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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/11/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 31 luglio 2025, da
1) Parte_1
nato/a Bologna il 14.03.1989
cittadino/a: TAna Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Matteo Ferrari
e
2) Parte_2
nato/a Cantù il 10.05.1991
cittadino/a: TAno Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Matteo Ferrari
i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile,
in Senna Comasco, in data 5.10.2013,
(Anno 2013, Numero 3, Parte I, Ufficio 1)
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti: Per_1
, (c.f. , nata in [...], il [...] Parte_3 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 31 luglio 2025, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
Entrambi avranno la possibilità di fissare liberamente la propria residenza in TA, con obbligo di comunicarsi,
tempestivamente, a mezzo di raccomandata A.R., le eventuali variazioni della stessa. Si impegnano, inoltre,
reciprocamente, a prestarsi il consenso, qualora fosse necessario per legge, ad espatriare e, comunque, per ottenere e/o rinnovare il passaporto.
2) La casa coniugale (appartamento + box), in comproprietà dei coniugi per quote pro-indivise (doc. Parte_4
7), sita a Senna Comasco, nel complesso residenziale denominato “sporting”, in via per Casnate n. 13D,
identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Fg. 5 part. 2824, sub 23, cat A/2 e Fg. 5 part. 2824,
sub 10, cat. C/6, acquistata con mutuo acceso da entrambi i coniugi presso ED GR TA PA (doc. 8),
verrà assegnata alla signora , che la destinerà ad abitazione prevalente anche della figlia Parte_1
minore sino all'avverarsi delle condizioni di cui al successivo punto 3). Pt_3
3) Con riferimento all'immobile detenuto in regime di comproprietà, per quote pro indivise, sito in Senna
Comasco, via per Casnate n. 13D, identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Fg. 5 part. 2824,
sub 23, cat A/2 e Fg. 5 part. 2824, sub 10, cat. C/6, i Ricorrenti concordano altresì che entro il termine di mesi
3 decorrente dal provvedimento di omologa della separazione, la OR rileverà la quota Parte_1
2 dell'immobile di comproprietà del , liberando il Sig. da ogni vincolo debitorio, ancorché Pt_5 Pt_2
solidale, assunto nei confronti di ED GR all'atto di accensione del mutuo n. 05 00328 0114909300000,
di cui all'atto rep n. 3325, racc. n. 2593, a firma notaio Avv. Ricciardi, corrispondendo al a titolo di Pt_5
rimborso degli arredi da Egli pagati la somma omnicomprensiva di Euro 10.000,00, già oggi definita e ritenuta congruo.
I suddetti impegni ed adempimenti, nessuno escluso, sono sospensivamente condizionati all'avvenuto ottenimento da parte della OR di nuovo mutuo, per mezzo del quale estinguerà quello Parte_1
cointestato, liberando il Sig. – come anzidetto – da ogni vincolo debitorio. Pt_2
Resta inteso tra le parti che sino all'avverarsi della predetta condizione, i Ricorrenti provvederanno nella misura del 50 % ciascuna al pagamento della rata di mutuo mensile riferita all'immobile in comproprietà.
4) Il signor si impegna a versare alla signora , mediante bonifico Parte_2 Parte_1
bancario, l'importo di Euro 800,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_3
da pagarsi in via anticipata entro il primo giorno di ogni mese a decorrere dalla data dell'omologa
[...]
della separazione e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50 % delle spese extra assegno di cui al “Protocollo di indicazioni delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori
e maggiorenni non autonomi economicamente” sottoscritto in data 24.05.2018 dal Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Como con il Presidente del Tribunale di Como, di seguito riportate:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)
farmaci omeopatici;
3 c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in
TA e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f)
viaggi studio in TA e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, ogni Genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
4 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Il Padre, anche in considerazione del suo lavoro di autotrasportatore, terrà con sé la figlia nel Pt_3
weekend, a partire dalle ore 18.00 del venerdì e sino alle ore 20 della domenica.
Resta comunque inteso che sarà facoltà dei genitori, di volta in volta e qualora fosse necessario, concordare diversi giorni ed orari.
Per le festività natalizie:
- ad anni alterni la figlia starà con il Padre o la Madre la sera della Vigilia sino alla mattina del giorno Pt_3
di Natale e dalla mattina del giorno di Santo Stefano sino al giorno successivo;
- le festività del 31 dicembre, Capodanno ed Epifania verranno alternate di anno in anno fra i genitori.
Resta comunque inteso che sarà facoltà dei genitori, di volta in volta e qualora fosse necessario, concordare diversi giorni ed orari.
Per la Pasqua ed il giorno dell'Angelo: le festività di Pasqua e Pasquetta verranno alternate, di anno in anno,
fra i genitori.
Resta comunque inteso che sarà facoltà dei genitori, di volta in volta e qualora fosse necessario, concordare diversi giorni ed orari.
Per gli altri giorni di festività infrasettimanali: le giornate di festività infrasettimanali, nonché il giorno del compleanno della Minore, verrà alternato, di anno in anno, fra i genitori.
Resta comunque inteso che sarà facoltà dei genitori, di volta in volta e qualora fosse necessario, concordare diversi giorni ed orari.
Per il periodo estivo: il signor avrà la facoltà di tenere con sé la figlia 2 (due) settimane Pt_2 Pt_3
anche non consecutive, concordando con la signora tale periodo entro il 31 maggio di ogni anno. Parte_1
Resta comunque inteso che sarà facoltà dei genitori, di volta in volta e qualora fosse necessario, concordare diversi periodi e/o giornate.
5 Per il periodo invernale: il signor avrà la facoltà di tenere con sé la figlia anche una settimana Pt_2 Pt_3
nel periodo invernale, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e concordando con la signora tale periodo entro il 31 ottobre di ogni anno. Parte_1
Nel caso in cui un genitore decidesse di trascorrere con la figlia le predette festività/vacanze in una abitazione diversa dalla propria, dovrà darne comunicazione all'altro genitore, comunicando il luogo di villeggiatura ed avendo cura di essere sempre reperibile.
6) I convengono di improntare i loro rapporti, per quanto concerne alla , alla massima CP_1 Pt_6
collaborazione e cooperazione.
7) I Coniugi si autorizzano reciprocamente a richiedere all'Autorità competente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con riferimento alla Figlia Minore Pt_3
8) Le parti, infine, dichiarano di aver già definito prima d'ora ogni altra diversa questione di ordine patrimoniale tra loro esistente ed a seguito degli impegni pattuiti nel presente accordo di non aver null'altro avere reciprocamente a pretendere.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
6 il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_7
[...
[...] che hanno contratto matrimonio in data 5.10.2013, in Senna Comasco
iscritto nei Registri dello stato civile di detto Comune, Anno 2013, Numero 3, Parte I, Ufficio 1
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
2) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
3) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
4) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senna Comasco perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
6) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in Como, il 5.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 31 luglio 2025, da
1) Parte_1
nato/a Bologna il 14.03.1989
cittadino/a: TAna Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Matteo Ferrari
e
2) Parte_2
nato/a Cantù il 10.05.1991
cittadino/a: TAno Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Matteo Ferrari
i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile,
in Senna Comasco, in data 5.10.2013,
(Anno 2013, Numero 3, Parte I, Ufficio 1)
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti: Per_1
, (c.f. , nata in [...], il [...] Parte_3 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 31 luglio 2025, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
Entrambi avranno la possibilità di fissare liberamente la propria residenza in TA, con obbligo di comunicarsi,
tempestivamente, a mezzo di raccomandata A.R., le eventuali variazioni della stessa. Si impegnano, inoltre,
reciprocamente, a prestarsi il consenso, qualora fosse necessario per legge, ad espatriare e, comunque, per ottenere e/o rinnovare il passaporto.
2) La casa coniugale (appartamento + box), in comproprietà dei coniugi per quote pro-indivise (doc. Parte_4
7), sita a Senna Comasco, nel complesso residenziale denominato “sporting”, in via per Casnate n. 13D,
identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Fg. 5 part. 2824, sub 23, cat A/2 e Fg. 5 part. 2824,
sub 10, cat. C/6, acquistata con mutuo acceso da entrambi i coniugi presso ED GR TA PA (doc. 8),
verrà assegnata alla signora , che la destinerà ad abitazione prevalente anche della figlia Parte_1
minore sino all'avverarsi delle condizioni di cui al successivo punto 3). Pt_3
3) Con riferimento all'immobile detenuto in regime di comproprietà, per quote pro indivise, sito in Senna
Comasco, via per Casnate n. 13D, identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Fg. 5 part. 2824,
sub 23, cat A/2 e Fg. 5 part. 2824, sub 10, cat. C/6, i Ricorrenti concordano altresì che entro il termine di mesi
3 decorrente dal provvedimento di omologa della separazione, la OR rileverà la quota Parte_1
2 dell'immobile di comproprietà del , liberando il Sig. da ogni vincolo debitorio, ancorché Pt_5 Pt_2
solidale, assunto nei confronti di ED GR all'atto di accensione del mutuo n. 05 00328 0114909300000,
di cui all'atto rep n. 3325, racc. n. 2593, a firma notaio Avv. Ricciardi, corrispondendo al a titolo di Pt_5
rimborso degli arredi da Egli pagati la somma omnicomprensiva di Euro 10.000,00, già oggi definita e ritenuta congruo.
I suddetti impegni ed adempimenti, nessuno escluso, sono sospensivamente condizionati all'avvenuto ottenimento da parte della OR di nuovo mutuo, per mezzo del quale estinguerà quello Parte_1
cointestato, liberando il Sig. – come anzidetto – da ogni vincolo debitorio. Pt_2
Resta inteso tra le parti che sino all'avverarsi della predetta condizione, i Ricorrenti provvederanno nella misura del 50 % ciascuna al pagamento della rata di mutuo mensile riferita all'immobile in comproprietà.
4) Il signor si impegna a versare alla signora , mediante bonifico Parte_2 Parte_1
bancario, l'importo di Euro 800,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_3
da pagarsi in via anticipata entro il primo giorno di ogni mese a decorrere dalla data dell'omologa
[...]
della separazione e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50 % delle spese extra assegno di cui al “Protocollo di indicazioni delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori
e maggiorenni non autonomi economicamente” sottoscritto in data 24.05.2018 dal Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Como con il Presidente del Tribunale di Como, di seguito riportate:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)
farmaci omeopatici;
3 c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in
TA e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f)
viaggi studio in TA e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, ogni Genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
4 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Il Padre, anche in considerazione del suo lavoro di autotrasportatore, terrà con sé la figlia nel Pt_3
weekend, a partire dalle ore 18.00 del venerdì e sino alle ore 20 della domenica.
Resta comunque inteso che sarà facoltà dei genitori, di volta in volta e qualora fosse necessario, concordare diversi giorni ed orari.
Per le festività natalizie:
- ad anni alterni la figlia starà con il Padre o la Madre la sera della Vigilia sino alla mattina del giorno Pt_3
di Natale e dalla mattina del giorno di Santo Stefano sino al giorno successivo;
- le festività del 31 dicembre, Capodanno ed Epifania verranno alternate di anno in anno fra i genitori.
Resta comunque inteso che sarà facoltà dei genitori, di volta in volta e qualora fosse necessario, concordare diversi giorni ed orari.
Per la Pasqua ed il giorno dell'Angelo: le festività di Pasqua e Pasquetta verranno alternate, di anno in anno,
fra i genitori.
Resta comunque inteso che sarà facoltà dei genitori, di volta in volta e qualora fosse necessario, concordare diversi giorni ed orari.
Per gli altri giorni di festività infrasettimanali: le giornate di festività infrasettimanali, nonché il giorno del compleanno della Minore, verrà alternato, di anno in anno, fra i genitori.
Resta comunque inteso che sarà facoltà dei genitori, di volta in volta e qualora fosse necessario, concordare diversi giorni ed orari.
Per il periodo estivo: il signor avrà la facoltà di tenere con sé la figlia 2 (due) settimane Pt_2 Pt_3
anche non consecutive, concordando con la signora tale periodo entro il 31 maggio di ogni anno. Parte_1
Resta comunque inteso che sarà facoltà dei genitori, di volta in volta e qualora fosse necessario, concordare diversi periodi e/o giornate.
5 Per il periodo invernale: il signor avrà la facoltà di tenere con sé la figlia anche una settimana Pt_2 Pt_3
nel periodo invernale, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e concordando con la signora tale periodo entro il 31 ottobre di ogni anno. Parte_1
Nel caso in cui un genitore decidesse di trascorrere con la figlia le predette festività/vacanze in una abitazione diversa dalla propria, dovrà darne comunicazione all'altro genitore, comunicando il luogo di villeggiatura ed avendo cura di essere sempre reperibile.
6) I convengono di improntare i loro rapporti, per quanto concerne alla , alla massima CP_1 Pt_6
collaborazione e cooperazione.
7) I Coniugi si autorizzano reciprocamente a richiedere all'Autorità competente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con riferimento alla Figlia Minore Pt_3
8) Le parti, infine, dichiarano di aver già definito prima d'ora ogni altra diversa questione di ordine patrimoniale tra loro esistente ed a seguito degli impegni pattuiti nel presente accordo di non aver null'altro avere reciprocamente a pretendere.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
6 il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_7
[...
[...] che hanno contratto matrimonio in data 5.10.2013, in Senna Comasco
iscritto nei Registri dello stato civile di detto Comune, Anno 2013, Numero 3, Parte I, Ufficio 1
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
2) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
3) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
4) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senna Comasco perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
6) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in Como, il 5.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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