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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott. Damiano Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 134/2022 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Nestore Thiery;
Parte_1
- attore – contro
, in persona del suo Sindaco pro-tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Angela Maria Buccoliero;
- convenuto -
OGGETTO: Risarcimento danni.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 04.01.2022, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il , Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in conseguenza delle lesioni patite nel sinistro verificatosi in data 11.12.2020, ore 12.30 circa, in
, allorquando, nell'attraversare la via Golfo di in CP_1 CP_1 corrispondenza del cancello d'ingresso della Clinica Villa Verde, rovinava per terra a causa di una crepa dell'asfalto ricoperta d'acqua.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto e non provata, stante la esclusiva responsabilità dello stesso attore nella causazione del sinistro;
La causa veniva istruita a mezzo documentazione depositata dalle parti, prova testimoniale con i sigg.ri e e CTU Testimone_1 Testimone_2 medica, venendo infine riservata in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale in atti.
DIRITTO
In tema di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. (cui appartiene la fattispecie in esame), va in primo luogo rilevato che con sentenza n.
20943/2022, le SS. UU. di Cassazione, ponendo termine ad una serie di divergenze interpretative persistite nel tempo, hanno espresso il principio di diritto, ribadito dal più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
Il precipuo onere del danneggiato, quindi, è quello di fornire la prova – in maniera assolutamente certa e rigorosa – dell'evento e della derivazione del danno dalla cosa in custodia (nesso eziologico). In mancanza di tale dimostrazione il custode non è tenuto a risarcire il danno e soltanto dopo che sia stata data la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, il custode sarà a sua volta tenuto a dare la prova liberatoria, che in ogni caso consiste nella dimostrazione della interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito e non nella dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, prescindendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. da qualsiasi connotato di colpa.
Il caso fortuito può poi consistere in un fatto naturale, in una condotta di un terzo estraneo o nello stesso comportamento del danneggiato, consistente nell'inosservanza di normali cautele esigibili in condizioni simili e/o nell'impropria utilizzazione del bene pubblico, allorché esso abbia una qualche incidenza causale nella produzione dell'evento.
L'incidenza causale del comportamento del danneggiato, sia essa concorrente o esclusiva, presuppone inoltre che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (in tal senso, vds. Cass. n. 26895/24, secondo cui “ricorrendo la fattispecie di cui all'art 2051 c.c., ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso, è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
Ciò posto, reputa il giudicante che nella fattispecie in esame non sia stato adeguatamente provato dall'attore il rapporto di causalità tra la res in custodia e il danno, ovvero che esso attore, nell'attraversare la via Golfo di Taranto in corrispondenza del cancello d'ingresso della Clinica Villa Verde, rovinava per terra proprio a causa di una crepa dell'asfalto ricoperta d'acqua e non per altre ragioni da ascrivere unicamente alla sua condotta (ovvero, per non avere usato appieno l'attenzione normalmente attesa e prevedibile in rapporto alle particolari condizioni meteorologiche e ambientali del momento dell'occorso), tali da interrompere il suindicato nesso causale.
Entrambi i testi escussi, trovandosi in occasione dell'evento de quo a pochi metri di distanza dall'attore, hanno infatti riferito di aver visto cadere l'attore mentre attraversava la strada, senza null'altro avere aggiunto in merito alle modalità ed alle ragioni di tale caduta e precisando inoltre di aver visto la crepa del manto stradale come raffigurata nelle foto loro mostrate (foto 2-4 dell'allegato 9 del fascicolo attoreo), indicata dall'attore a motivo della caduta, soltanto dopo essere tornati sul posto nei giorni immediatamente successivi a quello del sinistro, non essendo visibile in tale ultimo giorno perché pioveva ed il manto stradale era ricoperto d'acqua piovana, come rappresentato nella foto 1 dell'allegato 9 del fascicolo attoreo, pure loro mostrata.
In conclusione, sulla scorta di tali risultanze processuali si ritiene di poter escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. (ossia ex art. 2043 c.c., qualora per ipotesi si volesse ricondurre la domanda attrice in tale ambito di operatività)
a carico del convenuto nella produzione dell'evento dannoso de quo CP_1 per la mancata adeguata dimostrazione da parte dell'attore del nesso causale fra la sua caduta e la crepa dell'asfalto, seppur presente in loco, senza che pertanto sia necessario esaminare l'ultronea questione della dimostrazione da parte dello stesso convenuto dell'eventuale ricorrenza del caso CP_1 fortuito nei termini sopra descritti. La domanda attrice appare quindi infondata e, conseguentemente, non può trovare accoglimento e va rigettata.
La particolarità delle questioni trattate giustifica infine la compensazione integrale fra le parti delle spese e compensi di lite, ad eccezione delle spese della espleta tata CTU medica, che si pongono definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del nel procedimento in Parte_1 Controparte_1 epigrafe, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese e i compensi di lite, ad eccezione delle spese della espletata CTU medica, nella misura liquidata, che pone definitivamente a carico dell'attore.
Taranto, 08.04.2025
Il G.O.P.
Dott. Damiano Matarrelli