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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato il seguente dispositivo della
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 108/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
rapp.ta e difesa dagli Avv. Lucia Artusi Parte_1
Ricorrente
Contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-d'essere socio amministratore della Società TE OR di OR
AT e OR IC snc;
-in data 21.01.2023 l' gli aveva notificato Avviso di Addebito n. 352 2022 CP_1
00014906 75 000, con il quale l'Ente richiedeva parte dei contributi previdenziali per l'anno 2021, comprensivi di sanzioni, interessi e oneri di riscossione, per un totale di Euro 3.196,25 (doc. n. 1);
-tuttavia, la società TE OR snc era stata chiusa a far data dal 31.12.2004 mediante la comunicazione in camera di commercio di cessazione dell'attività, con contestuale comunicazione all' di cancellazione della posizione CP_1 CP_1
in capo ai soci. (doc.2) e la licenza dell'attività commerciale svolta era stata restituita al Comune di Sanremo (doc. 3);
-nella dichiarazione dei redditi delle società è presente il quadro RO – Elenco amministratori/soci che riporta l'elenco dei soci della società dichiarante, con l'indicazione se trattasi di occupazione prevalente;
-per le dichiarazioni presentate successivamente alla cessazione dell'attività il campo di occupazione prevalente era rimasto barrato, per mero errore formale in quanto il software di compilazione lo riporta in automatico e non era stata fatta la correzione manuale;
-era però evidente che, cessando completamente l'attività della società, non poteva esservi attività prevalente da parte del socio;
-in ragione di quanto detto, l' aveva dedotto che, poiché la dichiarazione CP_1
dei redditi veniva comunque presentata, allora i soci dovevano per forza svolgere un'attività lavorativa, procedendo pertanto. alla reiscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione CP_1
-d'essere invalido all'85% dal 19.12.2017 in conseguenza dell'insorgenza giovanile del morbo di Parkinson, con disturbi deambulatori oltre ad essere affetto da una grave componente depressiva che lo rendevano. Per tale ragione egli percepiva dall' stesso una pensione di invalidità (doc.4); CP_1 Ciò premesso, il così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pt_1
Imperia, in funzione del Giudice del Lavoro, contrariis reiectis: in Via principale e nel merito, accertare e conseguentemente dichiarare che non sussistono i requisiti di legge per giustificare l'iscrizione del Sig. presso la gestione commercianti dell Parte_1 CP_1
per il periodo dal 2005 al 2021 e, per l'effetto, disporre la cancellazione della posizione aperta d'ufficio a suo nome presso la gestione commercianti dell' con codice matricola CP_1
n. 2687147110;
Voglia inoltre dichiarare che non sussiste alcun obbligo contributivo a carico dell'odierno ricorrente e per l'effetto quindi dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimi e/o annullare, dichiarandolo privo di ogni effetto l'avviso di addebito n. 352 2022 00014906 75 000 notificato in data 21.01.2023, emesso da Controparte_1
sede di Imperia con la conseguente revoca”. Con vittoria di tutte le spese, diritti e onorari di giudizio, oltre C.p.a. Con istanza di distrazione delle spese in favore dei sottoscritti difensori”.
Nel costituirsi, l' contestava il contenuto dell'avverso ricorso, CP_1
richiamandosi integralmente alla relazione amministrativa prodotta
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In primo luogo va rilevato che il ricorrente non prodotto alcuna dichiarazione dei redditi relativa al periodo successivo alla cessazione dell'attività della società Società TE OR di OR AT e OR IC snc né tantomeno quella sulla cui base l' ha notificato l'avviso d'addebito per CP_1
cui è causa.
Tuttavia, né l'effettiva presentazione delle (o delle) dichiarazioni in questione né il fatto che nel quadro nel relativo RO – Elenco amministratori/soci sia stato sbarrato il settore relativo alla “Occupazione Prevalente” del socio sono stati oggetto di contestazione alcuna da parte dell'ente previdenziale cosicchè deve ritenersi pacifico tra le parti sia l'esistenza del documento in oggetto che l'essere esso stato compilato nei termini esposti dal ricorrente.
Occorre, pertanto, verificare se per davvero vi sia stato l'errore di compilazione adotto dall'attore.
La visura catastale in atti (all. 4) riporta che la suddetta società ha cessato l'attività il 31/12/2024.
Tale circostanza è stata confermata dalle teste , la quale nel Testimone_1
riferire d'essere in possesso delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente per gli anni 2005, 2006 e 2007, ha dichiarato che Società TE OR di OR
AT e OR IC snc aveva cessato sicuramente l'attività a far data dall'anno d'imposta 2005 e d'essere a conoscenza che la relativa licenza era stata restituita.
In atti v'è poi una missiva con cui il Comune di Sanremo rappresentava che l'ente giuridico aveva definitivamente dismesso la propria attività dal
31/12/2004.
A fronte di ciò s'osserva che non è dato però comprendere le ragioni per cui il avrebbe scelto comunque di versare le somme oggetto dei Pt_1
precedenti avvisi d'addebito per i contributi richiesti dall' (all. 3 parte CP_1
convenuta) e che la resistente ha asserito essere stati pagati.
Il pagamento, infatti, non è stato contestato dal ricorrente.
V'è poi da domandarsi il motivo per cui, a dispetto d'un periodo d'inattività perdurante da più di 20 anni, la società Società TE OR di OR AT e OR IC snc non risulti già da molto tempo essere stata cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.
B, d.p.r. 247/2004, in ragione del mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi.
Comunque sia, deve prendersi altresì atto dei verbali sanitari prodotti (all. 4), attestanti che già nel 2018 il , nato nel 1965, è stato dichiarato invalido Pt_1
con riduzione della capacità lavorativa dal 74% al 99% e successivamente, nel
2021, dichiarato soggetto affetto da handicap grave.
Ebbene, alla luce del complesso dei dati istruttori, può ragionevolmente ritenersi raggiunta la prova del fatto che Società TE OR di OR
AT e OR IC snc dismise per davvero la propria attività a partire dal 2005 e, in ogni caso – ed è ciò che rileva - che il non abbia Pt_1
più tratto alcun reddito d'impresa nella qualità di socio lavoratore e che, semmai, in quanto gravemente invalido non fosse più abile a svolgere alcuna attività lavorativa.
Credibile, pertanto, è l'assunto secondo cui la dichiarazione dei redditi del ricorrente fosse affetta da un errore di compilazione nel quadro RK (e non, o non solo, RO, come asserito in ricorso) nella parte in cui è stata sbarrata la casella “occupazione prevalente” riferita al ruolo di socio d'una società non più attiva, compilazione che ormai avviene soltanto in via telematica le cui modalità sono state illustrate dalla teste . Tes_1
Va invece, dichiarata inammissibile l'ulteriore domanda proposta in prima battura. Invero, l'emissione d'una pronuncia dichiarativa dell'insussistenza dei requisiti di legge che legittimavano l'iscrizione del ricorrente presso la gestione commercianti dell' per il periodo 2005/2021 presuppone che sussista in CP_1
interesse ad ottenerla e cioè che, ad es., che il abbia richiesto la Pt_1
restituzione delle somme o, al contrario, l' abbia reclamato il pagamento CP_1
dei contributi anche per gli anni antecedenti al 2021, il che, tuttavia, non risulta, dovendosi, semmai, ritenere per i motivi già esposti, che questi siano stati egualmente pagati.
Non consta, inoltre, poi che sussista il potere del Giudice di disporre la cancellazione della posizione aperta d'ufficio dall'ente previdenziale prima che ciò sia stata richiesto dall'interessato e rifiutato dall' nel sol qual caso CP_1
sorgerebbe l'interesse del primo ad adire le vie giudiziali al fine di far accertare l'insussistenza dei presupposti dell'iscrizione.
In virtù dei suddetti rilievi e considerato che l'avviso d'addebito oggetto d'opposizione è stato notificato a causa d'un errore di redazione del modello della dichiarazione dei redditi della società di cui l'istante appare essere tuttora membro, si ritiene che sussistano motivi più che validi per compensare interamente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
Dichiara non dovuti gli importi portati nell'avviso di addebito n. 352 2022
00014906 75 000 emesso da e Controparte_1
notificato al ricorrente in data 21.01.2023. Dichiara inammissibile l'ulteriore domanda proposta.
Compensa integralmente le spese di causa.
Imperia 20-1-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli