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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1284/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 12.6.2025 e vertente
TRA già Parte_1 [...]
p.i. Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Danilo Bisconti, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 13
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_2
innanzi al Tribunale di Cassino, deducendo che:
- a seguito di contratto preliminare del 28.5.2013 e di pagamento del saldo alla consegna (in data 8.6.2013), acquistava dalla convenuta, tramite il sito internet, un quadriciclo marca Suzuki, al prezzo complessivo di € 7.900,00, comprensivo di €
400,00 per il passaggio di proprietà;
- dopo qualche giorno, notando mancanza di stabilità del mezzo durante la guida, il effettuava un controllo presso un meccanico, il quale rilevava, oltre alla CP_1
presenza di svariate saldature e lesioni di vecchia data, che la piastra paracolpi, originariamente removibile, era stata definitivamente saldata al telaio;
- tali interventi, alla piastra e al telaio, non erano conformi alle caratteristiche costruttive/funzionali del veicolo e incidevano negativamente sulla stabilità dello stesso, compromettendo altresì la conformità alla normativa vigente in materia di omologazione, tanto che il quadriciclo non avrebbe potuto superare il collaudo necessario per la circolazione;
- informato di tali fatti, con mail del 29.6.2013, comunicava di non Parte_1 essere a conoscenza delle saldature, in quanto non venivano smontati “pezzo per pezzo” tutti i quad, e attribuiva le stesse a un mero rinforzo del telaio da parte del precedente proprietario, in tal modo riconoscendone la presenza;
- con mail del 30.6.2013, il venditore comunicava che non intendeva procedere alla sostituzione del telaio, a causa dell'eccessivo costo;
- pertanto, con lettera dell'8.7.2013 (ricevuta il 12.7.2013), il invitava la CP_1
società venditrice a sostituire il veicolo nel termine di 15 giorni, senza però ottenere alcun riscontro.
Chiedeva, quindi al Tribunale - accertato che il convenuto non aveva consegnato un bene conforme al contratto di vendita e non aveva provveduto alla sostituzione dello stesso - di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 130 e ss. del codice del consumo, condannando il convenuto a restituire il prezzo e le spese del passaggio di proprietà, pari a € 7.900,00, oltre accessori (1); in via alternativa, accertato l'inadempimento dell'obbligo del venditore di pagina 2 di 13 consegnare il veicolo o l'avvenuta consegna di un bene non idoneo ad assolvere la propria funzione, risolvere il contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 1453 c.c., con condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 7.900,00, oltre accessori (2); in via gradata, emanare sentenza costitutiva di risoluzione del contratto e condannare la convenuta alla restituzione del prezzo pagato (oltre interessi e rivalutazione monetaria) o, alternativamente, ridurre il prezzo di acquisto e condannare la convenuta alla restituzione della differenza (3); in via alternativa alle domande ex art. 1490 c.c., ove il fatto descritto fosse stato qualificato come mancanza di qualità, risolvere il contratto, condannando la convenuta alla restituzione della somma erogata, maggiorata di interessi e rivalutazione (4); in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, quantificati in € 10.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia (5).
***
Si costituiva in giudizio chiedendo di respingere la domanda. Parte_2
***
Istruita la causa con prova orale, prova documentale e c.t.u., con sentenza n. 1566/2021,
R.G. n. 296/2014, pubblicata il 23.11.2021, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, accertava e dichiarava che la convenuta aveva consegnato un bene non conforme al contratto di vendita ex art. 129 cod. cons. e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del contratto;
condannava la convenuta alla restituzione del prezzo di vendita pari ad € 7.500,00, oltre interessi, ex art. 1284 c.c., dal 7.1.2014 fino al saldo, nonché al rimborso della spesa relativa al passaggio di proprietà del veicolo, pari ad € 400,00, oltre interessi, ex art. 1284
c.c., dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo;
rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore; condannava la convenuta alla rifusione delle spese di lite e poneva le spese di c.t.u. definitivamente a carico della medesima.
***
Ha proposto appello già Parte_1 [...]
(di seguito solo ), chiedendo alla Corte, in via Parte_2 Parte_1 istruttoria, di disporre la rinnovazione o l'integrazione della c.t.u.; nel merito, respingere la domanda del;
in subordine, compensare parzialmente o per intero le spese di lite. CP_1
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All'udienza del 16.6.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia dell'appellato e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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pagina 3 di 13 Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 21.3.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 17.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima per note conclusionali.
***
L'appellante non ha depositato le note e all'udienza del 17.4.2025 non è comparso, sicché la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 24.4.2025.
***
All'udienza del 24.4.2025, la Corte ha invitato l'appellante a depositare gli allegati alla comparsa di costituzione di primo grado e, in particolare, l'allegato n. 3, avente ad oggetto la missiva del 19.7.2013, assegnando termine fino al 15.5.2025 per il deposito di quanto sopra
(effettuato il 26.4.2025); ha quindi rinviato la causa, per precisazione delle conclusioni, discussione orale e sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12.6.2025.
L'appellante ha espressamente rinunciato al termine per note.
***
All'odierna udienza, il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale.
***
Il primo motivo di appello denuncia ‹‹Violazione degli artt. 115-116 -191 -194 CPC;
art. 2697 C.C.››.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe aderito in toto alla c.t.u. senza valutare la fondatezza dei rilievi critici mossi dalla convenuta, oggi appellante;
in particolare, in merito al quesito n. 1, il telaio non presentava numerose lesioni, che infatti il C.T.U. non descrive, né spiega come possano interferire negativamente sullo stesso e sulla stabilità del veicolo durante la guida;
sul quesito n. 2, il giudice avrebbe omesso ogni considerazione sulle contestazioni fattuali sollevate dalla convenuta, la quale aveva osservato che la piastra paracolpi era stata saldata al telaio solo per circa un terzo della sua lunghezza, rispetto alla possibilità prevista dalle indicazioni della casa costruttrice;
sul quesito n. 3, il C.T.U. non avrebbe prodotto ‹‹alcuna dichiarazione o certificazione proveniente dalla casa costruttrice attestante che una porzione di piastra paracolpi di alluminio saldata al telaio, per giunta in ragione di un terzo, anziché ancorata, non sia conforme alle caratteristiche strutturali e funzionali;
non ha descritto se la piastra de qua sia traforata o meno;
non ha accertato se detta piastra incida sulla stabilità e funzionalità del quad atteso ch, per sua stessa ammissione, detto bene non è stato sottoposto al alcuna prova in movimento perché sprovvisto di assicurazione, né ha condotto accertamenti diagnostici, con gli strumenti del caso››; inoltre, il C.T.U., a sostegno della propria tesi, aveva richiamato l'art. 78 del C.d.S., non menzionato nella bozza, in violazione dell'art. 195 c.p.c. e, fra l'altro, le ipotesi di cui all'art. 78 ricorrono allorquando le modifiche si riferiscano a quelle indicate nella carta di circolazione, nel certificato di pagina 4 di 13 omologazione o di approvazione e, nella specie, l'attore aveva prodotto solo la carta di circolazione, l'unica visionata dal C.T.U., che non si era preoccupato di richiedere gli altri documenti;
nella carta di circolazione, le modifiche che rilevano, ai sensi dell'art. 78 C.d.S., sono solo quelle indicate nella sezione 3, dove non vi è alcun riferimento ad eventuali accessori, come quello per cui è causa;
ne conseguirebbe che i chiarimenti del C.T.U., forniti all'udienza del 2.4.2019 non trovavano alcun riscontro in fatto e in diritto, a fronte delle personali affermazioni del medesimo;
il giudice avrebbe poi tratto la sua motivazione dalla incomprensibile affermazione del C.T.U., secondo il quale la tenuta su strada sarebbe compromessa, senza che siano stati disposti ulteriori accertamenti, a cominciare dalla prova su strada, fermo restando che né il C.T.U. né il giudice avrebbero mai chiarito cosa si intendesse per stabilità della guida;
infine, il CTU non avrebbe indicato quale fosse la composizione del telaio, né avrebbe fatto alcun riferimento al punto di fusione dei materiali citati.
***
Il motivo è infondato.
Il tribunale, sul punto, dopo aver diffusamente argomentato in ordine alla ammissibilità della domanda di risoluzione alla luce della disciplina dettata dal codice del consumo e alle presunzioni ivi previste, ha, in sintesi, così motivato:
- l'attore ha specificamente allegato e documentato l'esistenza di numerose saldature sul telaio nonché la saldatura della piastra al telaio del quadriciclo (cfr. rilievi fotografici sub all. n. 10 alla citazione), lamentando che tali vizi, oltre a non essere conformi alle caratteristiche costruttive/funzionali del veicolo, ne compromettono tanto la stabilità quanto la conformità alla normativa vigente in materia di omologazione;
- tali censure hanno trovato pieno riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio, nella quale si legge:
‹‹Quesito 1. Dopo aver fatto smontare le gomme per avere una visione più ampia delle cose ho potuto accertare che il quad targato DS65257 …, ben custodito e ricoverato, presenta numerose lesioni del telaio in tubi di acciaio e numerosi punti di saldatura che uniscono una piastra paracolpi in alluminio al telaio medesimo.
Quesito 3. La saldatura alla piastra paracolpi al telaio non risulta essere conforme alle caratteristiche strutturali e funzionali del veicolo quali indicate dalla casa costruttrice. Questa, infatti, prevede l'alloggiamento di una piastra paracolpi nella parte inferiore del veicolo e, a tale scopo, sono commercializzate come accessorio post-vendita delle piaste sagomate in alluminio e preforate.
Occorre inoltre rilevare che l'art. 78 Codice della Strada prevede espressamente che i veicoli a motore debbano essere sottoposti a visita e prova quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali degli stessi, subordinando al rilascio di apposito nulla osta da parte della casa costruttrice del veicolo le modifiche riguardanti il telaio. Il mezzo periziato è risultato privo di tale documentazione››.
pagina 5 di 13 - all'udienza del 2.4.2019 il C.T.U. ha, altresì, chiarito che l'applicabilità al caso di specie dell'art. 78 c.d.s. deriva dal fatto che la “piastra applicata in maniera permanente ha fatto sì di ledere irreparabilmente la struttura del telaio, in modo tale che il quad stesso debba essere demolito o sostituito il telaio per essere rimesso in commercio, in quanto la struttura molecolare del telaio con la saldatura è mutata. Ciò influisce sulla tenuta su strada del mezzo, preciso che la prova su strada non è stata effettuata, essendo il mezzo privo di assicurazione. Posso dire comunque che la tenuta su strada è compromessa in quanto le vibrazioni non sono più ammortizzate ma, a causa della rigidità della piastra applicata al telaio, le vibrazioni trasmesse dall'utilizzo del mezzo non vengono ammortizzate dal telaio, con conseguente compromissione del normale utilizzo e guida del mezzo. Il danneggiamento del telaio non permette la rimozione della piastra, il quale rimane inutilizzabile” (cfr. verbale di udienza);
- dagli accertamenti tecnici compiuti dal C.T.U. è, quindi, emerso che le difformità riscontrate dal compratore sul bene acquistato hanno determinato una modifica sostanziale del telaio del quad tale da incidere negativamente sulla stabilità del mezzo compromettendone l'ordinario utilizzo e la normale guida, impedendone, altresì, la regolare circolazione, non essendo stata accompagnata tale correzione dall'acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa di settore in caso di modifica delle caratteristiche costruttive di veicoli e, in particolare, del telaio
(art. 78 c.d.s.);
- nel caso di specie, quindi, il difetto di non conformità, anche tenendo conto del tempo del pregresso uso, sussiste e non deriva dall'uso normale della cosa (cfr. art. 128, comma 3, cod. cons.);
- tale valutazione tecnica compiuta dal C.T.U. merita condivisione in quanto coerente con i dati oggettivi desumibili dalla documentazione in atti e supportata da diffusa e convincente motivazione, né efficacemente contestata dalle parti;
- invero, i rilievi critici mossi dalla convenuta non sono apparsi esaustivi e sufficientemente motivati, e, pertanto, si ritengono inidonei ad inficiare la validità del metodo usato dal consulente dell'ufficio e l'attendibilità dei risultati emersi dalla relazione;
- difatti le censure mosse sembrano avere il solo fine di sovrapporre alla conclusione del consulente la propria conclusione personale per ottenere un diverso approdo accertativo in fatto;
- in particolare, non sembra idonea ad inficiare l'attendibilità degli esiti della c.t.u. la circostanza che il consulente dell'ufficio non abbia eseguito la prova su strada del quad, atteso che la conclusione secondo cui la modifica del telaio influisce sulla tenuta su strada del veicolo si basa su elementi tecnici certi ed univoci minuziosamente rappresentati dal consulente e non efficacemente contestati dalla convenuta;
- nella relazione si legge:
pagina 6 di 13 ‹‹punto di vista metallurgico, infatti, l'elevato calore applicato durante l'esecuzione dei punti di saldatura genera la c.d. “tempra localizzata” (in gergo “ricottura”) che aumentando la durezza del metallo ne aumenta anche la relativa fragilità. Inoltre la fusione metallica indotta da elettrodo dà luogo anche ad una serie di fenomeni quali la
“ossidazione” la “nitrurazione”, la “corrosione” ed “l'infragillimento da idrogeno” che indeboliscono irrimediabilmente la superficie metallica interessata dall'applicazione dei punti di saldatura.
Sotto altro aspetto occorre, poi, considerare che l'eccessivo irrigidimento della struttura del mezzo meccanico, a seguito della saldatura della piastra paracolpi al telaio, influisce negativamente sulla originaria elasticità torsionale della suddetta struttura telaistica che viene ad assumere una forma totalmente diversa dall'originaria. In considerazione di quanto sopra non appaiono, pertanto, condivisibili le osservazioni avanzate sul punto dalla parte convenuta. I fenomeni innanzi indicati, unitamente alle numerose lesioni riscontrate sul telaio del veicolo, potrebbero aver provocato indebolimenti nella stessa tali da compromettere le caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo. Per la verifica del rispetto delle›› [la trascrizione della relazione peritale in sentenza si arresta qui];
- il consulente ha, altresì, chiarito che con la modifica del telaio le vibrazioni non sono più ammortizzate ma, a causa della rigidità della piastra applicata al telaio, le vibrazioni trasmesse dall'utilizzo del mezzo non vengono ammortizzate dal telaio, con conseguente compromissione del normale utilizzo e guida del mezzo.
- peraltro, sebbene la parte convenuta abbia contestato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 78 c.d.s., essa non ha esplicitato i motivi della censura opposta;
- la venditrice, inoltre, non ha provato né l'esistenza di elementi tecnici atti a dimostrare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita né che il consumatore fosse a conoscenza del difetto oppure che non potesse ignorarlo;
- anzi, dalla comunicazione del 29.6.2013 emerge che la stessa venditrice non si era avveduta delle saldature esistenti sul telaio in quanto non aveva provveduto a “smontare pezzo per pezzo” il quad prima della vendita (cfr. all. n. 5 alla citazione);
- ad ogni modo, essendo localizzati i vizi denunciati nella parte sottostante del quadriciclo, è ragionevole ritenere che essi non fossero facilmente riconoscibili dal compratore al momento della consegna;
- inoltre, l'acquisto è avvenuto a mezzo internet, sicché deve escludersi che essi potessero noti all'attore prima del relativo acquisto.
- alla luce delle argomentazioni svolte, si ritiene che le evidenze processuali sopra indicate accreditino la tesi difensiva dell'attore secondo cui il quad acquistato non sia idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo.
- ne consegue l'accoglimento delle domande di risoluzione del contratto di vendita e di ripetizione del prezzo.
Orbene, premette la Corte che il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei pagina 7 di 13 consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n.
33742/2022).
La sentenza, come si è visto, ha ampiamente argomentato sul punto.
Ciò detto, in primo luogo, il C.T.U. nella relazione definitiva ha risposto alle osservazioni di
, pur non avendole trascritte nell'elaborato, circostanza che certo non inficia la Parte_1 validità della c.t.u., essendo sufficiente che l'ausiliare ne abbia tenuto conto nel redigere la relazione conclusiva.
In secondo luogo, il giudice di primo grado, sollecitato dalle contestazioni di , Parte_1
ha invitato il C.T.U. (cfr. verbale di udienza del 13.11.2018) a fornire chiarimenti.
Dette contestazioni (v. verbale) riguardavano ‹‹le conclusioni del c.t.u. siccome non provate per sua stessa ammissione da analisi tecniche›› e ‹‹la norma di riferimento richiamata (art. 78
c.d.s.) in quanto estranea al caso in esame››, critiche alle quali il C.T.U. ha risposto alla successiva udienza del 2.4.2019, spiegando che, ai fini dell'art. 78 C.d.S., la piastra applicata in maniera permanente aveva leso irreparabilmente la struttura del telaio e che la tenuta su strada era compromessa per via della diversa ammortizzazione delle vibrazioni causa dalla rigidità della piastra.
Da ciò il tribunale ha correttamente concluso come la prova su strada potesse considerarsi ininfluente.
Né alle udienze appena citate (come anche negli altri atti difensivi del primo grado di giudizio), ha lamentato che il C.T.U. aveva richiamato l'art. 78 C.d.S. per la Parte_1
prima volta nella relazione conclusiva senza prima averlo indicato nella bozza.
A tanto si aggiunga che il tribunale, come si è visto, ha dato conto dei rilievi critici mossi dalla convenuta e ha esposto le ragioni per le quali li ha considerati ininfluenti, essendo smentito che non sia stata valutata la fondatezza dei rilievi in questione.
Si consideri poi che la convenuta aveva chiesto in primo grado la rinnovazione o integrazione della c.t.u. soltanto in relazione al quesito n. 4 relativo alla stabilità del mezzo (cfr. note depositate il 1°.
2.2021 e il 15.11.2021).
pagina 8 di 13 In ogni caso, è qui sufficiente rilevare che le osservazioni della parte (non versate in atti, ma riportate negli scritti difensivi) sul kit della piastra paracolpi (che poteva essere montata per l'intera lunghezza del veicolo, mentre nella specie era stata applicata per un terzo) non superano il dato incontrastato che tale piastra non è stata ancorata con bulloni, ma è stata saldata in maniera permanente al telaio, dato che va ad aggiungersi alle lesioni già presenti e riscontrate (e non contestate), con le conseguenze sopra descritte.
Né rileva, ai fini in esame, che le modifiche apportate al telaio non siano state accertate dalle forze di polizia.
In conclusione, la Corte condivide le esaustive argomentazioni, in fatto e in diritto, esposte nell'impugnata sentenza, non ravvisando i presupposti per disporre l'integrazione o la rinnovazione della c.t.u.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹Violazione degli artt. 116 C.P.C.; artt. 129, 130 e 132 II° comma Del Codice del Consumo;
art. 2697 C.C.››.
Sostiene l'appellante che, se è vero che, per le norme del codice del consumo, l'esistenza del difetto al momento della consegna si presume nel caso di vizi denunziati entro due mesi dalla consegna, è altrettanto vero che la natura del difetto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve comunque essere provata dal consumatore;
quest'ultima prova, connessa alla verifica della possibilità di ascrivere il vizio alla categoria dei difetti di conformità, nel caso di vendita di beni usati, è ancora più stringente;
nel caso in esame, l'attore non avrebbe assolto il proprio onere probatorio, ovvero che il quad fosse affetto da vizi di conformità esistenti all'atto della consegna, come sostenuto in citazione;
non era contestato che la società aveva consegnato al il bene oggetto del contratto il giorno 8.6.2013 in conformità alla descrizione CP_1
data e al preliminare, munito di regolari documenti per la circolazione, né che solo in data
29.6.2013 il predetto aveva effettuato la prima segnalazione in ordine alla asserita e generica non stabilità del quad durante la guida;
medio tempore, tuttavia, egli aveva utilizzato il quad per motivi di svago (cfr. deposizione dei testi all'udienza del 16.11.2016); all'atto della consegna, la piastra paracolpi risultava saldata al telaio ed era facilmente riscontrabile la sua presenza ictu oculi, come risultava dalle foto allegate alla c.t.u., sicché il era nella CP_1 condizione di conoscere la presenza della piastra paracolpi usando l'ordinaria diligenza.
***
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Il primo giudice, sul punto, ha così motivato:
pagina 9 di 13 ‹‹Ciò posto, in punto di diritto, si osserva che nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita vi è una chiara preferenza del legislatore per la normativa del Codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che, in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del
Codice del consumo (artt. 128 ss.), potendosi applicare la disciplina del Codice civile solo per quanto non previsto dal Codice del consumo (cfr. Cass. n. 22728/2018).
Nella vendita di beni di consumo (ivi compresi quelli usati, come nel caso di specie cfr. art. 128 , comma 3, cod. cons.), il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 129 co. 1
D.Lgs. n. 206 del 2005). Il difetto di conformità è escluso soltanto se il consumatore, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza del difetto ovvero non poteva ignorarlo con l'uso dell'ordinaria diligenza (art. 129 co. 3 D.Lgs. n. 206 del 2005).
L'art. 130 del cod. cons. prevede che "il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9".
Il comma 7 prevede, poi, quanto alla risoluzione, richiesta nel caso di specie da , che questa Controparte_1 può essere rivendicata "ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore".
Dalla lettura della normativa sopra richiamata emerge, in sostanza, un ordine gerarchico tra i rimedi utilizzabili dal compratore in caso di difetto di conformità del bene.
Dunque, il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 appena menzionato, i quali, però sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà, in primo luogo, proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene
(rimedi primari) e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere la risoluzione del contratto (rimedi secondari).
Ebbene, nel caso di specie dall'istruttoria è emerso che la società convenuta è sempre rimasta inerte di fronte alle varie richieste di intervento del compratore, non avendo mai assunto l'impegno alla riparazione di tutte le difformità denunciate o alla sostituzione del bene, essendosi limitata ad offrire solo il ripristino delle saldature eventualmente staccate (cfr. comunicazione della convenuta del 30.6.2013 in cui si legge “l'unica cosa che posso fare è ripristinare le saldature che eventualmente si stanno staccando, rinforzandole”).
Dagli atti di causa, invero, emerge che l'attore, dopo uno scambio di corrispondenza con la società convenuta
(cfr. all. n. 5 alla citazione), con raccomanda A/R del 8.7.2013, intimava inefficacemente al venditore la sostituzione del bene.
Ne consegue che la domanda di risoluzione proposta dal può senz'altro ritenersi ammissibile. CP_1
Ciò posto, si evidenzia che l'attore, a fondamento di tale domanda, ha dedotto che qualche giorno dopo la consegna del bene riscontrava che la piastra paracolpi era stata definitivamente saldata al telaio, il quale,
presentava anche svariate saldatura di vecchia data.
pagina 10 di 13 Sotto il profilo dell'onere dalla prova, si ritiene che nel caso di specie sia applicabile il regime probatorio agevolato in favore del consumatore sancito dall'art. 132, comma 3, in quanto non è contestato che i vizi si sono manifestati entro i sei mesi dalla consegna. Risulta, infatti, che l'autovettura è stata consegnata l'8.6.2013 e che la prima segnalazione è avvenuta il 29.6.2013.
In tal caso, il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità (cfr. sentenza CGUE 4.6.15 C-497/13 nel senso Ric.
2015 n. 19028 sez. SU - ud. 26-03-2019 - 20, secondo cui «in linea di principio, è compito del consumatore produrre la prova che esiste un difetto di conformità e che quest'ultimo esisteva alla data di consegna del bene»
(§ 52) …«questo alleggerimento dell'onere della prova a favore del consumatore è fondato sulla constatazione che, qualora il difetto di conformità emerga solo successivamente alla data di consegna del bene, fornire la prova che tale difetto esisteva già a tale data può rivelarsi "un ostacolo insormontabile per il consumatore", mentre di solito è molto più facile per il professionista dimostrare che il difetto di conformità non era presente al momento della consegna e che esso risulta, per esempio, da un cattivo uso del bene fatto dal consumatore» (§
54), richiamata da Cass. s.u. n. 11748/2019, secondo cui “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”).
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita (cfr. Cass. n. 13148/2020).
Ebbene, nel caso di specie l'attore ha specificamente allegato e documentato l'esistenza di numerose saldature sul telaio nonché la saldatura della piastra al telaio del quadriciclo (cfr. rilievi fotografici in atti all. n. 10 alla citazione), lamentando che tali vizi, oltre a non essere conformi alle caratteristiche costruttive/funzionali del veicolo, ne compromettono tanto la stabilità quanto la conformità alla normativa vigente in materia di omologazione. Tali censure hanno trovato pieno riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio … ››.
Con tali articolate e analitiche argomentazioni l'appellante non si confronta in alcun modo.
Se è vero che, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n.
27199/2017), l'atto di appello non deve rivestire particolari forme sacramentali né deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è anche vero che deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021; Cass. S.U.
n. 36481 del 13/12/2022).
pagina 11 di 13 Nella specie, l'appellante prescinde del tutto dall'iter logico-giuridico del giudice e si limita a ribadire quanto già espresso con le note conclusionali depositate nel primo grado di giudizio in data 11.11.2021 (cfr. pagg. 14-17), con conseguente inammissibilità della doglianza.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹Violazione degli artt. 92 C.P.C. Mancata compensazione delle spese di lite››.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe condannato la società venditrice alle spese di lite nonostante la soccombenza della parte attrice sulla domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento del bene;
evidenzia al riguardo che il quantum oggetto della domanda risarcitoria non sarebbe secondario, poiché addirittura superiore al valore del bene, e che la convenuta “aveva svolto le sue difese commisurate alle deduzioni avversarie ed in toto recepite dal Giudice a quo”.
***
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha posto le spese a carico della convenuta in base al principio della prevalente soccombenza, evidenziando il carattere accessorio della domanda risarcitoria avanzata dall'attore rispetto a quelle di risoluzione e di ripetizione e rilevando, altresì, che in relazione alla pretesa risarcitoria la convenuta non aveva svolto rilevanti difese.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 32061/2022), in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. anche Cass.
n. 13212/2023).
Nella specie, è vero che la domanda di condanna al risarcimento dei danni è articolata come autonomo capo della domanda del rispetto alla domanda di risoluzione. CP_1
Tuttavia, com'è noto, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite nell'ipotesi di soccombenza reciproca, con l'unico limite che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (cfr. tra le tante, Cass. n.
19613/2017).
La Corte condivide la regolamentazione delle spese operata dal primo giudice, aderente al principio della prevalente soccombenza, dal momento che il punto nodale della controversia, su cui si sono incentrate le difese delle parti e, conseguentemente, l'attività istruttoria, era pagina 12 di 13 costituito dalla domanda di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo, e non certo dalla domanda di risarcimento, tra l'altro quantificata dall'attore in € 10.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia, e non certo in una somma esorbitante rispetto al prezzo del quad.
Né l'appellante ha specificato quali sarebbero le rilevanti attività difensive svolte per contrastare la domanda risarcitoria, che in tesi non sarebbero state considerate dalla sentenza, essendo il motivo di gravame, sul punto, del tutto generico.
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
***
Nulla va disposto per le spese nei confronti dell'appellato , stante la Controparte_1
contumacia dello stesso.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Cassino n. 1566/2021, R.G. n. 296/2014, pubblicata in data 23.11.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
già
[...] Parte_2
2) nulla per spese nei confronti di;
Controparte_1
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1284/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 12.6.2025 e vertente
TRA già Parte_1 [...]
p.i. Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Danilo Bisconti, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 13
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_2
innanzi al Tribunale di Cassino, deducendo che:
- a seguito di contratto preliminare del 28.5.2013 e di pagamento del saldo alla consegna (in data 8.6.2013), acquistava dalla convenuta, tramite il sito internet, un quadriciclo marca Suzuki, al prezzo complessivo di € 7.900,00, comprensivo di €
400,00 per il passaggio di proprietà;
- dopo qualche giorno, notando mancanza di stabilità del mezzo durante la guida, il effettuava un controllo presso un meccanico, il quale rilevava, oltre alla CP_1
presenza di svariate saldature e lesioni di vecchia data, che la piastra paracolpi, originariamente removibile, era stata definitivamente saldata al telaio;
- tali interventi, alla piastra e al telaio, non erano conformi alle caratteristiche costruttive/funzionali del veicolo e incidevano negativamente sulla stabilità dello stesso, compromettendo altresì la conformità alla normativa vigente in materia di omologazione, tanto che il quadriciclo non avrebbe potuto superare il collaudo necessario per la circolazione;
- informato di tali fatti, con mail del 29.6.2013, comunicava di non Parte_1 essere a conoscenza delle saldature, in quanto non venivano smontati “pezzo per pezzo” tutti i quad, e attribuiva le stesse a un mero rinforzo del telaio da parte del precedente proprietario, in tal modo riconoscendone la presenza;
- con mail del 30.6.2013, il venditore comunicava che non intendeva procedere alla sostituzione del telaio, a causa dell'eccessivo costo;
- pertanto, con lettera dell'8.7.2013 (ricevuta il 12.7.2013), il invitava la CP_1
società venditrice a sostituire il veicolo nel termine di 15 giorni, senza però ottenere alcun riscontro.
Chiedeva, quindi al Tribunale - accertato che il convenuto non aveva consegnato un bene conforme al contratto di vendita e non aveva provveduto alla sostituzione dello stesso - di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 130 e ss. del codice del consumo, condannando il convenuto a restituire il prezzo e le spese del passaggio di proprietà, pari a € 7.900,00, oltre accessori (1); in via alternativa, accertato l'inadempimento dell'obbligo del venditore di pagina 2 di 13 consegnare il veicolo o l'avvenuta consegna di un bene non idoneo ad assolvere la propria funzione, risolvere il contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 1453 c.c., con condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 7.900,00, oltre accessori (2); in via gradata, emanare sentenza costitutiva di risoluzione del contratto e condannare la convenuta alla restituzione del prezzo pagato (oltre interessi e rivalutazione monetaria) o, alternativamente, ridurre il prezzo di acquisto e condannare la convenuta alla restituzione della differenza (3); in via alternativa alle domande ex art. 1490 c.c., ove il fatto descritto fosse stato qualificato come mancanza di qualità, risolvere il contratto, condannando la convenuta alla restituzione della somma erogata, maggiorata di interessi e rivalutazione (4); in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, quantificati in € 10.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia (5).
***
Si costituiva in giudizio chiedendo di respingere la domanda. Parte_2
***
Istruita la causa con prova orale, prova documentale e c.t.u., con sentenza n. 1566/2021,
R.G. n. 296/2014, pubblicata il 23.11.2021, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, accertava e dichiarava che la convenuta aveva consegnato un bene non conforme al contratto di vendita ex art. 129 cod. cons. e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del contratto;
condannava la convenuta alla restituzione del prezzo di vendita pari ad € 7.500,00, oltre interessi, ex art. 1284 c.c., dal 7.1.2014 fino al saldo, nonché al rimborso della spesa relativa al passaggio di proprietà del veicolo, pari ad € 400,00, oltre interessi, ex art. 1284
c.c., dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo;
rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore; condannava la convenuta alla rifusione delle spese di lite e poneva le spese di c.t.u. definitivamente a carico della medesima.
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Ha proposto appello già Parte_1 [...]
(di seguito solo ), chiedendo alla Corte, in via Parte_2 Parte_1 istruttoria, di disporre la rinnovazione o l'integrazione della c.t.u.; nel merito, respingere la domanda del;
in subordine, compensare parzialmente o per intero le spese di lite. CP_1
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All'udienza del 16.6.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia dell'appellato e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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pagina 3 di 13 Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 21.3.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 17.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima per note conclusionali.
***
L'appellante non ha depositato le note e all'udienza del 17.4.2025 non è comparso, sicché la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 24.4.2025.
***
All'udienza del 24.4.2025, la Corte ha invitato l'appellante a depositare gli allegati alla comparsa di costituzione di primo grado e, in particolare, l'allegato n. 3, avente ad oggetto la missiva del 19.7.2013, assegnando termine fino al 15.5.2025 per il deposito di quanto sopra
(effettuato il 26.4.2025); ha quindi rinviato la causa, per precisazione delle conclusioni, discussione orale e sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12.6.2025.
L'appellante ha espressamente rinunciato al termine per note.
***
All'odierna udienza, il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale.
***
Il primo motivo di appello denuncia ‹‹Violazione degli artt. 115-116 -191 -194 CPC;
art. 2697 C.C.››.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe aderito in toto alla c.t.u. senza valutare la fondatezza dei rilievi critici mossi dalla convenuta, oggi appellante;
in particolare, in merito al quesito n. 1, il telaio non presentava numerose lesioni, che infatti il C.T.U. non descrive, né spiega come possano interferire negativamente sullo stesso e sulla stabilità del veicolo durante la guida;
sul quesito n. 2, il giudice avrebbe omesso ogni considerazione sulle contestazioni fattuali sollevate dalla convenuta, la quale aveva osservato che la piastra paracolpi era stata saldata al telaio solo per circa un terzo della sua lunghezza, rispetto alla possibilità prevista dalle indicazioni della casa costruttrice;
sul quesito n. 3, il C.T.U. non avrebbe prodotto ‹‹alcuna dichiarazione o certificazione proveniente dalla casa costruttrice attestante che una porzione di piastra paracolpi di alluminio saldata al telaio, per giunta in ragione di un terzo, anziché ancorata, non sia conforme alle caratteristiche strutturali e funzionali;
non ha descritto se la piastra de qua sia traforata o meno;
non ha accertato se detta piastra incida sulla stabilità e funzionalità del quad atteso ch, per sua stessa ammissione, detto bene non è stato sottoposto al alcuna prova in movimento perché sprovvisto di assicurazione, né ha condotto accertamenti diagnostici, con gli strumenti del caso››; inoltre, il C.T.U., a sostegno della propria tesi, aveva richiamato l'art. 78 del C.d.S., non menzionato nella bozza, in violazione dell'art. 195 c.p.c. e, fra l'altro, le ipotesi di cui all'art. 78 ricorrono allorquando le modifiche si riferiscano a quelle indicate nella carta di circolazione, nel certificato di pagina 4 di 13 omologazione o di approvazione e, nella specie, l'attore aveva prodotto solo la carta di circolazione, l'unica visionata dal C.T.U., che non si era preoccupato di richiedere gli altri documenti;
nella carta di circolazione, le modifiche che rilevano, ai sensi dell'art. 78 C.d.S., sono solo quelle indicate nella sezione 3, dove non vi è alcun riferimento ad eventuali accessori, come quello per cui è causa;
ne conseguirebbe che i chiarimenti del C.T.U., forniti all'udienza del 2.4.2019 non trovavano alcun riscontro in fatto e in diritto, a fronte delle personali affermazioni del medesimo;
il giudice avrebbe poi tratto la sua motivazione dalla incomprensibile affermazione del C.T.U., secondo il quale la tenuta su strada sarebbe compromessa, senza che siano stati disposti ulteriori accertamenti, a cominciare dalla prova su strada, fermo restando che né il C.T.U. né il giudice avrebbero mai chiarito cosa si intendesse per stabilità della guida;
infine, il CTU non avrebbe indicato quale fosse la composizione del telaio, né avrebbe fatto alcun riferimento al punto di fusione dei materiali citati.
***
Il motivo è infondato.
Il tribunale, sul punto, dopo aver diffusamente argomentato in ordine alla ammissibilità della domanda di risoluzione alla luce della disciplina dettata dal codice del consumo e alle presunzioni ivi previste, ha, in sintesi, così motivato:
- l'attore ha specificamente allegato e documentato l'esistenza di numerose saldature sul telaio nonché la saldatura della piastra al telaio del quadriciclo (cfr. rilievi fotografici sub all. n. 10 alla citazione), lamentando che tali vizi, oltre a non essere conformi alle caratteristiche costruttive/funzionali del veicolo, ne compromettono tanto la stabilità quanto la conformità alla normativa vigente in materia di omologazione;
- tali censure hanno trovato pieno riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio, nella quale si legge:
‹‹Quesito 1. Dopo aver fatto smontare le gomme per avere una visione più ampia delle cose ho potuto accertare che il quad targato DS65257 …, ben custodito e ricoverato, presenta numerose lesioni del telaio in tubi di acciaio e numerosi punti di saldatura che uniscono una piastra paracolpi in alluminio al telaio medesimo.
Quesito 3. La saldatura alla piastra paracolpi al telaio non risulta essere conforme alle caratteristiche strutturali e funzionali del veicolo quali indicate dalla casa costruttrice. Questa, infatti, prevede l'alloggiamento di una piastra paracolpi nella parte inferiore del veicolo e, a tale scopo, sono commercializzate come accessorio post-vendita delle piaste sagomate in alluminio e preforate.
Occorre inoltre rilevare che l'art. 78 Codice della Strada prevede espressamente che i veicoli a motore debbano essere sottoposti a visita e prova quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali degli stessi, subordinando al rilascio di apposito nulla osta da parte della casa costruttrice del veicolo le modifiche riguardanti il telaio. Il mezzo periziato è risultato privo di tale documentazione››.
pagina 5 di 13 - all'udienza del 2.4.2019 il C.T.U. ha, altresì, chiarito che l'applicabilità al caso di specie dell'art. 78 c.d.s. deriva dal fatto che la “piastra applicata in maniera permanente ha fatto sì di ledere irreparabilmente la struttura del telaio, in modo tale che il quad stesso debba essere demolito o sostituito il telaio per essere rimesso in commercio, in quanto la struttura molecolare del telaio con la saldatura è mutata. Ciò influisce sulla tenuta su strada del mezzo, preciso che la prova su strada non è stata effettuata, essendo il mezzo privo di assicurazione. Posso dire comunque che la tenuta su strada è compromessa in quanto le vibrazioni non sono più ammortizzate ma, a causa della rigidità della piastra applicata al telaio, le vibrazioni trasmesse dall'utilizzo del mezzo non vengono ammortizzate dal telaio, con conseguente compromissione del normale utilizzo e guida del mezzo. Il danneggiamento del telaio non permette la rimozione della piastra, il quale rimane inutilizzabile” (cfr. verbale di udienza);
- dagli accertamenti tecnici compiuti dal C.T.U. è, quindi, emerso che le difformità riscontrate dal compratore sul bene acquistato hanno determinato una modifica sostanziale del telaio del quad tale da incidere negativamente sulla stabilità del mezzo compromettendone l'ordinario utilizzo e la normale guida, impedendone, altresì, la regolare circolazione, non essendo stata accompagnata tale correzione dall'acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa di settore in caso di modifica delle caratteristiche costruttive di veicoli e, in particolare, del telaio
(art. 78 c.d.s.);
- nel caso di specie, quindi, il difetto di non conformità, anche tenendo conto del tempo del pregresso uso, sussiste e non deriva dall'uso normale della cosa (cfr. art. 128, comma 3, cod. cons.);
- tale valutazione tecnica compiuta dal C.T.U. merita condivisione in quanto coerente con i dati oggettivi desumibili dalla documentazione in atti e supportata da diffusa e convincente motivazione, né efficacemente contestata dalle parti;
- invero, i rilievi critici mossi dalla convenuta non sono apparsi esaustivi e sufficientemente motivati, e, pertanto, si ritengono inidonei ad inficiare la validità del metodo usato dal consulente dell'ufficio e l'attendibilità dei risultati emersi dalla relazione;
- difatti le censure mosse sembrano avere il solo fine di sovrapporre alla conclusione del consulente la propria conclusione personale per ottenere un diverso approdo accertativo in fatto;
- in particolare, non sembra idonea ad inficiare l'attendibilità degli esiti della c.t.u. la circostanza che il consulente dell'ufficio non abbia eseguito la prova su strada del quad, atteso che la conclusione secondo cui la modifica del telaio influisce sulla tenuta su strada del veicolo si basa su elementi tecnici certi ed univoci minuziosamente rappresentati dal consulente e non efficacemente contestati dalla convenuta;
- nella relazione si legge:
pagina 6 di 13 ‹‹punto di vista metallurgico, infatti, l'elevato calore applicato durante l'esecuzione dei punti di saldatura genera la c.d. “tempra localizzata” (in gergo “ricottura”) che aumentando la durezza del metallo ne aumenta anche la relativa fragilità. Inoltre la fusione metallica indotta da elettrodo dà luogo anche ad una serie di fenomeni quali la
“ossidazione” la “nitrurazione”, la “corrosione” ed “l'infragillimento da idrogeno” che indeboliscono irrimediabilmente la superficie metallica interessata dall'applicazione dei punti di saldatura.
Sotto altro aspetto occorre, poi, considerare che l'eccessivo irrigidimento della struttura del mezzo meccanico, a seguito della saldatura della piastra paracolpi al telaio, influisce negativamente sulla originaria elasticità torsionale della suddetta struttura telaistica che viene ad assumere una forma totalmente diversa dall'originaria. In considerazione di quanto sopra non appaiono, pertanto, condivisibili le osservazioni avanzate sul punto dalla parte convenuta. I fenomeni innanzi indicati, unitamente alle numerose lesioni riscontrate sul telaio del veicolo, potrebbero aver provocato indebolimenti nella stessa tali da compromettere le caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo. Per la verifica del rispetto delle›› [la trascrizione della relazione peritale in sentenza si arresta qui];
- il consulente ha, altresì, chiarito che con la modifica del telaio le vibrazioni non sono più ammortizzate ma, a causa della rigidità della piastra applicata al telaio, le vibrazioni trasmesse dall'utilizzo del mezzo non vengono ammortizzate dal telaio, con conseguente compromissione del normale utilizzo e guida del mezzo.
- peraltro, sebbene la parte convenuta abbia contestato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 78 c.d.s., essa non ha esplicitato i motivi della censura opposta;
- la venditrice, inoltre, non ha provato né l'esistenza di elementi tecnici atti a dimostrare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita né che il consumatore fosse a conoscenza del difetto oppure che non potesse ignorarlo;
- anzi, dalla comunicazione del 29.6.2013 emerge che la stessa venditrice non si era avveduta delle saldature esistenti sul telaio in quanto non aveva provveduto a “smontare pezzo per pezzo” il quad prima della vendita (cfr. all. n. 5 alla citazione);
- ad ogni modo, essendo localizzati i vizi denunciati nella parte sottostante del quadriciclo, è ragionevole ritenere che essi non fossero facilmente riconoscibili dal compratore al momento della consegna;
- inoltre, l'acquisto è avvenuto a mezzo internet, sicché deve escludersi che essi potessero noti all'attore prima del relativo acquisto.
- alla luce delle argomentazioni svolte, si ritiene che le evidenze processuali sopra indicate accreditino la tesi difensiva dell'attore secondo cui il quad acquistato non sia idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo.
- ne consegue l'accoglimento delle domande di risoluzione del contratto di vendita e di ripetizione del prezzo.
Orbene, premette la Corte che il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei pagina 7 di 13 consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n.
33742/2022).
La sentenza, come si è visto, ha ampiamente argomentato sul punto.
Ciò detto, in primo luogo, il C.T.U. nella relazione definitiva ha risposto alle osservazioni di
, pur non avendole trascritte nell'elaborato, circostanza che certo non inficia la Parte_1 validità della c.t.u., essendo sufficiente che l'ausiliare ne abbia tenuto conto nel redigere la relazione conclusiva.
In secondo luogo, il giudice di primo grado, sollecitato dalle contestazioni di , Parte_1
ha invitato il C.T.U. (cfr. verbale di udienza del 13.11.2018) a fornire chiarimenti.
Dette contestazioni (v. verbale) riguardavano ‹‹le conclusioni del c.t.u. siccome non provate per sua stessa ammissione da analisi tecniche›› e ‹‹la norma di riferimento richiamata (art. 78
c.d.s.) in quanto estranea al caso in esame››, critiche alle quali il C.T.U. ha risposto alla successiva udienza del 2.4.2019, spiegando che, ai fini dell'art. 78 C.d.S., la piastra applicata in maniera permanente aveva leso irreparabilmente la struttura del telaio e che la tenuta su strada era compromessa per via della diversa ammortizzazione delle vibrazioni causa dalla rigidità della piastra.
Da ciò il tribunale ha correttamente concluso come la prova su strada potesse considerarsi ininfluente.
Né alle udienze appena citate (come anche negli altri atti difensivi del primo grado di giudizio), ha lamentato che il C.T.U. aveva richiamato l'art. 78 C.d.S. per la Parte_1
prima volta nella relazione conclusiva senza prima averlo indicato nella bozza.
A tanto si aggiunga che il tribunale, come si è visto, ha dato conto dei rilievi critici mossi dalla convenuta e ha esposto le ragioni per le quali li ha considerati ininfluenti, essendo smentito che non sia stata valutata la fondatezza dei rilievi in questione.
Si consideri poi che la convenuta aveva chiesto in primo grado la rinnovazione o integrazione della c.t.u. soltanto in relazione al quesito n. 4 relativo alla stabilità del mezzo (cfr. note depositate il 1°.
2.2021 e il 15.11.2021).
pagina 8 di 13 In ogni caso, è qui sufficiente rilevare che le osservazioni della parte (non versate in atti, ma riportate negli scritti difensivi) sul kit della piastra paracolpi (che poteva essere montata per l'intera lunghezza del veicolo, mentre nella specie era stata applicata per un terzo) non superano il dato incontrastato che tale piastra non è stata ancorata con bulloni, ma è stata saldata in maniera permanente al telaio, dato che va ad aggiungersi alle lesioni già presenti e riscontrate (e non contestate), con le conseguenze sopra descritte.
Né rileva, ai fini in esame, che le modifiche apportate al telaio non siano state accertate dalle forze di polizia.
In conclusione, la Corte condivide le esaustive argomentazioni, in fatto e in diritto, esposte nell'impugnata sentenza, non ravvisando i presupposti per disporre l'integrazione o la rinnovazione della c.t.u.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹Violazione degli artt. 116 C.P.C.; artt. 129, 130 e 132 II° comma Del Codice del Consumo;
art. 2697 C.C.››.
Sostiene l'appellante che, se è vero che, per le norme del codice del consumo, l'esistenza del difetto al momento della consegna si presume nel caso di vizi denunziati entro due mesi dalla consegna, è altrettanto vero che la natura del difetto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve comunque essere provata dal consumatore;
quest'ultima prova, connessa alla verifica della possibilità di ascrivere il vizio alla categoria dei difetti di conformità, nel caso di vendita di beni usati, è ancora più stringente;
nel caso in esame, l'attore non avrebbe assolto il proprio onere probatorio, ovvero che il quad fosse affetto da vizi di conformità esistenti all'atto della consegna, come sostenuto in citazione;
non era contestato che la società aveva consegnato al il bene oggetto del contratto il giorno 8.6.2013 in conformità alla descrizione CP_1
data e al preliminare, munito di regolari documenti per la circolazione, né che solo in data
29.6.2013 il predetto aveva effettuato la prima segnalazione in ordine alla asserita e generica non stabilità del quad durante la guida;
medio tempore, tuttavia, egli aveva utilizzato il quad per motivi di svago (cfr. deposizione dei testi all'udienza del 16.11.2016); all'atto della consegna, la piastra paracolpi risultava saldata al telaio ed era facilmente riscontrabile la sua presenza ictu oculi, come risultava dalle foto allegate alla c.t.u., sicché il era nella CP_1 condizione di conoscere la presenza della piastra paracolpi usando l'ordinaria diligenza.
***
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Il primo giudice, sul punto, ha così motivato:
pagina 9 di 13 ‹‹Ciò posto, in punto di diritto, si osserva che nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita vi è una chiara preferenza del legislatore per la normativa del Codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che, in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del
Codice del consumo (artt. 128 ss.), potendosi applicare la disciplina del Codice civile solo per quanto non previsto dal Codice del consumo (cfr. Cass. n. 22728/2018).
Nella vendita di beni di consumo (ivi compresi quelli usati, come nel caso di specie cfr. art. 128 , comma 3, cod. cons.), il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 129 co. 1
D.Lgs. n. 206 del 2005). Il difetto di conformità è escluso soltanto se il consumatore, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza del difetto ovvero non poteva ignorarlo con l'uso dell'ordinaria diligenza (art. 129 co. 3 D.Lgs. n. 206 del 2005).
L'art. 130 del cod. cons. prevede che "il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9".
Il comma 7 prevede, poi, quanto alla risoluzione, richiesta nel caso di specie da , che questa Controparte_1 può essere rivendicata "ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore".
Dalla lettura della normativa sopra richiamata emerge, in sostanza, un ordine gerarchico tra i rimedi utilizzabili dal compratore in caso di difetto di conformità del bene.
Dunque, il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 appena menzionato, i quali, però sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà, in primo luogo, proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene
(rimedi primari) e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere la risoluzione del contratto (rimedi secondari).
Ebbene, nel caso di specie dall'istruttoria è emerso che la società convenuta è sempre rimasta inerte di fronte alle varie richieste di intervento del compratore, non avendo mai assunto l'impegno alla riparazione di tutte le difformità denunciate o alla sostituzione del bene, essendosi limitata ad offrire solo il ripristino delle saldature eventualmente staccate (cfr. comunicazione della convenuta del 30.6.2013 in cui si legge “l'unica cosa che posso fare è ripristinare le saldature che eventualmente si stanno staccando, rinforzandole”).
Dagli atti di causa, invero, emerge che l'attore, dopo uno scambio di corrispondenza con la società convenuta
(cfr. all. n. 5 alla citazione), con raccomanda A/R del 8.7.2013, intimava inefficacemente al venditore la sostituzione del bene.
Ne consegue che la domanda di risoluzione proposta dal può senz'altro ritenersi ammissibile. CP_1
Ciò posto, si evidenzia che l'attore, a fondamento di tale domanda, ha dedotto che qualche giorno dopo la consegna del bene riscontrava che la piastra paracolpi era stata definitivamente saldata al telaio, il quale,
presentava anche svariate saldatura di vecchia data.
pagina 10 di 13 Sotto il profilo dell'onere dalla prova, si ritiene che nel caso di specie sia applicabile il regime probatorio agevolato in favore del consumatore sancito dall'art. 132, comma 3, in quanto non è contestato che i vizi si sono manifestati entro i sei mesi dalla consegna. Risulta, infatti, che l'autovettura è stata consegnata l'8.6.2013 e che la prima segnalazione è avvenuta il 29.6.2013.
In tal caso, il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità (cfr. sentenza CGUE 4.6.15 C-497/13 nel senso Ric.
2015 n. 19028 sez. SU - ud. 26-03-2019 - 20, secondo cui «in linea di principio, è compito del consumatore produrre la prova che esiste un difetto di conformità e che quest'ultimo esisteva alla data di consegna del bene»
(§ 52) …«questo alleggerimento dell'onere della prova a favore del consumatore è fondato sulla constatazione che, qualora il difetto di conformità emerga solo successivamente alla data di consegna del bene, fornire la prova che tale difetto esisteva già a tale data può rivelarsi "un ostacolo insormontabile per il consumatore", mentre di solito è molto più facile per il professionista dimostrare che il difetto di conformità non era presente al momento della consegna e che esso risulta, per esempio, da un cattivo uso del bene fatto dal consumatore» (§
54), richiamata da Cass. s.u. n. 11748/2019, secondo cui “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”).
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita (cfr. Cass. n. 13148/2020).
Ebbene, nel caso di specie l'attore ha specificamente allegato e documentato l'esistenza di numerose saldature sul telaio nonché la saldatura della piastra al telaio del quadriciclo (cfr. rilievi fotografici in atti all. n. 10 alla citazione), lamentando che tali vizi, oltre a non essere conformi alle caratteristiche costruttive/funzionali del veicolo, ne compromettono tanto la stabilità quanto la conformità alla normativa vigente in materia di omologazione. Tali censure hanno trovato pieno riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio … ››.
Con tali articolate e analitiche argomentazioni l'appellante non si confronta in alcun modo.
Se è vero che, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n.
27199/2017), l'atto di appello non deve rivestire particolari forme sacramentali né deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è anche vero che deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021; Cass. S.U.
n. 36481 del 13/12/2022).
pagina 11 di 13 Nella specie, l'appellante prescinde del tutto dall'iter logico-giuridico del giudice e si limita a ribadire quanto già espresso con le note conclusionali depositate nel primo grado di giudizio in data 11.11.2021 (cfr. pagg. 14-17), con conseguente inammissibilità della doglianza.
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Il terzo motivo denuncia ‹‹Violazione degli artt. 92 C.P.C. Mancata compensazione delle spese di lite››.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe condannato la società venditrice alle spese di lite nonostante la soccombenza della parte attrice sulla domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento del bene;
evidenzia al riguardo che il quantum oggetto della domanda risarcitoria non sarebbe secondario, poiché addirittura superiore al valore del bene, e che la convenuta “aveva svolto le sue difese commisurate alle deduzioni avversarie ed in toto recepite dal Giudice a quo”.
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Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha posto le spese a carico della convenuta in base al principio della prevalente soccombenza, evidenziando il carattere accessorio della domanda risarcitoria avanzata dall'attore rispetto a quelle di risoluzione e di ripetizione e rilevando, altresì, che in relazione alla pretesa risarcitoria la convenuta non aveva svolto rilevanti difese.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 32061/2022), in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. anche Cass.
n. 13212/2023).
Nella specie, è vero che la domanda di condanna al risarcimento dei danni è articolata come autonomo capo della domanda del rispetto alla domanda di risoluzione. CP_1
Tuttavia, com'è noto, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite nell'ipotesi di soccombenza reciproca, con l'unico limite che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (cfr. tra le tante, Cass. n.
19613/2017).
La Corte condivide la regolamentazione delle spese operata dal primo giudice, aderente al principio della prevalente soccombenza, dal momento che il punto nodale della controversia, su cui si sono incentrate le difese delle parti e, conseguentemente, l'attività istruttoria, era pagina 12 di 13 costituito dalla domanda di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo, e non certo dalla domanda di risarcimento, tra l'altro quantificata dall'attore in € 10.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia, e non certo in una somma esorbitante rispetto al prezzo del quad.
Né l'appellante ha specificato quali sarebbero le rilevanti attività difensive svolte per contrastare la domanda risarcitoria, che in tesi non sarebbero state considerate dalla sentenza, essendo il motivo di gravame, sul punto, del tutto generico.
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In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
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Nulla va disposto per le spese nei confronti dell'appellato , stante la Controparte_1
contumacia dello stesso.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Cassino n. 1566/2021, R.G. n. 296/2014, pubblicata in data 23.11.2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
già
[...] Parte_2
2) nulla per spese nei confronti di;
Controparte_1
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò pagina 13 di 13