Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott. Olga Tarzia Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4286 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , PA C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PERGOLIZZI NAZARENO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
27/12/2024, i coniugi , nato a [...] il [...], e PA [...]
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 23/07/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 512, parte 2, serie A;
maggiore di età (non economicamente autosufficiente), e nato a [...] Persona_2
il 29/03/2011;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, le parti chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati e precisamente la sig.ra Parte_2
continuerà a mantenere la residenza in via Elenuccia 3 - casa che le appartiene in piena proprietà gravata dal diritto di abitazione in favore del IG. - mentre il sig. PA
, che provvisoriamente alloggia presso I'abitazione della propria madre, in PA
Viale Regina Margherita 59, comunicherà successivamente la propria resídenza, essendo in corso le ricerche per l'acquisto o affitto di una nuova abitazione ove risiedere stabilmente. ll
IG. si impegna a rinunciare per atto pubblico al diritto di abitazione sulla PA
casa coniugale sita in Messina, Via Elenuccia, 3, in catasto al fg. 219, part. 39, sub. 31, che già appartiene in piena proprietà AI IG.ra . 2) Entrambi i coniugi si Parte_2
impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambíamento dí residenza o di domicilio, qualora avessero a modifícarlo. lnoltre si impegnano a prestare il consenso per i viaggi all' estero del minore. 2) ll figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genítoriale, eccezton fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cul il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e sígnificativi rapporti con entrambe le linee parentali. ll figlio minore manterrà la domiciliazione privilegiata presso l'abitazione della madre Per_2
con cui continuerà a convivere. Entrambi i genitori continueranno a mantenere la figlia maggiorenne , assumendosi ogni conseguente obbligo e dovere di legge fino Persona_1 al raggiungimento della sua autosufficienza economica. 4) ll IG. si PA
impegna a rinunciare per atto pubblico al diritto di abitazione sulla casa coniugale sita in
Messina, Via Elunuccia, 3, in catasto al fg. 219, part. 39, sub. 3l, che già appartiene in piena proprietà alla IG.ra 5) ll padre avrà facoltà di tenere il figlio minore Parte_2
con sé, d'accordo con la madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti, tenuto conto anche delle relative esigenze scolastiche e della volontà dello stesso minore. Ad ogni buon conto, anche ai fini della tutela della crescita del minore , lo stesso Persona_2
trascorrerà almeno due fine settimana e precisamente con il padre il secondo ed il quarto di ogni mese;
le vacanze Natalizie ad anni alterni vedranno il minore trascorrerle con il padre o la madre dal 24 maîtina al 26 Dicembre mattina, o dal 31 mattina al 2 Gennaio mattina;
le vacanze Pasquali il minore le trascorrerà ad anni alterni o con la madre o con il padre;
le vacanze estive secondo accordi tra i coniugi garantendo comunque un periodo di 15 giorni con il padre nel mese di Agosto. 6) Il padre si impegna a corrispondere, a titolo di contributo per il loro mantenimento, il versamento di un assegno mensile di € 500,00, per il figlio e di euro 1.000,00 per la figlia oltre aggiornamento ISTAT, somma maggiore Per_2 Per_1
per la figlia considerato l'affitto di immobile in Milano ove attualmente Per_1 Persona_1
risiede per gli studi universitari. lnoltre si impegna finchè non sarà completato il ciclo di studi universitari e successive specializzazioni a mantenere una adeguata residenza alla figlia Per_1
nel luogo e per il tempo che le esigenze di studio richiederanno, consentendo il pieno completamento della sua istruzione e formazione professionale. Alla scadenza/cessazione futura del pagamento dei canoni di affitto di immobile per la residenza di in Milano, il Per_1
contributo al mantenimento per entrambi i figli sarà rivisto consensualmente tra le parti. Le somme per il mantenímento dei figli dovranno essere corrisposte entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alla sig.ra , tramite bonifico bancario sul conto corrente a Parte_2
Lei intestato. La somma dedicata all'affitto dell'immobile in Milano, oltre utenze ed accessori, sarà pagata direttamente dal IG. alla proprietà/concedente. 7) Le spese Parte_3
medico-sanitarie, scolastiche, sportive ed in ogni caso le spese di carattere straordinario ivi comprese le vacanze ed i viaggi eventuali dei figli, saranno posti a carico di entrambi i genitori in egual misura. 8) Al fine di regolare i loro rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e capaci di provvedere in maniera autonoma al proprio sostentamento;
convengono pertanto di rinunziare al reciproco sostentamento e mantenimento. 9) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del loro passaporto. 10) Le spese di condominio e le utenze della casa di Via Elenuccia 3, oggi intestate a , rimarranno ad esclusivo carico della IG.ra PA Parte_2
unitamente ad ogni altra spesa di natura fiscale, e,/o tassazione statale, e/o comunale sull'immobile. La IG.ra si impegna a richiedere entro 30 giorni dalla Parte_4
sottoscrizione del presente ricorso le volturazioni delle utenze e dei servizi ed il IG. Pt_3
rilascia e presta sin d'ora ogni autorizzazione al fine. 11) ll IG.
[...] PA
concede in comodato d'uso, esclusivo e gratuito, alla IG.ra Parte_2
I'autovettura Peugeout 108, tg. GA215PX, che nell'accettare assume su di sé anche I'onere di sopportare i costi per la sua manutenzione, di bollo, ed assicurazione, nonchè, previ gli incombenti di rito e secondo la procedibilità di legge”.
All'udienza del 03/04/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. VI c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 27/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nato a [...] il [...], e PA Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 23/07/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 512, parte 2, serie A;
rimette le parti all'udienza del 12/11/2025 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.