Articolo 1 della Legge 2 febbraio 1959, n. 32
Articolo 2
Versione
4 marzo 1959
Art. 1.
E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni.
All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma sara' fatto fronte con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 685 dello stato di previsioni della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.
Entrata in vigore il 4 marzo 1959