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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/09/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 743/24 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
17/09/2025 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. MURRU GIOVANNI Parte_1 altre ipotesi di e dall'avv. MININI GIULIA ( ) VIA AURELIO CP_1 C.F._1 responsabilità SAFFI 15 25121 BRESCIA, elettivamente domiciliata in VIA SAFFI 15 25100 extracontrattuale BRESCIA presso il difensore avv. MURRU GIOVANNI LUCA, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 8 rappresentata e difesa dall'avv. VALTULINI GIOVANNI CP_2
elettivamente domiciliata in VIA ANTONIO LOCATELLI 82 24069
TRESCORE BALNEARIO presso il difensore avv. VALTULINI GIOVANNI,
come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo (Quarta Sezione Civile)
n. 1368/24.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel Merito: per tutti i motivi esposti in narrativa accertata la concorrenza
sleale di dichiarare il diritto di ad ottenere il CP_2 Parte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti a causa ed in conseguenza della
condotta di qualificabile come concorrenza sleale ex art. 2598 CP_2
c.c. e per l'effetto di quanto sopra, condannare l'Appellata, per quanto
accertato e ritenuta responsabile, al pagamento in favore dell'Appellante a
titolo risarcitorio della somma complessiva di Euro 601.613,64, di cui
Euro66.845,96 per il danno relativo al secondo semestre 2021 ed Euro
534.767,68 (267.383,84 X 2) per il danno relativo al 2022 e 2023, oltre al
risarcimento per il danno all'immagine subito e da liquidarsi in via equitativa,
ovvero al pagamento di tutti i danni, anche nella diversa misura che sarà
accertata in corso di causa o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
il tutto
oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. In via istruttoria pagina 2 di 8 Ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_2
sulle seguenti circostanze fattuali non ammesse dal Giudice del primo giudizio
omissis..”
Dell'appellata
“In via pregiudiziale e assorbente dichiararsi l'appello inammissibile non
avendo controparte rispettato i requisiti ex art. 348 cpc per quanto dedotto al
punto 1 della presente comparsa;
in via principale - respingersi, per i motivi
tutti qui dedotti, ogni istanza e domanda avversaria, con integrale conferma
della sentenza di I grado impugnata;
in ogni caso condannarsi l'appellante alla
rifusione delle spese di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1368/24 il tribunale di Bergamo respingeva la domanda di
[...]
di condanna di al risarcimento dei danni subiti, ai sensi Parte_1 CP_2
dell'art. 2958 c.c., per averle sottratto il suo unico cliente.
L'attrice aveva dedotto di aver intrattenuto, per oltre cinque anni, un rapporto commerciale con la convenuta in forza del quale quest'ultima vendeva alla prima merce ( per lo più collezioni-moda dell'anno precedente o merce rimasta invenduta) che rivendeva al suo cliente OO;
il rapporto si era Parte_1
interrotto nell'ottobre del 2021 allorchè le aveva comunicato che CP_2
aveva iniziato a vendere direttamente a OO e le aveva proposto un accordo in forza del quale avrebbe percepito, sugli affari conclusi da Parte_1 CP_2
con OO, un compenso del 7%; proposta successivamente revocata a
[...]
pagina 3 di 8 fronte della mancata accettazione da parte di di Parte_1
Nel rigettare la domanda risarcitoria il Tribunale rilevava che era pacifico che tra le parti non fosse mai stato stipulato un contratto di fornitura né assunto alcun impegno di esclusiva o di non concorrenza, che decideva, volta per Parte_1
volta, il quantitativo e la tipologia di merce in stock da acquistare da CP_2
e da rivendere a OO, unitamente ad altri marchi concorrenti della
[...]
convenuta, e che nessun contratto fosse mai stato concluso da OO con la stessa attrice.
Considerato, quindi, che non era tenuta a sapere che CP_2 Parte_1
avesse un unico cliente e che tra le parti non era stata pattuito alcun accordo di esclusiva, riteneva che la condotta della convenuta non poteva dirsi sorretta da
animus nocendi.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per l'accoglimento Parte_1
della domanda.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 17 settembre 2025 la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'errata valutazione del materiale istruttorio e, in specie, delle risposte date dalle parti nell'interrogatorio libero dal quale, a suo dire, non erano stati desunti argomenti di prova.
In particolare dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante di ( CP_2
pagina 4 di 8 “…Quando è arrivato ( direttore) ci disse, quando seppe che Per_1
lavoravamo con OO, che una sua conoscente lavorava per la predetta”) si doveva desumere che con il contratto concluso da con OO la CP_2
prima delle due società aveva carpito informazioni riservate, riguardanti i prezzi applicati, la cui diffusione integrava gli estremi della concorrenza sleale.
Con il secondo motivo censura l'errato percorso motivazionale della sentenza gravata.
Assume che la circostanza relativa all'incontro tenutosi nel settembre 2021in
Cerete ( Bg), nel corso del quale si era assunta l'impegno di Parte_1
curare la logistica delle forniture che in futuro avrebbe fatto a OO CP_2
con il riconoscimento di una percentuale, era stata ritenuta provata sulle base delle concordi dichiarazioni rese dai testi ma in spregio alle risultanze dei documenti prodotti e senza alcuna considerazione della inattendibilità dei testi escussi.
In realtà in tale incontro proprio al fine di “ indennizzare della CP_2
malefatta” la società appellante le aveva formulato la suddetta proposta che,
tuttavia, non era mai stata accettata e, successivamente, con mail del 5 novembre
2021 era stata, definitivamente, revocata dalla stessa CP_2
Da ultimo, si duole dell'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza secondo cui la sua condotta non sarebbe stata specchiata , per non aver mantenuto fede alla promessa di consegnare a OO il listino elaborato da in quanto un listino prezzi non era mai esistito. CP_2
pagina 5 di 8 ----------------------------
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
In relazione all'incontro tenutosi nel mese di settembre del 2021, il tribunale,
diversamente da quanto prospettato da parte appellante, ha ritenuto provato l'incontro, ma non anche il raggiungimento di un accordo in forza del quale avrebbe corrisposto a un compenso del 7% sugli CP_2 Parte_1
affari conclusi con OO;
circostanza, pacificamente, esclusa da entrambe le parti in causa (si vedano le pagg. 8 sia dell'atto di citazione che della comparsa di costituzione) e provata attraverso la documentazione prodotta ( sub docc. 21)
e 22) di parte attrice/appellante e sub 4) di parte convenuta/appellata).
Quanto invece alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante di , CP_2
in sede di interrogatorio libero, questi riferiva che era intenzione della società
proseguire il rapporto commerciale con la società appellante anche se non si era riusciti a trovare un accordo “ sul margine e io proposi allora di lavorare a e fu
lo stesso ( legale rappresentante di a propormi una Pt_2 Parte_1
percentuale del 7%-8%…solo dopo che i nostri non hanno trovato un accordo
ho iniziato i rapporti di fornitura con OO…. Quando è arrivato il mio
direttore, quando seppe che lavoravamo con OO disse una Parte_3
sua conoscente lavorava per la predetta società”.
Da tali dichiarazioni non può certo inferirsi, come preteso da parte appellante,
che la società appellata avesse “carpito informazioni riservate” attraverso
Part l'ausilio del signor “costituenti l'avviamento commerciale di Per_1
pagina 6 di 8 ; circostanza, peraltro mai allegata nell'atto introduttivo del Parte_1
giudizio.
Da ultimo, nessun interesse è ravvisabile in capo alla società appellante in ordine alla valutazione operata dal primo giudice circa la sua “ condotta non specchiata”, per aver omesso di consegnare alla società OO il listino prezzi predisposto da , in quanto, pur tralasciando il fatto che la circostanza CP_2
è stata confermata dai testimoni escussi, nessuna statuizione di accertamento e/o di condanna ne ha fatto seguito.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro
4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato. pagina 7 di 8 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
IL PRESIDENTE Est.
Daniela Fedele
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 743/24 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
17/09/2025 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. MURRU GIOVANNI Parte_1 altre ipotesi di e dall'avv. MININI GIULIA ( ) VIA AURELIO CP_1 C.F._1 responsabilità SAFFI 15 25121 BRESCIA, elettivamente domiciliata in VIA SAFFI 15 25100 extracontrattuale BRESCIA presso il difensore avv. MURRU GIOVANNI LUCA, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 8 rappresentata e difesa dall'avv. VALTULINI GIOVANNI CP_2
elettivamente domiciliata in VIA ANTONIO LOCATELLI 82 24069
TRESCORE BALNEARIO presso il difensore avv. VALTULINI GIOVANNI,
come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo (Quarta Sezione Civile)
n. 1368/24.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel Merito: per tutti i motivi esposti in narrativa accertata la concorrenza
sleale di dichiarare il diritto di ad ottenere il CP_2 Parte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti a causa ed in conseguenza della
condotta di qualificabile come concorrenza sleale ex art. 2598 CP_2
c.c. e per l'effetto di quanto sopra, condannare l'Appellata, per quanto
accertato e ritenuta responsabile, al pagamento in favore dell'Appellante a
titolo risarcitorio della somma complessiva di Euro 601.613,64, di cui
Euro66.845,96 per il danno relativo al secondo semestre 2021 ed Euro
534.767,68 (267.383,84 X 2) per il danno relativo al 2022 e 2023, oltre al
risarcimento per il danno all'immagine subito e da liquidarsi in via equitativa,
ovvero al pagamento di tutti i danni, anche nella diversa misura che sarà
accertata in corso di causa o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
il tutto
oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. In via istruttoria pagina 2 di 8 Ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_2
sulle seguenti circostanze fattuali non ammesse dal Giudice del primo giudizio
omissis..”
Dell'appellata
“In via pregiudiziale e assorbente dichiararsi l'appello inammissibile non
avendo controparte rispettato i requisiti ex art. 348 cpc per quanto dedotto al
punto 1 della presente comparsa;
in via principale - respingersi, per i motivi
tutti qui dedotti, ogni istanza e domanda avversaria, con integrale conferma
della sentenza di I grado impugnata;
in ogni caso condannarsi l'appellante alla
rifusione delle spese di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1368/24 il tribunale di Bergamo respingeva la domanda di
[...]
di condanna di al risarcimento dei danni subiti, ai sensi Parte_1 CP_2
dell'art. 2958 c.c., per averle sottratto il suo unico cliente.
L'attrice aveva dedotto di aver intrattenuto, per oltre cinque anni, un rapporto commerciale con la convenuta in forza del quale quest'ultima vendeva alla prima merce ( per lo più collezioni-moda dell'anno precedente o merce rimasta invenduta) che rivendeva al suo cliente OO;
il rapporto si era Parte_1
interrotto nell'ottobre del 2021 allorchè le aveva comunicato che CP_2
aveva iniziato a vendere direttamente a OO e le aveva proposto un accordo in forza del quale avrebbe percepito, sugli affari conclusi da Parte_1 CP_2
con OO, un compenso del 7%; proposta successivamente revocata a
[...]
pagina 3 di 8 fronte della mancata accettazione da parte di di Parte_1
Nel rigettare la domanda risarcitoria il Tribunale rilevava che era pacifico che tra le parti non fosse mai stato stipulato un contratto di fornitura né assunto alcun impegno di esclusiva o di non concorrenza, che decideva, volta per Parte_1
volta, il quantitativo e la tipologia di merce in stock da acquistare da CP_2
e da rivendere a OO, unitamente ad altri marchi concorrenti della
[...]
convenuta, e che nessun contratto fosse mai stato concluso da OO con la stessa attrice.
Considerato, quindi, che non era tenuta a sapere che CP_2 Parte_1
avesse un unico cliente e che tra le parti non era stata pattuito alcun accordo di esclusiva, riteneva che la condotta della convenuta non poteva dirsi sorretta da
animus nocendi.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per l'accoglimento Parte_1
della domanda.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 17 settembre 2025 la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'errata valutazione del materiale istruttorio e, in specie, delle risposte date dalle parti nell'interrogatorio libero dal quale, a suo dire, non erano stati desunti argomenti di prova.
In particolare dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante di ( CP_2
pagina 4 di 8 “…Quando è arrivato ( direttore) ci disse, quando seppe che Per_1
lavoravamo con OO, che una sua conoscente lavorava per la predetta”) si doveva desumere che con il contratto concluso da con OO la CP_2
prima delle due società aveva carpito informazioni riservate, riguardanti i prezzi applicati, la cui diffusione integrava gli estremi della concorrenza sleale.
Con il secondo motivo censura l'errato percorso motivazionale della sentenza gravata.
Assume che la circostanza relativa all'incontro tenutosi nel settembre 2021in
Cerete ( Bg), nel corso del quale si era assunta l'impegno di Parte_1
curare la logistica delle forniture che in futuro avrebbe fatto a OO CP_2
con il riconoscimento di una percentuale, era stata ritenuta provata sulle base delle concordi dichiarazioni rese dai testi ma in spregio alle risultanze dei documenti prodotti e senza alcuna considerazione della inattendibilità dei testi escussi.
In realtà in tale incontro proprio al fine di “ indennizzare della CP_2
malefatta” la società appellante le aveva formulato la suddetta proposta che,
tuttavia, non era mai stata accettata e, successivamente, con mail del 5 novembre
2021 era stata, definitivamente, revocata dalla stessa CP_2
Da ultimo, si duole dell'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza secondo cui la sua condotta non sarebbe stata specchiata , per non aver mantenuto fede alla promessa di consegnare a OO il listino elaborato da in quanto un listino prezzi non era mai esistito. CP_2
pagina 5 di 8 ----------------------------
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
In relazione all'incontro tenutosi nel mese di settembre del 2021, il tribunale,
diversamente da quanto prospettato da parte appellante, ha ritenuto provato l'incontro, ma non anche il raggiungimento di un accordo in forza del quale avrebbe corrisposto a un compenso del 7% sugli CP_2 Parte_1
affari conclusi con OO;
circostanza, pacificamente, esclusa da entrambe le parti in causa (si vedano le pagg. 8 sia dell'atto di citazione che della comparsa di costituzione) e provata attraverso la documentazione prodotta ( sub docc. 21)
e 22) di parte attrice/appellante e sub 4) di parte convenuta/appellata).
Quanto invece alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante di , CP_2
in sede di interrogatorio libero, questi riferiva che era intenzione della società
proseguire il rapporto commerciale con la società appellante anche se non si era riusciti a trovare un accordo “ sul margine e io proposi allora di lavorare a e fu
lo stesso ( legale rappresentante di a propormi una Pt_2 Parte_1
percentuale del 7%-8%…solo dopo che i nostri non hanno trovato un accordo
ho iniziato i rapporti di fornitura con OO…. Quando è arrivato il mio
direttore, quando seppe che lavoravamo con OO disse una Parte_3
sua conoscente lavorava per la predetta società”.
Da tali dichiarazioni non può certo inferirsi, come preteso da parte appellante,
che la società appellata avesse “carpito informazioni riservate” attraverso
Part l'ausilio del signor “costituenti l'avviamento commerciale di Per_1
pagina 6 di 8 ; circostanza, peraltro mai allegata nell'atto introduttivo del Parte_1
giudizio.
Da ultimo, nessun interesse è ravvisabile in capo alla società appellante in ordine alla valutazione operata dal primo giudice circa la sua “ condotta non specchiata”, per aver omesso di consegnare alla società OO il listino prezzi predisposto da , in quanto, pur tralasciando il fatto che la circostanza CP_2
è stata confermata dai testimoni escussi, nessuna statuizione di accertamento e/o di condanna ne ha fatto seguito.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro
4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato. pagina 7 di 8 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
IL PRESIDENTE Est.
Daniela Fedele
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