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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 05/07/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente
Dr. Sara Cargasacchi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 146/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. CARRARA Parte_1 C.F._1
MAURIZIO contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. PIRROTTA Controparte_1 C.F._2
ROCCO
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il Tribunale, letto il ricorso introduttivo proposto da ove veniva chiesto: Parte_1
pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in comune di
Aprica il 6 settembre 1986, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune alla Parte II n. 4.
pagina 1 di 2 Voglia codesto Tribunale porre a carico dl un assegno divorzile mensile di € 250, Controparte_1
ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT,
letta la comparsa di costituzione e risposta, ove veniva così concluso:
1) preliminarmente, si associa alla richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato nel comune di Aprica (SO) il 06.09.1986, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio, parte II n.4; 2) respingere l'unica richiesta avanzata da controparte, rendendosi però disponibile a corrispondere alla ricorrente € 100,00 mensili a titolo di assegno divorzile,
preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza 14 5 25, nel senso di confermare le condizioni stabilite in sede di separazione, con riconoscimento alla sig. di un assegno mensile di euro 100, Pt_1
rivalutabili e compensazione delle spese,
valutata la conformità dell'accordo alla legge ed all'interesse delle parti,
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e in comune di Aprica il 6 settembre 1986, con atto trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune alla Parte II n. 4, alle condizioni indicate concordemente dai coniugi nelle conclusioni congiunte in base alle quali il deve versare a Controparte_1 Pt_1
la somma mensile di euro 100 a titolo di contributo al mantenimento della stessa, rivalutabile
[...]
annualmente in base agli indici ISTAT, entro il 10 di ogni mese;
- dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che Parte_1
aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sondrio, camera di consiglio 19 6 25
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Licitra
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente
Dr. Sara Cargasacchi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 146/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. CARRARA Parte_1 C.F._1
MAURIZIO contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. PIRROTTA Controparte_1 C.F._2
ROCCO
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il Tribunale, letto il ricorso introduttivo proposto da ove veniva chiesto: Parte_1
pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in comune di
Aprica il 6 settembre 1986, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune alla Parte II n. 4.
pagina 1 di 2 Voglia codesto Tribunale porre a carico dl un assegno divorzile mensile di € 250, Controparte_1
ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT,
letta la comparsa di costituzione e risposta, ove veniva così concluso:
1) preliminarmente, si associa alla richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato nel comune di Aprica (SO) il 06.09.1986, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio, parte II n.4; 2) respingere l'unica richiesta avanzata da controparte, rendendosi però disponibile a corrispondere alla ricorrente € 100,00 mensili a titolo di assegno divorzile,
preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza 14 5 25, nel senso di confermare le condizioni stabilite in sede di separazione, con riconoscimento alla sig. di un assegno mensile di euro 100, Pt_1
rivalutabili e compensazione delle spese,
valutata la conformità dell'accordo alla legge ed all'interesse delle parti,
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e in comune di Aprica il 6 settembre 1986, con atto trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune alla Parte II n. 4, alle condizioni indicate concordemente dai coniugi nelle conclusioni congiunte in base alle quali il deve versare a Controparte_1 Pt_1
la somma mensile di euro 100 a titolo di contributo al mantenimento della stessa, rivalutabile
[...]
annualmente in base agli indici ISTAT, entro il 10 di ogni mese;
- dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che Parte_1
aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sondrio, camera di consiglio 19 6 25
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Licitra
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