Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- art. 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1155/2023 r.g. vertente fra:
(c. f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c. f. ) (c.f. ) CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(c. f. ) e (c.f. Pt_4 CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5 con il patrocinio dell'avv. VASELLI RICCARDO PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(c. ) e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_6 Controparte_2 [...]
) con il patrocinio degli Avv.ti GIORGI LUCIANO e CAPACCIOLI LUCIA C.F._7
PARTE APPELLATA
*
Oggi 09/04/2025, alle ore 12.20, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Lavinia Panerai, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, avv. Vaselli. Per parte appellate, avv. Giorgi, nonché la parte personalmente, sig. CP_1
I difensori discutono la causa e si riportano agli atti. L'avv. Vaselli insiste sul rinnovo della CTU e si riporta ai propri atti. L'avv. Giorgi si riporta ai propri atti. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
pagina 1 di 18
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1155/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1155/2023 promossa da:
(c. f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c. f. ) (c.f. ) CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(c. f. ) e (c.f. Pt_4 CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5 con il patrocinio dell'avv. VASELLI RICCARDO PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(c. ) e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_6 Controparte_2 [...]
) con il patrocinio degli Avv.ti GIORGI LUCIANO e CAPACCIOLI LUCIA C.F._7
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 328/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata l'8.04.2023
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: pagina 2 di 18 - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via istruttoria, disporre la rinnovazione della c.t.u. con sostituzione del consulente per le ragioni esposte nel presente atto e per quelle già indicate nel giudizio di primo grado con istanze ex art. 196 c.p.c depositata il 2.3.2021, integrata con deposito del 18.6.2021, rinnovata con istanza depositata in data 14.12.2021 e infine con memorie conclusionali.
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, previo annullamento e comunque in riforma della sentenza n.
328/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto, Giudice dr. Valerio Medaglia, all'esito del procedimento n. 2408/2017 R.G., pubblicata il giorno 8/4/2023, notificata in data
28.4.2023, accogliere le seguenti domande svolte dagli esponenti in primo grado così come precisate all'udienza del 10 gennaio 2023 e, in particolare:
- Rigettare tutte le domande svolte dagli attori in primo grado signori e CP_1
in quanto inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate in fatto e Controparte_2 in diritto;
- accertato e dichiarato che i fondi di proprietà dei signori , Parte_1 Persona_1
(e adesso, i suoi eredi e e censiti al Parte_4 Parte_5 Parte_2 catasto fabbricati e terreni del Comune di Grosseto al foglio 54, particelle n. 99, 596, 597 e
608 nonché quelli di proprietà del signor censiti al Catasto Parte_3
Terreni del predetto Comune al foglio 54 particelle n. 599 e 600, risultano interclusi rispetto all'accesso alla pubblica via, accertato altresì che esistono i presupposti di legge per consentire l'accesso ai predetti fondi attraverso la strada denominata “Via del Roseto
Fiorito”, emettere sentenza costitutiva di servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore dei predetti fondi e gravante su quelli in comproprietà agli attori censiti al catasto fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 54, particella 590 e 604 ed al catasto terreni al foglio 54, particella 594 e 595;
- In ogni caso, accertato e dichiarato che gli attori hanno posto in essere condotte meramente emulative condannare gli stessi a cessare dette condotte nonché al risarcimento dei danni conseguenti da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese (ivi comprese quelle di c.t.p.) e compenso di lite del doppio grado di giudizio e con spese di c.t.u da porre a carico di parte appellata”.
Per la parte appellata:
pagina 3 di 18 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: 1) nel merito: a) in tesi, respingere
l'impugnazione proposta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , perché infondata e non provata;
b) in subordinata e Parte_4 Parte_5 assolutamente denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione e di pronuncia di sentenza costitutiva di servitù coattiva di passaggio pedonale e/o carrabile gravante sul terreno in comproprietà degli appellati, regolare le modalità concrete dell'esercizio del diritto, determinando le relative indennità dovute da parte dei titolari del fondo servito ai titolari di quello servente;
2) in via istruttoria: a) respingere le avverse richieste istruttorie;
b) in subordine e, se ritenuto utile ai fini del decidere, disporre l'espletamento delle ulteriori prove testimoniali già ammesse dal Tribunale e non espletate. Con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione del 25 settembre 2017, e CP_1 Controparte_2 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Grosseto, , Parte_1 Parte_2
e , proponendo domanda ex art. 949 c.c.
[...] Persona_1 Parte_3
Gli attori chiedevano di accertare che sul fondo di loro proprietà non insisteva alcuna servitù di transito, sia pedonale che carrabile, né di passaggio interrato di cavi elettrici e telefonici, gas, acqua e fognature in favore del fondo dei convenuti, con condanna dei convenuti a cessare il passaggio al proprio fondo attraverso quello degli attori e alla rimozione delle condotte fognarie, dei pozzetti di ispezione e dei cavi elettrici, telefonici e tubazioni di gas metano dal terreno degli attori, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Si costituivano e Parte_1 Parte_2 Persona_1 [...] contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande Parte_3 attoree. Inoltre, in via riconvenzionale, chiedevano emettersi sentenza costitutiva di servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore dei loro fondi e a carico di quelli confinanti degli attori, nonché sentenza costitutiva di passaggio coattivo di condotte delle acque nere e chiare, di cavi elettrici, telefonici e del gas sul fondo degli attori, oltre alla condanna degli attori al risarcimento del danno.
II. Nelle more del processo, decedeva e si costituivano in giudizio, in Persona_1
pagina 4 di 18 qualità di eredi, e . Parte_4 Parte_5
La causa veniva istruita attraverso produzione documentali, prove testimoniali e CTU.
III. Con la sentenza n. 328/2023, qui impugnata, il Tribunale di Grosseto sottolineava innanzitutto che i convenuti non avevano allegato la titolarità di servitù volontarie in loro favore, né avevano indicato titoli negoziali a fondamento della servitù di passaggio contestata dagli attori. Gli stessi avevano solamente dedotto il carattere intercluso dei propri fondi, alla luce del quale avevano chiesto la costituzione di servitù coattiva di passaggio ai sensi dell'art. 1051 c.c.
Ad avviso del giudice di prime cure, i fondi dei convenuti non risultavano interclusi e, pertanto, la domanda ex art. 1051 c.c. doveva essere rigettata. Il Tribunale fondava il proprio convincimento sulla base della CTU, la quale aveva rilevato che i fondi dei convenuti godevano di accesso dalla via pubblica Rosellana, sin dal momento in cui l'area, oggi appartenente ai convenuti, era originariamente appartenente al solo La conferma di tale Parte_3 accesso era presente altresì nell'atto di compravendita del 2004 tra il e gli odierni Parte_1 convenuti. Il Giudice precisava, inoltre, che i manufatti insistenti sulle proprietà dei convenuti rappresentavano meri ostacoli di fatto all'accesso alla via pubblica, sempre rimovibili, che non potevano assumere rilevanza ai fini della valutazione dell'interclusione richiesta dall'art. 1051
c.c.
Sulla domanda riconvenzionale dei convenuti ai sensi dell'art. 1052 c.c., poi, il Tribunale riteneva che fosse generica e come tale inaccoglibile, poiché i convenuti non avevano illustrato alcun fatto a sostegno di tale domanda, limitandosi a richiamare il suddetto articolo di legge senza fornire alcuna deduzione sulle ragioni per cui sussisterebbero i presupposti di detta servitù coattiva per esigenze di persona portatrice di handicap.
In sostanza, il giudice di primo grado reputava infondate le domande riconvenzionali di costituzione di servitù coattiva formulate dai convenuti e, in accoglimento dell'actio negatoria servitutis, affermava l'inesistenza di una servitù di passaggio.
Gli attori avevano chiesto altresì di accertarsi l'inesistenza di una servitù a favore dei fondi dei convenuti avente ad oggetto il passaggio di condotte fognarie, di impianti di gas metano, di cavi elettrici e telefonici a servizio delle abitazioni dei predetti, con condanna dei convenuti a rimuovere tali opere. Sul punto, il Tribunale riteneva che gli impianti contestati costituissero opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D.P.R. n.
380/2001 e, avendo il CTU accertato la loro realizzazione su prescrizione del Comune pagina 5 di 18 nell'ambito di un più ampio piano di costituzione di nuove reti viarie, tali opere dovevano ritenersi avere una connotazione pubblica. Di conseguenza, pur affermando l'inesistenza di servitù di passaggio per le opere sopra richiamate, respingeva la domanda attorea di rimozione delle stesse, alla luce dello speciale regime dovuto ai profili pubblicistici e alla discrezionalità amministrativa dell'ente comunale.
Infine, la domanda di risarcimento del danno veniva rigettata in quanto carente in punto di allegazione.
In definitiva, il Tribunale così statuiva:
“1) accerta l'inesistenza di una servitù di passaggio a carico dell'area appartenente agli attori sita in Grosseto e censita al C.F. di detto Comune foglio 54, particella 590 e 604 ed al catasto terreni al foglio 54, particella 594 e 595 in favore dei fondi appartenenti ai convenuti
e per l'effetto condanna questi ultimi a cessare ogni attività di transito su detta area;
2) accerta l'inesistenza di una servitù di passaggio di rete fognaria, di cavi telefonici, elettrici o del gas metano a carico dell'area degli attori sopra indicata e a favore dei fondi dei convenuti;
3) respinge tutte le altre domande proposte dagli attori;
4) respinge tutte le domande proposte dai convenuti;
5) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico dei convenuti in solido;
6) compensa le spese processuali.”.
IV. Con atto di citazione, regolarmente notificato, , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
(di seguito anche appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Parte_5
Corte di Appello, e (di seguito anche appellati), CP_1 Controparte_2 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per otto motivi d'appello:
a) “Violazione e/o falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. con riferimento agli artt.
1027, 1032, 1058 e 1061 c. c Contraddittorietà, illogicità manifesta, motivazione perplessa, mancato esame di fatto decisivo”;
b) “Violazione e/o falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. con riferimento agli artt.
1051 c.c. Contraddittorietà, illogicità manifesta, motivazione perplessa, mancato esame di
pagina 6 di 18 fatto decisivo”;
c) “Violazione e/o falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all'art.
1051 c.c. Carenza di Motivazione”;
d) “Violazione e/o falsa applicazione degli art. 112, 115 e 116 c.p.c. con riferimento all'art. 1051 c. c.: Omessa pronuncia”;
e) “Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all'art.
1052 c. Omessa o carente motivazione, mancato esame di fatto decisivo”;
f) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 1 12, 115, 191, 194, 196 e 64 c.p.c. e conseguente vizio di motivazione della sentenza anche per omessa motivazione in ordine alle critiche puntuali svolte alla Consulenza Tecnica d 'Ufficio”;
g) “Violazione e /o falsa applicazione degli articoli 1051 c. c. con riferimento all'art. 833
c.c. e 2043 c. Errata motivazione su presupposto essenziale”;
h) “Violazione e/o falsa applicazione art. 91 c.p.c.”.
È stata pertanto formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
V. Radicatosi il contraddittorio, e , nel CP_1 Controparte_2 costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese in questo grado di giudizio.
VI. Con istanza del 16 giugno 2023, gli appellanti chiedevano la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado. La Corte, con decreto del 21 giugno 2023, aprendo un apposito sub procedimento (1155-1/2023 R.G.), sospendeva provvisoriamente l'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di impugnazione, fissando l'udienza del 20 settembre 2023. In occasione di quest'ultima udienza, la Corte revocava la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e rigettava l'istanza di sospensione.
VII. All'udienza del 6 novembre 2024, il Consigliere istruttore rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo termine per note conclusionali.
Entrambe le parti hanno depositato note, concludendo come in epigrafe.
pagina 7 di 18 La causa è oggi decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione, come da retroesteso verbale.
***
L'appello risulta infondato e deve essere rigettato.
1. I primi quattro motivi di appello ed il sesto possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. Con essi, infatti, gli appellanti si dolgono della CTU e del fatto che la sentenza di primo grado vi abbia completamente aderito.
In particolare, gli appellanti sottolineano che nel contratto del 2004 non vi era l'intento di costituire una servitù di passo in favore del fondo e a carico Controparte_3 della allora proprietà del che si affacciava sulla via Rosellana. Parimenti, la Parte_3 mancata trascrizione della supposta servitù, evocata dalla CTU, comproverebbe l'assenza di volontà in tal senso.
Inoltre, l'abitazione di proprietà degli appellanti è divisa dalla via Rosellana da due distinte abitazioni, ciascuna con corte privata, dove vi sono piscina, cancelli e recinzioni che impediscono il passaggio verso la via Rosellana. Al contrario di quanto sostenuto in prime cure, quindi, non sarebbe sufficiente rimuovere i manufatti insistenti sulle proprietà degli appellanti per ottenere l'accesso da via Rosellana.
I evidenziano che il Giudice avrebbe dovuto “considerare Controparte_3 sfavorevolmente il passaggio indicato dalla CTU verso la Via Rosellana, considerato che (i) attraverserebbe le abitazioni di proprietà , , e Persona_2 Persona_3 Persona_4
; (ii) violerebbe il citato comma 4 dell'art. 1051 c.c. posto che un'auto Per_5 transiterebbe attraverso i giardini/cortili dei predetti vicini passando a pochi centimetri dalle loro finestre di casa;
(iii) determinerebbe la demolizione di opere sia sulla proprietà dei convenuti che su quella di (aggravio); (iv) sarebbe insufficiente al passaggio di Persona_2 mezzi più grandi di una semplice automobile (anche solo un'autoambulanza); (v) tra il confine della proprietà degli appellanti e la pubblica via rimarrebbero – su una lunghezza che il CTU indica in 40 metri - comunque i due cancelli esistenti, uno a delimitazione della proprietà e l'altro dei signori e (che al momento dello scatto di ER Per_3 Persona_4 cui alla fotografia a pag. 11 della Relazione a Chiarimenti furono lasciati aperti dalla CTU);
(vi) da ultimo, ma non per importanza, l'ipotetico percorso dovrebbe essere realizzato ex novo superando anche il dislivello di circa 50 cm. tra la proprietà degli appellanti (all'epoca imposta come quota in base alla realizzanda strada inattuata dal PRG) e quella della vicina pagina 8 di 18 : su tutto, andrebbe fatta una valutazione di idoneità a garantire la libera Persona_2 fruizione degli appartamenti sia insistenti sul fondo dominante che su quelli serventi in base
a tale angusta, gravosa e costosa ipotesi” (v. pp. 22 e ss. dell'atto di citazione in appello).
Pertanto, considerato che il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito (art. 1051, II comma, c.c.) sarebbe evidente il vizio della sentenza impugnata.
In sostanza, la CTU avrebbe fornito valutazioni giuridiche e presunzioni atecniche fondate su documenti acquisiti autonomamente e non avrebbe, invece, verificato correttamente i confini delle proprietà, stabilito se il fondo degli appellanti ha nei fatti accesso o meno alla pubblica via, né avrebbe indicato chiaramente il passaggio adeguato per accedere alla via pubblica.
1.1 I motivi non colgono nel segno.
Procedendo con ordine, occorre innanzitutto ripercorrere le vicende che hanno interessato i fondi oggetto del presente gravame.
I signori e attori in primo grado ed odierni appellati, sono proprietari di CP_1 CP_2 due distinte unità immobiliari, ciascuna con un terreno ad uso pertinenziale, ubicate nella frazione di Roselle del Comune di Grosseto e confinanti con la proprietà originariamente appartenente al solo (convenuto in primo grado ed odierno appellante). Parte_3
e sono comproprietari, inoltre, di un'area posta davanti alle loro abitazioni, CP_1 CP_2 denominata Via del Roseto Fiorito, in prosecuzione di via Freddy Mercury, identificata al catasto fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 54, particella 590 e 604 ed al catasto terreni al foglio 54, particella 594 e 595. Proprio tale area è oggetto della controversia in esame, in quanto gli odierni appellanti pretendono di aver diritto alla costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile su di essa.
Confinante dei è, come sopraccennato, (convenuto in Persona_6 Parte_3 primo grado e odierno appellante) che, prima del frazionamento, era il solo proprietario dei fondi che oggi pretendono di accedere da via del Roseto Fiorito e che accedevano – in origine - da via Rosellana. Egli, nel 2004 vende, con unico rogito, a Parte_4 Parte_1
(oggi i suoi eredi sono e e Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_2
(tutti odierni appellanti) una porzione della propria proprietà (porzione di suo fondo che nella prima planimetria seguente è in rosa). Successivamente, nel 2010, vende alla moglie ER
(non parte del giudizio) un'ulteriore parte del suo fondo (v. planimetria seguente).
[...]
pagina 9 di 18 Infine, nel 2017, vende l'usufrutto su un'altra porzione di fondo (v. la seconda planimetria) a e (non parte del giudizio) e la nuda proprietà del medesimo Persona_3 Persona_4 fondo alla figlia di quest'ultimi . resta dunque con le Persona_7 Parte_3 sole particelle n. 599 e 600, al confine ovest della proprietà Controparte_4
pagina 10 di 18 1.2 Ebbene, in realtà, nei tre rogiti suddetti, del 2004, del 2010 e del 2017 si dà conto degli accessi ai vari fondi, che non risultano pertanto interclusi.
In particolare, nel rogito del 2004 le parti convenivano di acquistare/vendere: “porzione di fabbricato, posta al piano terra, avente accesso dalla detta via Rosellana attraverso la corte di cui appresso” (v. doc. 7 allegato alla CTU). Nell'atto di compravendita del 2010, poi, si legge: “la vendita viene accettata a corpo e non a misura, con tutti gli annessi, le pertinenze e gli usi, le servitù attive e passive se ve ne sono […] la parte venditrice dichiara che l'accesso al terreno compravenduto è garantito da oltre un ventennio, continuativamente e senza contestazioni, dalla via Rosellana al terreno compravenduto attraverso una porzione di corte di proprietà dei signori e Parte_3
” (v. doc. 8 allegato alla CTU). Infine, con il rogito del 2017, i Parte_6 Per_3 acquistano l'appartamento avente accesso da via Rosellana “attraverso la corte comune e la corte esclusiva di cui appresso […] corte comune ” e ancora: Per_8 Per_9 Persona_2
“nella presente vendita sono altresì compresi i proporzionati diritti di comproprietà sulle parti del fabbricato e sue pertinenze […] con particolare riferimento alla corte comune rappresentata nel catasto fabbricati del Comune di Grosseto foglio 54 con la particella 78 sub. 3 […] gravato da servitù di passo a vantaggio della limitrofa proprietà e Persona_2
” (v. doc. 9 allegato alla CTU). Parte_3
Dalla lettura dei vari atti di compravendita che si sono succeduti, si evince che le proprietà degli odierni appellanti non sono, a ben vedere, intercluse, bensì l'accesso è sempre stato individuato nella via Rosellana.
La proprietà dei infatti, ha accesso da via Rosellana Controparte_4 attraverso una corte comune, ben specificata nell'atto di compravendita del 2004 soprarichiamato (Catasto fabbricati, Comune di Grosseto, foglio 54, particella 99 sub. 1; v. pp.
1 e 2 dell'atto di compravendita del 2004 doc. 7 allegato alla CTU). Con il successivo rogito del
2010, con cui il vende alla moglie la proprietà Parte_1 Persona_2 non perde l'accesso dalla via Rosellana attraverso la c.d. “corte Controparte_4 comune”, poiché quest'ultima si colloca in parte sul fondo venduto alla moglie che ha acquistato con tutte le servitù passive (compresa quella a vantaggio del fondo come si dirà meglio infra) e in parte sul fondo ancora Controparte_4 appartenente al per la quale nulla è mutato rispetto al 2004, quando Parte_3
pagina 11 di 18 l'accesso veniva appunto individuato nella “detta via Rosellana attraverso la corte”. Infine, anche con la vendita del 2017 lo sbocco su via Rosellana viene mantenuto sempre attraverso la corte comune, ora di proprietà dei ma gravata da servitù di passo a vantaggio della Per_3 limitrofa proprietà e . Persona_2 Parte_3
Risulta dunque esservi, in tutti i frazionamenti susseguitosi, un accesso da via Rosellana attraverso questa “corte comune” che è sempre indicata nei vari atti come l'area attraverso la quale si accede alle diverse proprietà. E la proprietà non ha Controparte_4 perso l'accesso dalla via pubblica Rosellana a causa delle varie compravendite, poiché, a ben vedere, con il rogito del 2004 è stata costituita una servitù di passaggio gravante sul fondo del
(poi ceduto a e infine ai a favore della proprietà Parte_3 Persona_2 Per_3
Infatti, quando le parti hanno concordato che l'accesso a Controparte_4 quest'ultima proprietà sarebbe avvenuto da via Rosellana attraverso la corte situata nella allora proprietà del (“avente accesso dalla detta via Rosellana attraverso la Parte_3 corte” v. doc. 7 allegato alla CTU) hanno chiaramente costituito una servitù di passaggio a vantaggio dei Ai fini della costituzione convenzionale di una Controparte_4 servitù prediale, infatti, non è necessario l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario “sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine” (v. da ultimo Cass. Civ. n. 21254/2024).
Nel caso di specie, vi è un contratto avente forma scritta, con cui le parti prevedono l'accesso al fondo compravenduto da un altro fondo, avente sbocco sulla via pubblica. Ebbene, non si vede cosa altro possa essere l'individuazione suddetta, se non la costituzione di una servitù di passaggio a favore del fondo compravenduto che altrimenti sarebbe un fondo intercluso. Non è ragionevole, invero, sostenere che le parti abbiano voluto comprare/vendere un fondo intercluso e, peraltro, ciò confliggerebbe con l'art. 1054 c.c. (di cui si dirà infra).
Pertanto, con il rogito del 2004, risulta costituita una servitù di passaggio a favore della proprietà gravante sul fondo a quel tempo appartenente a Controparte_4
Tale servitù, poi, in virtù del principio di ambulatorietà delle servitù, si è Parte_3 trasferita insieme con il fondo dominante, andando a gravare sui proprietari che si sono pagina 12 di 18 succeduti e che hanno acquistato con tutte “le servitù attive e passive se ve ne sono” (peraltro il trasferimento della servitù avviene anche laddove l'esistenza di quest'ultima non venga menzionata nell'atto di trasferimento del fondo dominante).
In sostanza, dunque, anche a prescindere dalle risultanze della CTU, il Collegio ritiene che la proprietà abbia accesso dalla via pubblica Rosellana, Controparte_4 grazie alla servitù di passo costituita nel 2004 a favore della detta proprietà.
Si consideri infine che gli attuali ingombri che renderebbero l'accesso verso Via
Rosellana disagevole sono frutto di istallazioni che nel corso del tempo sono state via via poste in essere dagli appellanti in dispregio alla necessità di conservare libero il passo;
sì da precostituire una situazione che, all'attualità, appaia sfavorevole agli appellati.
1.3 Ad ogni modo, dirimente è l'art. 1054 c.c., il quale deve applicarsi sia all'attuale proprietà del (particelle n. 599 e 600, al confine ovest della proprietà Parte_3
sia al contratto di compravendita del 2004 dei Controparte_4
Controparte_4
Innanzitutto, il contratto del 2004 deve comunque interpretarsi alla luce della disposizione dell'art. 1054 c.c., secondo cui “Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha il diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità”. Dunque, delle due l'una: o i non hanno mai agito contro l'altro contraente ( Controparte_4 [...]
per ottenere il passaggio proprio perché tale passaggio era già stato pattuito ed Parte_3 esercitato, come chiarito nel paragrafo precedente, o essi avrebbero dovuto agire contro ex art. 1054 c.c. e non contro i (v. § 1.4). Parte_3 Parte_7
Per quanto attiene, invece, al , qualora per lui necessario, avrebbe Parte_3 potuto e ben potrebbe far valere i suoi diritti, ex art. 1054 c.c., nei confronti dei suoi aventi causa ( e per poter accedere, come in precedenza Controparte_4 ER Per_3 aveva fatto, dalla via Rosellana. Lo stesso non può pertanto invocare la interclusione del suo terreno da lui auto-provocata mediante il frazionamento della sua proprietà, per poi agire contro gli attori, estranei alle sue scelte. Come precisato più volte anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “il proprietario del fondo, rimasto intercluso a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, non può rivolgersi a qualsiasi altro confinante per ottenere il passaggio coattivo, pagando l'indennità ai sensi dell'art. 1051 c.c., se non provi pagina 13 di 18 l'impossibilità di agire utilmente contro il suo dante causa o i suoi eredi per ottenere il passaggio gratuito cui egli ha diritto come contraente, a norma dell'art. 1054 c.c.” (v. Cass.
n. 4207/1997, n. 20404/2013 e n. 20542/2017).
Insomma, il proprietario del fondo rimasto intercluso a seguito di alienazione non può chiedere la costituzione della servitù di passaggio ai proprietari confinanti estranei all'atto di alienazione, neppure in base ai criteri di brevità e di minor aggravio (come fanno gli appellanti) in quanto i terzi confinanti finirebbero col subire le conseguenze di un'interclusione alla quale sono estranei, e che dovrebbero invece ricadere sulla controparte contrattuale di chi domanda la costituzione di servitù (v. in tal senso Cass. n. 20542/2017). Ne deriva che gli odierni appellanti avrebbero potuto rivolgersi ai per ottenere la Parte_7 costituzione di servitù coattiva ex art. 1051 c.c. solo se avessero dimostrato, prioritariamente,
l'impossibilità di agire utilmente contro i propri dante causa, ma ciò non è avvenuto.
1.4 È pur vero che vi sono state delle complicazioni dovute a un progetto, poi abbandonato, del di creare una strada pubblica comprendente l'attuale Controparte_5 via del Roseto Fiorito e passante davanti all'abitazione degli appellanti;
tuttavia, da un lato, gli odierni appellanti avrebbero potuto agire ex art. 1054 c.c. nei confronti di Parte_3 quando il progetto del risultò ormai abbandonato (ben prima della vendita del 2010 CP_5
a ) e, dall'altro lato, comunque i non possono subire le Persona_2 Parte_7 conseguenze della condotta tenuta dal (né le conseguenze di atti di compravendita ai CP_5 quali sono del tutto estranei).
In definitiva, ancor prima di valutare le risultanze della CTU tanto criticate, per quanto rileva in questa sede, la prioritaria applicazione dell'art. 1054 c.c. porta ad un rigetto della domanda riconvenzionale dei convenuti odierni appellanti.
1.5 Per quanto attiene alle opere esistenti sul percorso con accesso in via Rosellana che ostacolerebbero l'accesso dalla suddetta via, dalla CTU, dalle foto ad essa allegate e dai chiarimenti di CTU risulta che effettivamente oggi sono presenti un carport e una costruzione di legno adibita ad autorimessa.
Tuttavia, a ben vedere, si tratta di opere che insistono sulla stessa proprietà dei che dunque possono rimuoverle se e quando lo necessitano. Controparte_4
Non sono certo tali elementi a fondare i presupposti dell'interclusione di cui all'art. 1051 c.c.
pagina 14 di 18 Peraltro, si osserva che la documentazione amministrativa e processuale-penale depositata dagli appellanti con nota del 28 ottobre 2024 non è idonea a provare alcunché, in quanto si tratta di mere osservazioni - svolte incidenter tantum – e non da tecnici.
1.6 Infine, è vero che il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito (art. 1051, II comma, c.c.) ma ciò si applica solo nei casi di cui all'art. 1051 c.c., ossia ai casi di interclusione del fondo. Ma, come sopra precisato, il fondo dei in primis Controparte_4 non può dirsi intercluso (v. § 1.2) e, comunque, il e Parte_3 avrebbero dovuto agire alla luce dell'art. 1054 c.c. piuttosto Controparte_4 che dell'art. 1051 c.c. (v. § 1.3).
Per tutte le ragioni sopraesposte, i primi quattro motivi di appello ed il sesto non possono trovare accoglimento.
2. Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 1052
c.c.
Più precisamente, il Tribunale non avrebbe esaminato la documentazione prodotta con la quale era data la prova dell'handicap in capo a e, prima ancora, non avrebbe Persona_1 valutato se l'ipotetico passaggio da via Rosellana poteva essere utilizzato anche dai mezzi di emergenza (ambulanze, camion dei vigili del fuoco o anche solo mezzi pesanti per eseguire riparazioni).
Ebbene, ad avviso del Collegio, anche con riferimento all'art. 1052 c.c. prevale il principio secondo cui il proprietario del fondo, rimasto intercluso a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, non può rivolgersi a qualsiasi altro confinante per ottenere il passaggio coattivo, se non provi l'impossibilità di agire utilmente contro il suo dante causa per ottenere il passaggio gratuito cui egli ha diritto come contraente, a norma dell'art. 1054 c.c. (v.
§ 1.3 e le già richiamate Cass. n. 4207/1997, n. 20404/2013 e n. 20542/2017).
Pur essendo vero che dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999 il passaggio coattivo ex art. 1052 c.c. può essere richiesto anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilità all'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, resta fermo che gli appellanti avrebbero dovuto richiedere tale pagina 15 di 18 passaggio coattivo ai loro danti causa prima di far subire le conseguenze delle loro scelte a terzi. Anche tale motivo, dunque, deve essere respinto.
3. Con il settimo motivo gli appellanti si dolgono della sentenza nella parte in cui respinge la domanda riconvenzionale di condanna degli attori a cessare gli Persona_6 atti emulativi (consistenti nell'impedimento del transito sulla loro area) e a risarcire il relativo danno. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto infondate tali richieste poiché esse presuppongono l'esistenza delle servitù controverse, ritenute, invece, insussistenti. (v. p. 11 della sentenza impugnata).
Ad avviso degli appellanti, l'atteggiamento dei signori e costituisce CP_1 CP_2 violazione del divieto di atti emulativi ex art. 833 c.c. e, pertanto, darebbe diritto ad un risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della servitù. e non CP_1 CP_2 ricaverebbero alcuna utilità nel parcheggiare le loro vetture in posizione tale da impedire e/o ostacolare il passaggio e l'accesso delle auto degli appellanti. Dunque, tale comportamento sarebbe posto in essere con l'esclusiva finalità di molestare gli appellanti e provocarli, non essendo sorretto da alcuna giustificazione di natura utilitaristica dal punto di vista economico e sociale.
Il motivo è infondato.
Il divieto di atti emulativi ex art. 833 c.c. non prescinde, come asserito dagli appellanti, dall'accertamento della servitù. Infatti, “un atto si considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un diritto altrui, il che implica, necessariamente, che quest'ultima posizione soggettiva debba essere preventivamente accertata e riconosciuta dal giudice di merito” (v. ex plurimis Cass. n. 3764 del 08/02/2023 (Rv. 666850 - 01). Ne deriva che il
Tribunale, avendo ritenuto inesistente il diritto di servitù di passaggio in esame, correttamente ha concluso per la mancanza dei presupposti necessari per riconoscere un diritto al risarcimento del danno ex art. 833 c.c.
Per di più, nel caso di specie, non risulta configurato neppure un vero e proprio atto emulativo, poiché la pretesa del proprietario di un terreno di difendere il proprio diritto reale esclude la configurabilità del presupposto – necessario affinché vi sia un atto emulativo - dell'assenza di qualsiasi utilità in capo al proprietario (v. Cass n. 27916 del 31/10/2018
(Rv. 651036 - 01).
pagina 16 di 18 In conclusione, anche il settimo motivo deve essere rigettato.
4. Con l'ottavo e ultimo motivo gli appellanti si dolgono della liquidazione delle spese.
Più precisamente, essi si limitano a sottolineare che il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto ritenerli soccombenti nella domanda riconvenzionale, svolta in via subordinata, tesa alla costituzione di servitù coattiva di elettrodotto, acquedotto e cavidotto. Una volta accertata la carenza di legittimazione in capo ai convenuti (odierni appellanti) in ordine al potere di disporre di dette opere, infatti, la domanda riconvenzionale subordinata non avrebbe dovuto essere vagliata e, dunque, non doveva essere ritenuta domanda su cui vi è soccombenza.
Anche tale motivo non coglie nel segno. Il giudice di primo grado, infatti, ha persino compensato le spese processuali ed ha posto a carico degli odierni appellanti soltanto le spese di CTU. Il Tribunale ha ritenuto che vi fosse soccombenza reciproca poiché, pur accogliendo la actio negatoria servitutis degli attori, aveva respinto la loro domanda di risarcimento dei danni e di rimozione delle opere di elettrodotto, acquedotto e cavidotto. Aveva poi respinto tutte le domande dei convenuti odierni appellanti.
Il giudice di prime cure, dunque, non ha stabilito la soccombenza (che pur si ribadisce ha ritenuto reciproca) sulla base della sola domanda riconvenzionale, svolta in via subordinata, di costituzione di servitù coattiva di elettrodotto, acquedotto e cavidotto, come invece sembrano sostenere gli appellanti. Anzi, ha compensato le spese processuali pur avendo accolto una domanda degli attori ed avendo respinto tutte quelle dei convenuti. In definitiva, tale motivo è del tutto infondato e deve essere rigettato.
5. Fermo restando la statuizione di prime cure sulle spese di primo grado, occorre, da ultimo, liquidare le spese per il presente grado di giudizio.
Vista la nota spese del 24 marzo 2025, si applica il D.M. 55/2014 (come modificato dal
D.M. 147/2022), tutte le fasi, eccettuata la fase (non chiesta), parametri medi, valore di causa indeterminabile complessità media.
Pertanto: € 2.518,00 fase 1, € 1.665,00 fase 2 ed € 4.287,00 fase 4, in tutto € 8.470,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
pagina 17 di 18
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
, e avverso la sentenza n. 328/2023 Parte_3 Parte_4 Parte_5 del Tribunale di Grosseto, che integralmente conferma;
2. condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in solido, a rimborsare a
[...] Parte_4 Parte_5 CP_1
le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € Controparte_2
8.470,00, per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 9 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18