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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/12/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1122/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promosso da:
nata a [...], il [...], ivi domiciliata a Hersham, Walton On Parte_1
Thames, in Via 32 East Road, Cap. KT12 5AP, (C.F. ), e C.F._1
, nato a [...] [...], ivi residente in [...] (C.F. Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gesua Nugara che C.F._2 li rappresenta e difende per mandato allegato al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: “Con le note depositate per l'udienza del 10.12.2025 il difensore ha insistito per l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno celebrato matrimonio in Sutera in data 18/8/2008, atto iscritto agli atti del comune di Sutera al n. 3, parte 2, serie A, anno 2008; che dall'unione tra le parti sono nate due figli, il 31.12.2010, e il 19.5.2015; Persona_1 Persona_2
1 che il difensore, con le note depositate per l'udienza del 10.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha insistito in ricorso, avendo le parti, con il ricorso introduttivo, rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza, avendo anche dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minorenni appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei predetti figli minorenni, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori delle figlie minori, con il collocamento prevalente presso la madre, e con facoltà per il padre di incontrarle secondo la tempistica ivi indicata, e ponendo a carico del l'impegno a corrispondere alla madre per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 300,00 Pt_2
(€ 150,00 per ciascun figlio), con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT (clausola di rivalutazione non prevista ma da ritenersi inserita ex lege nell'accordo), ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
ritenuto che
, per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ammissibile secondo l'orientamento della Suprema Corte di cassazione del 16.10.2023, sentenza n. 28727, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 20.6.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge, con la precisazione di cui in parte motiva relativamente alla rivalutazione monetaria delle somme dovute per il mantenimento dei figli minori.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sutera.
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1122/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promosso da:
nata a [...], il [...], ivi domiciliata a Hersham, Walton On Parte_1
Thames, in Via 32 East Road, Cap. KT12 5AP, (C.F. ), e C.F._1
, nato a [...] [...], ivi residente in [...] (C.F. Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gesua Nugara che C.F._2 li rappresenta e difende per mandato allegato al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: “Con le note depositate per l'udienza del 10.12.2025 il difensore ha insistito per l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno celebrato matrimonio in Sutera in data 18/8/2008, atto iscritto agli atti del comune di Sutera al n. 3, parte 2, serie A, anno 2008; che dall'unione tra le parti sono nate due figli, il 31.12.2010, e il 19.5.2015; Persona_1 Persona_2
1 che il difensore, con le note depositate per l'udienza del 10.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha insistito in ricorso, avendo le parti, con il ricorso introduttivo, rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza, avendo anche dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minorenni appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei predetti figli minorenni, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori delle figlie minori, con il collocamento prevalente presso la madre, e con facoltà per il padre di incontrarle secondo la tempistica ivi indicata, e ponendo a carico del l'impegno a corrispondere alla madre per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 300,00 Pt_2
(€ 150,00 per ciascun figlio), con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT (clausola di rivalutazione non prevista ma da ritenersi inserita ex lege nell'accordo), ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
ritenuto che
, per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ammissibile secondo l'orientamento della Suprema Corte di cassazione del 16.10.2023, sentenza n. 28727, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 20.6.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge, con la precisazione di cui in parte motiva relativamente alla rivalutazione monetaria delle somme dovute per il mantenimento dei figli minori.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sutera.
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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