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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/07/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2386/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1277 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 9/04/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, (Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in alla Piazza Gramsci n. 13 – Sede del Palazzo Parte_1
Provinciale, presso lo studio degli Avv.ti CIACCIARELLI ROCCO e DI BIASIO TOMMASO, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
APPELLANTE PRICIPALE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in PONTECORVO CP_1 alla via Trieste snc, presso lo studio dell'Avv. NOCOSIA GIUSI e dell'Avv. GIANLUIGI
BUONO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
, (c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata CP_2 P.IVA_2 in ROMA alla via Marcantonio Colonna n. 27, presso lo studio dell'Avv. FERRAGUTO
ANDREA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 98/2021.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/04/2025.
1 N. R.G. 2386/2021
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio CP_1 dinanzi al Giudice di Pace di Cassino la e la , Parte_1 CP_2 chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della , quale ente proprietario CP_2 della strada, e della , quale ente adibito alla manutenzione della strada Parte_1 medesima, in ordine al verificarsi del sinistro del 13/04/2014 e, per l'effetto, condannare le convenute in solido al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati in € 4,192.75, oltre IVA o nella diversa somma maggiore o minore, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore deduceva: che in data 13/04/2014, mentre percorreva la SR6 “Via Casilina” al Km 141+300, direzione Cassino, a bordo del proprio autoveicolo BMW X6 tg. EA621WE, urtava dei pezzi di cordolo presenti sul manto stradale e provenienti dal ciglio adiacente la carreggiata, che risultava danneggiato;
che a seguito dell'impatto riportava danni all'autovettura per un importo complessivo pari ad € 4.192,75 + IVA;
che la
Provincia disconosceva la propria responsabilità asserendo che la rotatoria era stata Parte_1 realizzata da senza alcuna autorizzazione. CP_3
Si costituiva in giudizio la chiedendo, in via preliminare, di accertare e CP_2 dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
in subordine, di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata.
Si costituiva in giudizio la chiedendo, qualora il sinistro Parte_1 fosse imputato ad una cattiva gestione/manutenzione della rotatoria e dei cordoli spartitraffico, di chiamare a rispondere dei danni subiti la società proprietaria del Centro Commerciale che aveva eseguito l'opera e/o il Comune che sembrava averla autorizzata;
di dichiarare il difetto di CP_4 legittimazione passiva della con conseguente estromissione dal Parte_1 giudizio;
nel merito, il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante prove documentali e prova testimoniale.
Con sentenza n. 98/2021 il Giudice di Pace di Cassino accoglieva la domanda, con condanna della al pagamento in favore dell'attore della somma Parte_1 equitativamente determinata di € 2.500,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti, oltre alla corresponsione degli interessi legali e alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore per l'importo di € 1.625,00 complessivi.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 appello avverso la citata sentenza, deducendo: 1) l'erronea valutazione in ordine all'esatta attribuzione della responsabilità del sinistro;
2) la violazione di legge per motivazione apparente in
2 N. R.G. 2386/2021
ordine al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimità passiva;
3) l'erronea valutazione delle risultanze istruttore;
4) la violazione di legge per totale assenza di pronuncia in ordine ad un capo della domanda dell'Amministrazione Provinciale;
5) la violazione di legge per erronea valutazione delle prove.
L'attrice concludeva pertando chiedendo: di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della parte appellante, rigettando integralmente la domanda risarcitoria;
in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella produzione CP_1 dell'evento lesivo, rigettando integralmente la domanda risarcitoria;
in estremo subordine, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c. del sig. nella CP_1 produzione dell'evento lesivo e conseguentemente ridurre la richiesta risarcitoria;
in ogni caso con restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si costituiva in giudizio contestando i motivi di appello e proponendo CP_1 appello incidentale in relazione alla quantificazione dei danni, per violazione di legge in relazione agli artt. 113 e 114 cpc e 1226 c.c. ed erronea valutazione del danno;
chiedeva pertanto in via incidentale di condannare la al pagamento dei danni subiti, quantificati in € Parte_1
3.609,96, oltre interessi legali;
di confermare la sentenza di primo grado relativamente ad ogni altra statuizione in essa contenuta e pertanto rigettare l'appello; in subordine, di confermare la sentenza di primo grado e per l'effetto rigettare l'avverso appello.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo di accertare il difetto di CP_2 legittimazione passiva della e rigettare l'appello. CP_2
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nel merito, l'appello principale va respinto.
I motivi di appello principale possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante ha lamentato l'erronea valutazione circa l'attribuzione di responsabilità del sinistro all'appellante, la violazione di legge in ordine al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in merito alla sussistenza della responsabilità da cose in custodia, la violazione di legge per assenza di pronuncia in ordine ad un capo della domanda dell'appellante e la violazione di legge per erronea valutazione delle prove.
Quanto all'attribuzione della responsabilità del sinistro ex art. 2051 c.c., il Giudice di prime cure ha correttamente individuato nella Provincia di in qualità di custode della strada, Parte_1
l'ente responsabile per i danni.
3 N. R.G. 2386/2021
Al riguardo, giova premettere che secondo l'orientamento maggioritario la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. 10860/2012; 993/1009; 5741/2009). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. 21684/2005; 2062/2004; 1948/2003; 10641/2002), che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. 10860/2012), mentre il comportamento del custode resta, invece, estraneo alla struttura della predetta norma (Cass.
295/2015). La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass. 6467/1981). Ai fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. 1075/2002; 5031/1998), intendendosi per caso fortuito anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 993/2009; 24804/2008; 4279/2008;
832/2006).
Per quanto attiene alla applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. in relazione a danni cagionati da beni demaniali o, comunque, di proprietà e nella custodia della amministrazione ovvero del concessionario, si ritiene di condividere la giurisprudenza più recente della Suprema
Corte che, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri relativi all'assetto della sede stradale, ha affermato alcuni importanti principi.
In particolare: (i) sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della
P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
(ii) per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
(iii) infine, l'ente proprietario supera la presunzione di responsabilità quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto, quale scriminante della responsabilità del custode (così, Cass. 15761/2016).
4 N. R.G. 2386/2021
Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass.
7763/2007; 2308/2007; 8157/2009). La Suprema Corte con sentenza n. 1042/2008 ha, peraltro, precisato che la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. - pur in linea di principio innegabile
- presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e
"custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati. Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
In ultima analisi, il più recente orientamento della Suprema Corte non considera la combinazione delle tre caratteristiche della i) demanialità o patrimonialità del bene, ii) dell'uso diretto da parte della collettività e iii) della sua estensione automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p.a., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Con riguardo ai beni demaniali, pertanto, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come
5 N. R.G. 2386/2021
fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (in senso conforme anche Cass. 24549/2009; 12695/2010; 6101/2013). In tali ipotesi, l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode: allorquando, cioè, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imponderabile condizione di pericolo creatasi (sul tema, ex plurimis, Cass. Sez. 3, 18/12/2024, n. 33128; Cass. 27/03/2024, n. 8306; Cass.
16/11/2023, n. 31949; Cass. 11/11/2021, n. 34790; Cass. 01/03/2021, n. 6826; Cass. 10/06/2020, n.
11096; Cass., 18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703; Cass. 01/02/2018, n. 2480).
L'ente provinciale, custode di una strada aperta al pubblico transito si presume dunque responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa.
Sul punto, è stato osservato che “In tema di sinistro, non rileva la proprietà formale della strada, bensì l'individuazione del soggetto tenuto, o che comunque ha curato, la manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro” (Cassazione civile sez. III, 16/01/2013, n. 907).
Nel caso di specie, in forza della L.R. n. 28 del 02/09/2003, che modifica gli artt. 124 e 125 della L.R. 14/1999, vengono delegate alle Province le funzioni e i compiti concernenti la manutenzione ordinaria della Rete Viaria Regionale.
Il teste di parte convenuta, sig. escusso all'udienza del 02/12/2016, ha Testimone_1 dichiarato che “la manutenzione ordinaria e la sorveglianza del tratto stradale in questione spettano alla Provincia di . Parte_1
Alla luce di quanto esposto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la responsabilità per la custodia in capo alla , escludendo la responsabilità della Parte_1 Parte_1
, vertendosi più correttamente sul piano del difetto della titolarità passiva del rapporto CP_2
e non sul difetto di legittimazione passiva.
Con riferimento alla dinamica del sinistro, è emerso che in data 13/04/2014, alle ore 10:40 circa, l'attore percorreva la SR6 “Via Casilina”, direzione Cassino, a bordo del proprio autoveicolo quando, all'improvviso, al Km 141+300, procedendo sulla rotatoria situata in corrispondenza del
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centro commerciale “Panorama”, urtava dei pezzi di cordolo presenti sul manto stradale e provenienti dal ciglio adiacente la carreggiata, che risultava danneggiato.
Orbene, reputa il Tribunale che le prove testimoniali siano state correttamente valutate dal giudice di pace. Invero, il fatto storico del sinistro così come descritto in citazione ha trovato sostanziale riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Il teste di parte attrice sig. , escuso all'udienza del 02/12/2016, ha Testimone_2
Contr confermato che il sig. impattava contro i pezzi di cordolo presenti sul manto stradale:
“abbiamo trovato la macchina del Sig. ferma sul margine destro della carreggiata in CP_1 direzione Cassino;
sulla rotonda appena dopo di essa c'erano dei blocchi di cemento sul manto stradale provenienti dal cordolo della rotonda come documentato dalle foto in atti”.
Da ultimo, le dichiarazioni rese dai testi trovano sostanziale riscontro nelle fotografie dello Contr stato dei luoghi allegate dal sig. nel giudizio di primo grado, da cui si evince la presenza dei blocchi di cemento provenienti dal cordolo della rotonda sul manto stradale.
Quanto alla condotta del danneggiato, si osserva che non risulta provata dall'appellante la Contr circostanza secondo cui il sig. stesse procedendo ad una velocità non adeguata. La documentazione prodotta dalla Provincia si riferisce invero ad altro sinistro avvenuto nel dicembre
2013.
Ebbene, alla luce degli elementi fattuali emersi, considerando che non risulta provato il Contr mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Codice della Strada da parte del sig. , non evincendosi dagli atti di causa un collegamento eziologico esclusivo o assorbente tra la condotta del Contr conducente e l'evento dannoso, reputa il Tribunale che il sig. abbia fornito la prova nel nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso verificatosi, mentre alcuna prova del concorso colposo del danneggiato è stata fornita dall'appellante.
Neppure può ritenersi sussistente il caso fortuito, inteso quale alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti. Ed invero, il testimone ha riferito: “…posso presumere che il materiale presente Testimone_2 sulla carreggiata sia stato frutto di un precedente impatto di un veicolo che transitava però non Cont nell'immediato perché davanti all'auto del sig. c'era un altro autoveicolo che aveva subito la foratura dello pneumatico impattando sul materiale presente sulla carreggiata.”.
Infine, l'ente tenuto alla manutenzione della stratta non ha documentato di aver messo in atto misure volte all'eliminazione del pericolo venutosi a creare per gli utenti per effetto del danneggiamento del cordolo della rotatoria. In proposito, si osserva che eventuali illegittimità nella realizzazione della rotatoria non escludono la responsabilità della , quale ente tenuto alla Parte_1
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manutenzione (e dunque alla rimozione di eventuali pericoli), nei confronti degli utenti della strada, con conseguente responsabilità verso i danneggiati.
Quanto all'impugnazione incidentale relativa alla liquidazione del danno, si osserva quanto segue.
Come noto, il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 127/16).
Nel caso di specie, in ordine al quantum debeatur, l'attore ha prodotto in atti le fatture relative alle riparazioni dell'autovettura, confermate dai testi (fattura n. 122 del Testimone_3
23/06/2016) in data 10/03/2017, escusso in primo grado, che ha accertato interventi manutentivi per complessivi € 1.700,01 e (fattura n. 10200561 del 09/06/2016) in data 22/12/2017, CP_5 escusso in primo grado, che ha accertato interventi manutentivi per complessivi € 1.009,95, nonché la fattura n. 152 emessa da TO ES di , sottoscritta, per interventi manutentivi CP_6 per complessivi € 900,00.
In presenza delle predette fatture, deve ritenersi documentato il danno subito per il complessivo importo di euro 3609,96.
Alla luce di quanto sopra, l'appello principale va rigettato e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha riconosciuto a la somma di euro 2500,00 in luogo della maggior somma di euro 3609,96; CP_1
Cont conseguentemente, la va condannata al pagamento in favore del Parte_1 dell'ulteriore somma di euro 1.109,96 (oltre all'importo già versato di euro 2500,00 in esecuzione della sentenza di primo grado), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Va confermato il capo relativo alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, stante l'accoglimento dell'appello incidentale solo sul quantum, non incidendo sulla regolazione delle spese.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Infine, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà
8 N. R.G. 2386/2021
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla;
Parte_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in parziale riforma della CP_1 sentenza impugnata n, 98/2021 del giudice di pace di Cassino, condanna la Parte_1 al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di euro 1.109.96, a
[...] CP_1 titolo di integrazione del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato
[...]
che si liquidano in euro 962,00 per compensi ed euro 147,00 per esborsi, oltre il CP_1 rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata CP_2
, che si liquidano in euro 962,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali,
[...]
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Cassino il 9/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1277 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 9/04/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, (Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in alla Piazza Gramsci n. 13 – Sede del Palazzo Parte_1
Provinciale, presso lo studio degli Avv.ti CIACCIARELLI ROCCO e DI BIASIO TOMMASO, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
APPELLANTE PRICIPALE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in PONTECORVO CP_1 alla via Trieste snc, presso lo studio dell'Avv. NOCOSIA GIUSI e dell'Avv. GIANLUIGI
BUONO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
, (c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata CP_2 P.IVA_2 in ROMA alla via Marcantonio Colonna n. 27, presso lo studio dell'Avv. FERRAGUTO
ANDREA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 98/2021.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/04/2025.
1 N. R.G. 2386/2021
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio CP_1 dinanzi al Giudice di Pace di Cassino la e la , Parte_1 CP_2 chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della , quale ente proprietario CP_2 della strada, e della , quale ente adibito alla manutenzione della strada Parte_1 medesima, in ordine al verificarsi del sinistro del 13/04/2014 e, per l'effetto, condannare le convenute in solido al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati in € 4,192.75, oltre IVA o nella diversa somma maggiore o minore, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore deduceva: che in data 13/04/2014, mentre percorreva la SR6 “Via Casilina” al Km 141+300, direzione Cassino, a bordo del proprio autoveicolo BMW X6 tg. EA621WE, urtava dei pezzi di cordolo presenti sul manto stradale e provenienti dal ciglio adiacente la carreggiata, che risultava danneggiato;
che a seguito dell'impatto riportava danni all'autovettura per un importo complessivo pari ad € 4.192,75 + IVA;
che la
Provincia disconosceva la propria responsabilità asserendo che la rotatoria era stata Parte_1 realizzata da senza alcuna autorizzazione. CP_3
Si costituiva in giudizio la chiedendo, in via preliminare, di accertare e CP_2 dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
in subordine, di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata.
Si costituiva in giudizio la chiedendo, qualora il sinistro Parte_1 fosse imputato ad una cattiva gestione/manutenzione della rotatoria e dei cordoli spartitraffico, di chiamare a rispondere dei danni subiti la società proprietaria del Centro Commerciale che aveva eseguito l'opera e/o il Comune che sembrava averla autorizzata;
di dichiarare il difetto di CP_4 legittimazione passiva della con conseguente estromissione dal Parte_1 giudizio;
nel merito, il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante prove documentali e prova testimoniale.
Con sentenza n. 98/2021 il Giudice di Pace di Cassino accoglieva la domanda, con condanna della al pagamento in favore dell'attore della somma Parte_1 equitativamente determinata di € 2.500,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti, oltre alla corresponsione degli interessi legali e alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore per l'importo di € 1.625,00 complessivi.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 appello avverso la citata sentenza, deducendo: 1) l'erronea valutazione in ordine all'esatta attribuzione della responsabilità del sinistro;
2) la violazione di legge per motivazione apparente in
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ordine al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimità passiva;
3) l'erronea valutazione delle risultanze istruttore;
4) la violazione di legge per totale assenza di pronuncia in ordine ad un capo della domanda dell'Amministrazione Provinciale;
5) la violazione di legge per erronea valutazione delle prove.
L'attrice concludeva pertando chiedendo: di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della parte appellante, rigettando integralmente la domanda risarcitoria;
in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella produzione CP_1 dell'evento lesivo, rigettando integralmente la domanda risarcitoria;
in estremo subordine, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c. del sig. nella CP_1 produzione dell'evento lesivo e conseguentemente ridurre la richiesta risarcitoria;
in ogni caso con restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si costituiva in giudizio contestando i motivi di appello e proponendo CP_1 appello incidentale in relazione alla quantificazione dei danni, per violazione di legge in relazione agli artt. 113 e 114 cpc e 1226 c.c. ed erronea valutazione del danno;
chiedeva pertanto in via incidentale di condannare la al pagamento dei danni subiti, quantificati in € Parte_1
3.609,96, oltre interessi legali;
di confermare la sentenza di primo grado relativamente ad ogni altra statuizione in essa contenuta e pertanto rigettare l'appello; in subordine, di confermare la sentenza di primo grado e per l'effetto rigettare l'avverso appello.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo di accertare il difetto di CP_2 legittimazione passiva della e rigettare l'appello. CP_2
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nel merito, l'appello principale va respinto.
I motivi di appello principale possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante ha lamentato l'erronea valutazione circa l'attribuzione di responsabilità del sinistro all'appellante, la violazione di legge in ordine al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in merito alla sussistenza della responsabilità da cose in custodia, la violazione di legge per assenza di pronuncia in ordine ad un capo della domanda dell'appellante e la violazione di legge per erronea valutazione delle prove.
Quanto all'attribuzione della responsabilità del sinistro ex art. 2051 c.c., il Giudice di prime cure ha correttamente individuato nella Provincia di in qualità di custode della strada, Parte_1
l'ente responsabile per i danni.
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Al riguardo, giova premettere che secondo l'orientamento maggioritario la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. 10860/2012; 993/1009; 5741/2009). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. 21684/2005; 2062/2004; 1948/2003; 10641/2002), che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. 10860/2012), mentre il comportamento del custode resta, invece, estraneo alla struttura della predetta norma (Cass.
295/2015). La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass. 6467/1981). Ai fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. 1075/2002; 5031/1998), intendendosi per caso fortuito anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 993/2009; 24804/2008; 4279/2008;
832/2006).
Per quanto attiene alla applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. in relazione a danni cagionati da beni demaniali o, comunque, di proprietà e nella custodia della amministrazione ovvero del concessionario, si ritiene di condividere la giurisprudenza più recente della Suprema
Corte che, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri relativi all'assetto della sede stradale, ha affermato alcuni importanti principi.
In particolare: (i) sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della
P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
(ii) per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
(iii) infine, l'ente proprietario supera la presunzione di responsabilità quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto, quale scriminante della responsabilità del custode (così, Cass. 15761/2016).
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Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass.
7763/2007; 2308/2007; 8157/2009). La Suprema Corte con sentenza n. 1042/2008 ha, peraltro, precisato che la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. - pur in linea di principio innegabile
- presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e
"custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati. Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
In ultima analisi, il più recente orientamento della Suprema Corte non considera la combinazione delle tre caratteristiche della i) demanialità o patrimonialità del bene, ii) dell'uso diretto da parte della collettività e iii) della sua estensione automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p.a., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Con riguardo ai beni demaniali, pertanto, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come
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fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (in senso conforme anche Cass. 24549/2009; 12695/2010; 6101/2013). In tali ipotesi, l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode: allorquando, cioè, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imponderabile condizione di pericolo creatasi (sul tema, ex plurimis, Cass. Sez. 3, 18/12/2024, n. 33128; Cass. 27/03/2024, n. 8306; Cass.
16/11/2023, n. 31949; Cass. 11/11/2021, n. 34790; Cass. 01/03/2021, n. 6826; Cass. 10/06/2020, n.
11096; Cass., 18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703; Cass. 01/02/2018, n. 2480).
L'ente provinciale, custode di una strada aperta al pubblico transito si presume dunque responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa.
Sul punto, è stato osservato che “In tema di sinistro, non rileva la proprietà formale della strada, bensì l'individuazione del soggetto tenuto, o che comunque ha curato, la manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro” (Cassazione civile sez. III, 16/01/2013, n. 907).
Nel caso di specie, in forza della L.R. n. 28 del 02/09/2003, che modifica gli artt. 124 e 125 della L.R. 14/1999, vengono delegate alle Province le funzioni e i compiti concernenti la manutenzione ordinaria della Rete Viaria Regionale.
Il teste di parte convenuta, sig. escusso all'udienza del 02/12/2016, ha Testimone_1 dichiarato che “la manutenzione ordinaria e la sorveglianza del tratto stradale in questione spettano alla Provincia di . Parte_1
Alla luce di quanto esposto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la responsabilità per la custodia in capo alla , escludendo la responsabilità della Parte_1 Parte_1
, vertendosi più correttamente sul piano del difetto della titolarità passiva del rapporto CP_2
e non sul difetto di legittimazione passiva.
Con riferimento alla dinamica del sinistro, è emerso che in data 13/04/2014, alle ore 10:40 circa, l'attore percorreva la SR6 “Via Casilina”, direzione Cassino, a bordo del proprio autoveicolo quando, all'improvviso, al Km 141+300, procedendo sulla rotatoria situata in corrispondenza del
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centro commerciale “Panorama”, urtava dei pezzi di cordolo presenti sul manto stradale e provenienti dal ciglio adiacente la carreggiata, che risultava danneggiato.
Orbene, reputa il Tribunale che le prove testimoniali siano state correttamente valutate dal giudice di pace. Invero, il fatto storico del sinistro così come descritto in citazione ha trovato sostanziale riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Il teste di parte attrice sig. , escuso all'udienza del 02/12/2016, ha Testimone_2
Contr confermato che il sig. impattava contro i pezzi di cordolo presenti sul manto stradale:
“abbiamo trovato la macchina del Sig. ferma sul margine destro della carreggiata in CP_1 direzione Cassino;
sulla rotonda appena dopo di essa c'erano dei blocchi di cemento sul manto stradale provenienti dal cordolo della rotonda come documentato dalle foto in atti”.
Da ultimo, le dichiarazioni rese dai testi trovano sostanziale riscontro nelle fotografie dello Contr stato dei luoghi allegate dal sig. nel giudizio di primo grado, da cui si evince la presenza dei blocchi di cemento provenienti dal cordolo della rotonda sul manto stradale.
Quanto alla condotta del danneggiato, si osserva che non risulta provata dall'appellante la Contr circostanza secondo cui il sig. stesse procedendo ad una velocità non adeguata. La documentazione prodotta dalla Provincia si riferisce invero ad altro sinistro avvenuto nel dicembre
2013.
Ebbene, alla luce degli elementi fattuali emersi, considerando che non risulta provato il Contr mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Codice della Strada da parte del sig. , non evincendosi dagli atti di causa un collegamento eziologico esclusivo o assorbente tra la condotta del Contr conducente e l'evento dannoso, reputa il Tribunale che il sig. abbia fornito la prova nel nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso verificatosi, mentre alcuna prova del concorso colposo del danneggiato è stata fornita dall'appellante.
Neppure può ritenersi sussistente il caso fortuito, inteso quale alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti. Ed invero, il testimone ha riferito: “…posso presumere che il materiale presente Testimone_2 sulla carreggiata sia stato frutto di un precedente impatto di un veicolo che transitava però non Cont nell'immediato perché davanti all'auto del sig. c'era un altro autoveicolo che aveva subito la foratura dello pneumatico impattando sul materiale presente sulla carreggiata.”.
Infine, l'ente tenuto alla manutenzione della stratta non ha documentato di aver messo in atto misure volte all'eliminazione del pericolo venutosi a creare per gli utenti per effetto del danneggiamento del cordolo della rotatoria. In proposito, si osserva che eventuali illegittimità nella realizzazione della rotatoria non escludono la responsabilità della , quale ente tenuto alla Parte_1
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manutenzione (e dunque alla rimozione di eventuali pericoli), nei confronti degli utenti della strada, con conseguente responsabilità verso i danneggiati.
Quanto all'impugnazione incidentale relativa alla liquidazione del danno, si osserva quanto segue.
Come noto, il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 127/16).
Nel caso di specie, in ordine al quantum debeatur, l'attore ha prodotto in atti le fatture relative alle riparazioni dell'autovettura, confermate dai testi (fattura n. 122 del Testimone_3
23/06/2016) in data 10/03/2017, escusso in primo grado, che ha accertato interventi manutentivi per complessivi € 1.700,01 e (fattura n. 10200561 del 09/06/2016) in data 22/12/2017, CP_5 escusso in primo grado, che ha accertato interventi manutentivi per complessivi € 1.009,95, nonché la fattura n. 152 emessa da TO ES di , sottoscritta, per interventi manutentivi CP_6 per complessivi € 900,00.
In presenza delle predette fatture, deve ritenersi documentato il danno subito per il complessivo importo di euro 3609,96.
Alla luce di quanto sopra, l'appello principale va rigettato e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha riconosciuto a la somma di euro 2500,00 in luogo della maggior somma di euro 3609,96; CP_1
Cont conseguentemente, la va condannata al pagamento in favore del Parte_1 dell'ulteriore somma di euro 1.109,96 (oltre all'importo già versato di euro 2500,00 in esecuzione della sentenza di primo grado), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Va confermato il capo relativo alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, stante l'accoglimento dell'appello incidentale solo sul quantum, non incidendo sulla regolazione delle spese.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Infine, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà
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atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla;
Parte_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in parziale riforma della CP_1 sentenza impugnata n, 98/2021 del giudice di pace di Cassino, condanna la Parte_1 al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di euro 1.109.96, a
[...] CP_1 titolo di integrazione del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato
[...]
che si liquidano in euro 962,00 per compensi ed euro 147,00 per esborsi, oltre il CP_1 rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata CP_2
, che si liquidano in euro 962,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali,
[...]
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Cassino il 9/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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