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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21444/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
EL SI CE
COSTANZA TETI CE nel procedimento per separazione consensuale n. 21444/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Gabriele Zanni Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Gabriele Zanni Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
I figli avranno residenza abituale presso la casa familiare sita in Capriolo (BS) via Piave, 6 con collocamento comunque paritario. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
1 3. Assegnare la casa famigliare sita in Capriolo (BS) alla via Piave, 6, gravata da mutuo ipotecario, con un capitale residuo di circa € 50.000,00, di proprietà del marito, con tutti i beni e arredi ivi contenuti, al sig. . Le parti dichiarano di aver già provveduto a dividere i rispettivi beni e la sig.ra Parte_1
di aver asportato gli stessi, unitamente ai suoi effetti personali. Controparte_1
4. Determinare i tempi di frequenza dei minori con uno e con l'altro genitore nella seguente maniera: il lunedì e il martedì con la madre presso l'abitazione medio tempore reperita, il mercoledì e il giovedì con il padre, mentre a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica compresa con uno o con l'altro genitore. I figli trascorreranno inoltre con ciascuno dei genitori, durante le vacanze natalizie, almeno sette giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori stessi entro l'inizio del mese di dicembre di ogni anno, con alternanza annuale dei giorni di Natale e Capodanno, durante le vacanze pasquali, almeno tre giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo, avendo cura di alternare annualmente il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, durante le vacanze estive, almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da effettuarsi nei mesi di giugno o luglio o agosto e da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
5. Disporre che ciascun coniuge provveda al mantenimento dei figli, per ciò che concerne le spese ordinarie che si renderanno necessarie, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, in maniera diretta, stante anche la sostanziale equivalenza dei tempi di permanenza dei minori con uno e con l'altro dei genitori.
6. Prevedere che ciascun genitore versi il 50% delle spese straordinarie, intese come tali quelle rientranti nell'elenco che segue, che riproduce integralmente il “Protocollo d'intesa sulle spese non rientranti nell'assegno di mantenimento dei figli” adottato dal Tribunale di Brescia: Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
7. Disporre che il sig. Pt_1
provveda al pagamento del canone di locazione dell'appartamento sito in Adro (BS) via Zocco,
[...]
2 13/1 condotto dalla sig.ra , mediante versamento direttamente al locatore dell'importo di Controparte_1
€ 600,00 mensili. Tale contributo verrà sostenuto dal sig. fino al compimento del ventesimo Parte_1 anno di età di Lya.
8. Rinuncia della madre al 50% dell'assegno unico famigliare, che verrà pertanto incassato dal sig. Pt_1
nella misura del 100% con effetto a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso.
[...]
9. Le parti dichiarano che con l'integrale adempimento di quanto sopra previsto, rebus sic stantibus, nulla più avranno reciprocamente a pretendere in relazione ai titoli suindicati, e che ogni reciproca pretesa patrimoniale, si intende qui integralmente compensata ed estinta;
10. i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di docu - menti validi per l'espatrio, anche afferenti ai minori.
11. Porre le spese della presente causa a carico pro quota delle parti nella misura del 50% ciascuno.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 25.02.2006 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Capriolo (atto n. 1, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 23.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
TA NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
EL SI CE
COSTANZA TETI CE nel procedimento per separazione consensuale n. 21444/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Gabriele Zanni Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Gabriele Zanni Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
I figli avranno residenza abituale presso la casa familiare sita in Capriolo (BS) via Piave, 6 con collocamento comunque paritario. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
1 3. Assegnare la casa famigliare sita in Capriolo (BS) alla via Piave, 6, gravata da mutuo ipotecario, con un capitale residuo di circa € 50.000,00, di proprietà del marito, con tutti i beni e arredi ivi contenuti, al sig. . Le parti dichiarano di aver già provveduto a dividere i rispettivi beni e la sig.ra Parte_1
di aver asportato gli stessi, unitamente ai suoi effetti personali. Controparte_1
4. Determinare i tempi di frequenza dei minori con uno e con l'altro genitore nella seguente maniera: il lunedì e il martedì con la madre presso l'abitazione medio tempore reperita, il mercoledì e il giovedì con il padre, mentre a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica compresa con uno o con l'altro genitore. I figli trascorreranno inoltre con ciascuno dei genitori, durante le vacanze natalizie, almeno sette giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori stessi entro l'inizio del mese di dicembre di ogni anno, con alternanza annuale dei giorni di Natale e Capodanno, durante le vacanze pasquali, almeno tre giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo, avendo cura di alternare annualmente il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, durante le vacanze estive, almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da effettuarsi nei mesi di giugno o luglio o agosto e da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
5. Disporre che ciascun coniuge provveda al mantenimento dei figli, per ciò che concerne le spese ordinarie che si renderanno necessarie, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, in maniera diretta, stante anche la sostanziale equivalenza dei tempi di permanenza dei minori con uno e con l'altro dei genitori.
6. Prevedere che ciascun genitore versi il 50% delle spese straordinarie, intese come tali quelle rientranti nell'elenco che segue, che riproduce integralmente il “Protocollo d'intesa sulle spese non rientranti nell'assegno di mantenimento dei figli” adottato dal Tribunale di Brescia: Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
7. Disporre che il sig. Pt_1
provveda al pagamento del canone di locazione dell'appartamento sito in Adro (BS) via Zocco,
[...]
2 13/1 condotto dalla sig.ra , mediante versamento direttamente al locatore dell'importo di Controparte_1
€ 600,00 mensili. Tale contributo verrà sostenuto dal sig. fino al compimento del ventesimo Parte_1 anno di età di Lya.
8. Rinuncia della madre al 50% dell'assegno unico famigliare, che verrà pertanto incassato dal sig. Pt_1
nella misura del 100% con effetto a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso.
[...]
9. Le parti dichiarano che con l'integrale adempimento di quanto sopra previsto, rebus sic stantibus, nulla più avranno reciprocamente a pretendere in relazione ai titoli suindicati, e che ogni reciproca pretesa patrimoniale, si intende qui integralmente compensata ed estinta;
10. i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di docu - menti validi per l'espatrio, anche afferenti ai minori.
11. Porre le spese della presente causa a carico pro quota delle parti nella misura del 50% ciascuno.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 25.02.2006 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Capriolo (atto n. 1, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 23.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
TA NI
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