno 2010). Nel Dicembre del 2014 il sig. – che nelle more si CP_1 era volontariamente licenziato dalla già citata - è stato assunto a tempo indeterminato presso CP_4 la società con sede in Svizzera. La istante, ancora una volta, pur di mantenere l'unità CP_5 della famiglia, considerato che il coniuge si recava a Pozzuoli sempre più di rado, ha deciso di
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raggiungerlo in uno con i figli trasferendosi nell'Agosto del 2015 presso il Cantone Argovia in Svizzera, con l'auspicio e la speranza di ricondurre il marito ad una dimensione coniugale. La deducente ed i figli hanno cercato di adattarsi ai nuovi ritmi di vita ben diversi da quelli italiani – e ciò sia in termini di orari che di modalità - basti pensare che il primogenito ha addirittura perso un anno scolastico Per_1 non avendogli in Svizzera riconosciuto e convalidato il primo anno di Liceo che, di conseguenza, ha dovuto ripetere ed anche al rientro in Italia per la medesima ragione ne ha perso un altro inoltre, sia la che i minori hanno dovuto imparare, in tempi rapidi pur di non essere isolati, la lingua tedesca, Pt_1 frequentando la scuola di integrazione ed i corsi serali;
per non parlare poi dei disagi in termini logistici: il nucleo di cui si discorre non poteva permettersi di locare un appartamento in centro, sicché i bambini, pur di entrare a scuola in orario, erano costretti a svegliarsi ben prima dell'alba per riuscire a prendere il primo autobus di linea alle ore 6:40 e non perdere la coincidenza con il secondo. Nel mese di Marzo del 2017 la deducente, che nelle more aveva trovato un lavoro come domestica pur di rendersi autonoma dal coniuge, ha scoperto che questi aveva allacciato una stabile relazione extraconiugale con una sig.ra di nazionalità portoghese che abitava nell'edificio adiacente il loro. A seguito di siffatta amara e sconcertante scoperta, il rapporto coniugale si è bruscamente interrotto anche sulla scorta della condotta aggressiva e violenta assunta dal resistente il quale, quotidianamente, non perdeva occasione per denigrare e delegittimare sia moglie che figli, considerati un ostacolo alla sua felicità. Nell'Aprile del 2017 controparte è passato finanche alle vie di fatto, inizialmente nei confronti della moglie alla presenza dei minori (all'epoca veva solo 5 anni) e successivamente anche nei Per_2 confronti del primogenito che si era frapposto per proteggere la genitrice chiedendo al padre di allontanarsi da casa essendo stanco delle continue vessazioni ed angherie che controparte riservava ripetutamente ai suoi stretti congiunti ( sul punto vi sono le deposizioni del minore rese presso il Per_1 Tribunale di Brugg). Controparte, inoltre, rincasava a notte fonda;
si rifiutava di contribuire economicamente al menage del suo nucleo familiare, disinteressandosi, sin da allora, della crescita e del benessere della prole, accudita dalla sola madre, arrivando finanche a minacciare la ricorrente di toglierle i figli essendo la costretta, in talune occasioni, a lasciarli da soli a casa per motivi di Pt_1 lavoro. Detto clima ostile è perdurato sino alla separazione legale avvenuta il 03.07.2017 quando la pur di ottenere” la libertà” ha versato al marito la somma di € 10.000, “pagandosi” di fatto Pt_1 l'autorizzazione per rientrare in Italia con i figli i quali hanno potuto iniziare il nuovo anno scolastico nel nostro Paese. Con Sentenza del 4 Luglio 2017 - FS 2017.25 cd - il Tribunale Distrettuale di Brugg ha recepito integralmente gli accordi separativi raggiunti dalle parti il 03.07.2017 (Cfr. doc. in atti, c'è anche la traduzione giurata dell'atto separativo). Questi i patti: “1. Si riconosce che le parti sono legittimate a vivere separatamente e che vivono separatamente a partire dal 24 maggio 2017 2. Il domicilio coniugale, Prestalozzistrasse 12, 5210 Windisch viene attribuito per il periodo di separazione alla richiedente.
3. I figli in comune , Per_1 nato il [...], e nato il [...], vengono attribuiti per il periodo di Per_2 separazione alla custodia con diritto di determinare il luogo di dimora della richiedente.
4. L'opponente concede la sua approvazione al trasferimento del luogo di dimora dei figli in Italia in virtù dell'art. 301 cpv 2 c.c.
5.1 All'opponente viene attribuito il diritto di prendere in visita a proprie spese i due figli nei fine settimana delle settimane di calendario dispari da venerdì, ore 18.00, fino a domenica, ore 18.00, come pure di passare con loro tre settimane di vacanze all'anno.
5.2 All'opponente viene attribuito il diritto di passare con i figli quattro settimane di vacanze all'anno a proprie spese a partire dal momento in cui i figli prendono dimora in Italia.
6.1 Su un diritto di visita diverso o più esteso le parti decideranno di comune accordo 6.2 L'opponente si dichiara obbligato a pagare per il mantenimento dei due figli a partire dal 1 giugno 2017 fino al momento in cui cessano i costi di alloggio della richiedente in Svizzera (al massimo fino a marzo 2018 compreso) mensilmente in anticipo i seguenti importi, aggiuntivi eventuali assegni per i figli, rispettivamente assegni per la loro formazione: - per Fr. 940.00 di cui Fr. Per_1 253.00 per i costi di custodia;
- per r. 740.00 di cui Fr. 253.00 per i costi di custodia 6.3 Per_2 L'opponente si dichiara obbligato a pagare per il mantenimento dei due figli a partire dal momento in cui cessano i costi di alloggio in Svizzera della richiedente mensilmente in anticipo i seguenti importi, aggiuntivi eventuali assegni per i figli, rispettivamente assegni per la loro formazione;
per Fr. Per_1 580.00 – per r. 200.00; 6.4 Con i contributi di mantenimento stabiliti alla cifra 6.1 un Per_2 mantenimento adeguato dei figli non è coperto. Per coprire un mantenimento adeguato (compresa la custodia) mancano pro capite Fr. 141.00. 7.1 Si constata che l'opponente fino al momento in cui cessano i costi di alloggio della richiedente in Svizzera, (al massimo fino a Marzo 2018 compreso) non può versare un contributo per il di lei mantenimento personale per mancanza di mezzi finanziari.
7.2 L'opponente è obbligato a pagare alla richiedente a partire dal momento cui cessano i costi di alloggio della richiedente in Svizzera mensilmente in anticipo Fr. 220.00. 8. Nello stabilire i contributi di mantenimento alla cifra 5 si sono considerate entrate nette mensili (compresa la tredicesima pro rata, senza assegni per i figli) – richiedente Fr. 1'481.20 (a partire dalla presa di domicilio in Italia Fr. 0.00) – opponente Fr 4'458.75. 9. Si decreta la separazione dei beni a partire dal 23 maggio 2017. 10.1 La
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richiedente deve all'opponente l'importo di Fr. 7'000. – derivanti dal regime matrimoniale. La pretesa viene compensata con i contributi di mantenimento dell'opponente per i mesi di giugno e luglio 2017, in modo che la richiedente deve all'opponente ancora una somma di Fr. 3'000.00 derivanti dal regime matrimoniale. La richiedente si assume l'obbligo di pagare all'opponente la somma di Fr. 3'000.00 fino al 10 agosto 2017. Lei ha il diritto di compensare la somma dovuta con contributi di mantenimento in quel momento ancora mancanti per il mese di agosto 2017. 10.2 Il camper resta in possesso dell'opponente. 10.3 L'avere sul conto di garanzia di affitto dell'appartamento alla Pestalozzistrasse 12, Windisch, viene attribuita a metà alle parti. 10.4 La richiedente si dichiara obbligata a consegnare all'opponente in occasione del suo trasferimento in Italia il televisore di 55 pollici e il tavolo del camper. Inoltre l'opponente rinuncia alla mobilia dell'appartamento coniugale. 10.5 L'opponente si dichiara obbligato ad assumersi la metà dei costi di smaltimento dei mobili dell'appartamento coniugale. 10.6 In seguito le parti hanno liquidato i loro rapporti patrimoniali a titolo di saldo.” All'indomani della separazione, la situazione – com'era del resto prevedibile – è ulteriormente degenerata: controparte ha continuato a sottrarsi ad ogni dovere e responsabilità genitoriale non mantenendo alcuna relazione con i figli, continuando a delegare all'altra genitrice ogni funzione genitoriale. La ricorrente, suo malgrado, è divenuta, anche dopo il definitivo rientro in Italia, il genitore unico di riferimento assumendo da sola ogni decisione che riguardasse i figli ma incontrando molti ostacoli e difficoltà logistiche in termini di affido dovendo ottenere autorizzazioni e firme dal marito, sempre più menefreghista e dispettoso. Come se non bastasse, il resistente ha iniziato progressivamente a versare importi sempre inferiori ed insufficienti rispetto a quanto concordato in sede di separazione, rifiutandosi di versare alla istante finanche gli assegni familiari a far data dal mese di Gennaio 2018 e le spese straordinarie, interrompendo ogni rapporto e versamento nell'anno 2019 (sul punto la sig.ra ho sporto Pt_1 regolare querela per denunciare fatti ed accadimenti, cfr. doc del 10.04.2019). A ciò deve necessariamente aggiungersi che l' , dal mese di Aprile 2017 non ha avuto più contatti CP_1 con il primogenito , mentre dal mese di Giugno 2018 ha interrotto ogni frequentazione o scambio Per_1 anche con il secondogenito Per_2 Quasi superfluo ribadire che il convenuto, durante il matrimonio, con estremo egoismo, ha sempre anteposto le proprie esigenze ed ambizioni lavorative ai bisogni e alle necessità del suo nucleo familiare, basti pensare che senza nulla concordare con la moglie dapprima si è trasferito a Lodi successivamente in Svizzera, incurante della lontananza e del distacco dalla sua famiglia ma anche degli estremi disagi sopportati, in particolare dai figli, sradicati dal loro habitat familiare per seguire, per ben due volte, il padre in trasferta patendo tutti i disagi come già menzionati. Detta condotta negligente, anaffettiva ed incurante, ha determinato un rapporto molto conflittuale con il primogenito che ad oggi si Per_1 rifiuterebbe di incontrare il padre ove mai questi – ravvedendosi – cercasse di riavvicinarsi a lui, generando una profonda delusione anche in he, più del germano, ha sofferto per il brusco ed Per_2 immotivato distacco paterno.
Ha chiesto: 1) La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
2) Disporre l'affidamento esclusivo dei minori, e lla madre, determinando il calendario padre/figli stabilendo che Per_1 Per_2 controparte debba incontrare la prole esclusivamente in Italia. 3) Porre a carico del sig. la somma CP_1 di € 2.000,00 (da intendersi € 1.000,00 a figlio) quale contributo paterno al mantenimento della prole, tenuto conto delle accresciute esigenze dei figli e del fatto che le parti non sono mai riuscite a condividere equamente le spese straordinarie e, in ogni caso, prevedere un importo mai inferiore a quello indicato in sede di accordi separativi (€ 1.200,00 circa). 4) Porre, in ogni caso, a carico del sig. il pagamento CP_1 almeno nella misura del 50% - delle spese straordinarie come da vigente Protocollo approvato dal Tribunale di Napoli.
Con ordinanza presidenziale del 30.11.2020 (rinviata dall'8.6.2020 per la sospensione delle udienze a causa della pandemia COVID) è stata dichiarata la contumacia del resistente ed è stato disposto l'affido condiviso del minore – confermando quanto statuito dal Tribunale distrettuale di Brugg – con esercizio disgiunto delle responsabilità genitoriali da parte della madre in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione per Sono stati, inoltre, confermati i provvedimenti economici già adottati in Per_2 sede di separazione consensuale.
Nel corso dell'istruttoria svolta dal Giudice dott.ssa Carla Hubler, sono stati disposti diversi rinvii per consentire all'avv. Schisano di effettuare la notifica del provvedimento presidenziale per oltre 3 anni, fino a quando, il Gi, con ordinanza del 25.5.2023 ha provveduto come di seguito: Il Giudice sciogliendo la riserva, da atto che risultano pervenuti i seguenti atti: note di trattazione scritta nell'interesse della sola parte ricorrente con allegati reiterati tempestivi di notifica, senza che la parte resistente si sia costituita viste le richieste osserva: dalla documentazione prodotta (certificato
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residenza Aire comune di Pozzuoli) il resistente risulta mantenere la residenza in Svizzera nella città di Kleindoettingen – circoscrizione consolare di Basilea -Stadacherstrasse 7 cap 5314 dove già non era stato rinvenuto in precedenti tentativi di notifiche, poi andata a buon fine in diverso indirizzo, ma perfezionatesi tardivamente rispetto al termine per comparire;
dagli atti risulta che nell'interesse della ricorrente sono stati effettuati molteplici tempestivi tentativi di rinnovazione della notifica, a diversi indirizzi esteri, anche secondo quanto suggerito dal Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione internazionale al P.M. sull'accordo Bilaterale 2.6.1988 tra Italia e Svizzera, con l'ausilio di autorità locali, senza che sia stato possibile reperire il resistente, ovvero individuare un ulteriore indirizzo;
che alla luce delle risultanze della documentazione in atti, dei tentativi effettuati anche dalle autorità estere investite, dell'inerzia del resistente in ordine all'aggiornamento delle certificazioni anagrafiche rimaste invariate e pacificamente non rispondenti alla situazione di fatto;
dell'indisponibilità di ulteriori indirizzi risultante dai carteggi con le autorità investite, dell'inerzia mostrata dal resistente pur a fronte della conoscenza della procedura a seguito della menzionata tardiva notifica, può senz'altro ritenersi l'irreperibilità dello stesso;
rilevato che la procedura involve interesse di minore, che il resistente risulta nelle more aver conseguito condanna per violazione degli obblighi di contribuzione, e che va anche considerato il diritto della ricorrente alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dispone rinnovarsi la notificazione del ricorso, dei successivi atti e provvedimenti e del presente verbale secondo la disciplina di cui all'art. 143 cpc anche in relazione al luogo di nascita nel rispetto del termine a comparire e rinvia all'udienza del 7.5.24 disponendo la trattazione ex art. 127 ter cpc con termine per il deposito di note sino alle h. 8,00 della data di udienza.
Con ordinanza del 7.11.2024 (sciolta la riserva del 7.5.2024) il gi ha provveduto come di seguito:
Il Giudice sciogliendo la riserva da atto che risultano pervenuti i seguenti atti: note in sostituzione di udienza nell'interesse della parte ricorrente sola costituita;
rilevato che sono state poste in essere tutte le attività prodromiche all'instaurazione del contraddittorio con il resistente resosi irreperibile a tutti gli indirizzi in atti, malgrado l'impegno profuso nell'interesse della ricorrente anche con l'ausilio di autorità straniere e che il resistente non risulta costituito nella procedura involvente interesse di minori di cui uno nel defatigante iter processuale è divenuto maggiorenne;
che l'irreperibilità del resistente, il comportamento inerte rispetto agli obblighi della genitorialità paralizza l'adozione di scelte nell'interesse del minore n. il 9.11.2011 a Napoli e che tanto impone l'adozione del Persona_3 richiesto affido esclusivo alla madre nelle forme di cui all'art. 337 IV comma cc.
P.Q.M.
affida il figlio minore alla madre, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative Persona_3 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere assunte dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio ai sensi dell'art 337-quater ultimo comma c.c.).; ritenuto opportuno un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, competenti per territorio, circa i rapporti genitori- figlio ed in particolare in ordine ad eventuali rapporti intrattenuti anche da remoto padre figlio, nonché eventuale frequentazione del minore con il genitore non convivente ed alle ragioni delle difficoltà di frequentazione tra gli stessi;
ritenuto che
il personale specializzato dei Servizi Sociali potrà e dovrà effettuare tale indagine previa, ove possibile, audizione di entrambi i genitori (del padre anche per le vie brevi ) nonché della figlio, e del personale scolastico della scuola del minore;
che tale indagine socio ambientale sarà diretta a: a) accertare quale sia il contesto abitativo e familiare nel quale vive il minore b) riferire in ordine alle relazioni che esso intrattiene con ciascuno dei genitori e con i rispettivi nuclei familiari di origine;
c)-appurare quale sia il contesto abitativo e familiare dei genitori del minore;
d)-evidenziare eventuali disturbi o disagi nella crescita;
e) ove possibile convocare ed ascoltare la coppia genitoriale, individuando, nel contraddittorio delle parti, i motivi che impediscono di raggiungere un accordo sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e sul concorso negli obblighi di mantenimento, sottolineando l'opportunità' di un percorso condiviso di mediazione e/o di altro sostegno o aiuto. dispone che i servizi sociali competenti relazioni entro il 13.2.25 e rinvia per l'esame delle relazioni e la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.2.25 disponendone la trattazione ex art. 127 ter cpc con termine per il deposito di note sino alle h. 8,00 della data di udienza.
Non è stata mai sentita la ricorrente dal GI, né è stato mai disposto l'ascolto dei minori.
Il 4.4.2025 il giudizio è stato assegnato al G.rel. con provvedimento del Presidente di Sezione, che, preso atto del deposito della relazione dei SS di Pozzuoli, ha riservato la causa in decisione all'udienza del 13.5.2025 con termine di gg 30.
Nel merito, la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale pronunciata con sentenza del Tribunale distrettuale di Brugg (Canton Ticino) del 4.7.2017.
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E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, peraltro rimasta contumace, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa l'affido di nato il [...]), la ricorrente, sin dall'atto introduttivo, ha chiesto disporsi Per_2 l'affido esclusivo del figlio deducendo che il padre non si è mai interessato della sua crescita, della sua educazione, delle sue esigenze emotive e materiali, sottraendosi ad ogni forma di partecipazione sia materiale che morale. Orbene, si ricorda che, in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010). Inoltre, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015). In ragione di ciò, alla luce della giurisprudenza sopra citata, dell'istruttoria svolta e del parere del PM, ritiene il Collegio che sussistano gli estremi per disporre l'affidamento esclusivo di lla madre, Per_2 confermandosi quanto già statuito in sede presidenziale e confermato, poi, dal Giudice Hubler. Dalla relazione dei SS di Pozzuoli – luogo di residenza del nucleo della sign. (composta dalla Pt_1 stessa e dai figli) depositata il 4.2.2025 è emerso che la famiglia vive in un parco residenziale sito in via Giuseppe Palagano in una dimora spaziosa e ben tenuta, con ambienti ampi ed idonei al rispetto degli spazi individuali. isulta integrato perfettamente nel contesto sociale in cui risiede in quanto Per_2 intrattiene relazioni amicali con il gruppo dei suoi pari;
vive in un ambiente armonioso dove la mancanza del padre è sopperita dalla presenza del nonno materno al quale il minore è molto legato e che li ha accolti nella sua abitazione organizzando la vita del nipote insieme alla figlia. Il sign. partecipa Pt_1 attivamente alla gestione del nipote, accompagnandolo a tutte le attività extra-scolastiche alle quali partecipa con entusiasmo (supporto scolastico e calcetto). La sign.ra si è sostituita in questi anni Pt_1 totalmente al padre che, da quando lei si è trasferita a Pozzuoli con i figli (come da accordi di separazione), non ha più intrattenuto rapporti con i ragazzi. Il sign. risulta residente a [...]ed è CP_1 stato contattato telefonicamente dagli operatori con la collaborazione della sorella . Lo Parte_2 stesso ha riferito di aver vissuto un periodo difficile, costernato da disagi economici e problemi di salute che l'avrebbero portato a dormire anche per strada. Da settembre 2024 ha dichiarato di aver intrapreso un'attività lavorativa precaria come cameriere che gli ha consentito di poter locare una camera in affitto. Ha riferito di non aver mai provveduto al mantenimento dei figli e di aver invano tentato di contattare che si è mostrato ostile. Con on ha mai avuto un canale diretto di comunicazione. Gli Per_1 Per_2 operatori hanno riferito che on ha alcun contatto con la famiglia del padre costituita dalla sola
Per_2 zia la quale, sentita dagli stessi, ha dichiarato di aver tentato un avvicinamento alla cognata ma di Pt_2 non esservi riuscita a causa di vecchie incomprensioni legate al fratello. La sign. ha intrapreso Pt_1 una relazione con il sign. che abita a Pozzuoli nello stesso parco ed ha instaurato un Parte_3 forte legame con iventando parte integrante della famiglia. Il ragazzo risulta ben integrato nella
Per_2 scuola e non sono state evidenziate criticità di alcun tipo. Infine, l'avv. Schisano ha prodotto in atti il provvedimento del GT, dott.ssa Giulia d'Alessandro con il quale, in data 6.3.2023, è stato autorizzato, su istanza della madre, il rilascio del documento valido per l'espatrio per stante l'assenza del padre dalla vita del minore. Ha prodotto, infine, la sentenza del
Per_2 16.12.2022 pronunciata dalla VI Sezione Penale del Tribunale di Napoli con la quale è Controparte_2 stato condannato per violazione degli obblighi di assistenza ex art. 570 bis c.cp. Circa le modalità di visita di on il padre, tenuto conto della condotta dell' e della totale
Per_2 CP_1 assenza dalla vita del figlio da oltre 7 anni e dell'età di le stesse vanno liberalizzate : il ragazzo
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potrà vedere e stare con il padre quando e solo se lui stesso lo vorrà, stante la condotta assente del padre dalla vita del figlio nel corso degli anni. Nulla va statuito in ordine all'affido di , divenuto maggiorenne nel corso del giudizio. Per_1
Sulla domanda relativa al mantenimento del minore Per_2 Avuto riguardo al mantenimento della prole, si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, la ricorrente – che contribuisce in maniera diretta al mantenimento del figlio - non ha potuto allegare alcunchè sulla attuale posizione lavorativa del marito;
come sopra riportato, sembrerebbe che l' (come dallo stesso dichiarato telefonicamente ai SS di Pozzuoli) sta lavorando in Svizzera come CP_1 cameriere, ma se ne ignora il reddito. L'avv. Schisano ha chiesto, nelle note conclusive finali – la conferma dell'assegno posto a carico del marito in sentenza di separazione, che nel 2017 era stato quantificato in 740 franchi tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal resistente.
Il Collegio, stante il tempo trascorso dall'omologa della separazione, ritenuto che le esigenze dei figli aumentano con l'età, in assenza di documentazione in atti, pone a carico di l'obbligo di Controparte_2 contribuire al mantenimento del minore ella misura di € 350,00 mensili con decorrenza dalla Per_2 pronuncia e rivalutazione da giugno 2026. La sign.ra inoltre, percepirà per intero l'assegno unico per il figlio con la stessa convivente. Pt_1 A tale somma va aggiunto il 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo d'Intesa tra COA e Presidenza del Tribunale del marzo 2018.
Avuto riguardo al contributo per il figlio maggiorenne (nato il 227.2002), il Collegio Per_1 ritiene di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 21752/2020; Cass. 38366/2021) in ordine all'accertamento dei presupposti dell'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne. Invero, per costante indirizzo della S.C., l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod.civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 21752/2020). Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016; Cass. 5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass.17183/2020; Cass. 27904/2021). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass.8049/2022).
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Nella specie, la ricorrente – che contribuisce anche al mantenimento di in maniera diretta in Per_1 quanto il ragazzo vive con lei e con - non ha precisato alcunchè sulle scelte di vita di in Per_2 Per_1 quanto non ha dedotto se il ragazzo (che oggi ha 23 anni) studi ancora o lavori. Ha chiesto, anche per lui, la conferma dell'importo previsto in omologa a carico del padre (940 franchi). Orbene, tenuto conto della giovane età del ragazzo, il Tribunale ritiene che lo stesso abbia ancora diritto al mantenimento da parte dei genitori. Passando al quantum, appare congrua, alla luce della giurisprudenza sopra citata e dell'assenza di allegazioni documentali, la somma di € 150,00 con decorrenza dalla pronuncia, da porsi a carico del padre, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da giugno 2026.
Entrambi i genitori sono tenuti a contribuire alle spese straordinarie – come da Protocollo del 7.3.2028 - nella misura del 50% .
Tenuto conto della peculiare natura della controversia e della contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva, a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pozzuoli il 1°.
6.1998 da e;
Controparte_2 Parte_1 b) dispone l'affido esclusivo del figlio minore lla madre, con modalità di visita come in Per_2 parte motiva;
c) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di ella Parte_4 Per_2 misura di € 350,00 mensili e di € 150,00 per il figlio , da corrispondersi alla Per_1 ricorrente con decorrenza dal ricorso e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal giugno 2026; d) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie indicate nel Protocollo del 2018; e) Autorizza la ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per Per_2 f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 107, parte II s, serie A, anno 1998). g) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino - Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel/est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1920 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza del 13.5.2025 con il termine di gg. 30 per il deposito di note conclusive, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1 Alessia Schisano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in TS del 13.5.2025, il procuratore della ricorrente ha concluso chiedendo assegnarsi la causa in decisione. Il Gi ha riservato la causa al Collegio con il termine di gg.30. Il PM ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con affido esclusivo del minore e visite paterne, ove il padre manifestasse interesse, in spazio neutro, con l'assistenza ed il supporto dei SS, previo svolgimento di percorso di sostegno alla genitorialità. Ha chiesto determinarsi a carico del padre, quale contributo al mantenimento del minore, la somma di € 1.200,00 mensili.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 25.1.2020, la sign.ra – premesso che dal matrimonio del Parte_1 1°.
6.1998 con il sign. sono nati ) e 9.11.2011) – esponeva: Controparte_2 Persona_1 Per_2 (…) L'unione matrimoniale, nata sotto i migliori auspici, ben presto è divenuta per la ricorrente fonte di profonda delusione, amarezza e frustrazioni a fronte dell'inqualificabile ed antigiuridico comportamento assunto dal resistente nei confronti sia della prole che di essa ricorrente. L'unione coniugale ha iniziato progressivamente a sfaldarsi quando, nel Giugno del 2006, il resistente, all'epoca dipendente presso la con sede anche ad Arco Felice, ha accettato di lavorare presso le ulteriori sedi sociali CP_3 ubicate sia in Italia che all'estero. La ricorrente - sebbene non previamente interpellata dal coniuge che ha sempre assunto da solo ogni decisione concernente la sua persona a discapito dell'indirizzo della vita familiare – ha ugualmente ritenuto di doversi trasferire a Lodi in uno con il figlio – Per_1 rinunciando così alle proprie aspirazioni ed ambizioni personali e professionali. Nonostante, però, i sacrifici e gli sforzi della deducente controparte – estremamente dedito al suo lavoro – ha continuato a disinteressarsi del suo nucleo familiare, conducendo una vita autonoma, trascorrendo lunghi periodi di tempo fuori casa - anche 20 giorni consecutivi – dovendo lavorare anche presso Comuni e località distanti da Alessandria come “posa cavi” in trasferta, ossia trasfertista. Durante il suddetto periodo, il figlio (che all'epoca aveva 6 anni) ha iniziato a manifestare degli Per_1 evidenti segnali di disagio non riuscendosi ad integrare nel nuovo ambiente socio – scolastico (all'epoca il minore frequentava la classe prima elementare), sicché la ricorrente ha deciso di rientrare a Napoli al termine dell'anno scolastico (Giugno 2010). Nel Dicembre del 2014 il sig. – che nelle more si CP_1 era volontariamente licenziato dalla già citata - è stato assunto a tempo indeterminato presso CP_4 la società con sede in Svizzera. La istante, ancora una volta, pur di mantenere l'unità CP_5 della famiglia, considerato che il coniuge si recava a Pozzuoli sempre più di rado, ha deciso di
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raggiungerlo in uno con i figli trasferendosi nell'Agosto del 2015 presso il Cantone Argovia in Svizzera, con l'auspicio e la speranza di ricondurre il marito ad una dimensione coniugale. La deducente ed i figli hanno cercato di adattarsi ai nuovi ritmi di vita ben diversi da quelli italiani – e ciò sia in termini di orari che di modalità - basti pensare che il primogenito ha addirittura perso un anno scolastico Per_1 non avendogli in Svizzera riconosciuto e convalidato il primo anno di Liceo che, di conseguenza, ha dovuto ripetere ed anche al rientro in Italia per la medesima ragione ne ha perso un altro inoltre, sia la che i minori hanno dovuto imparare, in tempi rapidi pur di non essere isolati, la lingua tedesca, Pt_1 frequentando la scuola di integrazione ed i corsi serali;
per non parlare poi dei disagi in termini logistici: il nucleo di cui si discorre non poteva permettersi di locare un appartamento in centro, sicché i bambini, pur di entrare a scuola in orario, erano costretti a svegliarsi ben prima dell'alba per riuscire a prendere il primo autobus di linea alle ore 6:40 e non perdere la coincidenza con il secondo. Nel mese di Marzo del 2017 la deducente, che nelle more aveva trovato un lavoro come domestica pur di rendersi autonoma dal coniuge, ha scoperto che questi aveva allacciato una stabile relazione extraconiugale con una sig.ra di nazionalità portoghese che abitava nell'edificio adiacente il loro. A seguito di siffatta amara e sconcertante scoperta, il rapporto coniugale si è bruscamente interrotto anche sulla scorta della condotta aggressiva e violenta assunta dal resistente il quale, quotidianamente, non perdeva occasione per denigrare e delegittimare sia moglie che figli, considerati un ostacolo alla sua felicità. Nell'Aprile del 2017 controparte è passato finanche alle vie di fatto, inizialmente nei confronti della moglie alla presenza dei minori (all'epoca veva solo 5 anni) e successivamente anche nei Per_2 confronti del primogenito che si era frapposto per proteggere la genitrice chiedendo al padre di allontanarsi da casa essendo stanco delle continue vessazioni ed angherie che controparte riservava ripetutamente ai suoi stretti congiunti ( sul punto vi sono le deposizioni del minore rese presso il Per_1 Tribunale di Brugg). Controparte, inoltre, rincasava a notte fonda;
si rifiutava di contribuire economicamente al menage del suo nucleo familiare, disinteressandosi, sin da allora, della crescita e del benessere della prole, accudita dalla sola madre, arrivando finanche a minacciare la ricorrente di toglierle i figli essendo la costretta, in talune occasioni, a lasciarli da soli a casa per motivi di Pt_1 lavoro. Detto clima ostile è perdurato sino alla separazione legale avvenuta il 03.07.2017 quando la pur di ottenere” la libertà” ha versato al marito la somma di € 10.000, “pagandosi” di fatto Pt_1 l'autorizzazione per rientrare in Italia con i figli i quali hanno potuto iniziare il nuovo anno scolastico nel nostro Paese. Con Sentenza del 4 Luglio 2017 - FS 2017.25 cd - il Tribunale Distrettuale di Brugg ha recepito integralmente gli accordi separativi raggiunti dalle parti il 03.07.2017 (Cfr. doc. in atti, c'è anche la traduzione giurata dell'atto separativo). Questi i patti: “1. Si riconosce che le parti sono legittimate a vivere separatamente e che vivono separatamente a partire dal 24 maggio 2017 2. Il domicilio coniugale, Prestalozzistrasse 12, 5210 Windisch viene attribuito per il periodo di separazione alla richiedente.
3. I figli in comune , Per_1 nato il [...], e nato il [...], vengono attribuiti per il periodo di Per_2 separazione alla custodia con diritto di determinare il luogo di dimora della richiedente.
4. L'opponente concede la sua approvazione al trasferimento del luogo di dimora dei figli in Italia in virtù dell'art. 301 cpv 2 c.c.
5.1 All'opponente viene attribuito il diritto di prendere in visita a proprie spese i due figli nei fine settimana delle settimane di calendario dispari da venerdì, ore 18.00, fino a domenica, ore 18.00, come pure di passare con loro tre settimane di vacanze all'anno.
5.2 All'opponente viene attribuito il diritto di passare con i figli quattro settimane di vacanze all'anno a proprie spese a partire dal momento in cui i figli prendono dimora in Italia.
6.1 Su un diritto di visita diverso o più esteso le parti decideranno di comune accordo 6.2 L'opponente si dichiara obbligato a pagare per il mantenimento dei due figli a partire dal 1 giugno 2017 fino al momento in cui cessano i costi di alloggio della richiedente in Svizzera (al massimo fino a marzo 2018 compreso) mensilmente in anticipo i seguenti importi, aggiuntivi eventuali assegni per i figli, rispettivamente assegni per la loro formazione: - per Fr. 940.00 di cui Fr. Per_1 253.00 per i costi di custodia;
- per r. 740.00 di cui Fr. 253.00 per i costi di custodia 6.3 Per_2 L'opponente si dichiara obbligato a pagare per il mantenimento dei due figli a partire dal momento in cui cessano i costi di alloggio in Svizzera della richiedente mensilmente in anticipo i seguenti importi, aggiuntivi eventuali assegni per i figli, rispettivamente assegni per la loro formazione;
per Fr. Per_1 580.00 – per r. 200.00; 6.4 Con i contributi di mantenimento stabiliti alla cifra 6.1 un Per_2 mantenimento adeguato dei figli non è coperto. Per coprire un mantenimento adeguato (compresa la custodia) mancano pro capite Fr. 141.00. 7.1 Si constata che l'opponente fino al momento in cui cessano i costi di alloggio della richiedente in Svizzera, (al massimo fino a Marzo 2018 compreso) non può versare un contributo per il di lei mantenimento personale per mancanza di mezzi finanziari.
7.2 L'opponente è obbligato a pagare alla richiedente a partire dal momento cui cessano i costi di alloggio della richiedente in Svizzera mensilmente in anticipo Fr. 220.00. 8. Nello stabilire i contributi di mantenimento alla cifra 5 si sono considerate entrate nette mensili (compresa la tredicesima pro rata, senza assegni per i figli) – richiedente Fr. 1'481.20 (a partire dalla presa di domicilio in Italia Fr. 0.00) – opponente Fr 4'458.75. 9. Si decreta la separazione dei beni a partire dal 23 maggio 2017. 10.1 La
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richiedente deve all'opponente l'importo di Fr. 7'000. – derivanti dal regime matrimoniale. La pretesa viene compensata con i contributi di mantenimento dell'opponente per i mesi di giugno e luglio 2017, in modo che la richiedente deve all'opponente ancora una somma di Fr. 3'000.00 derivanti dal regime matrimoniale. La richiedente si assume l'obbligo di pagare all'opponente la somma di Fr. 3'000.00 fino al 10 agosto 2017. Lei ha il diritto di compensare la somma dovuta con contributi di mantenimento in quel momento ancora mancanti per il mese di agosto 2017. 10.2 Il camper resta in possesso dell'opponente. 10.3 L'avere sul conto di garanzia di affitto dell'appartamento alla Pestalozzistrasse 12, Windisch, viene attribuita a metà alle parti. 10.4 La richiedente si dichiara obbligata a consegnare all'opponente in occasione del suo trasferimento in Italia il televisore di 55 pollici e il tavolo del camper. Inoltre l'opponente rinuncia alla mobilia dell'appartamento coniugale. 10.5 L'opponente si dichiara obbligato ad assumersi la metà dei costi di smaltimento dei mobili dell'appartamento coniugale. 10.6 In seguito le parti hanno liquidato i loro rapporti patrimoniali a titolo di saldo.” All'indomani della separazione, la situazione – com'era del resto prevedibile – è ulteriormente degenerata: controparte ha continuato a sottrarsi ad ogni dovere e responsabilità genitoriale non mantenendo alcuna relazione con i figli, continuando a delegare all'altra genitrice ogni funzione genitoriale. La ricorrente, suo malgrado, è divenuta, anche dopo il definitivo rientro in Italia, il genitore unico di riferimento assumendo da sola ogni decisione che riguardasse i figli ma incontrando molti ostacoli e difficoltà logistiche in termini di affido dovendo ottenere autorizzazioni e firme dal marito, sempre più menefreghista e dispettoso. Come se non bastasse, il resistente ha iniziato progressivamente a versare importi sempre inferiori ed insufficienti rispetto a quanto concordato in sede di separazione, rifiutandosi di versare alla istante finanche gli assegni familiari a far data dal mese di Gennaio 2018 e le spese straordinarie, interrompendo ogni rapporto e versamento nell'anno 2019 (sul punto la sig.ra ho sporto Pt_1 regolare querela per denunciare fatti ed accadimenti, cfr. doc del 10.04.2019). A ciò deve necessariamente aggiungersi che l' , dal mese di Aprile 2017 non ha avuto più contatti CP_1 con il primogenito , mentre dal mese di Giugno 2018 ha interrotto ogni frequentazione o scambio Per_1 anche con il secondogenito Per_2 Quasi superfluo ribadire che il convenuto, durante il matrimonio, con estremo egoismo, ha sempre anteposto le proprie esigenze ed ambizioni lavorative ai bisogni e alle necessità del suo nucleo familiare, basti pensare che senza nulla concordare con la moglie dapprima si è trasferito a Lodi successivamente in Svizzera, incurante della lontananza e del distacco dalla sua famiglia ma anche degli estremi disagi sopportati, in particolare dai figli, sradicati dal loro habitat familiare per seguire, per ben due volte, il padre in trasferta patendo tutti i disagi come già menzionati. Detta condotta negligente, anaffettiva ed incurante, ha determinato un rapporto molto conflittuale con il primogenito che ad oggi si Per_1 rifiuterebbe di incontrare il padre ove mai questi – ravvedendosi – cercasse di riavvicinarsi a lui, generando una profonda delusione anche in he, più del germano, ha sofferto per il brusco ed Per_2 immotivato distacco paterno.
Ha chiesto: 1) La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
2) Disporre l'affidamento esclusivo dei minori, e lla madre, determinando il calendario padre/figli stabilendo che Per_1 Per_2 controparte debba incontrare la prole esclusivamente in Italia. 3) Porre a carico del sig. la somma CP_1 di € 2.000,00 (da intendersi € 1.000,00 a figlio) quale contributo paterno al mantenimento della prole, tenuto conto delle accresciute esigenze dei figli e del fatto che le parti non sono mai riuscite a condividere equamente le spese straordinarie e, in ogni caso, prevedere un importo mai inferiore a quello indicato in sede di accordi separativi (€ 1.200,00 circa). 4) Porre, in ogni caso, a carico del sig. il pagamento CP_1 almeno nella misura del 50% - delle spese straordinarie come da vigente Protocollo approvato dal Tribunale di Napoli.
Con ordinanza presidenziale del 30.11.2020 (rinviata dall'8.6.2020 per la sospensione delle udienze a causa della pandemia COVID) è stata dichiarata la contumacia del resistente ed è stato disposto l'affido condiviso del minore – confermando quanto statuito dal Tribunale distrettuale di Brugg – con esercizio disgiunto delle responsabilità genitoriali da parte della madre in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione per Sono stati, inoltre, confermati i provvedimenti economici già adottati in Per_2 sede di separazione consensuale.
Nel corso dell'istruttoria svolta dal Giudice dott.ssa Carla Hubler, sono stati disposti diversi rinvii per consentire all'avv. Schisano di effettuare la notifica del provvedimento presidenziale per oltre 3 anni, fino a quando, il Gi, con ordinanza del 25.5.2023 ha provveduto come di seguito: Il Giudice sciogliendo la riserva, da atto che risultano pervenuti i seguenti atti: note di trattazione scritta nell'interesse della sola parte ricorrente con allegati reiterati tempestivi di notifica, senza che la parte resistente si sia costituita viste le richieste osserva: dalla documentazione prodotta (certificato
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residenza Aire comune di Pozzuoli) il resistente risulta mantenere la residenza in Svizzera nella città di Kleindoettingen – circoscrizione consolare di Basilea -Stadacherstrasse 7 cap 5314 dove già non era stato rinvenuto in precedenti tentativi di notifiche, poi andata a buon fine in diverso indirizzo, ma perfezionatesi tardivamente rispetto al termine per comparire;
dagli atti risulta che nell'interesse della ricorrente sono stati effettuati molteplici tempestivi tentativi di rinnovazione della notifica, a diversi indirizzi esteri, anche secondo quanto suggerito dal Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione internazionale al P.M. sull'accordo Bilaterale 2.6.1988 tra Italia e Svizzera, con l'ausilio di autorità locali, senza che sia stato possibile reperire il resistente, ovvero individuare un ulteriore indirizzo;
che alla luce delle risultanze della documentazione in atti, dei tentativi effettuati anche dalle autorità estere investite, dell'inerzia del resistente in ordine all'aggiornamento delle certificazioni anagrafiche rimaste invariate e pacificamente non rispondenti alla situazione di fatto;
dell'indisponibilità di ulteriori indirizzi risultante dai carteggi con le autorità investite, dell'inerzia mostrata dal resistente pur a fronte della conoscenza della procedura a seguito della menzionata tardiva notifica, può senz'altro ritenersi l'irreperibilità dello stesso;
rilevato che la procedura involve interesse di minore, che il resistente risulta nelle more aver conseguito condanna per violazione degli obblighi di contribuzione, e che va anche considerato il diritto della ricorrente alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dispone rinnovarsi la notificazione del ricorso, dei successivi atti e provvedimenti e del presente verbale secondo la disciplina di cui all'art. 143 cpc anche in relazione al luogo di nascita nel rispetto del termine a comparire e rinvia all'udienza del 7.5.24 disponendo la trattazione ex art. 127 ter cpc con termine per il deposito di note sino alle h. 8,00 della data di udienza.
Con ordinanza del 7.11.2024 (sciolta la riserva del 7.5.2024) il gi ha provveduto come di seguito:
Il Giudice sciogliendo la riserva da atto che risultano pervenuti i seguenti atti: note in sostituzione di udienza nell'interesse della parte ricorrente sola costituita;
rilevato che sono state poste in essere tutte le attività prodromiche all'instaurazione del contraddittorio con il resistente resosi irreperibile a tutti gli indirizzi in atti, malgrado l'impegno profuso nell'interesse della ricorrente anche con l'ausilio di autorità straniere e che il resistente non risulta costituito nella procedura involvente interesse di minori di cui uno nel defatigante iter processuale è divenuto maggiorenne;
che l'irreperibilità del resistente, il comportamento inerte rispetto agli obblighi della genitorialità paralizza l'adozione di scelte nell'interesse del minore n. il 9.11.2011 a Napoli e che tanto impone l'adozione del Persona_3 richiesto affido esclusivo alla madre nelle forme di cui all'art. 337 IV comma cc.
P.Q.M.
affida il figlio minore alla madre, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative Persona_3 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere assunte dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio ai sensi dell'art 337-quater ultimo comma c.c.).; ritenuto opportuno un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, competenti per territorio, circa i rapporti genitori- figlio ed in particolare in ordine ad eventuali rapporti intrattenuti anche da remoto padre figlio, nonché eventuale frequentazione del minore con il genitore non convivente ed alle ragioni delle difficoltà di frequentazione tra gli stessi;
ritenuto che
il personale specializzato dei Servizi Sociali potrà e dovrà effettuare tale indagine previa, ove possibile, audizione di entrambi i genitori (del padre anche per le vie brevi ) nonché della figlio, e del personale scolastico della scuola del minore;
che tale indagine socio ambientale sarà diretta a: a) accertare quale sia il contesto abitativo e familiare nel quale vive il minore b) riferire in ordine alle relazioni che esso intrattiene con ciascuno dei genitori e con i rispettivi nuclei familiari di origine;
c)-appurare quale sia il contesto abitativo e familiare dei genitori del minore;
d)-evidenziare eventuali disturbi o disagi nella crescita;
e) ove possibile convocare ed ascoltare la coppia genitoriale, individuando, nel contraddittorio delle parti, i motivi che impediscono di raggiungere un accordo sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e sul concorso negli obblighi di mantenimento, sottolineando l'opportunità' di un percorso condiviso di mediazione e/o di altro sostegno o aiuto. dispone che i servizi sociali competenti relazioni entro il 13.2.25 e rinvia per l'esame delle relazioni e la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.2.25 disponendone la trattazione ex art. 127 ter cpc con termine per il deposito di note sino alle h. 8,00 della data di udienza.
Non è stata mai sentita la ricorrente dal GI, né è stato mai disposto l'ascolto dei minori.
Il 4.4.2025 il giudizio è stato assegnato al G.rel. con provvedimento del Presidente di Sezione, che, preso atto del deposito della relazione dei SS di Pozzuoli, ha riservato la causa in decisione all'udienza del 13.5.2025 con termine di gg 30.
Nel merito, la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale pronunciata con sentenza del Tribunale distrettuale di Brugg (Canton Ticino) del 4.7.2017.
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E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, peraltro rimasta contumace, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa l'affido di nato il [...]), la ricorrente, sin dall'atto introduttivo, ha chiesto disporsi Per_2 l'affido esclusivo del figlio deducendo che il padre non si è mai interessato della sua crescita, della sua educazione, delle sue esigenze emotive e materiali, sottraendosi ad ogni forma di partecipazione sia materiale che morale. Orbene, si ricorda che, in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010). Inoltre, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015). In ragione di ciò, alla luce della giurisprudenza sopra citata, dell'istruttoria svolta e del parere del PM, ritiene il Collegio che sussistano gli estremi per disporre l'affidamento esclusivo di lla madre, Per_2 confermandosi quanto già statuito in sede presidenziale e confermato, poi, dal Giudice Hubler. Dalla relazione dei SS di Pozzuoli – luogo di residenza del nucleo della sign. (composta dalla Pt_1 stessa e dai figli) depositata il 4.2.2025 è emerso che la famiglia vive in un parco residenziale sito in via Giuseppe Palagano in una dimora spaziosa e ben tenuta, con ambienti ampi ed idonei al rispetto degli spazi individuali. isulta integrato perfettamente nel contesto sociale in cui risiede in quanto Per_2 intrattiene relazioni amicali con il gruppo dei suoi pari;
vive in un ambiente armonioso dove la mancanza del padre è sopperita dalla presenza del nonno materno al quale il minore è molto legato e che li ha accolti nella sua abitazione organizzando la vita del nipote insieme alla figlia. Il sign. partecipa Pt_1 attivamente alla gestione del nipote, accompagnandolo a tutte le attività extra-scolastiche alle quali partecipa con entusiasmo (supporto scolastico e calcetto). La sign.ra si è sostituita in questi anni Pt_1 totalmente al padre che, da quando lei si è trasferita a Pozzuoli con i figli (come da accordi di separazione), non ha più intrattenuto rapporti con i ragazzi. Il sign. risulta residente a [...]ed è CP_1 stato contattato telefonicamente dagli operatori con la collaborazione della sorella . Lo Parte_2 stesso ha riferito di aver vissuto un periodo difficile, costernato da disagi economici e problemi di salute che l'avrebbero portato a dormire anche per strada. Da settembre 2024 ha dichiarato di aver intrapreso un'attività lavorativa precaria come cameriere che gli ha consentito di poter locare una camera in affitto. Ha riferito di non aver mai provveduto al mantenimento dei figli e di aver invano tentato di contattare che si è mostrato ostile. Con on ha mai avuto un canale diretto di comunicazione. Gli Per_1 Per_2 operatori hanno riferito che on ha alcun contatto con la famiglia del padre costituita dalla sola
Per_2 zia la quale, sentita dagli stessi, ha dichiarato di aver tentato un avvicinamento alla cognata ma di Pt_2 non esservi riuscita a causa di vecchie incomprensioni legate al fratello. La sign. ha intrapreso Pt_1 una relazione con il sign. che abita a Pozzuoli nello stesso parco ed ha instaurato un Parte_3 forte legame con iventando parte integrante della famiglia. Il ragazzo risulta ben integrato nella
Per_2 scuola e non sono state evidenziate criticità di alcun tipo. Infine, l'avv. Schisano ha prodotto in atti il provvedimento del GT, dott.ssa Giulia d'Alessandro con il quale, in data 6.3.2023, è stato autorizzato, su istanza della madre, il rilascio del documento valido per l'espatrio per stante l'assenza del padre dalla vita del minore. Ha prodotto, infine, la sentenza del
Per_2 16.12.2022 pronunciata dalla VI Sezione Penale del Tribunale di Napoli con la quale è Controparte_2 stato condannato per violazione degli obblighi di assistenza ex art. 570 bis c.cp. Circa le modalità di visita di on il padre, tenuto conto della condotta dell' e della totale
Per_2 CP_1 assenza dalla vita del figlio da oltre 7 anni e dell'età di le stesse vanno liberalizzate : il ragazzo
Per_2
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potrà vedere e stare con il padre quando e solo se lui stesso lo vorrà, stante la condotta assente del padre dalla vita del figlio nel corso degli anni. Nulla va statuito in ordine all'affido di , divenuto maggiorenne nel corso del giudizio. Per_1
Sulla domanda relativa al mantenimento del minore Per_2 Avuto riguardo al mantenimento della prole, si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, la ricorrente – che contribuisce in maniera diretta al mantenimento del figlio - non ha potuto allegare alcunchè sulla attuale posizione lavorativa del marito;
come sopra riportato, sembrerebbe che l' (come dallo stesso dichiarato telefonicamente ai SS di Pozzuoli) sta lavorando in Svizzera come CP_1 cameriere, ma se ne ignora il reddito. L'avv. Schisano ha chiesto, nelle note conclusive finali – la conferma dell'assegno posto a carico del marito in sentenza di separazione, che nel 2017 era stato quantificato in 740 franchi tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal resistente.
Il Collegio, stante il tempo trascorso dall'omologa della separazione, ritenuto che le esigenze dei figli aumentano con l'età, in assenza di documentazione in atti, pone a carico di l'obbligo di Controparte_2 contribuire al mantenimento del minore ella misura di € 350,00 mensili con decorrenza dalla Per_2 pronuncia e rivalutazione da giugno 2026. La sign.ra inoltre, percepirà per intero l'assegno unico per il figlio con la stessa convivente. Pt_1 A tale somma va aggiunto il 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo d'Intesa tra COA e Presidenza del Tribunale del marzo 2018.
Avuto riguardo al contributo per il figlio maggiorenne (nato il 227.2002), il Collegio Per_1 ritiene di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 21752/2020; Cass. 38366/2021) in ordine all'accertamento dei presupposti dell'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne. Invero, per costante indirizzo della S.C., l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod.civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 21752/2020). Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016; Cass. 5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass.17183/2020; Cass. 27904/2021). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass.8049/2022).
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Nella specie, la ricorrente – che contribuisce anche al mantenimento di in maniera diretta in Per_1 quanto il ragazzo vive con lei e con - non ha precisato alcunchè sulle scelte di vita di in Per_2 Per_1 quanto non ha dedotto se il ragazzo (che oggi ha 23 anni) studi ancora o lavori. Ha chiesto, anche per lui, la conferma dell'importo previsto in omologa a carico del padre (940 franchi). Orbene, tenuto conto della giovane età del ragazzo, il Tribunale ritiene che lo stesso abbia ancora diritto al mantenimento da parte dei genitori. Passando al quantum, appare congrua, alla luce della giurisprudenza sopra citata e dell'assenza di allegazioni documentali, la somma di € 150,00 con decorrenza dalla pronuncia, da porsi a carico del padre, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da giugno 2026.
Entrambi i genitori sono tenuti a contribuire alle spese straordinarie – come da Protocollo del 7.3.2028 - nella misura del 50% .
Tenuto conto della peculiare natura della controversia e della contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva, a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pozzuoli il 1°.
6.1998 da e;
Controparte_2 Parte_1 b) dispone l'affido esclusivo del figlio minore lla madre, con modalità di visita come in Per_2 parte motiva;
c) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di ella Parte_4 Per_2 misura di € 350,00 mensili e di € 150,00 per il figlio , da corrispondersi alla Per_1 ricorrente con decorrenza dal ricorso e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal giugno 2026; d) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie indicate nel Protocollo del 2018; e) Autorizza la ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per Per_2 f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 107, parte II s, serie A, anno 1998). g) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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