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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1383/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1383 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, ed avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 142/2023 del Giudice di Pace di Sant'AT DEGoti (Bn), pubblicata in data 26.10.2023, vertente
TRA
., p.i. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Cristoforo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento, al viale Martiri D'Ungheria n. 9
APPELLANTE
E
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pascolo
Lucia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'AT DEGoti (Bn), alla via Starza
n. 106
APPELLATO
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 30.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il interponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 142/2022, pubblicata il 26.10.2023, non notificata, con cui il Giudice di Pace di
Sant'AT DEGoti aveva rigettato l'opposizione ex artt. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981, oggi art. 6 d. lgs. n. 150/2011, proposta dal medesimo avverso l'ordinanza di Parte_1
- Pagina 1 - ingiunzione n. 8 del 2.5.2023 di € 10.000,00, comminata dal responsabile Suap del comune di
Sant'AT DEGoti, confermandola nella sua interezza.
A sostegno del gravame promosso, l'appellante deduceva: la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 3 bis, l. regionale n. 12/2001 e s.m.i. e della nota della regione Campania
Protocollo n. 332751 del 27.6.2022 e s.m.i.; la nullità della sentenza per difetto di motivazione;
la violazione di diritto, il difetto di prova e la falsa applicazione dell'art. 6, co. 8,
d. lgs. n. 150/2011, nonché l'illegittimità derivata dall'omesso accertamento e dall'errata individuazione dei dipendenti addetti al servizio.
Chiedeva pertanto: in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere la provvisoria esecutività dell'ordinanza-ingiunzione n. 8 del 2.5.2023 del nel merito, Controparte_1 di dichiarare nulla o annullare l'ordinanza-ingiunzione o, in subordine, ex art. 6, co. 11, d. lgs.
n. 150/2011, di accogliere l'appello proposto per assenza di prove sufficienti ad attribuire la responsabilità all'opponente.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava in toto Controparte_1
l'appello e ne chiedeva l'integrale rigetto;
in via subordinata, domandava la compensazione delle spese.
All'udienza del 10.10.2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, ritenuta la causa matura per la decisione, essa veniva rinviata al 30.5.2025 per l'assegnazione della stessa in decisione.
Il Tribunale osserva.
L'appello è inammissibile perché tardivo.
Va rammentato che “nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando
l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433
c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento
l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge.” (Cass. n. 19754/2024)
Ciò detto, la sentenza del giudice di pace risulta depositata e pubblicata il 26.10.2023 e l'atto di appello depositato in data 27.4.2024.
Dunque, considerato che la sentenza non è stata notificata, tenuto conto del termine lungo di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., l'ultimo giorno utile per il deposito dell'atto era il 26.4.2024.
- Pagina 2 - Ne consegue che l'appello è da considerarsi tardivo e deve essere dichiarato, ai sensi degli artt. 327 e 358 c.p.c., inammissibile, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione € 5.201 - € 26.000), in base alle difese espletate come da dispositivo.
Occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile l'appello, e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
2. CONDANNA il C.f.s. al pagamento, in Parte_1 Controparte_2 favore del delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00, oltre Controparte_1
iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, o.
17, L. 24.12.2012 n.228.
Benevento, 31.5.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1383 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, ed avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 142/2023 del Giudice di Pace di Sant'AT DEGoti (Bn), pubblicata in data 26.10.2023, vertente
TRA
., p.i. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Cristoforo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento, al viale Martiri D'Ungheria n. 9
APPELLANTE
E
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pascolo
Lucia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'AT DEGoti (Bn), alla via Starza
n. 106
APPELLATO
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 30.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il interponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 142/2022, pubblicata il 26.10.2023, non notificata, con cui il Giudice di Pace di
Sant'AT DEGoti aveva rigettato l'opposizione ex artt. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981, oggi art. 6 d. lgs. n. 150/2011, proposta dal medesimo avverso l'ordinanza di Parte_1
- Pagina 1 - ingiunzione n. 8 del 2.5.2023 di € 10.000,00, comminata dal responsabile Suap del comune di
Sant'AT DEGoti, confermandola nella sua interezza.
A sostegno del gravame promosso, l'appellante deduceva: la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 3 bis, l. regionale n. 12/2001 e s.m.i. e della nota della regione Campania
Protocollo n. 332751 del 27.6.2022 e s.m.i.; la nullità della sentenza per difetto di motivazione;
la violazione di diritto, il difetto di prova e la falsa applicazione dell'art. 6, co. 8,
d. lgs. n. 150/2011, nonché l'illegittimità derivata dall'omesso accertamento e dall'errata individuazione dei dipendenti addetti al servizio.
Chiedeva pertanto: in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere la provvisoria esecutività dell'ordinanza-ingiunzione n. 8 del 2.5.2023 del nel merito, Controparte_1 di dichiarare nulla o annullare l'ordinanza-ingiunzione o, in subordine, ex art. 6, co. 11, d. lgs.
n. 150/2011, di accogliere l'appello proposto per assenza di prove sufficienti ad attribuire la responsabilità all'opponente.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava in toto Controparte_1
l'appello e ne chiedeva l'integrale rigetto;
in via subordinata, domandava la compensazione delle spese.
All'udienza del 10.10.2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, ritenuta la causa matura per la decisione, essa veniva rinviata al 30.5.2025 per l'assegnazione della stessa in decisione.
Il Tribunale osserva.
L'appello è inammissibile perché tardivo.
Va rammentato che “nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando
l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433
c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento
l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge.” (Cass. n. 19754/2024)
Ciò detto, la sentenza del giudice di pace risulta depositata e pubblicata il 26.10.2023 e l'atto di appello depositato in data 27.4.2024.
Dunque, considerato che la sentenza non è stata notificata, tenuto conto del termine lungo di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., l'ultimo giorno utile per il deposito dell'atto era il 26.4.2024.
- Pagina 2 - Ne consegue che l'appello è da considerarsi tardivo e deve essere dichiarato, ai sensi degli artt. 327 e 358 c.p.c., inammissibile, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione € 5.201 - € 26.000), in base alle difese espletate come da dispositivo.
Occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile l'appello, e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
2. CONDANNA il C.f.s. al pagamento, in Parte_1 Controparte_2 favore del delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00, oltre Controparte_1
iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, o.
17, L. 24.12.2012 n.228.
Benevento, 31.5.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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