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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/11/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 761 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Lavello al corso Vittorio Emanuele II n. 190, presso e nello studio dell'avv. Antonio
Carretta che lo difende e rappresenta, in virtù di mandato a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
Attore-Opponente
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Pretoria n. 12 presso lo studio dell'avv. Enzo Faggella, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, in di procura in calce all'atto di nomina di nuovo difensore;
Convenuta-Opposta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 11/06/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, l'attore opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
132/2018, emesso dal Tribunale di Potenza in data 17/01/2018, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in solido con la somma pari ad € Controparte_2
44.338,27, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di CP_1
per insoluto derivante da finanziamento erogato in suo favore da
[...] CP_3
[...] L'opponente preliminarmente contestava e disconosceva la documentazione prodotta in fase monitoria ed eccepiva la nullità e/o improcedibilità del decreto ingiuntivo per difetto di procura, poiché la sottoscrizione digitale attesterebbe la conformità della copia informatica al testo della procura alle liti, ma non autentica la firma del cliente da parte del difensore.
Nel merito, eccepiva il quantum e la richiesta di interessi di mora convenzionali poiché di notevole onerosità, quindi, chiedeva la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 18/10/2018 si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo, in via principale, dichiarare l'opposizione Controparte_1
infondata con conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine condannare, comunque,
l'opponente al pagamento della somma ingiunta oltre interessi o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Vittoria di spese e di onorari.
A sostegno deduceva l'infondatezza dell'invalidità della procura in quanto rilasciata regolarmente e quindi nel rispetto delle regole sul processo civile telematico.
Nel merito evidenziava che l'opponente si era limitato a delle contestazioni generiche sul quantum della pretesa avanzata assumendo la notevole onerosità degli interessi moratori, senza fornire alcun elemento volto a comprovare la notevole onerosità degli interessi, in violazione del principio probatorio il cui onere grava sull'opponente (art. 2697 c.c.).
3) In corso di causa, il G.I. accoglieva l'istanza di provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ed assegnava i termini ex art. 183 VI co. CPC.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 11/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente sulla eccepita invalidità della procura.
Con l'introduzione del processo civile telematico la procura rilasciata su un documento digitale o reso digitale non può tecnicamente essere congiunta materialmente all'atto di riferimento, come previsto dal testo dell'art. 83 cpc. Questa lacuna è stata colmata dal legislatore nel 2009 (all'art. 83, come modificato dall'art. 45, 9° comma, L.
18.6.2009, n. 69: “…, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica) che riprendeva la giurisprudenza ormai consolidata sul punto, la quale, in sintesi, parificava la congiunzione effettuata materialmente all'atto a quella realizzata mediante strumenti informatici, che nel caso sono costituiti dalla cosiddetta busta telematica (contenente l'atto principale e i suoi allegati, tra i quali la procura, come disciplinata dalle specifiche tecniche) che viene depositata telematicamente.
Ne deriva, pertanto, che chi intende depositare una procura in formato digitale, lo deve fare mediante il deposito di un file separato dall'atto a cui la procura si riferisce.
Tale modalità per il rilascio di una procura su supporto digitale, in virtù della crescente digitalizzazione, è sempre più usata anche da privati o legali rappresentanti di società dotati di dispositivi di firma digitale. In tal caso, gli stessi, possono apporre la loro firma digitale sulla procura creata su documento digitale nativo, e cioè mediante la conversione di un file predisposto con un programma di videoscrittura in un file pdf testuale. Tale tipo di sottoscrizione oltre ad essere valido ed efficace non richiede che la firma debba essere certificata dall'avvocato. Infatti, è opportuno ricordare che la firma digitale è costituita da un certificato qualificato (art. 28 CAD) rilasciato da un certificatore (art. 26 CAD) accreditato (art. 29 CAD), che deve avere i requisiti previsti dall'articolo 27 del CAD. Per rilasciare il certificato, il certificatore deve, tra l'altro, identificare con certezza il soggetto a cui lo rilascia (art. 32, comma 3 CAD), garantire un servizio sicuro e tempestivo di revoca e sospensione dei certificati elettronici e tenere le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni. Per contro il titolare del certificato, oltre a commettere un reato nel caso in cui abbia dichiarato o attestato falsamente la sua identità o stato o altre qualità (art. 495 bis c.p.), è tenuto sia a custodire il dispositivo di firma, sia a utilizzarlo in via esclusiva (art. 32, comma 3 CAD).
Tali requisiti sono il presupposto perché un documento sottoscritto con firma digitale abbia l'efficacia prevista dall'articolo 2702 cc (art. 21, comma 2 CAD).
Inoltre, è necessario ricordare che l'avvocato certifica la firma del mandante e che il potere di autenticare la firma, disciplinato dal secondo comma dell'art. 83 cpc e dall'art. 25 CAD per la sottoscrizione digitale, compete solo ai notai e ai pubblici ufficiali a ciò autorizzati. Ebbene, essendo la firma digitale già certificata da un soggetto accreditato, la stessa non ha bisogno di un'ulteriore certificazione da parte dell'avvocato. Peraltro, il testo dell'art. 83 cpc non prevede alcuna certificazione della firma quando la procura è apposta su “documento informatico separato sottoscritto con firma digitale”, a differenza della procura rilasciata su supporto cartaceo, dove la certificazione della firma del mandante è espressamente richiesta.
Mentre, l'avvocato deve verificare i poteri rappresentativi ovvero, accertare la paternità della firma digitale verificando la corrispondenza tra il nominativo del mandante e la titolarità del certificato di firma digitale, ed ai fini della sussistenza della procura, l'avvocato deve controllare se il certificato di firma è valido perché, se lo stesso fosse revocato, scaduto o sospeso equivarrebbe a mancata sottoscrizione (art. 21, comma 3 CAD).
Queste verifiche non hanno bisogno di essere confermate mediante una specifica certificazione della firma da parte dell'avvocato, non solo per quanto sopra detto, ma anche perché le stesse sono effettuabili da chiunque, consentendo non solo di accertare la paternità della sottoscrizione e lo stato del certificato di firma, ma anche di estrarre il file sottoscritto.
Comunque, in disparte ciò ed anche nel caso di invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione – in cui l'opposto abbia ricevuto una nuova e valida procura – , dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi – salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria – se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa
(Cass. n. 5171/94).
Nella fattispecie la validità della procura non solo è stata vagliata in sede monitoria con l'emissione del decreto ingiuntivo, ma anche in sede di opposizione con la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, che diversamente non sarebbe stata concessa.
Pertanto, non fondata risulta essere la vagliata eccezione di invalidità della procura rilasciata dalla che va rigettata. CP_1
5) Nel merito della presente causa.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI,
04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale
Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57;
Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007
n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione
Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533;
Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615).
6) Parte attrice opponente ha di fatto eccepito, con la propria opposizione a decreto ingiuntivo, essenzialmente, l'applicazione di interessi di mora di notevole onerosità (?).
Secondo il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19597/2020, condiviso da questo giudicante, “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Per completezza, si deve osservare che per la stessa struttura del contratto di finanziamento, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale.
Gli interessi corrispettivi, infatti, si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
Dunque, il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo - con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora - e, pertanto, i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro;
detto altrimenti, il debitore può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora
(se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.
Questa considerazione esclude che il tasso contrattuale, ai fini della verifica dell'usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi, sul punto, possono richiamarsi le seguenti più recenti pronunce: Tribunale Torino, Prima Sez. Civile, Sent. 02 marzo
2018 n. 1037; Tribunale Milano sez. III, 28 settembre 2016, n. 10450.
7) Precisato quanto sopra È pertanto incombenza di chi intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di un istituto di credito precisare: i trimestri di riferimento;
la percentuale di sconfinamento;
fornire i Decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati.
In particolare, i Decreti ministeriali che specificano il tasso di interesse, essendo atti amministrativi, costituiscono documenti che dovranno essere prodotti dalle parti entro i termini di rito, poiché “risulta irrilevante che il CTU abbia effettuato la verifica dell'usurarietà degli interessi acquisendo i Decreti in quanto l'attività del consulente non può supplire all'onere probatorio incombente sulla parte” (Tribunale Ragusa sez. I, 01/07/2020, n. 526).
Quindi, l'attore/opponente è tenuto ad allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre ad indicare e documentare i tassi soglia medesimi (cfr., da ultimi, Tribunale Perugia, sez. II, 28/02/2022, n. 290; Corte di Appello Perugia,
01/10/2021, n. 560; Tribunale Ivrea, 7/09/2021, n. 836; Corte di Appello
L'Aquila, 20/07/2021, n. 1146). Onere che non è stato assolto dall'opponente sia mediante produzione documentale che richieste istruttorie di approfondimento come puntualizzato con ordinanza del 27/02/2020 con la quale non autorizzava il deferito interrogatorio formale richiesto dall'opponente e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
8) Sulla legittimazione della cessionaria , si evidenzia che è CP_1
depositata in atti la documentazione comprovante la vicenda circolatoria de qua, da plurimi e convergenti elementi, oltre che, evidentemente, dalla stessa
“disponibilità del titolo” - i.e. il contratto di finanziamento allegato al fascicolo monitorio -, non aliunde giustificabile e costituendo “elemento documentale rilevante” e “potenzialmente decisivo” “per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto” (vedasi. Cass. civ., 16.04.2021, n. 10200).
In disparte ciò, sono allegati in atti sia il contratto di cessione intervenuti tra le titolari del credito e la cedente.
Con riferimento alla cessione dei crediti, l'art. 58, commi 2 e 4 del TUB prevede, con riferimento agli oneri pubblicitari dell'operazione di cessione, che la banca cessionaria deve informare dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo altre eventuali forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca
d'Italia, e che nei confronti dei debitori ceduti tali adempimenti pubblicitari producono gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., rendendo pertanto superflua la loro accettazione e/o la notifica singolarmente. Le Istruzioni di vigilanza prevedono altresì, per le cessioni di minore rilevanza, l'obbligo della banca cessionaria di rendere nota l'operazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli
“elementi distintivi che consentano l'individuazione dell'oggetto della cessione”.
Tale previsione introduce quindi una deroga al diritto comune, consistente nella esenzione dall'obbligo di notifica/comunicazione individuale ai singoli debitori ceduti dei crediti oggetto di cessione. Secondo l'orientamento prevalente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della comunicazione di cui all'art. 58 TUB rappresenta una peculiare forma di pubblicità di tipo “notificativo”; peraltro, data la peculiare finalità della pubblicazione prevista dall'art. 58 TUB, qualora vi siano incongruenze tra l'atto di cessione vero e proprio e quanto contenuto nella pubblicità-notifica, prevale comunque il dato sostanziale, cioè il contenuto negoziale delle parti dell'atto di cessione. Secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sent. n. 15622/2017), la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale ricopre un ruolo di rilievo, nel determinare il momento in cui si perfeziona il procedimento di cessione dei crediti in blocco;
la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori. In questo senso, la pubblicazione, pur estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa e alla circolazione del credito – il quale, fin dal momento in cui la cessione è perfezionata, è nella titolarità del cessionario – è comunque rilevante al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente.
Recentemente la Cassazione ha confermato che il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del TUB, è dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti (Cass. civ. sent. n.10200/2021), ribadendo che il presupposto della realizzazione della cessione in blocco dei crediti ai sensi della L. n. 130/1999 è la pubblicazione di un avviso nella G.U., che equivale notifica prevista in via generale dall'art. 1264
c.c., non avendo il cessionario l'onere di provvedere alla notifica della cessione ai singoli debitori ceduti per rendere a questi ultimi opponibile la cessione.
Comunque, evidenziato quanto sopra, nella fattispecie sono depositate in atti anche le comunicazioni con le quali il cessionario metteva a conoscenza il debitore dell'intervenuta cessione del credito e contestualmente lo metteva in mora e richiedeva il pagamento dell'intera somma a debito;
tra l'altro va evidenziato, come sopra già accennato, che “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (cfr. Cass.
Civ. 1770/2014).
Detto ciò si può affermare, quindi, che la pretesa azionata in via monitoria risulta comprovata da sufficiente prova scritta e da elementi complessivamente idonei a corroborare l'esistenza e consistenza della posizione creditoria, avendo la convenuta opposta e già ricorrente dedotto l'altrui inadempimento e allegato - già in sede monitoria (con fasc. poi riprodotto anche in questa sede), nonché alla luce dell'ulteriore documentazione ulteriormente esibita in questa sede - i pertinenti documenti negoziali e contabili.
9) Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G.
761/2018, promossa dal sig. (attore-opponente) contro Parte_1 [...]
(convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti, ogni contraria CP_1
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo per quanto in parte motiva, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr. 132/2018, emesso dal Tribunale di
Potenza in data 17/01/2018;
b) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, in favore dell'opposta, che liquida in € 3.397,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Potenza, in data 24/11/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante